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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
Il giorno 29/05/2025 innanzi al Giudice dr.ssa Maria De Vivo sono presenti:
per parte opponente l'avv. Tommaso Sorbo, il quale conclude riportandosi ai propri scritti e chiede l'integrale accoglimento dell'opposizione;
per parte opposta l'avv. Gennaro Acanfora per delega dell'avv. Patrizia Lecci, il quale, nel riportarsi ai propri scritti conclude per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
A questo punto i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano.
Terminata la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide la controversia pronunziando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Il tribunale di Napoli nord - Terza Sezione civile - in persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 795 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e vertente
TRA
(c. f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Tommaso Sorbo (c. f. ), con domicilio come in atti C.F._2
OPPONENTE
E
(p. iva , in qualità di procuratore speciale di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_2 in atti, dall'avv. Avv. Patrizia Lecci (c. f. ), con domicilio come in atti;
C.F._3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come alla discussione di cui al verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4990/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 7.12.2021 in favore di quale procuratore di per l'importo capitale di euro 5.291,00, oltre CP_1 Controparte_2
interessi e spese, quale residuo insoluto del finanziamento, rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio, stipulato con Idea Finanziaria s.p.a. in data 6.05.2008.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: la prescrizione del credito oggetto della pretesa;
la mancata prova della legittimazione attiva;
l'inidoneità dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub a provare il saldo preteso;
la mancata erogazione del credito. Tanto premesso, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio quale procuratrice di contestando in fatto e CP_1 Controparte_2
in diritto le avverse deduzioni ed eccezioni e concludendo, in via preliminare, per la concessione
2 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria, con formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dalla parte opponente.
All'esito della discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., il Tribunale osserva quanto segue.
Deve, preliminarmente, darsi atto che è stato ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010, sebbene con esito negativo per assenza della parte opponente invitata (cfr. verbale di mediazione in atti).
La mancata partecipazione senza giustificato motivo dell'opponente alla mediazione comporta, in applicazione dell'art. 8, co 4 bis, d.lgs. 28/2010 (vigente ratione temporis), la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare, in via introduttiva, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
3 La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di quale procuratrice di CP_1 CP_2
al pagamento del debito residuo del finanziamento stipulato da con Idea
[...] Parte_1
Finanziaria s.p.a., in virtù della cessione del credito derivante dal predetto contratto.
A sostegno della pretesa creditoria, l'istituto di credito ha prodotto: il modulo contrattuale sottoscritto da , recante le condizioni del finanziamento (con indicazione di tan, Parte_1
taeg, numero ed importo delle rate), un prospetto contabile certificato ex art 50 Tub (doc. 015 fasc. monitorio), nonché un estratto conto analitico con annotazione delle rate pagate e di quelle insolute
(allegato 6 alla comparsa di costituzione dell'opposta).
In riferimento all'erogazione del finanziamento, oggetto di contestazione dell'opponente, l'opposta ha prodotto, già in fase monitoria, l'atto di quietanza del 19.05.2008 a firma – non disconosciuta - di (cfr. doc.009 fascicolo monitorio), nonché una copia dell'assegno emesso da Parte_1
Idea Finanziaria recante l'importo finanziato di € 5.687,52, sottoscritta per ricevuta da Pt_1
(doc.008 fascicolo monitorio). Dall'estratto conto analitico, prodotto in atti, inoltre,
[...] risultano pagate n. 23 rate consecutive, a dimostrazione indiretta dell'erogazione del finanziamento.
Sulla scorta dei predetti elementi, deve ritenersi senz'altro provata l'erogazione della somma in favore di . Parte_1
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della domanda, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva dell'odierna opposta, oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia,
“Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio).
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È
4 comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I]. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr. Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la
5 cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento (cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U. (cfr.
Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi
(Cass. n. 9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass. n.
14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n.
5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, relativamente alla prima cessione, la parte opposta ha prodotto la comunicazione di Idea Finanziaria s.p.a. - originaria creditrice - datata 22.07.2008, di intervenuta cessione del credito a inviata dalla cedente (Idea Finanziaria s.p.a.) a Controparte_3
Electrical Service Soc. Coop., datore di lavoro del (cfr. doc. 010 fasc. monitorio). Pt_1
È stato, poi, documentato il successivo trasferimento del credito da a Controparte_3
nell'ambito di un' operazione di cessione del ramo d'azienda infra gruppo Controparte_4 avvenuta in data 25.05.2009, mediante la produzione in atti dell'estratto dell'avviso pubblicato in
Gazzetta ufficiale e della comunicazione di intervenuta cessione, redatta congiuntamente dalla
6 cedente e dalla cessionaria, su carta intestata anche del creditore originario Idea Finanziaria
s.p.a.(cfr. doc 011 fasc. monitorio). Quel che rileva, ai fini della prova del trasferimento è, in particolare, la dichiarazione resa dalla cedente Controparte_3
Relativamente alla cessione intervenuta successivamente tra e la Controparte_4 CP_5 parte opposta ha prodotto l'avviso di cessione dei crediti in blocco, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il quale indica criteri di individuazione dei crediti ceduti sufficientemente determinati, e rispettati nella fattispecie, nonché, con la seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c., un estratto dell'Atto ricognitivo (a firma , Notaio in Milano, registrato in Milano il 31.03.2017 al n. Persona_1
17540) tra a relativo al contratto di cessione crediti pro soluto Controparte_4 CP_5
intervenuto (in data 11.10.2016) tra le medesime parti (cfr. all. 11 prod. opposta). Non vi è, dunque, motivo per dubitare che la cessione sia intervenuta e che il contenuto dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale – segnatamente quanto alla individuazione, per categorie, dei crediti ceduti - corrisponda alla pattuizione intercorsa tra cedente e cessionaria.
Per quanto concerne, infine, la cessione intervenuta tra e , la parte CP_5 Controparte_2 opposta ha prodotto l'accordo di modifica dell'accordo quadro di cessione dei crediti (datato
17.05.2021), con l'annesso elenco dei crediti ceduti, in cui figura il nominativo di Parte_1
(con indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale), nonché la comunicazione con cui la stessa cedente ha informato il debitore dell'intervenuta cessione a del CP_5 Controparte_6
credito vantato nei suoi confronti.
Sulla scorta dei prefati elementi documentali, deve ritenersi dimostrato l'acquisto della titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
A tale stregua, risulta raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate in contratto.
Una volta che l'opposta, quale parte creditrice, abbia allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Non è, invece, necessaria la produzione dell'estratto certificato ex art. 50 tub, trattandosi non già di un rapporto di conto corrente (ove vi è l'esigenza di dimostrare analiticamente la formazione progressiva del saldo), bensì di un rapporto di finanziamento, in cui l'istituto di credito, come si è detto, una volta provata la dazione della somma a titolo di prestito e la pattuizione di un dato tasso
7 di interesse quale costo dell'operazione, può limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui, incombendo sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali vizi del contratto o il pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli contabilizzati dalla banca nell'estratto conto.
Deve, in ogni caso, rilevarsi che l'opposta ha allegato l'estratto conto analitico con annotazione delle rate pagate e di quelle insolute, offrendo, ad abundantiam, una adeguata rappresentazione della formazione del saldo debitore. Le risultanze del predetto estratto conto non sono state specificamente contestate dall'opponente, il quale, lungi dal dedurre una erronea contabilizzazione delle rate o il pagamento di ulteriori importi, si è limitato a contestare l'idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla parte opposta.
Passando ad esaminare le ulteriori eccezioni sollevate dalla parte opponente, si osserva quanto segue.
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito, è d'uopo rammentare che in tema di contratti di finanziamento, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. ex multis
Cass. 17798/2011). Ciò in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, con la conseguenza che “deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (cfr. Cass. 18951/2013).
Orbene, nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 6.05.2008, con prima rata al 31.05.2008 e ultima rata al 30.04.2013. Quest'ultima data rappresenta il dies a quo del termine decennale di prescrizione. Sicché, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato il
21.12.2021, ossia entro il decennio, è evidente che il diritto non si è prescritto. È stata, peraltro, prodotta - quale atto interruttivo - la copia della comunicazione di cessione del credito e contestuale richiesta di pagamento, inviata a mediante raccomandata ricevuta in data Parte_1
21.06.2021 (cfr. doc. nn. 018 e 019 del fascicolo monitorio).
Le ulteriori contestazioni mosse dall'opponente si appalesano generiche e non circostanziate, oltre che tardive.
Segnatamente, la dedotta usurarietà dei tassi non è supportata dalla necessaria allegazione, prima ancora che dalla prova, dei relativi fatti costitutivi. L'opponente si è limitato ad eccepire
8 genericamente l'applicazione di interessi usurari, senza fornire alcuna indicazione specifica in ordine ai modi, ai tempi e alla misura in cui ciò sarebbe in concreto avvenuto nel corso del rapporto di finanziamento per cui è causa. Non è stato, in particolare, indicato il tasso di interesse convenuto o applicato, né il valore del tasso soglia nel trimestre di riferimento.
Tardiva, in quanto proposta successivamente alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., è l'eccezione concernente l'operatività della polizza assicurativa “rischio impiego”, trattandosi di un fatto impeditivo della pretesa del tutto nuovo rispetto a quelli in precedenza allegati, non già di una mera modifica delle eccezioni già proposte.
Per le ragioni tutte che precedono, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
va, inoltre, condannato - in applicazione dell'art. 8, co 4 bis, d.lgs. 28/2010 (vigente Parte_1
ratione temporis) - al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro dinanzi al mediatore, come risultante dal verbale in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel procedimento iscritto al n. 795 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 4990/2021;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di quale Parte_1 CP_1
procuratrice di che qui si liquidano in euro 2.540,00 per compenso, oltre Controparte_2
rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di Parte_1
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Aversa, il 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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