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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 4647/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to POSITANO Parte_1
ROBERTO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso per il riconoscimento degli arretrati maturati a titolo di assegno ordinario di invalidità da omologa positiva.
CONCLUSIONI: come da note a verbale di udienza del 09.06.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver intrapreso giudizio per ATPO per ottenere l'accertamento del requisito sanitario necessario per l'accesso al beneficio economico dell'assegno ordinario di invalidità avendo maturato pure il requisito contributivo, procedimento che si era concluso favorevolmente con omologa del requisito sanitario a decorrere da settembre 2022; deducendo che l' aveva erogato CP_1 esclusivamente un rateo con decorrenza da marzo 2024, senza, pertanto, liquidare gli arretrati spettanti da settembre 2022 fino a febbraio 2024 pari ad € 9.175,66, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto agli arretrati maturati a titolo di assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222/1984 dal settembre 2022 a febbraio
2024 e per la condanna dell' al pagamento della somma di € CP_1
9.175,66 oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione. Faceva dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali.
Si costituiva la parte resistente per domandare il rigetto per infondatezza del promosso ricorso avendo dato corretta esecuzione al decreto di omologa per il periodo di effettiva sussistenza del requisito sanitario (settembre 2022-settembre 2023), considerato che, avendo il CTU nel procedimento per ATPO indicato nell'elaborato peritale la revisione da programmare a settembre 2023, la commissione medica competente aveva nuovamente sottoposto a visita il ricorrente nel marzo 2024 e lo aveva ritenuto non più invalido dalla data di revisione indicata dal CTU (settembre 2023), e che era stata disposta la revoca del beneficio dalla stessa data;
domandava, di conseguenza, la cessata materia del contendere nei limiti delle somme effettivamente corrisposte, con il favore delle spese di lite.
Allegava documentazione.
Con le note conclusionali la parte ricorrente dava atto dell'intervenuta erogazione parziale degli arretrati contesi, avendo l' nel maggio CP_1
2024, dunque nelle more del giudizio, versato la somma di €
4.138,52 per il periodo settembre 2022-settembre 2023 a fronte del maggior importo spettante, e rappresentava che la revoca del beneficio gli era stata notificata solo in data 26.04.2024.
All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Pag. 2 di 13 In via preliminare, tenuto conto di quanto rappresentato e documentato dall' e di quanto dedotto dalla parte ricorrente con CP_1 le note conclusionali circa l'intervenuta erogazione nelle more del giudizio dei ratei arretrati a titolo di assegno ordinario di invalidità per il periodo settembre 2022-settembre 2023, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti nei limiti della domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 arretrati a titolo di assegno ordinario di invalidità per il periodo settembre 2022-settembre 2023.
Per la restante parte il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento alla luce delle seguenti pacifiche e documentate circostanze:
1) l'omologa di accertamento del requisito sanitario per l'accesso al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità riporta esclusivamente la data di decorrenza indicata nel settembre
20221;
2) nell'elaborato peritale disposto nel procedimento N.R.G.
12979/2022 era stato così indicato: “revisione da programmare a settembre 2023”;
3) la visita di revisione disposta dall' è del 06.03.2024; CP_1
4) la revoca dell'assegno ordinario di invalidità riporta la data del
20.03.2024;
5) la notifica al ricorrente del provvedimento di revoca risale al
26.04.2024.
CP 1 Cfr. in all.ti parte resistente
Pag. 3 di 13 Tanto chiarito, la disposta retrodatazione dell'accertamento di insussistenza del requisito sanitario alla data indicata dal CTU nell'elaborato peritale nella fase per ATPO è palesemente illegittima in quanto in violazione di una specifica disposizione legislativa operante nei casi, come quello in esame, di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984.
Così recita, infatti, l'art. 9 della L. n. 222/1984:
< 1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso,
l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito
l'accertamento, salvo quanto previsto al successivo quinto comma.
3. La revisione può essere richiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria. Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati
Pag. 4 di 13 motivi per procedere alla revisione, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
4. Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.
5. L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.
6. Quando, a seguito della revisione, risulti che
l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata, ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito l'assegno di invalidità.
7. Quando il titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita la pensione di cui all'articolo 2. L'importo della pensione non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto.
8. In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del articolo, l'interessato può chiedere la
Pag. 5 di 13 revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.>>.
Dall'inequivoco tenore letterale delle disposizioni richiamate emerge chiaramente che, a seguito di visita di verifica della permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità per cui è causa, laddove venga riscontrata l'insussistenza del requisito sanitario, l' può procedere alla sospensione del CP_1 beneficio economico ed in ogni caso deve procedere alla sua revoca.
Per espressa ed inequivoca previsione legislativa la revoca produce effetti dalla data del provvedimento di sospensione, laddove disposta, oppure da quella data successiva a cui sia possibile ricollegare in modo certo il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.
Ne consegue che la revoca dell'assegno ordinario per invalidità per revisione delle condizioni sanitarie che lo hanno legittimato non potrebbe retroagire a data diversa da quella della sospensione del beneficio o da quell'altra successiva da cui inferire con certezza il mutamento delle condizioni abilitanti al trattamento economico, se non violando palesemente il dettato legislativo richiamato.
Ebbene, nel caso in esame non vi è prova che l' abbia adottato CP_1 un provvedimento formale di sospensione dell'assegno ordinario di invalidità per cui è causa;
mentre è incontestato oltre che provato dall' che la parte ricorrente sia stata sottoposta a visita di verifica CP_1 di permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità in data 06.03.2024. Non solo: è pacifico tra le parti che il provvedimento di revoca del trattamento economico in esame risalga al 20.03.2024 e che la sua notifica al ricorrente sia avvenuta in data 26.04.2024.
Pag. 6 di 13 Pertanto, nel caso in esame, in mancanza di un provvedimento espresso di sospensione del beneficio dell'assegno ordinario per cui è causa, la revoca non poteva che produrre effetti dal 26.04.2024, data di avvenuta notifica al ricorrente del provvedimento formale, o, al massimo, dal 06.03.2024, data di visita di revisione da cui inferire con certezza il mutamento delle condizioni sanitarie del ricorrente.
In ogni caso, la revoca dell'assegno ordinario di invalidità per cui è causa non poteva retroagire alla data di revisione indicata dal CTU nell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO.
A ben vedere, infatti, l'art. 9 della L. n. 222/1984 disciplina un procedimento amministrativo di revisione delle condizioni sanitarie abilitanti al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione ordinaria di inabilità.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione, il potere, tutto amministrativo, di revisione riconosciuto ex lege all' CP_1
è attivabile discrezionalmente e può essere esercitato in ogni momento, anche prima della scadenza del periodo triennale di durata del beneficio. Questi i princìpi affermati dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 21708/2016 cui dare continuità: “… (omissis)… La L.
n. 222 del 1984, art. 1, comma 7, prevede che l'assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. Il comma 8 stabilisce poi che dopo tre riconoscimenti l'assegno sia confermato automaticamente (fatto salvo il potere di revisione di cui all'art. 9).
L'art. 9, intitolato revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, dispone che il titolare delle prestazioni riconosciute ai
Pag. 7 di 13 sensi dei precedenti artt. 1, 2 e 6, comma 1, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. La legge regola dunque, da una parte, la durata dell'assegno per tre anni, rinnovabile per analogo periodo su domanda;
e prevede, dall'altra, un autonomo e generale potere di revisione in capo all che prescinde dalla durata dell'assegno e che è CP_1 attivabile discrezionalmente dall'Istituto ("può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale"), anche prima della scadenza del periodo triennale di durata della prestazione.
4. Tanto si evince sia in base ad una esegesi letterale della normativa richiamata, la quale non sottopone a limiti temporali il potere di revisione dell'Istituto, nè raccorda lo stesso potere alla durata della prestazione. Sia attraverso una sua lettura logica e sistematica, alla luce dell'ordinamento. I trattamenti previdenziali correlati all'esistenza di requisiti sanitari costituiscono, infatti, prestazioni temporanee la cui erogazione è subordinata alla permanenza della condizione che ha dato luogo al trattamento in atto. Essi perciò, in mancanza di contrarie disposizioni, non si conciliano con un requisito rigido di durata e sono suscettibili di essere sottoposti a verifiche in ogni tempo allo scopo di accertare la permanenza dei requisiti prescritti. Nè, data l'indisponibilità delle situazioni giuridiche di cui si discute, c'è spazio per la tutela dell'affidamento da parte del fruitore della prestazione o per assicurare stabilità incondizionata al pregresso accertamento amministrativo o giudiziario, come invece affermato dalla Corte di merito. … (omissis)…”.
Pag. 8 di 13 L'art. 445 bis c.p.c., invece, disciplina un procedimento giurisdizionale contenzioso a struttura bifasica.
Al comma V dell'art. 445 bis c.p.c. è così disposto:
< In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.>>.
Il contenuto del decreto di omologa è vincolato espressamente dal legislatore al solo accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio. Come chiarito dalla Consulta con la pronuncia n.
243/2014: “… (omissis) … Il decreto di omologa rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell' la CP_1 verifica anche degli altri requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un determinato beneficio
(ad esempio il requisito reddituale, l'età, il requisito contributivo e così via). … (omissis)…”.
In concreto, il procedimento per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. è deputato a rendere inoppugnabile il solo l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione peritale. L'ambito di cognizione del giudice adito ai sensi dell'art. 445
Pag. 9 di 13 bis c.p.c. è circoscritto all'accertamento del solo requisito sanitario.
Questo è quanto affermato costantemente dalla Corte di cassazione e ribadito con la recente pronuncia n. 30828/2024 cui dare continuità:
“… (omissis)… 13. La Corte, di recente, è stata, peraltro, sollecitata a chiarire nuovamente l'ambito della cognizione demandata al procedimento delineato dall'art. 445-bis cod. proc. civ.
14. Ciò perché era stata evidenziata la necessità di un raccordo tra le pronunce affermative del principio per cui "il dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa... può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione" (così Cass. nr. 22721 del
2016) e quelle (come Cass. nr. 28417 del 2020 cit. e altre precedenti) affermative del principio per cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ult.co., cod. proc. civ. è "per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario)".
15. La Corte, con pronuncia nr. 29275 del 2022 (non massimata), ha chiarito che i principi esposti non sono affatto inconciliabili ma piuttosto "riconducibili ad unitarietà" in ragione della ratio che sottende l'istituto disciplinato dall'art. 445-bis cod. proc. civ.
16. Si è ribadito che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445-bis cod. proc. civ. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario. Contestualmente, si è, però, precisato che, poiché tale procedimento ha pur sempre ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie "strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o
Pag. 10 di 13 assistenziale", è legittima, nella prospettiva dell'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., la verifica di "manifesta carenza" dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui l'accertamento stesso è finalizzato. E ciò anche in sede di giudizio introdotto ai sensi del comma 6 dell'art. 445-bis. cod. proc. civ. (cd. "giudizio di opposizione ad ATP"). … (omissis)…”.
Ed ancora, nell'art. 445 bis c.p.c. non è fatto cenno alcuno alla data di revisione indicata dal CTU in perizia, che, di conseguenza, non potrebbe vincolare né il giudice né l' CP_1
Concludendo, a fronte di una disciplina speciale, l'art. 9 della L. n.
222/1984, che scandisce analiticamente tutte le fasi del procedimento amministrativo per l'esercizio del potere di revisione in capo all' CP_1 del tutto autonomo e discrezionale, e che, soprattutto, codifica in termini puntuali e non suscettibili di diversa interpretazione il momento in cui acquista efficacia la revoca del beneficio ancorandola a due momenti ben definiti (data di sospensione del beneficio o data certa, successiva, del mutamento delle condizioni sanitarie), ed ancora, in mancanza di una norma espressa, non rinvenibile nell'art. 445 bis c.p.c., sulla rilevanza e vincolatività dell'eventuale data di revisione indicata nella relazione peritale dal CTU incaricato nella fase per ATPO, nessun rilievo giuridico potrebbe assumere quanto riportato dal CTU nella relazione peritale disposta nel procedimento per ATPO N.R.G. 12979/2022 circa la revisione da programmare a settembre 2023.
Ne consegue l'accoglimento della restante parte della promossa azione giudiziale.
Pag. 11 di 13 Va dichiarato il diritto della parte ricorrente ai ratei arretrati maturati a titolo di assegno ordinario di invalidità da ottobre 2023 a febbraio
2024.
Di conseguenza, deve essere condannato l' all'erogazione in CP_1 favore della parte ricorrente dei ratei arretrati a titolo di assegno ordinario di invalidità maturati da ottobre 2023 a febbraio 2024, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo2.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza anche virtuale.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere nei limiti della domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 arretrati a titolo di assegno ordinario di invalidità per il periodo settembre 2022-settembre 2023;
Pag. 12 di 13 - accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ai ratei arretrati maturati a titolo di assegno ordinario di invalidità da ottobre 2023 a febbraio 2024 e, per l'effetto, condanna l' CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei arretrati a titolo di assegno ordinario di invalidità maturati da ottobre 2023
a febbraio 2024, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.863,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,09/06/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.
Sezione Lavoro
N.R.G. 4647/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to POSITANO Parte_1
ROBERTO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso per il riconoscimento degli arretrati maturati a titolo di assegno ordinario di invalidità da omologa positiva.
CONCLUSIONI: come da note a verbale di udienza del 09.06.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver intrapreso giudizio per ATPO per ottenere l'accertamento del requisito sanitario necessario per l'accesso al beneficio economico dell'assegno ordinario di invalidità avendo maturato pure il requisito contributivo, procedimento che si era concluso favorevolmente con omologa del requisito sanitario a decorrere da settembre 2022; deducendo che l' aveva erogato CP_1 esclusivamente un rateo con decorrenza da marzo 2024, senza, pertanto, liquidare gli arretrati spettanti da settembre 2022 fino a febbraio 2024 pari ad € 9.175,66, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto agli arretrati maturati a titolo di assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222/1984 dal settembre 2022 a febbraio
2024 e per la condanna dell' al pagamento della somma di € CP_1
9.175,66 oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione. Faceva dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali.
Si costituiva la parte resistente per domandare il rigetto per infondatezza del promosso ricorso avendo dato corretta esecuzione al decreto di omologa per il periodo di effettiva sussistenza del requisito sanitario (settembre 2022-settembre 2023), considerato che, avendo il CTU nel procedimento per ATPO indicato nell'elaborato peritale la revisione da programmare a settembre 2023, la commissione medica competente aveva nuovamente sottoposto a visita il ricorrente nel marzo 2024 e lo aveva ritenuto non più invalido dalla data di revisione indicata dal CTU (settembre 2023), e che era stata disposta la revoca del beneficio dalla stessa data;
domandava, di conseguenza, la cessata materia del contendere nei limiti delle somme effettivamente corrisposte, con il favore delle spese di lite.
Allegava documentazione.
Con le note conclusionali la parte ricorrente dava atto dell'intervenuta erogazione parziale degli arretrati contesi, avendo l' nel maggio CP_1
2024, dunque nelle more del giudizio, versato la somma di €
4.138,52 per il periodo settembre 2022-settembre 2023 a fronte del maggior importo spettante, e rappresentava che la revoca del beneficio gli era stata notificata solo in data 26.04.2024.
All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Pag. 2 di 13 In via preliminare, tenuto conto di quanto rappresentato e documentato dall' e di quanto dedotto dalla parte ricorrente con CP_1 le note conclusionali circa l'intervenuta erogazione nelle more del giudizio dei ratei arretrati a titolo di assegno ordinario di invalidità per il periodo settembre 2022-settembre 2023, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti nei limiti della domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 arretrati a titolo di assegno ordinario di invalidità per il periodo settembre 2022-settembre 2023.
Per la restante parte il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento alla luce delle seguenti pacifiche e documentate circostanze:
1) l'omologa di accertamento del requisito sanitario per l'accesso al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità riporta esclusivamente la data di decorrenza indicata nel settembre
20221;
2) nell'elaborato peritale disposto nel procedimento N.R.G.
12979/2022 era stato così indicato: “revisione da programmare a settembre 2023”;
3) la visita di revisione disposta dall' è del 06.03.2024; CP_1
4) la revoca dell'assegno ordinario di invalidità riporta la data del
20.03.2024;
5) la notifica al ricorrente del provvedimento di revoca risale al
26.04.2024.
CP 1 Cfr. in all.ti parte resistente
Pag. 3 di 13 Tanto chiarito, la disposta retrodatazione dell'accertamento di insussistenza del requisito sanitario alla data indicata dal CTU nell'elaborato peritale nella fase per ATPO è palesemente illegittima in quanto in violazione di una specifica disposizione legislativa operante nei casi, come quello in esame, di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984.
Così recita, infatti, l'art. 9 della L. n. 222/1984:
< 1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso,
l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito
l'accertamento, salvo quanto previsto al successivo quinto comma.
3. La revisione può essere richiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria. Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati
Pag. 4 di 13 motivi per procedere alla revisione, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
4. Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.
5. L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.
6. Quando, a seguito della revisione, risulti che
l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata, ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito l'assegno di invalidità.
7. Quando il titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita la pensione di cui all'articolo 2. L'importo della pensione non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto.
8. In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del articolo, l'interessato può chiedere la
Pag. 5 di 13 revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.>>.
Dall'inequivoco tenore letterale delle disposizioni richiamate emerge chiaramente che, a seguito di visita di verifica della permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità per cui è causa, laddove venga riscontrata l'insussistenza del requisito sanitario, l' può procedere alla sospensione del CP_1 beneficio economico ed in ogni caso deve procedere alla sua revoca.
Per espressa ed inequivoca previsione legislativa la revoca produce effetti dalla data del provvedimento di sospensione, laddove disposta, oppure da quella data successiva a cui sia possibile ricollegare in modo certo il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.
Ne consegue che la revoca dell'assegno ordinario per invalidità per revisione delle condizioni sanitarie che lo hanno legittimato non potrebbe retroagire a data diversa da quella della sospensione del beneficio o da quell'altra successiva da cui inferire con certezza il mutamento delle condizioni abilitanti al trattamento economico, se non violando palesemente il dettato legislativo richiamato.
Ebbene, nel caso in esame non vi è prova che l' abbia adottato CP_1 un provvedimento formale di sospensione dell'assegno ordinario di invalidità per cui è causa;
mentre è incontestato oltre che provato dall' che la parte ricorrente sia stata sottoposta a visita di verifica CP_1 di permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità in data 06.03.2024. Non solo: è pacifico tra le parti che il provvedimento di revoca del trattamento economico in esame risalga al 20.03.2024 e che la sua notifica al ricorrente sia avvenuta in data 26.04.2024.
Pag. 6 di 13 Pertanto, nel caso in esame, in mancanza di un provvedimento espresso di sospensione del beneficio dell'assegno ordinario per cui è causa, la revoca non poteva che produrre effetti dal 26.04.2024, data di avvenuta notifica al ricorrente del provvedimento formale, o, al massimo, dal 06.03.2024, data di visita di revisione da cui inferire con certezza il mutamento delle condizioni sanitarie del ricorrente.
In ogni caso, la revoca dell'assegno ordinario di invalidità per cui è causa non poteva retroagire alla data di revisione indicata dal CTU nell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO.
A ben vedere, infatti, l'art. 9 della L. n. 222/1984 disciplina un procedimento amministrativo di revisione delle condizioni sanitarie abilitanti al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione ordinaria di inabilità.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione, il potere, tutto amministrativo, di revisione riconosciuto ex lege all' CP_1
è attivabile discrezionalmente e può essere esercitato in ogni momento, anche prima della scadenza del periodo triennale di durata del beneficio. Questi i princìpi affermati dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 21708/2016 cui dare continuità: “… (omissis)… La L.
n. 222 del 1984, art. 1, comma 7, prevede che l'assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. Il comma 8 stabilisce poi che dopo tre riconoscimenti l'assegno sia confermato automaticamente (fatto salvo il potere di revisione di cui all'art. 9).
L'art. 9, intitolato revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, dispone che il titolare delle prestazioni riconosciute ai
Pag. 7 di 13 sensi dei precedenti artt. 1, 2 e 6, comma 1, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. La legge regola dunque, da una parte, la durata dell'assegno per tre anni, rinnovabile per analogo periodo su domanda;
e prevede, dall'altra, un autonomo e generale potere di revisione in capo all che prescinde dalla durata dell'assegno e che è CP_1 attivabile discrezionalmente dall'Istituto ("può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale"), anche prima della scadenza del periodo triennale di durata della prestazione.
4. Tanto si evince sia in base ad una esegesi letterale della normativa richiamata, la quale non sottopone a limiti temporali il potere di revisione dell'Istituto, nè raccorda lo stesso potere alla durata della prestazione. Sia attraverso una sua lettura logica e sistematica, alla luce dell'ordinamento. I trattamenti previdenziali correlati all'esistenza di requisiti sanitari costituiscono, infatti, prestazioni temporanee la cui erogazione è subordinata alla permanenza della condizione che ha dato luogo al trattamento in atto. Essi perciò, in mancanza di contrarie disposizioni, non si conciliano con un requisito rigido di durata e sono suscettibili di essere sottoposti a verifiche in ogni tempo allo scopo di accertare la permanenza dei requisiti prescritti. Nè, data l'indisponibilità delle situazioni giuridiche di cui si discute, c'è spazio per la tutela dell'affidamento da parte del fruitore della prestazione o per assicurare stabilità incondizionata al pregresso accertamento amministrativo o giudiziario, come invece affermato dalla Corte di merito. … (omissis)…”.
Pag. 8 di 13 L'art. 445 bis c.p.c., invece, disciplina un procedimento giurisdizionale contenzioso a struttura bifasica.
Al comma V dell'art. 445 bis c.p.c. è così disposto:
< In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.>>.
Il contenuto del decreto di omologa è vincolato espressamente dal legislatore al solo accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio. Come chiarito dalla Consulta con la pronuncia n.
243/2014: “… (omissis) … Il decreto di omologa rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell' la CP_1 verifica anche degli altri requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un determinato beneficio
(ad esempio il requisito reddituale, l'età, il requisito contributivo e così via). … (omissis)…”.
In concreto, il procedimento per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. è deputato a rendere inoppugnabile il solo l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione peritale. L'ambito di cognizione del giudice adito ai sensi dell'art. 445
Pag. 9 di 13 bis c.p.c. è circoscritto all'accertamento del solo requisito sanitario.
Questo è quanto affermato costantemente dalla Corte di cassazione e ribadito con la recente pronuncia n. 30828/2024 cui dare continuità:
“… (omissis)… 13. La Corte, di recente, è stata, peraltro, sollecitata a chiarire nuovamente l'ambito della cognizione demandata al procedimento delineato dall'art. 445-bis cod. proc. civ.
14. Ciò perché era stata evidenziata la necessità di un raccordo tra le pronunce affermative del principio per cui "il dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa... può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione" (così Cass. nr. 22721 del
2016) e quelle (come Cass. nr. 28417 del 2020 cit. e altre precedenti) affermative del principio per cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ult.co., cod. proc. civ. è "per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario)".
15. La Corte, con pronuncia nr. 29275 del 2022 (non massimata), ha chiarito che i principi esposti non sono affatto inconciliabili ma piuttosto "riconducibili ad unitarietà" in ragione della ratio che sottende l'istituto disciplinato dall'art. 445-bis cod. proc. civ.
16. Si è ribadito che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445-bis cod. proc. civ. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario. Contestualmente, si è, però, precisato che, poiché tale procedimento ha pur sempre ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie "strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o
Pag. 10 di 13 assistenziale", è legittima, nella prospettiva dell'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., la verifica di "manifesta carenza" dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui l'accertamento stesso è finalizzato. E ciò anche in sede di giudizio introdotto ai sensi del comma 6 dell'art. 445-bis. cod. proc. civ. (cd. "giudizio di opposizione ad ATP"). … (omissis)…”.
Ed ancora, nell'art. 445 bis c.p.c. non è fatto cenno alcuno alla data di revisione indicata dal CTU in perizia, che, di conseguenza, non potrebbe vincolare né il giudice né l' CP_1
Concludendo, a fronte di una disciplina speciale, l'art. 9 della L. n.
222/1984, che scandisce analiticamente tutte le fasi del procedimento amministrativo per l'esercizio del potere di revisione in capo all' CP_1 del tutto autonomo e discrezionale, e che, soprattutto, codifica in termini puntuali e non suscettibili di diversa interpretazione il momento in cui acquista efficacia la revoca del beneficio ancorandola a due momenti ben definiti (data di sospensione del beneficio o data certa, successiva, del mutamento delle condizioni sanitarie), ed ancora, in mancanza di una norma espressa, non rinvenibile nell'art. 445 bis c.p.c., sulla rilevanza e vincolatività dell'eventuale data di revisione indicata nella relazione peritale dal CTU incaricato nella fase per ATPO, nessun rilievo giuridico potrebbe assumere quanto riportato dal CTU nella relazione peritale disposta nel procedimento per ATPO N.R.G. 12979/2022 circa la revisione da programmare a settembre 2023.
Ne consegue l'accoglimento della restante parte della promossa azione giudiziale.
Pag. 11 di 13 Va dichiarato il diritto della parte ricorrente ai ratei arretrati maturati a titolo di assegno ordinario di invalidità da ottobre 2023 a febbraio
2024.
Di conseguenza, deve essere condannato l' all'erogazione in CP_1 favore della parte ricorrente dei ratei arretrati a titolo di assegno ordinario di invalidità maturati da ottobre 2023 a febbraio 2024, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo2.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza anche virtuale.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere nei limiti della domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 arretrati a titolo di assegno ordinario di invalidità per il periodo settembre 2022-settembre 2023;
Pag. 12 di 13 - accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ai ratei arretrati maturati a titolo di assegno ordinario di invalidità da ottobre 2023 a febbraio 2024 e, per l'effetto, condanna l' CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei arretrati a titolo di assegno ordinario di invalidità maturati da ottobre 2023
a febbraio 2024, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.863,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,09/06/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.