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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1555 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti TOTÒ ANDREA e CESETTI MARCO, Parte_1
giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. BARBERO LUCA, giusta delega Controparte_1
in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziali
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 Controparte_1
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito rese da entrambe le parti durante il corso del giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi . Parte_1 Controparte_1
All'udienza del 28.03.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate in relazione all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori (nato il Per_1
23.08.2008) e (nato il [...]), che vengono quindi confermate in questa sede e Per_2
trascritte in dispositivo.
Deve essere disposta con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio, per l'esame della domanda di divorzio proposta dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Spese al definitivo.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio contratto in New York (USA) in data 25.05.2006, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimenti personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3. entrambi i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale verso i due figli e che saranno collocati, anche per le finalità anagrafiche, presso il padre nella Per_2 Per_1
casa coniugale sita in Savona Via Vittorio Veneto 48/2;
4. la casa coniugale, sita in Savona, Via Vittorio Veneto 48/2, di proprietà al 50% dei coniugi, è assegnata al padre assieme agli arredi e corredi, la madre se ne è già allontanata asportando i propri beni personali;
5. la madre potrà vedere i figli a weekend alternati col padre, prelevandoli da scuola o da casa il venerdì pomeriggio e sino alla domenica alle 19, oltre a due giorni consecutivi a settimana, compreso il pernottamento tra questi due giorni, da concordare col padre, individuati preferibilmente tra quelli in cui il sig. si troverà a Milano per lavoro. Entrambi i genitori Pt_1
potranno stare con i figli anche sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo 25-31 dicembre, e 31 dicembre 6 gennaio, mentre il 24 e 26 dicembre sarà trascorso col genitore con cui trascorreranno il periodo del capodanno;
due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
le altre ricorrenze e i ponti secondo il principio dell'alternanza;
6. per il mantenimento dei figli, la sig.ra verserà al padre l'importo mensile di euro CP_1
100,00 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese;
a partire dalle date indicate, il contributo per ciascun figlio sarà aumentato come segue:
1. da gennaio 2026: 120,00 euro mensili
2. da gennaio 2027: 130,00 euro mensili
3. dal termine del pagamento del primo finanziamento in scadenza ad ottobre 2030, euro 200,00 mensili che si rivaluteranno annualmente in base agli indici ISTAT dall'anno successivo alle rispettive decorrenze.
Il tutto ricorrendo i presupposti di legge per il diritto al mantenimento dei figli nei confronti del genitore non collocatario al momento del raggiungimento della maggiore età, e dunque con esclusione della contribuzione della madre al mantenimento dei figli in caso di loro colpevole stato di inoccupazione, di assenza di un corso di studi regolarmente frequentato con profitto e/o di una loro autosufficienza economica. È inoltre rimesso alla valutazione dei coniugi, dopo il raggiungimento della maggiore età dei figli economicamente non autosufficienti, concordare la corresponsione diretta ai figli dell'assegno di contribuzione al loro mantenimento;
7. entrambi i genitori parteciperanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo adottato dal Tribunale di Savona e delle spese di vestiario;
8. rispetto al figlio - che in questo momento manifesta problemi a livello scolastico e degli Per_2
atteggiamenti oppositivi - i coniugi concordano, previo accordo sul professionista al quale rivolgersi, di fargli seguire un percorso di psicoterapia o di fornirgli assistenza a livello psichiatrico, sostenendone al 50% le spese;
9. la sig.ra si impegna inoltre a rimborsare al marito i ratei di mutuo non pagati a partire CP_1 dall'anno 2024, rimborsandoli al più tardi al momento dell'atto della vendita dell'immobile, maggiorati degli interessi legali;
10.la sig.ra si impegna al saldo immediato della propria quota di spese condominiali della CP_1
casa coniugale, per la quale è già stato emesso un decreto ingiuntivo, da pagare direttamente al
Condominio previa precisazione degli importi dovuti da parte del Condominio creditore;
11.il cane di famiglia di nome , di razza Golden Retriver, di proprietà della sig.ra CP_2 CP_1
sarà trasferito al sig. a cura e spese della sig.ra Pt_1 CP_1
12.spese di lite compensate”
Savona, 28.03.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)