Sentenza 18 novembre 2015
Massime • 1
La condotta violenta posta in essere dal proprietario di un bene appena sottoposto a sequestro integra il reato di cui all'art. 334, comma terzo, cod. pen., e non quello di resistenza a pubblico ufficiale, a meno che la violenza non sia indirettamente volta a condizionare l'operato del pubblico ufficiale, per impedirgli di completare le operazioni. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di resistenza a un pubblico ufficiale, e ritenuto quella del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, in un'ipotesi di violenza esercitata dall'imputato sul proprio ciclomotore mentre i Carabinieri procedevano al sequestro amministrativo dello stesso).
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L'abbassamento del dispositivo di protezione nel periodo di massima emergenza pandemica, alitando nei confronti degli agenti a distanza molto ravvicinata, costituisce una situazione oggettiva di pericolo per l'incolumità stessa degli agenti con la conseguente opposizione di fatto al compimento di un atto di ufficio dei pubblici ufficiali che erano giunti sul posto per adempiere al loro compito: ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale non è infatti necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2015, n. 49468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49468 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2015 |
Testo completo
M 49 46 8 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. SC IPPOLITO Presidente N. 1556 - - Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE N. 28750/2015 - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Rel. Consigliere - Dott. MASSIMO RICCIARELLI - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA SC N. IL 04/10/1984 avverso la sentenza n. 3061/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLO CANovelli che ha concluso per IL RIGETTO DEL Ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. де RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/3/2015 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza di condanna pronunciata con giudizio abbreviato a carico di LA SC in data 14/10/2011 dal Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, per il reato di cui all'art. 337 cp. Il fatto era consistito nella violenza esercitata dall'imputato sul proprio ciclomotore mentre i Carabinieri procedevano al sequestro amministrativo dello stesso, condotto dal LA che era sprovvisto di assicurazione. La Corte respingeva la censura inerente alla configurabilità della diversa ipotesi di reato di cui all'art. 334, comma terzo, cod. pen., osservando che il sequestro non si sarebbe potuto considerare ancora perfezionato, in quanto sebbene fosse stato compilato il verbale, il bene non era stato consegnato al custode. La condotta era stata volta a frapporre un ostacolo al regolare compimento dell'atto di ufficio e non a distruggere il bene sottoposto a vincolo. Si sarebbe dovuta inoltre confermare anche la pena senza possibilità di concessione delle attenuanti generiche per la negativa personalità del prevenuto.
2. Presentava ricorso il difensore del LA.
2.1. Con il primo motivo chiedeva l'annullamento in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge. Sarebbe stato semmai ravvisabile il delitto di cui all'art. 334, comma terzo, cod. pen., in quanto la condotta era stata tenuta dopo la conclusione dell'attività amministrativa, essendo stato compilato il verbale e ritirato il libretto di circolazione. La presa in carico del bene da parte del custode avrebbe dovuto considerarsi fase esecutiva di attività compiuta, ormai idonea a spiegare i suoi effetti. Del resto il dolo dell'agente era stato rivolto non a recare nocumento all'attività di ufficio ma a vanificare le finalità per cui il bene era stato sottoposto a sequestro.
2.2. Con il secondo motivo chiedeva l'annullamento per particolare tenuità del fatto in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., deducibile anche dinanzi alla Corte di cassazione, trattandosi di norma sopravvenuta favorevole, riconducibile al disposto dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. 2 де Sussistevano le condizioni di applicabilità di tale norma, avuto riguardo alle modalità della condotta, all'esiguità del danno e alla non abitualità del comportamento, emergenti dalle sentenze di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1. La Corte territoriale, confermando le argomentazioni del primo Giudice, ha rilevato che i Carabinieri avevano fermato il LA a bordo di un ciclomotore, accertando che il predetto era sprovvisto di assicurazione. I militari avevano dunque proceduto al sequestro del mezzo, redigendo il relativo verbale e nominando il custode. Risulta dalla sentenza del Tribunale che quest'ultimo aveva provveduto a inviare un carroattrezzi che stava per sopraggiungere. In tale frangente, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il LA aveva gravemente danneggiato il ciclomotore e si era rivolto ai pubblici ufficiali, dicendo loro: «adesso potete prenderlo».
1.2. Ha sostenuto la Corte territoriale che la condotta costituiva manifestazione di violenza sulle cose, comunque idonea ad ostacolare il regolare svolgimento di un atto di ufficio, posto che l'attività dei pubblici ufficiali non si era ancora conclusa con la materiale consegna al custode e in quanto il bene era ancora nella disponibilità del preposto. Deve a questo riguardo richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso, secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di resistenza non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche la violenza sulle cose (Cass. Sez. 6, n. 6069 del 13/1/2015, Malcangi, rv. 262342; in senso analogo Cass. Sez. 6, n. 3682 del 29/9/1997, Dazzini, rv. 208771, ove si pone in luce la necessità che la violenza sia rivolta a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio). Ma un conto è che la violenza sulle cose sia volta a produrre indirettamente un effetto impeditivo e oppositivo rispetto ad un atto che il pubblico ufficiale deve compiere e sta compiendo e un altro è che detta violenza sia rivolta direttamente contro l'oggetto e si risolva nel danneggiamento dello stesso.
1.3. Nel caso di sottoposizione di un bene a sequestro, l'atto complesso consiste nel privare il soggetto della disponibilità del bene, che può essere inoltre affidato in custodia a terzi, e nel documentare convenientemente tale attività. 3 for L'attività oppositiva può risolversi anche in violenza sulle cose, in quanto attraverso la stessa si intenda ostacolare l'azione del pubblico ufficiale che sta redigendo la documentazione o sta privando il soggetto della disponibilità del bene: deve trattarsi di una ripercussione indiretta della violenza esercitata sull'attività di ufficio. La condotta violenta, posta in essere direttamente contro l'oggetto ormai sottoposto a vincolo, non ha di per sé contenuto oppositivo o impeditivo, ma si risolve nella vanificazione del vincolo, quali che siano le motivazioni del gesto. La tutela del vincolo e l'assicurazione del bene, nel quadro del buon andamento della pubblica amministrazione, costituiscono l'interesse protetto dall'art. 334 cod. pen., che punisce chi sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, distinguendo a seconda che la condotta sia posta in essere dal custode (primo comma), dal proprietario custode (secondo comma) o dal proprietario non custode (terzo comma). Sotto il profilo psicologico, almeno in relazione all'ipotesi di cui al terzo comma, è sufficiente il dolo generico, che consiste nella rappresentazione e nella volontà della sottrazione, distruzione, dispersione o deterioramento di cosa sottoposta a vincolo. In tale prospettiva non può ravvisarsi il delitto di resistenza allorché il privato non custode, sorprendendo il custode o chi comunque legittimamente dispone del bene, danneggi quest'ultimo, a meno che non si avvalga di violenza contro la persona ovvero di violenza sulle cose indirettamente volta a condizionare l'operato del pubblico ufficiale, impedendogli di intervenire a tutela del bene.
1.4. Nel caso di specie il LA ebbe a manifestare la propria volontà di ritorsione per il sequestro subito, pronunciando la frase sopra riportata. Ma essa non esprimeva altro che il movente di un'azione comunque rivolta contro il bene sequestrato, che peraltro, pur danneggiato, si sarebbe potuto mantenere in sequestro e consegnare al custode. Ne discende che è ravvisabile il reato di cui all'art. 334, comma terzo, cod. pen., conformemente a quanto esposto dal ricorrente nel primo motivo. Ciò comporta l'annullamento con rinvio ai fini della rideterminazione della pena, essendo comunque irrevocabile il giudizio di penale responsabilità in ordine al reato, come riqualificato.
2. Il secondo motivo è inammissibile.
2.1. Il ricorrente prospetta l'applicabilità della nuova ipotesi di cui all'art. 131-bis cod, pen., introdotto dal D. lgs. 16 marzo 2015 n. 28. 4 4 La norma invocata prevede che nel caso di reato punito con pena detentiva non superiore ad anni cinque la punibilità è esclusa se per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. I due successivi commi rispettivamente prevedono condizioni che ostano al giudizio di tenuità e definiscono l'abitualità del comportamento. L'ipotesi della particolare tenuità del fatto dà luogo ad una peculiare causa di non punibilità ed assume valenza sostanziale agli effetti dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., di talché essa può applicarsi anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. E' stato altresì affermato che la questione può essere rilevata anche dinanzi alla Suprema Corte di cassazione, la quale deve verificare, se del caso anche d'ufficio, se dalle risultanze processuali e dalla motivazione della sentenza impugnata risultino, secondo un vaglio di astratta non incompatibilità, le condizioni di applicabilità dell'istituto (Cass. Sez. 2, n. 41742 del 30/9/2015, Clemente, rv. 264596; Cass. Sez. 3, 31932 del 2/7/2015, Terrezza, rv. 264449), in presenza delle quali deve annullare con rinvio sul punto (va peraltro segnalata Cass., Sez. 2, n. 32989 del 10/4/2015, Lupattelli, rv. 264223, che ha rilevato in via generale un onere di specifica allegazione da parte dell'imputato). Deve ritenersi che qualora l'imputato, come nella specie, pur a fronte di una disciplina sopravvenuta, sia comunque in grado di dedurre la questione con un tempestivo ricorso per cassazione, non possa sottrarsi all'onere di indicare gli specifici elementi che giustificano il giudizio di particolare tenuità, onde consentire alla Cassazione il relativo vaglio in ordine alla non incompatibilità di quegli elementi con l'ipotesi dedotta.
2.2. Sta di fatto che nel caso di specie il motivo di ricorso si risolve sul punto in mere clausole di stile, dalle quali non è dato comprendere quali elementi dovrebbero specificamente valutarsi ai fini del giudizio sulla tenuità, fermo restando che al contrario sia il Tribunale sia la Corte territoriale hanno posto in luce la sprezzante intenzionalità -platealmente sottolineata dallo stesso imputato della condotta posta in essere, destinata a vanificare il vincolo, non risultando con evidenza elementi che, pur nel quadro della disposta riqualificazione, legittimino una valutazione del tema in sede di merito.
P. Q. M.
5 де Riqualificato il fatto come violazione dell'art. 334 comma terzo, cod. pen., rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazione della pena. Così deciso in Roma, il 18/11/2015 Il PresidentResident Il Consigliere estensore Men Reak DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 DIC, 2015 IL A DI C M E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P Pieta Esposito2 E N A Z I O S 1 06