Sentenza 9 marzo 2016
Massime • 1
Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche. (Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni confessorie rese da un imputato di bancarotta fraudolenta al commissario liquidatore nel corso della procedura concorsuale).
Commentario • 1
- 1. In tema di peculato, cosa deve essere ricompreso nella nozione di possesso o di detenzione qualificati dalla ragione dell'ufficio o del servizioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2022
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 314) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Trieste confermava una sentenza del Tribunale di Udine che aveva condannato un pubblico ufficiale per il reato di peculato. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato il difensore dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge (artt. 192 e 533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in quanto, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata si era basata su elementi che non provavano la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2016, n. 30895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30895 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2016 |
Testo completo
30 8 9 5 / 1 6 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Grazia LAPALORCIA - Presidente- Sent. n. sez. 47h Dott. Francesca MORELLI - Consigliere - UP 9/3/2016 R.G.N. 10991/2015 Dott. Rossella CATENA - Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI -· Consigliere - Dott. Giuseppe DE MARZO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: D'LI AR, nato a [...] aLL Jonio, il 25/10/1974; avverso la sentenza del 9/10/2014 della Corte d'appeLL di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Filippo Manca, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appeLL di Catanzaro ha confermato la condanna di D'LI AR per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella sua qualità di amministratore di diritto prima e di fatto poi della UR Piccola Società Cooperativa s.c.a.r.l. sottoposta a liquidazione coatta amministrativa nel corso del 2008. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e violazione di legge in merito all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della UR, mancando qualsivoglia prova della sua stabile ingerenza nella gestione della cooperativa dopo essere cessato dalla carica di Presidente della stessa nel 2005 e non essendo in tal senso sufficiente il fatto che egli abbia accompagnato il nuovo amministratore di diritto (De RO AR) presso il professionista incaricato della tenuta della contabilità per ritirarla. Sul punto dunque la Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p. e comunque avrebbe al più dovuto riqualificare il fatto come bancarotta semplice documentale.
2.2 Con il secondo motivo il ricorso denunzia violazione dell'art. 195 commi 3 e 4 c.p.p. in merito all'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal M.LL CO e dal commissario liquidatore NE in ordine a quanto loro riferito nel corso di interrogatorio formale dal De RO circa il ruolo ricoperto dall'imputato successivamente alla cessazione dalla carica e in difetto dell'esame della fonte diretta. Contestualmente il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità anche delle dichiarazioni rilasciate durante il suddetto interrogatorio dal De RO per la violazione degli artt. 63 e 64 comma 3 c.p.p.
2.3 Con il terzo motivo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla testimonianza del menzionato De RO, ritualmente ed inutilmente richiesta ai sensi dell'art. 507 c.p.p. nel corso del dibattimento di primo grado.
2.4 Con il quarto motivo vengono invece dedotti vizi della motivazione della sentenza impugnata in merito alla sussistenza del presupposto del reato di bancarotta, atteso che UR non è mai fallita, nonché alla prova della consumazione da parte dell'imputato della condotta tipica della fattispecie contestata. Ulteriore vizio di motivazione viene dedotto con riguardo all'esclusione dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 legge fall., erroneamente ritenuta inapplicabile al reato di bancarotta documentale dalla Corte di merito.
2.5 Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta infine l'errata applicazione dell'art. 37 c.p. in merito all'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 216 legge fall. in misura superiore a quella determinata per la pena principale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile.
2. Pregiudiziale è l'esame delle eccezioni processuali sollevate con il secondo e terzo . motivo, che sono peraltro entrambe infondate.
2.1 Innanzi tutto va chiarito che la Corte territoriale non ha fatto menzione alcuna di dichiarazioni rese de relato dal M.LL CO, la cui deposizione ha utilizzato esclusivamente nella parte relativa agli accertamenti da questi compiuti presso lo studio cui era stato affidato l'incarico di tenere la contabilità della cooperativa. E' invece effettivamente indiretta la testimonianza del liquidatore, il quale ha deposto su quanto riferitogli dal De RO in merito alle ingerenze dell'imputato nella gestione della società anche dopo la cessazione dalla carica di presidente. Deve aLLra ricordarsi come il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche (Sez. 3, n. 12236 del 12 febbraio 2014, F, Rv. 259297). Non rivestendo il liquidatore alcuna delle suddette qualifiche ed avendo assunto lo stesso le dichiarazioni del De RO nell'ambito della procedura concorsuale e non dell'indagine penale (come si evince dal verbale della sua deposizione cui la Corte ha accesso attesa la natura processuale dell'eccezione proposta), deve dunque concludersi che la testimonianza indiretta del NE fosse ammissibile e le sue dichiarazioni pienamente utilizzabili.
2.2 Quanto alla eccepita violazione dei primi tre commi dell'art. 195 c.p.p. correttamente la Corte territoriale ha respinto l'identico rilievo svolto con il gravame di merito richiamando il principio per cui, in tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposizione di cui all'art. 195, comma primo c.p.p., è ispirata alla finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali (ex multis Sez. 2, n. 41003 del 20 settembre 2013, Bianco e altri, Rv. 257238). Nel caso di specie, dunque, la richiesta di assumere la testimonianza della fonte diretta è stata senza dubbio tardiva in quanto proposta, per stessa ammissione del ricorrente, ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Non di meno va ricordato che l'inutilizzabilità della dichiarazione de relato resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del 3 comma primo dell'articolo 195 c.p.p., aLLrché il giudice, "richiesto dalla parte", non abbia disposto che sia chiamata a deporre l'altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d'ufficio conferitogli dall'articolo 507 c.p.p. e richiamato dal secondo comma del menzionato art.195 (Sez. 5, n. 9274/15 del 3 dicembre 2014, Lopalco, Rv. 263062).
3. E' invece inammissibile il primo motivo. Le doglianze del ricorrente si rivelano infatti generiche ed assertive nella misura in cui si limitano a contestare il valore indiziante delle circostanze evidenziate dalla sentenza e cioè che il D'LI, mentre era ancora Presidente della cooperativa, provvide a ritirare la documentazione contabile affidata al commercialista (la cui irrilevanza è solo apoditticamente affermata nel ricorso) e successivamente accompagnò aLL stesso fine il De RO nel periodo in cui era invece già cessato dalla carica, provvedendo a saldare il compenso del professionista (ed anche in questo caso si rivela apodittica l'obiezione difensiva per cui si sarebbe trattato del pagamento di un debito relativo alla gestione dell'imputato). In maniera non manifestamente iLLgica la Corte territoriale ha poi collegato tali episodi al mancato rinvenimento dell'intera documentazione contabile da parte del liquidatore, ritenendo meramente strumentale la denuncia di smarrimento presentata daLL stesso De RO alla luce dell'attribuzione da parte di quest'ultimo al D'LI della qualifica di gestore di fatto della cooperativa.
4. Manifestamente infondata è poi la questione sollevata con il quarto motivo in merito all'insussistenza del reato per la mancata pronunzia della sentenza di fallimento. La UR, infatti, è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Viene dunque in conto il disposto dell'art. 237 legge fall. - che evidentemente il ricorrente ha omesso di prendere in considerazione - per cui l'accertamento deLL stato di insolvenza compiuto in detta procedura è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni penali in materia fallimentare. Quanto invece alla riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 219 legge fall. la censura è inammissibile in quanto non si tratta di questione già devoluta al giudice dell'appeLL con il gravame di merito.
5. Il quinto motivo è infondato, atteso che la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte per cui, alla luce di quanto chiarito da Corte Cost. n. 134/2012, la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la 4 durata fissa ed inderogabile di dieci anni in deroga a quanto previsto dall'art. 37 c.p. (ex multis Sez. 5, n. 41035 del 10 giugno 2014, Tesi, Rv. 260495).
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 1.200, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese di parte civile che liquida in euro 1.200, oltre accessori di legge. Così deciso il 9/3/2016 Il Consigliere extensore Il Presidente Grazia Lapalorcia Luca Pistorelli iofolorer DE SGATA IN CANCELLERIA addi 19 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Campela 5