Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 8 gennaio 2025, iscritta al n. 31 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via S. Pellico n. 24, presso lo studio dell'Avv. Piero Faletti che lo rappresenta e difende per procura rilasciata;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliata in Montefiascone (VT), alla Via C.F._2 della Croce n. 10, presso lo studio dell'Avv. Orietta Celeste che la rappresenta e difende per procura rilasciata.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 26 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il sig. ha proposto, ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c., ricorso per la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in data 22 settembre 2001 e trascritto nei registri dello stato civile Parte_2
del Comune di Montefiascone (VT), parte II, serie A, n. 48.
Al riguardo ha premesso che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
maggiorenne ma non autosufficiente sotto l'aspetto economico, il quale da circa due anni ha scelto di vivere stabilmente con il ricorrente;
che la separazione dei coniugi, omologata dal Tribunale di Viterbo in data 9 dicembre 2015, si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022; che entrambi i coniugi godono di redditi propri.
Ha quindi chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico della l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio Parte_2
mediante corresponsione di un assegno mensile pari a € 250,00 (così eliminando l'obbligo a proprio carico stabilito in sede di separazione e fissato nella misura di €
700,00).
La convenuta si è costituita aderendo alla domanda di cessazione del vincolo coniugale;
ha dichiarato di non richiedere l'assegno divorzile, benché recentemente licenziata;
ha invece richiesto di confermare a carico del marito l'obbligo di mantenimento del figlio nella misura prevista in separazione.
All'udienza presidenziale, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo conciliativo alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa il 22.09.2001 in Montefiascone (VT) con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Montefiascone al n. 48, p. 2 s. A anno 2001, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montefiascone di procedere alla trascrizione della sentenza e agli incombenti di legge.
2. Disporre che ognuno dei coniugi, abile al lavoro ed economicamente indipendente,
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provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
3. Disporre la revoca del contributo al mantenimento del figlio a Persona_1
carico del padre ed in favore della madre a far data dal mese di gennaio 2025.
4. Disporre che entrambi i genitori contribuiranno direttamente delle necessità del figlio, mentre le spese straordinarie d saranno a carico di entrambi i Persona_1
genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. Disporre che il minimo contributo economico per il mantenimento del figlio, maggiorenne, ma non autosufficiente, ch dovrebbe corrispondere Parte_2
direttamente al genitore convivete, sia interamente compensato con il Parte_1
credito di € 8.912,90 che la stessa vanta per lo stesso titolo nei confronti dell'ex marito, giusta raccomandata del 13.03.2025, in virtù del provvedimento di separazione.
6. Dare atto che le parti hanno risolto ogni aspetto economico tra di essi esistente e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. Compensazione integrale delle spese di lite.”
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condizioni.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, disposta la trasformazione del rito da contenzioso a consensuale e preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Montefiascone (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
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a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei co- niugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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