Articolo 11 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 10Articolo 12
Versione
11 marzo 1948
Art. 11.
Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per novantanove anni.
La concessione potra' essere rinnovata.
Non e' ammessa la cessione della concessione predetta.
Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7
settembre 1945 abbiano gia' formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione puo' promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione.
Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.
Entrata in vigore il 11 marzo 1948
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