TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4659 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 14288 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 – avente a oggetto: contratti bancari tra
, in persona dell'amministratore unico, rappresentato Parte_1 a Attore Contro
, in persona del legale Controparte_1
Convenuta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************* Con atto di citazione, notificato il 04.11.2021, il conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Bari la . Controparte_1 CP_1 Riferiva che la società attrice (errone citazi
[...]
aveva stipulato, in data 06.06.2012, il contratto di mutuo Parte_2 gito Notar rep. n. 5627 racc. n. 3363, per l'importo Per_1 di € 172.000,00. Eccepiva la nullità della clausola relativa agli interessi, per violazione della normativa antiusura, con conseguente gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c. Sosteneva, altresì, l'illegittima applicazione al contratto oggetto di controversia della clausola floor con indicazione del tasso minimo, nonché dell'indicizzazione degli interessi al tasso Euribor, con conseguente violazione della normativa antitrust. Contestava la violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza, nonché del codice del consumo, attesa la mancata specifica indicazione del regime di capitalizzazione (semplice o composto) applicato al piano di ammortamento. Asseriva l'applicazione, in difetto di specifica pattuizione, del regime di capitalizzazione composto, con conseguente maggiore remunerazione per l'istituto di credito convenuto, sostenendo la nullità del piano di ammortamento alla francese di cui al mutuo oggetto di controversia. Chiedeva, quindi, la rideterminazione del rapporto dare-avere, con eventuale compensazione tra la somma ancora da versare a favore della e quanto illegittimamente trattenuto. CP_1 Con comparsa del 31.01.2022 si costituiva in la (oggi Controparte_1 [...]
), chiedendo l'integrale rigetto della domanda CP_1 ente chiedeva la riunione al procedimento RG. n. 14279/2021, sussistendo ragioni di identità e/o parziale connessione con il presente procedimento: a tal proposito, precisava che il di cui l'odierna Controparte_2 attrice ti di mutuo alle medesime condizioni contrattuali ed avverso i quali erano state mosse le stesse contestazioni, con instaurazione di rispettivi giudizi, asserendo la esistenza di connessione oggettiva tra i giudizi. Eccepiva la nullità dell'atto di citazione, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3 e 4.; nel merito, sosteneva la piena validità di tutte le pattuizioni, nonché del piano di ammortamento, sottolineando l'erroneità del calcolo effettuato da parte attrice ai fini del rispetto della soglia usura, in quanto frutto di cumulo tra voci disomogenee;
in ogni caso, nel contratto contestato non era stato previsto alcun onere per il caso di risoluzione anticipata;
asseriva la validità della clausola floor, non comportando la stessa alcun rischio per il cliente. Quanto alla asserita violazione della disciplina a tutela del consumatore, sottolineava che l'odierna parte attrice non poteva qualificarsi consumatore essendo soggetto imprenditore ed il contratto stipulato proprio per l'esercizio della propria attività commerciale. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite. Rigettata con ordinanza del 24.02.2022 la richiesta di riunione, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico-contabile, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di nullità della citazione, sollevata da parte convenuta. La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza. (Tribunale Roma sez. XVI, 08/01/2021) Nella specie, la banca convenuta ha agevolmente e compiutamente preso puntuale posizione su tutte le domande e argomentazioni sollevate da parte attrice, con la conseguenza che non può rinvenirsi alcuna nullità dell'atto introduttivo. Nel merito si ritiene di aderire alle conclusioni del ctu, in quanto condivisibili. Il presente giudizio attiene, come accertato anche dal perito nominato, alla validità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria n. 79148292 stipulato con il contratto Rep. n. 5627 Racc. n. 3363, a rogito Notar tra la Banca Popolare di Bari scpa (oggi Per_1 CP_1
) e in quali re della omonima impresa individuale: c
[...] Parte_1 tes , l'accredito della somma mutuata veniva effettuato su c/c intestato alla impresa , circostanza che di per sé comporta l'impossibilità di qualificare Parte_1 l'odierna uale soggetto consumatore e di poter applicare la specifica tutela prevista dal codice del consumo. Quanto all'eccepita usurarietà, deve osservarsi che mentre il TAEG viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, il TEG (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari: la S. Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (Cass. Ord. n. 39898/2021). La Banca d'Italia, trimestralmente comunica i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati dagli intermediari, rilevati su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96, in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso. I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati “usurari”, da chiunque pretesi o incassati (art. 644, comma 3 del c.p., Legge n.108/1996, art.2). Secondo quanto statuito dalle S.U. della Corte di cassazione, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori: al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta tuttavia la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi (Tribunale Bari sez. IV, 19/07/2022, n.2919). Peraltro, nel caso in cui venga accertata la natura usuraria dei soli interessi moratori, solo questi non saranno dovuti, rimanendo invece valida e vigente la clausola che stabilisce il tasso degli interessi corrispettivi, stante la rilevata autonomia funzionale dei due diversi interessi. Infatti, nel caso di accertata usurarietà degli interessi di mora si applica l'art. 1815, comma 2, c.c. (onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti), ma anche l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). Inoltre, ai fini della verifica del rispetto della soglia usura non concorre al calcolo la commissione di estinzione anticipata: questa costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. La commissione non è, dunque, collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello: non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (M.Fin.) (Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109). La commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendo una spesa meramente ipotetica in quanto volta ad indennizzare la Banca per il mancato pagamento degli ulteriori interessi che sarebbero maturati nel corso del tempo sul capitale residuo anticipatamente restituito, non rientra nel calcolo del TAEG contrattuale. L'inserimento di tale voce nel calcolo del TEG considererebbe unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi operando una sorta di “sommatoria” fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori. Pertanto, atteso che la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non costituisce una remunerazione in favore della banca per la durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, non deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell'usura (Corte appello Firenze sez. II, 16/03/2023, n.561). Erra, dunque, parte attrice nell'inserire la commissione di estinzione anticipata nel calcolo del TEG. Ciò posto, il ctu ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura ha verificato che il TEGM per la categoria di riferimento (mutui con garanzia reale a tasso variabile) per il periodo 01.04.2012 – 30.06.2012 è pari al 3,660% ed il tasso soglia è pari al 8,5750% (pag. 20 elaborato peritale). In relazione agli interessi corrispettivi, ha accertato il rispetto della soglia usura, atteso il valore del TEG, per come calcolato, pari al 6,466% a fronte del già citato tasso soglia del 8,575%. Parimenti sottosoglia è risultato essere il tasso di mora convenuto, pari al 8,100%, a fronte di un tasso soglia mora pari al 11,200%. Accertato il rispetto della normativa antiusura, quanto alla contestazione mossa da parte attrice in relazione alla previsione di un tasso minimo e dell'applicazione di una clausola floor, deve rilevarsi che, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità la clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti (Cassazione civile sez. I, 28/01/2025, n.1942). Nella specie, inoltre, la clausola floor risulta esplicitamente illustrata nel contratto, garantendo la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo ed escludendo la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile, con conseguente non assoggettabilità, anche per tale ragione, al vaglio di vessatorietà di cui all'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo. La doglianza va, pertanto, rigettata. Circa la contestazione relativa all'indicizzazione al tasso Euribor, è d'uopo evidenziare che nel contratto di mutuo è valida la determinazione del tasso degli interessi attraverso il richiamo al parametro dell'Euribor, perché in tal modo il tasso di interesse è determinabile tempo per tempo mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, senza alcun profilo di indeterminatezza: invero, è ammessa la determinazione della misura degli interessi anche "per relationem", purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato ed i tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza (Tribunale Roma sez. XVII, 18/09/2023, n.13212). Inoltre, nella determinazione del tasso variabile di un mutuo è legittimo il ricorso all'oscillazione di un indice finanziario quale l'Euribor e la relativa clausola non è pertanto invalida, poiché la previsione risulta determinabile, ancorché non conoscibile sin dalla conclusione del contratto. Da ciò consegue che l'impiego dell'indice Euribor per quantificare la quota variabile degli interessi del mutuo a tasso variabile non dà luogo ad alcuna invalidità degli interessi pattuiti (Corte appello Roma sez. I, 10/10/2023, n.6472). Inoltre, i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche (Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007). Non avendo, parte attrice, offerto adeguata prova sul punto, la doglianza non può trovare accoglimento. Infine, con riferimento alla denunciata nullità della capitalizzazione degli interessi, in disparte la asserita mancata indicazione del regime di capitalizzazione, poi smentita dall'affermata conoscenza dell'applicazione al mutuo in oggetto del regime di capitalizzazione composta, deve evidenziarsi quanto segue: accertata e non contestata l'applicazione al mutuo contestato di un piano di ammortamento alla francese, lo stesso prevede che il mutuatario provveda a versare periodicamente all'istituto mutuante delle rate costanti nel loro importo, ma non nella loro composizione. In tale piano di ammortamento ad essere uguale non è la quota capitale ma la rata, nel senso che con le prime rate si versano una maggiore quota di interessi e minore di capitale, e successivamente la quota di interessi decresce mentre si incrementa viceversa quella di capitale;
per cui nella prima metà delle rate versate sarà stata restituita una maggior quota di interessi piuttosto che di capitale;
nell'ammortamento alla francese è esclusa l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo ed è escluso che gli interessi scaduti possano passare a capitale (Corte appello Campobasso, 19/12/2023, n.393). Infatti, la caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma solo una diversa costruzione delle rate costanti. La mancata indicazione del regime di capitalizzazione non comporta di per sé violazione dell'art. 117 TUB, pertanto la doglianza va rigettata. Orbene, come recentemente chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. civ. sez. I ordinanza n. 7382 del 19.03.2025), i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024) a proposito di mutui a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile. Infatti, è dirimente il principio di diritto espresso dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed applicabile ai mutui a tasso variabile (Cass. S.U. n. 15130/2024), secondo cui in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Più di recente la Suprema Corte ha ribadito il medesimo principio, valevole anche per i mutui a tasso variabile, statuendo che l'assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano "alla francese", non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti. In aggiunta, l'applicazione dei principi di trasparenza deve essere ponderata in relazione alla pratica commerciale e alle conoscenze tecniche tipiche dei soggetti operanti nel settore bancario, che presuppone un certo grado di efficienza informativa implicita in relazione ai prodotti creditizi standardizzati (Cassazione civile sez. III, 18/02/2025, n.4176). Dunque, essendo specificamente indicati in contratto il tasso di interesse, la durata del finanziamento, la modalità di rimborso, il numero e l'importo delle rate da corrispondere, nonché l'importo erogato, non è possibile, nel caso di specie, rilevare profili di nullità per indeterminatezza, atteso che parte attrice ha avuto piena contezza delle condizioni contrattuali, che ha accettato liberamente. Pertanto, la doglianza sollevata da parte attrice non può essere accolta. Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, valore indeterminabile complessità bassa, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 04.11.2021, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA il , in persona dell'amministratore unico, al Parte_1 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese CP_1 processuali che liquida i tre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separati decreti del 30.06.2023 e 11.12.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 18/12/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
, in persona dell'amministratore unico, rappresentato Parte_1 a Attore Contro
, in persona del legale Controparte_1
Convenuta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************* Con atto di citazione, notificato il 04.11.2021, il conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Bari la . Controparte_1 CP_1 Riferiva che la società attrice (errone citazi
[...]
aveva stipulato, in data 06.06.2012, il contratto di mutuo Parte_2 gito Notar rep. n. 5627 racc. n. 3363, per l'importo Per_1 di € 172.000,00. Eccepiva la nullità della clausola relativa agli interessi, per violazione della normativa antiusura, con conseguente gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c. Sosteneva, altresì, l'illegittima applicazione al contratto oggetto di controversia della clausola floor con indicazione del tasso minimo, nonché dell'indicizzazione degli interessi al tasso Euribor, con conseguente violazione della normativa antitrust. Contestava la violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza, nonché del codice del consumo, attesa la mancata specifica indicazione del regime di capitalizzazione (semplice o composto) applicato al piano di ammortamento. Asseriva l'applicazione, in difetto di specifica pattuizione, del regime di capitalizzazione composto, con conseguente maggiore remunerazione per l'istituto di credito convenuto, sostenendo la nullità del piano di ammortamento alla francese di cui al mutuo oggetto di controversia. Chiedeva, quindi, la rideterminazione del rapporto dare-avere, con eventuale compensazione tra la somma ancora da versare a favore della e quanto illegittimamente trattenuto. CP_1 Con comparsa del 31.01.2022 si costituiva in la (oggi Controparte_1 [...]
), chiedendo l'integrale rigetto della domanda CP_1 ente chiedeva la riunione al procedimento RG. n. 14279/2021, sussistendo ragioni di identità e/o parziale connessione con il presente procedimento: a tal proposito, precisava che il di cui l'odierna Controparte_2 attrice ti di mutuo alle medesime condizioni contrattuali ed avverso i quali erano state mosse le stesse contestazioni, con instaurazione di rispettivi giudizi, asserendo la esistenza di connessione oggettiva tra i giudizi. Eccepiva la nullità dell'atto di citazione, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3 e 4.; nel merito, sosteneva la piena validità di tutte le pattuizioni, nonché del piano di ammortamento, sottolineando l'erroneità del calcolo effettuato da parte attrice ai fini del rispetto della soglia usura, in quanto frutto di cumulo tra voci disomogenee;
in ogni caso, nel contratto contestato non era stato previsto alcun onere per il caso di risoluzione anticipata;
asseriva la validità della clausola floor, non comportando la stessa alcun rischio per il cliente. Quanto alla asserita violazione della disciplina a tutela del consumatore, sottolineava che l'odierna parte attrice non poteva qualificarsi consumatore essendo soggetto imprenditore ed il contratto stipulato proprio per l'esercizio della propria attività commerciale. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite. Rigettata con ordinanza del 24.02.2022 la richiesta di riunione, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico-contabile, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di nullità della citazione, sollevata da parte convenuta. La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza. (Tribunale Roma sez. XVI, 08/01/2021) Nella specie, la banca convenuta ha agevolmente e compiutamente preso puntuale posizione su tutte le domande e argomentazioni sollevate da parte attrice, con la conseguenza che non può rinvenirsi alcuna nullità dell'atto introduttivo. Nel merito si ritiene di aderire alle conclusioni del ctu, in quanto condivisibili. Il presente giudizio attiene, come accertato anche dal perito nominato, alla validità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria n. 79148292 stipulato con il contratto Rep. n. 5627 Racc. n. 3363, a rogito Notar tra la Banca Popolare di Bari scpa (oggi Per_1 CP_1
) e in quali re della omonima impresa individuale: c
[...] Parte_1 tes , l'accredito della somma mutuata veniva effettuato su c/c intestato alla impresa , circostanza che di per sé comporta l'impossibilità di qualificare Parte_1 l'odierna uale soggetto consumatore e di poter applicare la specifica tutela prevista dal codice del consumo. Quanto all'eccepita usurarietà, deve osservarsi che mentre il TAEG viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, il TEG (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari: la S. Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (Cass. Ord. n. 39898/2021). La Banca d'Italia, trimestralmente comunica i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati dagli intermediari, rilevati su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96, in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso. I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati “usurari”, da chiunque pretesi o incassati (art. 644, comma 3 del c.p., Legge n.108/1996, art.2). Secondo quanto statuito dalle S.U. della Corte di cassazione, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori: al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta tuttavia la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi (Tribunale Bari sez. IV, 19/07/2022, n.2919). Peraltro, nel caso in cui venga accertata la natura usuraria dei soli interessi moratori, solo questi non saranno dovuti, rimanendo invece valida e vigente la clausola che stabilisce il tasso degli interessi corrispettivi, stante la rilevata autonomia funzionale dei due diversi interessi. Infatti, nel caso di accertata usurarietà degli interessi di mora si applica l'art. 1815, comma 2, c.c. (onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti), ma anche l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). Inoltre, ai fini della verifica del rispetto della soglia usura non concorre al calcolo la commissione di estinzione anticipata: questa costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. La commissione non è, dunque, collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello: non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (M.Fin.) (Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109). La commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendo una spesa meramente ipotetica in quanto volta ad indennizzare la Banca per il mancato pagamento degli ulteriori interessi che sarebbero maturati nel corso del tempo sul capitale residuo anticipatamente restituito, non rientra nel calcolo del TAEG contrattuale. L'inserimento di tale voce nel calcolo del TEG considererebbe unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi operando una sorta di “sommatoria” fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori. Pertanto, atteso che la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non costituisce una remunerazione in favore della banca per la durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, non deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell'usura (Corte appello Firenze sez. II, 16/03/2023, n.561). Erra, dunque, parte attrice nell'inserire la commissione di estinzione anticipata nel calcolo del TEG. Ciò posto, il ctu ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura ha verificato che il TEGM per la categoria di riferimento (mutui con garanzia reale a tasso variabile) per il periodo 01.04.2012 – 30.06.2012 è pari al 3,660% ed il tasso soglia è pari al 8,5750% (pag. 20 elaborato peritale). In relazione agli interessi corrispettivi, ha accertato il rispetto della soglia usura, atteso il valore del TEG, per come calcolato, pari al 6,466% a fronte del già citato tasso soglia del 8,575%. Parimenti sottosoglia è risultato essere il tasso di mora convenuto, pari al 8,100%, a fronte di un tasso soglia mora pari al 11,200%. Accertato il rispetto della normativa antiusura, quanto alla contestazione mossa da parte attrice in relazione alla previsione di un tasso minimo e dell'applicazione di una clausola floor, deve rilevarsi che, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità la clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti (Cassazione civile sez. I, 28/01/2025, n.1942). Nella specie, inoltre, la clausola floor risulta esplicitamente illustrata nel contratto, garantendo la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo ed escludendo la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile, con conseguente non assoggettabilità, anche per tale ragione, al vaglio di vessatorietà di cui all'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo. La doglianza va, pertanto, rigettata. Circa la contestazione relativa all'indicizzazione al tasso Euribor, è d'uopo evidenziare che nel contratto di mutuo è valida la determinazione del tasso degli interessi attraverso il richiamo al parametro dell'Euribor, perché in tal modo il tasso di interesse è determinabile tempo per tempo mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, senza alcun profilo di indeterminatezza: invero, è ammessa la determinazione della misura degli interessi anche "per relationem", purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato ed i tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza (Tribunale Roma sez. XVII, 18/09/2023, n.13212). Inoltre, nella determinazione del tasso variabile di un mutuo è legittimo il ricorso all'oscillazione di un indice finanziario quale l'Euribor e la relativa clausola non è pertanto invalida, poiché la previsione risulta determinabile, ancorché non conoscibile sin dalla conclusione del contratto. Da ciò consegue che l'impiego dell'indice Euribor per quantificare la quota variabile degli interessi del mutuo a tasso variabile non dà luogo ad alcuna invalidità degli interessi pattuiti (Corte appello Roma sez. I, 10/10/2023, n.6472). Inoltre, i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche (Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007). Non avendo, parte attrice, offerto adeguata prova sul punto, la doglianza non può trovare accoglimento. Infine, con riferimento alla denunciata nullità della capitalizzazione degli interessi, in disparte la asserita mancata indicazione del regime di capitalizzazione, poi smentita dall'affermata conoscenza dell'applicazione al mutuo in oggetto del regime di capitalizzazione composta, deve evidenziarsi quanto segue: accertata e non contestata l'applicazione al mutuo contestato di un piano di ammortamento alla francese, lo stesso prevede che il mutuatario provveda a versare periodicamente all'istituto mutuante delle rate costanti nel loro importo, ma non nella loro composizione. In tale piano di ammortamento ad essere uguale non è la quota capitale ma la rata, nel senso che con le prime rate si versano una maggiore quota di interessi e minore di capitale, e successivamente la quota di interessi decresce mentre si incrementa viceversa quella di capitale;
per cui nella prima metà delle rate versate sarà stata restituita una maggior quota di interessi piuttosto che di capitale;
nell'ammortamento alla francese è esclusa l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo ed è escluso che gli interessi scaduti possano passare a capitale (Corte appello Campobasso, 19/12/2023, n.393). Infatti, la caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma solo una diversa costruzione delle rate costanti. La mancata indicazione del regime di capitalizzazione non comporta di per sé violazione dell'art. 117 TUB, pertanto la doglianza va rigettata. Orbene, come recentemente chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. civ. sez. I ordinanza n. 7382 del 19.03.2025), i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024) a proposito di mutui a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile. Infatti, è dirimente il principio di diritto espresso dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed applicabile ai mutui a tasso variabile (Cass. S.U. n. 15130/2024), secondo cui in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Più di recente la Suprema Corte ha ribadito il medesimo principio, valevole anche per i mutui a tasso variabile, statuendo che l'assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano "alla francese", non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti. In aggiunta, l'applicazione dei principi di trasparenza deve essere ponderata in relazione alla pratica commerciale e alle conoscenze tecniche tipiche dei soggetti operanti nel settore bancario, che presuppone un certo grado di efficienza informativa implicita in relazione ai prodotti creditizi standardizzati (Cassazione civile sez. III, 18/02/2025, n.4176). Dunque, essendo specificamente indicati in contratto il tasso di interesse, la durata del finanziamento, la modalità di rimborso, il numero e l'importo delle rate da corrispondere, nonché l'importo erogato, non è possibile, nel caso di specie, rilevare profili di nullità per indeterminatezza, atteso che parte attrice ha avuto piena contezza delle condizioni contrattuali, che ha accettato liberamente. Pertanto, la doglianza sollevata da parte attrice non può essere accolta. Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, valore indeterminabile complessità bassa, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 04.11.2021, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA il , in persona dell'amministratore unico, al Parte_1 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese CP_1 processuali che liquida i tre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separati decreti del 30.06.2023 e 11.12.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 18/12/2025
Il Giudice Assunta Napoliello