Sentenza 20 settembre 2013
Massime • 1
La scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all'apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Così statuendo, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso incidentale con cui era stata denunciata, sotto il profilo della violazione di norme di diritto, l'omessa disposizione di indagini patrimoniali e sul tenore di vita del ricorrente principale, se del caso anche tramite polizia tributaria, rogatoria internazionale ed ordine di esibizione documentale, al fine di accertarne le effettive condizioni economiche per la quantificazione dell'assegno divorzile dovuto all'ex coniuge).
Commentari • 6
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1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 per avere la Corte d'Appello omesso di considerare, senza motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. il contributo personale ed economico dato dalla donna alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge e di quello familiare, circostanza rilevante ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello reso una motivazione …
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Diritto d'accesso e acquisizione probatoria processuale (nota a Adunanza Plenaria n. 19/2020). Michele Ricciardo Calderaro SOMMARIO: 1. Il giudizio di primo grado. – 2. Il giudizio d'appello e l'ordinanza di rimessione all'Adunanza Plenaria. – 3. Le questioni di rito risolte dall'Adunanza Plenaria: disciplina emergenziale del processo amministrativo e principio del contraddittorio in appello. – 4. La nozione di documento amministrativo ai fini dell'esercizio del diritto d'accesso. – 5. Il diritto d'accesso secondo la legge n. 241 del 1990 e le norme processuali civili di acquisizione probatoria: i contrapposti orientamenti della IV Sezione del Consiglio di Stato. – 6. La statuizione …
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Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990. Un'interpretazione costituzionalmente orientata, a garanzia dell'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto alla prova intesi in senso lato, impone di affermare l'esperibilità dell'accesso difensivo ai documenti amministrativi, sia prima che in pendenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/2013, n. 21603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21603 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.G. (C.F. (omesso) ), rappresentato e difeso,
per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Vitiello Ernesto e prof. Tedoldi Alberto ed elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Smargiassi Giovanni in Roma, Via Paolo Emilio n. 34;
- ricorrente -
contro
P.G. ; EFESOS S.R.L.;
- intimati -
e sul ricorso proposto da:
P.G. (C.F. (omesso) ), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Marradi Enrico ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in Milano, Viale Monte Nero n. 63 (telefax 025455305);
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
G.G. ; EFESOS S.R.L.;
- intimati -
e sul ricorso proposto da:
EFESOS S.R.L. (C.F. (omesso) ), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. M..V. , rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Roda Corrado ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in Milano, Corso di Porta Romana n. 51 (telefax 02720000833; indirizzo di posta elettronica e.roda.studiolegaleroda.it);
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
P.G. ; G.G. ;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 848/08 depositata il 18 marzo 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2013 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale P.G. l'avv. Enrico MARRADI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PATRONE Ignazio Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e il rigetto dei ricorsi incidentali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano dichiarò, con sentenza del 20 maggio 2006, la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico tra i sigg. G..G. e G..P. , ponendo a carico dell'ex marito un assegno mensile di Euro 2.000,00 in favore della ex moglie, priva di reddito e di abitazione pur avendo la disponibilità della metà del prezzo ricavato dalla vendita della casa familiare, già in comproprietà degli ex coniugi, la cui assegnazione alla sig.ra P. , disposta in sede di separazione, venne revocata dal Tribunale sul rilievo della conseguita indipendenza economica della figlia delle parti T. .
Nel giudizio era intervenuta la Efesos s.r.l., che aveva acquistato all'incanto la casa degli ex coniugi in sede di divisione giudiziale, e l'intervento era stato dichiarato ammissibile dal Tribunale perché si era già verificato il trasferimento della proprietà dell'immobile.
Proposero appello principale la sig.ra P. , chiedendo l'aumento dell'importo dell'assegno in proprio favore, l'assegnazione della casa familiare e un assegno per il mantenimento della figlia T. , e appello incidentale il sig. G. , chiedendo ridursi ad Euro 1.000,00 l'importo dell'assegno divorzile a proprio carico. La Corte di Milano, in parziale accoglimento dell'appello principale, ha innalzato ad Euro 3.500,00 mensili l'assegno divorzile, valutando diversamente, rispetto al Tribunale, la consistenza reddituale dell'ex marito sul rilievo che:
il Tribunale aveva accertato essere sostanzialmente incontroverso che il sig. G. non aveva spese di abitazione poiché viveva in Svizzera (paese nel quale aveva ottenuto la residenza) con la sua compagna, la quale provvedeva al pagamento del canone di locazione e gli aveva altresì mutuato la somma di Euro 160.000,00 per consentirgli di evitare la vendita forzata della sua casa pignorata a suo tempo per iniziativa della moglie;
era proprietario di un immobile ristrutturato in (omesso) e di un'area circostante;
aveva dichiarato al fisco nel 2004 un reddito netto di Euro 44.000,00; aveva continuato a svolgere anche dopo il pensionamento la sua attività di direttore d'orchestra collaborando in concorsi, concerti, associazioni culturali ed era inserito in numerose iniziative ed attività musicali di alto livello e prestigio;
in passato aveva evaso il fisco italiano per un ammontare di Euro 67.000,00; sosteneva, all'epoca della decisione di primo grado, una spesa di L.
2.000.000 mensili per il ricovero di sua madre;
inoltre dalla documentazione in atti risultava che il medesimo aveva incarichi di insegnamento, teneva se-minari, era membro di comitati di onore in associazioni musicali, teneva corsi, impartiva lezioni di perfezionamento, dirigeva concerti in numerose località italiane e straniere;
pertanto era da ritenere acquisita la prova che il sig. G. , pur dopo il pensionamento, aveva continuato, al pari di molti direttori d'orchestra, a svolgere nel suo settore un'attività ad alto livello certamente non a titolo gratuito;
andava altresì considerato che egli aveva evaso il fisco italiano;
che la sua situazione di agio economico era accresciuta dalla convivenza con una compagna anch'essa facoltosa;
che era proprietario dell'immobile sopra indicato;
che era incontestato che la sig.ra P. aveva rinunciato a cattedre in conservatori ed accademie per seguirlo e non era riuscita a reinserirsi nel mondo del lavoro dopo il fallimento del matrimonio.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibile l'intervento in causa della Efesos s.r.l., in considerazione del carattere strettamente personale del giudizio di divorzio e della particolarità del rito, e ha respinto le domande della sig.ra P. di contributo al mantenimento della figlia T. e di assegnazione della casa familiare, poiché la figlia, trentaseienne alla data della sentenza del Tribunale, era inserita nel mondo del lavoro grazie a un diploma ed un master e, per di più, la casa familiare non era comunque assegnabile essendo stata venduta all'asta alla Efesos s.r.l. nel corso del giudizio di divisione promosso dal G. .
Il sig. G. ha proposto ricorso per cassazione con un solo, complesso motivo. La sig.ra P. si è difesa con controricorso contenente anche ricorso incidentale per sei motivi, cui ha resistito la Efesos s.r.l. con controricorso e ricorso incidentale per due motivi. Tutte le parti hanno anche presentato memorie (ancorché la memoria del ricorrente principale sia, per un evidente refuso, intestata a tale "D.F.M.E. ").
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo del ricorso principale si denuncia violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, degli artt. 112, 115, 116, 343 e 346 c.p.c. e degli artt. 2734, 2727 e 2729 c.c., nonché omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su fatti decisivi e controversi. Il ricorrente censura il capo di sentenza riguardante la determinazione dell'assegno a suo carico, dolendosi in particolare della valutazione della propria consistenza economica in base agli elementi istruttori acquisiti. Il motivo si conclude con la formulazione, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., commi 1 e 2, (nella specie applicabile ratione temporis risalendo il deposito della sentenza impugnata a data anteriore a quella dell'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, che l'ha abrogato), di otto quesiti.
1.1. - I primi sette, a quanto è dato capire, sono quesiti di diritto ai sensi del richiamato art. 366 bis c.p.c., comma 1, con i quali si chiede se il giudice di appello possa:
- omettere di pronunciarsi sull'appello incidentale e sulle domande, eccezioni e contestazioni riproposte in sede di gravame, e porre a base della decisione non le prove ritualmente acquisite, bensì fatti ritenuti contrariamente al vero non contestati (primo quesito);
- omettere di accertare in concreto i redditi attuali dei coniugi e di tenere conto delle condizioni di vita, di età e di salute degli stessi, sia all'epoca della decisione, sia "sotto un profilo prospettico, specialmente quando si tratti di coniugi già innanzi negli anni" (secondo quesito);
- tener conto dei redditi della convivente del coniuge obbligato o di dazioni occasionali, a titolo di mutuo, della convivente stessa (terzo quesito);
- omettere di tener conto della condotta processuale delle parti e delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio da uno dei coniugi e dell'atteggiamento di ostinata chiusura ad ogni proposta conciliativa mostrato dall'altro coniuge (quarto quesito);
- porre a base della decisione documentazione fiscale e altri documenti non riferibili alle condizioni attuali e concrete dei coniugi (quinto quesito);
- desumere redditi asseritamente non dichiarati da uno dei coniugi presumendo l'attività svolta e il titolo non gratuito della stessa dalle consuetudini di altri, non meglio identificati, direttori d'orchestra o da pagine web e locandine delle iniziative musicali, con ciò violando il divieto di praesumptio de praesumpto (sesto quesito);
- conferire "efficacia di piena prova alle dichiarazioni del coniuge confitente tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto confessato (nella specie, la ristrutturazione "estetica" dell'immobile posto nelle campagne alessandrine con "materiali modesti"), non contestate dall'altra parte" (settimo quesito).
1.1.1. - Le censure di cui al primo quesito sono inammissibili. La Corte d'appello, invero, non ha affatto omesso di pronunciarsi sul gravame incidentale dell'attuale ricorrente;
per il resto il quesito prospetta - alla stessa stregua del secondo, del quarto e del quinto quesito, le cui censure sono perciò ugualmente inammissibili - come violazioni di legge asserite deficienze della sentenza impugnata in ordine all'accertamento dei fatti, che andavano denunciate articolando invece idonee censure di vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
5. Le censure di cui al terzo e settimo quesito (in cui potrebbero in astratto leggersi anche deduzioni di violazione di legge) sono inammissibili poiché attengono a profili in sè non decisivi della controversia, essendo le condizioni economiche della convivente del sig. G. , il prestito da lei concesso a quest'ultimo e la ristrutturazione dell'immobile in (omesso) meri elementi di contorno nella ricostruzione delle condizioni economiche del ricorrente fatta dalla Corte d'appello, la quale si è basata fondamentalmente sulla prosecuzione della attività di direttore d'orchestra del ricorrente stesso.
La censura di cui al sesto quesito relativa alla violazione del divieto di praesumptio de praesumpto è infondata, avendo la Corte d'appello desunto il persistente svolgimento dell'attività di musicista dalla documentata partecipazione del ricorrente a plurime manifestazioni ed eventi, e avendo desunto il carattere non gratuito di tale attività (non già dal suo svolgimento, oggetto della precedente presunzione, bensì) dall'id quod plerumque accidit. 1.2. - Con l'ottavo quesito si chiede se la sentenza impugnata sia viziata da motivazione insufficiente e contraddittoria "sulla determinazione delle condizioni e dei redditi del coniuge obbligato a versare all'altro coniuge l'assegno divorzile" sotto una serie di profili (dieci, per l'esattezza) che vengono poi elencati. Si tratta perciò della sintesi relativa alla deduzione del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
5. Anche tale censura, però, è inammissibile, attesa la mancanza della "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria", ai sensi dell'art.366 bis c.p.c., comma 2. Il fatto controverso, invero, è indicato soltanto nei termini generici sopra testualmente riportati (le condizioni e i redditi del coniuge obbligato a versare l'assegno);
termini che non vengono meglio precisati, con la dovuta chiarezza, nei dieci punti cui sopra si è fatto cenno. Fa eccezione solo il decimo punto, nel quale si deduce che il valore dell'immobile in (omesso) era di 200.000 Euro, ma esso attiene a un fatto non decisivo, come si è già visto a proposito del settimo quesito. 2. - Con il primo motivo del ricorso incidentale della sig.ra P. si sostiene, denunciando violazione di norme di diritto, che la Corte d'appello era tenuta, al fine di accertare le condizioni economiche del sig. G. , a disporre indagini sui redditi, il patrimonio e l'effettivo tenore di vita del medesimo avvalendosi se del caso della polizia tributaria, di rogatorie internazionali, di ordini di esibizione da parte di terzi.
2.1. - Il motivo è infondato perché il giudice di merito ha certamente il dovere di accertare i fatti rilevanti per la decisione, ma la scelta dei mezzi istruttori da utilizzare a tal fine è un potere affidato al suo discrezionale - ancorché motivato - apprezzamento. Andava pertanto articolata, semmai, una censura di vizio di motivazione, non certo di violazione di legge. 3. - Con il secondo motivo del medesimo ricorso si denuncia difetto assoluto di motivazione e violazione di legge per avere la Corte d'appello omesso di disporre la decorrenza dell'assegno dalla data della presentazione della domanda.
3.1. - Il motivo è inammissibile perché la questione avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di appello, mentre la stessa ricorrente deduce di averla proposta non con l'atto di gravame, bensì con una memoria del 27 ottobre 2004.
4. - Con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in relazione alla domanda di assegno in favore della figlia maggiorenne sul presupposto che la medesima era affetta da un grave handicap psichico.
4.1. - Il motivo è inammissibile per una ragione analoga a quella già indicata a proposito del precedente motivo. La ricorrente, infatti, non precisa che la questione - della quale non v'è traccia nella sentenza impugnata - sia stata posta al giudice di appello con specifico motivo di gravame.
5. - Il quarto e il quinto motivo del medesimo ricorso vanno trattati congiuntamente essendo connessi.
Con il quarto motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che Corte d'appello abbia interpretato la richiesta della sig.ra P. di assegnazione della casa familiare come domanda fondata sul disposto dell'art. 155 c.c., comma 4, (nel testo anteriore alla novella di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54), anziché sulla esistenza di un diritto di abitazione (art. 1022 c.c.) di natura convenzionale costituito a suo tempo con l'accodo di separazione dei coniugi.
Con il quinto motivo la medesima questione della sussistenza di un diritto di abitazione di fonte convenzionale viene proposta sotto il profilo della violazione di nomine di diritto.
5.1. - I motivi sono inammissibili perché la ricorrente non deduce che la questione del diritto di abitazione di fonte convenzionale fosse stata posta anche nel giudizio di primo grado;
conseguentemente deve ritenersi che essa integri domanda nuova inammissibilmente proposta soltanto in grado di appello, sulla quale il giudice di gravame non era tenuto a pronunciarsi.
6. - Con il sesto motivo si lamenta, denunciando violazione dell'art.91 c.p.c., che la Corte d'appello, pur avendo riformato la sentenza di primo grado, non abbia condannato il sig. G. alle spese del relativo giudizio ed abbia invece confermato la statuizione di compensazione delle medesime assunta dal Tribunale, così violando il principio della soccombenza e contraddicendo la decisione di condannare invece il G. alle spese del giudizio di appello. 6.1. - Il motivo è infondato perché la soccombenza tra gli ex coniugi era reciproca (sono state infatti respinte le domande della sig.ra P. di assegnazione della casa familiare e di assegno in favore della figlia) e dunque ben si giustificava la compensazione delle spese;
ne' vi è logica contraddizione tra la decisione di compensare le spese relative alla prima fase, più incerta, del giudizio e di condannare, invece, alle spese della fase d'impugnazione la parte che perseveri in una domanda già dichiarata infondata.
7. - Il ricorso incidentale della Efesos s.r.l. è inammissibile in quanto tardivo essendo stato presentato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 12 dicembre 2008, dunque oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale del sig. G. avvenuta il 26 settembre 2008. Nè rileva che la notifica del ricorso della sig.ra P. sia stata fatta alla società soltanto il 3 novembre 2008. Infatti il principio dell'unicità del processo d'impugnazione contro una stessa sentenza, il quale comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, non trova deroga nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi diversi da quelli della già proposta impugnazione (ex multis Cass. 26622/2005, 4789/2001, 3335/1999).
4. - In conclusione il ricorso principale e il ricorso incidentale della sig.ra P. vanno respinti e il ricorso incidentale della Efesos s.r.l. va dichiarato inammissibile.
È equo compensare le spese processuali in considerazione della loro reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale del sig. G. e il ricorso incidentale della sig.ra P. e dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Efesos s.r.l.; dichiara inoltre compensate le spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013