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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPV
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 19.12.2024, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 974/2023 del ruolo generale vertente tra
Parte 1 , rapp.ta e difesa dall' avv. FORMICOLA MASSIMILIANO,
con cui domiciliata telematicamente ricorrente
e
CP 1
contumace
Con ricorso depositato il 18.1.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che proponeva, dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, un ricorso con il quale rassegnava le seguenti conclusioni: "1. verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19 L.R. 1/2007 accogliere il presente ricorso e disapplicare il D.D. n.233 del 19.06.2009 con il quale è stata decretata l'esclusione dell'istante dai benefici di cui alla Legge Regionale n. 1/2007; 2. Per l'effetto dichiarare il diritto della Sig.ra Parte 1 all'inquadramento nella categoria “C” – ex sesta
-qualifica funzionale - con decorrenza 1.10.1978 e nella categoria "D" ex settima qualifica funzionale - con decorrenza 17.09.1982, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 17.03.1981 n.12 e 7.07.1981 n.41; il tutto secondo la previsione dell'art. 19 L.R. 01/2007; 3. Condannare al versamento dei diritti, Controparte_2
onorari e spese del presente procedimento al sottoscritto procuratore antistatario."
(doc. n. 1); che, su tale ricorso il Tribunale, con sentenza con sentenza n.8423 del
27.10.2015, accoglieva integralmente le istanze e così provvedeva: "
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, diritto della ricorrente all'inquadramento nella categoria C, ex VI livello funzionale, con decorrenza 1.10.1978, e nella categoria D, ex VII livello funzionale, con decorrenza 17.9.1982. Spese compensate." (doc n.2); che, con successivo ricorso del febbraio 2017, in virtù del provvedimento innanzi indicato chiedeva che il Tribunale emettesse i seguenti provvedimenti: “1.
Accogliere il presente ricorso e condannare la Controparte_3 al versamento, in
,della somma di €116385,40 oltre interessi favore della Sig.ra Parte 1
e rivalutazione dalla decisione sino al soddisfo come da conteggi innanzi indicati ovvero di quella somma maggiore e/o minore che si accerterà in corso di giudizio, se del caso anche a mezzo di CTU che sin d'ora si chiede ivi comprese le somme spettanti alla dipendente per differenze contributive derivanti dal reinquadramento;
2. In subordine ed in accoglimento dell'istanza di risarcimento ex art. 2116 c.c., condannare l'Ente al versamento, in favore della Sig.ra della Parte 1
somma di €116.385,40 oltre interessi e rivalutazione dalla decisione sino al soddisfo come da conteggi innanzi indicati ovvero di quella somma maggiore e/o minore che si accerterà in corso di giudizio se del caso anche a mezzo CTU che sin d'ora si chiede ivi comprese le somme spettanti alla dipendente derivanti dal reinquadramento;
3. n subordine ed in caso di accertamento di prescrizioni contributive, accertare e dichiarare il diritto della dipendente alla costituzione in suo favore della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 per i contributi omessi e prescritti anche in tal caso da accertare a mezzo di apposita CTU che sin d'ora si chiede 4. Condannare, in goni caso, la alControparte_3 pagamento delle competenze di giudizio ai sottoscritti procuratore antistatario" (doc n. 3); che, su tali istanze il Tribunale, con sentenza 3129/2018 pubblicata il
03/05/2018 RG n. 4465/2017, all'esito dell'istruttoria svoltasi anche per il tramite di una CTU, così provvedeva: “
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la Controparte_3 al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 102.799,76 a titolo di differenze retributive maturate a decorrere dal 1.10.1978 nella categoria C, ex VI livello funzionale e dal 17.9.1982 nella categoria D, ex VII livello funzionale oltre interessi legali dalla maturazione al saldo." (doc n. 4); che l'Ente pubblico, solo a seguito della notifica dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento, versava le somme liquidate dal
Tribunale; che, con l'invito e messa in mora del 29.01.2021, invitava e diffidava l'Istituto previdenziale e l'Ente Regionale a comunicare il Mod. Per 1 e, per l'effetto rideterminare il trattamento pensionistico con versamento degli arretrati (doc n.5); che la con Prot. 2021006579 del 9 febbraio 2021,Controparte_3
trasmetteva a lei e all' CP_1 - Gestione ex Inpdap il Mod. PA04 contenente i montanti e i parametri per la rideterminazione del trattamento pensionistico (doc n. 6); che l'Ente previdenziale non provvedeva ad aggiornare il trattamento pensionistico e non provvedeva a versare la differenza di TFS.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostituzione della pensione, pertanto, condannare l' [...]
Controparte_4 , in persona del suo legale rapp.te pro tempore,
a versare in favore della ricorrente la somma (lorda) di €2124,12 quale rateo di pensione ricalcolato al mese di gennaio 2022 ovvero la diversa somma che il Giudice riterrà di riconoscere;
2. per l'effetto condannare l Controparte_4 in persona del suo legale rapp.te pro tempore a versare alla
,[…]
quale importo dei ratei arretrati di pensione ricalcolatiSig.ra Parte 1 dal mese di gennaio 2008 al mese di novembre 2022 la somma complessiva di
€127.804.15 oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, ovvero la diversa somma che il Giudice che riterrà di riconoscere;
3. accertare il diritto e, pertanto, dichiarare l' tenuto e condannarlo a Controparte_4
versare alla Sig.ra la somma di €28.010,16 quale differenza Parte 1
sul trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali al 30.11.2022 per €12.695,91 calcolati sugli importi complessivi come da conteggi allegati.
4. condannare la resistente al versamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio".
Ritualmente notificato il ricorso, l'CP_1 non si costituiva in giudizio, preferendo restare contumace.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Ed invero, l'istante invitava e diffidava l'CP_1 a ricalcolare la pensione alla luce dei versamenti effettuati dalla Regione i cui parametri erano puntualmente indicati nel Mod. PA04 trasmesso all'Istituto previdenziale il 9 febbraio 2021.
Nella fattispecie i contributi versati, successivamente alla decorrenza della pensione, non riguardano l'ipotesi di una prosecuzione dell'attività lavorativa ma sono da imputare ad una valorizzazione di quelli versati precedentemente e non conteggiati.
Orbene, il periodo al quale vanno imputati gli ulteriori contributi, quale conseguenza di una maggiore retribuzione riconosciuta giudizialmente, corrisponde precisamente al periodo per il quale l'Ente versava i contributi inferiori rispetto a quelli che avrebbe dovuto versare.
Ed invero, la vicenda per cui è causa, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 5 d.P.R. n.
488 del 1968, per il quale il legislatore consente la ricostituzione della pensione solo se successivamente alla decorrenza della stessa, siano accreditati, per qualunque causa, contributi riferiti a periodi di lavoro precedenti alla decorrenza del trattamento: cfr al riguardo la suddetta norma che così recita: “ferme restando le vigenti disposizioni sulla contribuzione figurativa, nonché quelle per l'acquisizione del diritto, l'importo annuo delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, da liquidare con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nell'annessa tabella D, in corrispondenza all'anzianità di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa. Per retribuzione annua pensionabile si intende la terza parte della somma delle retribuzioni determinati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dall'articolo 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, risultanti dalle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione".
Le sentenze del Tribunale di Napoli, richiamate in premessa, sia con riferimento a quella che dichiara il diritto al reinquadramento nelle qualifiche funzionali superiori, sia con riferimento a quella che riconosce differenze retributive collegate alle superiori qualifiche funzionali, si riferiscono al medesimo periodo lavorativo antecedente a quello nel quale l'attuale ricorrente era messa in quiescenza.
Pronunce che, in questa sede, non risultano appellate.
Per quel che concerne i conteggi, appaiono correttamente eseguiti nonché immuni da specifiche censure o contestazioni.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'CP_1 al pagamento, in favore della ricorrente, della somma (lorda) di €2124,12, quale rateo di pensione ricalcolato al mese di gennaio 2022;
B) Condanna, altresì, l'CP 1 al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €127.804.15, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, quale importo dei ratei arretrati di pensione ricalcolati dal mese di gennaio 2008 al mese di novembre 2022;
C) Condanna, altresì, l'CP_1 al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €28.010,16 quale differenza sul trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali al 30.11.2022 per €12.695,91;
D) Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso spese generali.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 28/01/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo