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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/12/2024, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente di Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 665 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, introitato per la decisione con ordinanza ex art. 127- ter c.p.c. del 16.09.2024, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Melito di Porto Salvo (RC) il 19.11.1946, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Roberta Panuccio e dall'avv.
Domenico Doldo, attrice
E
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Porto Salvo (RC) il 19.01.1981, rappresentato e difeso dall'avv.
Mariantonietta Miccoli, convenuto e attore in riconvenzionale
NONCHE'
1 (C.F. ), nato a [...] CP_2 C.F._3
Porto Salvo (RC) il 10.09.1982, (C.F. _3
), nato a [...] il [...], e C.F._4
(C.F. , nata a [...] il CP_4 C.F._5
03.04.1947, rappresentati e difesi dall'avv. Marina Musolino, convenuti avente per oggetto: proprietà.
Conclusioni delle parti
Come da ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 16.09.2024, in cui si dà atto che:
- i procuratori dell'attrice hanno precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia il Tribunale di Reggio Calabria: 1) accogliere tutte le domande, richieste anche istruttorie, eccezioni e conclusioni proposte dalla SI.ra nell'atto introduttivo nelle memorie ex art. 183 Parte_1
n.1,2 e 3 da intendersi qui di seguito integralmente riportate e trascritte, nessuna rinunciata o abbandonata;
2).- condannare i SIg.
[...]
, e all'immediato CP_1 CP_2 _3 CP_4
rilascio dei terreni in Condofuri Contrada Fasuglia riportati in catasto al foglio 4 p.lle 24, 25, 26, 28, 29, 30 ed 87 liberi e sgomberi da persone e cose in favore della SI.ra ; 3).- Rigettare la domanda Parte_2
riconvenzionale di usucapione proposta da perché Controparte_1
inammissibile ed infondata ed ogni richiesta anche istruttoria e conclusione da quegli formulata;
4).- rigettare tutte le difese, richieste anche istruttorie, deduzioni e conclusioni formulate dai convenuti CP_4
, e;
5). - condannare i SIg. ,
[...] _3 CP_2 Controparte_1
e e al risarcimento dei danni _3 CP_2 CP_4
per l'illegittima occupazione, da liquidarsi in via equitativa o nella misura
2 corrispondente ai canoni di locazione per fondi di analoga consistenza;
6).
- in via subordinata e senza inversione dell'onere della prova, che grava sul convenuto , ove occorra, si chiede l'ammissione della Controparte_1
prova per testi chiesta nella memoria ex art. 183 n.2 sui capitoli e con i testi ivi indicati;
nella remota ipotesi di ammissione della prova per testi formulata da controparte si chiede di essere ammessi alla prova del contrario con i testi indicati nell'interesse della SI.ra Parte_1
nella memoria ex art. 183 n.2. 6). -condannare controparti al pagamento di spese e competenze”;
- che il procuratore di ha precisato le conclusioni Controparte_1
“riportandosi a tutte le domande e conclusioni rassegnate insistendo in tutte le richieste ivi formulate, con vittoria di spese e competenze”;
- che il procuratore di , e ha CP_2 _3 CP_4
precisato le conclusioni “riportandosi a tutte le domande e conclusioni rassegnate negli atti di causa con vittoria di spese e competenze”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
adito codesto Tribunale chiedendo di “condannare i SIg.
[...]
, e all'immediato CP_1 CP_2 _3 CP_4
rilascio dei terreni in Condofuri Contrada Fasuglia riportati in catasto al foglio 4 p.lle 24, 25, 26, 28, 29, 30 ed 87 liberi e sgomberi da persone e cose…”; in caso di opposizione, di “condannare i SIg. , Controparte_1
e al risarcimento dei danni per l'illegittima CP_2 CP_4
occupazione, da liquidarsi in via equitativa o nella misura corrispondente ai canoni di locazione per fondi di analoga consistenza”; di “condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forf.15%, Cpa ed Iva come per legge”.
3 In particolare, si legge nella citazione:
-che è divenuta proprietaria del suddetto terreno per Parte_1
successione in linea paterna (segnatamente, , deceduto in data 27 Per_1
ottobre 1976, ha lasciato come eredi la moglie e le Controparte_5
figlie e ); Parte_1 Persona_2
-che con atto di donazione e divisione del 4 febbraio 1998 per notaio ha donato la quota di sua proprietà alle Per_3 Controparte_5
figlie, le quali con il medesimo atto hanno proceduto alla divisione degli immobili attribuendo il fondo rustico in contrada Fasuglia all'odierna attrice;
-che era divenuto proprietario del terreno anzidetto a seguito Per_1
della morte del padre, , il quale, con testamento pubblico per Persona_4
notaio del 22 giugno 1939, lo aveva istituito erede universale;
Per_5
-che tutti i proprietari del terreno oggetto di causa hanno mantenuto sempre e continuatamente il possesso dello stesso;
-che aveva concesso il terreno in colonia a , Per_1 Controparte_6
al quale era succeduta nel rapporto CP_4
-che nel 1999 ha concesso in locazione i terreni alla Parte_1
figlia che li ha detenuti fino al 2013, assumendo come Persona_6
braccianti agricoli , e;
CP_4 Controparte_7 Controparte_1
-che successivamente la dato il rapporto di fiducia che si era CP_4
instaurato, è rimasta sui fondi per mera tolleranza della , Pt_1
corrispondendo a quest'ultima regolarmente i prodotti ricavati dalla coltivazione e dall'allevamento di animali, con l'intesa che avrebbe rilasciato i terreni non appena fossero stati richiesti;
-che nel 2014 l'istante ha concesso in locazione il fondo alla figlia
, titolare di autonoma azienda agricola e codici di stalla;
Persona_7
4 -che con lettera del 13 aprile 2021 , figlio di CP_2 CP_4
ha chiesto la regolarizzazione del rapporto contrattuale mediante la
[...]
stipula di un contratto di affitto a coltivatore diretto o, in subordine, di un contratto di lavoro subordinato come coltivatore diretto, in virtù del rapporto di colonia intercorrente tra le famiglie da oltre un secolo, dichiarandosi, inoltre, disponibile all'acquisto del fondo;
-che nel giugno 2022, inaspettatamente, i germani e CP_2
hanno avanzato istanza di mediazione, conclusasi nel Controparte_1
settembre 2022 con esito negativo, asserendo di aver usucapito il terreno;
-che in data 27 luglio 2022, in pendenza della mediazione, l'odierna attrice, recatasi sul suo terreno, ha constatato che lo stesso è stato recintato, sono stati apposti cancelli chiusi con lucchetti e sono state realizzate opere in muratura e lamiere, utilizzando materiali di fortuna;
-che, inoltre, ha appreso che sul terreno sono stati apposti codici stalla riferibili a e , quest'ultimo fratello di CP_4 _3 CP_2
e ;
[...] Controparte_1
-che tutto ciò è stato denunciato alla stazione dei Carabinieri di
Roccaforte del Greco.
§2. Si è costituito , deducendo l'infondatezza della Controparte_1
domanda in quanto basata su una ricostruzione dei fatti totalmente errata.
Ha assunto, difatti:
-di possedere il terreno in controversia in via esclusiva, pubblicamente e senza opposizione da parte di alcuno, da oltre 20 anni, di abitarvi e di aver realizzato un'impresa agricola e zootecnica, consentendo, inoltre, alla propria madre ( di detenere un'attività di allevamento di CP_4
animali con apposito codice stalla;
-di avere interamente recintato e chiuso con cancelli e lucchetti il fondo.
5 Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e diritto, ed in via riconvenzionale la declaratoria di acquisto a suo favore del fondo e del fabbricato in forza della maturata usucapione, per via del possesso uti dominus ultraventennale.
§3. Si sono costituiti, altresì, , e CP_2 _3 CP_4
eccependo la propria carenza di interesse e di legittimazione passiva,
[...]
in quando non possessori né detentori del terreno.
Hanno, pertanto, chiesto, di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto;
di “dichiarare la carenza di legittimazione passiva e di interesse di e e di condannare l'attrice al pagamento _3 CP_2
delle spese processuali.
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16 settembre 2024, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§5. Occorre, in via preliminare, esaminare la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da , stante la sua pregiudizialità Controparte_1
logico-giuridica.
§5.1- Giova al riguardo premettere che, in via generale, l'art. 1158 cod. civ., nel disciplinare l'usucapione ordinaria, dispone che “la proprietà di beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù di possesso continuato per vent'anni”; dunque “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e …, tra l'altro, non solo del
6 corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cass. n. 18215 del 2013; Cass. n. 975 del 2000).
La carenza di prova di uno solo dei presupposti, difatti, di per sé giustifica il rigetto della domanda (Cass. n. 22667 del 2017; Cass. n. 14092 del 2010; Cass. n. 15145 del 2004).
In particolare, per la configurabilità del possesso “…ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena SInoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto”
(così, Cass. n. 2043 del 2015). Il possesso, poi, non deve essere clandestino
(art. 1163 cod. civ.) e tale requisito va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso deve essere acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere ad un'apprezzabile cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore (cfr. Cass. n. 17881 del 2013).
Di conseguenza, la parte che deduce di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione (in modo rigoroso: v. Cass. n. 874 del 2014) del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, ossia deve provare l'inizio, la durata e le modalità del possesso ad usucapionem (v. Cass. 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. 4 luglio 2011, n. 14593, ord.).
7 Sotto quest'ultimo profilo, è in specie necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (cfr. Cass. n. 4863 del 2010; Cass. n. 17462 del 2009; Cass.
n. 19478 del 2007; Cass. n. 8152 del 2001), mentre non risultano sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario, o comunque atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale (Cass. n. 9325 del 2011).
§5.2- Ciò posto in linea di diritto, è da rilevare che nel caso in esame ha affermato di aver posseduto esclusivamente, Controparte_1
pubblicamente ed in maniera ininterrotta il terreno oggetto di causa, di averlo coltivato, di avervi realizzato un'impresa agricola e zootecnica e di averlo integralmente recintato e chiuso con cancelli e lucchetti da oltre 20 anni, ma tali deduzioni sono rimaste prive di supporto probatorio.
Va in proposito ribadito che la prova per testi offerta dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta è, per un verso, inammissibile perché generica e vertente su aspetti valutativi e, per altro verso, inconducente avuto riguardo all'orientamento della S.C. in materia di acquisto della proprietà per usucapione (cfr. ordinanza del 27.11.2023, che ha ritenuto, altresì, inammissibile perché tardiva la prova per testi offerta dallo stesso convenuto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., trattandosi non di prova contraria bensì di prova diretta con riferimento alla domanda di usucapione).
Ed invero, chi agisce per ottenere la declaratoria di un acquisto per usucapione ha l'onere, in sede di articolazione della prova testimoniale: a) di collocare con sufficiente precisione i fatti nel tempo e nello spazio, atteso che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non è in grado di apprezzare la rilevanza dei capitoli e,
8 dunque, li deve respingere;
b) di evitare locuzioni quali “ha posseduto”, “si
è comportato come proprietario” o anche “ha utilizzato”, senza specificare come, in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. n. 1824 del 2000, in cui si legge che la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conf. Cass. n. 22720 del 2014; v., altresì, in generale Cass. n. 20997 del 2011, ord., secondo cui “La richiesta di provare per testimoni un fatto eSIe non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa…”: conf. Cass. n. 9547 del 2009).
Se è vero, infatti, che la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su un bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni (cfr. per tutte Cass. n. 2977 del 2019), è
9 altrettanto vero “che è necessario un particolare rigore nell'ammissione della prova testimoniale, nel senso che non solo la stessa deve essere offerta da soggetti estranei al rapporto, ma altresì che deve essere sufficientemente completa, indicare il termine iniziale del possesso idoneo ad usucapire, l'animus possidendi e le modalità di manifestazione del diritto” (App. Reggio Calabria, n. 272 del 2023).
Ora, nella specie il convenuto ha articolato nella comparsa di costituzione e risposta i seguenti capitoli di prova testimoniale:
“a. Il Sigg.ri e prima di lui i suoi nonni e suo padre Controparte_1
hanno esercitato sul terreno sito in Condofuri via Strada Fasuglia snc cod.C594, fg. 4, part. 24-25-26-28-29-30. catasto di Condofuri, il possesso, mediante la piantagione di alberi da frutto, la coltivazione del terreno con produzione di ortaggi, per aratura del terreno, potatura alberi, raccolta frutti e pascolo come se fossero proprietari esclusivi, per oltre 20 anni e precisamente da quasi un secolo;
b. Che le attività di coltivazione degli ortaggi, la piantagione degli ulivi e pascolo avviene dal 1980 a cura dei genitori dell'attore ed a cura del che ivi vi lavora, e che Controparte_1
vive di tale attività, pubblicamente, ininterrottamente e senza che i convenuti o altri si opponessero c. Che i genitori e prima di loro i nonni dell'odierno attore avevano il possesso del terreno ultraventennale, avendolo prima di lui posseduto uti dominus e coltivato, pubblicamente, continuativamente e pacificamente, nonché abitando il fabbricato ivi insistente, pacificamente e ininterrottamente. d. Che dopo la loro morte il terreno e la casa sono stati posseduti dal Sig. in via Controparte_1
esclusiva e pubblicamente. e. Che il possesso pubblico è stato esercitato mediante manutenzione del terreno, la coltivando alberi da frutto, fichi, more, prugne, agrumi, e pascolo animali per oltre 20 anni dal SI.
10 e prima di lui dai suoi nonni e da suo padre. f. Che tale Controparte_1
possesso si è manifestato pubblicamente senza ricevere opposizioni da alcuno ed in particolare dai proprietari formalmente intestatari in modo esclusivo e continuativamente;
g. Che, e prima di lui i nonni e genitori hanno provveduto alla manutenzione del suddetto terreno e del fabbricato
h. Che ha fatto installare su parte del terreno una Persona_8
attività di allevamento di animali quali mucche, pecore e galline”.
Orbene, come già detto, i capitoli appena riportati sono in parte inammissibili perché generici o valutativi (avuto riguardo all'orientamento giurisprudenziale prima riportato) ed in parte inconducenti.
Sotto quest'ultimo versante, va rimarcato che la mera coltivazione del fondo, in assenza di ulteriori elementi probatori che facciano ritenere sussistente in capo a chi si trovi in relazione materiale con il bene l'animus possidendi, non rappresenta un'attività che, in quanto tale, sia idonea a dimostrare il possesso del bene uti dominus. , in altre Controparte_1
parole, avrebbe dovuto provare di aver compiuto atti idonei a proiettare all'esterno l'esercizio della sua piena SInoria su detto cespite: la mera coltivazione non appare a tal fine sufficiente, essendo “pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario” (cfr. Cass. n. 1796 del 2022, nonché Cass. n. 6123 del 2022, secondo cui la sola coltivazione del fondo “...non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus”).
11 Né in senso contrario può argomentarsi dall'assunto secondo cui il fondo sarebbe stato recintato “da oltre 20 anni”, non avendo il convenuto neanche offerto di provare tale circostanza (con il che restano assorbite le deduzioni formulate in merito alla relazione del geometra del CP_8
16/08/2021, prodotta da parte attrice, nella quale si legge che a quella data il terreno de quo era “libero all'accesso non intercluso da nessuna recinzione”).
A ciò deve aggiungersi che il preteso possesso ultraventennale di
[...]
risulta smentito anche dalla lettera raccomandata A.R. con la CP_1
quale il convenuto , per il tramite del suo difensore, CP_2
rivolgendosi a ha affermato di svolgere l'attività di Parte_1
coltivatore diretto sul fondo in questione con l'aiuto dei suoi familiari
“secondo le antiche prassi”, ed ha avanzato proposta di “stipula di un contratto di affitto a coltivatore diretto” o in subordine di “un contratto di lavoro subordinato come coltivatore diretto del fondo”, rappresentando, inoltre, l'intenzione di far valere, in caso di vendita del terreno, un diritto di prelazione “nella sua qualità di coltivatore diretto del fondo”. Ciò costituisce difatti prova del fatto che la presenza sul fondo della famiglia risalga in origine ad un rapporto di vecchia data CP_9
intercorrente con i “legittimi proprietari”, il che è incompatibile con l'acquisto del bene a titolo di usucapione (in tale lettera è scritto, tra l'altro, che “il SI. risiede ed esercita attività di coltivatore diretto con CP_1
l'aiuto dei propri familiari sul fondo di Sua proprietà sito in Condofuri
(RC) via Strada Fasuglia Snc;
…da intere generazioni, gli ascendenti del SI. hanno custodito e reso produttivo il suddetto fondo CP_1
corrispondendo parte dei frutti derivanti dall'attività ai legittimi proprietari mantenendo il rapporto di colonia per oltre un secolo;…il SI.
12 ad oggi, prosegue la propria attività sul fondo secondo le antiche CP_1
prassi…”).
Il tenore della suddetta raccomandata, così come la mancata prova dei presupposti dell'invocata usucapione e la copiosa documentazione prodotta dalla in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Pt_1
(certamente ricevibile, a differenza di quella, evidentemente tardiva, depositata dal convenuto in allegato alla comparsa conclusionale), contribuiscono a smentire il dedotto possesso ultraventennale del fondo in capo a (e ciò anche escludendo le buste paga depositate Controparte_1
dall'attrice, in merito alle quali il convenuto ha contestato “l'autenticità delle firme ivi apposte” dal medesimo: v. memoria ex art. 183, comma 6, n.
3, c.p.c.).
La domanda riconvenzionale di usucapione deve essere, dunque, rigettata.
§6. Procedendo, quindi, all'analisi della domanda di parte attrice volta a conseguire la condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile per cui è causa, è bene sottolineare, dal punto di vista della qualificazione della fattispecie, come sia ormai pacifico, a seguito dell'intervento della
Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7305 del 2014, che non è un'azione di restituzione ma di rivendicazione “quella con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza collegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto”.
13 L'azione di rivendicazione, infatti, “…ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l'attore assume di esser titolare, ma di non averne la materiale disponibilità; è esperibile contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene (art. 948 c.c.), ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso…”.
Viceversa, l'azione di restituzione “…è fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa - e per questo ha natura personale - ed è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto - personale - alla consegna del bene” (così anche Cass. n. 17321 del 2015).
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova, mediante la cd. "probatio diabolica".
Ciò comporta che chi agisce in rivendicazione deve dare la dimostrazione di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione. È anche sufficiente che l'attore in rivendicazione dimostri che fra lui ed i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo.
All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario
14 del bene;
il rivendicante, quindi, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, potendo a tal fine eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 33040 del 2022; Cass. n. 28865 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21940 del 2018; Cass. n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del 2014).
L'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno dunque natura e presupposti diversi: “con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento
15 idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta” (Cass. n. 19872 del
2022).
Ora, nella fattispecie in esame, non può ritenersi che l'attrice abbia collegato la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico intercorso tra la medesima (o il suo dante causa) ed i convenuti, avendo espressamente dedotto una detenzione senza titolo del fondo da parte dei convenuti medesimi ed avendo menzionato nell'atto di citazione soltanto un remoto rapporto di colonia sussistente tra e Per_1 [...]
nel quale sarebbe succeduta , cui poi avrebbero CP_6 CP_4
fatto seguito dei rapporti di lavoro cui sarebbe Parte_1
estranea (si legge nell'atto introduttivo del giudizio che nel 1999 l'attrice avrebbe concesso in locazione i terreni alla figlia che li Persona_6
avrebbe detenuti fino al 2013, assumendo come braccianti agricoli CP_10
e ).
[...] Controparte_7 Controparte_1
§6.1- Tanto chiarito, la domanda della Sgro, che va qualificata come azione di rivendicazione, è fondata e va accolta nei confronti di tutti i convenuti, tranne (v. infra). _3
L'attrice ha, invero, assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente
(peraltro attenuato in ragione della proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione: v. Cass. n. 2291 del 2018, nonché Cass. n.
30828 del 2023) attraverso la produzione del proprio titolo di acquisto (v. atto di donazione-divisione del 04.02.1998, rep. n. 52875 e racc. n. 12033), che verte -nella parte che interessa in questa sede- sul terreno sito in
Condofuri Contrada Fasuglia riportato in catasto al foglio 4 p.lle 24, 25, 26,
16 28, 29, 30, e dei titoli precedenti (depositati sub all. A in data 11.10.2023), che coprono ben oltre un ventennio.
Ne consegue, in assenza di un titolo di segno contrario da parte dei convenuti e data l'infondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione, che ha diritto al rilascio del terreno sito in Parte_1
Condofuri (RC) Contrada Fasuglia e riportato in catasto al foglio 4 p.lle 24,
25, 26, 28, 29, 30 e 87 (ex 27) da parte dei convenuti , Controparte_1
e . CP_2 CP_4
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius, di difetto di titolarità passiva) avanzata da è superata, difatti, dalla CP_2
circostanza che è lo stesso , nella missiva summenzionata, a CP_2
dichiarare di risiedere ed esercitare attività di coltivatore diretto “con
l'aiuto dei propri familiari” sul fondo in contestazione. Tale dichiarazione, unitamente al certificato storico di residenza dello stesso , CP_2
ed all'avvenuta presentazione di istanza di mediazione da parte del medesimo, unitamente al fratello onde essere dichiarati CP_1
proprietari del terreno per maturata usucapione, comprova senz'altro che la domanda è stata ritualmente svolta nei suoi confronti.
Lo stesso deve dirsi anche per evincendosi (tra l'altro) CP_4
dalla comparsa di risposta depositata da che quest'ultimo Controparte_1
le avrebbe consentito “di detenere un'attività di allevamento di animali quali mucche, pecore e galline con apposito codice stalla”.
A diversa conclusione deve addivenirsi, invece, per l'altro convenuto, non risultando che sia nel possesso o nella detenzione del _3
terreno, per cui la domanda di rivendicazione nei confronti del medesimo va rigettata.
17 §7. Va, altresì, disattesa la domanda di parte attrice di risarcimento dei
“danni da illegittima occupazione”.
§7.1- In proposito, è da sottolineare che la Corte di cassazione, a Sezioni
Unite, nella sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, ha (tra l'altro) affermato che, se la tutela reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato, la tutela risarcitoria è tesa al passato, costituendo il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto, ed essa costituisce “la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata”.
La distinzione effettuata dalla Suprema Corte con riferimento alle due forme di tutela (reale e risarcitoria) comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile: “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.
Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a
18 causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”.
In definitiva, secondo la Suprema Corte, in caso di occupazione abusiva di immobile è necessaria “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò SInifica che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma
l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”.
Il danno per il proprietario non può, allora, qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero “non uso”, ma, al più, come danno “presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non
19 può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
§7.2- Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, è da osservare che la si è limitata a domandare la condanna dei convenuti Pt_1
al “risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione da liquidarsi in via equitativa o nella misura corrispondente ai canoni di locazione per fondi di analoga consistenza”.
Null'altro ha aggiunto neanche nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.
Manca, dunque, del tutto la prova del danno conseguenza che avrebbe subito l'istante, non avendo la stessa allegato - né tanto meno provato, non avendo formulato alcuna istanza istruttoria sul punto - la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene de quo, né in forma diretta né in forma indiretta.
In particolare, la parte non ha neanche prospettato l'eventualità di un utilizzo, anche indiretto, del fondo oggetto di causa o uno specifico pregiudizio, né ha indicato alcunché neanche con riguardo alla possibilità di utilizzo alternativo del terreno.
La domanda deve essere pertanto rigettata.
20 §8. L'attrice ha, da ultimo, chiesto “l'espunzione e cancellazione” dell'avverbio “furbescamente” utilizzato nella comparsa conclusionale nell'interesse di , “in violazione dei principi deontologici Controparte_1
dettati dall'art. 89 cpc e 52 del codice deontologico, perché rappresenta espressione sconveniente, in quanto, ultronea rispetto al normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle difese”.
Come è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le eSIenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte” (cfr. Cass. n. 21031 del
2016; Cass. n. 28195 del 2011; Cass. n. 10288 del 2009; Cass. n. 805 del
2004; Cass. n. 12309 del 2004). In questa prospettiva la Suprema Corte, ad esempio, ha escluso l'applicabilità dell'art. 89 c.p.c. per le seguenti espressioni, ritenute non esulanti dalla materia del contendere e dalle eSIenze difensive: “un'incredibile persecuzione giudiziaria”,
“persecuzione”, “Invenzioni processuali”, “tendenziose”, “abili manovre”,
“gratuite affermazioni”, “frode” (così Cass. n. 805 del 2004);
“subdolamente” (così Cass. n. 26195 del 2011).
Applicando tali parametri alla fattispecie in esame, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza proposta da in quanto l'avverbio “furbescamente” è finalizzato a Parte_1
dimostrare (ovviamente nell'ottica del convenuto ) Controparte_1
l'infondatezza delle asserzioni dell'attrice, e ciò anche attraverso una
21 valutazione negativa della condotta della parte, senza però esulare dalla materia controversa e senza eccedere dalle eSIenze difensive.
§9. Infine, le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del procedimento, connotato da una parziale soccombenza reciproca, con prevalente soccombenza di , e Controparte_1 CP_2 CP_4
si pongono per 2/3 a carico dei medesimi in solido e si liquidano
[...]
nell'intero come da dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal
D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal
23 ottobre 2022. Va invece compensato tra le suddette parti il residuo terzo.
Vanno parimenti compensate le spese processuali tra l'attrice e _3
, tenuto conto della linea di demarcazione tracciata dalla Sezioni
[...]
Unite (cfr. sentenza n. 2951 del 2016) tra difetto di legittimazione passiva e mancanza di titolarità passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie la domanda di rivendica proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna , e a Controparte_1 CP_2 CP_4
rilasciare l'immobile sito in Condofuri Contrada Fasuglia e riportato in catasto al foglio 4 p.lle 24, 25, 26, 28, 29, 30 ed 87 libero e sgombro da persone e cose;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) condanna , e , in solido, Controparte_1 CP_2 CP_4
al pagamento in favore dell'attrice dei 2/3 delle spese del presente giudizio, che liquida nell'intero in €6.713,00 per compensi, oltre rimborso spese forf., CAP ed IVA come per legge;
compensa tra le parti il residuo terzo;
d) compensa le spese di lite tra l'attrice e . _3
22 Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 18 dicembre 2024.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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