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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 20.03.5, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 4869/23 e n. 2791/22 R.G. vertenti
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
D Int. 7, Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Francesco Micali, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in SI via XXVII
Luglio, 35 is. 195, giusta procura conferita in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2
Michela Foti e Maria Cammaroto giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. Persona_1
n.80974 del 21.7.2015, elettivamente domiciliato in SI via Tommaso Capra n.301 bis presso
CP_ l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 19.09.23, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sottoposto CP_ a visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e la ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Il sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva requisiti sanitari propri della prestazione invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso, con l' odierno ricorso, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di SI si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 28.02.2024, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto richiamo del ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa. La domanda è in parte fondata.
********* Il CTU nominato, dr. ella relazione scritta depositata in atti, a seguito dell'esame Persona_2 della ricorrente e l' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio dell' indennità di accompagnamento, ma a fare data da gennaio 2024.
Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n.
23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto può in parte accogliersi.
********
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia. Pertanto si dichiara che l'istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' indennità di accompagnamento, sussistendone le condizioni sanitarie dal mese di gennaio 2024. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ex art 91 cp.c e stante il limitato accoglimento della domanda vista l' epoca di decorrenza delle condizioni sanitarie, successiva alle date di presentazione dei ricorsi, compensa integralmente tra le parti le spese di lite in entrambi i giudizi, di ATP e di merito;
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
con ricorso depositato in data 19.09.23, nei confronti dell' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' indennità di Parte_1 accompagnamento dal mese di gennaio 2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite in entrambi i giudizi, di ATP e di merito;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
SI, 21.03.25
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)