Articolo 1 della Legge 12 maggio 1949, n. 319
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10 luglio 1949
Art. 1. Articolo unico.

All' art. 5 del decreto legislativo 1 febbraio 1945, n. 123 , sulla riforma del Consiglio superiore di marina, e' aggiunto il seguente secondo comma:
"La carica di presidente puo' altresi' essere conferita, prescindendo dai requisiti di grado e di anzianita', all'ufficiale ammiraglio "a disposizione" che l'abbia gia' rivestita. La nomina e la cessazione sono disposte con le modalita' di cui al primo comma del successivo art. 8".

Entrata in vigore il 10 luglio 1949