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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 173/2023
. .
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente che costituiscono parte integrante dello stesso.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico in data 18
Dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2023 promossa da:
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Acasbo Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
- rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Vizzone Controparte_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha dedotto che in data 8.5.2018 stipulava con la banca il contratto Controparte_2 di finanziamento n. 36248063 cui era collegata la polizza assicurativa “collettiva” abbinata allo stesso stipulata contestualmente per garantire la liquidazione del capitale residuo del detto prestito personale in caso di morte ovvero di malattia grave;
Ha dedotto che in data 3.4.2019 è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di un
“fibroistiocitoma mixoide”, ma la richiesta di indennizzo fu rigettata perché la necessaria documentazione era stata presentata in ritardo rispetto ai termini convenzionalmente previsti;
Ha altresì dedotto che in data 20.6.2022 è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico per la rimozione di un “mixofibrosarcoma di alto grado” diagnosticatogli e in data 28.7.2022, ha presentato, in forza del predetto referto, denuncia di sinistro alla Compagnia Incontra Assicurazioni S.p.A..
Si è costituita la Compagnia la quale ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere essendo trascorsi pagina 2 di 4 oltre due anni dal primo intervento chirurgico avvenuto nel 2019 e ha eccepito poi nel merito che la seconda grave malattia sarebbe stata una recidiva del primo intervento e pertanto alla luce dell contratto concluso non sarebbe stato oggetto di indennizzo.
Orbene la causa è stata ritenuta di natura documentale e ritenuto di poter decidere nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c rinviata per la decisione al 18 Dicembre 2024 anche all'esito della nuova costituzione del difensore della parte ricorrente.
Orbene la domanda risulta fondata atteso che la parte ricorrente ha prodotto un certificato medico del
Policlinico Gemelli di Roma del 30.9.2022, nel quale viene specificamente dichiarato che la lesione che ha determinato il secondo intervento cui parte attrice è stata sottoposta non è una recidiva;
La Compagnia convenuta invero nelle sue difese ha solo eccepito che potesse trattarsi di una recidiva senza neppure sollecitare un accertamento in tal senso, atteso che peraltro il certificato medico prodotto dalla parte ricorrente proviene da Policlinico Gemelli di Roma.
Sul quantum debeatur la polizza sottoscritta prevede che debba essere indennizzato il capitale residuo del finanziamento garantito che ammonta alla data di diagnosi ad € 17.795,89 come documentalmente provato.
L'eccezione di prescrizione pertanto alla luce del nuovo evento morboso come correttamente denunciato dal ricorrente è destituito di fondamento anche il relazione alla tardività della certificazione della invalidità permanente.
La richiesta di condanna ex art.96 c.p.c non può trovare accoglimento atteso che gli eventi morbosi per i quali si è chiesto l'operatività della polizza indennitaria sono stati due e comunque non risulta provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. Andrea Acasbo e si liquidano in euro 3500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento dell'indennizzo pari ad euro 17.795,89 oltre interessi dalla domanda.
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c
Condanna altresì la parte soccombente a corrispondere in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Avv. Andrea Acasbo le spese di lite liquidate in euro 3500,00 oltre accessori di legge.
pagina 3 di 4 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico in data 18.12.2024
Velletri 18.12.2024 Il Giudice
dott.ssa Francesca Salucci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 173/2023
. .
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente che costituiscono parte integrante dello stesso.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico in data 18
Dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2023 promossa da:
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Acasbo Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
- rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Vizzone Controparte_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha dedotto che in data 8.5.2018 stipulava con la banca il contratto Controparte_2 di finanziamento n. 36248063 cui era collegata la polizza assicurativa “collettiva” abbinata allo stesso stipulata contestualmente per garantire la liquidazione del capitale residuo del detto prestito personale in caso di morte ovvero di malattia grave;
Ha dedotto che in data 3.4.2019 è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di un
“fibroistiocitoma mixoide”, ma la richiesta di indennizzo fu rigettata perché la necessaria documentazione era stata presentata in ritardo rispetto ai termini convenzionalmente previsti;
Ha altresì dedotto che in data 20.6.2022 è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico per la rimozione di un “mixofibrosarcoma di alto grado” diagnosticatogli e in data 28.7.2022, ha presentato, in forza del predetto referto, denuncia di sinistro alla Compagnia Incontra Assicurazioni S.p.A..
Si è costituita la Compagnia la quale ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere essendo trascorsi pagina 2 di 4 oltre due anni dal primo intervento chirurgico avvenuto nel 2019 e ha eccepito poi nel merito che la seconda grave malattia sarebbe stata una recidiva del primo intervento e pertanto alla luce dell contratto concluso non sarebbe stato oggetto di indennizzo.
Orbene la causa è stata ritenuta di natura documentale e ritenuto di poter decidere nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c rinviata per la decisione al 18 Dicembre 2024 anche all'esito della nuova costituzione del difensore della parte ricorrente.
Orbene la domanda risulta fondata atteso che la parte ricorrente ha prodotto un certificato medico del
Policlinico Gemelli di Roma del 30.9.2022, nel quale viene specificamente dichiarato che la lesione che ha determinato il secondo intervento cui parte attrice è stata sottoposta non è una recidiva;
La Compagnia convenuta invero nelle sue difese ha solo eccepito che potesse trattarsi di una recidiva senza neppure sollecitare un accertamento in tal senso, atteso che peraltro il certificato medico prodotto dalla parte ricorrente proviene da Policlinico Gemelli di Roma.
Sul quantum debeatur la polizza sottoscritta prevede che debba essere indennizzato il capitale residuo del finanziamento garantito che ammonta alla data di diagnosi ad € 17.795,89 come documentalmente provato.
L'eccezione di prescrizione pertanto alla luce del nuovo evento morboso come correttamente denunciato dal ricorrente è destituito di fondamento anche il relazione alla tardività della certificazione della invalidità permanente.
La richiesta di condanna ex art.96 c.p.c non può trovare accoglimento atteso che gli eventi morbosi per i quali si è chiesto l'operatività della polizza indennitaria sono stati due e comunque non risulta provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. Andrea Acasbo e si liquidano in euro 3500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento dell'indennizzo pari ad euro 17.795,89 oltre interessi dalla domanda.
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c
Condanna altresì la parte soccombente a corrispondere in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Avv. Andrea Acasbo le spese di lite liquidate in euro 3500,00 oltre accessori di legge.
pagina 3 di 4 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico in data 18.12.2024
Velletri 18.12.2024 Il Giudice
dott.ssa Francesca Salucci
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