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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7326 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso ex art. 625 bis cod. pen. proposto da LO AN ON, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione il 3 dicembre 2021, visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza camerale del 16 dicembre 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, con cui si è chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 dicembre 2021 la Sesta Sezione della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo G), perché il fatto non sussiste;
ha rigettato il ricorso nel resto, rideterminando la pena inflitta ad LO NI LO in anni tredici e mesi sei di reclusione. 2. Avverso l'anzidetta sentenza LO NI LO, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso straordinario, deducendo che anche la Sesta Sezione di questa Corte avrebbe omesso l'esame della doglianza concernente il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato e la restituzione degli Penale Sent. Sez. 2 Num. 7326 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 16/12/2022 atti al giudice competente, pronunciati dal Giudice per le indagini preliminari senza consentire alle parti di interloquire sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen. come motivi del ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo, in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio, dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr., ex muitis, S.U, n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280; Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, Rv. 268953). In tale ottica si è altresì puntualizzato (Sez. 1, n. 17847 dell'11/01/2017, Rv. 269868 — 01), alla luce della natura eccezionale e derogatoria del giudicato del ricorso straordinario, non estensibile oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto sancito dall'art. 14 disp. gen., che la nozione di errore di fatto, legittimante la proposizione e la possibilità di accoglimento del ricorso anzidetto, resta confinata ai casi di omessa considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, intesa quale totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, conseguita all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità: vizi che devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento, formatosi per l'inesatta o l'equivocata comprensione dell'ambito delle censure, proposte con il ricorso, o delle risultanze processuali. Ciò comporta che non è consentito denunziare con il ricorso straordinario l'omesso scrutinio di determinate deduzioni (anche, in ipotesi, decisive), contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, che il giudice di legittimità abbia, tuttavia, non pretermesso (a cagione di svista puramente sensoriale circa la materiale esistenza in atti del mezzo di impugnazione in parola), bensì censito e fatto oggetto di trattazione;
sicché le ridette deduzioni, sebbene la Corte di cassazione non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese. 2 3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che già nell'esposizione dei motivi, dedotti dal ricorrente, la Sesta sezione ha indicato che "con i primi due motivi erano stati denunciati vizi cumulativi di inosservanza di norme processuali (artt. 438, comma 6, 442 e 458 cod. proc. pen.) e di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla omessa dichiarazione della nullità sia dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 30 gennaio 2018 che dell'ordinanza del Tribunale del 17 aprlle 2018. Con il primo provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., era stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato e, senza consentire alle parti di interloquire, era stata ordinata la restituzione degli atti al giudice competente impedendo, così, alla difesa di formulare la richiesta di giudizio abbreviato semplice. Tale eccezione di nullità era stata sollevata alla prima udienza dibattimentale in cui l'imputato aveva anche reiterato la precedente richiesta di abbreviato condizionato e formulato le richieste di giudizio abbreviato "diversamente" condizionato ovvero di giudizio abbreviato semplice. Con ordinanza del 17 aprile 2018 il Tribunale aveva rigettato tutte le istanze ritenendo intempestive le nuove richieste formulate, ivi compresa quella di giudizio abbreviato semplice. La Corte di appello, condividendo tali valutazioni, è incorsa in un'erronea interpretazione della disciplina del rito abbreviato e, in particolare, dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen. che consente di riproporre la richiesta solo dopo che è stata rigettata la precedente. A ciò si aggiunge che alcuna decadenza può essere maturata nel caso di specie atteso che l'imputato ha formulato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato nel termine previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. e che l'art. 438, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede una mera facoltà per l'imputato di formulare contestualmente una richiesta subordinata di giudizio abbreviato semplice. Si deduce, inoltre, che, in considerazione dell'istruttoria dibattimentale, celebrata, in parte, attraverso l'espletamento delle prove testimoniali e degli esami dell'imputato e del RI cui era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato, poteva, comunque, riconoscersi all'imputato la diminuente del rito". La Sesta Sezione ha poi disatteso le eccezioni di nullità, affermando che la Corte d'appello, senza incorrere in alcuna violazione di legge e con motivazione immune da illogicità o contraddittorietà evidenti, aveva ritenuto la legittimità di entrambe le ordinanze, in quanto la difesa non aveva avanzato alcuna richiesta di giudizio abbreviato semplice nel corso dell'udienza fissata dinanzi al giudice per le indagini preliminari per la discussione dell'istanza di giudizio abbreviato condizionato ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., né aveva formulato una specifica riserva a verbale o depositato memorie al riguardo. 3 La Sesta Sezione ha rimarcato che l'imputato avrebbe dovuto formulare la richiesta di giudizio abbreviato semplice nel corso dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. Pertanto, era legittima la valutazione in merito alla tardività della relativa richiesta formulata nel corso dell'udienza dibattimentale, essendosi il Tribunale conformato alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la richiesta, "riproposta" al giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., deve essere identica a quella rigettata dal giudice per le indagini preliminari e non può essere mutata. In particolare, si è affermato che la facoltà di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, già rigettata, presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilità di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata a incondizionata (Sez. 3, n. 1851 del 2/12/2010, dep. 2011, Rv. 249054; Sez. 3, n. 19729 del 14/04/2011, Sorrento, Rv. 250334; Sez. 1, n. 21219 del 27/04/2011, Carlino, Rv. 250232). Secondo la Sesta Sezione, quindi, correttamente il Tribunale ha ritenuto tardiva la richiesta di giudizio abbreviato semplice, trattandosi di una richiesta difforme da quella, esclusivamente di abbreviato condizionato, formulata dal ricorrente dinanzi al Giudice per le indagini preliminari. 4. Alla luce di quanto precede è evidente che la Sesta Sezione di questa Corte, già nell'esposizione dei motivi, oggetto del ricorso al suo esame, ha dato atto che il ricorrente aveva lamentato che il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato e aveva ordinato la restituzione degli atti al giudice competente, senza consentire alle parti di interloquire. Nel corpo della motivazione della sentenza, impugnata con il presente ricorso straordinario, la Sesta Sezione ha diffusamente spiegato le ragioni della ritenuta correttezza delle argomentazioni con cui il Collegio territoriale aveva disatteso le eccezioni di nullità, sollevate dal ricorrente. Ne discende che la doglianza in ordine alla mancata possibilità per le parti di interloquire dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato da parte del Giudice per le indagini preliminari deve ritenersi tacitamente valutata e disattesa dalla sentenza della Sesta Sezione. E, in effetti, nessuna norma prevede che, dopo il rigetto anzidetto, doveva essere data dal Giudice per le indagini preliminari la possibilità alle parti di interloquire sul rigetto stesso: norma che neppure il ricorrente ha indicato, essendosi limitato a porre il dubbio sulla legittimità del comportamento del menzionato giudice. 4 5. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 16 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il President
udita nell'udienza camerale del 16 dicembre 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, con cui si è chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 dicembre 2021 la Sesta Sezione della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo G), perché il fatto non sussiste;
ha rigettato il ricorso nel resto, rideterminando la pena inflitta ad LO NI LO in anni tredici e mesi sei di reclusione. 2. Avverso l'anzidetta sentenza LO NI LO, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso straordinario, deducendo che anche la Sesta Sezione di questa Corte avrebbe omesso l'esame della doglianza concernente il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato e la restituzione degli Penale Sent. Sez. 2 Num. 7326 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 16/12/2022 atti al giudice competente, pronunciati dal Giudice per le indagini preliminari senza consentire alle parti di interloquire sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen. come motivi del ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo, in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio, dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr., ex muitis, S.U, n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280; Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, Rv. 268953). In tale ottica si è altresì puntualizzato (Sez. 1, n. 17847 dell'11/01/2017, Rv. 269868 — 01), alla luce della natura eccezionale e derogatoria del giudicato del ricorso straordinario, non estensibile oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto sancito dall'art. 14 disp. gen., che la nozione di errore di fatto, legittimante la proposizione e la possibilità di accoglimento del ricorso anzidetto, resta confinata ai casi di omessa considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, intesa quale totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, conseguita all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità: vizi che devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento, formatosi per l'inesatta o l'equivocata comprensione dell'ambito delle censure, proposte con il ricorso, o delle risultanze processuali. Ciò comporta che non è consentito denunziare con il ricorso straordinario l'omesso scrutinio di determinate deduzioni (anche, in ipotesi, decisive), contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, che il giudice di legittimità abbia, tuttavia, non pretermesso (a cagione di svista puramente sensoriale circa la materiale esistenza in atti del mezzo di impugnazione in parola), bensì censito e fatto oggetto di trattazione;
sicché le ridette deduzioni, sebbene la Corte di cassazione non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese. 2 3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che già nell'esposizione dei motivi, dedotti dal ricorrente, la Sesta sezione ha indicato che "con i primi due motivi erano stati denunciati vizi cumulativi di inosservanza di norme processuali (artt. 438, comma 6, 442 e 458 cod. proc. pen.) e di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla omessa dichiarazione della nullità sia dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 30 gennaio 2018 che dell'ordinanza del Tribunale del 17 aprlle 2018. Con il primo provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., era stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato e, senza consentire alle parti di interloquire, era stata ordinata la restituzione degli atti al giudice competente impedendo, così, alla difesa di formulare la richiesta di giudizio abbreviato semplice. Tale eccezione di nullità era stata sollevata alla prima udienza dibattimentale in cui l'imputato aveva anche reiterato la precedente richiesta di abbreviato condizionato e formulato le richieste di giudizio abbreviato "diversamente" condizionato ovvero di giudizio abbreviato semplice. Con ordinanza del 17 aprile 2018 il Tribunale aveva rigettato tutte le istanze ritenendo intempestive le nuove richieste formulate, ivi compresa quella di giudizio abbreviato semplice. La Corte di appello, condividendo tali valutazioni, è incorsa in un'erronea interpretazione della disciplina del rito abbreviato e, in particolare, dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen. che consente di riproporre la richiesta solo dopo che è stata rigettata la precedente. A ciò si aggiunge che alcuna decadenza può essere maturata nel caso di specie atteso che l'imputato ha formulato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato nel termine previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. e che l'art. 438, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede una mera facoltà per l'imputato di formulare contestualmente una richiesta subordinata di giudizio abbreviato semplice. Si deduce, inoltre, che, in considerazione dell'istruttoria dibattimentale, celebrata, in parte, attraverso l'espletamento delle prove testimoniali e degli esami dell'imputato e del RI cui era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato, poteva, comunque, riconoscersi all'imputato la diminuente del rito". La Sesta Sezione ha poi disatteso le eccezioni di nullità, affermando che la Corte d'appello, senza incorrere in alcuna violazione di legge e con motivazione immune da illogicità o contraddittorietà evidenti, aveva ritenuto la legittimità di entrambe le ordinanze, in quanto la difesa non aveva avanzato alcuna richiesta di giudizio abbreviato semplice nel corso dell'udienza fissata dinanzi al giudice per le indagini preliminari per la discussione dell'istanza di giudizio abbreviato condizionato ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., né aveva formulato una specifica riserva a verbale o depositato memorie al riguardo. 3 La Sesta Sezione ha rimarcato che l'imputato avrebbe dovuto formulare la richiesta di giudizio abbreviato semplice nel corso dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. Pertanto, era legittima la valutazione in merito alla tardività della relativa richiesta formulata nel corso dell'udienza dibattimentale, essendosi il Tribunale conformato alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la richiesta, "riproposta" al giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., deve essere identica a quella rigettata dal giudice per le indagini preliminari e non può essere mutata. In particolare, si è affermato che la facoltà di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, già rigettata, presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilità di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata a incondizionata (Sez. 3, n. 1851 del 2/12/2010, dep. 2011, Rv. 249054; Sez. 3, n. 19729 del 14/04/2011, Sorrento, Rv. 250334; Sez. 1, n. 21219 del 27/04/2011, Carlino, Rv. 250232). Secondo la Sesta Sezione, quindi, correttamente il Tribunale ha ritenuto tardiva la richiesta di giudizio abbreviato semplice, trattandosi di una richiesta difforme da quella, esclusivamente di abbreviato condizionato, formulata dal ricorrente dinanzi al Giudice per le indagini preliminari. 4. Alla luce di quanto precede è evidente che la Sesta Sezione di questa Corte, già nell'esposizione dei motivi, oggetto del ricorso al suo esame, ha dato atto che il ricorrente aveva lamentato che il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato e aveva ordinato la restituzione degli atti al giudice competente, senza consentire alle parti di interloquire. Nel corpo della motivazione della sentenza, impugnata con il presente ricorso straordinario, la Sesta Sezione ha diffusamente spiegato le ragioni della ritenuta correttezza delle argomentazioni con cui il Collegio territoriale aveva disatteso le eccezioni di nullità, sollevate dal ricorrente. Ne discende che la doglianza in ordine alla mancata possibilità per le parti di interloquire dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato da parte del Giudice per le indagini preliminari deve ritenersi tacitamente valutata e disattesa dalla sentenza della Sesta Sezione. E, in effetti, nessuna norma prevede che, dopo il rigetto anzidetto, doveva essere data dal Giudice per le indagini preliminari la possibilità alle parti di interloquire sul rigetto stesso: norma che neppure il ricorrente ha indicato, essendosi limitato a porre il dubbio sulla legittimità del comportamento del menzionato giudice. 4 5. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 16 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il President