TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23416
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Decreto presidenziale 27 ottobre 2022
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Decreto presidenziale 11 novembre 2022
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Ordinanza presidenziale 29 maggio 2025
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Illegittimità per eccesso di potere/carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà, irrazionalità e irragionevolezza/ingiustizia manifesta per travisamento dei fatti ed erroneità nella motivazione/nella parte di interesse, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 66/2010, del D.P.R. n. 90/2010 e del D.P.R. n. 164 del 15.10.2008/violazione dei principi costituzionali di trasparenza e buon andamento della azione amministrativa

    La Corte ha ritenuto che le circostanze dedotte non sono idonee a inficiare la valutazione, poiché la carriera pregressa non ha diretta rilevanza alla luce dell'autonomia dello specifico periodo oggetto del singolo documento caratteristico. Inoltre, i conflitti con i superiori non configurano di per sé un'incompatibilità che impone l'astensione dalla valutazione, a meno di dimostrare oggettivamente gravi fatti che vadano oltre la normale divergenza di opinioni.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell’art. 3, L. n. 241/90/carenza di istruttoria ed erroneità nella motivazione/travisamento dei fatti/nella parte di interesse, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 66/2010, del D.P.R. n. 90/2010 e del D.P.R. n. 164 del 15.10.2008/violazione dei principi costituzionali di trasparenza e buon andamento amministrativa

    La Corte ha ritenuto che la scheda valutativa è stata redatta in conformità alla disciplina applicabile, il che è necessario e sufficiente ad assicurarne la legittimità, anche sotto il profilo del rispetto dell'obbligo motivazionale. La motivazione è ritenuta assolta nei limiti oggettivamente fissati dalla tipologia del documento impiegato.

  • Rigettato
    Contestazione del giudizio finale di “inferiore alla media” per il periodo di riferimento

    La Corte ha ritenuto che i giudizi espressi nella scheda valutativa sono espressione di ampia discrezionalità e sono soggetti a sindacato estrinseco solo in caso di arbitrarietà, irrazionalità manifesta o evidente travisamento dei fatti. Nel caso di specie, tali vizi non sono stati riscontrati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23416
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23416
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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