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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3501 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1233/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1233 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 6.02.2025 e vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Vicolo Clementi n. 41, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Manzi e Rocco Crincoli
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Roma, Via Casal Bernocchi
n. 73, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ferrara e dall'avv. Carmen Di Carlo
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 1233/2021 1 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'appellata Sentenza, accertare e dichiarare
l'inapplicabilità al presente giudizio del giudicato esterno di cui alle Sentenze nn.
10050/2017, 10053/2017 e 14625/2017, richiamate nella sentenza n. 23055/2018, perché le tre pronunce citate sono state emesse nei confronti della Parte_2
[...
quindi nei confronti di una parte diversa dalla Parte_3
Comunque accertare e dichiarare che l'applicabilità della remunerabilità delle prestazioni erogate dal di proprietà del “ nella Controparte_2 Parte_1
misura di € 138,00 giornalieri è quella come prevista nella DGR Umbria n. 182/09, dichiarando l'inefficacia della DGR Lazio 380/2010 e/o disapplicandola e/o semplicemente riconoscendo l'assenza di qualsiasi valore giuridico vincolante, con conseguente condanna della al pagamento della somma Parte_4
complessiva di euro 17.774,40 a titolo di sorte.
In ogni caso, riconoscere gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs 231/2002 con decorrenza dal 31° giorno successivo all'emissione delle fatture per cui è causa anche ai sensi di quanto previsto dall'art 1284 4 co. Codice Civile.
Confermare comunque la precedente giurisprudenza di questa Ill.ma Corte che sull'argomento oggetto di causa ha così testualmente disposto: “Ritiene la Corte che sia fondato l'appello del , dovendo applicarsi nella specie la Parte_1
tariffa giornaliera prevista dalla DGR Umbria e non quella disciplinata dalla
DGR Lazio” (cfr. Corte di Appello di Roma sentenza nn. 8029/2018 del 14/12/2018,
n. 6211/2019 del 16/10/2019, n. 6082/2019 dell'11.10.2019 e n. 1425/2021 del
23.02.2021; cfr. anche Tribunale di Roma, Sezione II, sentenza n. 7134/2019 - docc. nn.
2, 3, 4, 5 e 6, tutte passate in giudicato tranne la sent. n. 6082/2019 che è stata addirittura impugnata dalla con ricorso in Cassazione). Pt_3
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, nonché delle spese e compenso della fase monitoria (cfr. Cass. n. 4597/1984).”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa rigettare il gravame proposto in quanto infondato in fatto e in diritto con l'effetto di confermare la sentenza n. 11420/2020 resa nel procedimento di primo grado R.G.
r.g. n. 1233/2021 2 60213/2017 dal Tribunale Civile di Roma, sezione II, in data 05.08.2020, pubblicata il
06.08.2020 e, pertanto:
- in via principale, accertare e dichiarare cessata la materia del contendere per l'importo di euro 7.649,40, non contestato e pagato dall' sulla base delle tariffe Parte_3
stabilite dalla D.G.R. Lazio n. 380/2010, come anche pacificamente ammesso da controparte a pagina n. 2 del proprio atto di appello;
- sempre in via principale, nel merito, confermare l'infondatezza dell'appello volto ad ottenere il pagamento delle prestazioni secondo le tariffe previste dalla D.G.R. Umbria
n. 182/2009 e, per l'effetto, confermare la legittima applicazione della delibera regionale laziale di cui alla D.G.R. Lazio n. 380/2010;
- accertare e dichiarare la legittimità della liquidazione alle spese disposta dal Giudice di prime cure;
- in via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, decurtare dalla somma richiesta di € 17.774,40 l'importo di € 7.649,40, in quanto già debitamente pagato dall'odierna Amministrazione;
- sempre in via subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 per le ragioni di cui in narrativa, e in ogni caso dichiararsi applicabili gli interessi legali dalla data di messa in mora o, in mancanza, dalla data della domanda giudiziale in considerazione della natura querable del credito“.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La Provincia Italiana Parte_1
(d'ora in avanti anche solo aveva ottenuto il decreto
[...] Parte_1
ingiuntivo n. 15490/2017 che ingiungeva alla (già ) il Pt_3 Parte_3
pagamento dell'importo di € 17.774,40, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 L. 833/1978 erogate nel secondo semestre 2016, in favore di pazienti residenti nella Regione
Lazio, dal “Centro Casa Sereni” ubicato a e accreditato con il Sistema CP_2
Sanitario della Regione Umbria.
r.g. n. 1233/2021 3 La proponeva opposizione al provvedimento monitorio Pt_3
rappresentando di aver già provveduto al pagamento di € 7.649,40 per le prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo e contestando la quantificazione dell'importo ingiunto.
Sosteneva che la tariffa prevista per le prestazioni in oggetto non fosse quella della DGR Umbria n. 182/2009 pari a € 138,00 al giorno, applicata dall'opposta per calcolare gli importi recepiti nel decreto ingiuntivo, ma quella di minore importo giornaliero di € 118,79, di cui alla DGR Lazio n. 380/2010.
L'opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo in quanto la non poteva remunerare prestazioni sanitarie il cui esborso sarebbe Parte_5
risultato eccedente rispetto alla tariffa applicata nella Regione Lazio.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11420/2020, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava dovuti alla Parte_1
gli interessi al tasso legale sull'importo di € 7.649,70 con decorrenza dal
30.06.2017 all'incasso.
In particolare, il tribunale, richiamati i propri precedenti e la normativa in materia sanitaria, rilevava che:
- il Centro Casa Sereni di accreditato dalla Regione Umbria aveva CP_2
svolto prestazioni sanitarie per conto della in favore di assistiti Parte_6
residenti nel Lazio in carenza di una specifica convenzione, sulla scorta di risalenti accordi intercorsi tra le stesse parti e in ragione di autorizzazioni di Parte volta in volta rilasciate dalla opponente, nella consapevolezza dell'opposta che le prestazioni sarebbero state remunerate sulla base delle Parte tariffe laziali essendo stata di ciò debitamente informata anche dalla opponente;
- non era dirimente l'argomento della opposta secondo cui, a fronte del suo Parte rifiuto a veder applicate le tariffe laziali ai pazienti inviati dalle laziali, Parte la opponente avrebbe dovuto provvedere a spostare i pazienti dal
Centro Casa Sereni atteso che l'opposta, a sua volta, ben avrebbe potuto rifiutare ulteriori ricoveri dei pazienti a far data dal 2009;
- infondata era la tesi dell'opposta secondo cui dovevano applicarsi le tariffe umbre poiché “il Centro Sereni ha sottoscritto con la regione Umbria e la
[...]
l'Accordo-Contratto per la disciplina dei rapporti per la erogazione delle Pt_7
r.g. n. 1233/2021 4 prestazioni riabilitative, valido su tutto il territorio nazionale“, in quanto non si ravvisava alcuna valenza nazionale dello specifico contratto che legava l'opposta, la Regione Umbria e la trattandosi di Parte_7
concessione/contratto intercorrente tra i detti soggetti e che disciplinava solamente le prestazioni che l'opposta era chiamata a rendere nel quadro della programmazione sanitaria regionale umbra;
- era inconferente la tesi dell'opposta secondo cui “...la Rm 3..., nel Parte_6
momento in cui autorizza i propri pazienti, accetta le condizioni ed i contenuti del
Contratto - Accordo stipulato tra l'ente erogatore accreditato definitivamente (il
)...”, vero essendo, al contrario, che con Parte_8
l'accreditamento ciò che risultava attestato in senso pubblicistico era solo l'avvenuto accertamento della idoneità del Centro Sereni a operare in regime di convenzione con la sanità pubblica e non certo le specifiche pattuizioni contenute nella concessione/contratto che a quel riconoscimento accedevano e che erano riferite alla programmazione della Regione accreditante, e cioè, nel caso di specie, dalla Regione Umbra;
- non era nemmeno condivisibile l'argomento posto a fondamento della decisione della Corte d'Appello di Roma (sent. n. 8029/2018) invocata dalla opposta, secondo cui, attesa la potestà legislativa concorrente vigente in materia sanitaria, non poteva ritenersi applicabile la DGR Lazio 380/2010 al di fuori del territorio laziale, non essendo ravvisabile alcuna ultrattività, in senso spaziale, della normativa regionale;
la pronuncia non faceva di fatto che imporre alla Regione Lazio sistemi tariffari stabiliti dall'altra Regione travalicando gli ambiti territoriali entro cui potevano legittimamente avere valenza prescrittiva;
- pertanto, in continuità con l'orientamento del Tribunale di Roma, ribadiva che, dovendo l'ammontare delle prestazioni legittimamente erogabili dalle strutture sanitarie private accreditate essere contenuto nei tetti di spesa sanitaria autoritativamente stabiliti dalla Regione, era strutturalmente inconfigurabile una pretesa economica, comunque qualificata, che si sostanziasse nel porre a carico del servizio sanitario pubblico prestazioni sanitarie erogate dalla struttura privata al di fuori dei limiti tariffari correlati ai limiti di spesa regionali;
r.g. n. 1233/2021 5 - in conclusione, in mancanza di una specifica convenzione tra l'azienda sanitaria opponente e il Centro di Riabilitazione, non poteva ritenersi la sussistenza di un obbligo della prima di corrispondere le tariffe previste in virtù di un accordo, a cui essa era rimasta estranea, intercorso tra parte opposta e la Regione Umbria;
- inoltre, il sistema di remunerazione a tariffa delle prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/78 per le prestazioni eseguite fuori dal territorio regionale si attuava non mediante compensazione tra le Regioni, ma mediante rimborso Parte diretto, dietro presentazione di fattura, da parte della di appartenenza dell'utente, e perciò doveva essere ancorato necessariamente al budget Parte destinato dalla Regione a ciascuna di appartenenza e alle tariffe dalla medesima regione stabilite in relazione alle esigenza del territorio, e non invece a quelle legate a diversi sistemi regionali;
- quanto, invece, agli interessi pretesi dalla Congregazione per il ritardato pagamento delle prestazioni rese, “il rapporto intercorrente tra la struttura sanitaria e il SSR si fondava su un atto amministrativo di tipo concessorio, del tutto estraneo alla cd. transazione commerciale cui invece fa riferimento il d.lgs.
231/2002”, con la conseguenza che per il ritardato pagamento erano dovuti gli interessi ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
La ha impugnato la suddetta decisione articolando tre motivi Parte_1
di gravame.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l' ”inconferenza” del richiamo alle precedenti decisioni del Tribunale di Roma sulla medesima questione. In particolare, sostiene l'appellante che “il giudicato esterno opera solo se le parti sono le medesime (da ultimo Cass. 26704/2018)” mentre nel caso in esame le pronunce citate erano state emesse nei confronti della (Ex Rm E), e non della Parte_2
(Ex Rm D) parte del presente giudizio. Inoltre, non era stata fornita Parte_3
la prova del passaggio in giudicato delle suddette sentenze con la prescritta attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c..
Con il secondo motivo l'appellante contesta la “mancata applicazione della
DGR Umbria n. 182 del 16/02/2009 - Violazione dell'art.1 co.171 legge 311/2004 e dell'art.1 co.577 legge 208/2015”.
r.g. n. 1233/2021 6 Sostiene l'appellante che:
1) l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 prevede che le Regioni di appartenenza delle strutture definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali, validi, ai fini della mobilità interregionale, sull'intero territorio nazionale. In linea con tale potestà e logica normativa, nell'accordo contrattuale tra la e è specificamente sancito che esso vale sull'intero Parte_1 Parte_7
territorio nazionale. Da ciò discenderebbe la validità della DGR umbra e dell'accordo-contrattuale stipulato con l'Asl territoriale a valle dell'accreditamento sull'intero territorio nazionale;
2) è erronea la statuizione del tribunale in ordine all'impossibilità di disapplicazione della DGR Laziale, atteso che, l'atto amministrativo laziale nel caso in esame sarebbe radicalmente nullo e privo di qualsiasi valore giuridico vincolante;
3) “è incongruo il richiamo al tetto di spesa che, al contrario di come asserisce il Part Giudice di primo grado, non si appunta sulle ma sugli erogatori e solo ed esclusivamente su quelli accreditati all'interno del proprio territorio, certamente non Part sugli erogatori privati accreditati in altre regioni. La infatti ha l'onere di gestire il suo budget (omnicomprensivo) per voci di spesa, ciò tuttavia non viene in diretto rilievo nei rapporti obbligatori con strutture accreditate in altre regioni.”;
4) “le delibere tariffarie delle regioni di appartenenza delle strutture accreditate entrano di imperio nei contratti ed in tutti i rapporti giuridici e non possono essere modificate - in osservanza al principio di legalità dell'azione amministrativa già richiamato - da soggetti privi di fonte legislativa che li autorizza.” Tanto è stato ribadito dalla Legge Finanziaria del 2016, art. 1, co. 577 della L. n. 208 del
28/12/2015, con la conseguenza che “l'obbligatorietà del cd. Accordo-Contratto che Part viene sottoscritto coinvolge solo ed unicamente la struttura privata accreditata, la e la regione di appartenenza.”. Ogni accordo contrario sarebbe da considerarsi radicalmente nullo per espressa previsione normativa con conseguente applicazione della tariffa individuata dalla regione Umbria secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c.;
5) al contrario di quanto ritenuto dal tribunale in ordine alla accettazione Parte delle tariffe laziali, con note a.r. del 25/01/2016 e dell'08/02/2016 inviate alla appellata, il ribadiva l'operatività della DGR Umbria n. Parte_8
r.g. n. 1233/2021 7 182/2009 e rappresentava l'illegittimità dell'applicazione della DGR Lazio n.
380/2010, invitando la , ove non avesse inteso Parte_9
assumere l'onere economico derivante dalla differenza tariffaria spettante, a dare di ciò formale comunicazione al Centro ed a provvedere al trasferimento dei pazienti presso una struttura accreditata nella regione Lazio;
a tal proposito,
i pazienti erano già in trattamento e non potevano quindi essere dismessi dall'appellante.
Con il terzo motivo l'appellante contesta il mancato riconoscimento degli interessi di cui al D. Lgs. 231/02. I suddetti interessi infatti devono essere riconosciuti atteso che il rapporto in esame è sorto successivamente all'8/8/2002, sia che si tenga conto dell'accordo con la Regione Umbria sia che si rinvenga la fonte contrattuale nelle impegnative autorizzate dalla . Parte_6
Con il quarto motivo l'appellante contesta il capo sulla condanna alle spese, deducendo che l'amministrazione nulla aveva corrisposto all'appellante se non dopo la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, applicando, peraltro, la tariffa minore, con la conseguenza che si versava in ipotesi di soccombenza reciproca in proporzione al credito spettante.
L'appello è fondato limitatamente al capo sulle spese.
Palesemente infondato è il primo motivo di appello, atteso che il Giudice di prime cure ha citato le precedenti pronunce del Tribunale di Roma in quanto aventi ad oggetto identiche questioni giuridiche e al solo fine di condividerne le argomentazioni. Non vi è traccia nella pronuncia impugnata di alcuna statuizione circa il valore vincolante di tale – eventuale - giudicato esterno.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
La controversia in esame ha ad oggetto l'individuazione della tariffa da applicarsi alle prestazioni extraregione eseguite ai sensi dell'art. 26 della legge
833/1978, per le quali non opera il meccanismo della compensazione interregionale, ma che sono remunerate direttamente dietro presentazione di fattura. In particolare, trattasi di prestazioni erogate su autorizzazione della Pt_3
in favore di pazienti residenti nel Lazio da struttura ubicata a e
[...] CP_2
accreditata con la Regione Umbria.
r.g. n. 1233/2021 8 Su tale specifica questione è di recente intervenuta la Suprema Corte di
Cassazione (sent. n. 23481/2024), che, cassando la sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 1425/2021, ha statuito che:
“Se tra le parti non vi è accordo - redatto in forma scritta e inquadrato nell'ambito di una convenzione nei termini previsti dall'art. 26 cit. - sulla applicazione delle tariffe umbre, non è consentito alla struttura, a fronte di un pagamento già spontaneamente eseguito secondo la tariffa laziale, di invocare una diversa e maggiore tariffa per le prestazioni extraregione eseguite, perché non spetta alla struttura convenzionata determinare le tariffe, ma alla Regione territorialmente competente a fissarle. La struttura può decidere in autonomia se vincolarsi o meno a quelle tariffe, ma non può modificarle con atto unilaterale;
e poiché il contratto ha effetto solo tra le parti (art 1372
c.c.), le tariffe che si applicano ad un certo contratto – segnatamente a quello con l'ente accreditante - non vincolano che le parti di quel contratto, e quindi le tariffe dell'accordo della struttura in questione con la Regione Umbria vincolano sono quest'ultima, e non anche la Regione Lazio”.
La Corte di Cassazione giunge a tale conclusione ricordando che l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del
1978, di stipulare apposito contratto si pone necessariamente a valle della autorizzazione e dell'accordo, nonché della fase autoritativa e di programmazione che compete alla Regione, la quale non solo definisce unilateralmente il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni ed i preventivi annuali delle prestazioni, ma vincola la successiva contrattazione determinandone modalità e indirizzi (Cons. Stato 12/04/2013 n.3).
Non viene quindi in rilievo la questione attinente all'estensione territoriale della potestà legislativa della Regione, come sostiene l'odierno appellante, poiché non è in gioco il rapporto tra le Regioni - a maggior ragione che nel caso in esame non opera il meccanismo della compensazione interregionale -, ma il Part rapporto tra una struttura accreditata dalla Regione Umbria e la operante nella Regione Lazio, che deve essere risolto verificando se tra le parti vi è stato un accordo “a valle” dell'accreditamento e in che termini. In tal senso, alcuna rilevanza ha che un simile accordo sia stato concluso tra la struttura accreditata e la Regione Umbria, perché ogni Regione è soggetto giuridico a sé stante e l'art.
r.g. n. 1233/2021 9 26 della legge 833/1978 consente di avvalersi di strutture aventi i requisiti di legge (e quindi l'accreditamento) operanti in altra Regione, ma pur sempre su base convenzionale.
Venendo al caso in esame, è circostanza pacifica che non sia mai intervenuto alcun accordo tra la e la Congregazione circa le modalità di Parte_6
erogazione e pagamento delle prestazioni riabilitative, ma i pazienti erano inviati dalla su autorizzazione rilasciata di volta in volta e nella Parte_3
quale si specificava che le prestazioni in questione sarebbero state remunerate in base alla tariffa regionale laziale prevista dalla DGR Lazio n. 380 del 7.8.2010.
Pertanto, stante la consapevolezza della delle condizioni di Parte_1
pagamento delle prestazioni riabilitative e l'assenza di qualsivoglia accordo tra la e la in merito alla remunerazione delle Parte_6 Parte_1
prestazioni rese dal Centro Casa Sereni di , alcuna applicazione CP_2
potevano trovare le tariffe stabilite negli accordi conclusi a valle dell'accreditamento riconosciuto dalla Regione Umbria alla Parte_1
trattandosi di accordi vincolanti solo ed esclusivamente le parti.
Il rilievo è assorbente di ogni altra contestazione mossa con il motivo di gravame che, peraltro, si risolve per lo più in una mera riproposizione di argomenti già spesi nel giudizio di primo grado e non contiene pertinenti ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice.
Per la prima volta, nella memoria di replica, l'appellante sostiene che alle prestazioni in esame andrebbe applicata la DGR Lazio n. 790/2016 (in luogo della DGR Lazio n. 380/2010). La circostanza non solo è introdotta tardivamente in giudizio, ma è anche genericamente allegata e non supportata dalla relativa produzione documentale.
L'ulteriore documentazione depositata dall'appellante con la medesima memoria, seppur ammissibile, è irrilevante in quanto la Deliberazione della
Giunta n. 22 del 23/01/2025 (doc. “all. D”) trova espressamente applicazione a far data dal 1 gennaio 2025 e la circolare della Regione Lazio del 2024 (doc. “all.
C”) fa riferimento a documenti non presenti in atti (note e DCA n. 790/2016).
Infondato è anche il terzo motivo relativo al riconoscimento degli interessi di cui al d.lgs. 231/02. Non avendo parte appellante prodotto alcun accordo intercorso con l'appellata, fa difetto un requisito imprescindibile secondo la r.g. n. 1233/2021 10 giurisprudenza di legittimità ai fini della riconduzione del rapporto alla nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 d.lgs. 231/2002, la stipula tra le parti di un contratto avente forma scritta in data successiva all'08.08.2002 (v.
Cass. S.U. n. 35092/2023, Cass. n. 29472/2024).
Come ha ben chiarito la già citata Cass. n. 23481/2024 che si è pronunciata tra le stesse parti e per la remunerazione delle medesime prestazioni eseguite nel primo trimestre 2013, “non può dirsi (…) che manchi, a monte, un atto, in forma scritta, idoneo ad integrare la singola autorizzazione al ricovero con la dichiarata disponibilità al pagamento delle prestazioni autorizzate secondo le tariffe della regione
Lazio, come di fatto è avvenuto. Manca invece tra le parti un accordo o convenzione, in forma scritta, sulla applicazione delle tariffe deliberate dalla Regione Umbria”.
Erra dunque parte appellante nell'individuare nell'accordo del 27.07.2009
(poi rinnovato nel 2014 e nel 2016) concluso tra la Congregazione e la Regione
Umbria il contratto in forma scritta che legittimerebbe il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 D.L.vo 231/2002, oltre che l'applicazione delle tariffe umbre, proprio perché quell'accordo, come la Corte di Cassazione ha espressamente statuito, vincola esclusivamente le parti stipulanti e non anche la
Parte_3
È fondato invece il quarto motivo.
Il pagamento della sorte dovuta è, infatti, comunque avvenuto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che le spese del primo grado di giudizio dovevano essere compensate.
Il limitato accoglimento dell'appello e la circostanza che solo nel 2024, dopo l'introduzione del presente giudizio, la Corte di Cassazione sia intervenuta sulla precipua questione oggetto dell'odierna controversia, giustificano l'integrale compensazione delle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello compensa tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
2) Compensa le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma del 03.06.2025.
r.g. n. 1233/2021 11 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1233/2021 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1233 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 6.02.2025 e vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Vicolo Clementi n. 41, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Manzi e Rocco Crincoli
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Roma, Via Casal Bernocchi
n. 73, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ferrara e dall'avv. Carmen Di Carlo
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 1233/2021 1 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'appellata Sentenza, accertare e dichiarare
l'inapplicabilità al presente giudizio del giudicato esterno di cui alle Sentenze nn.
10050/2017, 10053/2017 e 14625/2017, richiamate nella sentenza n. 23055/2018, perché le tre pronunce citate sono state emesse nei confronti della Parte_2
[...
quindi nei confronti di una parte diversa dalla Parte_3
Comunque accertare e dichiarare che l'applicabilità della remunerabilità delle prestazioni erogate dal di proprietà del “ nella Controparte_2 Parte_1
misura di € 138,00 giornalieri è quella come prevista nella DGR Umbria n. 182/09, dichiarando l'inefficacia della DGR Lazio 380/2010 e/o disapplicandola e/o semplicemente riconoscendo l'assenza di qualsiasi valore giuridico vincolante, con conseguente condanna della al pagamento della somma Parte_4
complessiva di euro 17.774,40 a titolo di sorte.
In ogni caso, riconoscere gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs 231/2002 con decorrenza dal 31° giorno successivo all'emissione delle fatture per cui è causa anche ai sensi di quanto previsto dall'art 1284 4 co. Codice Civile.
Confermare comunque la precedente giurisprudenza di questa Ill.ma Corte che sull'argomento oggetto di causa ha così testualmente disposto: “Ritiene la Corte che sia fondato l'appello del , dovendo applicarsi nella specie la Parte_1
tariffa giornaliera prevista dalla DGR Umbria e non quella disciplinata dalla
DGR Lazio” (cfr. Corte di Appello di Roma sentenza nn. 8029/2018 del 14/12/2018,
n. 6211/2019 del 16/10/2019, n. 6082/2019 dell'11.10.2019 e n. 1425/2021 del
23.02.2021; cfr. anche Tribunale di Roma, Sezione II, sentenza n. 7134/2019 - docc. nn.
2, 3, 4, 5 e 6, tutte passate in giudicato tranne la sent. n. 6082/2019 che è stata addirittura impugnata dalla con ricorso in Cassazione). Pt_3
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, nonché delle spese e compenso della fase monitoria (cfr. Cass. n. 4597/1984).”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa rigettare il gravame proposto in quanto infondato in fatto e in diritto con l'effetto di confermare la sentenza n. 11420/2020 resa nel procedimento di primo grado R.G.
r.g. n. 1233/2021 2 60213/2017 dal Tribunale Civile di Roma, sezione II, in data 05.08.2020, pubblicata il
06.08.2020 e, pertanto:
- in via principale, accertare e dichiarare cessata la materia del contendere per l'importo di euro 7.649,40, non contestato e pagato dall' sulla base delle tariffe Parte_3
stabilite dalla D.G.R. Lazio n. 380/2010, come anche pacificamente ammesso da controparte a pagina n. 2 del proprio atto di appello;
- sempre in via principale, nel merito, confermare l'infondatezza dell'appello volto ad ottenere il pagamento delle prestazioni secondo le tariffe previste dalla D.G.R. Umbria
n. 182/2009 e, per l'effetto, confermare la legittima applicazione della delibera regionale laziale di cui alla D.G.R. Lazio n. 380/2010;
- accertare e dichiarare la legittimità della liquidazione alle spese disposta dal Giudice di prime cure;
- in via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, decurtare dalla somma richiesta di € 17.774,40 l'importo di € 7.649,40, in quanto già debitamente pagato dall'odierna Amministrazione;
- sempre in via subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 per le ragioni di cui in narrativa, e in ogni caso dichiararsi applicabili gli interessi legali dalla data di messa in mora o, in mancanza, dalla data della domanda giudiziale in considerazione della natura querable del credito“.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La Provincia Italiana Parte_1
(d'ora in avanti anche solo aveva ottenuto il decreto
[...] Parte_1
ingiuntivo n. 15490/2017 che ingiungeva alla (già ) il Pt_3 Parte_3
pagamento dell'importo di € 17.774,40, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 L. 833/1978 erogate nel secondo semestre 2016, in favore di pazienti residenti nella Regione
Lazio, dal “Centro Casa Sereni” ubicato a e accreditato con il Sistema CP_2
Sanitario della Regione Umbria.
r.g. n. 1233/2021 3 La proponeva opposizione al provvedimento monitorio Pt_3
rappresentando di aver già provveduto al pagamento di € 7.649,40 per le prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo e contestando la quantificazione dell'importo ingiunto.
Sosteneva che la tariffa prevista per le prestazioni in oggetto non fosse quella della DGR Umbria n. 182/2009 pari a € 138,00 al giorno, applicata dall'opposta per calcolare gli importi recepiti nel decreto ingiuntivo, ma quella di minore importo giornaliero di € 118,79, di cui alla DGR Lazio n. 380/2010.
L'opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo in quanto la non poteva remunerare prestazioni sanitarie il cui esborso sarebbe Parte_5
risultato eccedente rispetto alla tariffa applicata nella Regione Lazio.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11420/2020, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava dovuti alla Parte_1
gli interessi al tasso legale sull'importo di € 7.649,70 con decorrenza dal
30.06.2017 all'incasso.
In particolare, il tribunale, richiamati i propri precedenti e la normativa in materia sanitaria, rilevava che:
- il Centro Casa Sereni di accreditato dalla Regione Umbria aveva CP_2
svolto prestazioni sanitarie per conto della in favore di assistiti Parte_6
residenti nel Lazio in carenza di una specifica convenzione, sulla scorta di risalenti accordi intercorsi tra le stesse parti e in ragione di autorizzazioni di Parte volta in volta rilasciate dalla opponente, nella consapevolezza dell'opposta che le prestazioni sarebbero state remunerate sulla base delle Parte tariffe laziali essendo stata di ciò debitamente informata anche dalla opponente;
- non era dirimente l'argomento della opposta secondo cui, a fronte del suo Parte rifiuto a veder applicate le tariffe laziali ai pazienti inviati dalle laziali, Parte la opponente avrebbe dovuto provvedere a spostare i pazienti dal
Centro Casa Sereni atteso che l'opposta, a sua volta, ben avrebbe potuto rifiutare ulteriori ricoveri dei pazienti a far data dal 2009;
- infondata era la tesi dell'opposta secondo cui dovevano applicarsi le tariffe umbre poiché “il Centro Sereni ha sottoscritto con la regione Umbria e la
[...]
l'Accordo-Contratto per la disciplina dei rapporti per la erogazione delle Pt_7
r.g. n. 1233/2021 4 prestazioni riabilitative, valido su tutto il territorio nazionale“, in quanto non si ravvisava alcuna valenza nazionale dello specifico contratto che legava l'opposta, la Regione Umbria e la trattandosi di Parte_7
concessione/contratto intercorrente tra i detti soggetti e che disciplinava solamente le prestazioni che l'opposta era chiamata a rendere nel quadro della programmazione sanitaria regionale umbra;
- era inconferente la tesi dell'opposta secondo cui “...la Rm 3..., nel Parte_6
momento in cui autorizza i propri pazienti, accetta le condizioni ed i contenuti del
Contratto - Accordo stipulato tra l'ente erogatore accreditato definitivamente (il
)...”, vero essendo, al contrario, che con Parte_8
l'accreditamento ciò che risultava attestato in senso pubblicistico era solo l'avvenuto accertamento della idoneità del Centro Sereni a operare in regime di convenzione con la sanità pubblica e non certo le specifiche pattuizioni contenute nella concessione/contratto che a quel riconoscimento accedevano e che erano riferite alla programmazione della Regione accreditante, e cioè, nel caso di specie, dalla Regione Umbra;
- non era nemmeno condivisibile l'argomento posto a fondamento della decisione della Corte d'Appello di Roma (sent. n. 8029/2018) invocata dalla opposta, secondo cui, attesa la potestà legislativa concorrente vigente in materia sanitaria, non poteva ritenersi applicabile la DGR Lazio 380/2010 al di fuori del territorio laziale, non essendo ravvisabile alcuna ultrattività, in senso spaziale, della normativa regionale;
la pronuncia non faceva di fatto che imporre alla Regione Lazio sistemi tariffari stabiliti dall'altra Regione travalicando gli ambiti territoriali entro cui potevano legittimamente avere valenza prescrittiva;
- pertanto, in continuità con l'orientamento del Tribunale di Roma, ribadiva che, dovendo l'ammontare delle prestazioni legittimamente erogabili dalle strutture sanitarie private accreditate essere contenuto nei tetti di spesa sanitaria autoritativamente stabiliti dalla Regione, era strutturalmente inconfigurabile una pretesa economica, comunque qualificata, che si sostanziasse nel porre a carico del servizio sanitario pubblico prestazioni sanitarie erogate dalla struttura privata al di fuori dei limiti tariffari correlati ai limiti di spesa regionali;
r.g. n. 1233/2021 5 - in conclusione, in mancanza di una specifica convenzione tra l'azienda sanitaria opponente e il Centro di Riabilitazione, non poteva ritenersi la sussistenza di un obbligo della prima di corrispondere le tariffe previste in virtù di un accordo, a cui essa era rimasta estranea, intercorso tra parte opposta e la Regione Umbria;
- inoltre, il sistema di remunerazione a tariffa delle prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/78 per le prestazioni eseguite fuori dal territorio regionale si attuava non mediante compensazione tra le Regioni, ma mediante rimborso Parte diretto, dietro presentazione di fattura, da parte della di appartenenza dell'utente, e perciò doveva essere ancorato necessariamente al budget Parte destinato dalla Regione a ciascuna di appartenenza e alle tariffe dalla medesima regione stabilite in relazione alle esigenza del territorio, e non invece a quelle legate a diversi sistemi regionali;
- quanto, invece, agli interessi pretesi dalla Congregazione per il ritardato pagamento delle prestazioni rese, “il rapporto intercorrente tra la struttura sanitaria e il SSR si fondava su un atto amministrativo di tipo concessorio, del tutto estraneo alla cd. transazione commerciale cui invece fa riferimento il d.lgs.
231/2002”, con la conseguenza che per il ritardato pagamento erano dovuti gli interessi ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
La ha impugnato la suddetta decisione articolando tre motivi Parte_1
di gravame.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l' ”inconferenza” del richiamo alle precedenti decisioni del Tribunale di Roma sulla medesima questione. In particolare, sostiene l'appellante che “il giudicato esterno opera solo se le parti sono le medesime (da ultimo Cass. 26704/2018)” mentre nel caso in esame le pronunce citate erano state emesse nei confronti della (Ex Rm E), e non della Parte_2
(Ex Rm D) parte del presente giudizio. Inoltre, non era stata fornita Parte_3
la prova del passaggio in giudicato delle suddette sentenze con la prescritta attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c..
Con il secondo motivo l'appellante contesta la “mancata applicazione della
DGR Umbria n. 182 del 16/02/2009 - Violazione dell'art.1 co.171 legge 311/2004 e dell'art.1 co.577 legge 208/2015”.
r.g. n. 1233/2021 6 Sostiene l'appellante che:
1) l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 prevede che le Regioni di appartenenza delle strutture definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali, validi, ai fini della mobilità interregionale, sull'intero territorio nazionale. In linea con tale potestà e logica normativa, nell'accordo contrattuale tra la e è specificamente sancito che esso vale sull'intero Parte_1 Parte_7
territorio nazionale. Da ciò discenderebbe la validità della DGR umbra e dell'accordo-contrattuale stipulato con l'Asl territoriale a valle dell'accreditamento sull'intero territorio nazionale;
2) è erronea la statuizione del tribunale in ordine all'impossibilità di disapplicazione della DGR Laziale, atteso che, l'atto amministrativo laziale nel caso in esame sarebbe radicalmente nullo e privo di qualsiasi valore giuridico vincolante;
3) “è incongruo il richiamo al tetto di spesa che, al contrario di come asserisce il Part Giudice di primo grado, non si appunta sulle ma sugli erogatori e solo ed esclusivamente su quelli accreditati all'interno del proprio territorio, certamente non Part sugli erogatori privati accreditati in altre regioni. La infatti ha l'onere di gestire il suo budget (omnicomprensivo) per voci di spesa, ciò tuttavia non viene in diretto rilievo nei rapporti obbligatori con strutture accreditate in altre regioni.”;
4) “le delibere tariffarie delle regioni di appartenenza delle strutture accreditate entrano di imperio nei contratti ed in tutti i rapporti giuridici e non possono essere modificate - in osservanza al principio di legalità dell'azione amministrativa già richiamato - da soggetti privi di fonte legislativa che li autorizza.” Tanto è stato ribadito dalla Legge Finanziaria del 2016, art. 1, co. 577 della L. n. 208 del
28/12/2015, con la conseguenza che “l'obbligatorietà del cd. Accordo-Contratto che Part viene sottoscritto coinvolge solo ed unicamente la struttura privata accreditata, la e la regione di appartenenza.”. Ogni accordo contrario sarebbe da considerarsi radicalmente nullo per espressa previsione normativa con conseguente applicazione della tariffa individuata dalla regione Umbria secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c.;
5) al contrario di quanto ritenuto dal tribunale in ordine alla accettazione Parte delle tariffe laziali, con note a.r. del 25/01/2016 e dell'08/02/2016 inviate alla appellata, il ribadiva l'operatività della DGR Umbria n. Parte_8
r.g. n. 1233/2021 7 182/2009 e rappresentava l'illegittimità dell'applicazione della DGR Lazio n.
380/2010, invitando la , ove non avesse inteso Parte_9
assumere l'onere economico derivante dalla differenza tariffaria spettante, a dare di ciò formale comunicazione al Centro ed a provvedere al trasferimento dei pazienti presso una struttura accreditata nella regione Lazio;
a tal proposito,
i pazienti erano già in trattamento e non potevano quindi essere dismessi dall'appellante.
Con il terzo motivo l'appellante contesta il mancato riconoscimento degli interessi di cui al D. Lgs. 231/02. I suddetti interessi infatti devono essere riconosciuti atteso che il rapporto in esame è sorto successivamente all'8/8/2002, sia che si tenga conto dell'accordo con la Regione Umbria sia che si rinvenga la fonte contrattuale nelle impegnative autorizzate dalla . Parte_6
Con il quarto motivo l'appellante contesta il capo sulla condanna alle spese, deducendo che l'amministrazione nulla aveva corrisposto all'appellante se non dopo la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, applicando, peraltro, la tariffa minore, con la conseguenza che si versava in ipotesi di soccombenza reciproca in proporzione al credito spettante.
L'appello è fondato limitatamente al capo sulle spese.
Palesemente infondato è il primo motivo di appello, atteso che il Giudice di prime cure ha citato le precedenti pronunce del Tribunale di Roma in quanto aventi ad oggetto identiche questioni giuridiche e al solo fine di condividerne le argomentazioni. Non vi è traccia nella pronuncia impugnata di alcuna statuizione circa il valore vincolante di tale – eventuale - giudicato esterno.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
La controversia in esame ha ad oggetto l'individuazione della tariffa da applicarsi alle prestazioni extraregione eseguite ai sensi dell'art. 26 della legge
833/1978, per le quali non opera il meccanismo della compensazione interregionale, ma che sono remunerate direttamente dietro presentazione di fattura. In particolare, trattasi di prestazioni erogate su autorizzazione della Pt_3
in favore di pazienti residenti nel Lazio da struttura ubicata a e
[...] CP_2
accreditata con la Regione Umbria.
r.g. n. 1233/2021 8 Su tale specifica questione è di recente intervenuta la Suprema Corte di
Cassazione (sent. n. 23481/2024), che, cassando la sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 1425/2021, ha statuito che:
“Se tra le parti non vi è accordo - redatto in forma scritta e inquadrato nell'ambito di una convenzione nei termini previsti dall'art. 26 cit. - sulla applicazione delle tariffe umbre, non è consentito alla struttura, a fronte di un pagamento già spontaneamente eseguito secondo la tariffa laziale, di invocare una diversa e maggiore tariffa per le prestazioni extraregione eseguite, perché non spetta alla struttura convenzionata determinare le tariffe, ma alla Regione territorialmente competente a fissarle. La struttura può decidere in autonomia se vincolarsi o meno a quelle tariffe, ma non può modificarle con atto unilaterale;
e poiché il contratto ha effetto solo tra le parti (art 1372
c.c.), le tariffe che si applicano ad un certo contratto – segnatamente a quello con l'ente accreditante - non vincolano che le parti di quel contratto, e quindi le tariffe dell'accordo della struttura in questione con la Regione Umbria vincolano sono quest'ultima, e non anche la Regione Lazio”.
La Corte di Cassazione giunge a tale conclusione ricordando che l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del
1978, di stipulare apposito contratto si pone necessariamente a valle della autorizzazione e dell'accordo, nonché della fase autoritativa e di programmazione che compete alla Regione, la quale non solo definisce unilateralmente il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni ed i preventivi annuali delle prestazioni, ma vincola la successiva contrattazione determinandone modalità e indirizzi (Cons. Stato 12/04/2013 n.3).
Non viene quindi in rilievo la questione attinente all'estensione territoriale della potestà legislativa della Regione, come sostiene l'odierno appellante, poiché non è in gioco il rapporto tra le Regioni - a maggior ragione che nel caso in esame non opera il meccanismo della compensazione interregionale -, ma il Part rapporto tra una struttura accreditata dalla Regione Umbria e la operante nella Regione Lazio, che deve essere risolto verificando se tra le parti vi è stato un accordo “a valle” dell'accreditamento e in che termini. In tal senso, alcuna rilevanza ha che un simile accordo sia stato concluso tra la struttura accreditata e la Regione Umbria, perché ogni Regione è soggetto giuridico a sé stante e l'art.
r.g. n. 1233/2021 9 26 della legge 833/1978 consente di avvalersi di strutture aventi i requisiti di legge (e quindi l'accreditamento) operanti in altra Regione, ma pur sempre su base convenzionale.
Venendo al caso in esame, è circostanza pacifica che non sia mai intervenuto alcun accordo tra la e la Congregazione circa le modalità di Parte_6
erogazione e pagamento delle prestazioni riabilitative, ma i pazienti erano inviati dalla su autorizzazione rilasciata di volta in volta e nella Parte_3
quale si specificava che le prestazioni in questione sarebbero state remunerate in base alla tariffa regionale laziale prevista dalla DGR Lazio n. 380 del 7.8.2010.
Pertanto, stante la consapevolezza della delle condizioni di Parte_1
pagamento delle prestazioni riabilitative e l'assenza di qualsivoglia accordo tra la e la in merito alla remunerazione delle Parte_6 Parte_1
prestazioni rese dal Centro Casa Sereni di , alcuna applicazione CP_2
potevano trovare le tariffe stabilite negli accordi conclusi a valle dell'accreditamento riconosciuto dalla Regione Umbria alla Parte_1
trattandosi di accordi vincolanti solo ed esclusivamente le parti.
Il rilievo è assorbente di ogni altra contestazione mossa con il motivo di gravame che, peraltro, si risolve per lo più in una mera riproposizione di argomenti già spesi nel giudizio di primo grado e non contiene pertinenti ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice.
Per la prima volta, nella memoria di replica, l'appellante sostiene che alle prestazioni in esame andrebbe applicata la DGR Lazio n. 790/2016 (in luogo della DGR Lazio n. 380/2010). La circostanza non solo è introdotta tardivamente in giudizio, ma è anche genericamente allegata e non supportata dalla relativa produzione documentale.
L'ulteriore documentazione depositata dall'appellante con la medesima memoria, seppur ammissibile, è irrilevante in quanto la Deliberazione della
Giunta n. 22 del 23/01/2025 (doc. “all. D”) trova espressamente applicazione a far data dal 1 gennaio 2025 e la circolare della Regione Lazio del 2024 (doc. “all.
C”) fa riferimento a documenti non presenti in atti (note e DCA n. 790/2016).
Infondato è anche il terzo motivo relativo al riconoscimento degli interessi di cui al d.lgs. 231/02. Non avendo parte appellante prodotto alcun accordo intercorso con l'appellata, fa difetto un requisito imprescindibile secondo la r.g. n. 1233/2021 10 giurisprudenza di legittimità ai fini della riconduzione del rapporto alla nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 d.lgs. 231/2002, la stipula tra le parti di un contratto avente forma scritta in data successiva all'08.08.2002 (v.
Cass. S.U. n. 35092/2023, Cass. n. 29472/2024).
Come ha ben chiarito la già citata Cass. n. 23481/2024 che si è pronunciata tra le stesse parti e per la remunerazione delle medesime prestazioni eseguite nel primo trimestre 2013, “non può dirsi (…) che manchi, a monte, un atto, in forma scritta, idoneo ad integrare la singola autorizzazione al ricovero con la dichiarata disponibilità al pagamento delle prestazioni autorizzate secondo le tariffe della regione
Lazio, come di fatto è avvenuto. Manca invece tra le parti un accordo o convenzione, in forma scritta, sulla applicazione delle tariffe deliberate dalla Regione Umbria”.
Erra dunque parte appellante nell'individuare nell'accordo del 27.07.2009
(poi rinnovato nel 2014 e nel 2016) concluso tra la Congregazione e la Regione
Umbria il contratto in forma scritta che legittimerebbe il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 D.L.vo 231/2002, oltre che l'applicazione delle tariffe umbre, proprio perché quell'accordo, come la Corte di Cassazione ha espressamente statuito, vincola esclusivamente le parti stipulanti e non anche la
Parte_3
È fondato invece il quarto motivo.
Il pagamento della sorte dovuta è, infatti, comunque avvenuto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che le spese del primo grado di giudizio dovevano essere compensate.
Il limitato accoglimento dell'appello e la circostanza che solo nel 2024, dopo l'introduzione del presente giudizio, la Corte di Cassazione sia intervenuta sulla precipua questione oggetto dell'odierna controversia, giustificano l'integrale compensazione delle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello compensa tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
2) Compensa le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma del 03.06.2025.
r.g. n. 1233/2021 11 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1233/2021 12