Sentenza 23 novembre 2006
Massime • 1
In tema di indagini difensive, la richiesta al pubblico ministero di disporre l'audizione della persona informata su fatti di interesse per l'investigazione del difensore, che si sia avvalsa della facoltà di non rendere dichiarazioni, deve indicare le circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali si ritiene che esse siano utili alle indagini, con la conseguenza che, in difetto di tali indicazioni, il pubblico ministero non ha l'obbligo di provvedere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2006, n. 40232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40232 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 23/11/2006
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1688
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 037588/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR LI N. IL 16/02/1976;
avverso ORDINANZA del 01/09/2006 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
il difensore del ricorrente, avv. FALCETTA Andrea Emilio, che ne ha chiesto l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 1 settembre 2006, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, confermava il provvedimento del GIP del Tribunale di Civitavecchia, con il quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di ET LI, perché gravemente indiziato di concorso nei delitti di tentato omicidio nei confronti del C.re EM Daniele, di rapina aggravata in danno della Cassa di Risparmio di Viterbo, di porto e detenzione di armi, di rapina di un ciclomotore e di un cellulare.
Il Tribunale riteneva l'inidoneità del breve lasso temporale intercorso a determinare modificazioni sulla adeguatezza e proporzionalità della misura;
l'inconferenza delle censure inerenti la mancata escussione delle persone indicate a norma dell'art. 391 bis c.p.p. e della denunciata falsità di alcuni verbali di polizia giudiziaria con riferimento alla presenza di taluno degli operanti ovvero all'abbigliamento di EM al momento dei fatti. Quanto ai rilievi mossi in ordine alla sparatoria iniziale nei pressi della banca, pur se suscettibili di approfondimento nell'ulteriore corso del procedimento, allo stato apparivano inidonei a privare di rilievo la ricostruzione effettuata sulla scorta delle annotazioni del C.re EM e delle dichiarazioni di La Rosa. Non era rilevante la promulgazione dell'indulto, perché la straordinaria gravità dei fatti induceva ad escludere che la pena da irrogare potesse essere infrenata nei limiti di cui alla L. n. 241 del 2006, a nulla rilevando la possibilità di ottenere in sede esecutiva la sospensione dell'esecuzione o la concessione di misure alternative. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione e falsa applicazione dell'art. 391 bis c.p.p. anche in rapporto agli artt. 24 e 111 Cost. perché il rifiuto immotivato del P.M. di convocare le fonti di prova indicate dalla difesa comprometteva il diritto della difesa in ordine all'acquisizione di elementi di prova a discarico;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2 in rapporto alla L. n. 241 del 2006, art. 1, per avere il
Tribunale omesso di determinare in via prognostica la pena da irrogare in modo da consentire di determinare se il residuo a suo carico fosse tale da consentire l'applicabilità, in sede esecutive, di misure alternative alla detenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art. 391 bis c.p.p. per non avere il pubblico ministero proceduto all'audizione delle persone informate sui fatti indicate dalla difesa, è inammissibile, perché muove dall'erroneo presupposto che il Pubblico Ministero debba disporre la convocazione delle persone informate sui fatti indicate dalla difesa che si sono rifiutate di presentarsi o di rispondere al difensore, all'esito di un controllo esclusivamente formale. Ritiene cioè il ricorrente che al pubblico ministero debba essere rappresentato soltanto che il difensore "abbia formalmente rivolto al teste gli avvisi e gli ammonimenti di cui all'art. 391 bis c.p.p., comma 3", perché all'esito positivo di tale controllo il pubblico ministero "è obbligato ad emettere il richiesto provvedimento che, di conseguenza, deve essere qualificato ad ogni effetto di legge come un atto dovuto ex officio". In realtà la norma fa esplicito riferimento ad un altro elemento, vale a dire che la persona debba essere "in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa", sicché, nel momento in cui il difensore propone la richiesta, il pubblico ministero deve essere posto in condizione di valutare la ricorrenza di tale requisito. L'omissione comporta l'irricevibilità della richiesta.
Va in conseguenza affermato il seguente principio di diritto:
"poiché l'art. 391 bis c.p.p., al comma 10 individua come presupposto che la persona da sentire sia "in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa", la richiesta difensiva non può limitarsi a rappresentare l'avvenuta regolarità della convocazione e l'esercizio da parte della persona convocata di avvalersi della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, ma deve indicare al pubblico ministero le circostanze in relazione alle quali vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali ritiene che esse siano utili ai fini delle indagini, sicché in difetto di tali indicazioni non sorge in capo al Pubblico Ministero alcun obbligo di provvedere".
Poiché il ricorrente non ha dato conto di aver provveduto a tanto, ma anzi con le critiche mosse ha per implicito dato atto di non avervi provveduto, avendo ritenuto che il vaglio rimesso al Pubblico Ministero sia solo di natura formale, il ricorso è manifestamente infondato.
2. Anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 2, è manifestamente infondato, in quanto il Tribunale ha motivatamente giustificato il convincimento secondo il quale, in relazione alla gravità dei reati contestati, la pena in concreto da irrogare sarebbe stata superiore alla pena estinguibile per effetto dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006. In maniera corretta ha infine escluso la rilevanza, ai fini della norma in esame, della possibilità, in sede esecutiva, di ottenere una misura alternativa alla detenzione.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro 600,00, equa in relazione ai motivi di inammissibilità, a favore della Cassa delle Ammende. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di Euro 600,00 alla Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2006