Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2015, n. 8897
CASS
Sentenza 19 novembre 2015

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Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche, non sussistendo, in tale caso, il collegamento funzionale con il procedimento penale alla base del divieto stesso. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza di un confidente della polizia al quale l'indagato aveva reso dichiarazioni a sè sfavorevoli nei locali della sala d'attesa della Questura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2015, n. 8897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8897
    Data del deposito : 19 novembre 2015

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