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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 492/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo Parte_1 C.F._1 di Gotto, via Regina Margherita, 58 presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Cortese che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Antonello Monoriti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Messina, via Armeria, 1 resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16 gennaio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 marzo 2024 formulava opposizione avverso l'a.t.p. Parte_1 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso è fondato. Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_1 affetta da “Cardiopatia ipertensiva II classe NYHA avanzata in soggetto con pervieta' del forame ovale trattata con chiusura percutanea mediante posizionamento di protesi. Spondiloartrosi colonna lombare con discopatie multiple. Cervicobrachialgia bilaterale. Gliosi postischemica”.
Il consulente ha, quindi, concluso che le patologie da cui è affetta determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (05.01.2022).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data dal 5.01.2022.
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad atp va accolto e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. depositata Persona_1 nel presente giudizio di opposizione ad atp ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 492/2024 R.G.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico CP_ dell' per entrambe le fasi. CP_ Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso in opposizione ad atp e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. depositata nel presente giudizio di opposizione Persona_1 iscritto al N. R.G. 492/2024; dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario utile al conseguimento Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 05.01.2022; CP_ condanna l' al pagamento delle spese del giudizio per entrambe le fasi, liquidate in €
1.170,00 per la fase di a.t.p. ed in € 2.697,00 per la fase di opposizione, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93
c.p.c.; CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.