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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1992/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CORAN LORENZO e dellìavv.to CORAN FRANCESCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
DE MARTIN CLAUDIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Caorle (VE) il 29/04/2023,
in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
1 del 07/03/2025 e cioè “- i coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto;
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento godendo di un proprio reddito da lavoro;
- la signora trasferirà la propria residenza in altra abitazione restituendo Pt_1
le chiavi al signor CP_1
- la signora si obbliga a sottoscrivere entro il 30 dicembre 2024 il modulo Pt_1
Asl 4 per il passaggio di proprietà del cane presso la competente Pt_2
anagrafe canina in favore di affinché il cane possa continuare a CP_1
vivere presso l'abitazione dove è cresciuto, sita in Caorle (VE) via della Triglia
n. 2;
- i coniugi si accorderanno affinché la signora possa far visita al cane;
Pt_1
- la signora si impegna a definire le questioni pendenti riguardanti le Pt_1
affittanze brevi della casa di Marsala, che è stata venduta, inserendo i dat mancanti nelle piattaforme utilizzate (Booking.com e Airbnb) e le cui utenze sono a lei intestate per poi fornire al signor la certificazione unica per la CP_1
sua quota che gli servirà il prossimo anno per la dichiarazione dei redditi;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della pronuncianda separazione;
- spese legali del presente procedimento (calcolate sulla base dei valori medi di cui alla tab. 7 del D.M. n. 55/2014 - valore indeterminabile con bassissima complessità) a carico del signor CP_1
- i coniugi null'altro avranno a pretendere reciprocamente a qualunque titolo.
Le parti dichiarano altresì:
- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione dell'udienza;
- di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza;
2 - di confermare le conclusioni rassegnate nel presente atto;
- di non volersi riconciliare.
La sig.ra dichiara espressamente di rinunciare alla domanda di addebito Pt_1
formulata nel ricorso introduttivo”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 04/11/2024, ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione con addebito a carico del coniuge/resistente, CP_1
con il quale aveva contratto matrimonio in Caorle (VE), in data
[...]
29/04/2023; ha dedotto che dall'unione non sono nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto, inoltre,
che venga stabilito un congruo assegno di mantenimento in capo al resistente,
comunque non inferiore ad euro 250,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Ista, con condanna del convenuto al pagamento delle spese e degli onorari di causa in caso di opposizione.
nel costituirsi nel procedimento il 15/12/2024, non si è CP_1
opposto alla domanda di separazione, specificando che nelle more del giudizio le parti trovavano ad un accordo e decidevano di addivenire ad una separazione consensuale. Ha chiesto, dunque, che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento godendo di reddito da lavoro;
ha chiesto che la casa coniugale venga assegnata al marito e la moglie trasferisca la propria residenza in altra abitazione restituendo le chiavi allo stesso;
ha chiesto che la ricorrente venisse obbligata a sottoscrivere entro il 20 dicembre
2024 il modulo Asl 4 per il passaggio di proprietà del cane “ presso la Pt_2
competente anagrafe canina in favore del convenuto affinché il cane possa continuare a vivere presso l'abitazione dove è cresciuto;
ha dichiarato che i coniugi si accorderanno perché la ricorrente possa far visita al cane;
infine, ha chiesto che la ricorrente si impegni a definire le questioni pendenti riguardanti
3 le affittanze brevi della casa di Marsala, che è stata venduta, inserendo i dati mancanti nelle piattaforme utilizzate (Booking.com e Airbnb) e le cui utenze sono a lei intestate per poi fornire al convenuto la certificazione unica per la sua quota che gli servirà il prossimo anno per la dichiarazione dei redditi.
In data 23/12/2024 è stata depositata istanza congiunta di trasformazione del procedimento giudiziale in consensuale, con conclusioni congiunte e istanza/consenso alla trattazione scritta.
All'esito dell'udienza del 03/02/2025, tenutasi mediante trattazione scritta delle parti, con ordinanza del 14/02/2025, il Giudice relatore ha invitato le parti a valutare l'integrazione e modifica delle proprie conclusioni, al fine di renderle conformi all'ordinamento, in particolare: ha invitato parte ricorrente ad esplicitare la propria rinuncia alla domanda di addebito, già formulata in ricorso;
posto che in assenza di figli non è applicabile l'art. 337-sexies c.c. in materia di assegnazione della casa familiare, ha invitato le parti ad adeguare le proprie conclusioni all'assenza di tale presupposto di legge e, infine, ha rinviato la causa al 07/03/2025.
Nelle more del giudizio le parti, avendo già in precedenza raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali, hanno modificato le loro conclusioni congiunte come da invito del Giudice con la sua ordinanza del
14/02/2025 e, all'udienza del 07/03/2025, tenutasi mediante trattazione scritta,
la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in epigrafe.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli
4 interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Caorle (VE), in data 29/04/2023;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di CAORLE (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023,
atto n. 7, parte I, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
prende atto che le spese del procedimento saranno a carico di CP_1
come da accordi tra le parti.
Così deciso in Pordenone, in data 27/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1992/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CORAN LORENZO e dellìavv.to CORAN FRANCESCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
DE MARTIN CLAUDIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Caorle (VE) il 29/04/2023,
in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
1 del 07/03/2025 e cioè “- i coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto;
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento godendo di un proprio reddito da lavoro;
- la signora trasferirà la propria residenza in altra abitazione restituendo Pt_1
le chiavi al signor CP_1
- la signora si obbliga a sottoscrivere entro il 30 dicembre 2024 il modulo Pt_1
Asl 4 per il passaggio di proprietà del cane presso la competente Pt_2
anagrafe canina in favore di affinché il cane possa continuare a CP_1
vivere presso l'abitazione dove è cresciuto, sita in Caorle (VE) via della Triglia
n. 2;
- i coniugi si accorderanno affinché la signora possa far visita al cane;
Pt_1
- la signora si impegna a definire le questioni pendenti riguardanti le Pt_1
affittanze brevi della casa di Marsala, che è stata venduta, inserendo i dat mancanti nelle piattaforme utilizzate (Booking.com e Airbnb) e le cui utenze sono a lei intestate per poi fornire al signor la certificazione unica per la CP_1
sua quota che gli servirà il prossimo anno per la dichiarazione dei redditi;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della pronuncianda separazione;
- spese legali del presente procedimento (calcolate sulla base dei valori medi di cui alla tab. 7 del D.M. n. 55/2014 - valore indeterminabile con bassissima complessità) a carico del signor CP_1
- i coniugi null'altro avranno a pretendere reciprocamente a qualunque titolo.
Le parti dichiarano altresì:
- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione dell'udienza;
- di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza;
2 - di confermare le conclusioni rassegnate nel presente atto;
- di non volersi riconciliare.
La sig.ra dichiara espressamente di rinunciare alla domanda di addebito Pt_1
formulata nel ricorso introduttivo”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 04/11/2024, ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione con addebito a carico del coniuge/resistente, CP_1
con il quale aveva contratto matrimonio in Caorle (VE), in data
[...]
29/04/2023; ha dedotto che dall'unione non sono nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto, inoltre,
che venga stabilito un congruo assegno di mantenimento in capo al resistente,
comunque non inferiore ad euro 250,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Ista, con condanna del convenuto al pagamento delle spese e degli onorari di causa in caso di opposizione.
nel costituirsi nel procedimento il 15/12/2024, non si è CP_1
opposto alla domanda di separazione, specificando che nelle more del giudizio le parti trovavano ad un accordo e decidevano di addivenire ad una separazione consensuale. Ha chiesto, dunque, che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento godendo di reddito da lavoro;
ha chiesto che la casa coniugale venga assegnata al marito e la moglie trasferisca la propria residenza in altra abitazione restituendo le chiavi allo stesso;
ha chiesto che la ricorrente venisse obbligata a sottoscrivere entro il 20 dicembre
2024 il modulo Asl 4 per il passaggio di proprietà del cane “ presso la Pt_2
competente anagrafe canina in favore del convenuto affinché il cane possa continuare a vivere presso l'abitazione dove è cresciuto;
ha dichiarato che i coniugi si accorderanno perché la ricorrente possa far visita al cane;
infine, ha chiesto che la ricorrente si impegni a definire le questioni pendenti riguardanti
3 le affittanze brevi della casa di Marsala, che è stata venduta, inserendo i dati mancanti nelle piattaforme utilizzate (Booking.com e Airbnb) e le cui utenze sono a lei intestate per poi fornire al convenuto la certificazione unica per la sua quota che gli servirà il prossimo anno per la dichiarazione dei redditi.
In data 23/12/2024 è stata depositata istanza congiunta di trasformazione del procedimento giudiziale in consensuale, con conclusioni congiunte e istanza/consenso alla trattazione scritta.
All'esito dell'udienza del 03/02/2025, tenutasi mediante trattazione scritta delle parti, con ordinanza del 14/02/2025, il Giudice relatore ha invitato le parti a valutare l'integrazione e modifica delle proprie conclusioni, al fine di renderle conformi all'ordinamento, in particolare: ha invitato parte ricorrente ad esplicitare la propria rinuncia alla domanda di addebito, già formulata in ricorso;
posto che in assenza di figli non è applicabile l'art. 337-sexies c.c. in materia di assegnazione della casa familiare, ha invitato le parti ad adeguare le proprie conclusioni all'assenza di tale presupposto di legge e, infine, ha rinviato la causa al 07/03/2025.
Nelle more del giudizio le parti, avendo già in precedenza raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali, hanno modificato le loro conclusioni congiunte come da invito del Giudice con la sua ordinanza del
14/02/2025 e, all'udienza del 07/03/2025, tenutasi mediante trattazione scritta,
la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in epigrafe.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli
4 interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Caorle (VE), in data 29/04/2023;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di CAORLE (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023,
atto n. 7, parte I, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
prende atto che le spese del procedimento saranno a carico di CP_1
come da accordi tra le parti.
Così deciso in Pordenone, in data 27/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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