Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/06/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1683 del R.G.A.C. per l'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento,
promossa da
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Saverio Destito e Annamaria Corabi;
opponente contro
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
opposto e
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con l'avv. Carmelo Bozzo;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
in data 18.05.2024, in relazione, tra l'altro, ai seguenti titoli: avviso di addebito n.
33020120001271411000, esponente l'importo di euro 13.906,39, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per la 1° e 2° rata anni dal 2006 al 2011 e relative sanzioni civili, notificato il 16.10.2012; avviso di addebito n.
33020120002003477000, esponente l'importo di euro 13.721,16, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per la 3° e 4° rata anni dal 2006 al 2011 e relative sanzioni civili, notificato il 17.01.2013.
Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti, resistendo alla domanda.
Il ricorso è fondato.
L'opposizione all'intimazione di pagamento è ammissibile dinanzi al giudice ordinario poiché involge un giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 46/1999, tale essendo quello volto a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del diritto.
E se è vero che il decorso del termine previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/1999, per l'opposizione alla cartella esattoriale o all'avviso di addebito, comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione, è altresì vero che, qualora nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso va rilevato d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Nella specie, dopo la notifica degli avvisi di addebito n. 33020120001271411000 e n. 33020120002003477000, eseguita rispettivamente il 16.10.2012 ed il 17.01.2013,
l'agente della riscossione non ha posto in essere, nei confronti di parte opponente, idonei atti conservativi e/o esecutivi che valessero a costituirla in mora e ad interrompere il corso della prescrizione, lasciando decorrere oltre un quinquennio
2 prima di notificarle, in data 18.05.2024, l'intimazione di pagamento contro cui la stessa ha reagito nel presente giudizio.
Al riguardo, contrariamente a quanto eccepisce l' , Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 03020179000898109000 notificata all'interessato il
24.03.2017 (cfr. all. n. 4 fascicolo , non costituisce atto idoneo ad CP_3
interrompere la prescrizione, atteso che, dopo la notifica della suddetta intimazione,
è decorso un ulteriore termine di cinque anni prima della notifica al contribuente (in data 18.05.2024) dell'impugnata intimazione di pagamento, per cui i crediti contributivi in questione si sono inesorabilmente prescritti.
Neppure rileva il periodo di sospensione legale (COVID) della prescrizione per complessivi giorni 311 (ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020
CP_ al 30.06.2021, complessivamente pari a 311 giorni, come da Circolare n.
126/2021) in quanto, anche conteggiando siffatta sospensione, i crediti previdenziali risultano egualmente prescritti in epoca anteriore alla notifica dell'intimazione oggetto della presente opposizione.
Alla luce di quanto esposto, va dichiarata la prescrizione dei crediti contestati dall'opponente, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso.
Conseguentemente, gli avvisi di addebito mediante i quali quei crediti erano stati azionati devono essere annullati.
L'estraneità dell' alle vicende successive alla notifica degli avvisi di addebito CP_1
che, nella specie, hanno determinato la prescrizione del credito e condotto all'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra detto ente e la parte ricorrente. Esse vanno invece poste a carico del concessionario della riscossione in base alla soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 33020120001271411000
e n. 33020120002003477000 e, per l'effetto, annulla i suddetti titoli;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' ; CP_1
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le Controparte_2
spese del giudizio, che liquida in euro 43,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 05.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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