Art. 40. Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato gia' concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.
Il termine stabilito dall' articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 910 , per l'ultimazione dei lavori decorre dalla data nella quale l'Ufficio del genio civile notifica agli interessati l'approvazione dei nuovi progetti o dei nuovi calcoli.
Per i fabbricati per i quali i lavori siano ancora da iniziare gli interessati devono richiedere, prima dello inizio dei lavori, all'Ufficio del genio Civile, un certificato di conformita' del progetto alle norme della presente legge. L'Ufficio del genio civile provvede ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo precedente.
Il limite massimo del sussidio statale per le ricostruzioni o nuove costruzioni iniziate o da iniziare, concesso o da concedere ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454 , e maggiorato ai sensi dell' articolo 1 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436 , viene determinato in relazione all'importo dei progetti esibiti ai competenti Uffici dei genio civile nei termine di cui all'articolo 2 della cennata legge n. 4436.
Il valore dei fabbricati, agli effetti della determinazione del limite massimo del sussidio, e' stabilito con i coefficienti di maggiorazione di cui all' articolo 6 dei regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11 , tenendo conto della categoria del Comune alla data dell'inizio dei lavori.
L'inosservanza delle prescrizioni dell'Ufficio del genio civile di cui al terzo comma del presente articolo e' punita ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato gia' concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.
Il termine stabilito dall' articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 910 , per l'ultimazione dei lavori decorre dalla data nella quale l'Ufficio del genio civile notifica agli interessati l'approvazione dei nuovi progetti o dei nuovi calcoli.
Per i fabbricati per i quali i lavori siano ancora da iniziare gli interessati devono richiedere, prima dello inizio dei lavori, all'Ufficio del genio Civile, un certificato di conformita' del progetto alle norme della presente legge. L'Ufficio del genio civile provvede ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo precedente.
Il limite massimo del sussidio statale per le ricostruzioni o nuove costruzioni iniziate o da iniziare, concesso o da concedere ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454 , e maggiorato ai sensi dell' articolo 1 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436 , viene determinato in relazione all'importo dei progetti esibiti ai competenti Uffici dei genio civile nei termine di cui all'articolo 2 della cennata legge n. 4436.
Il valore dei fabbricati, agli effetti della determinazione del limite massimo del sussidio, e' stabilito con i coefficienti di maggiorazione di cui all' articolo 6 dei regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11 , tenendo conto della categoria del Comune alla data dell'inizio dei lavori.
L'inosservanza delle prescrizioni dell'Ufficio del genio civile di cui al terzo comma del presente articolo e' punita ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.