Decreto presidenziale 27 ottobre 2022
Decreto presidenziale 11 novembre 2022
Ordinanza presidenziale 29 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23416 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23416/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12443/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12443 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Altieri e Riccardo Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), Stato maggiore della Marina militare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
“del Decreto dirigenziale decisorio del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), REG2022 -OMISSIS- 25.05.2022, notificato a mezzo r/r in data 06.07.2022 con il quale era respinto il ricorso gerarchico del 12.01.2022 avverso la scheda valutativa -OMISSIS- redatta per il periodo dal 05.10.2020 al 20.07.2021; per l''effetto, della scheda valutativa -OMISSIS- del 13.12.2021, redatta per il periodo dal 05.10.2020 al 20.07.2021 per quanto di interesse, di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale al citato Decreto, ancorché non conosciuto e/o non notificato al ricorrente”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. CE SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il sig. -OMISSIS-, capo di seconda classe in servizio effettivo nella Marina militare, ha impugnato – con il ricorso notificato il 4 ottobre 2022 e depositato il 25 ottobre 2022 – il decreto del 25 maggio 2022, trasmessogli il 18 luglio 2022, con cui è stato respinto il suo ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa -OMISSIS- del 24 marzo 2021 con la quale gli è stato attribuito il giudizio finale di “inferiore alla media” in relazione al periodo 5 ottobre 2020-20 luglio 2021.
L'interessato si è affidato ai seguenti motivi di censura:
- « I. ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTO PER ECCESSO DI POTERE / CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ARBITRARIETA’, IRRAZIONALITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA / INGIUSTIZIA MANIFESTA PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITA’ NELLA MOTIVAZIONE / NELLA PARTE DI INTERESSE, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 66/2010, DEL D.P.R. N. 90/2010 E DEL D.P.R. N. 164 DEL 15.10.2008 / VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA »: lamenta il ricorrente che l’Amministrazione, nel formulare la valutazione, avrebbe illegittimamente omesso di prendere in considerazioni una serie di rilevanti circostanze (diniego di varie istanze relative correlate al diritto allo studio e ad altre esigenze personali, decurtazioni stipendiali, pretestuose iniziative disciplinari di dubbia legittimità, una segnalazione penale) da cui sarebbe emersa una complessiva ostilità ambientale nei suoi confronti, che avrebbe pregiudicato il sereno espletamento del servizio;
- « II. ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3, L. N. 241/90 / CARENZA DI ISTRUTTORIA ED ERRONEITA’ NELLA MOTIVAZIONE / TRAVISAMENTO DEI FATTI / NELLA PARTE DI INTERESSE, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 66/2010, DEL D.P.R. N. 90/2010 E DEL D.P.R. N. 164 DEL 15.10.2008 / VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVA »: il militare si duole di un radicale difetto motivazionale degli atti impugnati.
I.2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.3. Con l’ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- pubblicata il 29 maggio 2025, questo Tribunale ha ordinato alla parte resistente «il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere».
I.3.1. In adempimento della predetta ordinanza, il Ministero ha depositato tutta la pertinente documentazione del procedimento nonché una relazione difensiva.
I.4. Fissata l’udienza di discussione, la parte ricorrente ha depositato della documentazione (relativa all’esito favorevole di procedimenti penali e disciplinari, al positivo espletamento del servizio e all’atteggiamento asseritamente ostile serbato dall’Amministrazione nei suoi riguardi) e una memoria ad ulteriore sostegno del proposto gravame, insistendo per il suo accoglimento.
I.5. All’udienza straordinaria del 7 novembre 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e non risultano suscettibili di positivo apprezzamento alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali esistenti in subiecta materia .
II.2.1. Al riguardo, si reputa opportuno richiamare – anche alla luce di quanto previsto e consentito dell’art. 88, comma 2, lett. d), del codice del processo amministrativo – il seguente arresto recentemente reso da questo Tribunale: «il Collegio ritiene utile ricostruire brevemente il quadro normativo nel quale si colloca la presente controversia.
[…] Ai sensi dell’articolo 1025 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare” (“c.o.m.”), gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze Armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici, che consistono nella scheda valutativa, nel rapporto informativo e nel foglio di comunicazione.
Il successivo articolo 1026 c.o.m. prevede che i giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l’attribuzione di una delle seguenti qualifiche (in ordine decrescente di merito): “Eccellente”, “Superiore alla media”, “Nella media”, “Inferiore alla media” e “Insufficiente”.
Ai sensi dell’articolo 688 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” (“T.U. militare”), i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e le attitudini dimostrate e i risultati conseguiti.
[…] La scheda valutativa – che a sua volta si suddivide nel modello «A», valido per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di brigata ovvero di generale di divisione o gradi corrispondenti, e nel modello «B», per tutto il restante personale dell’Arma (cfr. articolo 698 del T.U. militare) – si conclude con l’espressione del giudizio finale e l’attribuzione di una delle qualifiche previste dall’articolo 1026 c.o.m., per valutare i servizi di durata non inferiore a 180 giorni (cfr. articolo 692 del T.U. militare).
Più in dettaglio, i modelli di scheda valutativa sono suddivisi in quattro parti, tre delle quali relative alle qualità di rilievo dei militari e oggetto di valutazione da parte del Compilatore e dei Revisori – per quel che concerne il modello B, rilevante ai fini del presente giudizio, lo stesso è suddiviso nelle seguenti quattro parti: i) “Parte I: qualità fisiche, morali e di carattere”; ii) “Parte II: qualità intellettuali e culturali”; iii) “Parte III: qualità professionali” – ed una, la Parte IV, dedicata allo “Spazio a disposizione delle autorità giudicatrici”, nella quale devono essere riportati i giudizi del Compilatore e dei Revisori.
La scheda valutativa, infine, si conclude con la sezione denominata “Foglio di comunicazione”, nella quale deve essere riportato il “Giudizio complessivo finale”.
[…] Ancora più nello specifico, le prime tre Parti contengono internamente le singole voci descrittive delle varie qualità (per un totale di ventisette) rispetto alle quali deve essere svolta la valutazione del servizio del militare per il singolo anno o periodo di riferimento – si pensi, ad esempio, alla Parte I che ricomprende le seguenti qualità “Aspetto esteriore”, “Vigore fisico”, “Vigore mentale e capacità di concentrazione”, “Esemplarità”, “Forza di carattere e determinazione”, “Coraggio”, “Lealtà” e “Ascendente” –.
Ciascuna qualità, inoltre, è definita con cinque aggettivazioni precostituite (le c.d. definizioni) che hanno lo scopo di individuare il grado della qualità e sono riportate in ordine ascendente – ad esempio, per la qualità “Aspetto esteriore”, le cinque definizioni sono i) “Dimesso-Trascurato” (che indica il grado più basso di tale qualità); ii) “Non sempre decoroso”; iii) “Decoroso-Dignitoso”, iv) “Distinto nel portamento e nel tratto”; v)“Impeccabile/Brillante” (che indica il grado più alto di tale qualità) –.
[…] Il Collegio ritiene poi necessario richiamare i principali orientamenti pretori formatisi con riguardo alle controversie afferenti alla impugnazione della documentazione caratteristica dei militari, così come disciplinata dal Codice dell’ordinamento militare e dal Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
[…] In proposito, è stato rilevato che i giudizi riportati nella documentazione caratteristica, sia per ciò che concerne i giudizi analitici, sia per quel che riguarda i giudizi complessivi, formulati dai superiori gerarchici di anno in anno, riguardando valutazioni che ineriscono alle capacità e alle attitudini dimostrate in concreto nel periodo considerato dai militari da valutare, sono espressione di ampia discrezionalità, in quanto scaturiscono dalla conoscenza personale del valutato e dall’apprezzamento di tutte le attività condotte dallo stesso, dal modo di proporsi e interfacciarsi con i superiori e colleghi, dalla valutazione delle capacità professionali, dalla motivazione al lavoro, nonché dallo spirito di abnegazione e di sacrificio dimostrati, e sono del tutto autonomi tra loro (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1556 del 26 settembre 2022; T.A.R. Lazio, sez. IV, sent. 18499 del 7 dicembre 2023, passata in giudicato).
[…] È stato altresì affermato che “I giudizi suddetti sono soggetti ad un sindacato estrinseco da parte del giudice amministrativo con la conseguenza che le censure rivolte nei loro confronti, impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, possono essere sindacate solo in caso di arbitrarietà, irrazionalità manifesta, evidente travisamento dei fatti” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 3799 del 14 maggio 2021) che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 7780 del 9 dicembre 2020; Cons. Stato, sez. IV, sent. -OMISSIS-07 del 16 gennaio 2019).
In seno alla giurisprudenza amministrativa è stato anche affermato che il giudizio sul rendimento e sulle qualità del personale militare formulato dai superiori gerarchici con le schede valutative ha natura ampiamente opinabile, in quanto comunque affidato a “giudizi di valore”, come tali esclusivamente soggettivi, che possono essere sindacati solo quando risulti palese l’esistenza di una chiara figura sintomatica dell’eccesso di potere (cfr., in particolare, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2964 del 12 aprile 2021; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 988 del 2 marzo 2017), il che, ad esempio, occorre quando sia ictu oculi palese che la valutazione riportata nella documentazione caratteristica sia contraddittoria o illogica (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 7183 del 27 ottobre 2021; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 947 del 14 febbraio 2018).
[…] Va altresì considerato che “le schede valutative sono, poi, compilate su moduli predisposti dall’Amministrazione, non sostituibili, per cui anche l’onere motivazionale deve ritenersi assolto nei limiti oggettivamente fissati dalla tipologia di documento impiegato e dallo spazio fisico ivi destinato, nel senso che deve sussistere tra le varie voci indicate nella scheda stessa un necessario rapporto di coerenza e consequenzialità che costituisce, per l’appunto, la congrua motivazione della valutazione” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 7780/2020, cit.).
[…] Giova, poi, richiamare quanto statuito dal Consiglio di Stato in ordine al rilievo della valutazione conseguita dai militari con riferimento a pregressi periodi di servizio.
A tale riguardo, in particolare, è stato affermato che “sia i giudizi analitici sia quello complessivo, contenuti nel rapporto informativo, possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, al riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica.
Infatti, il principio dell’autonomia delle valutazioni caratteristiche, sia relativamente al contesto temporale oggetto di valutazione sia con riguardo alle autorità che intervengono nella redazione del documento, esclude che la legittimità delle stesse possa essere scrutinata attraverso il raffronto con le pregresse documentazioni caratteristiche, in quanto la funzione di dette valutazioni è limitata a riscontrare il rendimento del dipendente nel solo e determinato arco temporale preso in considerazione dal documento.
Le schede di valutazione rivestono, infatti, la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente siano stati conseguiti giudizi finali migliori.
Nell’esprimere le proprie valutazioni, l’amministrazione gode di un’amplissima autonomia di espressione, connaturata ad un’ampia discrezionalità, e stante l’autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un’illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento in servizio del dipendente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1656)” (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 7183/2021, cit.).
[…] Per completezza, va evidenziato che la comparazione del giudizio oggetto di contestazione con quello conseguito per periodi pregressi di servizio può condurre alla emersione del vizio di eccesso di potere solo laddove dalla documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera del militare, da rendere a prima vista del tutto inadeguato il giudizio attribuito con la scheda valutativa impugnata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2232 del 2 aprile 2020; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 7021 del 15 ottobre 2019, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2054 del 5 maggio 2017)» (T.A.R. Lazio, Sez. I- bis , 28 ottobre 2025, n. 18805).
II.2.2. In virtù delle coordinate ermeneutiche desumibili dal richiamato precedente (che il Collegio condivide pienamente e fa perciò proprie), le censure si appalesano non condivisibili giacché la contestata scheda valutativa è stata redatta in conformità alla disciplina applicabile, il che è necessario ma di norma anche sufficiente ad assicurarne la legittimità (anche sotto il profilo del rispetto dell’obbligo motivazionale).
Il complesso delle circostanze dedotte con il ricorso (nonché con il ricorso gerarchico) non sono idonee a ritenere inficiata la valutazione in quanto, per un verso, la pregressa carriera del militare non ha diretta rilevanza alla luce dell’autonomia dello specifico periodo oggetto del singolo documento caratteristico (non potendosi aprioristicamente escludere che vi sia stato un apprezzabile calo del rendimento, vieppiù in un caso, come quello specie, in cui in tale periodo sia avvenuta la destinazione ad un nuovo e diverso ufficio, giacché ragionevolmente può essere proprio il mutamento del contesto in cui si presta servizio a causare un siffatto calo).
Per altro verso, i conflitti con i superiori potrebbero rilevare soltanto laddove si ipotizzasse che in capo al compilatore e/o al revisore fosse configurabile un’incompatibilità in forza della quale avrebbero dovuto astenersi dal formulare il giudizio; tuttavia, al riguardo, deve recisamente escludersi la configurabilità di una situazione di conflitto d’interesse, «a meno di voler sostenere – in modo del tutto irragionevole – che ogni volta in cui un superiore esercita legittimamente il proprio potere disciplinare (nel caso di specie risulta solo avviato e poi sfociato in giudizi di terzi), o trasmette un atto che potrebbe dar luogo a un procedimento disciplinare, debba automaticamente astenersi dal formulare una valutazione sul proprio subordinato. Un simile approccio implicherebbe che il superiore debba rinunciare alle proprie funzioni e responsabilità. Non vi è dunque alcun conflitto, a meno che non si voglia ritenere che l’esercizio imparziale e conforme alle regole del comando costituisca di per sé una causa di conflittualità. Tale conclusione, oltre a essere illogica, non è provata concretamente nel caso oggetto del giudizio e non merita ulteriori approfondimenti» (così Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2025, n. 8337, il quale prosegue argomentando, in modo pienamente condiviso da questo Collegio, come segue: «Risulta evidente in causa che, nella fattispecie in esame, non ricorra alcuna delle specifiche ipotesi di incompatibilità, rispetto alla redazione dei documenti caratteristici dei militari, espressamente contemplate nell’art. 690, comma 1, del D.P.R. n. 90/2010. E quindi, come già condivisibilmente affermato, anche di recente, da questo Consiglio (Cons. Stato, sez. II, n. 3389/2025), nella specie non può ravvisarsi incompatibilità del valutatore, né ricorrono effetti invalidanti sulla legittimità della scheda valutativa, attesa la natura tassativa delle ipotesi elencate nell’art. 690, comma 1, del DPR n. 90/2010; peraltro, nemmeno “la presentazione di denunce-querele nei confronti dei superiori o viceversa fa venir meno il potere/dovere, in capo ai medesimi, di valutare il proprio sottoposto” (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 590 del 2024 e n. 2018 del 2020; paragrafo 14 della circolare del 23 dicembre 2008, ove si precisa che “l’istituto dell’astensione non può essere applicato automaticamente in presenza di determinate condizioni, né tanto meno invocato a priori dal valutando, ma più correttamente deve ritenersi “facoltà” riconosciuta alle autorità valutatrici”). E comunque, il valutando non può invocare l’istituto dell’astensione per sottrarsi alla valutazione del superiore allo stesso non gradito o con il quale non vi sia cordialità di rapporti (Cons. Stato, sez. II, n. 6800 del 2024). […] Non ignora il Collegio che il deterioramento dei rapporti tra superiore e subordinato oggetto di valutazione, adombrato dall’odierno appellante, potrebbe astrattamente supportare, laddove integrante addirittura un’impossibilità di “esprimere un giudizio obiettivo”, un obbligo di astensione dal giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 689, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 90/2010. Del pari, sono noti alcuni arresti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 6800/2024) secondo cui, anche sulla base del disposto di cui all’articolo 6- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, un generale obbligo di astensione viene fondato sull’esigenza del pieno rispetto del principio costituzionale del buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 della Costituzione, posto a tutela del prestigio della pubblica amministrazione, tale da non tollerare alcun tipo di compressione (cfr., Cons. Stato, sez. II, n. 7113/2019; sez. VI, n. 5239/2019). In concreto, tuttavia, tali arresti giurisprudenziali si fondano sulla sicura ricorrenza di fattori o indici oggettivi che, anche secondo la comune esperienza, portino a ritenere chiaramente dimostrato che il giudizio espresso non possa essere sereno, in quanto influenzato da circostanze che nulla hanno a che fare con il dovere di valutare oggettivamente il rendimento e le caratteristiche personali del valutato. E infatti, viene costantemente sottolineato che, nella concreta individuazione di queste ultime fattispecie, occorre tenere in particolare considerazione l’esigenza di evitare che dell’istituto dell’astensione possa farsi un uso strumentale, al fine di impedire al militare di sottrarsi al giudizio di un superiore allo stesso non gradito o con il quale non vi sia cordialità di rapporti; tanto comporta che non ogni situazione di conflittualità è idonea a generare l’obbligo di astensione, potendo questo configurarsi solo in presenza di fatti oggettivamente gravi, i quali debordino dalla normale e fisiologica divergenza di opinioni e di metodi in ordine alla conduzione degli uffici e alla gestione delle attività amministrative. Deve, in buona sostanza, trattarsi di conflitti che superino chiaramente l’ordinaria contrapposizione di opinioni o di sensibilità e metodi di lavoro, fisiologicamente presenti, specie negli ambienti sottoposti a gerarchia e disciplina militare. […] Ciò posto, nella specie, […] non solo l’atto valutativo non presenta evidenti illogicità di giudizio, ma neppure risulta dimostrata la ricorrenza, anteriormente alla redazione della valutazione, di elementi idonei a fondare un giudizio di ricorrenza di preconcetta avversione o inimicizia grave del valutatore nei confronti dell’interessato. Non vi è alcuna prova della sussistenza di un consolidato rancore del valutatore verso il valutato, né di dissapori personali».
II.3. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
II.4. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla natura degli interessi sottesi alla proposizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EP MO, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
CE SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SI | EP MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.