Decreto cautelare 11 maggio 2024
Decreto presidenziale 24 maggio 2024
Ordinanza cautelare 7 giugno 2024
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 26/03/2026, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02262/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2262 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Volturno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fortunata Remaggio, con domicilio eletto presso lo studio NT SA in Napoli, via Toledo n. 156;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Merenda, con domicilio eletto presso il suo studio in Cancello Ed Arnone, via R. Bellarmino;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1) dell''Ordinanza del Funzionario del Servizio del Settore Ufficio S.U.A.P. del Comune di Castel Volturno n. -OMISSIS- del 7 Maggio 2024, pubblicata in pari data sull''albo pretorio del Comune di Castel Volturno e notificata al ricorrente in data 8 Maggio 2024, con la quale è stato ordinato al ricorrente di cessare ad horas l''esercizio dell''attività di vendita al dettaglio di prodotti del settore non alimentare svolta nell''immobile sito in -OMISSIS- al -OMISSIS-, contraddistinto al catasto al foglio n. -OMISSIS-, di provvedere alla contestuale chiusura del locale in cui viene svolta detta attività, nonché la decadenza della S.C.I.A. protocollo -OMISSIS- del 1 Giugno 2021 – Pratica -OMISSIS- per sopraggiunta mancanza dell''agibilità/abitabilità dei locali;
2) del provvedimento prot. -OMISSIS- del 29 Aprile 2024, richiamato nel provvedimento sub 1), (asseritamente) mai notificato al ricorrente, con il quale il Funzionario Responsabile dell''Ufficio U.T.C. del Comune di -OMISSIS- ha certificato l''inabitabilità dell''immobile ubicato in -OMISSIS- identificato al N.C.E.U. al foglio -OMISSIS- subalterno 2;
3) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. CA ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con il presente ricorso la parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS- del 7 maggio 2024, adottata dal Funzionario responsabile del Settore Ufficio S.U.A.P. del Comune di Castel Volturno, pubblicata in pari data sull’albo pretorio comunale e notificata l’8 maggio 2024, con la quale è stato ordinato di cessare ad horas l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di prodotti del settore non alimentare svolta nell’immobile sito in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, nonché di procedere alla contestuale chiusura del locale in cui detta attività veniva esercitata. Con il medesimo provvedimento è stata, altresì, disposta la decadenza della S.C.I.A. prot. n. -OMISSIS- del 1° giugno 2021, pratica n. -OMISSIS-, per sopraggiunta mancanza dell’agibilità/abitabilità dei locali.
Con lo stesso ricorso è stato inoltre impugnato il certificato di inabitabilità prot. n. -OMISSIS- del 29 aprile 2024, richiamato espressamente nell’ordinanza n. -OMISSIS-/2024, con il quale il Funzionario responsabile dell’U.T.C. del Comune di -OMISSIS- ha attestato l’inabitabilità dell’immobile ubicato in -OMISSIS-, identificato al N.C.E.U. al foglio -OMISSIS-, subalterno 2, categoria catastale C/1. Sono stati, infine, impugnati tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi della sfera giuridica del ricorrente.
Espone la parte ricorrente di essere titolare di un’attività di commercio al dettaglio di prodotti del settore non alimentare, esercitata nei locali siti in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, sulla base della S.C.I.A. prot. n. -OMISSIS- del 1° giugno 2021, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune resistente. L’attività, secondo quanto rappresentato in ricorso, sarebbe stata regolarmente avviata e svolta per un lungo periodo di tempo senza che l’Amministrazione avesse mai mosso rilievi in ordine alla sussistenza dei presupposti edilizi e urbanistici dei locali.
La parte ricorrente riferisce che, alla fine del mese di marzo 2024, l’immobile in cui era esercitata l’attività commerciale veniva interessato da un evento accidentale, consistente nell’urto di un’autovettura contro una porzione del fabbricato, che avrebbe determinato il danneggiamento di alcune parti strutturali, in particolare di un pilastro d’angolo del locale. A seguito di tale evento, venivano effettuati interventi di ripristino delle parti danneggiate, che il ricorrente assume essere stati eseguiti al fine di consentire la prosecuzione dell’attività commerciale.
Successivamente a tale evento, il proprietario dell’immobile trasmetteva al Comune una perizia tecnica, redatta da un professionista di fiducia, avente ad oggetto la valutazione delle condizioni di sicurezza del fabbricato. Da tale perizia – secondo quanto poi richiamato negli atti dell’Amministrazione – emergeva che gli interventi strutturali di ripristino eseguiti a seguito dell’urto non risultavano realizzati a regola d’arte e che, in particolare, le opere riguardanti il pilastro d’angolo del fabbricato avrebbero richiesto l’esecuzione di calcoli statici accurati e la presentazione delle prescritte denunce agli uffici competenti, non potendosi ritenere garantita, allo stato, la sicurezza dell’edificio.
Sulla base di tale documentazione, il Funzionario responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di -OMISSIS- adottava il certificato di inabitabilità prot. n. -OMISSIS- del 29 aprile 2024, con il quale, richiamati l’art. 24 e 26 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, certificava che per l’edificio ubicato in -OMISSIS-, identificato al N.C.E.U. al foglio -OMISSIS-, subalterno 2, non sussistevano le condizioni di “sicurezza” e ne attestava, pertanto, l’inabitabilità.
Il certificato di inabitabilità veniva quindi trasmesso all’Ufficio S.U.A.P., che, preso atto della sopravvenuta carenza delle condizioni di sicurezza dell’immobile e della conseguente mancanza del requisito dell’agibilità/abitabilità, adottava l’ordinanza n. -OMISSIS- del 7 maggio 2024. Con tale ordinanza l’Amministrazione disponeva la cessazione immediata dell’attività commerciale, la chiusura dei locali e la decadenza della S.C.I.A. del 2021, ritenendo che la mancanza del certificato di agibilità/abitabilità incidesse sulla validità degli atti amministrativi abilitanti l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio.
Nell’ordinanza impugnata, il Comune ha inoltre esplicitato di non procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, richiamando una particolare esigenza di celerità del procedimento, fondata sulla necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità, in considerazione della certificata mancanza delle condizioni di sicurezza dell’edificio.
1.2. Avverso i provvedimenti impugnati, la parte ricorrente ha dedotto plurimi motivi di censura, articolati come segue.
I) TRAVISAMENTO DEI FATTI – ISTRUTTORIA CARENTE ED ERRATA – VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 PER MOTIVAZIONE CARENTE – ILLOGICITÀ MANIFESTA
Con il primo motivo, il ricorrente deduce che l’ordinanza n. -OMISSIS- del 7 maggio 2024, con cui il Funzionario responsabile dell’Ufficio S.U.A.P. ha ordinato la cessazione ad horas dell’attività commerciale, la chiusura dei locali e la decadenza della S.C.I.A. prot. n. -OMISSIS- del 1° giugno 2021, sarebbe stata adottata sulla base di un travisamento dei fatti e all’esito di un’istruttoria carente ed errata.
In particolare, il ricorrente rappresenta che il provvedimento impugnato si fonderebbe esclusivamente sul certificato di inabitabilità prot. n. -OMISSIS- del 29 aprile 2024, a sua volta adottato senza che i competenti uffici comunali abbiano effettuato alcun sopralluogo, saggio o verifica tecnica diretta sullo stato dell’immobile. Secondo la prospettazione attorea, l’Ufficio Tecnico del Comune avrebbe attestato la mancanza delle condizioni di sicurezza del locale senza procedere ad accertamenti concreti e senza valutare lo stato effettivo delle opere e degli interventi eseguiti a seguito dell’urto.
Il ricorrente deduce altresì che il certificato di inabitabilità non gli sarebbe stato regolarmente notificato e che, in ogni caso, le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione sarebbero frutto di un’adesione acritica a una relazione tecnica proveniente dalla proprietà dell’immobile, senza che il Comune abbia svolto un’istruttoria autonoma e imparziale. Sotto tale profilo, viene lamentata la carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata, che non darebbe conto delle ragioni concrete per cui si sarebbe resa necessaria l’adozione di misure così gravi e immediate, né chiarirebbe perché non fossero praticabili soluzioni diverse o meno afflittive.
II) VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 241/1990 PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 21-OCTIES DELLA LEGGE N. 241/1990
Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle norme in materia di partecipazione procedimentale, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Il ricorrente contesta la legittimità dell’affermazione contenuta nell’ordinanza n. -OMISSIS-/2024, secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe stata omessa in ragione di una particolare esigenza di celerità, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990. Secondo la prospettazione attorea, tale giustificazione sarebbe infondata, atteso che l’Amministrazione avrebbe omesso qualsiasi istruttoria e verifica prima di attestare l’inabitabilità dell’immobile e di adottare i provvedimenti conseguenti.
Il ricorrente sostiene che la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale gli avrebbe impedito di rappresentare circostanze di fatto e di diritto che avrebbero potuto condurre a una determinazione diversa da parte del Comune, anche mediante la produzione di documentazione tecnica idonea a dimostrare la sicurezza dell’immobile o la possibilità di intervenire con opere di ripristino. Viene, pertanto, dedotta la violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241 del 1990, che non potrebbero essere elise in assenza di una situazione di effettiva urgenza adeguatamente dimostrata.
La parte ricorrente conclude, quindi, nel senso che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi sotto entrambi i profili dedotti e ne chiede l’annullamento, evidenziando altresì che l’esecuzione dell’ordinanza di cessazione dell’attività e di chiusura del locale determinerebbe un grave e irreparabile pregiudizio, atteso che l’attività commerciale costituisce l’unica fonte di reddito del ricorrente.
1.3. Si è costituito in giudizio il Comune di Castel Volturno, che ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto. L’Amministrazione ha sostenuto la piena legittimità dell’operato comunale, evidenziando la natura doverosa dei provvedimenti adottati a fronte della certificata mancanza delle condizioni di sicurezza dell’edificio e richiamando la necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità.
1.4. Sono altresì intervenuti ad opponendum i proprietari dell’immobile, i quali hanno rappresentato di essere contitolari del bene e di aver commissionato la perizia tecnica sulla valutazione della sicurezza, dalla quale emergerebbe l’inidoneità degli interventi di ripristino eseguiti e la persistente situazione di pericolo strutturale del fabbricato.
1.5. All’esito della camera di consiglio del 6 giugno 2024, il Collegio, con ordinanza n. -OMISSIS-, respingeva la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris del ricorso e prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l’esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità.
1.6. All’esito dell’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.
DIRITTO
2. Con dichiarazione depositata il 10 febbraio 2026, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso e chiedeva dichiararsi il ricorso improcedibile.
In presenza di siffatta dichiarazione, il Collegio deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso; ciò perché, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, “quali che ne siano le ragioni, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso -in omaggio al principio dispositivo- il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità” (cfr, ex multis, in detti sensi, Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; Tar Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224).
La natura della decisione comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL CI, Presidente
CA ST, Consigliere, Estensore
Paola Palmarini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ST | OL CI |
IL SEGRETARIO