Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
Il reato di violenza sessuale resta procedibile a querela parte nel caso in cui sia stato commesso violando il domicilio della vittima ed esercitando sulla stessa violenza, non per entrare o intrattenersi nell'abitazione ma unicamente per commettere il fatto. (Nella specie la Corte ha precisato che, in tal caso, la violazione di domicilio è aggravata a norma dell'art. 61, n. 2 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 614, ultimo comma, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2010, n. 35696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35696 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 16/06/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1191
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 1578/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) L.R.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 3847/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
udito il P.G. in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle spese processuali. Rigetto nel resto;
udito il difensore avv. Cocco Donato.
OSSERVA
L.R.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 30 giugno 2005 dal tribunale della stessa città, assolveva quest'ultimo del reato di sequestro di persona perché il fatto non sussiste e riduceva la pena per i reati di cui agli artt. 609 bis in relazione all'art. 609 septies c.p., n.4 e art. 61 c.p., n. 2, art. 614 c.p., u.c. contestati per avere costretto C.E. a subire violenza sessuale infilandole ripetutamente le dita di una mano nella vagina, intrattenendosi nell'abitazione della donna contro la sua volontà.
Il ricorrente eccepisce in questa sede:
1) L'improcedibilità per il reato di violenza sessuale per mancata tempestiva proposizione della querela. Riguardo alla tesi sostenuta dalla sentenza di appello secondo la quale il reato sarebbe stato comunque procedibile di ufficio in quanto connesso a quello di violazione di domicilio, anch'esso procedibile di ufficio in presenza delle condizioni indicate dall'u.c., si rileva anzitutto che nessuno dei testi aveva riferito di aver saputo dell'intimazione da parte della C. all'imputato di uscire dall'appartamento e che anzi la stessa p.o. ha ammesso che quest'ultimo si era introdotto su suo invito nell'appartamento. Si rileva inoltre che nella specie la violazione di domicilio, rispetto alla violenza sessuale, rappresenterebbe un'ipotesi di concorso apparente di norme o al più di progressione criminosa che determinerebbe l'assorbimento dell'offesa minore in quella maggiore. In ogni caso si sottolinea che la violenza non sarebbe stata indirizzata alla permanenza nell'abitazione e sarebbe comunque mancata la programmazione di un unico disegno criminoso stante la simultaneità e la contemporaneità degli accadimenti per cui erroneamente sarebbe stata configurata l'aggravante dell'art. 61 c.p., n. 2;
2) mancata assunzione di prova decisiva per la audizione dei testimoni sullo svolgimento dei fatti;
3) inosservanza dell'art. 495 c.p., comma 2 non essendo stati escussi i testi L.R.A. , L.R.A. e S.T. indicati dalla difesa e ritualmente ammessi;
4) travisamento di prove di fatti, difetto ed illogicità della motivazione sulla credibilità della parte offesa in ordine al ritardo di tre anni nella presentazione della querela. Illogicità della tesi secondo cui il ritardo sarebbe dovuto ad una rielaborazione del fatto;
5) erronea applicazione dell'art. 592 c.p.p. appalesandosi errata la condanna al pagamento delle spese processuali in appello nonostante il parziale accoglimento dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare rispetto a qualsiasi considerazione di merito la verifica della procedibilità del reato.
In questo senso la motivazione della corte di appello appare in effetti carente.
La corte di merito ha ritenuto la procedibilità di ufficio dell'art.614 cod. pen. - e di conseguenza anche quella dell'art. 609 bis cod. pen. - sul rilievo che, nel rifiutare di andarsene, il L.R.
aggrediva la C. prendendola alle spalle e gettandola a terra. A ben vedere, tuttavia, la condotta indicata è stata contestata anche come integratrice della violenza per il reato di cui all'art. 609 bis a proposito della quale si specifica "..in particolare agendo con violenza consistita nell'afferrare la p.o. per il collo, nello scaraventarla a terra...".
Ora si è già puntualizzato che ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 614 c.p., u.c. non è sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio, ma occorre un nesso teleologico fra le due azioni. Pertanto, se la violenza è usata non per entrare o intrattenersi nell'abitazione altrui ma per commettere altro reato, la violazione di domicilio concorre con l'altro reato ed è aggravata non a norma dell'art. 614 bensì ex art. 61 c.p., n. 2 (Sez. 5, n. 9483 del 27/04/1982 Rv. 155663). In quest'ultimo caso tuttavia il reato di violazione di domicilio rimane perseguibile a querela e ciò impedisce - in mancanza della valida presentazione di quest'ultima - di ritenere procedibile d'ufficio non solo tale reato, ma anche quello di violenza sessuale. Sulla questione la motivazione non appare adeguata e si rende pertanto necessario procedere all'annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo esame della questione relativa alla procedibilità dell'azione penale rispetto ai reati ipotizzati che tenga conto dei principi affermati, tanto più che nel reato di violenza sessuale è stato già ritenuto assorbito l'ulteriore reato di sequestro di persona ab origine contestato.
Tali questioni rivestono carattere evidentemente assorbente rispetto alle altre prospettate in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte
di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2010