Sentenza 23 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2018, n. 23163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23163 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da El BO ED, alias AO MM, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/03/2016 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar Cedrangolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11 marzo 2016 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di El BO ED volta all'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con le sentenze illustrate nella premessa, emesse dallo stesso Ufficio: - la prima in data 31 ottobre 2013 ex art. 444 cod. proc. pen. (irrevocabile il 29 novembre 2013) di applicazione della pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa per i reati di tentato furto aggravato e furto aggravato, unificati sotto il vincolo della continuazione, commessi a Roma il 30 ottobre 2013; - la seconda in data 22 gennaio 2014 in esito a giudizio abbreviato (irrevocabile il 9 marzo 2014) di condanna alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Roma il 22 gennaio 2014; - la terza in data 25 febbraio 2014 in esito a giudizio abbreviato (irrevocabile il 21 marzo 2014) di condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro trecento di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato, commesso a Roma in data 8 novembre 2013. Il Tribunale, premesso il richiamo ai pertinenti principi di diritto, rilevava, a ragione della decisione, che: - l'istante, gravato da numerosi precedenti per reati commessi nel tempo sotto diversi nomi, per i quali era stato arrestato o si era proceduto a suo carico a piede libero, aveva dimostrato di essere completamente incurante dei dettami della pubblica autorità, di non rispettare di fatto le regole della civile convivenza e di trarre il fabbisogno quotidiano da reati contro il patrimonio;
- la valutazione della sussistenza dei presupposti per riconoscere la unicità del disegno criminoso tra le condotte giudicate con le prime due sentenze era stata già svolta in senso negativo dallo stesso Ufficio con ordinanza di rigetto del 16 luglio 2015, non impugnata;
- ad ogni modo i fatti giudicati con le sentenze in esame non erano del tutto identici e dalle singole sentenze emergeva che la condotta criminosa era limitata, nella esplicazione dei suoi effetti, al reato singolo commesso contestualmente senza che potesse evincersi al compimento del primo reato la dimostrazione della ideazione di quelli successivi;
- la pluralità di condanne per fatti specifici e/o della stessa indole, le condanne per reati aventi diverso oggetto giuridico e le disposte ripetute confische e distruzioni di materiale atto allo scasso erano rivelatori non della unicità del disegno criminoso, ma di abitualità criminosa intesa come sostanziale scelta di vita ispirata alla continua violazione delle norme penali.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Domenico Naccari, l'interessato El BO ED alias AO MM, che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen. e carenza di motivazione. Secondo il ricorrente, l'ordinanza è incorsa nei denunciati vizi per avere il Tribunale omesso di rilevare la contiguità temporale tra i reati, commessi in arco temporale ben preciso dal 30 ottobre 2013 al 22 gennaio 2014, e di fornire chiara e adeguata interpretazione degli elementi a sua disposizione, il cui esame critico e approfondito avrebbe consentito di ritenere effettivamente sussistente una preordinazione di fondo, originaria e unitaria, delle singole violazioni.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per essere le ragioni dedotte censure in punto di fatto della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che -al di là del richiamo ai principi di diritto in tema di continuazione genericamente riferiti alla condotta del ricorrente e alle verifiche da farsi in sede esecutiva e senza specifica correlazione con gli elementi evidenziati e gli argomenti spesi nella decisione impugnata- ha affidato la dimostrazione della ritenuta sussistenza di un programma criminoso unitario al mero e apodittico rilievo dell'arco temporale in cui i fatti, oggetto della richiesta, sono stati commessi, è inammissibile.
2. Il Giudice dell'esecuzione, in coerenza con il dato normativo e con ripercorsi, consolidati e condivisi arresti di legittimità, ha, invero, rappresentato, con argomentazioni logicamente congruenti ed esaustive, le ragioni del diniego del riconoscimento della continuazione in executivis, e, in particolare, ha evidenziato la non rilevanza, al fine di inferire la dimostrazione del medesimo e originario disegno criminoso, delle deduzioni afferenti alla distanza temporale tra i reati e alle loro modalità esecutive;
ha sottolineato che, al contrario, dalla lettura delle sentenze (in relazione a due delle quali era peraltro già intervenuto provvedimento di rigetto di analoga richiesta) non era traibile alcun collegamento tra i diversi episodi criminosi, che apparivano frutto di decisioni estemporanee, e ha rimarcato che essi, esaminati anche in rapporto ai numerosi precedenti penali per reati omogenei e non, si collocavano in una scelta di vita del condannato fondata sul delitto e sullo spregio delle regole del vivere civile.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità- al versamento della somma, ritenuta congrua, di millecinquecento euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2017 Il Consigliere estens