Sentenza 22 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2018, n. 12559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12559 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 21390-2013 proposto da: MA TO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO CARPAGNANO e LUIGI CARPAGNANO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2369/2013 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/06/2013, r.g. n. 6164/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RG 21390/2013
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 10 giugno 2013, la Corte d'appello di Bari rigettava l'appello proposto da AN CE avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di nullità del termine apposto al contratto stipulato, ai sensi dell'art. 2, comma lbis d.Ig. 368/2001, con Poste Italiane s.p.a. dal 17 agosto al 30 settembre 2009, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tale data e condannato la società datrice al relativo ripristino e al pagamento, in favore della lavoratrice a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal momento di sua messa a disposizione delle energie lavorative. A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva in particolare il rispetto della clausola di contingentamento, definitivamente accertato con la prova orale assunta in sede di appello ed escludeva, ai fini di legittimità del contratto, la natura di requisito di validità dell'onere di comunicazione alle organizzazioni sindacali. Avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione, con atto notificato il 17 settembre 2013, con quattro motivi, cui resisteva Poste Italiane s.p.a. con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con unico motivo. La causa, già fissata per la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380bisl c.p.c. e comunicazione da Poste Italiane s.p.a. di memoria, era quindi rimessa alla pubblica udienza, a norma dell'art. 380b1s ult. comma c.p.c. Per tale udienza la società comunicava nuova memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo controverso, nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132, 156 e 416 c.p.c. e violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'onere di comunicazione delle richieste di assunzione a termine alle organizzazioni sindacali, in quanto tempestivamente, seppure succintamente dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, ingiustificatamente ritenuto non dedotto dalla Corte territoriale, senza che neppure ciò fosse eccepito dalla controparte (che in primo grado aveva accettato il contraddittorio sul punto), che, avendo il Tribunale delibato la RG 21390/2013 questione, avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato al fine di evitare la formazione di un giudicato al riguardo.
2. Con il secondo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma lbis d.Ig. 368/2001, per la natura di requisito di legittimità del contratto a termine dell'onere di comunicazione alle organizzazioni sindacali, erroneamente esclusa, siccome formalità esterna alla fattispecie costitutiva, sull'essenziale rilievo dell'assenza di previsione di nullità per la sua violazione e sulla base di una non corretta interpretazione, depotenziante l'adempimento inteso ad una garanzia di trasparenza del controllo sull'effettiva osservanza dei limiti posti dalla norma denunciata.
3. Con il terzo il ricorrente deduce nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132, 156, 244, 437 c.p.c., 2697 c.c. e violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 244, 437 c.p.c., 2697 c.c., 2 comma lbis d. Ig. 368/2001, 6, primo comma d. Ig. 61/2000, 59, secondo comma d.lg. 276/2003, 20, quarto comma I. 223/1991 e 53, secondo comma d.Ig. 276/2003, per difetto di prova del rispetto della clausola di contingentamento, ritenuta acquisita in esito ad una prova orale inammissibile per genericità, siccome non puntualmente individuante il fatto da dimostrare (ossia l'esatta composizione dell'organico aziendale su cui commisurare la soglia del 15% della clausola: con esclusione in particolare dei lavoratori con contratti di inserimento e reinserimento, degli apprendisti, stagisti, tirocinanti e considerazione dei lavoratori con contratto ripartito alla stregua di unica unità lavorativa), pure assunta con un'eccessiva libertà del teste, autore di dichiarazioni eccedenti l'oggetto del capitolo ammesso, anche per iniziativa sua propria, che non avrebbero potuto essere utilizzate dalla Corte territoriale, responsabile di un non corretto governo dei poteri istruttori officiosi.
4. Con il quarto il ricorrente deduce nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 132, 156 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo controverso, in relazione alla produzione propria di una copia del bilancio aziendale 2009, dal quale evincibile il superamento della soglia percentuale del 15%, prevista dalla clausola di contingentamento, computata su tutti gli addetti impiegati nell'intero RG 21390/2013 processo di raccolta, trasporto, smistamento e recapito dei prodotti postali al 31 dicembre 2008. 5. Con unico motivo la controricorrente a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale condizionato, l'applicabilità, quale ius superveniens, dell'art. 32 I. 183/2010 (unico motivo).
6. Il primo motivo, relativo ad omesso esame di fatto decisivo controverso, nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132, 156 e 416 c.p.c. e violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'onere di comunicazione delle richieste di assunzione a termine alle organizzazioni sindacali, è infondato.
6.1. In disparte un profilo di inammissibilità, per la confluenza di plurime censure senza una loro ordinata e distinta formulazione (Cass. s.u. 6 maggio 2015, n. 9100; Cass. 17 marzo 2017, n. 7009), non sussistono i vizi di legittimità denunciati. La Corte territoriale ha, infatti, ampiamente esaminato il motivo di appello concernente la questione della "comunicazione delle assunzioni a termine alle organizzazioni sindacali" (da pg. 8 a pg. 10 della sentenza), data previa e corretta giustificazione della sua possibilità di esame (al secondo capoverso di pg. 7 della sentenza).
7. Anche il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1bis d.Ig. 368/2001, per la natura di requisito di legittimità del contratto a termine dell'onere di comunicazione alle organizzazioni sindacali, è infondato.
7.1. Osserva la Corte come indubbiamente la comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria delle richieste di assunzione da parte delle aziende, prevista dall'art. 1, comma 559 I. 266/2005 (che ha inserito il comma lbis nel testo dell'art. 2 d.lg. 368/2001), sia posta a carico del datore di lavoro, che è in possesso dei dati concernenti le assunzioni medesime e che è interessato a dimostrare il rispetto della clausola di contingentamento (Cass. 19 novembre 2015, n. 23704; Cass. 10 marzo 2015, n. 4764; Cass. 28 giugno 2011, n. 14283; Cass. 19 gennaio 2010, n. 839). RG 21390/2013 7.2. Nondimeno, l'obbligo di provvedere a siffatta comunicazione non è a pena di nullità dei contratti a tempo determinato. In primo luogo, induce ad escludere la sanzione della nullità il combinato disposto dell'art. 2, co. lbis e 3 d.Ig. cit., che, nell'elencare i divieti di apposizione d'un termine di durata ai contratti di lavoro, non contiene disposizioni di sorta riguardo ai casi di omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali. Analogo è il tenore dell'art. 20 d.Ig. 81/2015 (pur non applicabile ratione temporis ai contratti per cui è causa), il quale nell'enumerare le violazioni dei divieti che importino trasformazione del contratto a termine in uno a tempo indeterminato non inserisce anche la violazione dell'obbligo di comunicazione alle organizzazioni sindacali previsto dall'articolo precedente. Sicchè, non è ravvisabile nel caso in esame una nullità testuale, né una c.d. virtuale per violazione di norma imperativa di legge, ai sensi dell'art. 1418, primo comma c.c. E se indubbiamente è tale il valore del carattere a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro, con la conseguente restrizione di quelli cui è invece consentito apporre un termine (come si desume dalla tradizionale preferenza normativa, anche a livello di disposizioni eurounitarie, per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato), non altrettanto può dirsi in ordine a modalità di controllo sindacale che mirino soltanto ad agevolare una verifica eseguibile anche altrimenti e fondamentalmente garantita dall'onere probatorio (della legittimità del termine) che incombe sul datore di lavoro, oltre che dalla possibilità di far valere l'inosservanza di tale obbligo di comunicazione come condotta antisindacale reprimibile a norma dell'art. 28 I. 300/1970. La conclusione cui si perviene è conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di inosservanza degli obblighi di informazione dovuti dal datore di lavoro alle organizzazioni sindacali, il cui mancato adempimento (con specifico riferimento agli obblighi di informazione stabiliti, in tema di trasferimento d'azienda, dall'art. 47 I. 428/1990) costituisce comportamento che viola l'interesse del sindacato quale destinatario delle informazioni, integrante, sussistendone i presupposti, condotta antisindacale, ma non incidente sulla validità del negozio traslativo: non potendosi configurare l'osservanza delle suddette procedure sindacali alla stregua di un RG 21390/2013 presupposto di legittimità, e quindi di requisito di validità, del negozio di trasferimento (Cass. 4 gennaio 2000, n. 23; Cass. 6 giugno 2003, n. 9130).
7.3. Altrettanto significativo nel senso dell'esclusione della sanzione della nullità è, infine, la stessa ratio dell'obbligo di comunicazione in parola, finalizzato come è soltanto a rendere trasparente e più agevolmente controllabile il ricorso da parte aziendale alle assunzioni a termine. Essa ne conferma la natura di requisito esterno alla fattispecie, in funzione di garanzia di trasparenza agevolativa del controllo sindacale, secondo quanto ritenuto dalla Corte costituzionale, che ha significativamente distinto la tipizzazione legislativa del contratto a termine, ai sensi dell'art. 2, comma lbis d.Ig. 368/2001, sugli essenziali requisiti soggettivo imprenditoriale, di determinazione temporale e di quota di organico flessibile, dalla comunicazione ai sindacati delle richieste di assunzioni a termine, alla stregua di "meccanismo di trasparenza che agevola il controllo circa l'effettiva osservanza, da parte datoriale, dei limiti posti dalla norma" (Corte cost. 1 luglio 2009, n. 214). Non potendo davvero trarsi, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale (per le condivise ragioni esposte a pg. 10 della sentenza), vincoli ermeneutici dal passaggio argomentativo di Cass. 26 luglio 2012, n. 13221, secondo cui i "requisiti per la legittimità del termine sono quindi diversi (arco temporale definito, rispetto della percentuale e comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali)", in quanto a sostegno della natura della disciplina alternativa (e non aggiuntiva) a quella prevista dall'art. 1 d.Ig. cit.
8. Il terzo motivo, relativo a nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132, 156, 244, 437 c.p.c., 2697 c.c. e violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 244, 437 c.p.c., 2697 c.c., 2 comma lbis d. Ig. 368/2001, 6, primo comma d. Ig. 61/2000, 59, secondo comma dig. 276/2003, 20, quarto comma I. 223/1991 e 53, secondo comma d.Ig. 276/003, per difetto di prova del rispetto della clausola di contingentamento, è inammissibile.
8.1. Il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova, da compiere non solo alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi ma anche correlando il loro contenuto agli altri atti di causa e alle deduzioni dei RG 21390/2013 contendenti, costituisce infatti un apprezzamento di merito, non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato (Cass. 31 gennaio 2007, n. 2201). Esso si risolve pertanto in un'inammissibile sollecitazione di riesame del merito dell'accertamento del fatto e della valutazione probatoria di esclusiva spettanza del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694). E nel caso di specie, a fronte di una valutazione probatoria adeguatamente giustificata in base all'esito della prova orale ammessa (per le ragioni esposte all'ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza), coerente con la commisurazione della clausola di contingentamento su tutto il personale in organico della datrice (Cass. 10 marzo 2015, n. 4764).
9. Il quarto motivo, relativo a nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 132, 156 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo controver relativo a produzione di una copia del bilancio aziendale 2009, dal quale evincibile il superamento della soglia percentuale del 15% della clausola di contingentamento, è infondato.
9.1. La Corte territoriale ha operato una valutazione probatoria adeguatamente giustificata, in base all'esito della prova orale ammessa (per le ragioni già richiamate all'ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza). Il fatto denunciato come non esaminato difetta poi del carattere di decisività, posto che la circostanza veicolata dalla produzione documentale del lavoratore si riferisce soltanto agli addetti ai servizi postali e non già a tutto il personale in organico della datrice e che invece risulta dalla prova orale valorizzata dalla Corte barese, su cui la clausola di contingentamento deve essere commisurata secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Cass. 2 luglio 2015, n. 13609; Cass. s.u. 31 maggio 2016, n. 11374). Sicchè, per tali ragioni non ricorrono i vizi denunciati. 10. Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l'esame del(l'unico motivo di) ricorso incidentale condizionato, discende coerente il rigetto ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza. RG 21390/2013
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato;
condanna AN CE alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente:lédulteriore i(14- importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,