Articolo 8 della Legge 14 agosto 1971, n. 817
Articolo 7Articolo 9
Versione
29 ottobre 1971
Art. 8.
Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e' sostituito dal seguente:
"Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni".
Entrata in vigore il 29 ottobre 1971
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