Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2016, n. 30895
CASS
Sentenza 9 marzo 2016

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Massime1

Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche. (Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni confessorie rese da un imputato di bancarotta fraudolenta al commissario liquidatore nel corso della procedura concorsuale).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2016, n. 30895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30895
Data del deposito : 9 marzo 2016

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