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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 04/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30/05/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2675 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso C.F._1
introduttivo, conferita su foglio separato, dall'avv. Nicola Landi, elettivamente domiciliato in
Salerno, alla Via A. Diaz, n. 13;
PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Salerno, alla Via Andrea Torre, n. 13;
Resistente contumace
OGGETTO: retribuzione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 15/05/2024, agiva dinanzi al Tribunale di Salerno Parte_1
– Sezione Lavoro al fine di vedere accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere l'importo di € 12.859,60 a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nel dettaglio, il ricorrente deduceva in via di fatto:
- di essere stato assunto alle dipendenze della resistente in data 02/11/2022 in virtù CP_2
di un contratto di lavoro a tempo determinato full-time, con la mansione di manovale ed inquadramento nel livello I del C.C.N.L. Edilizia;
- di aver svolto le mansioni di manovale edile, lavorando dalle ore 7.30 alle ore 17.30, dal lunedì al venerdì;
- di non aver goduto di ferie per tutta la durata del rapporto;
- di aver ricevuto i pagamenti, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, a mezzo bonifico e a partire dal mese di gennaio 2023 in acconti e sempre in ritardo rispetto alla prestazione resa;
- di essere rimasto creditore, nel corso dell'esecuzione del rapporto di lavoro, nei confronti della società resistente, detratto quanto ricevuto, del saldo della retribuzione del mese di luglio 2023, pari ad € 506,49 (netto € 390,00), del mese di agosto 2023, pari ad € 2.170,75
(netto € 1.500,00), del mese di settembre 2023, pari ad € 1.935,37 (netto € 1.400,00), del mese di ottobre 2023, pari ad € 2.004,96 (netto € 1.330,00), del mese di novembre 2023,
pari ad € 2.069,46 (netto € 1.470,00) e del mese di dicembre 2023, pari ad € 2.2012,68
(netto € 1.703,76), per un totale complessivo lordo di € 10.899,71 (netto € 7.793,76), nonché
del T.F.R.
In punto di diritto evidenziava di non essere stato retribuito in maniera sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e di non aver ricevuto alla cessazione del rapporto il con conseguente diritto alla corresponsione dell'importo CP_3
2 complessivo di € 12.859,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggi allegati al ricorso.
Alla luce delle suddette argomentazioni chiedeva al G.d.L. di:
<1) Accertare e Dichiarare dovuta al ricorrente la somma di € 12.859,60 per i titoli retributivi
indicati in ricorso e per l'effetto Condannare il datore di lavoro resistente, domiciliato come
in atti, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 12.859,60 oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze ovvero a quella somma
maggiore o minore che sarà meglio determinata nel corso del giudizio anche a mezzo ausilio
del C.T.U.;
2) In ogni caso, dichiarare tenuta e Condannare la resistente, domiciliata come in CP_2
atti, al pagamento delle spese e dei compensi professionali ex D.M. 147/2022 o quelle,
maggiori o minori, ritenute di giustizia.>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva la società resistente che,
quindi, veniva dichiarata contumace con ordinanza del 04/01/2025.
3. Con la medesima ordinanza, il G.d.L. ritenuta superflua l'attività istruttoria richiesta dal ricorrente, rinviava la controversia all'udienza di discussione del 30/05/2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Il ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, mentre,
come detto, la società resistente restava contumace.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Il ricorso merita accoglimento, essendo stata debitamente dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, l'impegno lavorativo nel corso di esso profuso dal ricorrente e l'omesso versamento da parte del datore di lavoro di parte delle spettanze retributive, nella misura indicata dal ricorrente, con la conseguente spettanza degli importi di cui meglio si dirà in prosieguo.
E, difatti, la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro in parola è dimostrata dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (buste paga, estratto contributivo, bonifici bancari) la quale va giudicata del tutto esaustiva quanto alla dimostrazione dell'esistenza e durata del rapporto, nonché quanto al CCNL applicabile ed all'entità delle prestazioni rese dal ricorrente.
In ordine alla corresponsione delle spettanze mensili e finali rivendicate dall'attore, stanti le risultanze delle buste paga ed atteso che l'onere probatorio di avervi adempiuto incombeva sulla parte datrice, va evidenziato che nella fattispecie che ci occupa la società resistente,
rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova circa il pagamento delle mensilità e delle spettanze richieste, sicché si può reputare dimostrata la sola dazione degli importi dichiarati dallo stesso ricorrente in ricorso;
ne deriva il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere le differenze retributive mensili non ricevute ed il TFR.
Con specifico riferimento, infine, all'aspetto dei conteggi sviluppati da parte attrice in ricorso,
va ricordato che rispetto ad essi vige un onere di specifica contestazione ad opera della parte convenuta, posto che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416,
comma 3, c.p.c., “occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze
di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei
conteggi” (cfr., tra le molte, Cass. n.4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236
del 2017, Cass. n. 5949 del 2018, per la quale: <Nel processo del lavoro, l'onere di
contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il
4 convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli
emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro
quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione
autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria
estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur">>).
Non avendo la parte convenuta, non costituitasi in giudizio e rimasta contumace, formulato alcuna contestazione dei conteggi va, dunque, riconosciuta la spettanza al ricorrente delle voci retributive dirette, indirette e differite indicate nei conteggi allegati al ricorso,
determinate sulla scorta del CCNL applicato al rapporto e delle precedenti buste paga emesse dalla società datrice.
Per un totale lordo di € 12.859,60 (di cui € 10.899,71 per retribuzioni relative ai mesi da luglio a dicembre 2023 ed € 1.959,89 per TFR), oltre, ovviamente, agli accessori ex art. 429,
comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché la resistente va condannata, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2675 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, della somma lorda complessiva di € 12.859,60, oltre accessori ex art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo;
5 2) condanna la soc. resistente, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.200,00 per compensi ed € 118,50 per spese, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 18.6.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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