Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/05/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2878 del 2017 - Pag. 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2878 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Solo danni a cose” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRO in data 30.08.55 e C.F. , parte nata a Parte_2 C.F._2
CARIATI (CS) in data 22.05.59, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTI MAXMILIAN e dall'avv. ALBERTI FAUSTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Attori e ricorrenti in riassunzione – E
, C.F. parte nata a CORIGLIANO (CS) in [...] Controparte_1 C.F._3
12.10.60, in proprio e nella qualità di erede di , C.F. Persona_1
, parte nata a [...] in data [...], C.F._4 CP_2
, C.F. , parte nata a [...] in data [...] e
[...] C.F._5 [...]
, C.F. , parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Controparte_3 C.F._6
16.12.89, nella qualità di eredi di , C.F. , parte nata a Persona_1 C.F._4
CORIGLIANO (CS) in data 30.3.64, tutti rappresentati e difesi dall'avv. CAMODECA FRANCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Convenuti e resistenti in riassunzione-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 13.10.17,
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1
e . La loro difesa ha allegato che:
[...] Persona_1
- gli istanti sono proprietari di unità immobiliari ubicate al piano terra di un fabbricato di maggiore consistenza sito a ridosso del terrapieno sottostante in via Tieri di Corigliano
Calabro e identificate al foglio di mappa 94 particella n. 822 sub. 21, 26 e 28;
- le unità immobiliari in parola sono interessate da diverso tempo da fenomeni di infiltrazioni di acqua, provenienti dal soprastante terrazzo di proprietà del sig.
[...]
e della NO;
CP_1 Persona_1
- tali infiltrazioni hanno provocato un notevole degrado dei locali, con evidenti macchie di umidità, distacchi di intonaco e lesioni tali da essere visibili anche dall'esterno;
- in assenza di riscontro ai ripetuti inviti bonari, in ultimo da lettera raccomandata del
2.4.15, gli istanti hanno promosso, nei confronti del e della consorte , CP_1 Per_1 consulenza tecnica preventiva al fine di veder determinato l'ammontare del danno e le cause che lo hanno comportato;
- assumeva l'attore che i locali di proprietà dei ricorrenti, oggetto di a.t.p., si presentano come descritti dalla relazione redatta dal c.t.p. , secondo cui “le Persona_2
unità immobiliari ubicate a piano terra ed indentificate con i sub. 21, 26 e 28 hanno subito danni provenienti da infiltrazioni di acqua provenienti dal soprastante terrazzo di proprietà dei signori ”; Parte_3
- lo stesso precisava che il terrazzo era di proprietà del , catastalmente CP_1 identificato al sub. 6 (corte esclusiva sub. 5), e che fungeva da lastrico solare delle unità immobiliari di proprietà dell' Parte_1
- per quanto riguarda la causa delle infiltrazioni, il c.t.p. le attribuiva ad una inidonea impermealizzazione del terrazzo di cui al sub. 6 e suggeriva, al fine di sanare lo stato dei luoghi danneggiati, la impermealizzazione del terrazzo con materiali idonei;
- in particolare, sul terrazzo era necessario procedere alla rimozione dei massetti e dei pavimenti, al fine di procedere alla applicazione di pannello bituminoso di 3 cm e doppio stato di guaina bituminosa e che, per la realizzazione del nuovo massetto, consigliava piastrelle di gres per esterni con superficie antiscivolo;
- al fine di sanare le criticità riscontrate nei luoghi identificati ai sub. 21, 26 e 28 il c.t.p. proponeva la spicconatura dell'intonaco deteriorato con successiva realizzazione di un nuovo intonaco civile, con un primo strato di rinzaffo, un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide;
- quantificava, quindi, i lavori di ripristino in euro 12.847,60, esclusi i costi di manodopera, per i quali si rimetteva alla valutazione della nominanda c.t.u.;
- i coniugi – azionavano, quindi, procedimento di accertamento Parte_1 Pt_2 tecnico preventivo e, dopo la fissazione della udienza con decreto, il Presidente del Tribunale nominava l'arch. e fissava la data di comparizione delle Persona_3 parti all'11.1.17.
- Eseguiti i necessari sopralluoghi, il consulente depositava relazione peritale e concludeva come in atti;
- agli esborsi quantificati dal c.t.u. nell'elaborato peritale vanno aggiunte le spese liquidate al c.t.u. per un ammontare di euro 2604,08, come da liquidazione in allegato;
- nelle more, con atto pubblico del 18.6.16, previo ripristino dei danni cagionati dalle infiltrazioni in parola, i coniugi cedevano il sub. indicato al n. 28 a Controparte_4 terzi. Il ripristino in parola comportava un esborso di euro 750,00 mai rimborsati dai coniugi , nonostante le numerose richieste;
Parte_4
- la causa delle infiltrazioni, come relazionato dal c.t.u., è da imputarsi ai signori
[...]
– , i quali non hanno inteso provvedere al ripristino e alla CP_1 Per_1 impermealizzazione della pavimentazione del terrazzo in via esclusiva, né hanno inteso risarcire il danno per come quantificato in favore dei deducenti, nonostante l'invito alla negoziazione assistita del 16.6.16.
Tanto premesso, gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Dichiarare i convenuti responsabili esclusivi delle infiltrazioni descritte in narrativa e, per l'effetto, condannarli al pagamento dei danni subiti dagli istanti, ammontanti ad euro 2.410,09, oltre Iva;
b. Condannare i convenuti al pagamento delle spese di c.t.u., per da decreto di liquidazione del
2.5.17; c. Ordinare ai convenuti di provvedere alla cessazione del pregiudizio lamentato nei modi specificati nella consulenza tecnica d'ufficio, da intendersi integralmente richiamati;
d. in via subordinata, condannare i convenuti al risarcimento della somma necessaria al ripristino, quantificata dal consulente in euro 15.836,28, oltre Iva, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. e. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.09.18, si sono costituiti in giudizio e . La loro difesa ha dedotto che: Controparte_1 Persona_1 R.G. n. 2878 del 2017 - Pag. 3 di 10
- gli attori, con atto pubblico del 15.3.04 per notar hanno ceduto e venduto, Per_2 quali proprietari costruttori, l'immobile di proprietà dei convenuti, dal quale il c.t. ha accertato la provenienza dei danni;
- come si evince dall'atto pubblico depositato, l'immobile di proprietà dei convenuti è ricompreso in un fabbricato di maggiore consistenza costruito dagli attori stessi e dagli stessi venduto;
- l'area sulla quale insistono i locali dei quali gli attori lamentano le infiltrazioni (tre locali magazzini posti a piano terra e sottostanti la terrazza di proprietà dei convenuti, che nell'atto pubblico è descritto come “corte esclusiva”) era adibita, secondo l'originario progetto, ad area parcheggio ed era senza pareti, con le sole colonne di cemento armato e, solo successivamente, gli attori ricavarono i locali magazzini chiudendole. Tale dato emerge non dall'atto pubblico, ma dalla stessa consulenza (pag. 5, all'inizio). Tale deduzione è confortata dalla circostanza che non vennero alzati muri di tompagno, essendo, come detto, solo cemento armato. In altri termini, ciò che è descritto nell'atto pubblico di vendita come “corte di pertinenza” era il tetto di quello spazio adibito a parcheggio che, successivamente, gli attori hanno provveduto a chiudere e ricavare magazzini;
- nessuna responsabilità per i danni può essere ascritta agli odierni convenuti. Si contesta integralmente l'elaborato peritale, caratterizzato da manchevolezze ed insufficienze, non avendo, ad esempio, conferito alcun effetto causale alla esistenza del terrapieno privo di ogni sistema di tompagnatura (e individuato in origine come tale, cioè non chiuso e tompagnato), cosa che rappresenta la prima fonte di danni da infiltrazioni;
- in ordine al sub. 28 è doveroso, preliminarmente, rilevare la inammissibilità di ogni relativa richiesta avanzata, atteso che, in data antecedente all'inizio della procedura di accertamento tecnico preventivo, lo stesso è stato venduto a terzi, sicchè lo stesso deve rimanere fuori dal perimetro della presente azione giudiziaria, non avendo gli attori alcun titolo a reclamare alcunchè (e, correlativamente, anche la consulenza tecnica, ancorchè contestata, non distinguendo né descrivendo le somme per danni per ciascun locale ma considerandoli unitariamente appare insufficiente e carente sul punto);
- inoltre, a pag. 5 dell'elaborato peritale, allorchè si descrivono i danni prodotti al locale subalterno 26, si individua la probabile causa delle infiltrazioni “nella mancata realizzazione o nella non perfetta regola d'arte cui ci si è adoperati per i lavori edili a suo tempo realizzati, favorendo le infiltrazioni delle acque meteoriche attraverso tale punto di discontinuità della struttura (giunto tecnico)”. Analogamente, all'interno del locale, le tracce di ruggine sono causate “dalla ossidazione delle armature della struttura portante, realizzata in cemento armato e presenza di efflorescenze saline”. La probabile causa di tali patologie “è da imputare principalmente alla non idonea realizzazione della sigillatura dei giunti tecnici”;
“dall'attento esame della documentazione fotografica si può osservare che le zone di maggior traccia di umidità sono sempre nella posizione del giunto tecnico”;
- in ordine al subalterno 21 a pag. 7 della relazione, dopo aver descritto le infiltrazioni, il c.t.u. individua la causa di tali anomalie “nella inadeguata sigillatura del giunto tecnico, come già precedentemente precisato”.
- a pag. 8, nella descrizione dei danni al subalterno 28 si indicano le efflorescenze saline, per come individuato nel primo locale. Continua la relazione indicando danni a due parti del locale e individua le cause alle probabili infiltrazioni provenienti dal terrapieno a tergo del muro contro terra e della soprastante rampa di accesso ad altro fabbricato;
- “è da escludere che l'aiuola realizzata al primo piano (corte sub. 6, terrazzo dei convenuti) soprastante la parete “N” possa essere causa delle infiltrazioni medesime, avendo rilevato che il soffitto in adiacenza alla parete “N” internamente al locale è privo di tracce di umidità”. Infine, individua una macchia di umidità risalendo alla causa nel R.G. n. 2878 del 2017 - Pag. 4 di 10
ristagno di acque nella corte superiore (terrazzo dei convenuti). Evidentemente la stessa non fu realizzata con la necessaria pendenza. Nella descrizione della terrazza dei convenuti, il c.t.u., nel rilevare la non perfetta sua realizzazione, auspica il rifacimento integrale delle lavorazioni a suo tempo eseguite
“non perseguendo la regola d'arte”. Afferma, cioè, che i lavori di costruzione della terrazza furono fatti male (al pari degli altri lavori accertati);
- alla fine dell'elaborato il c.t. indica le opere da eseguire per la futura eliminazione dei danni: dal loro elenco emerge che trattasi di opere che devono porre rimedio alla pessima realizzazione del fabbricato;
- dalla puntuale descrizione fatta dal c.t.u. emerge che la causa dei danni è ascrivibile ad una pessima costruzione del fabbricato, al pari della pessima idea tecnica di realizzare una parete a ridosso del terrapieno senza accorgimenti tecnici specifici, tipo camera d'aria (la famosa tompagnatura eseguita con la variante del 2002). Nessuna condotta dannosa può essere ascrivibile agli odierni convenuti: l'unico elemento sul quale potrebbe discutersi riguarda un'aiuola esistente nella corte n. 6 (nel terrazzo): il c.t.u. ha escluso che dalla stessa arrivino infiltrazioni al locale sottostante (il sub. 28);
- alla stregua delle considerazioni esposte, nessuna responsabilità può essere attribuita agli odierni convenuti. Il titolo di responsabilità invocato dagli attori a carico dei convenuti è, naturalmente, individuato nelle ipotesi previste dall'art. 2051 c.c. Esso rappresenta una ipotesi di responsabilità oggettiva, della quale si risponde per il solo fatto di essere custodi della cosa. E' riconosciuta, tuttavia, la possibilità di provare il caso fortuito, quale elemento che interrompe il nesso eziologico tra danno e cosa in custodia, esonerando da ogni responsabilità il custode.
- Nel caso in esame, il nesso causale tra danni lamentati e cosa in custodia è palesemente interrotto dalla circostanza secondo cui i danni lamentati sono conseguenze esclusiva della pessima costruzione del fabbricato, non venendo individuata alcuna condotta ascrivibile ai convenuti. Anzi, l'unico elemento individuato dal c.t.u. non è causa di alcuna infiltrazione.
- sul punto la c.t.u. è esaustiva, non individuando, neppure a livello indiziario, altre possibili cause, non riconducibili alla pessima realizzazione del fabbricato ad opera degli attori. Né individua cause riconducibili ad una scarsa manutenzione della cosa, che ben avrebbe potuto non escludere la responsabilità dei convenuti. Ciò si evince dall'elenco delle opere da fare per rimediare ai danni: si tratta di attività relative ad un rifacimento del fabbricato e non ad una manutenzione postuma delle opere stesse.
- Al di fuori di cause individuate nella pessima costruzione del fabbricato, fatto dagli attori, non è dato individuare una diversa causa riconducibile alla sfera dei convenuti;
- esse si individuano, principalmente, nella pessima istallazione dei giunti tecnici del fabbricato e le efflorescenze saline che fuoriescono dai ferri delle colonne del cemento armato denotano umidità proveniente dalla stessa struttura;
- analogamente, causa delle infiltrazioni nella unità catastale 28, il c.t.u. individua la parete addossata al terrapieno sotto strada, eseguita senza alcun accorgimento tecnico, una causa delle infiltrazioni, sicchè anche sotto tale profilo nulla può essere rimproverato ai convenuti;
- la pessima costruzione fatta dagli attori del fabbricato costituisce quel “caso fortuito” che la norma del codice civile prevede come esonero di responsabilità del custode;
- da altro punto di vista, non sarebbe comunque conforme a giustizia che agli attori fosse riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni quando, come nel caso di specie, gli attori stessi sono stati causa della produzione dei danni reclamati. Peraltro, in ipotesi di vizio di costruzione, laddove è stato negato il fortuito è stata ammessa l'azione di rivalsa del danneggiante nei confronti del terzo costruttore. Nel caso in esame, il costruttore non è terzo, ma si atteggia a danneggiato;
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- ad colorandum, si aggiunge che non vertendosi in tema di responsabilità e garanzia dell'appaltatore, la circostanza che siano trascorsi più di dieci anni dalla ultimazione delle opere non rileva, sicché nessuna prescrizione o decadenza può richiamarsi al riguardo;
- nessun addebito, quindi, può essere mosso ai convenuti per i danni lamentati;
- in ogni caso, si ribadisce la insufficienza della consulenza tecnica in punto di descrizione di opere da eseguire e, soprattutto, in punto di costo delle stesse, posto che non distingue quelle occorrenti per ciascuna unità immobiliare, atteso che per quella n. 28 gli attori nulla possono richiedere non essendo proprietari della stessa.
Ciò posto, i convenuti hanno concluso chiedendo al Tribunale adito:
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
2. In ogni caso, rigettare la domanda di parte attrice in relazione ai danni lamentati dalla unità immobiliare castalmente identificata al n. 28;
3. in via subordinata, rigettare la domanda attrice, non ricorrendo alcuna responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni lamentati;
4. rigettare la domanda in relazione alla richiesta di pagamento dei compensi al c.t.u.;
5. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita attraverso l'escussione dei testi indicati da parte attrice, nonché per mezzo della c.t.u. espletata nel giudizio di a.t.p.
La causa è stata, poi, interrotta per la morte della Dopo la tempestiva Persona_1 riassunzione operata dalle parti non colpite dall'evento, si sono costituiti gli eredi del de cuius. All'udienza del giorno 03.12.24, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Le coordinate ermeneutiche di riferimento. 2.1.L'azione proposta dalla parte attrice, come chiaramente evincibile dal petitum e dalla causa petendi evocati, è diretta a far valer la responsabilità dei convenuti per i danni arrecati ai locali siti a piano terra e identificati catastalmente al foglio 24 particella 822 sub. 21, 26 e 28 e, secondo la ricostruzione degli istanti, derivanti dal soprastante terrazzo di proprietà del CP_1
e della NO (v. pag. 1 atto di citazione). Persona_1 La domanda esperita deve, quindi, essere sussunta nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia. È opportuno richiamare i consolidati principi della giurisprudenza in materia, che consentono di disegnare in maniera precisa le coordinate ermeneutiche di riferimento, per poi misurarne l'applicazione nel caso in esame. 2.2. La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva - e non di colpa presunta - (cfr. Cass. Civ., SS. UU. Ord. n. 20943 del 2022), essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore dell'evento dannoso, del rapporto custodiale e, inoltre, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
In particolare, sintetizzando più complessi percorsi dogmatici: a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe in capo al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
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c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato, invece, dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Sotto il profilo relativo alla ripartizione dell'onere della prova, la disposizione codicistica ruota, quindi, intorno a due presupposti: il primo, la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. Il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia un fatto - impeditivo del diritto al risarcimento - che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. In altre parole, un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del custode (v. Cass. Sez. Unite n. 20943 del 2022; Cass. Civ. n. 19960 del 2023; Cass. civ. n. 12943 del 2024). 2.3.La sequenza, quindi, è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera, giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito (così S.U. n.
20943 del 2022). Con l'ulteriore precisazione che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa
(art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, in una prospettiva di valorizzazione della condotta interattiva del soggetto che entri in contatto con un bene posto nella altrui custodia (v. Cass. civ. n.16034 del 2023). Ne consegue che il custode non può evitare la condanna semplicemente allegando l'ipotesi di una causa estranea o deducendo che è rimasta ignota la causa ulteriore dell'evento, poiché tale allegazione, inerendo all'individuazione della causa estranea assorbente il nesso causale, attiene alla dimostrazione del fortuito e, quindi, impone il relativo onere probatorio a carico del medesimo custode (cfr. Cass. Civ. n. 3651 del 2006; Cass. Civ. n. 20335 del 2004).
2.4. La responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., dunque, trova il suo fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trova in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante la effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere-dovere di custodirla e di vigilare affinché essa non arrechi danno a terzi.
Ebbene, la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (o, comunque, di soggetto tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e R.G. n. 2878 del 2017 - Pag. 7 di 10
straordinaria), in tema di danni da cose in custodia, integra quella normale condizione di potere sulla cosa “che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale - costituisce il presupposto della responsabilità ex art.2051 c.c.” (ex plurimis cfr. Cass. Civ. n. 38089 del 2021; Cass. Civ. n. 16422 del 2011).
3. Nel merito. 3.1. Nel caso di specie, è opportuno sin d'ora precisare che gli immobili delle parti convenute (resistenti in riassunzione), catastalmente identificati con i sub. 5 (appartamento) e 6
(corte ad uso esclusivo) sono collocati in precisa corrispondenza dei locali degli attori. In particolare, come si evince dall'analisi del consulente, i locali identificati al sub. 26 e 28 sono sottostanti al sub. 6 (corte esclusiva dei convenuti), la quale funge anche da soffitto/copertura dei magazzini sottostanti. Per esclusione, il locale identificato al sub. 21 è sottostante esclusivamente all'unità immobiliare dei convenuti, identificata al sub.
5. Inoltre, è opportuno soggiungere, anche ai fini di una migliore comprensione del percorso motivazionale della sentenza, che i locali/magazzini (sub. 21-26-28) asseritamente attinti da eventi dannosi fanno parte di un corpo di fabbrica di più recente realizzazione, autorizzati con concessione edilizia di variante n. 50 del 20.5.02, mentre gli immobili posti al primo piano e, in particolare, i sub. 5 e 6 di parte convenuta appartengono al corpo di fabbrica principale, che è stato edificato con concessione edilizia n. 68 del 30.12.91.
I due corpi di fabbrica, come correttamente rilevato dal consulente e come emerge pacificamente dalle stesse foto in atti (con particolare riferimento a quelle della consulenza), sono separati tra loro da un giunto tecnico strutturale.
3.2. Tracciato in maniera precisa il perimetro del presente giudizio, non vi è dubbio che la domanda degli attori, concernente eventi lesivi verificatisi all'interno del sub. 28, sia infondata e non possa essere accolta, per difetto di titolarità attiva del rapporto evocato in giudizio.
Invero, come pacificamente emerso in corso in causa, per effetto degli accertamenti del consulente e delle non contestazioni consolidatesi in seguito alle preclusioni assertive maturate, non vi è dubbio che il locale identificato al sub. 28 non sia di proprietà degli attori, i quali hanno ceduto il bene alla società giusta atto pubblico del 18.5.16 e, quindi, in data CP_5 Parte_5 antecedente alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Né vale quanto asserito dagli attori. Invero, come rilevato anche dal consulente, non si evince dagli atti di causa che i danni provocati abbiano in qualche modo influito negativamente sul prezzo di vendita dello stesso. Inoltre, che gli odierni attori, prima della vendita, abbiano provveduto al ripristino dei danni cagionati dalle infiltrazioni con un esborso pari ad euro 750,00 è circostanza priva di qualsiasi supporto probatorio. 3.3. Anche la domanda concernente gli eventi lesivi verificatisi all'interno del sub. 21 è infondata e non può essere accolta.
Come correttamente evidenziato dal consulente, con precisa analisi supportata anche da immagini e fotografie allegate all'elaborato peritale, sono state rilevate tracce di infiltrazioni di acqua piovana nella zona d'angolo comune alle pareti “E” ed “M” (v. sul punto immagine 5 sub. 21 pag. 7 consulenza) e, nella parte alta della parete “M”, sono state individuate vistose efflorescenze saline oltre a modesti distacchi di intonaco. Sotto il profilo giuridico, quindi, l'evento lesivo, nei limiti indicati nell'elaborato peritale, anche alla luce delle scarne deduzioni di parte attrice, non è in discussione. Tuttavia, come correttamente argomentato dal consulente, la causa di tali anomalie non è riconducibile alla res in custodia ai convenuti, bensì alla inadeguata sigillatura del giunto tecnico, che separa i due corpi di fabbrica, per come specificato al punto 3.1.
Ne consegue che manca il nesso causale tra l'evento dannoso lamentato e la res in custodia ai convenuti. Pertanto, l'evento dannoso lamentato non è eziologicamente riconducibile alla cosa in R.G. n. 2878 del 2017 - Pag. 8 di 10
custodia ai convenuti, vieppiù ove si consideri che i lavori relativi alla costruzione dei due corpi di fabbrica e del giunto siano stati posti in essere proprio dagli odierni attori. Del resto, le considerazioni del consulente sono logicamente argomentate. E la presenza delle tracce proprio in corrispondenza dell'area ove è collocato il giunto e non di altre, è ulteriore elemento che suffraga tale ricostruzione. 3.4. In relazione alla domanda concernente gli eventi lesivi verificatisi all'interno del sub. 26 è opportuno specificare quanto segue. In assenza di una precisa deduzione e collocazione delle infiltrazioni lamentate, il consulente ha verificato l'esistenza di una traccia/impronta collocata sul lato diametralmente opposto alla facciata di entrata (contraddistinta come A nell'elaborato peritale) del suddetto locale. Si tratta di traccia posta, ancora, in corrispondenza del giunto tecnico e in adiacenza della parete contraddistinta con il simbolo B nella immagine del sub. 26 di cui alla pag. 6 della consulenza, come rilevato dal consulente e come emerge dalle foto dallo stesso allegate.
La causa di tale anomalia è da imputare alla mancata realizzazione o alla non perfetta regola d'arte con cui sono stati posti in essere i lavori edili a suo tempo realizzati, favorendo le infiltrazioni delle acque meteoriche attraverso tale punto di discontinuità della struttura.
Le medesime conclusioni si estendono anche alle tracce di color ruggine presenti nella parte superiore del locale, causate dalla ossidazione delle armature della struttura portante.
Pertanto, la causa di tali patologie edilizie è da imputare principalmente alla non idonea realizzazione della sigillatura dei giunti tecnici.
Del resto, anche in tal caso, ad un attento esame anche del compendio fotografico realizzato dal consulente, si evince che le zone con maggiori tracce di umidità sono sempre prossime alla posizione del giunto tecnico.
Ne consegue che, anche in tal caso, manca il nesso causale tra l'evento dannoso lamentato e la res in custodia ai convenuti.
3.5. Di contro, deve essere accolta la domanda di parte attrice, concernente le macchie esistenti sulla facciata esterna della parete identificata dal consulente con il simbolo A del sub. 26 (v. pag. 5 della consulenza), nel punto di contatto con il muro di contenimento della soprastante via
Tieri. In tal caso è evidente, anche dalle foto allegate (v., in particolare, le foto 6 che raffigurano precisamente i punti in esame), che si tratta di macchie causalmente riconducibili allo scolo delle acque meteoriche, proveniente dal piano superiore. Tale anomalia, come precisato dal Consulente, è causata dallo sversamento delle acque sul marciapiede, posto in sommità al muro di contenimento, lungo via Tieri. In particolare, “dal paramento murario che costituisce la recinzione della corte esterna scoperta (sub. 6) a servizio della unità immobiliare (sub. 5) di proprietà di parte resistente,
è ben visibile un tubo di scolo e di raccolta delle acque meteoriche provenienti da tale area esterna scoperta”. Tale tubo, quindi, scarica in maniera impropria nello spazio di separazione tra il muro di contenimento della via Tieri ed il corpo di fabbrica degli attori, incidendo sulla parete esterna. La rappresentazione fotografica di cui alle foto 29-30-31 consente di comprendere al meglio la causale riconducibilità delle macchie presenti sulla parete esterna (nei punti individuati) al tubo e il sistema di scolo posti in essere dai convenuti. Infatti, che la corte di area esterna sia stata rifinita dai convenuti è circostanza dedotta con la memoria 183 c. 6 I termine dalle parti attrici e mai specificamente contestata dalla parte convenute. Non è stata dedotta né provata dai convenuti alcuna circostanza idonea ad integrare un fortuito o a spezzare il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso.
Tenuto conto, quindi, della necessità di eliminazione delle macchie e delle tracce di umidità sulla parete esterna (parete A), in relazione ai punti identificati dalla foto 6, dei costi dei materiali e della manodopera, della quantificazione operata dal consulente in relazione a tutta la particella 26, in applicazione dell'art. 1226 c.c., come richiamato dall'art. 2056 c.c., stimasi congrua una somma pari ad euro 450,00, all'attualità, già comprensiva di rivalutazione ed interessi. L'importo rappresenta la somma della quantificazione necessaria per ricondurre il danneggiato nella medesima situazione patrimoniale cui si trovava prima dell'illecito. R.G. n. 2878 del 2017 - Pag. 9 di 10
A tale somma va poi aggiunta l'I.V.A., poiché, posto che il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il danneggiato dalla diminuzione patrimoniale conseguente al subito fatto illecito, non si vede per qual motivo debba essere negato il rimborso anche del tributo, afferente le spese necessarie al ripristino del bene, che in quanto dovuto sull'acquisto dei beni e sulla fruizione dei servizi finalizzati a tali lavori, concorre, quale necessaria componente, a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale (v. Cass. civ. n. 8035 del 2009).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
3.6. Per effetto delle esposte considerazioni e nei limiti sopra specificati, con esclusivo riferimento, quindi, alla parete esterna (parete A) del subalterno 26 e in relazione sempre ai punti evidenziati in foto, deve, poi, essere accolta la domanda spiegata dalle parti attrici, volta a far eseguire tutte le opere necessarie per eliminare definitivamente le cause che hanno originato il pregiudizio lamentato e per impedire che tali eventi possano ripetersi.
Senza che sia necessario indugiare sul fondamento di tale tutela ripristinatoria e, quindi, sulla riconducibilità della stessa ad una inibitoria atipica in chiave preventiva (che guarda al futuro e alla cessazione dell'illecito) o ad una tutela squisitamente risarcitoria (che guarda al passato, ripristinando il danno definitivamente occorso) ex art. 2058 c.c. [la soluzione muta, a seconda che si intenda il danno dell'art.2058 c.c. anche come lesione dell'interesse e, allora, si faranno confluire nell'art.2058 c.c. domande che altrimenti rientrerebbero nell'inibitoria, come le opere che devono essere compiute nella proprietà altrui per eliminare le cause del danno ed evitare che esso si ripresenti (Cass.32898/23); se, invece, si pone al centro dell'art.2058 c.c. il danno come conseguenza, allora si deve aprire al cumulo tra inibitoria e risarcimento in forma specifica] non vi
è dubbio che, in presenza di un illecito con potenziali effetti permanenti, non è sufficiente eliminare i danni conseguenza già prodotti, ma è necessario anche sterilizzare l'evento lesivo ed evitare che la lesione del diritto (recte: del bene interesse giuridicamente rilevante) continui a prodursi anche in futuro. Né rileva la tradizionale inammissibilità di una condanna ad un facere, dal momento che, in tal caso, non si impinge sulla libertà personale del soggetto, ma sulla necessità di sterilizzare un illecito e la lesione di un diritto.
Pertanto, al fine di eliminare le cause degli inconvenienti accertati e nei limiti già esposti, è necessario provvedere a collegare e prolungare una nuova tubazione di scarico, sotto traccia, superando l'intero marciapiede, al fine di scaricare le acque meterioriche così raccolte lungo la cunetta stradale di via Tieri. Per l'effetto, i convenuti – resistenti in riassunzione devono essere condannati, in solido, alla realizzazione di quanto dettagliatamente sopra indicato e meglio specificato a pag. 9 ultime due righe e pag. 10 prime due righe dell'elaborato peritale.
3.7. Le ulteriori considerazioni del consulente in sede conclusiva rappresentano la risultante delle analisi singolarmente svolte e una formula di sintesi, alla luce degli eventi concernenti non solo i sub. 26 e 21 di proprietà degli attori, ma anche il sub. 28 di proprietà di terzi.
Peraltro, alcun altro elemento di carattere probatorio è stato offerto dagli attori, al fine di ricostruire in modo diverso il nesso causale tra i singoli beni in custodia e gli eventi lamentati, vieppiù ove le considerazioni del consulente in ordine al sub. 6 delle parti convenute sono fondate su una mera visione esterna dei luoghi, senza accesso ed idoneo approfondimento. Ragione per cui anche la “insufficiente pendenza” della corte esterna appare l'esito di mere valutazioni fondate sulla osservazione esterna e non già su un preciso approfondimento scientifico in ordine ai lavori realizzati e ai materiali esistenti al di sotto della pavimentazione. Per le medesime ragioni, tenuto conto dell'ampiezza e della genericità del quesito posto in sede di a.t.p., le considerazioni del consulente in ordine ai costi di ripristino, lungi dal poter fondare valutazioni circa la causalità tra res e danno, rappresentano, invece, un approfondimento relativo alle opere necessarie per sterilizzare il problema in maniera definitiva, non solo in relazione agli R.G. n. 2878 del 2017 - Pag. 10 di 10
immobili di proprietà della parte attrice, ma anche in relazione a tutti quelli sottostanti al primo piano ed interessati dalla inidonea realizzazione del giunto tecnico.
4. Il regime delle spese L'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di
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P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta dalle parti attrici, ricorrenti in riassunzione, e, per l'effetto, condanna le parti resistenti in riassunzione, in solido tra loro, al pagamento in favore delle predette parti della somma di € 450,00, già comprensiva di rivalutazione ed interessi alla attualità, oltre IVA, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in motivazione;
B. ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta dalle parti attrici, ricorrenti in riassunzione, e, per l'effetto, condanna le parti resistenti in riassunzione, in solido tra loro, alla esecuzione delle sole opere indicate in parte motiva (una nuova tubazione di scarico, sotto traccia, superando l'intero marciapiede, al fine di scaricare le acque meterioriche così raccolte lungo la cunetta stradale di via Tieri), come dettagliatamente indicate in parte motiva e previste a pag. 9 ultime due righe e pag. 10 prime due righe della Consulenza, da intendersi qui integralmente richiamata;
C. RIGETTA tutte le ulteriori domande formulate dalle parti attrici, ricorrenti in riassunzione;
D. DICHIARA integralmente COMPENSATE le SPESE di giudizio tra le parti;
E. PONE definitivamente a carico delle parti attrici, ricorrenti in riassunzione, da un lato, e delle parti convenute, resistenti in riassunzione dall'altro, in egual quota tra loro, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di a.t.p., così come ivi liquidate. F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 19 maggio 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia