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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentario • 1
- 1. AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: non comporta l’applicazione di interessi anatocistici in violazione dell’art. 1283 c.c.Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 ottobre 2025
ISSN 2385-1376 Provvedimento segnalato dall'avv. Giampiero Rampinelli Rota, del Foro di Brescia In materia di mutuo, “si deve ritenere, pertanto, che l'ammortamento c.d. alla francese non comporti affatto l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sempre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382). Si avrebbe infatti anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5260 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TA EL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6158 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 22.9.2025 tra (cod. fisc.: E (cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 fisc.: , domiciliati presso l'indirizzo digitale dell'avv. CodiceFiscale_2
Francesco Lorusso (cod. fisc.: ), che li rappresenta e CodiceFiscale_3 difende per procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in ap- pello;
- appellanti – appellati in via incidentale- e (cod. fisc. Controparte_1
), in persona della procuratrice speciale, dott.ssa P.IVA_1 CP_2 domiciliata presso l'indirizzo digitale dell'avv. Roberto Iucci (cod. fisc.:
[...]
), che la rappresenta e difende unitamente agli avv. CodiceFiscale_4
Bartolomeo Rampinelli Rota (cod. fisc. ) e Giampiero CodiceFiscale_5
Rampinelli Rota (cod. fisc. ) per procura alle liti su CodiceFiscale_6 foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio;
-appellata – appellante in via incidentale- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_1 Parte_2 contrariis rejectis, in annullamento e/o riforma della sentenza gravata, acco- gliere il presente appello e, per l'effetto, previa sospensione, voglia: - accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto di mutuo ipote- cario in quanto privo di firma di soggetto legittimato e delegato della banca convenuta;
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del mutuo ipotecario per vizio del consenso;
- accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista sulla rata) e non sul mero capitale;
- accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi previsti in contratto;
- accertare la usurarietà del tasso nominale di mora nonché del TEG di mora;
- per l'effetto dichiarare che tale mutuo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che som- mato agli interessi corrispettivi, alla commissione di estinzione anticipata ed alle ulteriori competenze e costi afferenti il contratto ha travalicato il tasso soglia di riferimento;
- dichiarare che anche il solo tasso di mora –con l'addendo della sola com- missione di estinzione anticipata (1 %) e delle spese di polizza incendio e scoppio, istruttoria e cancellazione di ipoteca e delle spese di istruttoria- travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione;
- accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità degli interessi usurari nella misura di euro 40.486,89 sino al 27.07.2015 (s.e.o.) e non dovuti quelli maturati e maturandi successivamente;
- accertare e dichiarare la illegittimità degli interessi anatocistici nella misura di euro 4.549,38 (s.e.o.) e non dovuti quelli maturati e maturandi successi- vamente;
- accertare e dichiarare la nullità degli interessi per indeterminatezza della clausola e fallacità del TAEG indicato con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB e/o art. 1284 c.c. e rimodulazione del piano di ammortamento;
- accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del tasso Euribor per i motivi di cui al libello introduttivo;
- e per l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attore la somma di euro 40.486,89 corrisposti sino alla data del 27.07.2015 (s.e.o.) (v. perizia allegata), o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a
2 titolo di maggiori somme non dovute corrisposte sin dal 01.07.1999, oltre interessi legali e svalutazione sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturandi per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento;
- in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei com- pensi di causa con clausola di distrazione in favore dell'avv. Francesco Lo- russo dichiaratosi antistatario”; per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così decidere: (…) Nel merito: Previe tutte le declaratorie del caso, anche eventualmente di inammissibilità del gravame avversariamente proposto, rigettare comunque lo stesso perché infondato in fatto e diritto. In via d'appello incidentale: In parziale riforma della sentenza n. 1568/2020, R.G. 1191/2016 dell'11.08.2020, pubblicata in data 17.08.2020 dal Tribunale di Latina, di- chiarare ed accertare l'assenza di clausole anatocistiche, invalide illegittime e/o nulle nel contratto per cui è causa. (…) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi tutti della lite del primo grado, del secondo grado”. FATTI E DIRITTO 1. e hanno convenuto in giudizio innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Latina la al fine di sentire: Controparte_3
“- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto di mutuo ipo- tecario in quanto privo di firma di soggetto legittimato e delegato della banca convenuta;
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del mutuo ipotecario per vizio del consenso;
- accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista sulla rata) e non sul mero capitale;
- accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi previsti in contratto;
- accertare la usurarietà del tasso nominale di mora nonché del TEG di mora;
3 - per l'effetto dichiarare che tale mutuo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che som- mato agli interessi corrispettivi, alla commissione di estinzione anticipata ed alle ulteriori competenze e costi afferenti il contratto ha travalicato il tasso soglia di riferimento;
- dichiarare che anche il solo tasso di mora –con l'addendo della sola com- missione di estinzione anticipata (1 %) e delle spese di polizza incendio e scoppio, istruttoria e cancellazione di ipoteca e delle spese di istruttoria- travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione;
- accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità degli interessi usurari nella misura di euro 40.486,89 sino al 27.07.2015 (s.e.o.) e non dovuti quelli maturati e maturandi successivamente;
- accertare e dichiarare la illegittimità degli interessi anatocistici nella misura di euro 4.549,38 (s.e.o.) e non dovuti quelli maturati e maturandi successi- vamente;
- accertare e dichiarare la nullità degli interessi per indeterminatezza della clausola e fallacità del TAEG indicato con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB e/o art. 1284 c.c. e rimodulazione del piano di ammortamento;
- accertare e dichiarare la illegittimità del tasso Euribor per i motivi di cui al libello introduttivo;
- e per l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attore la somma di euro 40.486,89 corrisposti sino alla data del 27.07.2015 (s.e.o.) (v. perizia allegata), o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte sin dal 01.07.1999, oltre interessi legali e svalutazione sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturandi per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento;
- in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei com- pensi di causa con clausola di distrazione in favore dell'avv. Francesco Lo- russo dichiaratosi antistatario”. Gli attori hanno fatto riferimento, nello svolgere le doglianze su cui hanno fondato le domande sopra riportate, a una perizia econometrica e contabile di parte, depositata al momento della costituzione in giudizio, e su un'inter- pretazione delle clausole del contratto di mutuo fondiario stipulato con la
4 con atto pubblico (rep. n. 14156) Controparte_3 dagli stessi in data 1°.
7.1999. Si è costituita nel giudizio di primo grado la convenuta, che ha conte- CP_1 stato quanto dedotto dagli attori e ha concluso per il rigetto delle domande proposte dagli stessi. Con sentenza n. 1568/2020 del 17.8.2020 il Tribunale di Latina, in compo- sizione monocratica, ha così statuito: “in accoglimento per quanto di ragione delle domande avanzate dagli attori, dichiara la nullità della clausola, conte- nuta all'art. 5 del contratto di mutuo per cui è causa, che prevede: 'Gli inte- ressi di mora saranno applicati sulle rate scadute e non pagate nonché sugli interessi ed accessori insoluti'; dichiara inammissibile la domanda attorea volta a sentire accertare e dichia- rare la illegittimità e nullità dell'Euribor applicato, per violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990; rigetta le altre domande proposte dagli attori;
condanna gli attori alla rifusione di un terzo delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 2.418,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa per i restanti due terzi le spese del giudizio;
rigetta la domanda di condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e che hanno svolto i motivi riportati di seguito e Parte_3 Parte_2 hanno concluso come in epigrafe. Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha con- Controparte_1 testato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti, concludendo dun- que per il rigetto dell'impugnazione proposta dagli stessi, e ha proposto, a sua volta, appello incidentale avverso tale decisione, svolgendo il motivo di censura riportato di seguito e concludendo come in epigrafe.
2. Con il primo motivo di appello gli appellanti in via principale deducono
“l'erroneità della sentenza di primo grado laddove afferma l'assenza di inte- ressi usurari di cui parte attrice chiedeva l'accertamento e la declaratoria, con condanna della banca convenuta alla restituzione della somma di € 40.486,69 corrisposti sino alla data del 27 luglio 2015 o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte sin dal 01.07.1999, oltre interessi legali e svalutazione
5 sino al soddisfo”. In particolare, parte appellante - premesso di avere dedotto l'usurarietà non soltanto degli interessi di mora, ma degli interessi in genere (e, dunque, anche con riguardo agli interessi corrispettivi) e considerato come nel calcolo degli stessi si debba tenere conto “degli ulteriori oneri e costi afferenti il contratto di mutuo per cui è causa” - deduce che “Erra il giudice di prime cure nell'escludere nella fattispecie l'usura in quanto consi- dera esclusivamente il tasso nominale (TAN) e non già ogni onere e costo pattuito in sede di stipula del contratto di mutuo, giusta L. 108 del 1996, L. 27 del 2001 e Cass. 8806 del 2017”. Il motivo è privo di pregio.
Preliminarmente, si deve osservare come non vi sia alcuna statuizione del giudice di primo grado in ordine alla non usurarietà del tasso di interesse corrispettivo applicato valutando il TAN, anziché il TEG. Né parte appellante allega le circostanze risultanti dagli atti di causa in ragione delle quali per- venga a tale affermazione in ordine a quanto statuito dalla decisione impu- gnata.
Il TAN (Tasso Annuale Nominale) rappresenta il costo base del prestito, ov- vero la percentuale degli interessi applicati sul capitale. Non include le spese accessorie, le commissioni e gli altri oneri aggiuntivi, che sono invece com- presi nel TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). l tasso di usura, fissato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene stabilito aumentando il TEGM (Tasso Effettivo Globale Me- dio) del 25% e aggiungendo altri 4 punti percentuali (cfr. Cass. civ., S.U., 18.9.2020, n. 19597). Parte appellante non deduce, nel censurare la sen- tenza di primo grado, che il giudice abbia escluso il tasso di usura pure applicando tale formula.
3. Con il secondo e con il quattordicesimo motivo di appello Parte_1
e censurano la decisione del Tribunale di Latina perché avrebbe Parte_2 omesso di rilevare l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese applicato nel caso di specie, evidenziando che “la contestazione degli attori attiene la indeterminatezza dei tassi che risulta pacificamente evidente per tabulas”. In particolare, in ordine al piano di ammortamento c.d. alla francese, tale parte appellante deduce che “nel caso di specie non appare soddisfatto il requisito della determinatezza e determinabilità dell'oggetto, in quanto,
6 come più volte affermato in materia di mutuo dalla giurisprudenza di legitti- mità: 'affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipu- lata ai sensi dell'art. 1284 , terzo comma, Cod. Civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse' (Cass. 12276/2010)”. Inoltre, gli odierni appellanti in via principale deducono che “Senza l'indica- zione del regime finanziario e del criterio di imputazione, l'unica specifica- zione riviene dai principi dispositivi degli artt. 821 c.c., 1284 c.c. e 1194 c.c. che richiamano il regime semplice e il calcolo degli interessi sul capitale in scadenza con la rata. Ma questo risulta in contrasto con gli esiti numerici riportati in allegato al contratto, determinando pregnanti aspetti di indeter- minatezza. Anche il TAN riportato in contratto dà luogo ad importi di inte- ressi diversi se impiegato in regime composto o semplice: la specificazione del regime, come anche il criterio di imputazione, risultano condizioni essen- ziali, non surrogabile dalle risultanze numeriche che derivano da tali condi- zioni. Ne discende la violazione dell'art. 117 TUB e degli art. 1284 c.c. e 1283 c.c.”. Con il settimo motivo di appello e censurano la Parte_1 Parte_2 sentenza di primo grado per avere omesso di rilevare l'anatocismo pure pre- visto dalle clausole del contratto di mutuo stipulato dagli stessi con la
[...]
In particolare, gli appellanti in via principale CP_3 CP_3 CP_3 deducono che “Risulta per tabulas dalla perizia in atti (in atti) che la banca ha applicato interessi anatocistici a causa dell'ammortamento alla francese previsto in contratto nonché dell'applicazione degli interessi di mora sulle rate, giusta espressa pattuizione contrattuale”. Il tre motivi – invero, due, in quanto il secondo e il quattordicesimo sono sostanzialmente sovrapponibili – possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro, e non meritano accoglimento.
Il piano di ammortamento alla francese, che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratteriz- zata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale cre- scente, esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula matematica utilizza il cri- terio del c.d. sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun
7 modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese, risponde alle regole dell'interesse semplice.
Si deve ritenere, pertanto, che l'ammortamento c.d. alla francese non com- porti affatto l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sempre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382). Si avrebbe infatti anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costi- tuire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo. Tale circostanza, però, non ricorre nel caso in esame e, pertanto, non può ravvi- sarsi alcuna forma di anatocismo.
In altri termini, gli interessi che maturano sul capitale in ogni singola frazione temporale non vanno mai a sommarsi al capitale che produce interessi per la successiva frazione temporale, sicché è escluso che vi sia capitalizzazione degli interessi, vale a dire interessi che producono interessi, e dunque ana- tocismo (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 2.10.2023, n. 27823).
Il metodo di ammortamento del mutuo per cui è causa non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né – come deducono gli odierni appellanti – un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa (rispetto al piano di ammortamento c.d. “all'italiana”) costruzione delle rate tendenzialmente costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restitu- zione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c., per rendere maggiormente “sostenibile” il profilo del rim- borso al mutuatario, il quale diversamente si vedrebbe infatti costretto a so- stenere rate molto maggiori all'inizio dell'ammortamento e minori verso la fine.
4. Nell'ambito del secondo motivo di appello parte appellante in via princi- pale deduce che “La perizia econometrica in atti attesta che il TAE estrapo- lato dal piano di ammortamento, pari al 4,72%, è superiore al TAN (4,50%)
8 indicato in contratto. Ne discende la nullità della clausola di interessi per violazione dell'art. 117 TUB”. Con il nono motivo di appello e censurano la Parte_1 Parte_2 sentenza di primo grado “in quanto [il Tribunale di Latina] ha omesso di accertare e dichiarare la indeterminatezza dei tassi e delle condizioni nonché la violazione dell'art. 117 TUB”. In particolare, tali appellanti deducono che
“non ci si può esimere dal rilevare l'assoluta indeterminatezza della clausola di individuazione degli interessi né le spese e competenze asseritamente spettanti alla banca convenuta e del capitale su cui in concreto si applicano, incomprensibile finanche per addetti ai lavori. In particolare il TAE (Tasso effettivo) estrapolato dal piano di ammortamento applicato è pari al 4,72%, a fronte di un TAN (tasso nominale) del 4,50%”. Le due censure sopra riportate possono essere esaminate congiuntamente e sono prive di ogni pregio. Come si è già detto sopra, il TAN (Tasso Annuo Nominale) è il tasso di inte- resse puro annuo applicato a un prestito, mentre il TAEG (Tasso Annuo Ef- fettivo Globale) è il costo totale del finanziamento, che include il TAN più tutte le spese accessorie obbligatorie come commissioni, istruttoria e assi- curazioni. Ne consegue che è del tutto fisiologico, e non possa costituire motivo di nullità della clausola che prevede la misura degli interessi corri- spettivi, la circostanza che il TAEG risulti superiore al TAN, come ha accertato il perito di parte, le cui conclusioni sono richiamate nello svolgere la censura in esame.
5. Con il quarto e il quinto motivo di appello gli appellanti in via principale censurano la sentenza di primo grado laddove “ha escluso il tasso di mora dalla disciplina dell'usura; a tale riguardo si chiede al Giudice dell'appello di modificare la ricostruzione del fatto accertando e dichiarando la usura ab origine del Tasso effettivo globale di mora (TEG di mora)”. In buona sostanza, e - rilevato come “Il giudice di prime cure - pur Parte_1 Parte_2 dichiarando la nullità dell'art. 5 del contratto di mutuo che prevede 'gli inte- ressi di mora saranno applicati sulle rate scadute e non pagate nonché sugli interessi ed accessori insoluti'- non giunge alle ineluttabili conseguenze in termini di ricorrenza di interessi usurari” – deducono che, nella valutazione di usurarietà del tasso che prevede gli interessi corrispettivi, si debba avere
9 riguardo – e, quindi, in buona sostanza sommare – anche gli interessi di mora. Il motivo non merita accoglimento. In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'i- nadempimento), ma non consente di utilizzare il c.d. criterio della sommato- ria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i se- condi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (cfr. Cass. civ., S.U., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord.
5.5.2022, n. 14214; Cass. civ., Sez. I, ord. 11.10.2024, n. 26525).
Con riguardo al profilo di usurarietà delle previsioni contrattuali dedotto con il quinto motivo di appello, si deve rilevare come la ritenuta nullità dell'art. 5 del contratto di mutuo, laddove prevede che “gli interessi di mora saranno applicati sulle rate scadute e non pagate nonché sugli interessi ed accessori insoluti”, è oggetto dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
e si deve rinviare all'esame dello stesso ed a quanto si dirà diffusamente in quella sede (v. par. 15.).
6. Con il sesto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui “omette di (…) disporre CTU per l'accertamento dell'usura, del T.E.G., del TA.E.G. e del tasso effettivo di mora nonché del tasso effettivo (TAE) da estrapolare dal piano di ammortamento alla francese applicato al finanziamento”. In particolare, l'appellante deduce che “nel presente giudizio si controverte di valori numericamente riscontrabili (TEG, TAEG, ecc.) che esi- gono ai fini di una esauriente attività istruttoria rilievi da demandare all'atti- vità del CTU”.
Il motivo non è fondato.
Spetta al mutuatario - attore allegare le ragioni della presunta illegittimità e dare dimostrazione in concreto sia dell'esistenza della clausola sia del suo contenuto illegittimo. Non è invece ammissibile supplire a tale onere attra- verso un'istanza di consulenza tecnica d'ufficio.
10 La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di ele- menti acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere uti- lizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circo- stanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.3.2025, n. 8498; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n.
3130).
Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
La giurisprudenza richiamata da parte appellante non afferma affatto che nella materia bancaria sia senz'altro e in ogni caso possibile, o addirittura doveroso, disporre c.t.u. esplorativa. Infatti, la Suprema Corte ha precisato che non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di ri- scontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa), e che non gli siano stati forniti, magari acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in questo modo il giudice verrebbe im- propriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 10.3.2015, n. 4729; Cass. civ., Sez. I, 26.11.2007, n.
24620).
7. Con l'ottavo motivo di appello e censurano Parte_1 Parte_2 la sentenza di primo grado “in quanto ha omesso di accertare e dichiarare le clausole vessatorie presenti nel contratto di mutuo per cui è causa”. In particolare, l'appellante - premesso che “(…) In tema di contratti bancari con- clusi con i consumatori, è vessatoria la clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che riconosce unilateralmente al professionista la
11 facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, anche in mancanza di un giustificato motivo, così come richiesto, in via ge- nerale, dall'art. 1469 bis, comma 5, n. 11 c.c., attualmente riprodotto nell'art. 33, comma 2, lettera m) del D. Lgs n. 205 del 2005, non potendosi qualifi- care tale previsione negoziale come meramente riproduttiva dell'art. 118 del D. Lgs n. 385 del 1993, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con l'art. 10 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, sia perché l'esclusione della vessatorietà delle clausole ri- produttive delle disposizioni di legge, prevista nell'art. 1469 ter, comma 3, riprodotta nell'art. 34, comma 3, del D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005, trova applicazione solo quando ne venga trasposto il nucleo precettivo e non, invece, quando il predisponente si avvalga autonomamente di una fa- coltà prevista dalla norma, isolandola dal contesto normativo in cui si colloca, sia perché l'art. 118 del T.U. bancario ha una portata applicativa non limitata ai contratti con i consumatori –cfr. Cassazione Civile, Sezione I 21 maggio 2008-” – deduce che “nel caso di specie è manifestamente vessatoria la clausola degli interessi di cui al piano di ammortamento 'graduale a rate costanti posticipate' del mutuo per cui è causa, con conseguente illegittimità ed inefficacia della stessa”.
Il motivo non è fondato.
Con riguardo alla dedotta nullità ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., la giu- risprudenza di legittimità ha chiarito che “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come 'predisposte' dal con- traente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (così Cass. civ., S.U. 10.1.1992, n. 193; nello stesso senso, cfr. Cass. civ., Sez. I, 28.8.2004, n. 17289; Cass. civ., Sez. II, 20.6.2017, n. 15237; Cass. civ., Sez. VI – 2, 16.7.2020, n. 15253).
È questo il caso in esame, in cui il contratto di mutuo fondiario è stato sti- pulato per atto pubblico a rogito del notaio del 1°.7.1999 Persona_1
(rep. n. 14156; racc. n. 3.877) (v. doc. n. 1 – all. 3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
12 Non appare conferente al caso in esame la deduzione di parte appellante per cui “Nella fattispecie le clausole vessatorie sono poste ai fini dell'approva- zione assieme alle altre condizioni generali e non in modo separato. Invero il richiamo generalizzato a tutte le clausole contenute nel contratto comporta l'inefficacia dell'approvazione delle clausole vessatorie, dal momento che tale sottoscrizione priva l'approvazione della specificità e della separatezza ri- chieste dal Codice civile e dunque rende difficoltosa la selezione e la cono- scenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio”. A prescindere da ogni considerazione su quanto dedotto, la previsione di accettazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. di condizioni contrattuali si rinviene esclusiva- mente nella “Scheda di adesione” all'assicurazione obbligatoria acquistata dagli odierni appellanti unitamente alla stipula del mutuo fondiario per cui è causa (v. doc. n. 1 – all. 3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), e non anche nell'Allegato “A” al contratto di mutuo, in relazione a cui vale quanto si è detto sopra con riguardo agli atti ricevuti da notaio in quanto – appunto – costituisce allegato al contratto di mutuo stipulato per atto pubblico.
8. Con il decimo motivo di appello e censurano Parte_1 Parte_2 la sentenza di primo grado perché “ha omesso di accertare e dichiarare la fallacità del TAEG, la sua omessa indicazione nel contratto di mutuo nonché la violazione dell'art. 117 TUB”. In particolare, parte appellante in via princi- pale deduce la “Nullità degli interessi se il TAEG non è chiaro. Nullità del contratto (e dunque anche degli interessi) nell'ipotesi di omessa indicazione del TAEG”; e, più nello specifico, che “Risulta per tabulas l'assenza di indica- zione del TAEG nel contratto di mutuo. Né la banca ha provveduto a comu- nicazioni successive afferenti il TAEG del finanziamento per cui è causa. La circostanza è finanche rilevata dal giudice di prime cure che tuttavia omette di giungere alle inevitabili conclusioni in termini di inefficacia del contratto di mutuo”.
Il motivo è privo di pregio.
Gli appellanti deducono come “L'omessa indicazione nel contratto di finan- ziamento del (che equivale al TAEG) costituisce grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto stesso”. Ciò non può ritenersi, tuttavia, con riguardo al contratto di mutuo per cui è causa, e non tanto – o soltanto
13 – in ragione dell'epoca di sottoscrizione dello stesso (1°.7.1999), in quanto l'obbligatorietà dell'indicazione dell' è stata introdotta a decorrere dal Pt_4
1°.10.2003, in seguito alla pubblicazione della delibera CICR 4.3.2003 e alle successive istruzioni della Banca d'Italia, che hanno recepito tale deli- bera, pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 137 della Gazzetta Ufficiale
19.8.2003, n. 191.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 14.2.2023, n. 4597, a cui si rinvia anche per i prece- denti in termini), in materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di indi- viduare “le operazioni e i servizi per i quali (…) gli intermediari sono obbli- gati a rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Ita- lia”. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella po- sizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di ac- cedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, co. 6, TUB.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indica- zione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al con- Pt_5 sumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, co. 6, TUB (peraltro en- trato in vigore effettivamente solo nel 2010, quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa, avvenuta – si ripete – il
1°.7.1999), che dispone: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clau- sola non comporta la nullità del contratto”.
14 Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di avere subito un pregiudizio, nonché il nesso di causalità tra con- dotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (do- vere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo ap- plicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (cfr. Cass. civ., S.U., 19.12.2007, n. 26724) e, quindi, può dare luogo soltanto a responsa- bilità precontrattuale o contrattuale.
9. Con l'undicesimo motivo di appello gli appellanti in via principale censu- rano la sentenza di primo grado per non avere ricompreso nel TEGM, al fine di valutare il superamento del tasso soglia di usura, anche il compenso sta- bilito per l'estinzione anticipata del mutuo (oltre a ribadire la tesi della som- matoria degli interessi corrispettivi e di quelli di mora, di cui si è detto sopra: v. par. 5.).
Il motivo non merita accoglimento.
Con riguardo alla penale di estinzione anticipata dell'1%, parte appellante deduce come, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, nel T.E.G. vada compreso anche il compenso per estinzione del mutuo. Tale penale non costituisce, tuttavia, un tasso di interesse o un costo del finan- ziamento, quanto piuttosto la determinazione della misura di un corrispettivo in caso di estinzione anticipata, che può essere determinato in concreto sol- tanto al momento di esercizio di tale diritto potestativo riconosciuto al mu- tuatario e sulla scorta di alcuni elementi dati, quali appunto il tasso di inte- resse contrattualmente previsto, ma anche di alcuni elementi che possono essere determinati soltanto nel momento stesso di esercizio di tale facoltà. In altri termini, la penale prevista per il caso di recesso anticipato del cliente dal contratto di mutuo costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Pertanto, essa non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pat- tuito.
15 Come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza di merito, sostenere che il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TEG. dell'incidenza percentuale della penale per l'estin- zione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di “tasso somma- toria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del fi- nanziamento: infatti, essi remunerano la banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un'applicazione certa (anche nel caso degli interessi mo- ratori, nel caso di verifichi il ritardo nel pagamento) e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il “costo del denaro” per il mutuatario. Di contro, la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rim- borso anticipato del credito (meglio, del mancato guadagno). Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi, allora, è forse ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, pure prospettata da parte appellante e disattesa dalla decisione impugnata. Se quest'ultima è confutata perché postula la sommatoria di due voci che, pur originariamente pattuite, lo sono in relazione a due eventi radicalmente diversi e incompatibili tra loro (in definitiva, l'adempimento e il suo opposto, l'inadempimento: cfr. Cass. civ., SS. UU., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2022, n. 14214), nel caso in esame non solo vale lo stesso principio, ma anzi, la penale per l'estinzione anticipata conduce ex se a paralizzare la successiva pretesa di pagamento degli interessi, che viene meno per definizione.
In altri termini, affermare l'inclusione del corrispettivo della penale per estin- zione anticipata nel TEG non soltanto postula di considerare unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi, ma addirittura una il cui paga- mento elide in radice, a partire da quando il pagamento viene effettuato, l'altra.
L'impossibilità di sommare la commissione per estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi e le spese collegate all'erogazione del finanziamento, rilevanti per l'individuazione del TEG, quindi, discende non solo dalla logica esigenza di comparare grandezze omogenee - a prescindere dalla non vin- colatività per il giudice dei criteri impiegati dalla Banca d'Italia per la
16 rilevazione trimestrale del TEGM, essendo ben consapevole questo giudi- cante che “Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappon- gano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)” (così, tra le ul- time, Cass. civ., Sez. II, ord. 24.10.2023, n. 29501) – ma anche dalla diversità di funzioni e presupposti della penale per estinzione anticipata, onere acci- dentale ed eventuale, rispetto agli interessi corrispettivi ed agli altri costi connessi alla concessione del finanziamento, non potendosi far dipendere la natura usuraria dello stesso dalla condotta tenuta ex post dal mutuatario, configurando in tal modo un'usura secundum eventum. Infine, non si può non rilevare come sia la commissione per estinzione anti- cipata del finanziamento che la c.d. penale per risoluzione anticipata del (o recesso dal) rapporto non attengono a spese collegate all'erogazione del finanziamento, ma assolvono a funzioni diverse tra cui quella di ristorare l'istituto di credito mutuante dall'anticipata cessazione del rapporto. 10. Con il dodicesimo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado “in quanto ha dichiarato la inammissibilità della domanda attorea tesa all'accertamento ed alla declaratoria della nullità ed illegittimità del tasso Euribor”. In particolare, parte appellante “Erra il giudice nel dichiarare la inammissibilità della domanda attorea tesa all'accertamento ed alla declara- toria della nullità (ed illegittimità) del tasso Euribor applicato per violazione dell'art. 2 della L. 287 del 1990. Trattasi di nullità rilevabile anche di ufficio”.
Con il tredicesimo motivo di appello si censura la decisione del Tribunale di
Latina “in quanto ha omesso di accertare e dichiarare la indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di riferimento”. Gli appellanti deducono, nello specifico, che “Il dato testuale del contratto non consente di individuare con esattezza il tasso cui fare riferimento, poiché si legge nelle diverse notazioni: 'Euribor 6 mesi', senza specificare se l'Euribor 6 mesi sia riferito alla rileva- zione giornaliera ovvero alla media mensile e non viene indicata la fonte da cui rilevare il dato”.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e non meritano ac- coglimento. 17 10.1. L'Euribor è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta, quindi, di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.
Secondo un precedente della Suprema Corte, “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono sol- tanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Eu- ropea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, al-la quale è irri- levante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (così Cass. civ., Sez. III, 13.12.2023, n. 34889).
Detta decisione attiene al solo periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, e quindi a un periodo di molto successivo alla stipula del con- tratto di cui è causa, stipulato – come si è detto sopra, più volte – in data 1°.
7.1999. In relazione al periodo per cui è causa non risulta essere stata allegata, ancora prima che provata, da parte degli odierni appellanti alcuna intesa restrittiva della concorrenza.
Soltanto in relazione al periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, infatti, è predicabile l'indeterminatezza del tasso siccome dedotta dalle odierne appellanti. Come ha ritenuto la Suprema Corte, le clausole dei con- tratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (ori- ginaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di deter- minazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euri- bor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite re- strittive della concorrenza ed a tal fine è necessario che sia fornita la prova
18 che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggetti- vamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'og- getto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricor- rendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024, n. 12007).
Diversamente, ossia qualora non sussista – o non sia provata, che ai fini del presente giudizio equivale – un'intesa manipolativa della concorrenza, “il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è inte- grato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispet- tivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto. Secondo la giurisprudenza d[ella Suprema] Corte, infatti, «la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettiva- mente indicati» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002, Rv. 557507 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018, Rv. 650780 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 – 01: «in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – contenga un 19 richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse;
a tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione»; Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022, Rv. 663501 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, Rv. 669019 – 01; con specifico riferimento ad un tasso interbancario determinato su scala europea, con caratteristiche analo- ghe a quelle dell'Euribor: Sez. 2, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023, Rv. 669821 – 01: «in tema d contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al prin- cipio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.»)”.
Pertanto, anche a voler condividere il suddetto precedente di legittimità, sol- tanto nel caso in cui “si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del ri- ferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, con- cludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clau- sola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti. Non possono esservi dubbi sul fatto che, qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parametro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l'oggetto del corrispettivo o una penale, ad un determinato valore “esterno”, che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi opera- tivi concreti e che viene ufficializzato da determinati organismi istituzionali sovranazionali e, in particolare, europei (parametro che costituisce, quindi, un «dato oggettivo di agevole e pubblico riscontro calcolato in modo unitario su scala europea»), il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel 20 regolamento negoziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche, onde, laddove quel parametro venga meno (nel senso che non sia più disponibile, perché, ad esempio, non più rilevato e reso pubblico), esso, ovviamente, non potrà essere utilizzato per la determinazione del contenuto delle obbliga- zioni oggetto del contratto (la questione si è posta, in concreto, ad esempio, con riguardo al tasso ufficiale di sconto e poi al tasso ufficiale di riferimento, non più determinati dopo una certa data)”.
10.2. In verità, il suddetto precedente non può essere condiviso, come ha già ritenuto questa Corte in alcuni precedenti in termini.
Come ha ritenuto il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nelle conclusioni rassegnate il 18.3.2025 in vista della decisione delle Sezioni
Unite su tale questione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, “Un con- tratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'Euribor nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso Euribor nell'ambito dei contratti derivati”.
Nel caso esaminato dalla Commissione Europea, infatti, la condotta anticon- correnziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti derivati: l'oggetto della intesa non era l'Euribor manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le ban- che cartelliste operavano quali market maker, e poi l'ottimizzazione dei pro- fitti a determinate scadenze, tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati. L'intesa ha riguardato, dunque, un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costitui- sce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non pre- senta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Inoltre, sempre con le suddette conclusioni si è evidenziato che, diversa- mente dal caso esaminato, nel caso di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 30.12.2021 – che si è pronunciata sullo
21 specifico fenomeno della riproduzione in contratti di fideiussione di clausole del modello A.B.I. ritenute illecite dal Provvedimento di banca d'Italia n. 55/2005 – vi era una diretta e immediata corrispondenza tra le disposizioni contrattuali e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza: il contratto “a valle” (una fideiussione) era interamente o parzialmente ripro- duttivo dell'intesa “a monte”, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza;
quindi, l'atto negoziale “a valle” era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust. Tale pronuncia deve essere interpretata, pertanto, in senso restrittivo, in quanto un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrit- tiva solo se costituisce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il con- tratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva.
11. Con il quindicesimo motivo di appello si deduce la “Nullità, invalidità, illegittimità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria” in ragione della
“Assenza [dell'] atto di delega e delibera del Consiglio di Amministrazione de e di atto di nomina a direttore del sig. Controparte_3 CP_3
. In particolare, e deducono che “il Parte_6 Parte_1 Parte_2 sig sia privo di rappresentanza formale e sostanziale della Banca, Parte_6 non rientrando in alcuno dei soggetti indicati nella predetta delibera”.
Con il sedicesimo motivo di appello “Si eccepisce altresì la nullità del mutuo in quanto non firmato da soggetto legittimato e delegato dalla Banca”.
Il motivo non merita accoglimento.
11.1. Con la propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado la convenuta ha prodotto la delibera conforme all'originale del CP_1 consiglio di amministrazione dell'allora Controparte_3 del 30.12.1998, richiamata anche nell'atto notarile di mutuo, da cui risultano i poteri conferiti a (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appel- Parte_7 lata – primo grado di giudizio). Le affermazioni degli odierni appellanti se- condo cui “non rientra in alcuno dei soggetti indicati nella Parte_7 predetta delibera” risultano dunque smentite dalla documentazione in atti.
In verità, la circostanza per cui nessuna delibera o delega a Parte_7 sarebbe stata allegata all'atto pubblico di mutuo – in cui, peraltro, si dà atto che la delibera “trovasi allegata al precedente atto a mio rogito in data 25 marzo 1999, rep n. 13011/3371, registrato a Latina il 1 Aprile 1999, al n.
22 1194”, e quindi è stata allegato all'atto pubblico di compravendita dell'im- mobile su cui i mutuatari hanno concesso ipoteca di primo grado a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo per cui è causa – non determinerebbe la nullità dell'atto stesso così come non assume rilevanza la qualità di “direttore di filiale” in capo a a fronte di validi Parte_7 poteri conferiti dal consiglio di amministrazione con la delibera suddetta. In altri termini, questi è intervenuto all'atto pubblico di mutuo non in quanto direttore della filiale della non es- Controparte_4 sendo questo a conferirgli il potere di rappresentanza della ma in CP_1 virtù della procura speciale allo stesso conferita con la suddetta delibera del consiglio di amministrazione.
11.2. Alla prima udienza nel giudizio di primo grado gli odierni appellanti hanno “disconosciuto la conformità rispetto agli originali di tutti i documenti prodotti in allegato alla comparsa di costituzione della Convenuta”.
Al fine di evitare ulteriori contestazioni, e malgrado l'assoluta genericità di tale contestazione degli originari attori, la ha depositato, Controparte_1 unitamente alla propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., copia con- forme all'originale, rilasciata dal notaio , del contratto di mutuo, Per_2 nonché copia conforme all'originale, autenticata dal notaio e copia del Per_3 verbale de Consiglio di amministrazione del 30.12.1998, chiedendo quindi l'autorizzazione al deposito cartaceo di tale documentazione. Tali documenti, pur non essendo stati prodotti in originale, non sono stati oggetto di disco- noscimento – e tanto meno in modo specifico – da parte dell'odierna parte appellante nelle successive difese, né è stata reiterato il disconoscimento nel presente appello.
12. Con il diciassettesimo motivo di appello e Parte_1 Parte_2 censurano la sentenza di primo grado “in quanto ha omesso di accertare e dichiarare la eccepita omessa valutazione della solvibilità dell'affidato in sede di concessione del finanziamento”. Gli appellanti deducono, in particolare, che “Nella fattispecie la banca convenuta ha concesso il finanziamento ipo- tecario omettendo la valutazione di solvibilità della attrice”; e che “Ne di- scende la non debenza degli interessi di cui al finanziamento per cui è causa”, in applicazione di quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 27.3.2014, causa C-565/12, che “ha sancito un
23 importante ed attuale diritto dei consumatori in materia creditizia, giusta artt. 8 e 23 direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori, che impone per gli Stati Membri l'obbligo di prevedere sanzioni nei confronti di quegli intermediari finanziari (banche, poste, finanziarie) che eroghino pre- stiti ai cittadini senza prima valutare le loro obiettive risorse e, in altre parole, le effettive possibilità di restituzione della somma finanziata”.
Il motivo è invero inammissibile, ancora prima che infondato, non avendo gli odierni appellanti censurato quanto ritenuto dal giudice di prime cure sul punto.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina ha osservato che, “invero, gli attori non deducono in alcun modo di essere stati, al momento della con- clusione del contratto, in condizioni economiche tali da non essere in condi- zioni di adempiere alle obbligazioni assunte, ma assumono esclusivamente che tali condizioni non fossero state valutate dall'istituto bancario. Tuttavia, gli stessi attori deducono (citando orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea) che la liberazione dei mutuatari dall'obbligazione di corrispondere gli interessi sulla somma mutuata si verificherebbe (esclusiva- mente) nel caso in cui il finanziamento fosse stato 'concesso ad un soggetto sin dall'origine incapace di poter adempiere correttamente' (pag. 36 dell'atto di citazione).
Orbene, a prescindere dalla verifica della fondatezza di tale prospettazione, deve rilevarsi come tale condizione non ricorra nel caso in esame, sia per non essere stata allegata (come già rilevato, nessuna doglianza in ordine alla propria impossibilità di adempiere è stata sollevata dagli attori), sia in quanto, in ogni caso, è incontestato che il mutuo sia in regolare ammorta- mento, in tal modo dimostrando la solvibilità dei mutuatari”.
In buona sostanza, il giudice di prime cure ha ritenuto che, a prescindere da quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell'UE nella decisione invocata dagli odierni appellanti, questi non hanno allegato – ancora prima che provato – la sussistenza delle circostanze rilevanti ai fini di tale giurisprudenza nel giu- dizio in esame. Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, nel proporre appello avverso quanto statuito dal giudice di primo grado e sopra riportato, e non censurano tale statuizione, ma Parte_1 Parte_2 si limitano ad elencare una serie di considerazioni e massime
24 giurisprudenziali che, anche affermano principi in astratto assolutamente condivisibili, non hanno alcuna attinenza al caso concreto, tanto è vero che gli appellanti in via incidentale, anche nell'introdurre il presente grado di giudizio e nonostante tale circostanza sia stata evidenziata in sede di com- parsa conclusionale da parte degli scriventi, continuano a sostenere “la con- dotta manifestamente illegittima del Banco Popolare”, facendo peraltro rife- rimento a un istituto di credito evidentemente diverso da quello con cui hanno contratto nel 1°.7.1999, ossia il Controparte_3
13. Con il diciottesimo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado “in quanto ha omesso di accertare e dichiarare la violazione del prin- cipio di buona fede e correttezza”. In particolare, “il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo eser- cizio”, “nella fattispecie ed alla luce delle plurime contestazioni in precedenza sollevate –a solo titolo esemplificativo e non già esaustivo: vizio del con- senso, vessatorietà di numerose clausole peraltro prive della doppia sotto- scrizione, interessi anatocistici, interessi usurari, indeterminatezza di innu- merevoli clausole contrattuali ecc.- nella condotta manifestamente illegittima dell non è chi non veda la violazione dei principi di Controparte_5 buona fede e correttezza immanenti nell'ordinamento giuridico italiano”.
Il motivo non è fondato e, in particolare, il rigetto delle censure svolte, come si è detto sopra, esclude di per sé – a prescindere da ogni ulteriore conside- razione – la dedotta condotta contraria a buona fede nell'esecuzione del contratto di mutuo da parte della nfatti, parte appellante deduce una CP_1 condotta illecita, anche in quanto contraria al canone di cui all'art. 1375 c.c.,
“alla luce delle plurime contestazioni in precedenza sollevate”.
14. Con il diciannovesimo motivo si censura la sentenza di primo grado lad- dove “in quanto ha dichiarato inammissibile la perizia di parte prodotta già in citazione”, deducendo “il diritto dell'attore odierno appellante di produrre allegazioni difensive ancorché rappresentate da perizie econometri che e contabili di parte” e la “Violazione di legge: art. 24 costituzione”.
Il motivo non è conferente alla decisione impugnata.
Il giudice di primo grado non ha mai affermato che gli odierni appellanti in via incidentale non avessero alcun diritto di produrre una perizia di parte, avendo anzi espressamente rilevato che “A sostegno della prospettazione,
25 gli attori deducono che il TAEG riportato nel documento di sintesi fornito ai clienti sarebbe pari al 4,92%, mentre il TAEG effettivo (calcolato nella con- sulenza di parte allegata all'atto di citazione) sarebbe pari al 4,932%”, ma ha disatteso la prospettazione dell'originaria parte attrice perché “, gli attori non hanno depositato alcun documento di sintesi relativo al contratto di mu- tuo (al quale risulta allegato esclusivamente il 'Capitolato dei patti e condi- zioni formanti parte integrante del contratto di mutuo'), cosicché non risulta alcun riscontro in ordine all'indicazione del TAEG asseritamente nello stesso contenuta”.
15. Con un unico motivo di appello incidentale la deduce Controparte_1
l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale di Latina nella parte in cui ha ritenuto che “la clausola che consente la maturazione degli interessi di mora anche sugli interessi corrispettivi scaduti, contenuta nell'art. 5 del contratto di mutuo fondiario per cui è causa (concluso in data 1.7.1999), deve essere dichiarata nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., non essendo prevista al- cuna deroga al divieto di anatocismo previsto dalla disposizione in esame, applicabile al contratto stipulato tra le parti” (e, conseguentemente, anche in quella parte in cui ha condannato gli originari attori a rimborsare alla CP_1 convenuta soltanto un terzo delle spese di lite di quel grado di giudizio). Al riguardo, la deduce che la clausola di cui all'art. 5 dell'atto di mutuo CP_1 per cui è causa, secondo la quale “gli interessi di mora saranno applicati sulle rate scadute e non pagate nonché sugli interessi ed accessori insoluti”, non comporta invero alcun effetto anatocistico.
Il motivo è fondato.
È opportuno riportare per intero, di seguito, la motivazione con cui la deci- sione impugnata ha accolto la domanda degli originari attori volta ad accer- tare la nullità dell'art. 5 del contratto di mutuo stipulato tra le parti e che – come rileva più volte l'odierna parte appellate – non ha invero avuto mai applicazione, “Nel corso del rapporto contrattuale, per stessa ammissione degli attori, mai ed in nessun caso venne corrisposto alcun interesse mora- torio”: L'art. 5 del contratto di mutuo per cui è causa, concluso in data 1.7.1999, prevede infatti “gli interessi di mora saranno applicati sulle rate scadute e non pagate nonché sugli interessi ed accessori insoluti”, in tal modo consentendo l'applicazione degli
26 interessi moratori anche sulla componente di interesse delle rate scadute, e deter- minando un fenomeno anatocistico.
Orbene, con riferimento alla questione relativa alla possibilità di calcolo degli inte- ressi moratori anche sulla componente di interessi delle rate già scadute, deve rile- varsi come tale possibilità, anteriormente al 1.1.1994 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993), fosse legislativamente prevista dall'art. 38 del r.d. n. 646 del 1905 e, successivamente, dall'art. 14 del d.p.r. n. 7 del 1976 e dall'art. 16, 2o co., l. n. 175 del 1991.
Norme analoghe non erano state tuttavia inserite, per il periodo successivo, nel d.lgs. n. 385 del 1993, il quale, nella sua formulazione originaria, non disponeva alcunché in materia.
In via generale, come è noto, in tema di anatocismo la giurisprudenza ormai conso- lidata afferma che le clausole di capitalizzazione degli interessi sono nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Tale nullità è rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. (Cfr. Cass. n. 2374 del 16-3-1999; Cass. n. 12507 dell'11-11-1999; Cass. n. 4094 del 25-2-2005, nonché Cass. S.U. n. 21095 del 4-11-2004. La questione dell'anatoci- smo nei contratti di mutuo bancario ordinario è stata affrontata da Cass. n. 2593 del 20-2-2003: “In tema di mutuo bancario, e con riferimento al calcolo degli inte- ressi, devono ritenersi senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 cod. civ., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta. Gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 cod. civ., sono, difatti, soltanto quelli formatisi an- teriormente all'entrata in vigore del codice civile (ne´ usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma de qua — impeditivo, per l'effetto, del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non con- formi alla disciplina positiva esistente — norma che si poneva come del tutto osta- tiva alla realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo), e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non e' dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 cod. civ.
Ne consegue la illegittimità tanto delle pattuizioni, tanto dei comportamenti—an- corché non tradotti in patti — che si risolvano in una accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale”).
Ne discende che, essendo venuta meno la norma speciale che autorizzava legislati- vamente l'anatocismo, deve ritenersi che tale capitalizzazione in nulla si discosti dalla capitalizzazione prevista dall'art. 1283 c.c. che, essendo priva di un uso nor- mativo, non può essere riconosciuta neanche per il credito fondiario.
In materia è successivamente intervenuto il d.lg. n. 342 del 1999, il cui art. 25, comma II, ha introdotto un secondo comma all'art. 120 del d.lg. n. 385 del 1993, ai sensi del quale è affidato al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la
27 produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
La deliberazione del CICR del 9-2-2000 ha stabilito, all'art. 3, punto I, che nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito av- venga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è con- sentita la capitalizzazione periodica.
Per i contratti successivi alla menzionata delibera CICR, pertanto, è consentita la maturazione di interessi anche sulla componente di interessi delle rate già scadute;
tali interessi non possono tuttavia essere oggetto di ulteriore capitalizzazione.
Il terzo comma del medesimo art. 25 del d.lg. n. 342 del 1999 conteneva una disposizione di diritto intertemporale, ai sensi della quale le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati an- teriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di cui al secondo comma della stessa norma, erano valide ed efficaci fino alla predetta delibera e dopo tale data dovevano esservi adeguate. Veniva pertanto ad operarsi una salvezza delle clausole anatocistiche eventualmente contenute nei contratti di finanziamento fon- diario stipulati ai sensi del d.lg. n. 385 del 1993.
La norma in questione è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 425 del 2000.
Ne discende che, quanto alla maturazione di ulteriori interessi sulla componente di interessi delle rate scadute di finanziamenti fondiari si hanno tre regimi differenziati:
1) maturazione degli interessi sull'intera rata per i contratti stipulati anteriormente al 1-1-1994 in virtù dell'art. 38 del r.d. n. 646 del 1905 e norme successive;
2) possibilità di maturazione degli interessi sull'intera rata, se contrattualmente pre- visto, per quelli stipulati dopo il 23-2-2000 (data di entrata in vigore della delibera), sulla base di quanto previsto della delibera del CICR del 9-2-2000 emanata ai sensi dell'art. 25 del d.lg. n. 342 del 1999;
3) divieto di maturazione di interessi sulla componente di interessi delle rate già scadute, per i contratti conclusi tra il 1-1-1994 e il 20-4-2000, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo, del d.lgs. n. 342 del 1999.
Ne discende che la clausola che consente la maturazione degli interessi di mora anche sugli interessi corrispettivi scaduti, contenuta nell'art. 5 del contratto di mu- tuo fondiario per cui è causa (concluso in data 1.7.1999), deve essere dichiarata nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., non essendo prevista alcuna deroga al di- vieto di anatocismo previsto dalla disposizione in esame, applicabile al contratto stipulato tra le parti.
28 È di tutta evidenza come il Tribunale di Latina abbia applicato alla previsione dell'art. 5 la disciplina relativa a una fattispecie del tutto distinta, che è quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti di conto corrente.
La previsione del contratto di mutuo del 1°.
7.1999 sopra riportata prevede che sulla rata non corrisposta nel termine previsto, la quale comprende sia la quota capitale che interessi, devono essere calcolati gli interessi di mora. Questo non implica, tuttavia, si verifichi un fenomeno anatocistico, illecito in quanto contrario all'art. 1283 c.c. e, quindi, nullo. In verità, con riguardo a un debito scaduto, qual è quello relativo a quanto dovuto a fronte di una rata scaduta e non pagata, non ha più senso la distinzione tra capitale e interessi antecedenti la scadenza medesima.
A tale ultimo riguardo, è opportuno osservare che il contratto di mutuo per cui è causa è stato stipulato in data 1°.7.1999, dunque, in epoca anteriore all'entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, che all'art.
3 - a cui peral- tro fanno riferimento gli stessi appellanti - dispone: “Nelle operazioni di fi- nanziamento per le quali sia previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla sca- denza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”.
Peraltro, anche la Suprema Corte si è espressa positivamente sull'applicabi- lità di una deroga al fenomeno dell'anatocismo per i mutui fondiari stipulati successivamente all'entrata in vigore della delibera del 9.2.2000, ri- Pt_8 tenendo che “Nel nuovo panorama normativo, la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi” (così Cass. civ., Sez. I, 22.5.2014, n. 11400). In tema di mutuo fondiario, stipulato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 (TUB), il mancato pagamento di una rata comporta, ai sensi degli artt. 14 del d.P.R. n. 7/1976, 16 della legge n. 175/1991 e 38 del r.d.l. n. 646/1905, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento, configurandosi una speciale ipotesi di anatocismo legale, che si sottrae al divieto generale di cui all'art. 29 1283 c.c., poiché solo la disciplina successiva al d.lgs. n. 385/1993, trasfor- mando il credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine, garantito da ipoteca di primo grado su immobili, ha implicato l'ope- ratività delle limitazioni di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 21.3.2023, n. 8093; Cass. civ., Sez. III, 12.11.2013, n. 25412).
16. In conclusione, l'appello proposto da e av- Parte_1 Parte_2 verso la sentenza n. 1568/2020 dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 17.8.2020 deve essere rigettato, mentre deve essere accolto l'appello incidentale proposto dalla avverso tale decisione Controparte_1
e, per l'effetto, deve essere revocata la statuizione del giudice di primo grado con cui, “in accoglimento per quanto di ragione delle domande avanzate dagli attori, dichiara la nullità della clausola, contenuta all'art. 5 del contratto di mutuo per cui è causa, che prevede: 'Gli interessi di mora saranno applicati sulle rate scadute e non pagate nonché sugli interessi ed accessori insoluti'. In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n.
27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono e la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo agli appellanti principali.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede:
30 rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 1568/2020 dal Tribunale di Latina, in composizione monocra- tica, il 17.8.2020; accoglie l'appello proposto in via incidentale dalla av- Controparte_1 verso la sentenza n. 1568/2020 dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 17.8.2020 e, per l'effetto, in riforma di tale decisione: o revoca la statuizione del giudice di primo grado con cui, “in accoglimento per quanto di ragione delle domande avanzate dagli attori, dichiara la nullità della clausola, contenuta all'art. 5 del contratto di mutuo per cui è causa, che prevede: 'Gli interessi di mora saranno applicati sulle rate scadute e non pagate nonché sugli interessi ed accessori insoluti';
o condanna e in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_2 alla le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna e in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_2 alla le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 nei confronti degli appellanti principali.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TA Thellung de Courtelary
31
Francesco Lorusso (cod. fisc.: ), che li rappresenta e CodiceFiscale_3 difende per procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in ap- pello;
- appellanti – appellati in via incidentale- e (cod. fisc. Controparte_1
), in persona della procuratrice speciale, dott.ssa P.IVA_1 CP_2 domiciliata presso l'indirizzo digitale dell'avv. Roberto Iucci (cod. fisc.:
[...]
), che la rappresenta e difende unitamente agli avv. CodiceFiscale_4
Bartolomeo Rampinelli Rota (cod. fisc. ) e Giampiero CodiceFiscale_5
Rampinelli Rota (cod. fisc. ) per procura alle liti su CodiceFiscale_6 foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio;
-appellata – appellante in via incidentale- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_1 Parte_2 contrariis rejectis, in annullamento e/o riforma della sentenza gravata, acco- gliere il presente appello e, per l'effetto, previa sospensione, voglia: - accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto di mutuo ipote- cario in quanto privo di firma di soggetto legittimato e delegato della banca convenuta;
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del mutuo ipotecario per vizio del consenso;
- accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista sulla rata) e non sul mero capitale;
- accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi previsti in contratto;
- accertare la usurarietà del tasso nominale di mora nonché del TEG di mora;
- per l'effetto dichiarare che tale mutuo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che som- mato agli interessi corrispettivi, alla commissione di estinzione anticipata ed alle ulteriori competenze e costi afferenti il contratto ha travalicato il tasso soglia di riferimento;
- dichiarare che anche il solo tasso di mora –con l'addendo della sola com- missione di estinzione anticipata (1 %) e delle spese di polizza incendio e scoppio, istruttoria e cancellazione di ipoteca e delle spese di istruttoria- travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione;
- accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità degli interessi usurari nella misura di euro 40.486,89 sino al 27.07.2015 (s.e.o.) e non dovuti quelli maturati e maturandi successivamente;
- accertare e dichiarare la illegittimità degli interessi anatocistici nella misura di euro 4.549,38 (s.e.o.) e non dovuti quelli maturati e maturandi successi- vamente;
- accertare e dichiarare la nullità degli interessi per indeterminatezza della clausola e fallacità del TAEG indicato con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB e/o art. 1284 c.c. e rimodulazione del piano di ammortamento;
- accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del tasso Euribor per i motivi di cui al libello introduttivo;
- e per l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attore la somma di euro 40.486,89 corrisposti sino alla data del 27.07.2015 (s.e.o.) (v. perizia allegata), o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a
2 titolo di maggiori somme non dovute corrisposte sin dal 01.07.1999, oltre interessi legali e svalutazione sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturandi per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento;
- in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei com- pensi di causa con clausola di distrazione in favore dell'avv. Francesco Lo- russo dichiaratosi antistatario”; per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così decidere: (…) Nel merito: Previe tutte le declaratorie del caso, anche eventualmente di inammissibilità del gravame avversariamente proposto, rigettare comunque lo stesso perché infondato in fatto e diritto. In via d'appello incidentale: In parziale riforma della sentenza n. 1568/2020, R.G. 1191/2016 dell'11.08.2020, pubblicata in data 17.08.2020 dal Tribunale di Latina, di- chiarare ed accertare l'assenza di clausole anatocistiche, invalide illegittime e/o nulle nel contratto per cui è causa. (…) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi tutti della lite del primo grado, del secondo grado”. FATTI E DIRITTO 1. e hanno convenuto in giudizio innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Latina la al fine di sentire: Controparte_3
“- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto di mutuo ipo- tecario in quanto privo di firma di soggetto legittimato e delegato della banca convenuta;
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del mutuo ipotecario per vizio del consenso;
- accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista sulla rata) e non sul mero capitale;
- accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi previsti in contratto;
- accertare la usurarietà del tasso nominale di mora nonché del TEG di mora;
3 - per l'effetto dichiarare che tale mutuo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che som- mato agli interessi corrispettivi, alla commissione di estinzione anticipata ed alle ulteriori competenze e costi afferenti il contratto ha travalicato il tasso soglia di riferimento;
- dichiarare che anche il solo tasso di mora –con l'addendo della sola com- missione di estinzione anticipata (1 %) e delle spese di polizza incendio e scoppio, istruttoria e cancellazione di ipoteca e delle spese di istruttoria- travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione;
- accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità degli interessi usurari nella misura di euro 40.486,89 sino al 27.07.2015 (s.e.o.) e non dovuti quelli maturati e maturandi successivamente;
- accertare e dichiarare la illegittimità degli interessi anatocistici nella misura di euro 4.549,38 (s.e.o.) e non dovuti quelli maturati e maturandi successi- vamente;
- accertare e dichiarare la nullità degli interessi per indeterminatezza della clausola e fallacità del TAEG indicato con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB e/o art. 1284 c.c. e rimodulazione del piano di ammortamento;
- accertare e dichiarare la illegittimità del tasso Euribor per i motivi di cui al libello introduttivo;
- e per l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attore la somma di euro 40.486,89 corrisposti sino alla data del 27.07.2015 (s.e.o.) (v. perizia allegata), o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte sin dal 01.07.1999, oltre interessi legali e svalutazione sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturandi per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento;
- in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei com- pensi di causa con clausola di distrazione in favore dell'avv. Francesco Lo- russo dichiaratosi antistatario”. Gli attori hanno fatto riferimento, nello svolgere le doglianze su cui hanno fondato le domande sopra riportate, a una perizia econometrica e contabile di parte, depositata al momento della costituzione in giudizio, e su un'inter- pretazione delle clausole del contratto di mutuo fondiario stipulato con la
4 con atto pubblico (rep. n. 14156) Controparte_3 dagli stessi in data 1°.
7.1999. Si è costituita nel giudizio di primo grado la convenuta, che ha conte- CP_1 stato quanto dedotto dagli attori e ha concluso per il rigetto delle domande proposte dagli stessi. Con sentenza n. 1568/2020 del 17.8.2020 il Tribunale di Latina, in compo- sizione monocratica, ha così statuito: “in accoglimento per quanto di ragione delle domande avanzate dagli attori, dichiara la nullità della clausola, conte- nuta all'art. 5 del contratto di mutuo per cui è causa, che prevede: 'Gli inte- ressi di mora saranno applicati sulle rate scadute e non pagate nonché sugli interessi ed accessori insoluti'; dichiara inammissibile la domanda attorea volta a sentire accertare e dichia- rare la illegittimità e nullità dell'Euribor applicato, per violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990; rigetta le altre domande proposte dagli attori;
condanna gli attori alla rifusione di un terzo delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 2.418,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa per i restanti due terzi le spese del giudizio;
rigetta la domanda di condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e che hanno svolto i motivi riportati di seguito e Parte_3 Parte_2 hanno concluso come in epigrafe. Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha con- Controparte_1 testato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti, concludendo dun- que per il rigetto dell'impugnazione proposta dagli stessi, e ha proposto, a sua volta, appello incidentale avverso tale decisione, svolgendo il motivo di censura riportato di seguito e concludendo come in epigrafe.
2. Con il primo motivo di appello gli appellanti in via principale deducono
“l'erroneità della sentenza di primo grado laddove afferma l'assenza di inte- ressi usurari di cui parte attrice chiedeva l'accertamento e la declaratoria, con condanna della banca convenuta alla restituzione della somma di € 40.486,69 corrisposti sino alla data del 27 luglio 2015 o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte sin dal 01.07.1999, oltre interessi legali e svalutazione
5 sino al soddisfo”. In particolare, parte appellante - premesso di avere dedotto l'usurarietà non soltanto degli interessi di mora, ma degli interessi in genere (e, dunque, anche con riguardo agli interessi corrispettivi) e considerato come nel calcolo degli stessi si debba tenere conto “degli ulteriori oneri e costi afferenti il contratto di mutuo per cui è causa” - deduce che “Erra il giudice di prime cure nell'escludere nella fattispecie l'usura in quanto consi- dera esclusivamente il tasso nominale (TAN) e non già ogni onere e costo pattuito in sede di stipula del contratto di mutuo, giusta L. 108 del 1996, L. 27 del 2001 e Cass. 8806 del 2017”. Il motivo è privo di pregio.
Preliminarmente, si deve osservare come non vi sia alcuna statuizione del giudice di primo grado in ordine alla non usurarietà del tasso di interesse corrispettivo applicato valutando il TAN, anziché il TEG. Né parte appellante allega le circostanze risultanti dagli atti di causa in ragione delle quali per- venga a tale affermazione in ordine a quanto statuito dalla decisione impu- gnata.
Il TAN (Tasso Annuale Nominale) rappresenta il costo base del prestito, ov- vero la percentuale degli interessi applicati sul capitale. Non include le spese accessorie, le commissioni e gli altri oneri aggiuntivi, che sono invece com- presi nel TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). l tasso di usura, fissato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene stabilito aumentando il TEGM (Tasso Effettivo Globale Me- dio) del 25% e aggiungendo altri 4 punti percentuali (cfr. Cass. civ., S.U., 18.9.2020, n. 19597). Parte appellante non deduce, nel censurare la sen- tenza di primo grado, che il giudice abbia escluso il tasso di usura pure applicando tale formula.
3. Con il secondo e con il quattordicesimo motivo di appello Parte_1
e censurano la decisione del Tribunale di Latina perché avrebbe Parte_2 omesso di rilevare l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese applicato nel caso di specie, evidenziando che “la contestazione degli attori attiene la indeterminatezza dei tassi che risulta pacificamente evidente per tabulas”. In particolare, in ordine al piano di ammortamento c.d. alla francese, tale parte appellante deduce che “nel caso di specie non appare soddisfatto il requisito della determinatezza e determinabilità dell'oggetto, in quanto,
6 come più volte affermato in materia di mutuo dalla giurisprudenza di legitti- mità: 'affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipu- lata ai sensi dell'art. 1284 , terzo comma, Cod. Civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse' (Cass. 12276/2010)”. Inoltre, gli odierni appellanti in via principale deducono che “Senza l'indica- zione del regime finanziario e del criterio di imputazione, l'unica specifica- zione riviene dai principi dispositivi degli artt. 821 c.c., 1284 c.c. e 1194 c.c. che richiamano il regime semplice e il calcolo degli interessi sul capitale in scadenza con la rata. Ma questo risulta in contrasto con gli esiti numerici riportati in allegato al contratto, determinando pregnanti aspetti di indeter- minatezza. Anche il TAN riportato in contratto dà luogo ad importi di inte- ressi diversi se impiegato in regime composto o semplice: la specificazione del regime, come anche il criterio di imputazione, risultano condizioni essen- ziali, non surrogabile dalle risultanze numeriche che derivano da tali condi- zioni. Ne discende la violazione dell'art. 117 TUB e degli art. 1284 c.c. e 1283 c.c.”. Con il settimo motivo di appello e censurano la Parte_1 Parte_2 sentenza di primo grado per avere omesso di rilevare l'anatocismo pure pre- visto dalle clausole del contratto di mutuo stipulato dagli stessi con la
[...]
In particolare, gli appellanti in via principale CP_3 CP_3 CP_3 deducono che “Risulta per tabulas dalla perizia in atti (in atti) che la banca ha applicato interessi anatocistici a causa dell'ammortamento alla francese previsto in contratto nonché dell'applicazione degli interessi di mora sulle rate, giusta espressa pattuizione contrattuale”. Il tre motivi – invero, due, in quanto il secondo e il quattordicesimo sono sostanzialmente sovrapponibili – possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro, e non meritano accoglimento.
Il piano di ammortamento alla francese, che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratteriz- zata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale cre- scente, esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula matematica utilizza il cri- terio del c.d. sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun
7 modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese, risponde alle regole dell'interesse semplice.
Si deve ritenere, pertanto, che l'ammortamento c.d. alla francese non com- porti affatto l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sempre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382). Si avrebbe infatti anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costi- tuire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo. Tale circostanza, però, non ricorre nel caso in esame e, pertanto, non può ravvi- sarsi alcuna forma di anatocismo.
In altri termini, gli interessi che maturano sul capitale in ogni singola frazione temporale non vanno mai a sommarsi al capitale che produce interessi per la successiva frazione temporale, sicché è escluso che vi sia capitalizzazione degli interessi, vale a dire interessi che producono interessi, e dunque ana- tocismo (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 2.10.2023, n. 27823).
Il metodo di ammortamento del mutuo per cui è causa non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né – come deducono gli odierni appellanti – un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa (rispetto al piano di ammortamento c.d. “all'italiana”) costruzione delle rate tendenzialmente costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restitu- zione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c., per rendere maggiormente “sostenibile” il profilo del rim- borso al mutuatario, il quale diversamente si vedrebbe infatti costretto a so- stenere rate molto maggiori all'inizio dell'ammortamento e minori verso la fine.
4. Nell'ambito del secondo motivo di appello parte appellante in via princi- pale deduce che “La perizia econometrica in atti attesta che il TAE estrapo- lato dal piano di ammortamento, pari al 4,72%, è superiore al TAN (4,50%)
8 indicato in contratto. Ne discende la nullità della clausola di interessi per violazione dell'art. 117 TUB”. Con il nono motivo di appello e censurano la Parte_1 Parte_2 sentenza di primo grado “in quanto [il Tribunale di Latina] ha omesso di accertare e dichiarare la indeterminatezza dei tassi e delle condizioni nonché la violazione dell'art. 117 TUB”. In particolare, tali appellanti deducono che
“non ci si può esimere dal rilevare l'assoluta indeterminatezza della clausola di individuazione degli interessi né le spese e competenze asseritamente spettanti alla banca convenuta e del capitale su cui in concreto si applicano, incomprensibile finanche per addetti ai lavori. In particolare il TAE (Tasso effettivo) estrapolato dal piano di ammortamento applicato è pari al 4,72%, a fronte di un TAN (tasso nominale) del 4,50%”. Le due censure sopra riportate possono essere esaminate congiuntamente e sono prive di ogni pregio. Come si è già detto sopra, il TAN (Tasso Annuo Nominale) è il tasso di inte- resse puro annuo applicato a un prestito, mentre il TAEG (Tasso Annuo Ef- fettivo Globale) è il costo totale del finanziamento, che include il TAN più tutte le spese accessorie obbligatorie come commissioni, istruttoria e assi- curazioni. Ne consegue che è del tutto fisiologico, e non possa costituire motivo di nullità della clausola che prevede la misura degli interessi corri- spettivi, la circostanza che il TAEG risulti superiore al TAN, come ha accertato il perito di parte, le cui conclusioni sono richiamate nello svolgere la censura in esame.
5. Con il quarto e il quinto motivo di appello gli appellanti in via principale censurano la sentenza di primo grado laddove “ha escluso il tasso di mora dalla disciplina dell'usura; a tale riguardo si chiede al Giudice dell'appello di modificare la ricostruzione del fatto accertando e dichiarando la usura ab origine del Tasso effettivo globale di mora (TEG di mora)”. In buona sostanza, e - rilevato come “Il giudice di prime cure - pur Parte_1 Parte_2 dichiarando la nullità dell'art. 5 del contratto di mutuo che prevede 'gli inte- ressi di mora saranno applicati sulle rate scadute e non pagate nonché sugli interessi ed accessori insoluti'- non giunge alle ineluttabili conseguenze in termini di ricorrenza di interessi usurari” – deducono che, nella valutazione di usurarietà del tasso che prevede gli interessi corrispettivi, si debba avere
9 riguardo – e, quindi, in buona sostanza sommare – anche gli interessi di mora. Il motivo non merita accoglimento. In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'i- nadempimento), ma non consente di utilizzare il c.d. criterio della sommato- ria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i se- condi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (cfr. Cass. civ., S.U., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord.
5.5.2022, n. 14214; Cass. civ., Sez. I, ord. 11.10.2024, n. 26525).
Con riguardo al profilo di usurarietà delle previsioni contrattuali dedotto con il quinto motivo di appello, si deve rilevare come la ritenuta nullità dell'art. 5 del contratto di mutuo, laddove prevede che “gli interessi di mora saranno applicati sulle rate scadute e non pagate nonché sugli interessi ed accessori insoluti”, è oggetto dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
e si deve rinviare all'esame dello stesso ed a quanto si dirà diffusamente in quella sede (v. par. 15.).
6. Con il sesto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui “omette di (…) disporre CTU per l'accertamento dell'usura, del T.E.G., del TA.E.G. e del tasso effettivo di mora nonché del tasso effettivo (TAE) da estrapolare dal piano di ammortamento alla francese applicato al finanziamento”. In particolare, l'appellante deduce che “nel presente giudizio si controverte di valori numericamente riscontrabili (TEG, TAEG, ecc.) che esi- gono ai fini di una esauriente attività istruttoria rilievi da demandare all'atti- vità del CTU”.
Il motivo non è fondato.
Spetta al mutuatario - attore allegare le ragioni della presunta illegittimità e dare dimostrazione in concreto sia dell'esistenza della clausola sia del suo contenuto illegittimo. Non è invece ammissibile supplire a tale onere attra- verso un'istanza di consulenza tecnica d'ufficio.
10 La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di ele- menti acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere uti- lizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circo- stanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.3.2025, n. 8498; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n.
3130).
Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
La giurisprudenza richiamata da parte appellante non afferma affatto che nella materia bancaria sia senz'altro e in ogni caso possibile, o addirittura doveroso, disporre c.t.u. esplorativa. Infatti, la Suprema Corte ha precisato che non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di ri- scontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa), e che non gli siano stati forniti, magari acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in questo modo il giudice verrebbe im- propriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 10.3.2015, n. 4729; Cass. civ., Sez. I, 26.11.2007, n.
24620).
7. Con l'ottavo motivo di appello e censurano Parte_1 Parte_2 la sentenza di primo grado “in quanto ha omesso di accertare e dichiarare le clausole vessatorie presenti nel contratto di mutuo per cui è causa”. In particolare, l'appellante - premesso che “(…) In tema di contratti bancari con- clusi con i consumatori, è vessatoria la clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che riconosce unilateralmente al professionista la
11 facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, anche in mancanza di un giustificato motivo, così come richiesto, in via ge- nerale, dall'art. 1469 bis, comma 5, n. 11 c.c., attualmente riprodotto nell'art. 33, comma 2, lettera m) del D. Lgs n. 205 del 2005, non potendosi qualifi- care tale previsione negoziale come meramente riproduttiva dell'art. 118 del D. Lgs n. 385 del 1993, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con l'art. 10 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, sia perché l'esclusione della vessatorietà delle clausole ri- produttive delle disposizioni di legge, prevista nell'art. 1469 ter, comma 3, riprodotta nell'art. 34, comma 3, del D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005, trova applicazione solo quando ne venga trasposto il nucleo precettivo e non, invece, quando il predisponente si avvalga autonomamente di una fa- coltà prevista dalla norma, isolandola dal contesto normativo in cui si colloca, sia perché l'art. 118 del T.U. bancario ha una portata applicativa non limitata ai contratti con i consumatori –cfr. Cassazione Civile, Sezione I 21 maggio 2008-” – deduce che “nel caso di specie è manifestamente vessatoria la clausola degli interessi di cui al piano di ammortamento 'graduale a rate costanti posticipate' del mutuo per cui è causa, con conseguente illegittimità ed inefficacia della stessa”.
Il motivo non è fondato.
Con riguardo alla dedotta nullità ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., la giu- risprudenza di legittimità ha chiarito che “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come 'predisposte' dal con- traente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (così Cass. civ., S.U. 10.1.1992, n. 193; nello stesso senso, cfr. Cass. civ., Sez. I, 28.8.2004, n. 17289; Cass. civ., Sez. II, 20.6.2017, n. 15237; Cass. civ., Sez. VI – 2, 16.7.2020, n. 15253).
È questo il caso in esame, in cui il contratto di mutuo fondiario è stato sti- pulato per atto pubblico a rogito del notaio del 1°.7.1999 Persona_1
(rep. n. 14156; racc. n. 3.877) (v. doc. n. 1 – all. 3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
12 Non appare conferente al caso in esame la deduzione di parte appellante per cui “Nella fattispecie le clausole vessatorie sono poste ai fini dell'approva- zione assieme alle altre condizioni generali e non in modo separato. Invero il richiamo generalizzato a tutte le clausole contenute nel contratto comporta l'inefficacia dell'approvazione delle clausole vessatorie, dal momento che tale sottoscrizione priva l'approvazione della specificità e della separatezza ri- chieste dal Codice civile e dunque rende difficoltosa la selezione e la cono- scenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio”. A prescindere da ogni considerazione su quanto dedotto, la previsione di accettazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. di condizioni contrattuali si rinviene esclusiva- mente nella “Scheda di adesione” all'assicurazione obbligatoria acquistata dagli odierni appellanti unitamente alla stipula del mutuo fondiario per cui è causa (v. doc. n. 1 – all. 3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), e non anche nell'Allegato “A” al contratto di mutuo, in relazione a cui vale quanto si è detto sopra con riguardo agli atti ricevuti da notaio in quanto – appunto – costituisce allegato al contratto di mutuo stipulato per atto pubblico.
8. Con il decimo motivo di appello e censurano Parte_1 Parte_2 la sentenza di primo grado perché “ha omesso di accertare e dichiarare la fallacità del TAEG, la sua omessa indicazione nel contratto di mutuo nonché la violazione dell'art. 117 TUB”. In particolare, parte appellante in via princi- pale deduce la “Nullità degli interessi se il TAEG non è chiaro. Nullità del contratto (e dunque anche degli interessi) nell'ipotesi di omessa indicazione del TAEG”; e, più nello specifico, che “Risulta per tabulas l'assenza di indica- zione del TAEG nel contratto di mutuo. Né la banca ha provveduto a comu- nicazioni successive afferenti il TAEG del finanziamento per cui è causa. La circostanza è finanche rilevata dal giudice di prime cure che tuttavia omette di giungere alle inevitabili conclusioni in termini di inefficacia del contratto di mutuo”.
Il motivo è privo di pregio.
Gli appellanti deducono come “L'omessa indicazione nel contratto di finan- ziamento del (che equivale al TAEG) costituisce grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto stesso”. Ciò non può ritenersi, tuttavia, con riguardo al contratto di mutuo per cui è causa, e non tanto – o soltanto
13 – in ragione dell'epoca di sottoscrizione dello stesso (1°.7.1999), in quanto l'obbligatorietà dell'indicazione dell' è stata introdotta a decorrere dal Pt_4
1°.10.2003, in seguito alla pubblicazione della delibera CICR 4.3.2003 e alle successive istruzioni della Banca d'Italia, che hanno recepito tale deli- bera, pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 137 della Gazzetta Ufficiale
19.8.2003, n. 191.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 14.2.2023, n. 4597, a cui si rinvia anche per i prece- denti in termini), in materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di indi- viduare “le operazioni e i servizi per i quali (…) gli intermediari sono obbli- gati a rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Ita- lia”. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella po- sizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di ac- cedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, co. 6, TUB.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indica- zione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al con- Pt_5 sumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, co. 6, TUB (peraltro en- trato in vigore effettivamente solo nel 2010, quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa, avvenuta – si ripete – il
1°.7.1999), che dispone: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clau- sola non comporta la nullità del contratto”.
14 Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di avere subito un pregiudizio, nonché il nesso di causalità tra con- dotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (do- vere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo ap- plicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (cfr. Cass. civ., S.U., 19.12.2007, n. 26724) e, quindi, può dare luogo soltanto a responsa- bilità precontrattuale o contrattuale.
9. Con l'undicesimo motivo di appello gli appellanti in via principale censu- rano la sentenza di primo grado per non avere ricompreso nel TEGM, al fine di valutare il superamento del tasso soglia di usura, anche il compenso sta- bilito per l'estinzione anticipata del mutuo (oltre a ribadire la tesi della som- matoria degli interessi corrispettivi e di quelli di mora, di cui si è detto sopra: v. par. 5.).
Il motivo non merita accoglimento.
Con riguardo alla penale di estinzione anticipata dell'1%, parte appellante deduce come, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, nel T.E.G. vada compreso anche il compenso per estinzione del mutuo. Tale penale non costituisce, tuttavia, un tasso di interesse o un costo del finan- ziamento, quanto piuttosto la determinazione della misura di un corrispettivo in caso di estinzione anticipata, che può essere determinato in concreto sol- tanto al momento di esercizio di tale diritto potestativo riconosciuto al mu- tuatario e sulla scorta di alcuni elementi dati, quali appunto il tasso di inte- resse contrattualmente previsto, ma anche di alcuni elementi che possono essere determinati soltanto nel momento stesso di esercizio di tale facoltà. In altri termini, la penale prevista per il caso di recesso anticipato del cliente dal contratto di mutuo costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Pertanto, essa non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pat- tuito.
15 Come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza di merito, sostenere che il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TEG. dell'incidenza percentuale della penale per l'estin- zione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di “tasso somma- toria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del fi- nanziamento: infatti, essi remunerano la banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un'applicazione certa (anche nel caso degli interessi mo- ratori, nel caso di verifichi il ritardo nel pagamento) e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il “costo del denaro” per il mutuatario. Di contro, la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rim- borso anticipato del credito (meglio, del mancato guadagno). Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi, allora, è forse ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, pure prospettata da parte appellante e disattesa dalla decisione impugnata. Se quest'ultima è confutata perché postula la sommatoria di due voci che, pur originariamente pattuite, lo sono in relazione a due eventi radicalmente diversi e incompatibili tra loro (in definitiva, l'adempimento e il suo opposto, l'inadempimento: cfr. Cass. civ., SS. UU., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2022, n. 14214), nel caso in esame non solo vale lo stesso principio, ma anzi, la penale per l'estinzione anticipata conduce ex se a paralizzare la successiva pretesa di pagamento degli interessi, che viene meno per definizione.
In altri termini, affermare l'inclusione del corrispettivo della penale per estin- zione anticipata nel TEG non soltanto postula di considerare unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi, ma addirittura una il cui paga- mento elide in radice, a partire da quando il pagamento viene effettuato, l'altra.
L'impossibilità di sommare la commissione per estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi e le spese collegate all'erogazione del finanziamento, rilevanti per l'individuazione del TEG, quindi, discende non solo dalla logica esigenza di comparare grandezze omogenee - a prescindere dalla non vin- colatività per il giudice dei criteri impiegati dalla Banca d'Italia per la
16 rilevazione trimestrale del TEGM, essendo ben consapevole questo giudi- cante che “Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappon- gano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)” (così, tra le ul- time, Cass. civ., Sez. II, ord. 24.10.2023, n. 29501) – ma anche dalla diversità di funzioni e presupposti della penale per estinzione anticipata, onere acci- dentale ed eventuale, rispetto agli interessi corrispettivi ed agli altri costi connessi alla concessione del finanziamento, non potendosi far dipendere la natura usuraria dello stesso dalla condotta tenuta ex post dal mutuatario, configurando in tal modo un'usura secundum eventum. Infine, non si può non rilevare come sia la commissione per estinzione anti- cipata del finanziamento che la c.d. penale per risoluzione anticipata del (o recesso dal) rapporto non attengono a spese collegate all'erogazione del finanziamento, ma assolvono a funzioni diverse tra cui quella di ristorare l'istituto di credito mutuante dall'anticipata cessazione del rapporto. 10. Con il dodicesimo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado “in quanto ha dichiarato la inammissibilità della domanda attorea tesa all'accertamento ed alla declaratoria della nullità ed illegittimità del tasso Euribor”. In particolare, parte appellante “Erra il giudice nel dichiarare la inammissibilità della domanda attorea tesa all'accertamento ed alla declara- toria della nullità (ed illegittimità) del tasso Euribor applicato per violazione dell'art. 2 della L. 287 del 1990. Trattasi di nullità rilevabile anche di ufficio”.
Con il tredicesimo motivo di appello si censura la decisione del Tribunale di
Latina “in quanto ha omesso di accertare e dichiarare la indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di riferimento”. Gli appellanti deducono, nello specifico, che “Il dato testuale del contratto non consente di individuare con esattezza il tasso cui fare riferimento, poiché si legge nelle diverse notazioni: 'Euribor 6 mesi', senza specificare se l'Euribor 6 mesi sia riferito alla rileva- zione giornaliera ovvero alla media mensile e non viene indicata la fonte da cui rilevare il dato”.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e non meritano ac- coglimento. 17 10.1. L'Euribor è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta, quindi, di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.
Secondo un precedente della Suprema Corte, “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono sol- tanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Eu- ropea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, al-la quale è irri- levante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (così Cass. civ., Sez. III, 13.12.2023, n. 34889).
Detta decisione attiene al solo periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, e quindi a un periodo di molto successivo alla stipula del con- tratto di cui è causa, stipulato – come si è detto sopra, più volte – in data 1°.
7.1999. In relazione al periodo per cui è causa non risulta essere stata allegata, ancora prima che provata, da parte degli odierni appellanti alcuna intesa restrittiva della concorrenza.
Soltanto in relazione al periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, infatti, è predicabile l'indeterminatezza del tasso siccome dedotta dalle odierne appellanti. Come ha ritenuto la Suprema Corte, le clausole dei con- tratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (ori- ginaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di deter- minazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euri- bor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite re- strittive della concorrenza ed a tal fine è necessario che sia fornita la prova
18 che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggetti- vamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'og- getto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricor- rendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024, n. 12007).
Diversamente, ossia qualora non sussista – o non sia provata, che ai fini del presente giudizio equivale – un'intesa manipolativa della concorrenza, “il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è inte- grato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispet- tivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto. Secondo la giurisprudenza d[ella Suprema] Corte, infatti, «la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettiva- mente indicati» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002, Rv. 557507 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018, Rv. 650780 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 – 01: «in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – contenga un 19 richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse;
a tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione»; Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022, Rv. 663501 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, Rv. 669019 – 01; con specifico riferimento ad un tasso interbancario determinato su scala europea, con caratteristiche analo- ghe a quelle dell'Euribor: Sez. 2, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023, Rv. 669821 – 01: «in tema d contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al prin- cipio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.»)”.
Pertanto, anche a voler condividere il suddetto precedente di legittimità, sol- tanto nel caso in cui “si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del ri- ferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, con- cludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clau- sola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti. Non possono esservi dubbi sul fatto che, qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parametro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l'oggetto del corrispettivo o una penale, ad un determinato valore “esterno”, che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi opera- tivi concreti e che viene ufficializzato da determinati organismi istituzionali sovranazionali e, in particolare, europei (parametro che costituisce, quindi, un «dato oggettivo di agevole e pubblico riscontro calcolato in modo unitario su scala europea»), il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel 20 regolamento negoziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche, onde, laddove quel parametro venga meno (nel senso che non sia più disponibile, perché, ad esempio, non più rilevato e reso pubblico), esso, ovviamente, non potrà essere utilizzato per la determinazione del contenuto delle obbliga- zioni oggetto del contratto (la questione si è posta, in concreto, ad esempio, con riguardo al tasso ufficiale di sconto e poi al tasso ufficiale di riferimento, non più determinati dopo una certa data)”.
10.2. In verità, il suddetto precedente non può essere condiviso, come ha già ritenuto questa Corte in alcuni precedenti in termini.
Come ha ritenuto il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nelle conclusioni rassegnate il 18.3.2025 in vista della decisione delle Sezioni
Unite su tale questione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, “Un con- tratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'Euribor nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso Euribor nell'ambito dei contratti derivati”.
Nel caso esaminato dalla Commissione Europea, infatti, la condotta anticon- correnziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti derivati: l'oggetto della intesa non era l'Euribor manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le ban- che cartelliste operavano quali market maker, e poi l'ottimizzazione dei pro- fitti a determinate scadenze, tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati. L'intesa ha riguardato, dunque, un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costitui- sce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non pre- senta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Inoltre, sempre con le suddette conclusioni si è evidenziato che, diversa- mente dal caso esaminato, nel caso di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 30.12.2021 – che si è pronunciata sullo
21 specifico fenomeno della riproduzione in contratti di fideiussione di clausole del modello A.B.I. ritenute illecite dal Provvedimento di banca d'Italia n. 55/2005 – vi era una diretta e immediata corrispondenza tra le disposizioni contrattuali e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza: il contratto “a valle” (una fideiussione) era interamente o parzialmente ripro- duttivo dell'intesa “a monte”, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza;
quindi, l'atto negoziale “a valle” era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust. Tale pronuncia deve essere interpretata, pertanto, in senso restrittivo, in quanto un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrit- tiva solo se costituisce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il con- tratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva.
11. Con il quindicesimo motivo di appello si deduce la “Nullità, invalidità, illegittimità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria” in ragione della
“Assenza [dell'] atto di delega e delibera del Consiglio di Amministrazione de e di atto di nomina a direttore del sig. Controparte_3 CP_3
. In particolare, e deducono che “il Parte_6 Parte_1 Parte_2 sig sia privo di rappresentanza formale e sostanziale della Banca, Parte_6 non rientrando in alcuno dei soggetti indicati nella predetta delibera”.
Con il sedicesimo motivo di appello “Si eccepisce altresì la nullità del mutuo in quanto non firmato da soggetto legittimato e delegato dalla Banca”.
Il motivo non merita accoglimento.
11.1. Con la propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado la convenuta ha prodotto la delibera conforme all'originale del CP_1 consiglio di amministrazione dell'allora Controparte_3 del 30.12.1998, richiamata anche nell'atto notarile di mutuo, da cui risultano i poteri conferiti a (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appel- Parte_7 lata – primo grado di giudizio). Le affermazioni degli odierni appellanti se- condo cui “non rientra in alcuno dei soggetti indicati nella Parte_7 predetta delibera” risultano dunque smentite dalla documentazione in atti.
In verità, la circostanza per cui nessuna delibera o delega a Parte_7 sarebbe stata allegata all'atto pubblico di mutuo – in cui, peraltro, si dà atto che la delibera “trovasi allegata al precedente atto a mio rogito in data 25 marzo 1999, rep n. 13011/3371, registrato a Latina il 1 Aprile 1999, al n.
22 1194”, e quindi è stata allegato all'atto pubblico di compravendita dell'im- mobile su cui i mutuatari hanno concesso ipoteca di primo grado a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo per cui è causa – non determinerebbe la nullità dell'atto stesso così come non assume rilevanza la qualità di “direttore di filiale” in capo a a fronte di validi Parte_7 poteri conferiti dal consiglio di amministrazione con la delibera suddetta. In altri termini, questi è intervenuto all'atto pubblico di mutuo non in quanto direttore della filiale della non es- Controparte_4 sendo questo a conferirgli il potere di rappresentanza della ma in CP_1 virtù della procura speciale allo stesso conferita con la suddetta delibera del consiglio di amministrazione.
11.2. Alla prima udienza nel giudizio di primo grado gli odierni appellanti hanno “disconosciuto la conformità rispetto agli originali di tutti i documenti prodotti in allegato alla comparsa di costituzione della Convenuta”.
Al fine di evitare ulteriori contestazioni, e malgrado l'assoluta genericità di tale contestazione degli originari attori, la ha depositato, Controparte_1 unitamente alla propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., copia con- forme all'originale, rilasciata dal notaio , del contratto di mutuo, Per_2 nonché copia conforme all'originale, autenticata dal notaio e copia del Per_3 verbale de Consiglio di amministrazione del 30.12.1998, chiedendo quindi l'autorizzazione al deposito cartaceo di tale documentazione. Tali documenti, pur non essendo stati prodotti in originale, non sono stati oggetto di disco- noscimento – e tanto meno in modo specifico – da parte dell'odierna parte appellante nelle successive difese, né è stata reiterato il disconoscimento nel presente appello.
12. Con il diciassettesimo motivo di appello e Parte_1 Parte_2 censurano la sentenza di primo grado “in quanto ha omesso di accertare e dichiarare la eccepita omessa valutazione della solvibilità dell'affidato in sede di concessione del finanziamento”. Gli appellanti deducono, in particolare, che “Nella fattispecie la banca convenuta ha concesso il finanziamento ipo- tecario omettendo la valutazione di solvibilità della attrice”; e che “Ne di- scende la non debenza degli interessi di cui al finanziamento per cui è causa”, in applicazione di quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 27.3.2014, causa C-565/12, che “ha sancito un
23 importante ed attuale diritto dei consumatori in materia creditizia, giusta artt. 8 e 23 direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori, che impone per gli Stati Membri l'obbligo di prevedere sanzioni nei confronti di quegli intermediari finanziari (banche, poste, finanziarie) che eroghino pre- stiti ai cittadini senza prima valutare le loro obiettive risorse e, in altre parole, le effettive possibilità di restituzione della somma finanziata”.
Il motivo è invero inammissibile, ancora prima che infondato, non avendo gli odierni appellanti censurato quanto ritenuto dal giudice di prime cure sul punto.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina ha osservato che, “invero, gli attori non deducono in alcun modo di essere stati, al momento della con- clusione del contratto, in condizioni economiche tali da non essere in condi- zioni di adempiere alle obbligazioni assunte, ma assumono esclusivamente che tali condizioni non fossero state valutate dall'istituto bancario. Tuttavia, gli stessi attori deducono (citando orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea) che la liberazione dei mutuatari dall'obbligazione di corrispondere gli interessi sulla somma mutuata si verificherebbe (esclusiva- mente) nel caso in cui il finanziamento fosse stato 'concesso ad un soggetto sin dall'origine incapace di poter adempiere correttamente' (pag. 36 dell'atto di citazione).
Orbene, a prescindere dalla verifica della fondatezza di tale prospettazione, deve rilevarsi come tale condizione non ricorra nel caso in esame, sia per non essere stata allegata (come già rilevato, nessuna doglianza in ordine alla propria impossibilità di adempiere è stata sollevata dagli attori), sia in quanto, in ogni caso, è incontestato che il mutuo sia in regolare ammorta- mento, in tal modo dimostrando la solvibilità dei mutuatari”.
In buona sostanza, il giudice di prime cure ha ritenuto che, a prescindere da quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell'UE nella decisione invocata dagli odierni appellanti, questi non hanno allegato – ancora prima che provato – la sussistenza delle circostanze rilevanti ai fini di tale giurisprudenza nel giu- dizio in esame. Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, nel proporre appello avverso quanto statuito dal giudice di primo grado e sopra riportato, e non censurano tale statuizione, ma Parte_1 Parte_2 si limitano ad elencare una serie di considerazioni e massime
24 giurisprudenziali che, anche affermano principi in astratto assolutamente condivisibili, non hanno alcuna attinenza al caso concreto, tanto è vero che gli appellanti in via incidentale, anche nell'introdurre il presente grado di giudizio e nonostante tale circostanza sia stata evidenziata in sede di com- parsa conclusionale da parte degli scriventi, continuano a sostenere “la con- dotta manifestamente illegittima del Banco Popolare”, facendo peraltro rife- rimento a un istituto di credito evidentemente diverso da quello con cui hanno contratto nel 1°.7.1999, ossia il Controparte_3
13. Con il diciottesimo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado “in quanto ha omesso di accertare e dichiarare la violazione del prin- cipio di buona fede e correttezza”. In particolare, “il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo eser- cizio”, “nella fattispecie ed alla luce delle plurime contestazioni in precedenza sollevate –a solo titolo esemplificativo e non già esaustivo: vizio del con- senso, vessatorietà di numerose clausole peraltro prive della doppia sotto- scrizione, interessi anatocistici, interessi usurari, indeterminatezza di innu- merevoli clausole contrattuali ecc.- nella condotta manifestamente illegittima dell non è chi non veda la violazione dei principi di Controparte_5 buona fede e correttezza immanenti nell'ordinamento giuridico italiano”.
Il motivo non è fondato e, in particolare, il rigetto delle censure svolte, come si è detto sopra, esclude di per sé – a prescindere da ogni ulteriore conside- razione – la dedotta condotta contraria a buona fede nell'esecuzione del contratto di mutuo da parte della nfatti, parte appellante deduce una CP_1 condotta illecita, anche in quanto contraria al canone di cui all'art. 1375 c.c.,
“alla luce delle plurime contestazioni in precedenza sollevate”.
14. Con il diciannovesimo motivo si censura la sentenza di primo grado lad- dove “in quanto ha dichiarato inammissibile la perizia di parte prodotta già in citazione”, deducendo “il diritto dell'attore odierno appellante di produrre allegazioni difensive ancorché rappresentate da perizie econometri che e contabili di parte” e la “Violazione di legge: art. 24 costituzione”.
Il motivo non è conferente alla decisione impugnata.
Il giudice di primo grado non ha mai affermato che gli odierni appellanti in via incidentale non avessero alcun diritto di produrre una perizia di parte, avendo anzi espressamente rilevato che “A sostegno della prospettazione,
25 gli attori deducono che il TAEG riportato nel documento di sintesi fornito ai clienti sarebbe pari al 4,92%, mentre il TAEG effettivo (calcolato nella con- sulenza di parte allegata all'atto di citazione) sarebbe pari al 4,932%”, ma ha disatteso la prospettazione dell'originaria parte attrice perché “, gli attori non hanno depositato alcun documento di sintesi relativo al contratto di mu- tuo (al quale risulta allegato esclusivamente il 'Capitolato dei patti e condi- zioni formanti parte integrante del contratto di mutuo'), cosicché non risulta alcun riscontro in ordine all'indicazione del TAEG asseritamente nello stesso contenuta”.
15. Con un unico motivo di appello incidentale la deduce Controparte_1
l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale di Latina nella parte in cui ha ritenuto che “la clausola che consente la maturazione degli interessi di mora anche sugli interessi corrispettivi scaduti, contenuta nell'art. 5 del contratto di mutuo fondiario per cui è causa (concluso in data 1.7.1999), deve essere dichiarata nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., non essendo prevista al- cuna deroga al divieto di anatocismo previsto dalla disposizione in esame, applicabile al contratto stipulato tra le parti” (e, conseguentemente, anche in quella parte in cui ha condannato gli originari attori a rimborsare alla CP_1 convenuta soltanto un terzo delle spese di lite di quel grado di giudizio). Al riguardo, la deduce che la clausola di cui all'art. 5 dell'atto di mutuo CP_1 per cui è causa, secondo la quale “gli interessi di mora saranno applicati sulle rate scadute e non pagate nonché sugli interessi ed accessori insoluti”, non comporta invero alcun effetto anatocistico.
Il motivo è fondato.
È opportuno riportare per intero, di seguito, la motivazione con cui la deci- sione impugnata ha accolto la domanda degli originari attori volta ad accer- tare la nullità dell'art. 5 del contratto di mutuo stipulato tra le parti e che – come rileva più volte l'odierna parte appellate – non ha invero avuto mai applicazione, “Nel corso del rapporto contrattuale, per stessa ammissione degli attori, mai ed in nessun caso venne corrisposto alcun interesse mora- torio”: L'art. 5 del contratto di mutuo per cui è causa, concluso in data 1.7.1999, prevede infatti “gli interessi di mora saranno applicati sulle rate scadute e non pagate nonché sugli interessi ed accessori insoluti”, in tal modo consentendo l'applicazione degli
26 interessi moratori anche sulla componente di interesse delle rate scadute, e deter- minando un fenomeno anatocistico.
Orbene, con riferimento alla questione relativa alla possibilità di calcolo degli inte- ressi moratori anche sulla componente di interessi delle rate già scadute, deve rile- varsi come tale possibilità, anteriormente al 1.1.1994 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993), fosse legislativamente prevista dall'art. 38 del r.d. n. 646 del 1905 e, successivamente, dall'art. 14 del d.p.r. n. 7 del 1976 e dall'art. 16, 2o co., l. n. 175 del 1991.
Norme analoghe non erano state tuttavia inserite, per il periodo successivo, nel d.lgs. n. 385 del 1993, il quale, nella sua formulazione originaria, non disponeva alcunché in materia.
In via generale, come è noto, in tema di anatocismo la giurisprudenza ormai conso- lidata afferma che le clausole di capitalizzazione degli interessi sono nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Tale nullità è rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. (Cfr. Cass. n. 2374 del 16-3-1999; Cass. n. 12507 dell'11-11-1999; Cass. n. 4094 del 25-2-2005, nonché Cass. S.U. n. 21095 del 4-11-2004. La questione dell'anatoci- smo nei contratti di mutuo bancario ordinario è stata affrontata da Cass. n. 2593 del 20-2-2003: “In tema di mutuo bancario, e con riferimento al calcolo degli inte- ressi, devono ritenersi senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 cod. civ., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta. Gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 cod. civ., sono, difatti, soltanto quelli formatisi an- teriormente all'entrata in vigore del codice civile (ne´ usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma de qua — impeditivo, per l'effetto, del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non con- formi alla disciplina positiva esistente — norma che si poneva come del tutto osta- tiva alla realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo), e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non e' dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 cod. civ.
Ne consegue la illegittimità tanto delle pattuizioni, tanto dei comportamenti—an- corché non tradotti in patti — che si risolvano in una accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale”).
Ne discende che, essendo venuta meno la norma speciale che autorizzava legislati- vamente l'anatocismo, deve ritenersi che tale capitalizzazione in nulla si discosti dalla capitalizzazione prevista dall'art. 1283 c.c. che, essendo priva di un uso nor- mativo, non può essere riconosciuta neanche per il credito fondiario.
In materia è successivamente intervenuto il d.lg. n. 342 del 1999, il cui art. 25, comma II, ha introdotto un secondo comma all'art. 120 del d.lg. n. 385 del 1993, ai sensi del quale è affidato al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la
27 produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
La deliberazione del CICR del 9-2-2000 ha stabilito, all'art. 3, punto I, che nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito av- venga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è con- sentita la capitalizzazione periodica.
Per i contratti successivi alla menzionata delibera CICR, pertanto, è consentita la maturazione di interessi anche sulla componente di interessi delle rate già scadute;
tali interessi non possono tuttavia essere oggetto di ulteriore capitalizzazione.
Il terzo comma del medesimo art. 25 del d.lg. n. 342 del 1999 conteneva una disposizione di diritto intertemporale, ai sensi della quale le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati an- teriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di cui al secondo comma della stessa norma, erano valide ed efficaci fino alla predetta delibera e dopo tale data dovevano esservi adeguate. Veniva pertanto ad operarsi una salvezza delle clausole anatocistiche eventualmente contenute nei contratti di finanziamento fon- diario stipulati ai sensi del d.lg. n. 385 del 1993.
La norma in questione è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 425 del 2000.
Ne discende che, quanto alla maturazione di ulteriori interessi sulla componente di interessi delle rate scadute di finanziamenti fondiari si hanno tre regimi differenziati:
1) maturazione degli interessi sull'intera rata per i contratti stipulati anteriormente al 1-1-1994 in virtù dell'art. 38 del r.d. n. 646 del 1905 e norme successive;
2) possibilità di maturazione degli interessi sull'intera rata, se contrattualmente pre- visto, per quelli stipulati dopo il 23-2-2000 (data di entrata in vigore della delibera), sulla base di quanto previsto della delibera del CICR del 9-2-2000 emanata ai sensi dell'art. 25 del d.lg. n. 342 del 1999;
3) divieto di maturazione di interessi sulla componente di interessi delle rate già scadute, per i contratti conclusi tra il 1-1-1994 e il 20-4-2000, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo, del d.lgs. n. 342 del 1999.
Ne discende che la clausola che consente la maturazione degli interessi di mora anche sugli interessi corrispettivi scaduti, contenuta nell'art. 5 del contratto di mu- tuo fondiario per cui è causa (concluso in data 1.7.1999), deve essere dichiarata nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., non essendo prevista alcuna deroga al di- vieto di anatocismo previsto dalla disposizione in esame, applicabile al contratto stipulato tra le parti.
28 È di tutta evidenza come il Tribunale di Latina abbia applicato alla previsione dell'art. 5 la disciplina relativa a una fattispecie del tutto distinta, che è quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti di conto corrente.
La previsione del contratto di mutuo del 1°.
7.1999 sopra riportata prevede che sulla rata non corrisposta nel termine previsto, la quale comprende sia la quota capitale che interessi, devono essere calcolati gli interessi di mora. Questo non implica, tuttavia, si verifichi un fenomeno anatocistico, illecito in quanto contrario all'art. 1283 c.c. e, quindi, nullo. In verità, con riguardo a un debito scaduto, qual è quello relativo a quanto dovuto a fronte di una rata scaduta e non pagata, non ha più senso la distinzione tra capitale e interessi antecedenti la scadenza medesima.
A tale ultimo riguardo, è opportuno osservare che il contratto di mutuo per cui è causa è stato stipulato in data 1°.7.1999, dunque, in epoca anteriore all'entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, che all'art.
3 - a cui peral- tro fanno riferimento gli stessi appellanti - dispone: “Nelle operazioni di fi- nanziamento per le quali sia previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla sca- denza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”.
Peraltro, anche la Suprema Corte si è espressa positivamente sull'applicabi- lità di una deroga al fenomeno dell'anatocismo per i mutui fondiari stipulati successivamente all'entrata in vigore della delibera del 9.2.2000, ri- Pt_8 tenendo che “Nel nuovo panorama normativo, la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi” (così Cass. civ., Sez. I, 22.5.2014, n. 11400). In tema di mutuo fondiario, stipulato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 (TUB), il mancato pagamento di una rata comporta, ai sensi degli artt. 14 del d.P.R. n. 7/1976, 16 della legge n. 175/1991 e 38 del r.d.l. n. 646/1905, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento, configurandosi una speciale ipotesi di anatocismo legale, che si sottrae al divieto generale di cui all'art. 29 1283 c.c., poiché solo la disciplina successiva al d.lgs. n. 385/1993, trasfor- mando il credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine, garantito da ipoteca di primo grado su immobili, ha implicato l'ope- ratività delle limitazioni di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 21.3.2023, n. 8093; Cass. civ., Sez. III, 12.11.2013, n. 25412).
16. In conclusione, l'appello proposto da e av- Parte_1 Parte_2 verso la sentenza n. 1568/2020 dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 17.8.2020 deve essere rigettato, mentre deve essere accolto l'appello incidentale proposto dalla avverso tale decisione Controparte_1
e, per l'effetto, deve essere revocata la statuizione del giudice di primo grado con cui, “in accoglimento per quanto di ragione delle domande avanzate dagli attori, dichiara la nullità della clausola, contenuta all'art. 5 del contratto di mutuo per cui è causa, che prevede: 'Gli interessi di mora saranno applicati sulle rate scadute e non pagate nonché sugli interessi ed accessori insoluti'. In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n.
27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono e la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo agli appellanti principali.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede:
30 rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 1568/2020 dal Tribunale di Latina, in composizione monocra- tica, il 17.8.2020; accoglie l'appello proposto in via incidentale dalla av- Controparte_1 verso la sentenza n. 1568/2020 dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 17.8.2020 e, per l'effetto, in riforma di tale decisione: o revoca la statuizione del giudice di primo grado con cui, “in accoglimento per quanto di ragione delle domande avanzate dagli attori, dichiara la nullità della clausola, contenuta all'art. 5 del contratto di mutuo per cui è causa, che prevede: 'Gli interessi di mora saranno applicati sulle rate scadute e non pagate nonché sugli interessi ed accessori insoluti';
o condanna e in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_2 alla le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna e in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_2 alla le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 nei confronti degli appellanti principali.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TA Thellung de Courtelary
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