Art. 5.
E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e' delle foreste un fondo di rotazione per anticipazioni a Istituti esercenti il credito ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario, da preferire a parita' di condizioni, per la concessione, a favore di agricoltori, singoli od associati, con preferenza ai piccoli ed ai medi, ed alle cooperative, di prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole di produzione italiana, ovvero di prestiti e di mutui da impiegare nella costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, alla manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli. ((I prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole possono essere concessi anche ai mezzadri e ai coloni parziari))
I prestiti ed i mutui potranno essere concessi anche a consorzi, enti e societa' che si propongono di costruire ed esercire impianti di distribuzione di acqua per irrigazione nelle zone in cui i proprietari fondiari non trovino possibile o conveniente provvedere direttamente alla costruzione degli impianti.
Per le predette operazioni di credito agrario, alle quali gli istituti di credito prescelti sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti valgono le norme del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 , in -quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel presente capo.
E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e' delle foreste un fondo di rotazione per anticipazioni a Istituti esercenti il credito ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario, da preferire a parita' di condizioni, per la concessione, a favore di agricoltori, singoli od associati, con preferenza ai piccoli ed ai medi, ed alle cooperative, di prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole di produzione italiana, ovvero di prestiti e di mutui da impiegare nella costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, alla manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli. ((I prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole possono essere concessi anche ai mezzadri e ai coloni parziari))
I prestiti ed i mutui potranno essere concessi anche a consorzi, enti e societa' che si propongono di costruire ed esercire impianti di distribuzione di acqua per irrigazione nelle zone in cui i proprietari fondiari non trovino possibile o conveniente provvedere direttamente alla costruzione degli impianti.
Per le predette operazioni di credito agrario, alle quali gli istituti di credito prescelti sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti valgono le norme del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 , in -quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel presente capo.