CASS
Ordinanza 20 giugno 2022
Ordinanza 20 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/06/2022, n. 23735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23735 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: RA GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/02/2021 del TRIBUNALE di LECCE [dato avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23735 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 25/05/2022 FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Lecce ha applicato ex artt. 444 c.p.p. a LA AN la pena di mesi due di reclusione, per il reato di cui agli articoli 81, 612/2 c.p.; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di motivazione, non avendo il tribunale argomentato in ordine all'esclusione della possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. e, comunque, di indicare gli elementi di prova sulla base dei quali ha fondato l'irrogazione della pena detentiva;
- ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. atteso che con l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2 bis c.p.p.). - ritenuto che nella fattispecie in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, avendo l'imputato sviluppato censure in punto di vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. ed avendo, comunque, la sentenza impugnata analizzato l'aspetto della ricorrenza di una delle cause ex art. 129 c.p.p., escludendo tale evenienza (sulla base del contenuto della comunicazione della notizia di reato, con allegata querela); - ritenuto che più volte questa Corte ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena, con cui si deduca la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis, Sez. F., ord. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761); - considerato che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23735 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 25/05/2022 FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Lecce ha applicato ex artt. 444 c.p.p. a LA AN la pena di mesi due di reclusione, per il reato di cui agli articoli 81, 612/2 c.p.; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di motivazione, non avendo il tribunale argomentato in ordine all'esclusione della possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. e, comunque, di indicare gli elementi di prova sulla base dei quali ha fondato l'irrogazione della pena detentiva;
- ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. atteso che con l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2 bis c.p.p.). - ritenuto che nella fattispecie in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, avendo l'imputato sviluppato censure in punto di vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. ed avendo, comunque, la sentenza impugnata analizzato l'aspetto della ricorrenza di una delle cause ex art. 129 c.p.p., escludendo tale evenienza (sulla base del contenuto della comunicazione della notizia di reato, con allegata querela); - ritenuto che più volte questa Corte ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena, con cui si deduca la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis, Sez. F., ord. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761); - considerato che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
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P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022