CASS
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 5042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5042 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RI ZA EF BE EMANUELA AI - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10 novembre 2022, il Tribunale di Udine, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, condannava XXXXXXXXXXXXXalla pena di due anni e due mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 614, commi 1 e 4, 61, n. 2, cod. pen., per essersi introdotto nell’abitazione di XXXXXXXXXXXXXX contro la volontà della persona offesa (capo A), e del reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. ai danni di XXXXXXXXXXXXXX, per averla costretta, con violenza, a subire atti sessuali (capo B). Il Tribunale applicava le pene accessorie di legge e disponeva le statuizioni civili. Con sentenza in data 24 marzo 2025, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado e disponeva le statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, XXXXXXXXXXXXX, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando otto motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in punto di dichiarazioni della persona offesa e di contraddizioni della sua testimonianza. In sintesi, il ricorrente contesta la ritenuta attendibilità della persona offesa, mettendo in evidenza una contraddizione tra quanto dichiarato spontaneamente da costei ai carabinieri e quanto dichiarato invece nella querela sporta e nella testimonianza resa in dibattimento: nel primo caso, la denunciante aveva dichiarato di aver chiesto agli operai informazioni sull’andamento dei lavori, temendo infiltrazioni d’acqua nel proprio tetto, invitando l’imputato a seguirla per un controllo, tanto che il teste XXXXXXXX ha confermato in dibattimento che era stata la persona offesa a invitare l’imputato a salire a casa;
nel secondo caso, la denunciante non aveva più fatto riferimento a preoccupazioni per le infiltrazioni, riferendo di un’offerta di aiuto da parte dell’imputato, che poi l’avrebbe spinta dentro casa. La Corte di Penale Sent. Sez. 3 Num. 5042 Anno 2026 Presidente: AC UC Relatore: NN OV Data Udienza: 14/01/2026 appello, senza superare questa contraddizione, ignora la prima versione dei fatti e si basa unicamente sulla seconda.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in punto di identificazione dell’imputato. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, vale a dire che il fidanzato della persona offesa e il teste XXXXXXXXXXXXXXX non avevano avuto dubbi circa l’identità dell’imputato, avendo il teste XXXXXXXX fornito il numero telefonico dell’imputato, in realtà il predetto teste aveva mostrato una profonda incertezza sull’identità dell’imputato, avendo testualmente ammesso di non ricordare il nome dell’individuo a cui apparteneva il numero di telefono, che aveva salvato sotto la generica sigla XXXX.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in punto di riconoscimento fotografico e di attendibilità della persona offesa. Deduce la difesa che la persona offesa aveva descritto l’abbigliamento del suo aggressore fornendo precisi colori, per poi ammettere che fossero quelli gli abiti indossati dall’imputato, allorchè le era stata mostrata una fotografia in bianco e nero, senza neanche aver preventivamente fornito i tratti somatici del suo aggressore, in tal modo dimostrando di confermare una fotografia mostratale in precedenza.
2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un vizio di violazione di legge processuale, in punto di violazione dell’art. 213 cod. proc. pen. In sintesi, la difesa lamenta l’inosservanza degli avvertimenti previsti dall’art. 213 cod. proc. pen., fondamentali per garantire la genuinità del riconoscimento e prevenire contaminazioni della memoria, sicchè l’omissione di tali avvertimenti, in un contesto in cui la persona offesa aveva già visto la foto dell’imputato il giorno precedente alla querela, rende il riconoscimento non solo nullo, ma anche intrinsecamente inattendibile.
2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in relazione alla testimonianza del fidanzato della persona offesa. Sostiene la difesa che la sentenza impugnata abbia erroneamente valorizzato un’ammissione estorta all’imputato in un contesto minaccioso, basandosi sulla testimonianza di un teste, il fidanzato della persona offesa, considerato inattendibile e interessato, in quanto convivente della denunciante ed avendo reso una testimonianza priva di dettagli specifici sull’aggressione sessuale subita dalla compagna.
2.6. Con il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio di motivazione, in relazione alla testimonianza di XXXXXXXXXXXXXXX. Nel mettere in evidenza che la prova principale della colpevolezza dell’imputato è fondata su una sua asserita dichiarazione autoincriminante resa al telefono, la difesa lamenta che la Corte territoriale ha ignorato i gravi problemi di udito del testimone XXXXXXXXXXXXXXX ed ha arbitrariamente selezionato solo le parti della sua deposizione che corroboravano la tesi accusatoria, il quale ha fornito una versione dei fatti diametralmente opposta a quella della persona offesa e del suo convivente, affermando di non essere in grado di riferire con accuratezza sul contenuto della telefonata a causa di gravi problemi di udito, negando che il telefono fosse stato utilizzato con modalità viva voce, dichiarando di non conoscere il nome della persona che stava chiamando, memorizzata con la sigla XXXX, senza considerare infine che, affinchè la confessione abbia efficacia probatoria, è necessario che sia resa dinanzi all’Autorità giudiziaria. 2 2.7. Con il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., un vizio di violazione di legge, in relazione alla procedibilità del reato di cui all’art. 614, comma 4, cod. pen. Deduce la difesa che la Corte di merito ha illogicamente affermato che il reato di violazione di domicilio sarebbe procedibile perché la persona offesa avrebbe sporto querela anche per tale reato, senza considerare: a) che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che l’imputazione di cui all’art. 614, comma 4, cod. pen. è procedibile d’ufficio; b) che invece la violenza utilizzata per commettere un reato non rende procedibile d’ufficio un altro reato, se la violenza non è funzionale alla sua commissione;
c) che la Corte di appello aveva arbitrariamente ritenuto che la descrizione dei fatti contenuta nella querela per violenza sessuale potesse sostituire la mancanza di una querela formale per la violazione di domicilio, perché in realtà nessuna querela era stata sporta per quel reato e la violenza dell’aggressore era stata commessa solo per la realizzazione dell’atto sessuale, non per violare il domicilio.
2.8. Con l’ottavo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio di motivazione, in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta la difesa che le circostanze attenuanti generiche erano state negate per la mancata emersione di elementi favorevoli all’imputato, senza considerare la incensuratezza di quest’ultimo, la lievissima entità del danno cagionato, tanto che il Tribunale non aveva liquidato alcuna provvisionale alla parte civile, il comportamento processuale dell’imputato che aveva reso dichiarazioni spontanee ai carabinieri, senza l’assistenza di un legale, la minor gravità del fatto, consumato sopra i vestiti della persona offesa e senza che sia risultata alcuna lesione psicologica.
3. E’ pervenuta memoria dell’avv. Andreina Baruffini Gardini, difensore di fiducia della parte civile, con la quale si chiede dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
4. E’ pervenuta memoria dell’avv. Andrea Pellegrini, difensore di fiducia dell’imputato, con la quale si chiede una pronuncia liberatoria per entrambe le imputazioni, anche per mancanza di condizione di procedibilità per il reato di cui al capo A ed anche previa riqualificazione ai sensi dell’art. 660 cod. pen. per il reato di cui al capo B, in ulteriore subordine che la condanna sia contenuta nel minimo della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e con la concessione del beneficio della pena sospesa.
5. E’ pervenuta ulteriore memoria dell’avv. Andreina Baruffini Gardini, difensore di fiducia della parte civile, con la quale si associa ai profili di inammissibilità del ricorso rilevati dalla Procura generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, LL e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la 3 nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali. Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
2. Tanto premesso, le censure mosse dalla difesa nei primi sei motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente perché incentrati sull’attendibilità della persona offesa, sulla identificazione dell’imputato e sulla interpretazione illogica e contraddittoria delle testimonianze rese - sono manifestamente infondate perché mirano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, diffondendosi in asserite contraddizioni o incongruenze nel narrato della persona offesa e delle testimonianze assunte dal fidanzato di costei e dal vicino di casa, a fronte di un ragionamento probatorio, svolto dalla sentenza impugnata, esente da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica.
2.1. La Corte di merito, infatti, nel disattendere le analoghe censure formulate con l’atto di appello sulla ricostruzione offerta dalla persona offesa caratterizzata da contraddizioni e incongruenze, ha illustrato, senza vizi logici, la genuinità e la sincerità del racconto della vittima scevro da propositi vendicativi o intenti calunniosi, offrendo una plausibile ricostruzione delle varie fasi in cui si è articolata la vicenda delittuosa, senza far emergere 4 elementi di sospetto in ordine alla testimonianza resa. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la Corte distrettuale ha rilevato come la persona offesa avesse spiegato come il ricorrente, sfruttando la circostanza che la donna si fosse intrattenuta a parlare perché preoccupata che il cane, durante la sua assenza, potesse aver dato fastidio abbaiando, l’aveva seguita mentre saliva le scale, per poi introdursi con forza all’interno dell’abitazione, spingendo la donna, chiudendo la porta alle sue spalle, per poi appoggiare una mano sulla sua zona lombare, afferrandola per le braccia e manifestando l’intenzione di darle un bacio, abbandonando la presa solo dopo che la persona offesa aveva minacciato di chiamare i carabinieri. I giudici di merito hanno, dunque, non illogicamente, sottolineato come la teste avesse descritto, con grande chiarezza, logicità e precisione, l’evoluzione dei fatti nel contraddittorio delle parti;
né emergono dal testo delle decisioni di merito, unici atti cui questa Corte ha accesso, le contraddizioni denunciate in ricorso tra le dichiarazioni rese dalla denunciante ai carabinieri nella immediatezza dei fatti e quelle poi rese in sede dibattimentale, per cui le doglianze mosse in proposito sono prive di fondamento. Ed anzi, la Corte territoriale illustra come la persona offesa non avesse mai riferito di essere preoccupata per lo svolgimento dei lavori da parte degli operai che stavano ristrutturando l’abitazione limitrofa, considerato che l’abitazione nella quale viveva era di proprietà non sua, ma del convivente, concludendo che sarebbe stato incomprensibile che costei avesse avuto necessità di visionare lo stato dei lavori e, dunque, di interloquire, per questo motivo, con l’imputato che coordinava la squadra di operai.
2.2. Quanto al profilo relativo alla identificazione dell’imputato, i giudici di merito hanno, senza alcun profilo di illogicità, precisato come la persona offesa avesse riconosciuto con certezza in fotografia l’imputato, a lei ben noto, in quanto la squadra di lavoro, che costui in fatto dirigeva, era ormai impiegata nell’abitazione limitrofa da circa tre settimane, sicchè la donna aveva avuto modo di vederlo ripetutamente, tanto da aver riconosciuto, nella foto mostratale in bianco e nero, anche gli abiti indossati al momento della commissione dei fatti, senza che tale affermazione sia stata smentita ed avendo carattere del tutto congetturale la doglianza che il riconoscimento fotografico fosse stato suggestionato da una precedente visione di quella stessa immagine fotografica. Inoltre, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, il giudice di primo grado ha richiamato la descrizione dei tratti somatici e degli abiti indossati dell’imputato effettuata dalla persona offesa in dibattimento (v. pag. 2 della sentenza di primo grado). A tanto consegue anche la manifesta infondatezza della doglianza processuale sulla mancata osservanza dell’art. 213 cod. proc. pen., dal momento che, come appena enunciato, diversamente da quanto contestato nel quarto motivo di ricorso, la persona offesa era stata chiamata in dibattimento a descrivere i tratti somatici e gli abiti indossati dall’imputato al momento della commissione dei fatti, ed i giudici di primo grado avevano ritenuto tale riconoscimento attendibile, evidenziando l’adozione di tutte le cautele necessarie nella preparazione dell’album fotografico esibito alla persona offesa, che aveva offerto una descrizione fisica dettagliata del soggetto che l’aveva aggredita ed anche dei vestiti da costui indossati al momento dell’episodio in contestazione, finanche della marca della felpa, nonché del furgone a bordo del quale l’uomo viaggiava. In tal modo, i giudici di merito hanno valorizzato l'atto di individuazione, dando conto delle ragioni di attendibilità del riconoscimento, offrendo un ragionamento congruo, esente dai vizi logico-giuridici paventati dal ricorrente, ponendosi in linea con il principio per cui il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali (quale, appunto, l'individuazione 5 fotografica), utilizzabili in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, atteso che la valenza dimostrativa della prova sta non nell'atto in sé, bensì nella testimonianza che rende conto dell'operazione ricognitiva (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; nello stesso senso, Sez. 4, n. 25658 del 27 giugno 2011, Sula Taulant, non mass.; Sez. 2, n. 33567 del 13 maggio 2009, Perrone, non mass.). In altri termini, “in materia di prove, qualora si sia, in sede di indagini di P.G., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell'esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio - anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova - bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza” (Sez. 2, n. 16204 dell’11/03/2004, Kerkoti, Rv. 228777; nello stesso senso, Sez. 1, n. 47378 del 27/11/2024, Marotta, non mass.).
2.3. Sempre con riferimento alla individuazione dell’imputato, emerge dalle sentenze dei giudici di merito che l’imputato era anche ben noto a XXXXXXXXXXXXXXX, vicino di casa della persona offesa che lo aveva incaricato per eseguire dei lavori nella sua abitazione;
ed era stato proprio il vicino di casa a fornire il numero telefonico dell’imputato, memorizzato nel telefono di costui con la sigla XXXX, ed a chiamarlo direttamente con il suo cellulare, in presenza della persona offesa e del fidanzato di costei, e, a fronte dell’invito a ritornare sul posto per chiarire e risolvere i termini della vicenda verificatasi, l’imputato aveva inizialmente opposto di essersi scusato, sicchè – concludono logicamente i giudici di merito – non solo ciò dava conto della esatta identificazione dell’imputato, ma se ne ricavava altresì che se costui fosse stato estraneo ai fatti contestatigli non avrebbe certo fatto alcun riferimento a delle scuse.
2.4. Quanto alle dichiarazioni rese dal fidanzato della persona offesa e dal vicino di casa, XXXXXXXXXXXXXXX, relativamente all’episodio nel quale quest’ultimo, su richiesta del fidanzato della persona offesa, aveva telefonicamente chiamato il ricorrente, i giudici di merito, senza vizi di manifesta illogicità, hanno argomentato che la richiesta di scuse proveniente dall’imputato valeva a supportare un quadro probatorio già, comunque, sufficiente a delineare la responsabilità del predetto. XXXXXXXX, infatti, ha riferito di non aver comunicato al vicino di casa il numero telefonico dell’operaio che sovrintendeva ai lavori da lui commessi per motivi di riservatezza e di averlo direttamente chiamato con il suo cellulare, rappresentandogli che aveva commesso qualcosa di sconveniente;
nel corso della conversazione, in cui il ricorrente aveva inizialmente negato i fatti, si era poi inserito il fidanzato della persona offesa chiedendo all’uomo di tornare indietro per chiarire la situazione, che aveva chiesto scusa, affermando che avrebbe fatto il possibile per tornare indietro. I giudici di merito pertanto, del tutto logicamente, concludono che il fatto che l’imputato si fosse scusato era dato che confermava l’ipotesi accusatoria, posto che, ove estraneo ai fatti, non avrebbe fatto riferimento a delle scuse, né avrebbe fatto ritorno sul luogo teatro dell’episodio. Né può sostenersi che tali dichiarazioni siano prive di valore probatorio, essendo la giurisprudenza di legittimità ferma nel ritenere che il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un 6 soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche, non sussistendo, in tale caso, il collegamento funzionale con il procedimento penale alla base del divieto stesso (Sez. 5, n. 38457 del 17/05/2019, Archinito, Rv. 277093; Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016, D'Elia, Rv. 267699; Sez. 5, n. 8897 del 19/11/2015, dep. 2016, Baschini, Rv. 266127; nello stesso senso, più di recente, Sez. 6, n. 12748 del 17/01/2025, Gorghetti, non mass.).
2.5. In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi già esposti con l’atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sono pertanto consentite nel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità o della contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., l’apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito. La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito: il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudice di merito, che è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).
3. Il settimo motivo di ricorso, incentrato sulla procedibilità a querela del reato di violazione di domicilio e sulla mancanza di querela stessa, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, nel rispondere a motivo di appello che affermava che la violazione di domicilio doveva considerarsi nel caso di specie procedibile a querela, poiché la violenza posta in essere dall’imputato era diretta a commettere l’abuso sessuale, affermato che la querela era stata sporta e che in essa la persona offesa aveva descritto in modo preciso i fatti ed anche la violazione di domicilio, essendo l’imputato entrato nell’abitazione con la forza e contro la volontà della stessa. Si tratta di una motivazione che risponde in modo pertinente alla censura mossa e, pertanto, pienamente valida, dovendosi rammentare in proposito che l'art. 366 cod. proc. pen., pur avendo introdotto il riferimento "ad un fatto previsto dalla legge come reato", nulla ha innovato - come chiaramente risulta dalla relazione al progetto preliminare - relativamente al contenuto della querela. Deve, quindi escludersi che tale disposizione imponga al querelante un'indicazione e precisazione del fatto reato, nei suoi termini giuridici, così introducendo un onere che trasformerebbe l'istituto da semplice domanda a procedere, in contestazione (privata) dell'accusa (Sez. 6, n. 4784 del 02/02/1993, Riccardi, Rv. 194166; più di recente, Sez. 4, n. 23662 del 16/03/2022, Simoncini, non mass.; Sez. 3, n. 49789 del 26/06/2019, A., non mass.). Coerentemente la Suprema Corte ha altresì precisato che 7 poiché sia nel codice vigente che in quello abrogato la natura della querela è semplicemente quella di condizione di procedibilità e la sua funzione è quella di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato, contenuto necessario e sufficiente per la sua validità è che manifesti l'istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni (cfr. Sez. 3, n. 1210 del 09/11/1993, dep. 1994, Frullano, Rv. 196479). Sul tema è stato altresì affermato che la querela validamente presentata da soggetto diverso dalla persona offesa dal reato estende i suoi effetti non solo ai fatti e ai reati ai quali si riferisce espressamente, ma anche a quelli, ignoti al querelante al momento della proposizione dell'atto, che siano stati accertati nel corso del procedimento (Sez. 3, n. 975 del 07/12/2018, dep. 2019, P., Rv. 274746). E, comunque, i giudici di merito, nel ricostruire in fatto la vicenda, hanno escluso che la violenza fosse esclusivamente funzionale alla commissione del reato sessuale, affermando che l’imputato era entrato nell’abitazione con la forza e contro la volontà della persona offesa, e sottolineando che l’ingresso era avvenuto tramite una spinta esercitata contro la donna nel momento in cui questa si stava apprestando ad aprire la porta, per poi richiudere la porta alle sue spalle e compiere gli atti di abuso sessuale descritti in imputazione. Si tratta di motivazione esente da vizi logici o giuridici, e pertanto non sindacabile in sede di legittimità (cfr. sul punto Sez. 3, n. 51083 del 28/09/2017, F., Rv. 271881, laddove si precisa che, nel precedente Sez. 3, n. 35696 del 16/06/2010, L., Rv. 248486, citato in ricorso, l'imputato era già entrato in casa e si era rifiutato di andarsene, quindi aveva commesso la violenza sessuale;
mentre nella vicenda esaminata dalla pronuncia 51083 del 28/09/2017, sovrapponibile a quella descritta dal Tribunale di Udine e dalla Corte di appello di Trieste, l’imputato aveva aspettato la donna sotto casa, per poi sbucarle da dietro e darle una spinta per farla entrare in casa, restituendo in tal modo l’immagine di una violenza esercitata sulla persona proprio per guadagnarsi l'ingresso nell'abitazione e diversa dalla violenza esercitata successivamente;
ciò similmente a quanto verificatosi nel caso di specie, in cui l’imputato aveva seguito la donna, salendo le scale che conducevano alla porta dell’abitazione, dandole una spinta per farla entrare in casa, e, una volta così conseguito l'ingresso nell'abitazione, richiusa la porta alle sue spalle, commetteva gli atti di abuso sessuale).
4. L’ottavo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sotto il profilo del vizio di motivazione, è anch’esso manifestamente infondato, avendo, al riguardo, i giudici di merito affermato la mancata emersione di elementi positivi apprezzabili, tali da far ritenere il reato commesso come connotato da un minor disvalore, ed anche evidenziato, per contro, elementi negativi, quali la gravità della condotta, che rende la pena inflitta congrua e proporzionata sia alla gravità del fatto, sia alla pericolosità sociale del soggetto;
mentre il motivo di ricorso fa riferimento ad elementi di mero dissenso valutativo, sostenendo la minor gravità del fatto, la lievissima entità del danno (desunta da un elemento del tutto neutro, quale la mancata concessione di una provvisionale), il comportamento processuale desunto dalla disponibilità a rendere dichiarazioni spontanee nella immediatezza dei fatti (che è atteggiamento che costituisce esplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa), l’incensuratezza che, di per sé sola, non è elemento che può essere posto a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Del resto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie – a rigore non 8 può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).
5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. Si condanna, infine, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dallapartecivile, ammessaal patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Triestecon separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Trieste con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OV NN UC AC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10 novembre 2022, il Tribunale di Udine, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, condannava XXXXXXXXXXXXXalla pena di due anni e due mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 614, commi 1 e 4, 61, n. 2, cod. pen., per essersi introdotto nell’abitazione di XXXXXXXXXXXXXX contro la volontà della persona offesa (capo A), e del reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. ai danni di XXXXXXXXXXXXXX, per averla costretta, con violenza, a subire atti sessuali (capo B). Il Tribunale applicava le pene accessorie di legge e disponeva le statuizioni civili. Con sentenza in data 24 marzo 2025, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado e disponeva le statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, XXXXXXXXXXXXX, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando otto motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in punto di dichiarazioni della persona offesa e di contraddizioni della sua testimonianza. In sintesi, il ricorrente contesta la ritenuta attendibilità della persona offesa, mettendo in evidenza una contraddizione tra quanto dichiarato spontaneamente da costei ai carabinieri e quanto dichiarato invece nella querela sporta e nella testimonianza resa in dibattimento: nel primo caso, la denunciante aveva dichiarato di aver chiesto agli operai informazioni sull’andamento dei lavori, temendo infiltrazioni d’acqua nel proprio tetto, invitando l’imputato a seguirla per un controllo, tanto che il teste XXXXXXXX ha confermato in dibattimento che era stata la persona offesa a invitare l’imputato a salire a casa;
nel secondo caso, la denunciante non aveva più fatto riferimento a preoccupazioni per le infiltrazioni, riferendo di un’offerta di aiuto da parte dell’imputato, che poi l’avrebbe spinta dentro casa. La Corte di Penale Sent. Sez. 3 Num. 5042 Anno 2026 Presidente: AC UC Relatore: NN OV Data Udienza: 14/01/2026 appello, senza superare questa contraddizione, ignora la prima versione dei fatti e si basa unicamente sulla seconda.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in punto di identificazione dell’imputato. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, vale a dire che il fidanzato della persona offesa e il teste XXXXXXXXXXXXXXX non avevano avuto dubbi circa l’identità dell’imputato, avendo il teste XXXXXXXX fornito il numero telefonico dell’imputato, in realtà il predetto teste aveva mostrato una profonda incertezza sull’identità dell’imputato, avendo testualmente ammesso di non ricordare il nome dell’individuo a cui apparteneva il numero di telefono, che aveva salvato sotto la generica sigla XXXX.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in punto di riconoscimento fotografico e di attendibilità della persona offesa. Deduce la difesa che la persona offesa aveva descritto l’abbigliamento del suo aggressore fornendo precisi colori, per poi ammettere che fossero quelli gli abiti indossati dall’imputato, allorchè le era stata mostrata una fotografia in bianco e nero, senza neanche aver preventivamente fornito i tratti somatici del suo aggressore, in tal modo dimostrando di confermare una fotografia mostratale in precedenza.
2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un vizio di violazione di legge processuale, in punto di violazione dell’art. 213 cod. proc. pen. In sintesi, la difesa lamenta l’inosservanza degli avvertimenti previsti dall’art. 213 cod. proc. pen., fondamentali per garantire la genuinità del riconoscimento e prevenire contaminazioni della memoria, sicchè l’omissione di tali avvertimenti, in un contesto in cui la persona offesa aveva già visto la foto dell’imputato il giorno precedente alla querela, rende il riconoscimento non solo nullo, ma anche intrinsecamente inattendibile.
2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in relazione alla testimonianza del fidanzato della persona offesa. Sostiene la difesa che la sentenza impugnata abbia erroneamente valorizzato un’ammissione estorta all’imputato in un contesto minaccioso, basandosi sulla testimonianza di un teste, il fidanzato della persona offesa, considerato inattendibile e interessato, in quanto convivente della denunciante ed avendo reso una testimonianza priva di dettagli specifici sull’aggressione sessuale subita dalla compagna.
2.6. Con il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio di motivazione, in relazione alla testimonianza di XXXXXXXXXXXXXXX. Nel mettere in evidenza che la prova principale della colpevolezza dell’imputato è fondata su una sua asserita dichiarazione autoincriminante resa al telefono, la difesa lamenta che la Corte territoriale ha ignorato i gravi problemi di udito del testimone XXXXXXXXXXXXXXX ed ha arbitrariamente selezionato solo le parti della sua deposizione che corroboravano la tesi accusatoria, il quale ha fornito una versione dei fatti diametralmente opposta a quella della persona offesa e del suo convivente, affermando di non essere in grado di riferire con accuratezza sul contenuto della telefonata a causa di gravi problemi di udito, negando che il telefono fosse stato utilizzato con modalità viva voce, dichiarando di non conoscere il nome della persona che stava chiamando, memorizzata con la sigla XXXX, senza considerare infine che, affinchè la confessione abbia efficacia probatoria, è necessario che sia resa dinanzi all’Autorità giudiziaria. 2 2.7. Con il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., un vizio di violazione di legge, in relazione alla procedibilità del reato di cui all’art. 614, comma 4, cod. pen. Deduce la difesa che la Corte di merito ha illogicamente affermato che il reato di violazione di domicilio sarebbe procedibile perché la persona offesa avrebbe sporto querela anche per tale reato, senza considerare: a) che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che l’imputazione di cui all’art. 614, comma 4, cod. pen. è procedibile d’ufficio; b) che invece la violenza utilizzata per commettere un reato non rende procedibile d’ufficio un altro reato, se la violenza non è funzionale alla sua commissione;
c) che la Corte di appello aveva arbitrariamente ritenuto che la descrizione dei fatti contenuta nella querela per violenza sessuale potesse sostituire la mancanza di una querela formale per la violazione di domicilio, perché in realtà nessuna querela era stata sporta per quel reato e la violenza dell’aggressore era stata commessa solo per la realizzazione dell’atto sessuale, non per violare il domicilio.
2.8. Con l’ottavo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio di motivazione, in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta la difesa che le circostanze attenuanti generiche erano state negate per la mancata emersione di elementi favorevoli all’imputato, senza considerare la incensuratezza di quest’ultimo, la lievissima entità del danno cagionato, tanto che il Tribunale non aveva liquidato alcuna provvisionale alla parte civile, il comportamento processuale dell’imputato che aveva reso dichiarazioni spontanee ai carabinieri, senza l’assistenza di un legale, la minor gravità del fatto, consumato sopra i vestiti della persona offesa e senza che sia risultata alcuna lesione psicologica.
3. E’ pervenuta memoria dell’avv. Andreina Baruffini Gardini, difensore di fiducia della parte civile, con la quale si chiede dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
4. E’ pervenuta memoria dell’avv. Andrea Pellegrini, difensore di fiducia dell’imputato, con la quale si chiede una pronuncia liberatoria per entrambe le imputazioni, anche per mancanza di condizione di procedibilità per il reato di cui al capo A ed anche previa riqualificazione ai sensi dell’art. 660 cod. pen. per il reato di cui al capo B, in ulteriore subordine che la condanna sia contenuta nel minimo della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e con la concessione del beneficio della pena sospesa.
5. E’ pervenuta ulteriore memoria dell’avv. Andreina Baruffini Gardini, difensore di fiducia della parte civile, con la quale si associa ai profili di inammissibilità del ricorso rilevati dalla Procura generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, LL e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la 3 nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali. Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
2. Tanto premesso, le censure mosse dalla difesa nei primi sei motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente perché incentrati sull’attendibilità della persona offesa, sulla identificazione dell’imputato e sulla interpretazione illogica e contraddittoria delle testimonianze rese - sono manifestamente infondate perché mirano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, diffondendosi in asserite contraddizioni o incongruenze nel narrato della persona offesa e delle testimonianze assunte dal fidanzato di costei e dal vicino di casa, a fronte di un ragionamento probatorio, svolto dalla sentenza impugnata, esente da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica.
2.1. La Corte di merito, infatti, nel disattendere le analoghe censure formulate con l’atto di appello sulla ricostruzione offerta dalla persona offesa caratterizzata da contraddizioni e incongruenze, ha illustrato, senza vizi logici, la genuinità e la sincerità del racconto della vittima scevro da propositi vendicativi o intenti calunniosi, offrendo una plausibile ricostruzione delle varie fasi in cui si è articolata la vicenda delittuosa, senza far emergere 4 elementi di sospetto in ordine alla testimonianza resa. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la Corte distrettuale ha rilevato come la persona offesa avesse spiegato come il ricorrente, sfruttando la circostanza che la donna si fosse intrattenuta a parlare perché preoccupata che il cane, durante la sua assenza, potesse aver dato fastidio abbaiando, l’aveva seguita mentre saliva le scale, per poi introdursi con forza all’interno dell’abitazione, spingendo la donna, chiudendo la porta alle sue spalle, per poi appoggiare una mano sulla sua zona lombare, afferrandola per le braccia e manifestando l’intenzione di darle un bacio, abbandonando la presa solo dopo che la persona offesa aveva minacciato di chiamare i carabinieri. I giudici di merito hanno, dunque, non illogicamente, sottolineato come la teste avesse descritto, con grande chiarezza, logicità e precisione, l’evoluzione dei fatti nel contraddittorio delle parti;
né emergono dal testo delle decisioni di merito, unici atti cui questa Corte ha accesso, le contraddizioni denunciate in ricorso tra le dichiarazioni rese dalla denunciante ai carabinieri nella immediatezza dei fatti e quelle poi rese in sede dibattimentale, per cui le doglianze mosse in proposito sono prive di fondamento. Ed anzi, la Corte territoriale illustra come la persona offesa non avesse mai riferito di essere preoccupata per lo svolgimento dei lavori da parte degli operai che stavano ristrutturando l’abitazione limitrofa, considerato che l’abitazione nella quale viveva era di proprietà non sua, ma del convivente, concludendo che sarebbe stato incomprensibile che costei avesse avuto necessità di visionare lo stato dei lavori e, dunque, di interloquire, per questo motivo, con l’imputato che coordinava la squadra di operai.
2.2. Quanto al profilo relativo alla identificazione dell’imputato, i giudici di merito hanno, senza alcun profilo di illogicità, precisato come la persona offesa avesse riconosciuto con certezza in fotografia l’imputato, a lei ben noto, in quanto la squadra di lavoro, che costui in fatto dirigeva, era ormai impiegata nell’abitazione limitrofa da circa tre settimane, sicchè la donna aveva avuto modo di vederlo ripetutamente, tanto da aver riconosciuto, nella foto mostratale in bianco e nero, anche gli abiti indossati al momento della commissione dei fatti, senza che tale affermazione sia stata smentita ed avendo carattere del tutto congetturale la doglianza che il riconoscimento fotografico fosse stato suggestionato da una precedente visione di quella stessa immagine fotografica. Inoltre, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, il giudice di primo grado ha richiamato la descrizione dei tratti somatici e degli abiti indossati dell’imputato effettuata dalla persona offesa in dibattimento (v. pag. 2 della sentenza di primo grado). A tanto consegue anche la manifesta infondatezza della doglianza processuale sulla mancata osservanza dell’art. 213 cod. proc. pen., dal momento che, come appena enunciato, diversamente da quanto contestato nel quarto motivo di ricorso, la persona offesa era stata chiamata in dibattimento a descrivere i tratti somatici e gli abiti indossati dall’imputato al momento della commissione dei fatti, ed i giudici di primo grado avevano ritenuto tale riconoscimento attendibile, evidenziando l’adozione di tutte le cautele necessarie nella preparazione dell’album fotografico esibito alla persona offesa, che aveva offerto una descrizione fisica dettagliata del soggetto che l’aveva aggredita ed anche dei vestiti da costui indossati al momento dell’episodio in contestazione, finanche della marca della felpa, nonché del furgone a bordo del quale l’uomo viaggiava. In tal modo, i giudici di merito hanno valorizzato l'atto di individuazione, dando conto delle ragioni di attendibilità del riconoscimento, offrendo un ragionamento congruo, esente dai vizi logico-giuridici paventati dal ricorrente, ponendosi in linea con il principio per cui il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali (quale, appunto, l'individuazione 5 fotografica), utilizzabili in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, atteso che la valenza dimostrativa della prova sta non nell'atto in sé, bensì nella testimonianza che rende conto dell'operazione ricognitiva (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; nello stesso senso, Sez. 4, n. 25658 del 27 giugno 2011, Sula Taulant, non mass.; Sez. 2, n. 33567 del 13 maggio 2009, Perrone, non mass.). In altri termini, “in materia di prove, qualora si sia, in sede di indagini di P.G., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell'esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio - anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova - bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza” (Sez. 2, n. 16204 dell’11/03/2004, Kerkoti, Rv. 228777; nello stesso senso, Sez. 1, n. 47378 del 27/11/2024, Marotta, non mass.).
2.3. Sempre con riferimento alla individuazione dell’imputato, emerge dalle sentenze dei giudici di merito che l’imputato era anche ben noto a XXXXXXXXXXXXXXX, vicino di casa della persona offesa che lo aveva incaricato per eseguire dei lavori nella sua abitazione;
ed era stato proprio il vicino di casa a fornire il numero telefonico dell’imputato, memorizzato nel telefono di costui con la sigla XXXX, ed a chiamarlo direttamente con il suo cellulare, in presenza della persona offesa e del fidanzato di costei, e, a fronte dell’invito a ritornare sul posto per chiarire e risolvere i termini della vicenda verificatasi, l’imputato aveva inizialmente opposto di essersi scusato, sicchè – concludono logicamente i giudici di merito – non solo ciò dava conto della esatta identificazione dell’imputato, ma se ne ricavava altresì che se costui fosse stato estraneo ai fatti contestatigli non avrebbe certo fatto alcun riferimento a delle scuse.
2.4. Quanto alle dichiarazioni rese dal fidanzato della persona offesa e dal vicino di casa, XXXXXXXXXXXXXXX, relativamente all’episodio nel quale quest’ultimo, su richiesta del fidanzato della persona offesa, aveva telefonicamente chiamato il ricorrente, i giudici di merito, senza vizi di manifesta illogicità, hanno argomentato che la richiesta di scuse proveniente dall’imputato valeva a supportare un quadro probatorio già, comunque, sufficiente a delineare la responsabilità del predetto. XXXXXXXX, infatti, ha riferito di non aver comunicato al vicino di casa il numero telefonico dell’operaio che sovrintendeva ai lavori da lui commessi per motivi di riservatezza e di averlo direttamente chiamato con il suo cellulare, rappresentandogli che aveva commesso qualcosa di sconveniente;
nel corso della conversazione, in cui il ricorrente aveva inizialmente negato i fatti, si era poi inserito il fidanzato della persona offesa chiedendo all’uomo di tornare indietro per chiarire la situazione, che aveva chiesto scusa, affermando che avrebbe fatto il possibile per tornare indietro. I giudici di merito pertanto, del tutto logicamente, concludono che il fatto che l’imputato si fosse scusato era dato che confermava l’ipotesi accusatoria, posto che, ove estraneo ai fatti, non avrebbe fatto riferimento a delle scuse, né avrebbe fatto ritorno sul luogo teatro dell’episodio. Né può sostenersi che tali dichiarazioni siano prive di valore probatorio, essendo la giurisprudenza di legittimità ferma nel ritenere che il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un 6 soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche, non sussistendo, in tale caso, il collegamento funzionale con il procedimento penale alla base del divieto stesso (Sez. 5, n. 38457 del 17/05/2019, Archinito, Rv. 277093; Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016, D'Elia, Rv. 267699; Sez. 5, n. 8897 del 19/11/2015, dep. 2016, Baschini, Rv. 266127; nello stesso senso, più di recente, Sez. 6, n. 12748 del 17/01/2025, Gorghetti, non mass.).
2.5. In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi già esposti con l’atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sono pertanto consentite nel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità o della contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., l’apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito. La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito: il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudice di merito, che è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).
3. Il settimo motivo di ricorso, incentrato sulla procedibilità a querela del reato di violazione di domicilio e sulla mancanza di querela stessa, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, nel rispondere a motivo di appello che affermava che la violazione di domicilio doveva considerarsi nel caso di specie procedibile a querela, poiché la violenza posta in essere dall’imputato era diretta a commettere l’abuso sessuale, affermato che la querela era stata sporta e che in essa la persona offesa aveva descritto in modo preciso i fatti ed anche la violazione di domicilio, essendo l’imputato entrato nell’abitazione con la forza e contro la volontà della stessa. Si tratta di una motivazione che risponde in modo pertinente alla censura mossa e, pertanto, pienamente valida, dovendosi rammentare in proposito che l'art. 366 cod. proc. pen., pur avendo introdotto il riferimento "ad un fatto previsto dalla legge come reato", nulla ha innovato - come chiaramente risulta dalla relazione al progetto preliminare - relativamente al contenuto della querela. Deve, quindi escludersi che tale disposizione imponga al querelante un'indicazione e precisazione del fatto reato, nei suoi termini giuridici, così introducendo un onere che trasformerebbe l'istituto da semplice domanda a procedere, in contestazione (privata) dell'accusa (Sez. 6, n. 4784 del 02/02/1993, Riccardi, Rv. 194166; più di recente, Sez. 4, n. 23662 del 16/03/2022, Simoncini, non mass.; Sez. 3, n. 49789 del 26/06/2019, A., non mass.). Coerentemente la Suprema Corte ha altresì precisato che 7 poiché sia nel codice vigente che in quello abrogato la natura della querela è semplicemente quella di condizione di procedibilità e la sua funzione è quella di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato, contenuto necessario e sufficiente per la sua validità è che manifesti l'istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni (cfr. Sez. 3, n. 1210 del 09/11/1993, dep. 1994, Frullano, Rv. 196479). Sul tema è stato altresì affermato che la querela validamente presentata da soggetto diverso dalla persona offesa dal reato estende i suoi effetti non solo ai fatti e ai reati ai quali si riferisce espressamente, ma anche a quelli, ignoti al querelante al momento della proposizione dell'atto, che siano stati accertati nel corso del procedimento (Sez. 3, n. 975 del 07/12/2018, dep. 2019, P., Rv. 274746). E, comunque, i giudici di merito, nel ricostruire in fatto la vicenda, hanno escluso che la violenza fosse esclusivamente funzionale alla commissione del reato sessuale, affermando che l’imputato era entrato nell’abitazione con la forza e contro la volontà della persona offesa, e sottolineando che l’ingresso era avvenuto tramite una spinta esercitata contro la donna nel momento in cui questa si stava apprestando ad aprire la porta, per poi richiudere la porta alle sue spalle e compiere gli atti di abuso sessuale descritti in imputazione. Si tratta di motivazione esente da vizi logici o giuridici, e pertanto non sindacabile in sede di legittimità (cfr. sul punto Sez. 3, n. 51083 del 28/09/2017, F., Rv. 271881, laddove si precisa che, nel precedente Sez. 3, n. 35696 del 16/06/2010, L., Rv. 248486, citato in ricorso, l'imputato era già entrato in casa e si era rifiutato di andarsene, quindi aveva commesso la violenza sessuale;
mentre nella vicenda esaminata dalla pronuncia 51083 del 28/09/2017, sovrapponibile a quella descritta dal Tribunale di Udine e dalla Corte di appello di Trieste, l’imputato aveva aspettato la donna sotto casa, per poi sbucarle da dietro e darle una spinta per farla entrare in casa, restituendo in tal modo l’immagine di una violenza esercitata sulla persona proprio per guadagnarsi l'ingresso nell'abitazione e diversa dalla violenza esercitata successivamente;
ciò similmente a quanto verificatosi nel caso di specie, in cui l’imputato aveva seguito la donna, salendo le scale che conducevano alla porta dell’abitazione, dandole una spinta per farla entrare in casa, e, una volta così conseguito l'ingresso nell'abitazione, richiusa la porta alle sue spalle, commetteva gli atti di abuso sessuale).
4. L’ottavo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sotto il profilo del vizio di motivazione, è anch’esso manifestamente infondato, avendo, al riguardo, i giudici di merito affermato la mancata emersione di elementi positivi apprezzabili, tali da far ritenere il reato commesso come connotato da un minor disvalore, ed anche evidenziato, per contro, elementi negativi, quali la gravità della condotta, che rende la pena inflitta congrua e proporzionata sia alla gravità del fatto, sia alla pericolosità sociale del soggetto;
mentre il motivo di ricorso fa riferimento ad elementi di mero dissenso valutativo, sostenendo la minor gravità del fatto, la lievissima entità del danno (desunta da un elemento del tutto neutro, quale la mancata concessione di una provvisionale), il comportamento processuale desunto dalla disponibilità a rendere dichiarazioni spontanee nella immediatezza dei fatti (che è atteggiamento che costituisce esplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa), l’incensuratezza che, di per sé sola, non è elemento che può essere posto a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Del resto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie – a rigore non 8 può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).
5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. Si condanna, infine, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dallapartecivile, ammessaal patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Triestecon separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Trieste con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OV NN UC AC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9