Sentenza 13 dicembre 2017
Massime • 3
In tema di indagini difensive, la richiesta rivolta al pubblico ministero di disporre l'audizione della persona informata su fatti di interesse per l'investigazione del difensore, che si sia avvalsa della facoltà di non rendere dichiarazioni, deve indicare le circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali si ritiene che esse siano utili alle indagini, con la conseguenza che, in difetto di tali indicazioni, il pubblico ministero non ha l'obbligo di provvedere.
La recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, come tale, ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse.
In tema di indagini difensive, non viola alcun diritto di difesa il pubblico ministero che, a fronte della richiesta di citazione del soggetto che si è avvalso della facoltà di non rispondere al difensore, avanzi al giudice per le indagini preliminari richiesta di incidente probatorio per esaminare il predetto.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 15 settembre 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
Leggi di più… - 3. Facoltà di non rispondere all’interrogatorio: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2017, n. 56688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56688 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2017 |
Testo completo
56688-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/12/2017 N.INTER 1978/2017 PU SENTENZA, Composta dagli ill.mi sig.ri: DIOTALLEVI GIOVANNI - Presidente - VERGA GIOVANNA REGISTRO GENERALE PARDO IGNAZIO- Rel. Consigliere - N. 18363/2017 ARIOLLI GIOVANNI PAZIENZA VITTORIO ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: LC EP nato il [...] a [...]; inoltre: IA TO nato il [...] a [...]; ER EP nato il [...] a [...]; AR AZ nata il [...] a [...]; US EN nato il [...] a [...]; ES NO nato il [...] a [...]; avverso la sentenza n. 619/2016 del 13/06/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. NT Mura che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Uditi i difensori, per DE VA l'Avv. GUTTA' Rocco riportandosi ai motivi di ricorso conclude chiedendone l'accoglimento. L'Avv. Bartolo per i suoi assistiti conclude insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. L'Avv. Manago' riportandosi ai motivi conclude ed insiste per l'accoglimento degli stessi. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 13 giugno 2016 la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dei gravami difensivi, riformava la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato dal GUP del locale Tribunale in data 26 giugno 2014, e in particolare, rideterminava le pene inflitte nella misura che segue: a) LC US: anni 9 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, per i delitti di cui al capo d) ed e), ritenuta sussistente la continuazione tra i reati e considerata la diminuente per la scelta del rito;
b) ZI NT: anni 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i delitti di cui ai capi b), c), e), ritenuta sussistente la continuazione tra i reati e considerata la diminuente per la scelta del rito;
c) NO US: anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 334,00 di multa, per i delitti di cui al capo e), considerata la diminuente per il rito e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite e avvalendosi delle modalità mafiose;
e) ZA GR: anni 4 mesi 5 giorni 10 di reclusione ed euro 533,00 di multa, per il delitto di cui al capo b), considerata la diminuente per il rito;
d) OL ME: anni 9 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, per i delitti contestatial capi a), b), d), e), ritenuta sussistente la continuazione tra i reati e considerata la diminuente per la scelta del rito;
e) DE VA: anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, per i delitti di cui ai capi f) e g), esclusa l'aggravante dell'art. 7 I. n. 203/91 in relazione al capo f), ritenuta la continuazione tra i reati e considerata la diminuente per la scelta del rito. I fatti ascritti agli imputati riguardavano plurime condotte estorsive poste in essere nei confronti della parte offesa costituita parte civile DE ZI che era stata costretta a versare, secondo l'impostazione accusatoria seguita dalle sentenze di merito, somme di denaro nei confronti di esponenti della locale cosca della ndrangheta nonché ad assumere fittiziamente soggetti legati da vincoli di parentela con detto esponenti. Infine al DE VA erano contestate condotte di usura in danno della stessa parte civile e riciclaggio per avere sostituito gli assegni, profitto di precedenti condotte ex art. 629 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. LC US interponeva gravame lamentando violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen. in ordine alla carenza di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 7 I. n. 203/91, all'entità del trattamento sanzionatorio che ha tenuto conto della recidiva mai contestata all'imputato con riferimento al capo d) e al diniego delle circostanze attenuanti generiche considerata l'intervenuta confessione dell'imputato;
1.3. ZI NT, ZA GR e OL ME proponevano ricorso deducendo: violazione del diritto di difesa in relazione all'art. 391 bis comma 10 c.p.p. e art. 24 Cost. per non avere il pubblico ministero, immotivatamente, disposto l'audizione della p.o., DE 2 ZI, su istanza della difesa, nonostante la rituale indicazione degli specifici elementi di prova a discarico che si intendevano acquisire, e perchè si procedeva ad incidente probatorio anche in assenza dei presupposti di legge;
violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. con riferimento agli artt. 192, 526 e 546 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., per erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa resa dalla p.o. la quale ha condotto, la CO ad errare sulla ritenuta credibilità della medesima p.o., nonché, mancanza e/o illogicità della motivazione nella parte in cui omette di argomentare sulle prove fornite dalla difesa, in netto contrasto con l'assunto della p.o., escussa in sede di incidente probatorio;
lamentavano, poi, l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di estorsione aggravata e tentata estorsione contestati al ZI ed all'unico delitto di estorsione contestato alla ZA e in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 per mancanza dell'identificazione dell'associazione mafiosa di riferimento. Inoltre, si dolevano dell'omessa decisione con riferimento all'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello;
infine, lamentavano l'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto nonché, il OL, l'illegittimo riconoscimento della recidiva. Il ZI proponeva anche ricorso personale deducendo: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità non basata su dati oggettivi bensì su semplici congetture, avendo svolto attività lavorativa effettiva presso il canile e non fittizia, come dimostrato dalle annotazioni sui registri la cui valenza dimostrativa era stata travisata;
al proposito richiamava il contenuto del contro esame svolto in sede di incidente probatorio e lamentava l'assenza di approfondimenti circa la credibilità della presunta vittima;
violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riguardo alla aggravante di cui all'art. 7 cit. non avendo mai ZI agito con metodo mafioso, con riferimento al ritenuto concorso di persone e con riguardo infine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Con motivi aggiunti successivamente depositati il difensore del ZI insisteva nelle ragioni del ricorso ribadendo l'effettività del rapporto di lavoro instaurato dal medesimo con la parte offesa.
1.4. NO US proponeva ricorso deducendo: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 63 comma 2 e 64 cod.proc.pen. avendo il Giudicante fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato su prove inutilizzabili, in particolare si adduce come nell'incidente probatorio la p.o., escussa come teste, invece avrebbe dovuto essere escussa come persona indagata in un procedimento connesso o collegato;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.pen. per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei delitti estorsivi contestati nonché, con riguardo alla ritenuta responsabilità affermata in assenza di prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio e violazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa resa dalla p.o.. Si esponeva al proposito che si era mancato di valutare i conclamati rapporti di amicizia e vicinato sussistenti tra il NO e il 3 DE. Deduce ancora violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen. in ordine alla carenza di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'art. 7 1. n. 203/1991 in mancanza dell'identificazione dell'associazione mafiosa di riferimento;
1.5. DE VA, ritenuto responsabile del reato di usura aggravata e riciclaggio di assegni bancari, proponeva ricorso deducendo violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo all'art. 192 c.p.p.. Lamentava che i contenuti della dichiarazione della p.o., e la ritenuta attendibiltà e credibilità della medesima, come valorizzati dai Giudici di merito andavano vagliati con maggior rigore in quanto avevano omesso di valutare e motivare importanti carenze e imprecisioni rinvenute nell'assunto della p.o. tanto in sede di sit quanto di incidente probatorio. Nello specifico, con riferimento al reato di riciclaggio emergeva ab origine l'estraneità psicologica del ricorrente, in merito all'esistenza dell'attività estorsiva messa in atto dal LC, il quale ha avuto piena conoscenza dell'illecita provenienza dell'assegno soltanto a plurime condotte materiali già esaurite;
la sentenza pertanto cadeva in un evidente errore logico-giuridico da censurare con il richiesto annullamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Ciò posto deve procedersi all'analisi distinta di ciascuna posizione processuale. Quanto alle doglianze proposte nell'interesse del LC, inammissibile perché manifestamente infondata è la doglianza in punto di riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 7 L.203/91; la Corte di appello di Reggio Calabria ha svolto al proposito ampie ed approfondite argomentazioni esposte alle pagine 126 e seguenti della impugnata sentenza sottolineando come i delitti contestati al LC ed ai concorrenti siano stati caratterizzati dall'utilizzo ed ampio ricorso del metodo mafioso individuato sul presupposto della appartenenza dello stesso ricorrente e dei suoi correi alla locale famiglia criminale come stigmatizzato dai precedenti penali per fatti anche gravissimi in capo al medesimo. La sentenza impugnata ha segnalato inoltre come dalle dichiarazioni della vittima delle richieste estorsive DE ZI, emerga la consapevolezza in capo allo stesso che le richieste di assunzione di soggetti solo fittiziamente presso la propria attività imprenditoriale prima e le richieste di pagamento di somme assolutamente non dovute poi, gli venivano avanzate da soggetti della locale famiglia di 'ndrangheta, di cui conosceva la storia criminale e come il LC avesse anche fatto espresso riferimento alla necessità del denaro per il pagamento delle difese relative a procedimenti nei quali era stato condannato alla pena dell'ergastolo. Correttamente da tali elementi se ne ricavava l'avvenuta utilizzazione del metodo mafioso, poiché le richieste di versamento di somme di denaro venivano palesemente accompagnate dalla forza intimidatrice connessa alla appartenenza alla ndrangheta;
le doglianze esposte dalla difesa ricorrente paiono sul punto palesemente infondate poiché non è necessario che per il riconoscimento della circostanza aggravante debba preliminarmente essere individuata la famiglia criminale operante ed i singoli membri della stessa essendo sufficiente appurare il contesto mafioso di riferimento, nel caso in esame esattamente individuato dalla Corte di appello. Quanto al secondo motivo, proposto anche nell'interesse del OL e che viene 4 congiuntamente analizzato, questa Corte aderisce all'orientamento secondo cui la recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, come tale, ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse (Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, Rv. 265782). Questa Corte conosce, ma non condivide, l'orientamento secondo il quale la recidiva è una circostanza aggravante e come tale, per essere ritenuta in sentenza, deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice. Si deve infatti sottolineare come la recidiva è certamente una circostanza aggravante, ma attiene alla persona del colpevole e le difformità di contestazione della recidiva per singole imputazioni possono derivare solo dalla data di commissione del reato o dall'essere gli stessi di diversa indole. In diversa ipotesi (come quella nel caso in esame) la recidiva non può che riferirsi a tutte le imputazioni. E dalla concreta lettura del capo di imputazione non risulta dunque alcuna delle violazioni lamentate dalle difese LC e OL;
il pubblico ministero ha proceduto prima ad elencare tutti i reati contestati ai vari imputati, singolarmente o in concorso tra loro, alle lettere da A ad E), e, poi, a chiusura di detta elencazione, ha precisamente indicato la recidiva contestata al LC ed al OL con riferimento a tutte le precedenti imputazioni. Tale tecnica di contestazione non può ritenersi illegittima in quanto sotto il profilo della adeguata conoscenza del fatto e del contenuto della contestazione all'imputato viene univocamente e chiaramente indicata la contestazione della recidiva per tutte le ipotesi delittuose allo stesso elevate., inciquis de dirites in base al quale 4 Deve pertanto affermarsi che è legittima la contestazione della recidiva da parte dell'organo della accusa a carico del singolo imputato in calce alla elencazione dei più fatti di reato allo stesso contestati."u Quanto alle rimanenti doglianze la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). E nel caso in esame la Corte di appello ha correttamente sottolineato la particolare gravità del fatto e l'allarme sociale derivante dall'utilizzo ripetuto e palese del metodo mafioso. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di 5 mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre. Invero, una specifica e - - dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.2 Inammissibile perché manifestamente non fondato è il ricorso proposto nell'interesse del NO;
il primo motivo, con il quale si deduce l'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni della parte offesa è, oltre che manifestamente infondato, anche del tutto generico. Nel proposto ricorso non viene in alcun modo spiegato quale sarebbe il collegamento tra le ipotesi di reato per le quali si procede a carico del NO ed i presunti fatti di reati fiscali commessi dalla stessa parte offesa in concorso con altro soggetto, DE VA, imputato di fatti diversi ed autonomi rispetto alle contestazioni a carico del ricorrente. Correttamente la Corte di appello sul punto, a pagina 30 della motivazione della sentenza impugnata, si rifà a quel pacifico orientamento secondo cui le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato;
restano invece al di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminata dal secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen. le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico, poiché rispetto a questi egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone;
restano escluse altresì dalla sanzione di inutilizzabilità, alla stregua della "ratio" della disposizione, ispirata alla tutela del diritto di difesa, le dichiarazioni favorevoli al soggetto che le ha rese ed a terzi, quali che essi siano, non essendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi che con quel diritto non collidono (Sez. U. n. 1282 del 09/10/1996, Rv. 206846). Quanto ai motivi in punto di affermazione di responsabilità del NO, la Corte di appello ben lungi dall'omettere di valutare le ragioni della condotta di coinvolgimento del ricorrente nelle richieste estorsive provenienti da LC e dirette alla parte offesa DE, ha prima enucleato gli elementi di prova esponendoli anche individualmente alle pagine 70 e seguenti della sentenza impugnata e, poi, specificato analiticamente e qualificato in termini di illiceità penale la condotta del NO con le ampie e diffuse considerazioni svolte alle pagine 115-116. Nella prima parte della motivazione la Corte espone il contenuto delle dichiarazioni della vittima nella parte in cui ricostruisce l'incontro con NO e OL nel quale i due gli 6 sollecitavano di effettuare i pagamenti al LC e sottolinea come tale ricostruzione ben lungi dal trovare smentite sia invece proprio confermata da quei contatti telefonici in cui è proprio NO a sollecitare un incontro alla parte offesa avente natura di urgenza ed indifferibilità; si tratta di elementi di fatto e di valore probatorio che vengono poi correttamente interpretati nella parte motiva della sentenza sul coinvolgimento del ricorrente nella condotta estorsiva e rispetto ai quali le doglianze paiono evidentemente re iterative. Va ricordato al proposito va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né tantomeno il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del NO sia caratterizzato per la piena concordanza tra dati captativi e dichiarazioni della vittima sicchè il dato della pregressa conoscenza scolorisce di fronte a tali evenienze e perde di qualsiasi significato e rilevanza concreta. Quanto alle ulteriori doglianze va sottolineato come adeguata appaia l'identificazione del gruppo criminale di riferimento operata dalla sentenza di appello alla pagina 128 a conferma dell'utilizzazione del metodo mafioso nella effettuazione delle estorsioni, gruppo con il quale lo stesso NO ha plurimi contatti come segnalato nella precedente pagina 72-73. 2.3 Inammissibile appare a giudizio della Corte, anche l'impugnazione avanzata nell'interesse di DE VA posto che le censure riproposte con il ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha 7 puntualmente disatteso la tesi difensiva. non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. Quanto alla lamentata inattendibilità della parte offesa ed alla ricostruzione dei fatti relativamente al delitto di usura, il giudice di appello ha dapprima analizzato genericamente la posizione del DE ZI AR alle pagine 32-34 concludendo dopo approfondito esame delle circostanze di fatto per la piena attendibilità generica della stessa, valutando peraltro l'esistenza di plurimi elementi di riscontro alle sue accuse ricavati dal contenuto delle conversazioni captate e dai servizi di osservazione e controllo svolti in concomitanza con il perpetrarsi delle fattispecie delittuose ai suoi danni. Ha poi, la stessa Corte di appello, proceduto alla verifica specifica della attendibilità con riguardo al capo G) dell'imputazione evidenziando appunto il contenuto delle dichiarazioni della parte offesa, alle pagine 91 e seguenti, commentato alle successive pagina 121 ove appunto viene stigmatizzata la sostanziale irrilevanza e secondarietà del contrasto tra le varie deposizioni rese nel corso delle indagini e dell'incidente probatorio. E tali considerazioni paiono prive delle lamentate censure posto che la difformità delle due dichiarazioni in relazione all'importo dell'assegno viene spiegata in termini di sostanziale irrilevanza avuto riguardo a tutti gli altri elementi oggetto di puntuale riscontro tra i quali appunto l'importo dell'assegno e le conversazioni intercettate e pure riportate alle pagine 98-99. Anche le doglianze relative all'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio paiono evidentemente reiterative di questioni già dedotte al giudice di appello e da questi adeguatamente risolte;
la Corte di appello di Reggio Calabria, alle pagine 117-118, elenca tutti gli elementi di fatto sulla base dei quali ricava l'esistenza della prova certa del dolo di riciclaggio a fronte dei quali il ricorso reitera affermazioni apodittiche che si scontrano oltre che con tutta la serie di precise indicazioni operate dal giudice di appello nella richiamata motivazione con l'assoluta anomalia delle operazioni di cambio assegni effettuate nell'interesse del capo locale della famiglia di ndrangheta. Peraltro, a sostegno dell'affermazione di responsabilità, correttamente il giudice di appello segnala ancora una volta l'inequivocabile contenuto delle dichiarazioni della vittima che aveva reso edotto il ricorrente dell'estorsione in atto ai suoi danni proprio dal LC.
2.4 Con il primo motivo di ricorso ZI NT, ZA GR e OL ME hanno lamentato violazione del diritto di difesa in relazione all'art. 391 bis comma 10 c.p.p. e art. 24 Cost. per non aver il pubblico ministero, immotivatamente, disposto l'audizione della p.o., DE ZI, su istanza della difesa, nonostante la rituale indicazione degli specifici elementi di prova a discarico che si intendevano acquisire, e per essersi proceduto ad incidente probatorio in assenza dei presupposti di legge. Orbene, l'art. 391 bis cod. proc.pen. disciplina lo svolgimento delle indagini difensive prevedendo che il soggetto informato sui fatti possa essere chiamato a rendere dichiarazioni utili ai fini dell'attività investigativa;
l'avviso diretto a tale soggetto deve contenere ai sensi 8 della lettera d) del terzo comma del predetto articolo che il soggetto citato ha la facoltà "di non rendere la dichiarazione". In tal caso, ai sensi del successivo comma decimo dello stesso articolo, quando la persona citata abbia esercitato la facoltà di non deporre, la difesa può chiedere al pubblico ministero di disporre l'audizione che va fissata entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale essendo la disciplina dettata dalla norma in esame si assume che avendo il pubblico ministero avanzato richiesta di incidente probatorio per l'esame della parte offesa DE ZI si sarebbe consumata una violazione del diritto di difesa con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni della vittima successivamente assunte. L'assunto è infondato per vari ordini di ragioni;
in primo luogo vale l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di indagini difensive, la richiesta al pubblico ministero di disporre l'audizione della persona informata su fatti di interesse per l'investigazione del difensore, che si sia avvalsa della facoltà di non rendere dichiarazioni, deve indicare le circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali si ritiene che esse siano utili alle indagini, con la conseguenza che, in difetto di tali indicazioni, il pubblico ministero non ha l'obbligo di provvedere (Sez. 2, n. 40232 del 23/11/2006 Rv. 235594); e pertanto il difensore non soltanto deve indicare le circostanze sulle quali il soggetto informato sui fatti è chiamato a rispondere nella citazione dello stesso ma, qualora questi non compaia, ha l'obbligo di specificare al pubblico ministero per quali ragioni ritenere indispensabile ed indifferibile l'audizione del soggetto in quella fase delle indagini. Nel caso in esame invece, dalla lettura della nota inviata dai difensori al P.M. procedente, non risulta in alcun modo chiarito per quale ragione era indispensabile ed indifferibile a quella data dell'1 luglio 2013, procedere alla audizione della parte offesa DE da parte dei difensori degli indagati e rispetto a quali circostanze specifiche tale audizione si rendeva indispensabile. In ogni caso si rileva che, dalla lettura della stessa norma contenuta nel citato comma decimo dell'art. 391 bis cod. proc.pen., non si evince alcuna sanzione di inutilizzabilità degli atti successivamente compiuti e delle dichiarazioni successivamente rese a causa del fatto che il P.M. procedente ometta la citazione del soggetto informato sui fatti e tale sanzione non può neppure ricavarsi dall'interpretazione del sistema previsto in tema di investigazioni difensive. Deve pertanto ritenersi che in assenza della specifica previsione di una sanzione alla inerzia del P.M. che ricevi la richiesta di citazione di soggetto che si è avvalso della facoltà di non rispondere al difensore, il medesimo difensore debba procedere a richiedere incidente probatorio ex undicesimo comma dell'art. 391 bis cod. proc.pen. medesimo e non possa invece fare valere l'inutilizzabilità delle successive dichiarazioni per violazione del diritto di difesa come nel caso di specie avvenuto, trattandosi in tal caso di utilizzazione strumentale di un istituto che è finalizzato ad acquisire elementi di prova. E proprio sulla base delle predette considerazioni deve ritenersi che nel caso di specie gli imputati paiono essere anche privi di interesse a sollevare l'eccezione della violazione dell'art.391 bis comma decimo cod. proc.pen. e ciò perché, a fronte della richiesta pervenuta, il Pubblico Ministero avanzava direttamente al G.I.P. richiesta di incidente probatorio proprio per 9 l'audizione del DE e questi veniva poi escusso nel contraddittorio di tutte le parti e quindi anche dinanzi ai difensori dei predetti ricorrenti in data immediatamente successiva sicchè nel caso in esame l'audizione in contraddittorio dinanzi al giudice e la facoltà di procedere al controesame hanno assicurato ai difensori il corretto esercizio del diritto di difesa che infondatamente si assume violato. L'audizione della parte offesa dinanzi al giudice terzo in sede di incidente probatorio appare essersi svolta in puntuale applicazione della lettera b) dell'art. 392 cod. proc.pen. avuto riguardo alla condizione di sottomissione ed intimidazione patita dal DE ZI ed in alcun modo pertanto tale scelta appare avere in concreto pregiudicato le difese rispetto alla richiesta dalle stesse formulate di procedere dinanzi al P.M. ex art. 391 bis comma decimo cod. proc.pen.. 2.5 Tutti i medesimi ricorrenti hanno poi lamentato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa che si assume smentita dalle contraddizioni nella quale la stessa è caduta in sede di incidente probatorio e nel contrasto del contenuto della deposizione con altre e differenti emergenze probatorie anche scaturite dalle indagini difensive che avevano fatto emergere la preesistenza di rapporti tra la parte offesa e gli imputati, le ragioni della conoscenza reciproca, le ragioni delle assunzioni di personale. Orbene, al proposito, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si - possono essere applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Si è anche affermato che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575), nel caso di specie evidentemente non ravvisabili e ciò alla luce del contenuto della motivazione impugnata che alle pagine 32-34 contiene l'esplicitazione del percorso collaborativo del DE ZI AR e precisa, a fronte dei motivi di appello sul punto proposti, che in ogni caso le affermazioni dello stesso hanno trovato puntuale conferma e riscontri tutti positivi nel contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche, nelle acquisizioni documentali degli assegni versati a titolo di estorsione ovvero usura, nei servizi di osservazione e videoripresa. Si tratta pertanto di un giudizio positivo di credibilità che il giudice di appello a fronte delle doglianze proposte ha compiuto analizzando la difficile genesi della scelta del DE confrontandola poi con tutta una serie di elementi che ne hanno pienamente confermato la ricostruzione dei fatti sicchè, sul punto, non si ravvisa né la lamentata violazione di legge, avendo i giudici di merito correttamente fatto applicazione dei criteri dettati dall'art. 192 cod. proc.pen. così come interpretati da questa Corte in relazione alle 10 dichiarazioni della persona offesa, né difetto di motivazione poiché è stata spiegata ed elencata la messe di riscontri alle dichiarazioni predette. E tali valutazioni compiute dalla Corte, negavano fondatezza anche alla richiesta di audizione della vittima avanzata in sede di istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dalle difese, avuto riguardo alla precedente audizione in sede di incidente probatorio ed all'assenza di elementi per ritenere concretamente assolutamente necessaria la rinnovazione di altri atti istruttori.
2.6 Quanto alle singole posizioni, manifestamente infondate appaiono le doglianze proposte dal ZI sia personalmente che nel ricorso del difensore, oltre che nei motivi aggiunti;
la Corte di appello di Reggio Calabria alle pagine 111-114 ha adeguatamente ricostruito la condotta posta in essere dal suddetto ricorrente in più riprese, ne ha spiegato il contenuto intimidatorio, rilevato il profitto ingiusto acquisito in forza della pretesa di ottenere il pagamento di uno stipendio per prestazioni lavorative mai svolte o comunque svolte con assoluta irregolarità ed ha concluso per la sussistenza dei delitti di cui ai capi B) e C); a fronte delle suddette ampie argomentazioni le censure riproposte con i ricorsi, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. La Corte ha difatti analizzato le dichiarazioni della vittima dalle quali risulta la fittizietà del rapporto di lavoro ed il mancato regolare svolgimento dello stesso ed a fronte di tale ricostruzione, del tutto conforme a quella operata dal giudice di primo grado, i ricorsi insistono nell'affermare un dato diverso di fatto e pertanto prospettano una questio facti non deducibile in questa sede. Quanto al capo C) lo stesso contenuto delle frasi espresse manifestano il palese scopo intimidatorio. In relazione alla ritenuta responsabilità per il capo E), la Corte di appello si è adeguata all'orientamento già espresso da questa Corte e secondo cui concorre nel delitto di (tentata) . estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo", assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazione dell'esistenza di un gruppo organizzato (Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Rv. 268284); con altra pronuncia si è anche chiarito, con affermazione pure di rilievo sul punto, che nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva ed alla pluralità dei soggetti che interviene a contattare persona offesa, esplicitando la natura collettiva della richiesta 11 proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale (Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Rv. 269295). Ne deriva affermare che correttamente la partecipazione del ZI ai fatti di cui al capo E) veniva ritenuta provata in forza della presenza consapevole dello stesso alle richiesta estorsive formulate dal LC all'indirizzo del DE, come specificamente descritto a pagina 114 della motivazione della sentenza di appello. Quanto alle ulteriori doglianze, in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L., ampiamente dimostrata dalle modalità esecutive dei fatti, valgono le argomentazioni espresse nella analisi della posizione processuale del LC cui si rinvia. In punto mancata concessione delle attenuanti generiche il giudice di merito si e' adeguato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilita' di circostanze attenuanti generiche, giudice puo' limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalita' del colpevole od all'entita' del reato ed alle modalita' di esecuzione di esso puo', pertanto, risultare all'uopo sufficiente ( Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, RV. 249163). Quanto alla determinazione della pena, quando la stessa come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125 co.3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, RV. 267949; Sez. 4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, RV. 258356;).
2.7 Manifestamente infondati paiono le doglianze proposte anche nell'interesse del OL;
l'impugnata sentenza ha adeguatamente spiegato quanto al concorso nel capo B) alle pagine 57-58 prima ed alle successive 107-108 che l'intervento del OL in tale episodio estorsivo si colloca quando è il medesimo ad intervenire presso la persona offesa ed a richiedergli la formale riassunzione del ZI nel 2011 sempre per attività del tutto fittizie in quanto congiunto del LC;
il concorso del ricorrente nel fatto di reato è pertanto adeguatamente esplicitato ed alcun difetto di motivazione si ravvisa sul punto. In relazione al capo A) erra il ricorrente nel dedurre come elemento decisivo la non dimostrata appartenenza del OL stesso ad un clan di ndrangheta;
la responsabilità per il delitto di estorsione aggravata ex art. 7 L.203/91 nel caso in esame risulta affermata sulla base di un compendio probatorio correttamente valutato dai giudici di merito ed in assenza di qualsiasi rilevante contraddizione con elementi acquisti ed emersi in altri procedimenti. La difesa assume, peraltro genericamente, che l'intervenuta assoluzione del OL dal delitto associativo avrebbe effetto preclusivo dell'accertamento dei fatti nel presente giudizio ma tale valutazione si profila del tutto errata poiché sulla base dell'autonomia dei giudizi e del libero convincimento del giudice di ciascuno di essi, non sussiste alcuna preclusione;
peraltro nel caso in esame il giudice di appello alle pagine 105 e seguenti ha adeguatamente spiegato come proprio il ricorrente abbia agito nel tempo ai danni del DE manifestando 12 apertamente la propria appartenenza al crimine organizzato, come dimostrato dal rilevante effetto intimidatorio sicchè alcun vizio può ritenersi sussistere. In relazione alla natura intimidatoria della richiesta le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito. Del tutto infondate sono poi le doglianze con riferimento ai capi D) ed E) avendo il OL secondo le ampie ed approfondite argomentazioni esposte dai giudici di merito sempre collaborato con il LC nel portare a termine le attività estorsive ai danni del DE;
sul punto valgono come segnalato dal giudice di appello non soltanto le precise accuse della vittima ma anche gli imponenti riscontri provenienti dai servizi di intercettazione a fronte dei quali le doglianze paiono anche manifestamente generiche. Quanto ai motivi riguardanti l'aggravante dell'art. 7 si rinvia alle considerazioni espresse nell'analisi della posizione LC evidenziando peraltro come dalla ricostruzione dei fatti esposta dai giudici di merito si manifesti chiaramente l'utilizzo del metodo intimidatorio mafioso da parte del predetto ricorrente per il riconoscimento del quale non è certo necessario accertare l'appartenenza formale dello stesso ad un determinato gruppo di ndrangheta, pure manifesto alla luce della tipologia di delitti-fine posti in essere. Sia la negazione delle attenuanti generiche che la determinazione della pena sono poi statuizioni della pronuncia di appello adeguatamente motivate e del tutto esenti da vizi secondo le osservazioni ed i principi già richiamati nella posizione ZI cui pure si rinvia. Quanto alla recidiva valgono le osservazioni già svolte nell'esame del ricorso LC cui si rinvia.
2.8 Ad analoghe conclusioni circa la manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto al ricorso proposto nell'interesse della ZA GR;
la sentenza di appello ha ancorato la dichiarazione di colpevolezza della predetta ricorrente, moglie del LC, alla circostanza della "imposizione a DE ZI dell'assunzione fittizia di ZI NT presso il canile di sua proprietà, e nel conseguente versamento di contributi previsti per legge e del relativo stipendio senza che il ZI svolgesse alcuna apprezzabile attività lavorativa" (vedi pagina 124). Tale conclusione pare fondata su una corretta lettura dei dati probatori che la Corte ha anche specificamente indicato alle pagine 56-57 della sentenza impugnata. Il giudice di appello nel ricostruire le diverse deposizioni della parte offesa, la cui attendibilità e credibilità è stata preventivamente positivamente vagliata, ha sottolineato come proprio la ZA avesse contattato inizialmente il DE ZI AR prospettandogli la necessità di darle sostegno economico attraverso una assunzione fittizia;
e benché nel corso delle successive dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio tale elemento sia stato poi sfumato dalla stessa parte offesa, è rimasto comunque sempre ribadito da parte della medesima che a fronte della richiesta ricevuta egli aveva prospettato alla ZA la possibilità di farle svolgere le pulizie nel canile ricevendo per risposta l'imposizione di altro soggetto e cioè il ZI che poi veniva 13 fittiziamente assunto poiché non svolgeva attività effettiva. Pertanto la circostanza che la donna abbia rappresentato al DE la necessità di essere aiutata ed abbia poi imposto altra figura lavorativa correttamente è stata individuata dalla Corte di appello con le ampie osservazioni svolte alle pagine 123-125, come primo momento significativo dell'attività estorsiva svolta dalla locale famiglia criminale ai danni della vittima. In conclusione sul punto deve ritenersi che le doglianze riproducono pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera ne' specificatamente censura. Quanto alle altre doglianze valgono le osservazioni svolte con riguardo alle precedenti posizioni sia in riferimento alla aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 che con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Va al proposito della ZA sottolineato come la Corte di appello abbia ancorato la circostanza aggravante alle specifiche condotte poste in essere dalla suddetta ricorrente sottolineando che proprio la medesima ebbe a rappresentare per prima la necessità per il DE di offrire prestazioni non dovute al gruppo riconducibile al LC;
le osservazioni svolte dalla Corte sul punto alle pagine 127-129 paiono pertanto prive di qualsiasi illogicità avendo il giudice di appello fatto riferimento sia al generico contesto nel quale avvenivano le attività intimidatorie ai danni del DE sia alle singole condotte poste in essere da ciascuno dei ricorrenti, ed anche dalla ZA, nell'interesse di quel gruppo criminale mafioso che agiva sotto la dirigenza del LC. Infine, quanto alla negazione delle generiche, a fondamento della statuizione contestata, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato le gravi modalita' dei fatti accertati, che denotano spiccata capacita' criminale, e l'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, tal non potendo essere considerata, per espressa previsione di legge, l'evocata incensuratezza (art. 62-bis, ult. comma, c.p., introdotto con I. n. 125 del 2008). Alla luce delle predette considerazioni, le impugnazioni proposte devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2017 Dott, Ignazio Pardo d DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CONSIGLIERE EST Il Sezione Penale IL 19 DIC 2017 CORTE IL PRESIDENTE CANCELLIERE Dott Giovanni Diotallevi This allow Claudia Praniellth M S P A R E U 14