Versione
11 agosto 1991
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20 luglio 1993
20 luglio 1993
Art. 20. (Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati) 1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disocuppazione, ((...)) , possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all' articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , con contratto di reinserimento dai datori di lavoro, che al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell' articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale. ((4)) 2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui al comma 1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque per cento i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva disocupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi 36 mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni. 3. Il datore di lavoro ha facolta' di optare per l'esonero dall'obbligo del versamento delle quote di contribuzione a priprio carico nei limiti del cinquata per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi. 4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti. 5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale dell'INPS.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".
Commentari • 4
- 1. Apprendistato e assunzioni agevolate: chiarimenti dell'Inps sulla Finanziaria 2007Accesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 26 gennaio 2007 · 7.1511207
Giurisprudenza • 15
- 1. Trib. Agrigento, sentenza 25/01/2024, n. 111Provvedimento: […] spiegava di aver gestito una scuola paritaria riconosciuta dal CP_2 e dall' Organizzazione_1 [...] e che, con tali requisiti, essendo qualificata come “impresa sociale”, era stata autorizzata dall' CP_1 alla fruizione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, IX comma, della legge n. 407/1990 e dall'art. 20 della legge n. 223/1991. Riferiva di aver ricevuto gli avvisi di addebito n. 59120180001507357000 del 24.11.2018 ricevuto il 26.04.2022 per euro 3.356,13 e n. 59120180001342684000 del 24.08.2018 ricevuto il 26.04.2022 per euro 7.258,17 in quanto carente del titoloLeggi di più...
- prescrizione crediti·
- sgravi contributivi·
- art. 8 comma 9 legge n. 407/1990·
- impresa sociale·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- attività economica organizzata·
- onere della prova·
- opposizione AVA·
- prova testimoniale·
- art. 20 legge n. 223/1991