Sentenza 19 novembre 2015
Massime • 1
Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche, non sussistendo, in tale caso, il collegamento funzionale con il procedimento penale alla base del divieto stesso. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza di un confidente della polizia al quale l'indagato aveva reso dichiarazioni a sè sfavorevoli nei locali della sala d'attesa della Questura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2015, n. 8897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8897 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2015 |
Testo completo
8 8 9 7 / 1 6 8887 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -- Presidente N. 3469/2015 Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS Dott. N. 34519/2015 Dott. PIERO SAVANI - Rel. Consigliere - Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI EL N. IL 21/08/1938 avverso la sentenza n. 1284/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 19/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI G. Ceresamit Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per il ri rigetto в Udito, per la parte civile, l'Avv GHETTI Udivifdifensor Avv. N. FUSARO in santurinn tell'a аш610771 IN FATTO E DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato, riqualifican- do l'originaria imputazione di tentato omicidio come lesioni gravi aggravate dall'uso dell'arma e dall'essere la persona offesa ministro del culto cattolico, la sentenza emessa nei confronti di A- NI SO in data 13 novembre 2013 dal locale Tribunale, confermata nelle restanti disposi- zioni circa i delitti di minaccia grave e detenzione e porto di arma, con rideterminazione del trat- tamento sanzionatorio. Il NI era stato tratto a giudizio per rispondere dell'ipotesi di tentato omicidio aggravato in danno del sacerdote GI OL, segretario del VE di Firenze Card. BETORI Giusep- pe, di minaccia aggravata dall'uso di arma in danno del porporato e di detenzione e porto abusi- vo di arma comune da sparo, una pistola semiautomatica cal. 7,65 con cui aveva esploso un col- po che aveva attinto il GI e con la quale aveva minacciato il VE, all'interno del cortile dell'Arcivescovado di Firenze, dove si era introdotto approfittando dell'apertura del portone au- tomatico, verificatasi al momento del rientro della vettura condotta dal GI che riaccompa- gnava il VE dopo una funzione celebrata all'esterno. In particolare, per come ricostruito il fatto dalle sentenze di merito, l'Alfa Romeo 159 del Ve- scovo era entrata nel cortile della sede e si era arrestata nei pressi di un portico;
il segretario GI, che era alla guida, era sceso e si era portato all'altezza del cofano portabagagli per estrarre i paramenti utilizzati per la celebrazione, mentre il VE si era attardato per recupera- re dei libri dal sedile posteriore. Il GI aveva visto entrare nel cortile un uomo che si era di- retto verso di lui chiedendo di poter parlare col VE e reiterando la richiesta con tono sem- pre più deciso, quanto decisa era la risposta negativa del segretario;
avvicinatisi gli uomini a bre- ve distanza, lo sconosciuto aveva esploso un colpo di pistola con gesto fulmineo, non esattamen- te percepito dal GI che aveva visto solo la fiammata ed era stato attinto al ventre appena sotto le costole. Il ferito si era allontanato attraversando il cortile per poi salire a chieder soccorso nell'alloggio vescovile, mentre lo sconosciuto si era avvicinato al VE e l'aveva minacciato con l'arma puntata, prima di allontanarsi verso il portone e dileguarsi in strada. L'indagine seguita al fatto di sangue aveva portato ad individuare come possibile autore del de- litto l'attuale ricorrente NI SO, ritenuto dal Tribunale e dalla Corte d'Appello respon- sabile dell'aggressione di quel 4 novembre 2011. In sostanza i giudici del merito hanno riferito l'azione ad un soggetto che aveva agito nel tempo di apertura del portone del cortile, le cui fattezze erano state descritte dalle persone offese agli inquirenti che ne avevano realizzato due identikit, finendo poi, nello sviluppo ulteriore delle in- dagini, per concentrarle sul NI che i giudici del merito hanno ritenuto attinto da elemen- ti di prova sufficienti per affermarne la responsabilità. Propone ricorso per cassazione l'imputato sulla base di nove motivi. Con il primo deduce vizio di motivazione per l'avvenuto rigetto, senza motivazione o con moti- vazione viziata, delle richieste istruttorie della difesa relative alla ricostruzione dell'evento cri- minoso nella sua dinamica e tempistica, soprattutto sui tempi di apertura e chiusura del cancello automatico del cortile dell'Arcivescovado, sul fatto che in base alla testimonianza BETORI, non adeguatamente valutata, la porta al momento dell'uscita del feritore si era presentata a quello an- cora aperta;
alla valutazione dell'andamento del tramite della ferita da agente balistico (alias proiettile) riportata dal GI sulla base della disamina di dati balistici quali la distanza di spa- ro, posizione reciproca fra feritore e vittima e misure antropometriche, così che non sarebbe stata adeguatamente valutata la circostanza che, essendo il prevenuto più basso del GI, per colpi- re la vittima in modo che il tramite intracorporeo avesse un andamento dall'alto in basso lo spa- ratore avrebbe dovuto tenere la pistola in alto, e ciò sarebbe in contrasto con le dichiarazioni del- la stessa p.l. sulle sue possibilità di vedere l'arma al momento dello sparo;
sulla valutazione, che A ritiene incongrua della testimonianza di IN ES, che avrebbe attestato senza incertezze che il portone dell'Arcivescovado si era chiuso al passaggio della vettura del prelato, non era rimasto aperto e chiuso le si era presentato nel momento in cui aveva udito lo sparo. Lamenta il ricorren- te che la sentenza avrebbe illegittimamente spezzettato la testimonianza IN nel svalutarne l'attendibilità. Con il secondo motivo deduce illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova sulla pretesa irrilevanza del mancato riconoscimento in aula da parte della vittima, rilevanza che i giudici del merito avrebbero trascurato illegittimamente non ripor- tando con precisione le affermazioni dei due testimoni sia in sede di indagini preliminari che in dibattimento. Con il terzo motivo deduce violazione di legge per l'avvenuta utilizzazione a fini di prova da parte della Corte di merito delle indicazioni ed informazioni ricevute dall'u.p.g. BA ri- fluite nella sua deposizione testimoniale e provenienti da informatore anonimo. L'individuazione del NI sarebbe dipesa dalle indagini conseguenti a quelle dichiarazio- ni anonime, e proprio a quelle dichiarazioni riportate dal teste BA avrebbe fatto illegit- timo riferimento la Corte di merito. Con il quarto motivo deduce violazione di legge per aver la Corte di merito indebitamente utiliz- zato a fini probatori le risultanze di intercettazioni telefoniche autorizzate da provvedimenti inva- lidi perché fondati su indizi derivanti da informazioni confidenziali e riservate. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge per l'illegittima utilizzazione delle dichiarazio- ni testimoniali del OU sulle affermazioni confessorie del NI durante il loro collo- quio nella sala d'attesa della Questura di Firenze. II OU sarebbe stato il confidente della Polizia che, convocato ad arte negli uffici della Que- stura, avrebbe indotto il prevenuto ad affermazioni confessorie, sulle quali aveva riferito in sede di audizione testimoniale in violazione del disposto degli artt. 62 e 63 c.p.p. contribuendo in mo- do determinante alla formazione del convincimento del giudice. In ogni caso all'orientamento giurisprudenziale evidenziato dalla Corte di merito si opporrebbe una recente decisione di questa Corte (Sez. I, 11/2/2014, n. 18120) con cui era stata ritenuta inu- tilizzabile la testimonianza del fratello della vittima di un omicidio che aveva casualmente ascol- tato nella caserma dei carabinieri la confessione resa da uno dei responsabili. Richiede quindi che la questione si sottoposta alle Sezioni Unite. Con il sesto motivo deduce violazione di legge per l'utilizzazione delle dichiarazioni del teste BA della Questura sul contenuto delle riprese video e audio durante l'intercettazione am- bientale eseguita in questura. All'esito della perquisizione, il NI e tutte le persone conviventi erano state convocate in/ Questura e fatte attendere in una sala dove era stato attivato un sistema di registrazione audio é video debitamente autorizzata. Peraltro, poiché la registrazione video non si era realizzata per un guasto, era stato sentito come teste in dibattimento l'operante BA su quanto rilevato all'interno della sala in questione, e questi aveva descritto l'accaduto ed anche i gesti compiuti dagli interlocutori in specie NI e OU. La mancata registrazione dell'intercettazione visiva non avrebbe consentito di acquisire legitti- mamente informazioni su quanto avvenuto nella stanza attraverso la testimonianza dell'u.p.g. che vi aveva assistito. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione di at- tendibilità delle dichiarazioni del teste OU. Le dichiarazioni accusatorie di OU non sarebbero state valutate correttamente quanto alla loro attendibilità, sia per la personalità del dichiarante, soggetto inaffidabile che vive di espe- dienti e di violazioni della legge, le cui dichiarazioni non avrebbero avuto riscontri ed anzi smen- tite come quelle della teste VOGEL, la quale avrebbe negato di conoscere NI e di non aver mai pensato ad un lascito alla chiesa. Di scarsa credibilità sarebbero anche le dichiarazioni in merito ad una ingente somma che A- NI avrebbe mostrato al OU e di cui questi aveva parlato in un'intervista. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni spontanee dell'imputato e la violazione del principio dell'oltre ogni ragione- vole dubbio. La Corte di merito avrebbe erroneamente valutato ed interpretato le dichiarazioni spontanee del NI sui suoi rapporti con OU e ne avrebbe tratto elementi di conforto dell'ipotesi accusatoria con violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanziona- torio. La Corte di merito non avrebbe considerato le doglianze difensive sul ritenuto ricorrere del pericolo di vita per la persona offesa quale elemento significativo della gravità del fatto conside- rato dalla Corte quale ragione principale della gravità della sanzione inflitta. Né più puntuale mo- tivazione avrebbe avuta la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche. È stata prodotta memoria per il NI con cui si ribadiscono le doglianze del ricorso so- prattutto in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del prevenuto, alla ritenuta irrilevanza del movente, alla ritenuta irrilevanza di nuovi accertamenti tecnici, all'incongruenza motivazio- nale derivante dalla ritenuta irrilevanza del mancato riconoscimento del prevenuto da parte delle persone offese;
l'affermazione di responsabilità basata su di un impianto probatorio debole fatto più che altro di illazioni e sospetti e non tale da superare il ragionevole dubbio nell'accezione ac- colta anche nell'attuale testo del codice di procedura penale. CONSIDERATO IN DIRITTO Osserva il Collegio che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Le censure del ricorrente hanno investito la sentenza sotto diversi profili, sia di violazione di legge in relazione al materiale utilizzabile per la decisione, sia di difetto di motivazione sulla ri- costruzione del fatto e sull'attribuibilità del delitto al NI. Occorre preliminarmente affrontare talune censure sviluppate in punto di diritto dal ricorrente in merito all'utilizzabilità di parte del materiale probatorio sul cui fondamento si dirà di seguito, con la conseguenza che in sede di rinvio la Corte di merito dovrà tener conto dei principi che verranno affermati al proposito. Infondato è innanzitutto il terzo motivo con cui si deduce violazione di legge per l'utilizzazione a fini di prova delle indicazioni ed informazioni ricevute dall'u.p.g. BA rifluite nella sua deposizione testimoniale perché provenienti da informatore anonimo, in quanto dell'esistenza della fonte anonima i giudici del merito hanno dato contezza solo nella narrazione dello sviluppo delle indagini, e la Corte d'Appello soprattutto ha evidenziato correttamente che le indicazioni di quella fonte erano state legittimamente utilizzate (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008 Rv. 239695) per la prosecuzione delle indagini volte all'individuazione dello sparatore, indagini proseguite mediante servizi di O.C.P., accertamenti presso l'ufficio postale dove il prevenuto ritirava la pensione, anche in ordine all'aspetto esteriore della persona sottoposta ad indagini, in riferimento alla descrizione dell'aggressore da parte delle persone offese. Peraltro l'indicata fonte anonima si è poi palesata (Sez. F, n. 35450 del 6/8/2003, Rv. 228221) nel teste OU, che è stato assunto al dibattimento nel contraddittorio delle parti. Infondato anche il quarto motivo con cui si deduce violazione di legge per aver la Corte di meri- to indebitamente utilizzato a fini probatori le risultanze di intercettazioni telefoniche autorizzate da provvedimenti invalidi perché fondati su indizi derivanti da informazioni confidenziali e ri- servate. Invero la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente statuito che in tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli orga- ni di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità; il di- vieto di utilizzo della fonte confidenziale, tuttavia, non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia in- dicato il collegamento tra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione. (Sez. 6, n. 39766 del 15/04/2014 - dep. 25/09/2014, Pascali e altri, Rv. 260456) Sez. 6, n. 42845 del h 26/06/2013 - dep. 18/10/2013, P.M. e Bonanno, Rv. 257295 Conf.: N. 10051 del 2008 Rv. 239458, N. 1258 del 2013 Rv. 254174). Risulta in concreto che l'intercettazione telefonica nei confronti del NI non era stata di- sposta esclusivamente a seguito delle indicazioni provenienti dalla fonte confidenziale, ma anche a seguito delle indagini concernenti la sua possibile individuazione mediante testimonianze ed identikit. Non fondato è anche il quinto motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge, ed in par- ticolare del disposto degli artt. 62 e 63 c.p.p., per l'utilizzazione delle dichiarazioni testimoniali del OU, considerato confidente della polizia, sulle affermazioni del NI durante il loro colloquio nella sala d'attesa della Questura di Firenze. Corretto è il riferimento della Corte di merito alla giurisprudenza di questa Corte che ha provve- duto a definire e delimitare il divieto probatorio (Sez. III, 12/2/2014, n. 12236, Rv. 259297) atte- nendosi strettamente al dato testuale e concludendo che il divieto imposto dall'art. 62 c.p.p. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non a quelle rese al di fuori di esso (v., tra le tante: Sez. I, 22/1/2008, n. 5636, Rv. 238932), intendendo con l'espressione "procedimento", un collegamento funzionale tra le dichiarazioni ed un atto del procedimento pe- nale (v., ex multis: Sez. VI, 9/12/2003, n. 6085, Rv. 227599, che richiama anche l'esegesi della norma operata dalla Corte cost, con la sentenza n. 237 del 1993). Rientrano, perciò, nel divieto di testimonianza le sole dichiarazioni rese, nel corso del procedi- mento, all'Autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività inve- stigativa (Sez. II, 2/12/2008, n. 4439, Rv. 243274), rimanendo pertanto escluse le dichiarazioni rese dall'imputato, anche se a contenuto confessorio, non importa se spontaneamente o meno, ad un soggetto non rivestente nessuna di tali qualifiche. Né incide sulla correttezza di quell'orientamento l'intervento della decisione cui si riferisce il ri- corrente con richiesta di sottoposizione della questione alla Sezioni Unite di questa Corte per la risoluzione di un preteso contrasto giurisprudenziale che non ricorre. Invero la citata decisione (Sez. I, 11/2/2014, n. 18120, Rv. 258908) aveva avuto riguardo alla te- stimonianza, ritenuta inutilizzabile, del fratello della vittima di un omicidio il quale aveva ca- sualmente ascoltato nella caserma dei carabinieri la confessione resa ai militari da uno dei re- sponsabili del delitto quando era stato sentito ancora come persona informata sui fatti nonostante l'acquisizione di elementi indizianti a suo carico, in palese violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2. Nel caso quindi si trattava di dichiarazioni auto indizianti rese alla polizia giudiziaria in viola- zione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, affette da inutilizzabilità assoluta, sanzione che si propaga ne- cessariamente alle dichiarazioni del teste che, per circostanze "fortuite" sia in grado di percepirle e di riferire il loro contenuto all'Autorità giudiziaria. È quindi evidente la diversità del caso rispetto a quello, per cui si procede, nel quale le dichiara- zioni non erano state rilasciate ad uno dei soggetti indicati nell'art. 62 c.p., ma ad un soggetto estraneo nel corso di informale conversazione sul contenuto della quale non vigeva il divieto di testimonianza. Fondata nei limiti di cui appresso è la censura di violazione di legge per l'utilizzazione delle di- chiarazioni del teste BA della Questura, sul contenuto delle riprese video e audio durante l'intercettazione ambientale eseguita in questura in una sala dove era stato attivato un sistema di registrazione audio e video, debitamente autorizzata. L'operante BA, sentito come teste in dibattimento su quanto rilevato all'interno della sala nella quale attendevano il NI, il OU ed altre persone convocate per l'indagine, aveva descritto l'accaduto ed anche i gesti compiuti dagli interlocutori in specie NI e OU perché la registrazione video non si era realizzata per un guasto. Osserva il Collegio che la mancata registrazione dell'intercettazione visiva non avrebbe consen- tito di acquisire legittimamente informazioni su quanto avvenuto nella stanza attraverso la testi- monianza dell'u.p.g. che vi aveva assistito. Invero la giurisprudenza (v., Sez. IV, 29/1/2001, n. 8437, Rv. 218971) ha chiarito in modo che il Collegio condivide che in tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, la mancata memoriz- zazione del colloqui, attraverso la registrazione, rende inesistente il mezzo di ricerca della prova, pur ritualmente autorizzata, e inutilizzabile ogni acquisizione dei risultati di essi altrimenti rea- lizzata (annotazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti) a differenza del caso in cui, essendo stato il colloquio regolarmente memorizzato, risulti deteriorato il relativo supporto magnetico, rendendo impossibile la trascrizione;
in tale ultima ipotesi, essendo stata rispettata la formalità, della regi- strazione, voluta dalla legge, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere data utiliz- zando gli ordinari mezzi probatori (v. anche Sez. IV, 7/7/1998, n. 2300, Rv. 212369; Sez. II, 11/11/2010, n. 44327, Rv. 248909). In definitiva non sono utilizzabili le dichiarazioni testimoniali del BA nella parte in cui rife- riscano gli atteggiamenti ed i gesti delle persone riprese nella stanza della questura nell'occasione di cui si tratta, in sostituzione della registrazione, totalmente mancata, mentre pie- namente utilizzabile è la registrazione delle conversazioni intervenute nell'occasione, regolar- mente autorizzata e realizzata senza inconvenienti tecnici. L'affermazione di responsabilità del prevenuto si è fondata su di una serie di elementi di natura dichiarativa, sulla dinamica del fatto e la tempistica dell'azione sviluppatasi in un massimo di un minuto e trentun secondi, secondo gli accertamenti della polizia giudiziaria sui tempi di apertura e chiusura del portone, sulle dichiarazioni delle due persone offese quanto all'ingresso dell'attentatore a portone aperto e sul suo allontanamento dopo il fatto sempre a portone aperto, sulle caratteristiche fisiche dello sparatore, sulla sua individuazione affermata e poi sfumata in dibattimento, su tutti gli elementi che concorrevano a portare il NI sulla scena del fatto, anche in relazione ai suoi rapporti con il OU ed allo scambio di informazioni fra i due, pri- ma e durante l'incontro presso la Questura, e sui restanti elementi indiziari esaminati nel loro combinarsi dalle sentenze di merito e che avevano convinto che la persona che aveva esploso il colpo di pistola e ferito il GI non potesse che essere l'imputato. Rileva tuttavia il Collegio che il ricorso - che propone diverse rivalutazioni, sia dell'attendibilità dei vari dichiaranti, sia della decisività degli accertamenti eseguiti sui possibili movimenti dello sparatore in combinazione con le dichiarazioni di una teste che aveva assistito dalla pubblica via al rientro del VE ed aveva riferito dei movimenti del veicolo e del portone dell'edificio - punta decisamente la propria attenzione, fondatamente, su uno dei non molti elementi oggettivi dell'intero compendio probatorio: la direzione del tramite intracorporeo nella persona offesa del proiettile sparato dal responsabile del fatto, proiettile che per la limitata capacità propulsiva di una munizione con carica deteriorata non aveva provocato i danni che un proiettile del calibro accertato di solito determina. Il ricorso lamenta la mancata risposta dei giudici del merito all'eccezione circa l'impossibilità di ascrivere a NI, più basso di statura della persona offesa, uno sparo che attingesse la vit- tima dall'altro in basso, come oggettivamente riscontrato, soprattutto in relazione alle sicure emergenze processuali che riferivano il momento dello sparo a pochi istanti dopo l'estrazione dell'arma, senza che la stessa venisse vista dalla vittima stessa. La carenza di accertamento da parte dei giudici del merito, secondo il ricorrente, avrebbe indebi- tamente ed illogicamente escluso l'ipotesi che lo sparatore fosse altro soggetto di altezza superio- re al prevenuto e tale da consentirgli di attingere la persona offesa con un tramite quale quello obiettivamente rilevato senza che la pistola fosse sollevata in modo visibile. Osserva il Collegio che la censura è fondata. La Corte di merito non percepisce la contraddizione in sentenza fra l'affermazione che il NI aveva sparato nel momento in cui estraeva di tasca l'arma, e quindi tenendola al più ad altezza di cintola, e la successiva descrizione del trami- te e della sua inclinazione nel corpo del GI più alto dello sparatore, indicato nel NI sulla base degli altri elementi acquisiti nella valutazione dei giudici del merito. La Corte di merito non percepisce la stridente discrasia e non si fa carico di giustificare in modo adeguato la ritenuta irrilevanza della incongruenza, segnalata dalla difesa con la richiesta di ulte- 10 riore accertamento balistico antropometrico, in relazione ad un determinante elemento di natura oggettiva, uno dei pochi nella vicenda, ignorando poi la possibile rilevanza ed attendibilità delle affermazioni provenienti anche dal prevenuto sulla dinamica dell'incontro con il sacerdote appe- na prima dello sparo, sui movimenti e sull'orientamento reciproco dei corpi nella sua imminenza. Come non spetta al ricorrente, che naturalmente formula l'ipotesi di estraneità del prevenuto sul- la base delle motivazioni che censura, non spetta neppure al giudice di legittimità formulare rico- struzioni in linea di fatto non considerate dai giudici del merito, ma esclusivamente evidenziare la carenza motivazionale su di un punto determinante, non adeguatamente valutato sulla base di tutte le emergenze rilevabili dal testo stesso delle sentenze dei giudici del merito. Annullata la decisione impugnata, sulla cui base motivazionale non può esser considerata logi- camente e compiutamente accertata la responsabilità del NI, il processo dovrà essere esaminato dal giudice del rinvio, nella pienezza dei suoi poteri di accertamento del fatto, fermi restando i principi affermati più sopra in tema di validità ed utilizzabilità delle fonti di prova og- getto di censure considerate non fondate, con totale valutazione del merito, essendo assorbiti tutti i motivi sul trattamento sanzionatorio e sulle spese di parte civile nel grado, cui provvederà il giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Fi- renze per nuovo esame. Così deciso in Roma il 19 novembre 2015. Il Presidente Il Consigliere ester re тера Relic Com صفا DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 3 - MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cermella Lanzuise ust