Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 8242/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 24.9.2024 tra:
(C.F. , nata a [...], il 09 Parte_1 C.F._1
dicembre 1981, residente a[...]G, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, dall'Avv. Claudio
Mauriello (C.F. ) e dall'Avv. Filippo Durante (C.F. C.F._2
), entrambi del Foro di Roma, giusta procura in calce C.F._3
all'atto di citazione nel primo grado di giudizio, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il loro studio in Roma alla Via del Tempio, n.
1.
CONTRO
in forma abbreviata anche solo Controparte_1
“ con sede legale in Bergamo alla Piazza Vittorio Veneto n.
8 - capitale sociale CP_2 versato di Euro 2.843.177.160,24 – iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale R.E.A. BG-345283– aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei P.IVA_1 depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Controparte_3
, Gruppo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2 - che ha incorporato
[...]
(cod.fisc. e nr Iscr. Registro Imprese di Cosenza ) Controparte_4 P.IVA_2 giusta atto di fusione per incorporazione per Notar del Persona_1
02/02/2017 (Rep. n. 103243, Racc. n. 35834), in persona dell'Avv. Iole Vespasiano nata a
Galatina (Le) il 01.05.1957 (cod.fisc.: ) - a tanto abilitata giusta C.F._4 procura conferita per atto a rogito Notaio del 07.11.2018 –rep. nr. 20431 e Persona_2 racc. nr. 6843 – rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Nicola Guariglia (cod.fisc.: ) ed elettivamente C.F._5 domiciliata, in uno al nominato procuratore, in Roma in Via degli Scipioni n. 167 presso lo studio dell'Avv. Stefano De Luca Musella
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 2180/2019.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
pag. 2/12 La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con un corposo atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 2180/19 con cui il Tribunale di Velletri ha rigettato le domande dalla medesima proposte nei confronti della
[...]
(oggi per ottenere il risarcimento, a titolo di CP_4 Controparte_5
responsabilità contrattuale o extra contrattuale, dei danni da essa patiti in conseguenza della impossibilità di ottenere il pagamento della polizza
“Patrimonio” di assicurazione sulla vita a premio unico emessa da CP_6
(oggi giusta stipulato dal proprio genitore il 9.12.1997 e Controparte_7
di cui la appellante era beneficiaria.
Detta responsabilità ella aveva attribuito alla convenuta per non averle CP_2
comunicato l'esistenza, oltre delle altre polizze regolarmente negoziate, anche di detta ultima polizza e di non aver neanche comunicato alla assicuratrice il suo cambiamento di domicilio, sicchè quando aveva potuto richiedere alla compagnia il pagamento, quest'ultima le aveva eccepito la intervenuta prescrizione biennale.
A sostegno del gravame, ha posto come principale, complesso e articolato motivo una errata ricostruzione dei fatti ed una errata applicazione dei principi di diritto da parte del Giudice di prime cure, sia con riferimento alla ritenuta mancanza di prova della sussistenza del nesso di causalità tra la contestata condotta negligenza della banca e il danno patito, sia della mancata prova del danno stesso e sia, da ultimo, della prova del momento effettivo della intervenuta conoscenza da parte della della esistenza della polizza in Pt_1
contestazione.
pag. 3/12 Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta:
1) In via assolutamente pregiudiziale e/o preliminare, disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 e all'art. 351 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza del Tribunale di Velletri, Seconda Sezione Civile,
Giudice Dott. Paolo Goggi, in data 28 novembre 2019/29 novembre 2019, n.
2180/2019, ricorrendo gravi e fondati motivi, per le ragioni di cui in narrativa;
2) In accoglimento del presente appello, riformare la Sentenza resa inter partes dal Tribunale di Velletri, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott. Paolo Goggi, in data 28 novembre 2019/29 novembre 2019, n. 2180/2019, notificata in data 02 dicembre 2019, come sopra richiesto e, per l'effetto, accogliere il presente appello e, con esso, le conclusioni rassegnate in primo grado, che si riproducono di seguito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento delle presenti domande:
2.1) In via principale, accertare la responsabilità contrattuale della
[...]
oggi CP_4 Controparte_8
in forma abbreviata nei confronti della IG.ra
[...] Controparte_5
. Parte_1
2.2) In via subordinata, accertare la responsabilità extracontrattuale della
(oggi Controparte_4 Controparte_8
in forma abbreviata nei
[...] Controparte_5
confronti della IG.ra . Parte_1
2.3) Per l'effetto, in ogni caso, condannare (oggi Controparte_4
in forma Controparte_8
abbreviata in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
pag. 4/12 tempore, a risarcire alla IG.ra il danno patito, nella misura Parte_1
di Euro 60.299,04, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a decorrere dal 02 agosto 2010.
2.4.) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in CP_2
quanto a suo dire infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“piaccia all'Ecc.ma Corte adita – ogni contraria istanza disattesa e respinta – alla luce della documentazione in atti ed in accoglimento delle eccezioni e difese tutte espletate in entrambi i gradi di giudizio dalla deducente P_
(già :
[...] Controparte_4
1) in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado per la totale assenza dei requisiti necessari del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2) nel merito, rigettare, comunque, il mal proposto gravame ed ogni domanda formulata nei confronti della P_
3) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2180/2019 resa dal
Tribunale di Velletri – in persona del Giudice dott. Paolo Goggi – in data
28.11.2019 e pubblicata il 29.11.2019, nel giudizio iscritto al n. 455/2016 R.G.;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Respinta la invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 24.9.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. in quanto già concessi e non ulteriormente richiesti come da Decreto presidenziale.
Occorre premettere che sono provate e non contestate le seguenti circostanze:
pag. 5/12 la appellante, procuratore generale del proprio padre dal giugno 2008, mentre aveva appreso dalla banca presso la quale si era recata (come documentato dalla stampa della convenuta prodotta in giudizio), della esistenza di altre tre polizze, non aveva invece mai avuto alcun riscontro in ordine alla esistenza della polizza “Patrimonio” di cui era bemeficiaria sicchè, essendo decorso il tempo necessario per poterla riscuotere, contrariamente a quanto avvenuto per le altre, si era vista opporre dalla compagnia la intervenuta prescrizione;
non risulta provata alcuna istanza formale di acquisizione di informazione delle polizze accese dal sig. ; Parte_2
le cedole della polizza CB9 (una delle altre tre) erano state incassate direttamente dalla attrice benchè fosse beneficiario il di lei genitore;
in una certa data (in ordine alla quale è sorta specifica contestazione tra le parti) era stata dalla rinvenuta una comunicazione della compagnia Pt_1
presso la cassetta postale del padre e solo successivamente (anche con riferimento al momento di detto rinvenimento è sorta contestazione) è stato reperito dalla l'originale della polizza. Pt_1
Orbene, il Tribunale, dopo aver puntualmente illustrato nelle premesse della motivazione della sentenza la disciplina applicabile in tema di intermediazione assicurativa come appunto svolta nella fattispecie in esame dalla banca, che aveva consigliato ed aveva altrettanto favorito la sottoscrizione Parte_2
anche della polizza “Patrimonio”, ha tuttavia ritenuto non provate le seguenti circostanze:
1) Che la attrice non fosse a conoscenza delle polizze stipulate dal proprio genitore;
2) che la stessa avesse richiesto alla banca e precisamente alla filiale di Salerno, tutte le polizze accese dal padre e che la controparte le pag. 6/12 avesse consegnato un elenco contenente la indicazione delle altre polizze ma non anche quella in contestazione;
3) che fosse preciso onere della banca fornirle tutte le indicazioni delle polizze sottoscritte dal padre;
4) che la banca avesse rassicurato la attrice che quelle riferite fossero le uniche sottoscritte da . Parte_2
In definitiva, la appellante, secondo il Tribunale, non avrebbe fornito prova adeguata dello svolgimento dei fatti secondo quanto rappresentato nell'atto introduttivo e, conseguentemente, della sussistenza del dedotto rapporto eziologico tra l'operato omissivo della banca e la perdita patrimoniale subita a seguito della prescrizione del diritto alla liquidazione della polizza CP_6
oppostale dalla compagnia di assicurazioni in data 9.5.2013.
Ritiene la Corte, di dover condividere i principi di diritto richiamati in tema di intermediazione assicurativa dal Primo Giudice ma deve, tuttavia, evidenziare ulteriormente che è noto come la S.C. abbia espressamente affermato che “la attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa più possibile aderente a tali esigenze” (e, dunque, di stretta di collaborazione con il cliente), “non investe solo la fase genetica del rapporto ma consiste nell'assistenza durante tutta l'esecuzione e la gestione contrattuale” (Cass. 11.10.2018 n. 25167; Cass. Ord. 9863/2021).
Dunque, non è condivisibile la tesi della banca appellata nella parte in cui si afferma che sarebbe da escludere la propria responsabilità per la semplice ragione che alcun obbligo incombeva a suo carico in considerazione del fatto pag. 7/12 che la sua attività si sarebbe limitata sostanzialmente a curare la semplice sottoscrizione della polizza da parte di , visto che non avrebbe Parte_2
mai potuto curare i rapporti informativi con lo stesso e tanto meno con la attrice beneficiaria, tanto più che ogni comunicazione legata alla polizza in oggetto era stata effettuata proprio dalla compagnia assicuratrice che era quella che era la titolare del trattamento dei dati personali.
Al contrario, è pacifico che come la banca ebbe a curare, non a caso, le procedure per consentire alla appellante la liquidazione delle altre polizze, ugualmente avrebbe potuto e dovuto fare anche con la Polizza “Patrimonio” di cui, evidentemente, essa stessa aveva dimenticato l'esistenza sì da non fornire alcuna indicazione alla che pure era sua cliente e che con la Pt_1
stessa banca aveva un contratto di consulenza.
Né, peraltro, può sostenersi che la banca non avesse alcun obbligo di informazione nei confronti della finanche a prescindere da ogni Pt_1
formale richiesta da parte della stessa, di informarla di tutti rapporti che il di lei padre aveva instaurato con o per il tramite dell'istituto di credito.
Dunque, se è senza dubbio pacifica la attività di intermediazione assicurativa svolta dalla in favore di , è altrettanto certo, a parere della CP_4 Parte_2
Corte, che la stessa avrebbe dovuto continuare ad avere un altrettanto preciso obbligo di seguire l'andamento di tutte le polizze e, quindi, anche di quella
“Patrimonio”, anche nei confronti della attrice, sia quale erede del proprio genitore, sia in precedenza di suo procuratore, informandola in modo dettagliato nell'interesse della stessa.
E allora, si può concludere che ogni ulteriore questione circa la presentazione della istanza, la non provata circostanza che la fosse a conoscenza di Pt_1
pag. 8/12 tutte le polizze sottoscritte dal proprio genitore antecedentemente alla nomina della stessa come procuratore generale, nonché circa il momento stesso nel quale la sarebbe entrata in possesso della stampa contenente la Pt_1
indicazione della sole altre polizze, regolarmente liquidate per il tramite e la fattiva collaborazione della stessa appare del tutto irrilevante al fine CP_4
della verifica della esistenza della prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva della convenuta e il lamentato danno derivante in capo alla Pt_1
dalla mancata liquidazione anche della polizza “Patrimonio”.
Al riguardo, appare opportuno ricordare quanto in modo ormai assolutamente prevalente è affermato ancora una volta in tema di intermediazione dalla S.C.,
a mente della quale può parlarsi “di un accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore; presunzione che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse”. E ancora: “la presunzione scaturisce dalla funzione assegnata dal sistema normativo dell'obbligo gravante sull'intermediario, che è preordinato al riequilibrio della asimmetria strutturale del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta di investimento realmente consapevole” (Cass.
17.4.2020 n. 7905).
In sostanza, a fronte della prova del sicuro inadempimento della banca che avrebbe dovuto, a parere della Corte, informare la della esistenza della Pt_1
polizza “Patrimonio” di cui ella era beneficiaria, essendone peraltro ben a conoscenza essendo stato il contratto stipulato dal contraente proprio per il suo tramite, nonché del danno subito dalla predetta in conseguenza della mancata tempestiva liquidazione negata dalla compagnia a fronte della pag. 9/12 maturata prescrizione, appare evidente la sussistenza del nesso di causalità che può dirsi assolutamente acclarata, senza che sia stata fornita, viceversa, proprio dalla banca, la prova della sua inesistenza.
Alla luce di dette considerazioni, alcun rilievo può assumere anche l'ulteriore circostanza che pure ha indotto il Tribunale a rigettare la domanda attorea, ovvero la presunta mancata prova da parte della del momento del Pt_1
rinvenimento della polizza (ovvero della documentazione attestante comunque la esistenza della stessa), ai fini soprattutto della dimostrazione del momento in cui è pervenuta per la prima volta la a conoscenza della Pt_1
stipula da parte del padre della suddetta polizza e ciò, all'evidente fine di escludere che la mancata liquidazione fosse comunque dipesa da una sua intempestitivà negligente.
Ritiene il Collegio che tale circostanza, oggetto peraltro di accesa contestazione tra le parti, si appalesa del tutto irrilevante, come già in precedenza esposto, per la semplice ragione che non vi sono dubbi, alla stregua della valutazione complessiva della stessa condotta attorea, che ove la fosse stata tempestivamente posta dalla banca a conoscenza della Pt_1
esistenza della polizza “Patrimonio”, avrebbe certamente provveduto alla sua richiesta di liquidazione, in tal senso avendo agito con riferimento a tutte le altre polizze.
Peraltro, ove mai la stessa avesse appreso per tempo della esistenza della suddetta polizza, si sarebbe comunque attivata tempestivamente per la ricerca dell'originale della stessa, ben potendo eventualmente anche richiederne anche una copia. Resta il fatto, che la omessa conoscenza della suddetta polizza ha comportato per la la concreta impossibilità di potersi tempestivamente Pt_1
pag. 10/12 attivare al fine di ottenere la liquidazione già richiesta, lo si ribadisce, per le altre polizze.
Ogni altra questione può ritenersi dunque superata potendosi concludere, in disaccordo con quanto affermato nella sentenza impugnata, che una precisa responsabilità di natura contrattuale sia ravvisabile nella condotta omissiva della banca che va, quindi, condannata al risarcimento dei danni in favore della appellante nella misura 60.299,04 come da dichiarazione resa dalla stessa compagnia (doc. 6 del fascicolo di parte attrice di primo grado), oltre rivalutazione dall'.1.1.2012 (data di determinazione del valore della polizza indicata dalla compagnia di assicurazioni) alla presente sentenza ed interessi al tasso legale dalla medesima data al saldo. (Cass. Sez. II^ 17.10.2024 n. 26929).
L'accoglimento della domanda deve portare anche alla riforma della sentenza impugnata in ordine alle spese e competenze del giudizio come da liquidazione al valore medio della fascia di riferimento in relazione ai criteri ratione temporis applicabili.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2180/18 del Tribunale di Velletri proposto da
[...]
ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: Parte_1
in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara la responsabilità contrattuale della appellata (oggi Controparte_4
nei confronti della appellante e, per l'effetto, la condanna al Controparte_5
pag. 11/12 risarcimento dei danni in favore della medesima nella misura di € 60.299,04 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da motivazione;
condanna altresì la appellata alla rifusione in favore della appellante delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103, 00 ( di cui € 2.552,00 per la fase dello studio, €
1.628,00 per la introduttiva, € 5.670,00 per la fase della trattazione ed €
4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali, IVA, CAP e rimborso C.U,
e per il presente grado in € 14.317,00 di cui € 2.977,00 per la fase dello studio,
€ 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase della trattazione ed €
5.103,00 per la fase decisione, oltre spese gen. IVA, CPA come per legge e rimborso C.U.
Così deciso alla camera di consiglio del 7.1.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 12/12