Art. 2. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355 ." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Versione
18 gennaio 1970
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27 febbraio 1977
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1 gennaio 2006
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3 agosto 2008
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1 marzo 2009
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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
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Giurisprudenza • 22
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2002, n. 8816Provvedimento: […] Proponeva appello la spa Assicurazioni Generali deducendo il suo difetto di legittimazione passiva in quanto trattavasi, nel caso di specie, di danno escluso dall'obbligo assicurativo, in virtù del disposto dell'art. 2 della legge 990/1969. […] che il natante dell'OS, essendo munito di motore avente potenza fiscale di 5 cv, non poteva essere posto in navigazione se non coperto di assicurazione, ai sensi dell'art. 2 legge 990/1969, cosicché il OP aveva titolo ad agire in via diretta contro l'assicuratore come previsto dall'art. 18 stessa legge, che non distingueva tra danni alle persone e danni alle cose, ma anzi faceva esplicito riferimento al contenuto del contratto di assicurazione, […]Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/11/2023, n. 541Provvedimento: […] qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle gare o competizioni ed alle relative prove”. Gli artt. 1 e 2 della legge n. 990/1969 sono stati abrogati dal D. Lgs. n. 209/2005, ma il loro contenuto è stato recepito dagli artt. 122- Veicoli a motore e 123-Natanti del C.A.P. e che il Regolamento di cui al D.P.R. 973/1970 sia tuttora in vigore lo ha affermato espressamente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17665/2020 occupandosi degli artt. 2 e 9 del citato D.P.R. che riguardano l'obbligo di esposizione della targa prova; né si ravvisano valide ragioni per sostenere che tutti gli altri articoli,Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 511Provvedimento: […] D'altra parte, secondo una granitica giurisprudenza della Cassazione, l'ormeggio costituisce una fase della navigazione, purché avvenga in luoghi non privati, aperti alla navigazione di altre imbarcazioni e al transito di soggetti indeterminati: le imbarcazioni soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 990 del 1969,Leggi di più...
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