Sentenza 11 marzo 2004
Massime • 1
In materia di prove, qualora si sia, in sede di indagini di P.G., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell'esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio - anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova - bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza. In tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possono sicuramente acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni a norma dell'art. 500 cod. proc. pen., è indubbio che l'esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle modalità della pregressa individuazione al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2004, n. 16204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16204 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VAROLA Luigi - Presidente - del 11/03/2004
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSERA AU - Consigliere - N. 542
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 26848/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KE PE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello Dell'Aquila in data 9.4.2003.
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. AU Massera.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dottor Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore dell'imputato, avv. Sergio Manglio, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18.7.2002 il Tribunale di Teramo dichiarava PE KE colpevole dei reati di rapina aggravata in danno di MA Di AU, porto abusivo di coltello a serramanico e violazione di domicilio aggravata e per l'effetto lo condannava alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed E. 1.900,00 di multa.
Con sentenza in data 9.4.2003 la Corte di Appello dell'Aquila, in parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, riteneva assorbito il delitto di violazione di domicilio in quello di rapina aggravata e rideterminava la pena in anni cinque di reclusione ed _. 1.700,00 di multa.
Riteneva la Corte territoriale che fosse determinante il riconoscimento dell'imputato da parte di MA Di AU e della madre e che, per contro, non fosse credibile l'alibi del KE, essendo compatibile l'ora del riferito incidente con quella della rapina.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'imputato da parte di MA Di AU;
2) vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento del fatto nella ricostruzione dell'orario della rapina in relazione a quello dell'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto l'imputato; 3) vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione e all'apprezzamento di fatti rilevanti ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il riconoscimento informale effettuato da MA Di AU in caserma è stato assunto senza alcuna garanzia e senza il rispetto delle formalità previste dagli art. 213 e segg. c.p.p.. La censura è manifestamente infondata, in quanto il ricorrente ha indicato la normativa che si riferisce alla ricognizione personale, che è un mezzo di prova diverso dalla individuazione, ricorrente nella specie.
È ormai jus receptum che in materia di prove, qualora si sia, in sede di indagini di P.G., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell'esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio - anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova - bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza. In tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possono sicuramente acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni a norma dell'art. 500 c.p.p., è indubbio che l'esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle modalità della pregressa individuazione al fine di procedere ad una valutatone globale di chi rende la dichiarazione (vedi, per tutte, Cass. Sez. n, n. 6404 del 1997).
Il secondo e terzo motivo affrontano il percorso logico attraverso il quale la Corte territoriale ha ricostruito i fatti all'origine dell'imputazione ed ha affermato la responsabilità dell'imputato, in particolare ritenendo compatibile la rapina con l'orario del sinistro in cui costui è rimasto coinvolto.
Contrariamente a quanto assunto con le due censure, la sentenza impugnata ha considerato tutti gli elementi utili alla valutazione dell'alibi e ha dato razionale spiegazione del proprio convincimento, sostanzialmente conforma a quello del primo giudice. Entrambi i giudici di merito hanno proceduto ad una puntigliosa ricostruzione dei due episodi (la rapina e l'incidente stradale) ed indicato le ragioni della ritenuta loro compatibilità oraria e degli elementi da cui hanno tratto sicuro convincimento della partecipazione dell'imputato alla rapina. E sindacato di legittimità sul vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione è circoscritto al riscontro di un logico apparato argomentativo sui punti della decisione impugnata, perché il legislatore non ha previsto la verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, nè la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Cass. Sez. Un. n. 6402 del 1997). Di conseguenza il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrappone la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. Sez. Un. n. 930 del 1996). Infine, come risulta dal chiaro testo dell'art. 606 lett. e) c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione debbono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che detto testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica valutatone degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Cass. Sez. Un. n. 16 del 1996). Il ricorrente non dimostra alcuna effettiva carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma tende ad accreditare - peraltro attraverso la lettura e la valutatone di deposizioni testimoniali - una versione alternativa dei fatti, come tale inammissibile in sede di legittimità, sottoponendo all'esame di questa Corte una serie di considerazioni (vedi per esempio l'analisi dei tempi) che involgono apprezzamenti squisitamente di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in E. 600,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 600,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2004