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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4362 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cecilia
Cavaceppi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28579 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente:
TRA
in proprio e quale legale rapp.te dell'Università degli Parte_1
Studi internazionali di dell'Avv. CIMINO BENEDETTO e CP_1
con domicilio eletto in Via Fulcieri Paulucci Controparte_2 CP_1
De' Calboli, 9 00195 presso l'Avv. CIMINO BENEDETTO come da CP_1 delega in atti;
- attori -
E
, Controparte_3 Controparte_4 CP_5 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo SINISCALCHI, Simona
VALENTINI nonché dall'Avv. Gianluigi ABBRUZZESE, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in alla via CP_1
Marianna Dionigi n. 43;
- convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 aprile 2022, l'
[...]
, nella persona del suo legale Parte_2 rappresentante p.t., dott. e quest'ultimo in proprio, Parte_1 convenivano in giudizio , in qualità di giornalista, CP_5 CP_4 in qualità di Direttore responsabile del quotidiano “Corriere della
[...] CP_
” e in qualità di editore Controparte_7 del quotidiano “Corriere della Sera”, al fine di far dichiarare la loro responsabilità per aver, tramite articoli diffamanti, leso la propria immagine e reputazione e, per l'effetto, sentirli condannare al risarcimento del danno subito;
chiedevano, altresì, di condannare i convenuti al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge sulla stampa e di ordinare la rimozione dell'articolo “Unint, truffa sui contributi pubblici.
Processo ai vertici del Cda”, pubblicato sul sito Corriere.it in data 26 gennaio 2022, nella parte in cui si riporta la falsa notizia del rinvio a giudizio del Dott. Parte_1
[...]
In particolare, le pretese attoree traevano origine da cinque articoli a firma di e pubblicati sul quotidiano “Corriere della Sera” – nella CP_5 parte relativa alla cronaca di – sia nella versione cartacea che in quella CP_1 telematica (sito web: Corriere.it). Nello specifico, questi erano:
“L' . Per truffa. Fondi pubblici Controparte_8
e corsi fantasma: docenti ascoltati” , “ incarichi fantasma e milioni: Unint CP_1 sotto accusa per truffa” (14.01.2019), “Unint, indagato il presidente: «Truffa sui fondi per i corsi di ricerca»” (19.02.2019), “ corsi a costi gonfiati: truffa da Pt_2
800mila euro al Miur” (06.07.2020), “ all' corsi a costi gonfiati: truffa CP_1 Pt_2 da 800mila euro al ministero” (06.07.2020), “La truffa sull'erogazione di fondi pubblici dell' Unint” (15.09.2020), “Truffa sui fondi pubblici, due a CP_9 processo” (26.01.2022) e “Unint, truffa sui contributi pubblici. Processo ai vertici del Cda” (26.01.2022).
Gli attori deducevano che i suddetti articoli rappresentassero notizie non veritiere, faziose e di carattere diffamatorio nei confronti dell' , il CP_9 quale, al tempo, era sottoposto ad un procedimento penale per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese sostenute dal medesimo in relazione ad attività svolte in base ad accordi di collaborazione CP_9 con il Ministero della Salute.
Gli attori, quindi, allegavano che il quadro complessivo delineato dagli articoli firmati dal , intrisi di insinuazioni, sottintesi e circostanze non CP_5 veritiere, trasmettesse al pubblico un'immagine travisata dell' quale Pt_2 sede di diffuso malaffare e condotte illecite. Sul punto, negavano l'operatività della scriminante del diritto di cronaca, mancando i presupposti della verità
e della continenza.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo preliminarmente di dichiarare improcedibili le domande degli attori per mancato perfezionamento della procedura di mediazione, obbligatoriamente prevista in caso di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, ex art. 5 co. 1 bis d. lgs. 28/2010. A sostegno di ciò, i convenuti eccepivano la mancata comparizione personale delle parti istanti, non ritenendo valida, in assenza di una procura speciale, la delega inviata all'organismo di Mediazione dal con la quale quest'ultimo Parte_1 autorizzava direttore aministrativo e segretario della CP_10
a partecipare al procedimento in nome e per conto proprio nonché Pt_2 dell' stessa. Pt_2
Nel merito, chiedevano rigettarsi tutte le domande in quanto infondate a tal fine rappresentando che la narrazione delle vicende presente negli articoli fosse corrispondente alla realtà dei fatti, nonché agli atti giudiziari da cui traeva origine l'indagine giudiziaria: in quanto tale la narrazione non avrebbe potuto essere considerata diffamatoria;
che le pubblicazioni contestate avrebbero dovuto essere ritenute esercizio del diritto di cronaca sub specie giudiziaria e, alla luce di ciò, scriminate, in quanto rispettose della verità, dell'interesse pubblico e della continenza. In subordine invocavano la sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica.
Quanto alla domanda risarcitoria ne evidenziavano l'infondatezza della stessa e comunque la mancata prova del danno subito da parte attrice nonché del nesso causale tra la condotta asseritamente diffamatoria ed il danno conseguenza. Parimenti deducevanol'infondatezza della richiesta di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/1948, pure avanzata da parte attrice.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 15.11.2024, con assegnazione del termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********************
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di procedibilità delle domande azionate per mancato perfezionamento della procedura di mediazione, sollevata da parte convenuta.
Secondo la prospettazione della difesa la mancata comparizione personale della parte attrice o di un suo procuratore speciale avrebbe l'effetto di rendere improcedibile la domanda giudiziale.
Ritiene il questo Giudice che, sebbene la partecipazione alla mediazione tramite un delegato non sia regolare, tale vizio sia equiparabile alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione e che in quanto tale detto vizio non produce di certo quale effetto il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità.
Sicchè la domanda va ritenuta procedibile.
Nel merito si ritiene che la domanda articolata dal sia fondata Parte_1 sussistendo il carattere diffamatorio degli articoli : “Truffa sui fondi pubblici, due a processo” (26.01.2022) e “Unint, truffa sui contributi pubblici. Processo ai vertici del Cda” (26.01.2022) nei confronti del medesimo che pure ha agito in proprio nel presente giudizio.
Invero nelle pubblicazioni “Truffa sui fondi pubblici, due a processo” e “ Pt_2 truffa sui contributi pubblici. Processo ai vertici del Cda”, del 26 gennaio 2022, il viene rappresentato come il soggetto personalmente rinviato a Parte_1 giudizio e sottoposto a procedimento penale, circostanza questa errata e senza dubbio lesiva della sua reputazione e decoro.
Nel titolo dell'articolo cartaceo si legge, infatti, “due a processo” , indicando subito dopo l'inizio della narrazione “il legale rappresentante dell'ateneo, il dott. è stato rinviato a giudizio”. Parte_1
In maniera ancora più evidente, nella versione telematica del medesimo articolo, già nel titolo, si fa riferimento ai “vertici del Cda a processo”, per, poi, nel sottotitolo e nel corpo del testo menzionare espressamente, ancora una volta, il dott. quale legale rappresentante rinviato a giudizio. Parte_1
Ciò posto, in nessuno dei suddetti articoli si chiarisce mai l'effettivo ruolo del che, solo in quanto rappresentante legale dell' ha preso Parte_1 Pt_2 parte alla celebrazione dell'udienza preliminare in cui veniva disposto il rinvio a giudizio dell'Ateneo, reale imputato del procedimento.
E tale circostanza non può essere stata, di certo, sconosciuta allo stesso giornalista che nella parte conclusiva dell'articolo cita proprio il regime di responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato del d.lgs.
231/2001, applicato all' imputata per non aver adottato i modelli Pt_2 organizzativi idonei a prevenire il contestato reato di truffa per l'erogazione di contributi pubblici.
Ebbene, la mancata specificazione dell'effettivo ruolo del Parte_1 nell'ambito del processo allora avviato determinava, nel caso di specie,
l'erronea e non veritiera rappresentazione ad opera degli articoli giornalistici del Corriere della Sera del come soggetto a cui Parte_1 sarebbero stati imputabili i fatti del procedimento giudiziario, ciò comportando, senza dubbio, una lesione della sua reputazione oltre che la diffusione di una notizia falsa.
Proprio la falsità di tale notizia, dunque, rende inoperante l'esimente del diritto di cronaca. Né la circostanza di essere destinatari dell'azione penale in qualità di rappresentante legale di una persona giuridica può ritenersi equiparabile od equivalente alla circostanza di esserlo in proprio, come è, invece, accaduto nella rappresentazione fatta propria negli articoli contestati.
Né può ritenersi sufficiente ad individuare il vero soggetto indagato e poi imputato la frase, conclusiva dei predetti articoli, in cui si accennava ad una non meglio precisata responsabilità da illeciti amministrativi per non avere adottato modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie.
E ciò in quanto, tale precisazione, oltre a giungere al termine di un articolo in cui il lettore medio ha già formato un proprio convincimento sulla base del titolo e delle precedenti espressioni più esplicite, non consente di intendere agevolmente, tanto più in assenza di specifica conoscenza giuridica di cui è privo l'uomo medio, la differenza tra la responsabilità della persona fisica e quella dell'ente da illecito amministrativo.
Né può ritenersi fondata la tesi dei convenuti per cui vi sarebbe corrispondenza tra il sintagma contestato – imputato legale rappresentante dott. – ed il contenuto del verbale di udienza preliminare. Invero, in Parte_1 quest'ultimo atto il è qualificato in termini di imputato legale Parte_1 rappresentante unicamente nella parte dedicata ad indicare le presenze di coloro che si trovavano in aula il giorno del processo. E ciò si giustifica in ragione del fatto che non sarebbe stato possibile attestare altrimenti la presenza in udienza dell' che come persona giuridica, per Pt_2 definizione, non esiste in rerum natura. In altri termini, il giornalista , nell'ambito della propria attività CP_5 di cronaca giudiziaria, avrebbe dovuto utilizzare, quale fonte della notizia di rinvio a giudizio, il capo di imputazione – in cui emerge che CP_11 imputato è l' – e non la parte di verbale relativa all'elencazione dei Pt_2 soggetti presenti in aula, la quale è irrilevante ai fini dell'imputazione.
È, altresì, inoperante, nel caso di specie, l'esimente della verità putativa.
Pur affermandosi che in tema di esercizio del diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste allorché essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, ciò nondimeno si ritiene che gli articoli giornalistici non siano fedeli e conformi al contenuto sostanziale della richiesta di rinvio a giudizio. Ai fini della verità putativa del fatto, poi, occorre dimostrare l'involontarietà dell'errore, e l'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 26 aprile 2022, n.12985).
Orbene, nessuno dei suddetti elementi è presente nel caso di specie.
In primo luogo, come già ribadito, sussiste il travisamento del fatto riportato nell'articolo poiché l'autore menziona il legale rappresentante dott. quale soggetto rinviato a giudizio. Questa circostanza, inesatta e Parte_1 travisata, non può essere in alcun modo considerata di secondaria importanza o irrilevante. La notizia della prosecuzione del procedimento penale, del resto, costituisce proprio il corpo centrale degli articoli di cronaca giudiziaria firmati dal e, in quanto tale, ne rappresenta, con CP_5 evidenza, anche il nucleo informativo.
Inoltre, pur ritenendosi la non veridicità della notizia ascrivibile ad un errore involontario, non essendo stato provato il dolus diffamandi dell'autore il quale sia pure nella parte finale dell'articolo menziona, la responsabilità dell'ente dipendente da illecito amministrativo, ciò nondimeno, si deve ritenere che tale errore sia stato determinato da una grave negligenza nel controllo della fonte e nella selezione dei dati da mutuare. In altri termini, e come già evidenziato il giornalista avrebbe dovuto guardare solo alle parti indicate nell'atto di rinvio a giudizio o nel capo di imputazione e non già all'elenco dei soggetti presenti all'udienza preliminare.
Alla luce di quanto affermato deve riconoscersi la responsabilità di tutte le parti convenute: in capo a in quanto autore degli articoli CP_5 diffamatori;
in capo a , Direttore della testata Controparte_4 Controparte_7
e alla
[...] [...]
editore, rispettivamente per omesso Controparte_7 controllo colposo della pubblicazione il secondo e quale soggetto proprietario della pubblicazione il terzo.
Accertato dunque il carattere diffamatorio nei confronti del degli Parte_1 articoli contestati, occorre ora verificare le conseguenti richieste risarcitorie. Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale che deve ricordarsi essere una danno conseguenza e non danno evento, giova osservare che per la relativa prova (v. Cass. Civ. n. 26972 del 2008 cit. e
SSUU n. 3677 del 2009) è ammissibile il ricorso a presunzioni semplici, fermo restando l'onere (proprio della prova logica) di colui che si assume leso, di fornire quegli elementi di fatto certi da cui inferire l'esistenza del fatto ignoto, nella specie costituito dalla esistenza e dall'entità del pregiudizio.
Nel caso concreto, alla luce dei dati fattuali disponibili, l'unico pregiudizio che può logicamente ricondursi agli accadimenti appena descritti, è il disagio che secondo l'id quod plerumque accidit consegue alla pubblicazione di articoli in cui il incesurato, viene con travisamento dei fatti Parte_1 evocato nell'articolo come soggetto imputato in un processo per truffa per ottenere erogazioni pubbliche con conseguente lesione di un diritto fondamentale della persona quale quella al diritto alla reputazione.
Nella quantificazione equitativa di tale danno, tenuto conto come parametro di riferimento della tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, occorre considerare nella fattispecie la circostanza della diffusività del mezzo (un quotidiano a tiratura nazionale come il
Corriere della Sera), della conseguente risonanza mediatica che al fatto è stato dato anche attraverso la pubblicazione sulla versione on line della notizia (accertata come non veritiera) nonché della natura del fatto falsamente attribuito alla parte lesa (imputato in un processo penale), dell'assenza di un qualsiasi intervento riparatorio prima del presente giudizio.
In conclusione, si ritiene che il danno non patrimoniale subito dal Parte_1 possa essere adeguatamente ristorato tramite l'attribuzione allo stesso della somma di € 8.000, somma al cui pagamento sono tenuti in solido tra loro gli odierni convenuti.
Va invece rigettata la domanda di condanna alla riparazione pecuniaria accessoria, prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948.
Come noto si tratta di una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa e che è rafforzativa della sanzione penale;
essa, pertanto, presuppone l'accertamento degli elementi costitutivi di tale reato, accertamento che può essere compiuto anche, incidenter tantum, dal giudice civile (cfr. Cass. Sez. III, 7 novembre 2000, n. 14485; Cass. Sez. III,
29 luglio 2015, n., 16054).
Orbene, nel presente giudizio, è stata accertata la responsabilità colposa per la pubblicazione dei due articoli diffamatori (esito possibile alla stregua della previsione di cui all'art. 2043 c.c., giacché "la tutela dell'onore e della reputazione della persona, contenuta nel vigente ordinamento, consente la qualificazione come illecito civile della diffamazione colposa"; così, Cass. civ., Sez.
I, 15 gennaio 2005, n. 729, ), per non avere il verificato con esattezza CP_5
l'informazione desunta dal verbale dell'udienza preliminare. Non si ritiene sussistere una responsabilità a titolo doloso per il contenuto diffamatorio degli articoli in contestazione ciò che esclude la configurabilità in astratto sotto il profilo dell'elemento psicologico (dolus diffamandi) della fattispecie di cui all'art. 595 c.p.
Poiché la sanzione di cui di cui all'art. 12 della legge 47/48 è una sanzione civile rafforzativa della responsabilità penale prevista per la diffamazione a mezzo stampa (ex plurimis Cass 2657/93, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14761 del
26/06/2007) che può essere irrogata solo nei confronti del responsabile del reato da intendersi in senso rigorosamente soggettivo (Cass 14485/00), la domanda non può trovare accoglimento in quanto la responsabilità degli odierni convenuti (giornalista e direttore responsabile) deve ritenersi, alla luce del compendio probatorio in atti, sussunta nella responsabilità colposa e non in quella dolosa.
Quanto alla richiesta di rimozione dell'articolo “Unint, truffa sui contributi pubblici. Processo ai vertici del Cda”, pubblicato sul sito Corriere.it in data 26 gennaio 2022, e ritenuto che, come stabilito dalla sentenze della Cassazione nr. 31022/2015 e 23469/2016, le edizioni on line dei quotidiani godano delle medesime garanzie costituzionali previste per la stampa, non può chiedersi in alcun caso la rimozione o la cancellazione degli articoli giornalistici apparsi nelle edizioni on line e per l'effetto la domanda va rigettata.
L'art. 21 della Costituzione testualmente recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per
i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili…”
La rigorosa disciplina disposta dalla Costituzione a proposito della stampa e la tassativa delimitazione degli interventi consentiti al legislatore ordinario ed alle pubbliche autorità sono preordinate, in un settore di particolare rilevanza, a garanzia del diritto di libera manifestazione del pensiero.
Questa premessa, che impone di interpretare il secondo capoverso dell'art. 21 della Costituzione in stretta correlazione col principio enunciato nel primo comma, induce a ritenere che quando la stampa viene in considerazione come strumento di diffusione del pensiero, la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 21 della Costituzione copre l'intera area del sequestro, qualunque sia il contrapposto interesse col quale la stampa entra in collisione.
In altri termini, il fatto che la Costituzione ammetta il sequestro preventivo solo nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi non può non escludere la legittimità di tale misura in ogni altro caso in cui non vi sia detta espressa autorizzazione. Devono essere rigettate, infine, le altre domande attoree quelle, cioè, articolate dall' dovendosi ritenere la narrazione degli accadimenti Pt_2 contenuta negli articoli contestati dall'Università, legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica giudiziaria.
Come ènotoil diritto di cronoca giornalistica soggiace ai limiti di elaborazione giurisprudenziale della verità della notizia (oggettiva o anche soltanto putativa), che sia fondata su un diligente lavoro di ricerca;
della continenza espositiva, attinente al rispetto di requisiti di forma terminologica ed all'utilizzo di termini proporzionati e dell'interesse pubblico all'informazione riferita. La verità della notizia, la cui pubblicazione è prospettata diffamante, va valutata con riferimento al momento della sua diffusione (cfr. Cass. civ. 9458 del 2013, 2751 del 2007).
Gli stessi limiti operano in maniera però meno rigorosa nell'esercizio del diritto di critica, in considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere (Cass. pen. n. 43403 del 2009). Infatti, mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente. Invero, “il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non si concreta nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio o, più genericamente, in una opinione, che, come tale, non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, fermo restando che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere
a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca”
(Cass. civ. n. 841 del 2015). Inoltre, “ove la narrazione di determinati fatti, per essere esposta insieme ad opinioni dell'autore, rappresenti nel contempo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica (come nella specie), la valutazione di continenza non può essere condotta sulla base degli indicati criteri di natura essenzialmente formale, ma deve lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti esposti, in modo che la critica – che, come detto, mira non già ad informare, ma
a fornire giudizi e valutazioni personali – non può ritenersi sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essendo, invece, decisivo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello della libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Un siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto” (Cass. civ. n. 841 del 2015).
Ebbene, i fatti riportati negli articoli contestati dall' trovano Pt_2 riscontro nelle indagini avviate dalla Procura di che avevano CP_1 interessato proprio l'attività dell' e l'allora Presidente del Consiglio Pt_2 di amministrazione dell'Ateneo, dott. come risulta dalla richiesta Per_1 di rinvio giudizio in atti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità il diritto di cronaca, infatti, è soddisfatto ogniqualvolta “la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario” e “l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto è rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisce ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (Cass. civ., Sez. III, 15 ottobre 2024, n.26789).
Parte convenuta fin dal 2019 ha riportato lo svolgimento delle indagini giungendo, nel 2022, a riferire dell'udienza preliminare all'esito della quale
è stato disposto il rinvio a giudizio dell' e del Pt_2 Per_1
È in questa prospettiva che devono essere valutati i riferimenti, contenuti nei vari articoli contestati, alla raccomandazione dell'ANAC (prot. n. 30489 del 12 aprile 2019) ed agli atti strettamente attinenti al procedimento penale allora in corso, quali l'informativa della Guardia di FI (in cui si dava atto del sequestro del presunto profitto illecito conseguente alle condotte truffaldine contestate all' , la richiesta di rinvio a giudizio (da cui Pt_2 venivano tratti i capi di imputazione poi riportati dal sig. nei suoi CP_5 articoli) nonché il verbale di udienza preliminare, anch'esso utilizzato come fonte di notizie per gli articoli del 2022.
In primo luogo, non meritano accoglimento le doglianze relative ai riferimenti alla raccomandazione dell' contenuti in una pluralità di CP_12 articoli.
Tra tutti, assume particolare rilievo quello del 6 luglio 2020, in cui il giornalista si è soffermato sull'invito rivolto dall'Autorità all' ad Pt_2 adottare misure di trasparenza “per un possibile conflitto di interessi” relativo alla sovrapposizione trai vertici dell'ateneo e quelli della fondazione. In questo caso, la narrazione risulta priva di contenuto diffamatorio dal momento che, da un lato, la stessa trova esatto riscontro nel contenuto originale della raccomandazione dell' e, dall'altro, il giornalista ha CP_12 descritto le ragioni poste alla base del suddetto atto in termini solo ipotetici
(possibile conflitto d'interessi) e, quindi, privi di valenza denigratoria e prospettando una propriaricostruzione dei fatti che può esseresussunta nell'esercizio del diritto di critica.
La ha dedotto poi la falsità e la nocività dei dati riportati Pt_2 nell'articolo del 6 luglio 2020, ritenendoli lesivi della presunzione di non colpevolezza, laddove si afferma che “i finanzieri stimano un raggiro ben più ampio che ammonterebbe a € 800.000,00” e “sarà la corte dei conti a stabilire quanta parte del finanziamento pubblico sia stato ottenuto in modo fraudolento”.
Anche tale prospettazione attorea deve essere disattesa. Entrambi i riferimenti, infatti, devono essere letti nel contesto dell'intero articolo, in cui il giornalista si premura di specificare, fin dall'incipit (riga n. 4), che quanto in esame rappresenta solo una indagine su una truffa ancora presunta.
In quest'ottica, il termine “raggiro” non esprime un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'Università, bensì rileva come una modalità di condotta della fattispecie solo ipotizzata dalla Procura e meramente riportata nell'articolo di cronaca.
Anche in relazione al paventato danno erariale, dalla lettura del contesto in cui è collocato il riferimento allo stesso, si desume, agevolmente e senza dubbio, che esso nel momento in cui l'autore scrive, è solo ipotizzato. Nello specifico nell'articolo viene constatato che “il pm ha inoltrato una segnalazione all'Avvocatura dello Stato sull'ipotesi di un consistente danno erariale”. È immanente nella logica, quindi, che solo dopo aver accertato il danno erariale, è possibile procedere alla sua quantificazione ad opera della Corte dei conti, organo giurisdizionale a ciò deputato. E tale affermazione è certamente avulsa da toni suggestivi, allusivi e diffamatori,
Il parametro della verità della notizia si ritiene dunque rispettato;
il giornalista, infatti, si è sempre espresso in termini dubitativi o di verosimiglianza nei casi in cui non vi era certezza sulla veridicità dei fatti riportati.
Non si condivide, inoltre, l'affermazione di parte attrice secondo cui il sintagma “corsi fantasma” utilizzato nei titoli degli articoli del 14.1.2019, violerebbe il requisito della verità obiettiva, ingenerando nel lettore il convincimento che l' avrebbe percepito fondi senza fornire le Pt_2 relative attività formative.
E ciò in quanto, nel medesimo articolo, si specifica già nelle prime righe – peraltro presenti anche in copertina e collocate al di sotto del contestato titolo – il significato di corsi fantasma, da riferire non già a corsi non erogati, bensì all'utilizzo, da parte dell' di nominativi di prestigiosi docenti Pt_2
– mai davvero contattati – per attrarre le risorse pubbliche. Tale più esplicito significato è, peraltro, evincibile con immediatezza anche dal titolo della pagina all'uopo dedicata all'interno del giornale.
Orbene, tutte queste circostanze dimostrano che la censura attorea è priva di fondamento: la valutazione dei presupposti per l'esimente del diritto di cronaca, infatti, non va compiuta "sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare i lettori più frettolosi (Cass. civ., Sez. III, 12 dicembre 2017, n. 29640)”.
Ne deriva che, pur essendo indubbio il particolare rilievo da attribuire alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, nel caso di specie il sintagma corsi fantasma risulta privo, ex se, di tale attitudine sviante, essendo compatibile con una pluralità di interpretazioni e non solo con quella addotta da parte attorea sub specie di corsi non erogati.
Inoltre, in ogni caso, l'intero contesto degli articoli ed in particolare, le frasi immediatamente successive al titolo, chiariscono in modo inequivoco, come già evidenziato, il reale significato dell'espressione, corrispondente ai fatti dell'indagine in corso.
Deve poi disattendersi anche la censura sollevata in relazione all'affermazione contenuta nell'articolo del 6 luglio secondo cui “I docenti che avevano confermato nelle loro testimonianze di non sapere nulla dei progetti dei quali risultavano firmatari, sono stati allontanati o hanno ricevuto ex post compensi stabiliti univocamente”. Come si evince dal tenore letterale della frase riportata, l'autore, lungi dall'esprimere toni allusivi o suggestivi di una supposta e mai espressa accusa di subornazione ex art. 377 c.p., si è limitato invece a narrare con oggettività fatti attinenti al procedimento, appresi nell'inchiesta in atto. Né a sostegno della diversa interpretazione invocata dagli attori si potrebbe addure l'uso del modo indicativo, coerente in questo caso con la mera descrizione degli accadimenti riferita nell'articolo.
Va infine sussunta nell'esercizio del diritto di critica giudiziaria la ricostruzione, effettuata dal giornalista, dei rapporti tra l' e Pt_2 CP_13
l' , ivi compresa la descrizione del contenuto del protocollo Parte_3 di intesa del 2010 stipulato tra la e l' CP_13 Parte_3
Sul punto, invero, occorre considerare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al giornalismo d'inchiesta – qual
è da ritenersi quello del – che ricorre allorquando il giornalista non si CP_5 limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico.
Qui, il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista” (Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2023, n.30522). Ne discende che, come espressione del giornalismo di inchiesta, la descrizione dei rapporti tra l' l soggiace a limiti meno Pt_2 CP_13 Parte_3 stringenti del canone della verità, alla luce del quale i termini intreccio (tra i suddetti enti), conflitto di interessi (in capo ai vertici e e Pt_2 CP_13 contratto illecito secondo il diritto privato (in relazione all'accordo di collaborazione), contestati da parte attrice, devono ritenersi privi di valenza diffamatoria e, in ogni caso, scriminati.
Ciò posto in relazione alla verità dei fatti narrati, questo Tribunale ritiene che sussistano, senza dubbio, anche i rimanenti requisiti dell'esimente del diritto di cronaca: la continenza e l'interesse pubblico.
A differenza di quanto ritenuto dall l'esame degli articoli Pt_2 denunciati ha dimostrato la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione giornalistica: il linguaggio utilizzato dal è sempre CP_5 stato proporzionato, non trasmodando mai in espressioni inutilmente umilianti o gratuitamente aggressive dei soggetti protagonisti della narrazione, limitandosi a riportare i dati acquisiti di volta in volta dalle fonti, peraltro in forma dubitativa e ipotetica.
Il giornalista non ha mai fatto ricorso a toni allusivi, insinuanti, decettivi, né al sottinteso sapiente, o agli accostamenti suggestionanti e, pur quando ha ritenuto di esprimere un sospetto – precisamente nel soffermarsi sui rapporti tra e l' – ciò è avvenuto nel CP_13 Pt_2 Parte_3 rispetto dei canoni del giornalismo d'inchiesta, che in quanto propulsivo e induttivo di approfondimento deve essere tenuto ben distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero, certamente non rientrante nella continenza scriminante (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30 agosto n. 2019, n. 21855).
Sussiste, infine, certamente anche l'interesse pubblico alla narrazione della vicenda divulgata da parte convenuta, elemento questo che non risulta nemmeno contestato da parte attrice.
Invero, a venire in rilievo nel presente giudizio è il diritto all'informazione
– tramite giornale – di eventi di cronaca giudiziaria concernenti supposti fatti di truffa per indebita concessione di erogazioni pubbliche.
La portata sociale di questi accadimenti non attiene solo alla natura delle risorse oggetto dell'ipotizzata condotta appropriativa, ma anche alla natura dei soggetti coinvolti – una fondazione, ed un'Università – di indubbia rilevanza per la collettività.
In conclusione, la domanda articolata dall' va rigettata. Pt_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai valori medi e tenuto della complessità bassa della presente causa, dell'accoglimento della domanda articolata da uno soltanto degli attori, e del rigetto della domanda articolata dall' Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in accoglimento della domanda promossa da condanna i Parte_1 convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in euro 8.000,00 oltre interessi dalla presente pronuncia sino al saldo;
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, Parte_1 oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
- rigetta le altre domande;
- condanna l' , in persona del Parte_2 legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
Roma, 21/3/2025 Il Giudice
Cecilia Cavaceppi Minuta di sentenza redatta con la collaborazione della MOT Lucrezia Turriziani
Colonna
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cecilia
Cavaceppi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28579 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente:
TRA
in proprio e quale legale rapp.te dell'Università degli Parte_1
Studi internazionali di dell'Avv. CIMINO BENEDETTO e CP_1
con domicilio eletto in Via Fulcieri Paulucci Controparte_2 CP_1
De' Calboli, 9 00195 presso l'Avv. CIMINO BENEDETTO come da CP_1 delega in atti;
- attori -
E
, Controparte_3 Controparte_4 CP_5 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo SINISCALCHI, Simona
VALENTINI nonché dall'Avv. Gianluigi ABBRUZZESE, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in alla via CP_1
Marianna Dionigi n. 43;
- convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 aprile 2022, l'
[...]
, nella persona del suo legale Parte_2 rappresentante p.t., dott. e quest'ultimo in proprio, Parte_1 convenivano in giudizio , in qualità di giornalista, CP_5 CP_4 in qualità di Direttore responsabile del quotidiano “Corriere della
[...] CP_
” e in qualità di editore Controparte_7 del quotidiano “Corriere della Sera”, al fine di far dichiarare la loro responsabilità per aver, tramite articoli diffamanti, leso la propria immagine e reputazione e, per l'effetto, sentirli condannare al risarcimento del danno subito;
chiedevano, altresì, di condannare i convenuti al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge sulla stampa e di ordinare la rimozione dell'articolo “Unint, truffa sui contributi pubblici.
Processo ai vertici del Cda”, pubblicato sul sito Corriere.it in data 26 gennaio 2022, nella parte in cui si riporta la falsa notizia del rinvio a giudizio del Dott. Parte_1
[...]
In particolare, le pretese attoree traevano origine da cinque articoli a firma di e pubblicati sul quotidiano “Corriere della Sera” – nella CP_5 parte relativa alla cronaca di – sia nella versione cartacea che in quella CP_1 telematica (sito web: Corriere.it). Nello specifico, questi erano:
“L' . Per truffa. Fondi pubblici Controparte_8
e corsi fantasma: docenti ascoltati” , “ incarichi fantasma e milioni: Unint CP_1 sotto accusa per truffa” (14.01.2019), “Unint, indagato il presidente: «Truffa sui fondi per i corsi di ricerca»” (19.02.2019), “ corsi a costi gonfiati: truffa da Pt_2
800mila euro al Miur” (06.07.2020), “ all' corsi a costi gonfiati: truffa CP_1 Pt_2 da 800mila euro al ministero” (06.07.2020), “La truffa sull'erogazione di fondi pubblici dell' Unint” (15.09.2020), “Truffa sui fondi pubblici, due a CP_9 processo” (26.01.2022) e “Unint, truffa sui contributi pubblici. Processo ai vertici del Cda” (26.01.2022).
Gli attori deducevano che i suddetti articoli rappresentassero notizie non veritiere, faziose e di carattere diffamatorio nei confronti dell' , il CP_9 quale, al tempo, era sottoposto ad un procedimento penale per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese sostenute dal medesimo in relazione ad attività svolte in base ad accordi di collaborazione CP_9 con il Ministero della Salute.
Gli attori, quindi, allegavano che il quadro complessivo delineato dagli articoli firmati dal , intrisi di insinuazioni, sottintesi e circostanze non CP_5 veritiere, trasmettesse al pubblico un'immagine travisata dell' quale Pt_2 sede di diffuso malaffare e condotte illecite. Sul punto, negavano l'operatività della scriminante del diritto di cronaca, mancando i presupposti della verità
e della continenza.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo preliminarmente di dichiarare improcedibili le domande degli attori per mancato perfezionamento della procedura di mediazione, obbligatoriamente prevista in caso di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, ex art. 5 co. 1 bis d. lgs. 28/2010. A sostegno di ciò, i convenuti eccepivano la mancata comparizione personale delle parti istanti, non ritenendo valida, in assenza di una procura speciale, la delega inviata all'organismo di Mediazione dal con la quale quest'ultimo Parte_1 autorizzava direttore aministrativo e segretario della CP_10
a partecipare al procedimento in nome e per conto proprio nonché Pt_2 dell' stessa. Pt_2
Nel merito, chiedevano rigettarsi tutte le domande in quanto infondate a tal fine rappresentando che la narrazione delle vicende presente negli articoli fosse corrispondente alla realtà dei fatti, nonché agli atti giudiziari da cui traeva origine l'indagine giudiziaria: in quanto tale la narrazione non avrebbe potuto essere considerata diffamatoria;
che le pubblicazioni contestate avrebbero dovuto essere ritenute esercizio del diritto di cronaca sub specie giudiziaria e, alla luce di ciò, scriminate, in quanto rispettose della verità, dell'interesse pubblico e della continenza. In subordine invocavano la sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica.
Quanto alla domanda risarcitoria ne evidenziavano l'infondatezza della stessa e comunque la mancata prova del danno subito da parte attrice nonché del nesso causale tra la condotta asseritamente diffamatoria ed il danno conseguenza. Parimenti deducevanol'infondatezza della richiesta di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/1948, pure avanzata da parte attrice.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 15.11.2024, con assegnazione del termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********************
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di procedibilità delle domande azionate per mancato perfezionamento della procedura di mediazione, sollevata da parte convenuta.
Secondo la prospettazione della difesa la mancata comparizione personale della parte attrice o di un suo procuratore speciale avrebbe l'effetto di rendere improcedibile la domanda giudiziale.
Ritiene il questo Giudice che, sebbene la partecipazione alla mediazione tramite un delegato non sia regolare, tale vizio sia equiparabile alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione e che in quanto tale detto vizio non produce di certo quale effetto il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità.
Sicchè la domanda va ritenuta procedibile.
Nel merito si ritiene che la domanda articolata dal sia fondata Parte_1 sussistendo il carattere diffamatorio degli articoli : “Truffa sui fondi pubblici, due a processo” (26.01.2022) e “Unint, truffa sui contributi pubblici. Processo ai vertici del Cda” (26.01.2022) nei confronti del medesimo che pure ha agito in proprio nel presente giudizio.
Invero nelle pubblicazioni “Truffa sui fondi pubblici, due a processo” e “ Pt_2 truffa sui contributi pubblici. Processo ai vertici del Cda”, del 26 gennaio 2022, il viene rappresentato come il soggetto personalmente rinviato a Parte_1 giudizio e sottoposto a procedimento penale, circostanza questa errata e senza dubbio lesiva della sua reputazione e decoro.
Nel titolo dell'articolo cartaceo si legge, infatti, “due a processo” , indicando subito dopo l'inizio della narrazione “il legale rappresentante dell'ateneo, il dott. è stato rinviato a giudizio”. Parte_1
In maniera ancora più evidente, nella versione telematica del medesimo articolo, già nel titolo, si fa riferimento ai “vertici del Cda a processo”, per, poi, nel sottotitolo e nel corpo del testo menzionare espressamente, ancora una volta, il dott. quale legale rappresentante rinviato a giudizio. Parte_1
Ciò posto, in nessuno dei suddetti articoli si chiarisce mai l'effettivo ruolo del che, solo in quanto rappresentante legale dell' ha preso Parte_1 Pt_2 parte alla celebrazione dell'udienza preliminare in cui veniva disposto il rinvio a giudizio dell'Ateneo, reale imputato del procedimento.
E tale circostanza non può essere stata, di certo, sconosciuta allo stesso giornalista che nella parte conclusiva dell'articolo cita proprio il regime di responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato del d.lgs.
231/2001, applicato all' imputata per non aver adottato i modelli Pt_2 organizzativi idonei a prevenire il contestato reato di truffa per l'erogazione di contributi pubblici.
Ebbene, la mancata specificazione dell'effettivo ruolo del Parte_1 nell'ambito del processo allora avviato determinava, nel caso di specie,
l'erronea e non veritiera rappresentazione ad opera degli articoli giornalistici del Corriere della Sera del come soggetto a cui Parte_1 sarebbero stati imputabili i fatti del procedimento giudiziario, ciò comportando, senza dubbio, una lesione della sua reputazione oltre che la diffusione di una notizia falsa.
Proprio la falsità di tale notizia, dunque, rende inoperante l'esimente del diritto di cronaca. Né la circostanza di essere destinatari dell'azione penale in qualità di rappresentante legale di una persona giuridica può ritenersi equiparabile od equivalente alla circostanza di esserlo in proprio, come è, invece, accaduto nella rappresentazione fatta propria negli articoli contestati.
Né può ritenersi sufficiente ad individuare il vero soggetto indagato e poi imputato la frase, conclusiva dei predetti articoli, in cui si accennava ad una non meglio precisata responsabilità da illeciti amministrativi per non avere adottato modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie.
E ciò in quanto, tale precisazione, oltre a giungere al termine di un articolo in cui il lettore medio ha già formato un proprio convincimento sulla base del titolo e delle precedenti espressioni più esplicite, non consente di intendere agevolmente, tanto più in assenza di specifica conoscenza giuridica di cui è privo l'uomo medio, la differenza tra la responsabilità della persona fisica e quella dell'ente da illecito amministrativo.
Né può ritenersi fondata la tesi dei convenuti per cui vi sarebbe corrispondenza tra il sintagma contestato – imputato legale rappresentante dott. – ed il contenuto del verbale di udienza preliminare. Invero, in Parte_1 quest'ultimo atto il è qualificato in termini di imputato legale Parte_1 rappresentante unicamente nella parte dedicata ad indicare le presenze di coloro che si trovavano in aula il giorno del processo. E ciò si giustifica in ragione del fatto che non sarebbe stato possibile attestare altrimenti la presenza in udienza dell' che come persona giuridica, per Pt_2 definizione, non esiste in rerum natura. In altri termini, il giornalista , nell'ambito della propria attività CP_5 di cronaca giudiziaria, avrebbe dovuto utilizzare, quale fonte della notizia di rinvio a giudizio, il capo di imputazione – in cui emerge che CP_11 imputato è l' – e non la parte di verbale relativa all'elencazione dei Pt_2 soggetti presenti in aula, la quale è irrilevante ai fini dell'imputazione.
È, altresì, inoperante, nel caso di specie, l'esimente della verità putativa.
Pur affermandosi che in tema di esercizio del diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste allorché essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, ciò nondimeno si ritiene che gli articoli giornalistici non siano fedeli e conformi al contenuto sostanziale della richiesta di rinvio a giudizio. Ai fini della verità putativa del fatto, poi, occorre dimostrare l'involontarietà dell'errore, e l'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 26 aprile 2022, n.12985).
Orbene, nessuno dei suddetti elementi è presente nel caso di specie.
In primo luogo, come già ribadito, sussiste il travisamento del fatto riportato nell'articolo poiché l'autore menziona il legale rappresentante dott. quale soggetto rinviato a giudizio. Questa circostanza, inesatta e Parte_1 travisata, non può essere in alcun modo considerata di secondaria importanza o irrilevante. La notizia della prosecuzione del procedimento penale, del resto, costituisce proprio il corpo centrale degli articoli di cronaca giudiziaria firmati dal e, in quanto tale, ne rappresenta, con CP_5 evidenza, anche il nucleo informativo.
Inoltre, pur ritenendosi la non veridicità della notizia ascrivibile ad un errore involontario, non essendo stato provato il dolus diffamandi dell'autore il quale sia pure nella parte finale dell'articolo menziona, la responsabilità dell'ente dipendente da illecito amministrativo, ciò nondimeno, si deve ritenere che tale errore sia stato determinato da una grave negligenza nel controllo della fonte e nella selezione dei dati da mutuare. In altri termini, e come già evidenziato il giornalista avrebbe dovuto guardare solo alle parti indicate nell'atto di rinvio a giudizio o nel capo di imputazione e non già all'elenco dei soggetti presenti all'udienza preliminare.
Alla luce di quanto affermato deve riconoscersi la responsabilità di tutte le parti convenute: in capo a in quanto autore degli articoli CP_5 diffamatori;
in capo a , Direttore della testata Controparte_4 Controparte_7
e alla
[...] [...]
editore, rispettivamente per omesso Controparte_7 controllo colposo della pubblicazione il secondo e quale soggetto proprietario della pubblicazione il terzo.
Accertato dunque il carattere diffamatorio nei confronti del degli Parte_1 articoli contestati, occorre ora verificare le conseguenti richieste risarcitorie. Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale che deve ricordarsi essere una danno conseguenza e non danno evento, giova osservare che per la relativa prova (v. Cass. Civ. n. 26972 del 2008 cit. e
SSUU n. 3677 del 2009) è ammissibile il ricorso a presunzioni semplici, fermo restando l'onere (proprio della prova logica) di colui che si assume leso, di fornire quegli elementi di fatto certi da cui inferire l'esistenza del fatto ignoto, nella specie costituito dalla esistenza e dall'entità del pregiudizio.
Nel caso concreto, alla luce dei dati fattuali disponibili, l'unico pregiudizio che può logicamente ricondursi agli accadimenti appena descritti, è il disagio che secondo l'id quod plerumque accidit consegue alla pubblicazione di articoli in cui il incesurato, viene con travisamento dei fatti Parte_1 evocato nell'articolo come soggetto imputato in un processo per truffa per ottenere erogazioni pubbliche con conseguente lesione di un diritto fondamentale della persona quale quella al diritto alla reputazione.
Nella quantificazione equitativa di tale danno, tenuto conto come parametro di riferimento della tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, occorre considerare nella fattispecie la circostanza della diffusività del mezzo (un quotidiano a tiratura nazionale come il
Corriere della Sera), della conseguente risonanza mediatica che al fatto è stato dato anche attraverso la pubblicazione sulla versione on line della notizia (accertata come non veritiera) nonché della natura del fatto falsamente attribuito alla parte lesa (imputato in un processo penale), dell'assenza di un qualsiasi intervento riparatorio prima del presente giudizio.
In conclusione, si ritiene che il danno non patrimoniale subito dal Parte_1 possa essere adeguatamente ristorato tramite l'attribuzione allo stesso della somma di € 8.000, somma al cui pagamento sono tenuti in solido tra loro gli odierni convenuti.
Va invece rigettata la domanda di condanna alla riparazione pecuniaria accessoria, prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948.
Come noto si tratta di una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa e che è rafforzativa della sanzione penale;
essa, pertanto, presuppone l'accertamento degli elementi costitutivi di tale reato, accertamento che può essere compiuto anche, incidenter tantum, dal giudice civile (cfr. Cass. Sez. III, 7 novembre 2000, n. 14485; Cass. Sez. III,
29 luglio 2015, n., 16054).
Orbene, nel presente giudizio, è stata accertata la responsabilità colposa per la pubblicazione dei due articoli diffamatori (esito possibile alla stregua della previsione di cui all'art. 2043 c.c., giacché "la tutela dell'onore e della reputazione della persona, contenuta nel vigente ordinamento, consente la qualificazione come illecito civile della diffamazione colposa"; così, Cass. civ., Sez.
I, 15 gennaio 2005, n. 729, ), per non avere il verificato con esattezza CP_5
l'informazione desunta dal verbale dell'udienza preliminare. Non si ritiene sussistere una responsabilità a titolo doloso per il contenuto diffamatorio degli articoli in contestazione ciò che esclude la configurabilità in astratto sotto il profilo dell'elemento psicologico (dolus diffamandi) della fattispecie di cui all'art. 595 c.p.
Poiché la sanzione di cui di cui all'art. 12 della legge 47/48 è una sanzione civile rafforzativa della responsabilità penale prevista per la diffamazione a mezzo stampa (ex plurimis Cass 2657/93, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14761 del
26/06/2007) che può essere irrogata solo nei confronti del responsabile del reato da intendersi in senso rigorosamente soggettivo (Cass 14485/00), la domanda non può trovare accoglimento in quanto la responsabilità degli odierni convenuti (giornalista e direttore responsabile) deve ritenersi, alla luce del compendio probatorio in atti, sussunta nella responsabilità colposa e non in quella dolosa.
Quanto alla richiesta di rimozione dell'articolo “Unint, truffa sui contributi pubblici. Processo ai vertici del Cda”, pubblicato sul sito Corriere.it in data 26 gennaio 2022, e ritenuto che, come stabilito dalla sentenze della Cassazione nr. 31022/2015 e 23469/2016, le edizioni on line dei quotidiani godano delle medesime garanzie costituzionali previste per la stampa, non può chiedersi in alcun caso la rimozione o la cancellazione degli articoli giornalistici apparsi nelle edizioni on line e per l'effetto la domanda va rigettata.
L'art. 21 della Costituzione testualmente recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per
i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili…”
La rigorosa disciplina disposta dalla Costituzione a proposito della stampa e la tassativa delimitazione degli interventi consentiti al legislatore ordinario ed alle pubbliche autorità sono preordinate, in un settore di particolare rilevanza, a garanzia del diritto di libera manifestazione del pensiero.
Questa premessa, che impone di interpretare il secondo capoverso dell'art. 21 della Costituzione in stretta correlazione col principio enunciato nel primo comma, induce a ritenere che quando la stampa viene in considerazione come strumento di diffusione del pensiero, la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 21 della Costituzione copre l'intera area del sequestro, qualunque sia il contrapposto interesse col quale la stampa entra in collisione.
In altri termini, il fatto che la Costituzione ammetta il sequestro preventivo solo nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi non può non escludere la legittimità di tale misura in ogni altro caso in cui non vi sia detta espressa autorizzazione. Devono essere rigettate, infine, le altre domande attoree quelle, cioè, articolate dall' dovendosi ritenere la narrazione degli accadimenti Pt_2 contenuta negli articoli contestati dall'Università, legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica giudiziaria.
Come ènotoil diritto di cronoca giornalistica soggiace ai limiti di elaborazione giurisprudenziale della verità della notizia (oggettiva o anche soltanto putativa), che sia fondata su un diligente lavoro di ricerca;
della continenza espositiva, attinente al rispetto di requisiti di forma terminologica ed all'utilizzo di termini proporzionati e dell'interesse pubblico all'informazione riferita. La verità della notizia, la cui pubblicazione è prospettata diffamante, va valutata con riferimento al momento della sua diffusione (cfr. Cass. civ. 9458 del 2013, 2751 del 2007).
Gli stessi limiti operano in maniera però meno rigorosa nell'esercizio del diritto di critica, in considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere (Cass. pen. n. 43403 del 2009). Infatti, mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente. Invero, “il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non si concreta nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio o, più genericamente, in una opinione, che, come tale, non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, fermo restando che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere
a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca”
(Cass. civ. n. 841 del 2015). Inoltre, “ove la narrazione di determinati fatti, per essere esposta insieme ad opinioni dell'autore, rappresenti nel contempo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica (come nella specie), la valutazione di continenza non può essere condotta sulla base degli indicati criteri di natura essenzialmente formale, ma deve lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti esposti, in modo che la critica – che, come detto, mira non già ad informare, ma
a fornire giudizi e valutazioni personali – non può ritenersi sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essendo, invece, decisivo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello della libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Un siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto” (Cass. civ. n. 841 del 2015).
Ebbene, i fatti riportati negli articoli contestati dall' trovano Pt_2 riscontro nelle indagini avviate dalla Procura di che avevano CP_1 interessato proprio l'attività dell' e l'allora Presidente del Consiglio Pt_2 di amministrazione dell'Ateneo, dott. come risulta dalla richiesta Per_1 di rinvio giudizio in atti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità il diritto di cronaca, infatti, è soddisfatto ogniqualvolta “la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario” e “l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto è rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisce ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (Cass. civ., Sez. III, 15 ottobre 2024, n.26789).
Parte convenuta fin dal 2019 ha riportato lo svolgimento delle indagini giungendo, nel 2022, a riferire dell'udienza preliminare all'esito della quale
è stato disposto il rinvio a giudizio dell' e del Pt_2 Per_1
È in questa prospettiva che devono essere valutati i riferimenti, contenuti nei vari articoli contestati, alla raccomandazione dell'ANAC (prot. n. 30489 del 12 aprile 2019) ed agli atti strettamente attinenti al procedimento penale allora in corso, quali l'informativa della Guardia di FI (in cui si dava atto del sequestro del presunto profitto illecito conseguente alle condotte truffaldine contestate all' , la richiesta di rinvio a giudizio (da cui Pt_2 venivano tratti i capi di imputazione poi riportati dal sig. nei suoi CP_5 articoli) nonché il verbale di udienza preliminare, anch'esso utilizzato come fonte di notizie per gli articoli del 2022.
In primo luogo, non meritano accoglimento le doglianze relative ai riferimenti alla raccomandazione dell' contenuti in una pluralità di CP_12 articoli.
Tra tutti, assume particolare rilievo quello del 6 luglio 2020, in cui il giornalista si è soffermato sull'invito rivolto dall'Autorità all' ad Pt_2 adottare misure di trasparenza “per un possibile conflitto di interessi” relativo alla sovrapposizione trai vertici dell'ateneo e quelli della fondazione. In questo caso, la narrazione risulta priva di contenuto diffamatorio dal momento che, da un lato, la stessa trova esatto riscontro nel contenuto originale della raccomandazione dell' e, dall'altro, il giornalista ha CP_12 descritto le ragioni poste alla base del suddetto atto in termini solo ipotetici
(possibile conflitto d'interessi) e, quindi, privi di valenza denigratoria e prospettando una propriaricostruzione dei fatti che può esseresussunta nell'esercizio del diritto di critica.
La ha dedotto poi la falsità e la nocività dei dati riportati Pt_2 nell'articolo del 6 luglio 2020, ritenendoli lesivi della presunzione di non colpevolezza, laddove si afferma che “i finanzieri stimano un raggiro ben più ampio che ammonterebbe a € 800.000,00” e “sarà la corte dei conti a stabilire quanta parte del finanziamento pubblico sia stato ottenuto in modo fraudolento”.
Anche tale prospettazione attorea deve essere disattesa. Entrambi i riferimenti, infatti, devono essere letti nel contesto dell'intero articolo, in cui il giornalista si premura di specificare, fin dall'incipit (riga n. 4), che quanto in esame rappresenta solo una indagine su una truffa ancora presunta.
In quest'ottica, il termine “raggiro” non esprime un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'Università, bensì rileva come una modalità di condotta della fattispecie solo ipotizzata dalla Procura e meramente riportata nell'articolo di cronaca.
Anche in relazione al paventato danno erariale, dalla lettura del contesto in cui è collocato il riferimento allo stesso, si desume, agevolmente e senza dubbio, che esso nel momento in cui l'autore scrive, è solo ipotizzato. Nello specifico nell'articolo viene constatato che “il pm ha inoltrato una segnalazione all'Avvocatura dello Stato sull'ipotesi di un consistente danno erariale”. È immanente nella logica, quindi, che solo dopo aver accertato il danno erariale, è possibile procedere alla sua quantificazione ad opera della Corte dei conti, organo giurisdizionale a ciò deputato. E tale affermazione è certamente avulsa da toni suggestivi, allusivi e diffamatori,
Il parametro della verità della notizia si ritiene dunque rispettato;
il giornalista, infatti, si è sempre espresso in termini dubitativi o di verosimiglianza nei casi in cui non vi era certezza sulla veridicità dei fatti riportati.
Non si condivide, inoltre, l'affermazione di parte attrice secondo cui il sintagma “corsi fantasma” utilizzato nei titoli degli articoli del 14.1.2019, violerebbe il requisito della verità obiettiva, ingenerando nel lettore il convincimento che l' avrebbe percepito fondi senza fornire le Pt_2 relative attività formative.
E ciò in quanto, nel medesimo articolo, si specifica già nelle prime righe – peraltro presenti anche in copertina e collocate al di sotto del contestato titolo – il significato di corsi fantasma, da riferire non già a corsi non erogati, bensì all'utilizzo, da parte dell' di nominativi di prestigiosi docenti Pt_2
– mai davvero contattati – per attrarre le risorse pubbliche. Tale più esplicito significato è, peraltro, evincibile con immediatezza anche dal titolo della pagina all'uopo dedicata all'interno del giornale.
Orbene, tutte queste circostanze dimostrano che la censura attorea è priva di fondamento: la valutazione dei presupposti per l'esimente del diritto di cronaca, infatti, non va compiuta "sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare i lettori più frettolosi (Cass. civ., Sez. III, 12 dicembre 2017, n. 29640)”.
Ne deriva che, pur essendo indubbio il particolare rilievo da attribuire alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, nel caso di specie il sintagma corsi fantasma risulta privo, ex se, di tale attitudine sviante, essendo compatibile con una pluralità di interpretazioni e non solo con quella addotta da parte attorea sub specie di corsi non erogati.
Inoltre, in ogni caso, l'intero contesto degli articoli ed in particolare, le frasi immediatamente successive al titolo, chiariscono in modo inequivoco, come già evidenziato, il reale significato dell'espressione, corrispondente ai fatti dell'indagine in corso.
Deve poi disattendersi anche la censura sollevata in relazione all'affermazione contenuta nell'articolo del 6 luglio secondo cui “I docenti che avevano confermato nelle loro testimonianze di non sapere nulla dei progetti dei quali risultavano firmatari, sono stati allontanati o hanno ricevuto ex post compensi stabiliti univocamente”. Come si evince dal tenore letterale della frase riportata, l'autore, lungi dall'esprimere toni allusivi o suggestivi di una supposta e mai espressa accusa di subornazione ex art. 377 c.p., si è limitato invece a narrare con oggettività fatti attinenti al procedimento, appresi nell'inchiesta in atto. Né a sostegno della diversa interpretazione invocata dagli attori si potrebbe addure l'uso del modo indicativo, coerente in questo caso con la mera descrizione degli accadimenti riferita nell'articolo.
Va infine sussunta nell'esercizio del diritto di critica giudiziaria la ricostruzione, effettuata dal giornalista, dei rapporti tra l' e Pt_2 CP_13
l' , ivi compresa la descrizione del contenuto del protocollo Parte_3 di intesa del 2010 stipulato tra la e l' CP_13 Parte_3
Sul punto, invero, occorre considerare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al giornalismo d'inchiesta – qual
è da ritenersi quello del – che ricorre allorquando il giornalista non si CP_5 limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico.
Qui, il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista” (Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2023, n.30522). Ne discende che, come espressione del giornalismo di inchiesta, la descrizione dei rapporti tra l' l soggiace a limiti meno Pt_2 CP_13 Parte_3 stringenti del canone della verità, alla luce del quale i termini intreccio (tra i suddetti enti), conflitto di interessi (in capo ai vertici e e Pt_2 CP_13 contratto illecito secondo il diritto privato (in relazione all'accordo di collaborazione), contestati da parte attrice, devono ritenersi privi di valenza diffamatoria e, in ogni caso, scriminati.
Ciò posto in relazione alla verità dei fatti narrati, questo Tribunale ritiene che sussistano, senza dubbio, anche i rimanenti requisiti dell'esimente del diritto di cronaca: la continenza e l'interesse pubblico.
A differenza di quanto ritenuto dall l'esame degli articoli Pt_2 denunciati ha dimostrato la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione giornalistica: il linguaggio utilizzato dal è sempre CP_5 stato proporzionato, non trasmodando mai in espressioni inutilmente umilianti o gratuitamente aggressive dei soggetti protagonisti della narrazione, limitandosi a riportare i dati acquisiti di volta in volta dalle fonti, peraltro in forma dubitativa e ipotetica.
Il giornalista non ha mai fatto ricorso a toni allusivi, insinuanti, decettivi, né al sottinteso sapiente, o agli accostamenti suggestionanti e, pur quando ha ritenuto di esprimere un sospetto – precisamente nel soffermarsi sui rapporti tra e l' – ciò è avvenuto nel CP_13 Pt_2 Parte_3 rispetto dei canoni del giornalismo d'inchiesta, che in quanto propulsivo e induttivo di approfondimento deve essere tenuto ben distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero, certamente non rientrante nella continenza scriminante (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30 agosto n. 2019, n. 21855).
Sussiste, infine, certamente anche l'interesse pubblico alla narrazione della vicenda divulgata da parte convenuta, elemento questo che non risulta nemmeno contestato da parte attrice.
Invero, a venire in rilievo nel presente giudizio è il diritto all'informazione
– tramite giornale – di eventi di cronaca giudiziaria concernenti supposti fatti di truffa per indebita concessione di erogazioni pubbliche.
La portata sociale di questi accadimenti non attiene solo alla natura delle risorse oggetto dell'ipotizzata condotta appropriativa, ma anche alla natura dei soggetti coinvolti – una fondazione, ed un'Università – di indubbia rilevanza per la collettività.
In conclusione, la domanda articolata dall' va rigettata. Pt_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai valori medi e tenuto della complessità bassa della presente causa, dell'accoglimento della domanda articolata da uno soltanto degli attori, e del rigetto della domanda articolata dall' Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in accoglimento della domanda promossa da condanna i Parte_1 convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in euro 8.000,00 oltre interessi dalla presente pronuncia sino al saldo;
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, Parte_1 oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
- rigetta le altre domande;
- condanna l' , in persona del Parte_2 legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
Roma, 21/3/2025 Il Giudice
Cecilia Cavaceppi Minuta di sentenza redatta con la collaborazione della MOT Lucrezia Turriziani
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