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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Fiorella GOZZER Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5452 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 5 dicembre
2024 e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 CodiceFiscale_1
degli avv.ti Annalisa Menna e Vincenzo Michele Minopoli dai quali è rappresentata e difesa per procura allagata all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
1 (P.I. ) in liquidazione, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bellini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via dei Tre Orologi 14/a,
giusta delega in calce all'atto di citazione in primo grado,
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 245/19 del Tribunale di Velletri pubblicata l'11.2.2019.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Velletri, in accoglimento dell'opposizione a d.i. proposta dall'appellata, aveva revocato il d.i. n.137/17 del
13.1.2017 di €. 117,120,00 e rigettato, per difetto di prova, la domanda di pagamento di competenze professionali, asseritamente svolte dalla nei confronti della Pt_1
società.
L'impugnazione censurava la falsa applicazione e violazione degli art. 2697cc e 115
cpc. e chiedeva, in via istruttoria, l'ammissione di un nuovo documento definito essenziale ai fini del decidere.
Concludeva per la riforma della sentenza e la condanna della appellata al pagamento della somma di €. 117.120,00 per prestazioni professionali, oltre interessi e accessori.
Con comparsa del 9.1.2020 si costituiva la quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello perché carente di specifiche censure alla sentenza e per la nuova ed irrituale rappresentazione dei fatti dallo stesso fornita;
inoltre ne rilevava l'infondatezza nel merito chiedendone il rigetto.
All'udienza cartolare del 5.12.2024, verificato il deposito di note di trattazione scritta,
la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile prima che infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Nella configurazione assunta dal codice di rito dopo la riforma del 1990, l'appello non
è un mezzo con cui sottoporre ad altro giudice l'esame della causa, ma consiste in una revisio prioris istantiae fondata sulla denuncia di specifici vizi di ingiustizia o di nullità della sentenza impugnata;
sicchè l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse ai singoli capi della sentenza il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato.
Per questo sulla scorta del consolidato orientamento del S.C. (sent. Sez. Un. 16/2000;
n. 3033 del 2013, più di recente, n. 40606/2021) i motivi di appello devono rispettare il principio della specificità stabilito dall'art. 342 c.p.c. traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Sul punto la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che l'onere della specificazione dei motivi di appello non può ritenersi assolta mediante la mera riproposizione della domanda, poiché i motivi di gravame, per essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono accompagnare la parte volitiva, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, con una parte argomentativa che contrasti e confuti le ragioni addotte dal primo giudice.
I motivi qui formulati, oltre a non censurare capi specifici della sentenza, forniscono una nuova rappresentazione dei fatti di causa rispetto a quella prospettata in primo grado. Sicchè vanno dichiarati inammissibili.
Ciò detto l'appello è infondato anche nel merito e va rigettato con le seguenti argomentazioni.
3 Con il primo ed il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2697 cc. da parte del primo giudice nel non aver ritenuto provato da parte della il presunto credito. Pt_1
Il motivo è generico anche perché non corredato di alcun elemento che possa contrastare la prima decisione o che possa far intravedere un presunto errore del tribunale nella motivazione della sentenza.
Va difatti precisato che la pretesa di pagamento della nei confronti della Pt_1
appellata società, per complessivi € 117.120,00, è fondata su tre fatture, due delle quali con la causale generica di “consulenza fiscale contabile amministrativa” e,
l'altra, altrettanto generica, di “elaborazione dati fiscali commerciali e di bilancio”.
In seguito alla contestazione da parte di ha rilevato l'assenza tra le parti Parte_2
di alcun rapporto di consulenza e che l'appellante, socia della stessa e socia CP_1
ed amministratore unico della controllante , non era commercialista, né CP_2
revisore dei conti, né aveva indicato alcun titolo professionale, che avrebbe giustificato la propria esorbitante richiesta di pagamento per asserita attività di consulenza professionale- spettava all'opposta fornire elementi probatori dell'attività
eventualmente svolta, legittimante la richiesta di così elevati compensi. Ma tale prova è mancata nel corso del giudizio di primo grado. Né sarebbe stata integrata dalla prova testimoniale come richiesta.
Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente osservato che, a fronte delle contestazioni dell'opponente, la sig.ra on ha assolto al proprio onere Pt_1
probatorio del fatto costitutivo della pretesa creditoria non avendo indicato, né
prodotto, alcun preteso contratto di consulenza, né documento cui riferire il preteso
rapporto di consulenza e giustificato l'esorbitante quantificazione della propria
pretesa. L'appellante riconosce che non esiste alcun accordo scritto che
legittimerebbe tale pretesa attività. Il che è una circostanza del tutto singolare
specialmente in relazione all'entità delle somme pretese ed in considerazione del
4 dimostrato modus operandi della società in altre occasioni e dalla mancanza di
qualifica specifica da parte della del suo coinvolgimento personale Pt_1
nell'ambito delle società.
A fronte di tali specifiche motivazioni l'appello nulla deduce, limitandosi ad una generica impugnazione del provvedimento ed alla reiterazione delle richieste istruttorie;
richiesta che se da un lato lascia inequivocabilmente trasparire la sussistente carenza di prova dei fatti dedotti, dall'altro per come formulata, non spiegherebbe se la presunta attività svolta derivasse da uno specifico incarico conferito, ovvero dalla posizione di azionista (e per tempo con ruoli apicali) della
Pt_1
Né, per lo stesso motivo, può riconoscersi alcuna valenza probatoria alla presenza in contabilità delle fatture.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della “massima illogicità del ragionare
giuridico della sentenza” che, a suo dire, avrebbe dato rilievo ai ruoli societari ricoperti dalla sig.ra ll'interno della e della controllante Pt_1 Controparte_1
SRS Futuro s.r.l.
Il motivo è infondato.
Il ragionamento del Tribunale ha ben valutato la pluralità di rapporti esistenti tra la il coniuge e le società innanzi menzionate, rilevanti ai fini del giudizio. Pt_1
Pertanto, la circostanza che secondo la propria prospettazione, si Parte_1
fosse occupata della contabilità della (e di altre società del gruppo) può CP_1
trovare spiegazione piuttosto che in un indimostrato rapporto di consulenza, nella carica amministrativa ricoperta e nel rapporto societario esistente tra la stessa d il marito, con SRS Futuro s.r.l. (detentore dell'80% del capitale di Pt_1 [...]
e con la stessa CP_1 Controparte_1
5 Infatti, come dimostrato dalle allegazioni di parte appellata, la è stata Pt_1
amministratore unico della controllante SRS Futuro s.r.l. ed è socia della CP_1
Per quanto innanzi detto l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita, secondo i valori medi della tariffa vigente per cause di complessità media.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Velletri Parte_1
n.245/2019, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna , al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente grado
[...]
di giudizio che liquida in €. 9.500, oltre accessori di legge e di tariffa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di
parte appellante.
Roma, 15.4.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino
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