TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/06/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 161 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
con l'avv. BELLUARDO MARCO;
attore contro
(c.f. ), con l'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1
PIETRO IVANA;
convenuto nonché nei confronti di
(c.f. ) tramite Controparte_2 P.IVA_2
la propria procuratrice (c.f. ), con l'avv. DI Controparte_3 P.IVA_3
PIETRO IVANA;
intervenuto ex art. 111 c.p.c. avente ad oggetto: ANri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) posta in decisione con ordinanza del 6.2.2025;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5 gennaio 2018, i sigg.ri e Parte_1
hanno proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., Parte_2
avverso l'atto di precetto notificato dalla Controparte_1
per il pagamento della somma di € 139.759,01, fondato su due contratti di mutuo fondiario stipulati rispettivamente in data 30 ottobre 2003 e 24 ottobre 2006.
Gli opponenti hanno dedotto, in sintesi:
1. la carenza di titolo esecutivo, in quanto i mutui sarebbero da qualificarsi come
“condizionati”, non essendo le somme effettivamente messe a disposizione del mutuatario, ma costituite in deposito cauzionale a favore della AN mutuante fino al verificarsi di determinate condizioni;
2. la nullità del contratto di mutuo del 24 ottobre 2006 per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, T.U.B.;
3. la nullità dei contratti per indeterminatezza del tasso di interesse, a causa della presunta manipolazione dell'Euribor, nonché per la presenza di clausole abusive, tra cui quella c.d. “floor” e quella di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
4. la nullità parziale dei contratti per violazione del divieto di anatocismo, per usurarietà dei tassi applicati e per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto contrattuale, con riferimento all'ammortamento alla francese;
Ha quindi chiesto l'accertamento dell'inesistenza del diritto della banca a procedere esecutivamente, ovvero, in subordine, la determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti con compensazione dei rispettivi crediti.
Si è costituita in giudizio la contestando Controparte_1
integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto. In particolare, ha dedotto:
1. la piena validità ed efficacia dei titoli esecutivi, evidenziando che le somme furono effettivamente messe a disposizione del mutuatario, come attestato nei contratti e comprovato dal pagamento delle rate fino al 2011;
2. l'infondatezza della doglianza relativa al superamento del limite di finanziabilità, in quanto il valore dell'immobile ipotecato risultava adeguatamente rivalutato e supportato da perizie di stima;
3. l'infondatezza delle eccezioni relative alla manipolazione dell'Euribor, alla clausola “floor” e alla modifica unilaterale, per difetto di prova e per insussistenza delle clausole nei contratti, che nemmeno le conterrebbero
4. la legittimità del piano di ammortamento alla francese e l'assenza di effetti anatocistici;
5. l'infondatezza dell'eccezione di usura, per erroneo calcolo del TAEG e per mancata prova della sussistenza di usura soggettiva.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
In data 26 ottobre 2022 è intervenuta nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
quale successore a titolo particolare Controparte_2
della a seguito di scissione parziale da Controparte_1
Contro
rappresentata da (già . L'intervenuta ha Controparte_3 Controparte_5
dichiarato di fare proprie tutte le difese, eccezioni e conclusioni già formulate dalla banca originaria convenuta, insistendo per il rigetto dell'opposizione e chiedendo l'estromissione della dal giudizio. Controparte_1
Successivamente all'intervento di la CP_2 Controparte_1
non ha più svolto attività processuale.
[...]
***
L'estromissione non può essere disposta perché, come insegna la migliore dottrina,
l'istanza di estromissione ex art. 111 c.p.c. deve provenire dall'alienante o dal successore universale, mentre nel caso di specie tale istanza proviene dal successore particolare intervenuto. L'opposizione proposta dai sigg.ri e è infondata e Parte_1 Parte_2
deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
1. Sulla dedotta carenza di titolo esecutivo.
La censura relativa alla pretesa natura “condizionata” dei contratti di mutuo fondiario oggetto di causa è priva di fondamento. Dalla documentazione in atti risulta che le somme oggetto dei finanziamenti furono effettivamente messe a disposizione del mutuatario, come attestato nei rogiti notarili e comprovato dal pagamento regolare delle rate fino al 2011. La costituzione in deposito cauzionale delle somme mutuande, prevista contrattualmente, non esclude la disponibilità giuridica delle stesse da parte del mutuatario, né incide sulla natura reale del contratto di mutuo. In tal senso si è espressa anche la recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5968 del 6 marzo 2025, secondo cui il contratto di mutuo integra titolo esecutivo ogniqualvolta la somma mutuata sia stata effettivamente, anche solo contabilmente, messa a disposizione del mutuatario, il quale abbia assunto l'obbligazione univoca, espressa e incondizionata di restituzione.
Pertanto, la doglianza è infondata perché comunque gli opponenti ricevettero la disponibilità giuridica della somma mutuata (dandone quietanza negli atti notarili), tanto che essi stessi ne disposero costituendola in deposito cauzionale a favore della stessa (infatti si prevede espressamente che sono i mutuanti a costituire CP_1
in deposito le somme ricevute).
2. Sulla nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità.
L'eccezione di nullità del contratto di mutuo del 24 ottobre 2006 per violazione dell'art. 38, comma 2, T.U.B. è infondata. La banca ha prodotto due perizie di stima, redatte rispettivamente nel 2003 e nel 2006, da cui risulta che il valore dell'immobile ipotecato era pari a € 250.000 al momento della stipula del secondo mutuo, a fronte di un'esposizione complessiva di € 160.000, e pertanto il limite di finanziabilità era rispettato. In ogni caso, anche a voler ritenere superato il limite, ciò non comporterebbe la nullità del contratto, come chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 33719 del
16 novembre 2022, secondo cui “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Pertanto l'eccezione di nullità è in ogni caso infondata.
3. Sulla pretesa manipolazione dell'Euribor e sulla clausola “floor”.
La doglianza relativa alla manipolazione del parametro Euribor è infondata.
Pur nella consapevolezza della pendenza della questione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno rinviato la decisione in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, nel caso di specie va rilevato quanto segue.
Anzitutto, nell'atto di citazione gli opponenti non hanno eccepito che dalla manipolazione del tasso euribor deriverebbe la nullità del contratto di mutuo, facendo invece esclusivo riferimento ad un proprio diritto al risarcimento del danno cagionato dall'intesa restrittiva della concorrenza. Tale allegazione è anzitutto generica, giacché non viene offerto alcun criterio utile per la determinazione del pregiudizio;
e comunque il petitum non contiene alcuna domanda, né di accertamento né di condanna, relativa a tale diritto risarcitorio.
In secondo luogo, anche a ritenere che la manipolazione dei tassi determini la nullità dei contratti di mutuo a tasso variabile riferito all'Euribor, e che tale nullità sia rilevabile d'ufficio, si tratterebbe di un'ipotesi di nullità di contratto “a valle” di intesa restrittiva della concorrenza (cfr. C. ord. 19900/2024 con cui la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite). Si tratterebbe, dunque, di un'ipotesi di nullità analoga a quella che colpisce le fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI giudicato frutto di intesa restrittiva della concorrenza dalla AN d'IT (C. S.U.
41994/2021), il cui accertamento presuppone la produzione in giudizio del provvedimento dell'Autorità di vigilanza che ha accertato la condotta anticoncorrenziale (C. 10712/2024, C. 16289/2024, C. 675/2025).
Non essendo stato prodotto, nel caso di specie, il provvedimento della
Commissione Europea menzionato dagli opponenti, non è dunque possibile accertare la nullità dagli stessi invocata con la comparsa conclusionale.
Né può sostenersi che la manipolazione del parametro Euribor comporti l'indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi, perché la manipolazione non incide sulla conoscibilità del parametro e quindi sulla determinazione del tasso sullo stesso basato.
La clausola “floor”, invece, non si rinviene nei contratti azionati;
né del resto gli opponenti, dopo che l'opposta ha ciò evidenziato in comparsa di costituzione, hanno ribattuto alcunché.
L'eccezione relativa alla modificabilità unilaterale delle condizioni contrattuali è infondata perché assolutamente generica, risolvendosi in una breve disamina astratta della questione, senza alcun riferimento concreto all'andamento dei rapporti dedotti ed in particolare all'esercizio concreto di tale facoltà di modifica.
Le doglianze sono quindi infondate.
4. Sulla nullità parziale per anatocismo, usura e indeterminatezza.
Gli attori eccepiscono l'illegittimità dell'ammortamento alla francese e dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta, che produrrebbero effetti anatocistici.
Sul punto, occorre premettere che: - l'ammortamento alla francese si caratterizza per la costanza dell'importo della rata, che si compone di una quota nel tempo decrescente di interessi e crescente di capitale;
- la capitalizzazione degli interessi consiste nello spostamento periodico degli interessi scaduti dalla voce “interessi” alla voce “capitale” e si ha capitalizzazione composta qualora tali interessi capitalizzati generino a propria volta interessi.
Inoltre, le deduzioni attoree sul punto sono alquanto generiche, limitandosi ad affermare, nell'ambito di un unico percorso argomentativo, l'applicazione dell'ammortamento alla francese e della capitalizzazione composta, quasi a voler dire che il primo implichi necessariamente la seconda.
Ciò posto, la doglianza è comunque infondata, in quanto l'ammortamento alla francese non risulta in contrasto con la vigente normativa, atteso che gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. Corte di Appello di Napoli 19/2/2020 n. 772 e
Trib. Roma 13/4/2017 n. 7495; nello stesso senso, Trib. Milano 26/10/2017 n.
10832): gli interessi scaduti, pertanto, non generano interessi.
Del resto la giurisprudenza di merito (oramai pressoché unanime) reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendone alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale
(come si è visto, nell'ammortamento "alla francese" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr., fra tante, Corte di Appello di Genova 17/5/2019 n.
706 e Trib. Catania 9/1/2020 n. 80, 8/2/2020 n. 530 e 6/6/2019 n. 2415, che richiamano Trib. Milano 5/5/2014, Trib. Lecce 16/9/2014, Trib. Mantova
11/3/2014, Trib. Siena 11/7/2014, Trib. Pescara 10/4/2014 e Trib. Ferrara
5/12/2013). L'eccezione relativa all'usura è infondata in quanto si basa sulla tesi secondo cui, ai fini del calcolo del tasso effettivo concretamente applicato, gli interessi moratori andrebbero sommati a quelli corrispettivi (cfr. atto di citazione, pag. 9, secondo paragrafo). Tale tesi è stata smentita dalla Corte di Cassazione in più pronunce (C.
13144/2023, C. 14214/2022) e la doglianza è quindi infondata.
L'opposizione va quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza. Le stesse Contro sono liquidate in favore di e di in relazione alle rispettive fasi di CP_2
partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione; Contro
- condanna e a rifondere a e ad le Parte_1 Parte_2 CP_2
spese di lite, liquidate rispettivamente in € 7000 ed € 4000, ciascun importo oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
Ragusa, 12/06/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 161 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
con l'avv. BELLUARDO MARCO;
attore contro
(c.f. ), con l'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1
PIETRO IVANA;
convenuto nonché nei confronti di
(c.f. ) tramite Controparte_2 P.IVA_2
la propria procuratrice (c.f. ), con l'avv. DI Controparte_3 P.IVA_3
PIETRO IVANA;
intervenuto ex art. 111 c.p.c. avente ad oggetto: ANri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) posta in decisione con ordinanza del 6.2.2025;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5 gennaio 2018, i sigg.ri e Parte_1
hanno proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., Parte_2
avverso l'atto di precetto notificato dalla Controparte_1
per il pagamento della somma di € 139.759,01, fondato su due contratti di mutuo fondiario stipulati rispettivamente in data 30 ottobre 2003 e 24 ottobre 2006.
Gli opponenti hanno dedotto, in sintesi:
1. la carenza di titolo esecutivo, in quanto i mutui sarebbero da qualificarsi come
“condizionati”, non essendo le somme effettivamente messe a disposizione del mutuatario, ma costituite in deposito cauzionale a favore della AN mutuante fino al verificarsi di determinate condizioni;
2. la nullità del contratto di mutuo del 24 ottobre 2006 per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, T.U.B.;
3. la nullità dei contratti per indeterminatezza del tasso di interesse, a causa della presunta manipolazione dell'Euribor, nonché per la presenza di clausole abusive, tra cui quella c.d. “floor” e quella di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
4. la nullità parziale dei contratti per violazione del divieto di anatocismo, per usurarietà dei tassi applicati e per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto contrattuale, con riferimento all'ammortamento alla francese;
Ha quindi chiesto l'accertamento dell'inesistenza del diritto della banca a procedere esecutivamente, ovvero, in subordine, la determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti con compensazione dei rispettivi crediti.
Si è costituita in giudizio la contestando Controparte_1
integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto. In particolare, ha dedotto:
1. la piena validità ed efficacia dei titoli esecutivi, evidenziando che le somme furono effettivamente messe a disposizione del mutuatario, come attestato nei contratti e comprovato dal pagamento delle rate fino al 2011;
2. l'infondatezza della doglianza relativa al superamento del limite di finanziabilità, in quanto il valore dell'immobile ipotecato risultava adeguatamente rivalutato e supportato da perizie di stima;
3. l'infondatezza delle eccezioni relative alla manipolazione dell'Euribor, alla clausola “floor” e alla modifica unilaterale, per difetto di prova e per insussistenza delle clausole nei contratti, che nemmeno le conterrebbero
4. la legittimità del piano di ammortamento alla francese e l'assenza di effetti anatocistici;
5. l'infondatezza dell'eccezione di usura, per erroneo calcolo del TAEG e per mancata prova della sussistenza di usura soggettiva.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
In data 26 ottobre 2022 è intervenuta nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
quale successore a titolo particolare Controparte_2
della a seguito di scissione parziale da Controparte_1
Contro
rappresentata da (già . L'intervenuta ha Controparte_3 Controparte_5
dichiarato di fare proprie tutte le difese, eccezioni e conclusioni già formulate dalla banca originaria convenuta, insistendo per il rigetto dell'opposizione e chiedendo l'estromissione della dal giudizio. Controparte_1
Successivamente all'intervento di la CP_2 Controparte_1
non ha più svolto attività processuale.
[...]
***
L'estromissione non può essere disposta perché, come insegna la migliore dottrina,
l'istanza di estromissione ex art. 111 c.p.c. deve provenire dall'alienante o dal successore universale, mentre nel caso di specie tale istanza proviene dal successore particolare intervenuto. L'opposizione proposta dai sigg.ri e è infondata e Parte_1 Parte_2
deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
1. Sulla dedotta carenza di titolo esecutivo.
La censura relativa alla pretesa natura “condizionata” dei contratti di mutuo fondiario oggetto di causa è priva di fondamento. Dalla documentazione in atti risulta che le somme oggetto dei finanziamenti furono effettivamente messe a disposizione del mutuatario, come attestato nei rogiti notarili e comprovato dal pagamento regolare delle rate fino al 2011. La costituzione in deposito cauzionale delle somme mutuande, prevista contrattualmente, non esclude la disponibilità giuridica delle stesse da parte del mutuatario, né incide sulla natura reale del contratto di mutuo. In tal senso si è espressa anche la recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5968 del 6 marzo 2025, secondo cui il contratto di mutuo integra titolo esecutivo ogniqualvolta la somma mutuata sia stata effettivamente, anche solo contabilmente, messa a disposizione del mutuatario, il quale abbia assunto l'obbligazione univoca, espressa e incondizionata di restituzione.
Pertanto, la doglianza è infondata perché comunque gli opponenti ricevettero la disponibilità giuridica della somma mutuata (dandone quietanza negli atti notarili), tanto che essi stessi ne disposero costituendola in deposito cauzionale a favore della stessa (infatti si prevede espressamente che sono i mutuanti a costituire CP_1
in deposito le somme ricevute).
2. Sulla nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità.
L'eccezione di nullità del contratto di mutuo del 24 ottobre 2006 per violazione dell'art. 38, comma 2, T.U.B. è infondata. La banca ha prodotto due perizie di stima, redatte rispettivamente nel 2003 e nel 2006, da cui risulta che il valore dell'immobile ipotecato era pari a € 250.000 al momento della stipula del secondo mutuo, a fronte di un'esposizione complessiva di € 160.000, e pertanto il limite di finanziabilità era rispettato. In ogni caso, anche a voler ritenere superato il limite, ciò non comporterebbe la nullità del contratto, come chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 33719 del
16 novembre 2022, secondo cui “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Pertanto l'eccezione di nullità è in ogni caso infondata.
3. Sulla pretesa manipolazione dell'Euribor e sulla clausola “floor”.
La doglianza relativa alla manipolazione del parametro Euribor è infondata.
Pur nella consapevolezza della pendenza della questione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno rinviato la decisione in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, nel caso di specie va rilevato quanto segue.
Anzitutto, nell'atto di citazione gli opponenti non hanno eccepito che dalla manipolazione del tasso euribor deriverebbe la nullità del contratto di mutuo, facendo invece esclusivo riferimento ad un proprio diritto al risarcimento del danno cagionato dall'intesa restrittiva della concorrenza. Tale allegazione è anzitutto generica, giacché non viene offerto alcun criterio utile per la determinazione del pregiudizio;
e comunque il petitum non contiene alcuna domanda, né di accertamento né di condanna, relativa a tale diritto risarcitorio.
In secondo luogo, anche a ritenere che la manipolazione dei tassi determini la nullità dei contratti di mutuo a tasso variabile riferito all'Euribor, e che tale nullità sia rilevabile d'ufficio, si tratterebbe di un'ipotesi di nullità di contratto “a valle” di intesa restrittiva della concorrenza (cfr. C. ord. 19900/2024 con cui la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite). Si tratterebbe, dunque, di un'ipotesi di nullità analoga a quella che colpisce le fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI giudicato frutto di intesa restrittiva della concorrenza dalla AN d'IT (C. S.U.
41994/2021), il cui accertamento presuppone la produzione in giudizio del provvedimento dell'Autorità di vigilanza che ha accertato la condotta anticoncorrenziale (C. 10712/2024, C. 16289/2024, C. 675/2025).
Non essendo stato prodotto, nel caso di specie, il provvedimento della
Commissione Europea menzionato dagli opponenti, non è dunque possibile accertare la nullità dagli stessi invocata con la comparsa conclusionale.
Né può sostenersi che la manipolazione del parametro Euribor comporti l'indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi, perché la manipolazione non incide sulla conoscibilità del parametro e quindi sulla determinazione del tasso sullo stesso basato.
La clausola “floor”, invece, non si rinviene nei contratti azionati;
né del resto gli opponenti, dopo che l'opposta ha ciò evidenziato in comparsa di costituzione, hanno ribattuto alcunché.
L'eccezione relativa alla modificabilità unilaterale delle condizioni contrattuali è infondata perché assolutamente generica, risolvendosi in una breve disamina astratta della questione, senza alcun riferimento concreto all'andamento dei rapporti dedotti ed in particolare all'esercizio concreto di tale facoltà di modifica.
Le doglianze sono quindi infondate.
4. Sulla nullità parziale per anatocismo, usura e indeterminatezza.
Gli attori eccepiscono l'illegittimità dell'ammortamento alla francese e dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta, che produrrebbero effetti anatocistici.
Sul punto, occorre premettere che: - l'ammortamento alla francese si caratterizza per la costanza dell'importo della rata, che si compone di una quota nel tempo decrescente di interessi e crescente di capitale;
- la capitalizzazione degli interessi consiste nello spostamento periodico degli interessi scaduti dalla voce “interessi” alla voce “capitale” e si ha capitalizzazione composta qualora tali interessi capitalizzati generino a propria volta interessi.
Inoltre, le deduzioni attoree sul punto sono alquanto generiche, limitandosi ad affermare, nell'ambito di un unico percorso argomentativo, l'applicazione dell'ammortamento alla francese e della capitalizzazione composta, quasi a voler dire che il primo implichi necessariamente la seconda.
Ciò posto, la doglianza è comunque infondata, in quanto l'ammortamento alla francese non risulta in contrasto con la vigente normativa, atteso che gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. Corte di Appello di Napoli 19/2/2020 n. 772 e
Trib. Roma 13/4/2017 n. 7495; nello stesso senso, Trib. Milano 26/10/2017 n.
10832): gli interessi scaduti, pertanto, non generano interessi.
Del resto la giurisprudenza di merito (oramai pressoché unanime) reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendone alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale
(come si è visto, nell'ammortamento "alla francese" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr., fra tante, Corte di Appello di Genova 17/5/2019 n.
706 e Trib. Catania 9/1/2020 n. 80, 8/2/2020 n. 530 e 6/6/2019 n. 2415, che richiamano Trib. Milano 5/5/2014, Trib. Lecce 16/9/2014, Trib. Mantova
11/3/2014, Trib. Siena 11/7/2014, Trib. Pescara 10/4/2014 e Trib. Ferrara
5/12/2013). L'eccezione relativa all'usura è infondata in quanto si basa sulla tesi secondo cui, ai fini del calcolo del tasso effettivo concretamente applicato, gli interessi moratori andrebbero sommati a quelli corrispettivi (cfr. atto di citazione, pag. 9, secondo paragrafo). Tale tesi è stata smentita dalla Corte di Cassazione in più pronunce (C.
13144/2023, C. 14214/2022) e la doglianza è quindi infondata.
L'opposizione va quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza. Le stesse Contro sono liquidate in favore di e di in relazione alle rispettive fasi di CP_2
partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione; Contro
- condanna e a rifondere a e ad le Parte_1 Parte_2 CP_2
spese di lite, liquidate rispettivamente in € 7000 ed € 4000, ciascun importo oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
Ragusa, 12/06/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)