Articolo 15 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
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Art. 15. (Struttura e funzionamento delle unita' sanitarie locali)

L'unita' sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo comma, della presente legge, e' una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle comunita' montane
Organi della unita' sanitaria locale sono:
1) l'assemblea generale; ((19))
2) il comitato di gestione e il suo presidente; ((19))
3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione.
La legge regionale disciplina i compiti e le modalita' di funzionamento del collegio.
Il collegio dei revisori e' tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all'articolo 50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle unita' sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanita' e del tesoro.
In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278 , il comune puo' stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali all'attivita' delle unita' sanitarie locali e quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni puo' attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla presente legge.
L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b) del presente articolo e' formata dai rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri di proporzionalita'. Il numero dei rappresentanti viene determinato con legge regionale.
La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione dei singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei comuni.
L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente.
Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unita' sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e programmi che impegnino piu' esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti dal comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali.
Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunita' montana, quando il territorio di questa coincida con l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale. La legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unita' sanitarie locali e dei loro servizi e, in particolare, per:
1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unita' sanitaria locale, il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione tecnica;
2) prevedere un ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale, articolato distintamente per la responsabilita' sanitaria ed amministrativa e collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di professionalita' e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria;
3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte dell'unita' sanitaria locale, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 50;
4) emanare il regolamento organico del personale dell'unita' sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi, anche con riferimento alle norme di cui all'articolo 47;
5) predisporre l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui al successivo articolo 18, fermo il principio dell'intesa con i comuni interessati. Il segretario della comunita' montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunita' montana in funzione di unita' sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo.
La legge regionale stabilisce altresi' norme per la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unita' sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.
--------------- AGGIORNAMENTO (19) La L. 15 gennaio 1986, n. 4 , ha disposto (con l'articolo unico) che: "In attesa della riforma istituzionale delle unita' sanitarie locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell' articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni e integrazioni, sono cosi' sostituiti:
a) l'assemblea generale e' soppressa. Le relative competenze sono svolte dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunita' montana o dall'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unita' sanitaria locale. Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale e' determinato dalla regione e non puo' superare quello dei componenti assegnati al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti pari a quello dei comuni associati. I componenti dell'anzidetta assemblea sono eletti tra i consiglieri comunali dei comuni associati con voto limitato. Su proposta del comitato di gestione di cui alla successiva lettera b), il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale o l'assemblea della comunita' montana deliberano in materia di: 1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo; 2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno; 3) adozione complessiva delle piante organiche; 4) convenzioni di cui all' articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; 5) articolazione dei distretti sanitari di base. L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte;
b) il comitato di gestione e' composto dal presidente e da quattro o sei membri, sulla base di quanto stabilito dalla regione secondo le dimensioni dell'unita' sanitaria locale, eletti, a maggioranza, con separate votazioni, dal consiglio comunale o dall'assemblea della associazione intercomunale, anche fuori del proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum, che deve, essere depositato, a cura di uno o piu' gruppi presenti nel consiglio comunale o nella assemblea della associazione intercomunale, cinque giorni prima della elezione.
Qualora l'ambito territoriale della unita' sanitaria locale coincida con quello della comunita' montana, le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal presidente e dalla giunta della comunita' montana".
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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