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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 357-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente
Dott. Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Alessandra M IRABELLI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 357-1/2024 rg. PU da:
AV CO, nato a [...] il [...], C.F.
[...]e residente in [...];
CO DA, nata a [...] il [...], C.F. [...]e residente in [...];
- ricorrenti
Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2024, VA IC e SC AL hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata familiare ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
L'istanza è stata proposta con un ricorso congiunto da entrambi i ricorrenti in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 66 CCI, compreso come detto nell'ambito delle Disposizioni di carattere generale, cui al I comma prevede che “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”, indentificando, al II comma, quali membri della stessa famiglia, “oltre al coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 75”.
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Nella fattispecie, i due ricorrenti sono membri della stessa famiglia in quanto coniugi e, essendo comune la causa del sovraindebitamento, ricorrono i presupposti per la trattazione unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata.
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di BO, avendo i ricorrenti la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di BO
(cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione,
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oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di BO, dott. Federico
Cocchi, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che la ditta individuale “VA IC” (P.I. 03315621205), con cui il ricorrente ha esercitato l'attività di impresa, pur essendo stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 08.10.2024, riveste i caratteri dell'impresa minore.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.
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L'OCC ha attestato che i due ricorrenti possano mettere a disposizione della procedura la somma eccedente quella necessaria al mantenimento pari ad 1.091,00 mensili per il primo anno e la somma di euro 1.191,00 per l'ulteriore biennio della procedura (complessivamente circa
40.337,69 euro, già dedotte le spese della procedura), avendo richiesto di mantenere l'intero importo della tredicesima mensilità per il primo anno e la metà per i due anni successivi.
Tenuto conto degli introiti dei ricorrenti e della loro esposizione debitoria appare adeguato che
VA corrisponda mensilmente la somma di euro 650,00 circa per il primo anno e di euro
700,00 circa per l'ulteriore biennio della procedura, mentre SC metterà a disposizione la quota dello stipendio eccedente quella necessario al mantenimento pari ad euro 440,00 mensili per il primo anno ed euro 500,00 circa mensili per gli altri due anni di durata della procedura.
Come meglio precisato più avanti, nell'attivo a favore del ceto creditorio deve essere considerato anche il corrispettivo derivante dalla vendita della vettura Toyota Aygo targata
[/], immatricolata nel 2023 e acquistata per la somma di euro 16.700,00. Si deve quindi ritenere che vi sia attivo distribuibile ai creditori.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
Come già osservato, i ricorrenti non risultano titolari – secondo la documentazione in atti
– di alcun bene immobile.
Gli stessi risultano proprietari di beni mobili registrati. Sebbene VA risulti ancora titolare di un'autovettura Jeep Cherokee targata [/] immatricolata nell'anno 1987 gravata da vari fermi amministrativi, la stessa è stata venduta da oltre venti anni (v. allegato n.
9b) e, considerata la vetustà dell'auto, non ha, ad ogni modo, valore commerciale rilevante.
La ricorrente SC risulta titolare di due automobili, che i ricorrenti chiedono di escludere dalla procedura: la vettura Fiat Panda targata [/], immatricolata nell'anno 2008, acquistata il 13.10.2022 al prezzo di euro 4.300,00 può essere lasciata nella disponibilità dei ricorrenti, data la necessità di utilizzarla per gli spostamenti e le esigenze familiari, mentre la vettura Toyota Aygo targata [/], immatricolata nell'anno 2023, acquistata il 15.11.2023 per euro 16.700,00 grazie al finanziamento con Toyota Financial Services Italia S.p.A. dovrà essere messa nella disponibilità della procedura atteso il suo ingente valore (compreso tra euro
13.000,00 ed euro 16.000,00).
Le giacenze sui conti correnti bancari dei ricorrenti e sul libretto di risparmio intestato a
SC, non derivanti dal versamento dello stipendio e degli ulteriori emolumenti nella misura riservata al mantenimento dei debitori, devono ritenersi acquisite alla procedura.
La fonte di guadagno di VA IC deriva dal reddito prodotto da lavoro subordinato con contratto a tempo determinato sino al 15.05.2025 presso la società “Gruppo
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Gironi S.r.l. Unipersonale” come operaio edile a tempo pieno percependo una retribuzione mensile netta pari a circa 1.766,00 euro per 13 mensilità, contratto destinato a trasformarsi a tempo indeterminato alla scadenza, come dichiarato dallo stesso datore di lavoro dell'istante
(v. allegato 4 bis).
SC AL percepisce un reddito derivante dal lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato parziale (65%) presso la scuola materna Santa Clelia Barbieri come docente di scuola materna di 4 livello, percependo una retribuzione mensile netta pari a circa
1.526,00 euro per 13 mensilità.
Il Liquidatore provvederà a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo TFR e di altri emolumenti equipollenti).
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento dei debitori non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste dei debitori.
Appare congrua la richiesta dei ricorrenti di mantenere l'intero importo della tredicesima mensilità per la durata del primo anno della procedura e di trattenere il 50% della somma della tredicesima mensilità percepita nel biennio successivo, tenuto conto sia della situazione di salute del ricorrente sia delle spese dentistiche che il nucleo familiare ha dato prova di dovere affrontare. Allo stato può dunque essere lasciata a VA IC la somma mensile netta di euro 1.126,00 per tredici mensilità e a SC AL la somma mensile netta di euro
1.086,00 per tredici mensilità, mentre i redditi ulteriori (altri redditi da lavoro dipendente e autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
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Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione delle quote dello stipendio e della somma derivante dalla vendita della vettura, devolute al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie si considera opportuno nominare quale Liquidatore il dott. Federico
Cocchi, già Gestore della Crisi, dotato della necessaria esperienza e professionalità.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
P . Q . M .
Il Tribunale di BO, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
AV CO, nato a [...] il [...], C.F.
[...]e residente in [...];
CO DA, nata a [...] il [...], C.F. [...]e residente in [...];
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Liquidatore il dott. Federico Cocchi, già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza pagina 6 di 9
entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di BO: www.tribunale.bologna.giustizia.it;
nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni dei debitori (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste dei debitori;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
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− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità di AV CO la somma mensile netta di euro 1.126,00 e nella disponibilità di CO DA la somma mensile netta di euro 1.086,00 (fermo quanto in parte motiva con riferimento alla tredicesime mensilità dei ricorrenti), ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che i ricorrenti hanno quantificato come necessarie al sostentamento proprio e del nucleo familiare, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
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Si comunichi all'OCC/Liquidatore.
Così deciso in BO, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 7 gennaio 2025 La Giudice Rel. Il Presidente
Alessandra Mirabelli Michele Guernelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente
Dott. Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Alessandra M IRABELLI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 357-1/2024 rg. PU da:
AV CO, nato a [...] il [...], C.F.
[...]e residente in [...];
CO DA, nata a [...] il [...], C.F. [...]e residente in [...];
- ricorrenti
Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2024, VA IC e SC AL hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata familiare ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
L'istanza è stata proposta con un ricorso congiunto da entrambi i ricorrenti in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 66 CCI, compreso come detto nell'ambito delle Disposizioni di carattere generale, cui al I comma prevede che “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”, indentificando, al II comma, quali membri della stessa famiglia, “oltre al coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 75”.
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Nella fattispecie, i due ricorrenti sono membri della stessa famiglia in quanto coniugi e, essendo comune la causa del sovraindebitamento, ricorrono i presupposti per la trattazione unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata.
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di BO, avendo i ricorrenti la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di BO
(cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione,
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oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di BO, dott. Federico
Cocchi, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che la ditta individuale “VA IC” (P.I. 03315621205), con cui il ricorrente ha esercitato l'attività di impresa, pur essendo stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 08.10.2024, riveste i caratteri dell'impresa minore.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.
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L'OCC ha attestato che i due ricorrenti possano mettere a disposizione della procedura la somma eccedente quella necessaria al mantenimento pari ad 1.091,00 mensili per il primo anno e la somma di euro 1.191,00 per l'ulteriore biennio della procedura (complessivamente circa
40.337,69 euro, già dedotte le spese della procedura), avendo richiesto di mantenere l'intero importo della tredicesima mensilità per il primo anno e la metà per i due anni successivi.
Tenuto conto degli introiti dei ricorrenti e della loro esposizione debitoria appare adeguato che
VA corrisponda mensilmente la somma di euro 650,00 circa per il primo anno e di euro
700,00 circa per l'ulteriore biennio della procedura, mentre SC metterà a disposizione la quota dello stipendio eccedente quella necessario al mantenimento pari ad euro 440,00 mensili per il primo anno ed euro 500,00 circa mensili per gli altri due anni di durata della procedura.
Come meglio precisato più avanti, nell'attivo a favore del ceto creditorio deve essere considerato anche il corrispettivo derivante dalla vendita della vettura Toyota Aygo targata
[/], immatricolata nel 2023 e acquistata per la somma di euro 16.700,00. Si deve quindi ritenere che vi sia attivo distribuibile ai creditori.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
Come già osservato, i ricorrenti non risultano titolari – secondo la documentazione in atti
– di alcun bene immobile.
Gli stessi risultano proprietari di beni mobili registrati. Sebbene VA risulti ancora titolare di un'autovettura Jeep Cherokee targata [/] immatricolata nell'anno 1987 gravata da vari fermi amministrativi, la stessa è stata venduta da oltre venti anni (v. allegato n.
9b) e, considerata la vetustà dell'auto, non ha, ad ogni modo, valore commerciale rilevante.
La ricorrente SC risulta titolare di due automobili, che i ricorrenti chiedono di escludere dalla procedura: la vettura Fiat Panda targata [/], immatricolata nell'anno 2008, acquistata il 13.10.2022 al prezzo di euro 4.300,00 può essere lasciata nella disponibilità dei ricorrenti, data la necessità di utilizzarla per gli spostamenti e le esigenze familiari, mentre la vettura Toyota Aygo targata [/], immatricolata nell'anno 2023, acquistata il 15.11.2023 per euro 16.700,00 grazie al finanziamento con Toyota Financial Services Italia S.p.A. dovrà essere messa nella disponibilità della procedura atteso il suo ingente valore (compreso tra euro
13.000,00 ed euro 16.000,00).
Le giacenze sui conti correnti bancari dei ricorrenti e sul libretto di risparmio intestato a
SC, non derivanti dal versamento dello stipendio e degli ulteriori emolumenti nella misura riservata al mantenimento dei debitori, devono ritenersi acquisite alla procedura.
La fonte di guadagno di VA IC deriva dal reddito prodotto da lavoro subordinato con contratto a tempo determinato sino al 15.05.2025 presso la società “Gruppo
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Gironi S.r.l. Unipersonale” come operaio edile a tempo pieno percependo una retribuzione mensile netta pari a circa 1.766,00 euro per 13 mensilità, contratto destinato a trasformarsi a tempo indeterminato alla scadenza, come dichiarato dallo stesso datore di lavoro dell'istante
(v. allegato 4 bis).
SC AL percepisce un reddito derivante dal lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato parziale (65%) presso la scuola materna Santa Clelia Barbieri come docente di scuola materna di 4 livello, percependo una retribuzione mensile netta pari a circa
1.526,00 euro per 13 mensilità.
Il Liquidatore provvederà a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo TFR e di altri emolumenti equipollenti).
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento dei debitori non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste dei debitori.
Appare congrua la richiesta dei ricorrenti di mantenere l'intero importo della tredicesima mensilità per la durata del primo anno della procedura e di trattenere il 50% della somma della tredicesima mensilità percepita nel biennio successivo, tenuto conto sia della situazione di salute del ricorrente sia delle spese dentistiche che il nucleo familiare ha dato prova di dovere affrontare. Allo stato può dunque essere lasciata a VA IC la somma mensile netta di euro 1.126,00 per tredici mensilità e a SC AL la somma mensile netta di euro
1.086,00 per tredici mensilità, mentre i redditi ulteriori (altri redditi da lavoro dipendente e autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
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Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione delle quote dello stipendio e della somma derivante dalla vendita della vettura, devolute al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie si considera opportuno nominare quale Liquidatore il dott. Federico
Cocchi, già Gestore della Crisi, dotato della necessaria esperienza e professionalità.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
P . Q . M .
Il Tribunale di BO, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
AV CO, nato a [...] il [...], C.F.
[...]e residente in [...];
CO DA, nata a [...] il [...], C.F. [...]e residente in [...];
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Liquidatore il dott. Federico Cocchi, già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza pagina 6 di 9
entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di BO: www.tribunale.bologna.giustizia.it;
nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni dei debitori (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste dei debitori;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
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− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità di AV CO la somma mensile netta di euro 1.126,00 e nella disponibilità di CO DA la somma mensile netta di euro 1.086,00 (fermo quanto in parte motiva con riferimento alla tredicesime mensilità dei ricorrenti), ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che i ricorrenti hanno quantificato come necessarie al sostentamento proprio e del nucleo familiare, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
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Si comunichi all'OCC/Liquidatore.
Così deciso in BO, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 7 gennaio 2025 La Giudice Rel. Il Presidente
Alessandra Mirabelli Michele Guernelli
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