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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 29/01/2026, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 829/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 584/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ric._1 Legale Rappresentante Rapp._1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rapp._1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 354/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 3
e pubblicata il 26/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9035A02365_2014 IRES-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1919/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle entrate e depositato il 12 marzo 2015, la Ric._1 s.r.
l., in persona del suo legale rappresentante p.t., ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. TY9035A02365/2014, relativo a imposte dirette e IVA per l'anno d'imposta 2009.
Premette la società ricorrente che: a) l'Agenzia delle entrate, con atti n. 100730, 100731 e 100732, invitava la società medesima e il suo amministratore unico (Nominativo_1) al contradittorio amministrativo in relazione a indagini finanziarie riferite agli anni 2008-2009-2010; b) essa, svolgente attività di “fabbricazione altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento”, nell'anno 2009 aveva nella compagine sociale il sig.
Rapp._1, titolare del 6% delle quote, e Nominativo_1, titolare della restante parte;
c) a seguito degli inviti dell'Ufficio, si tenevano quattro incontri con il medesimo e venivano prodotte memorie documentali;
d) al termine della verifica, l'Ufficio elevava rilievi in materia d'imposte dirette ed IVA, sulla base di una pretesa evasione desunta dall'analisi delle movimentazioni bancarie compiute sui conto correnti della società e dei soci;
e) a tali rilievi seguiva il verbale di accertamento impugnato, con cui venivano contestate alla ricorrente operazioni finanziarie pari ad euro 106.482,00 (di cui euro 93.482,00 compiute sul conto della socia
Nominativo_1), ritenute maggiori ricavi evasi.
Ciò premesso, la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato per: 1) violazione degli artt. 32 del d.P.
R. n. 600 del 1973, 14 della legge n. 4 del 1929 e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 ("nonchè delle norme che regolano il procedimento amministrativo"), dal momento che l'atto di accertamento non è stato preceduto da un processo verbale all'esito dell'attività di verifica, con assegnazione del termine di 60 giorni per presentare osservazioni;
2) violazione dell'art. 10, commi da 9 a 13, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011, in combinato disposto con gli artt. 43, comma 1, del d.P.R.
n. 600 del 1973 e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, poichè in forza del citato d.l. n. 201 del 2011 il termine per l'esercizio dell'azione fiscale nei confronti dei contribuenti "virtuosi" (come la ricorrente), sarebbe stato abbreviato di un anno (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi;
3) violazione dell'art. 10, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, perchè la disposizione in parola prevedrebbe l'utilizzo delle indagini finanziarie per i contribuenti non virtuosi;
4) vizio di motivazione e violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della legge n. 212 del 2000, recando l'atto impugnato affermazioni di mero stile, inidonee a dare conto della ragioni giustificative della pretesa fiscale;
5) violazione dell'art. 2697 cod.civ., non avendo l'Ufficio dimostrato la riferibilità alla società dei conti correnti bancari intestati alla socia Nominativo_1, onere, questo, gravante sull'Amministrazione finanziaria;
6) eccesso di potere, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 3, e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 45, 47, comma 1, e 59 del d.P.R. n. 917 del 1986, non avendo l'Ufficio dimostrato che i presunti utili extracontabili della società siano anche stati distribuiti tra i soci, così violando il divieto di
"doppia presunzione"; 7) "non debenza della sanzione irrogata" per violazione dell'art. 6, comma 8, del d. lgs. n. 471 del 1997, non potendosi ritenere l'esistenza di acquisti senza fattura sulla base dei solo prelevamenti non giustificati;
8) "errata interpretazione del combinato disposto degli artt. 32 del d.P.R. n.
600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonchè illogicità ed irragiolevolezza del nesso inferenziale, e suo contasto con il principio di capacità contributiva", essendo onere dell'Amministrazione finanziaria dimostare quali operazioni attengano alla situazione personale del socio e quali, invece, afferiscano ad attività riconducibili all'impresa, ed essendo sufficiente per il contribuente superare la presunzione prelevamento-maggior ricavo con la prova, data dalla ricorrente, della indicazione in contabilità del prelievo;
9) "violazione del divieto di doppia imposizione così come disciplinato dagli artt. 163 TUIR e 63 del d.P.R.
n. 600 del 1973", avendo l'Ufficio, da un lato, considerato ricavi anche i prelevamenti della società pari ad euro 13.000,00 e, dall'altro, considerato i medesimi come acquisti in evasione d'imposta; 10) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, e 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, non potendo la società rispondere, a fini sanzionatori, delle condotte dei soci e mancando in ogni caso l'elemento psicologico in capo alla stessa.
2.- Si è costituita l'Agenzia delle entrate, eccependo la non fondatezza del ricorso avversario e concludendo per il suo rigetto.
3.- A seguito di numerosi rinvii richiesti dalla parte ricorrente e del deposito di memorie illustrative autorizzate, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2023.
Affermava la Corte adita:
“4.- Il primo motivo di ricorso - con cui la società ricorrente lamenta la violazione del principio del contraddittorio per non essere stato l'atto di accertamento preceduto da un processo verbale all'esito dell'attività di verifica, con assegnazione ad essa del termine di 60 giorni per presentare osservazioni - è infondato.
L'attività di indagine dell'Ufficio non si è svolta presso i locali della contribuente, ma si è trattato di un accertamento a tavolino, per il quale - come è noto - allo stato della legislazione attuale, non è dovuto l'invocato schema procedimentale di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 13 dicembre 2022, n. 36502; analogamente, Corte di cassazione, sezione sesta, ordinanza 29 luglio 2022, n. 23729; sezione quinta, ordinanza 6 aprile 2020, n. 7690; sezione sesta, ordinanza 3 luglio 2019, n. 17897).
Il contraddittorio si è concretamente articolato, invece, mediante inviti della parte ricorrente a rendere le sue giustificazioni, incontri con l'ufficio ove tali giustificazioni sono state fornite e deposito di memorie procedimentali, il che esclude la fondatezza della censura anche con riferimento all'accertamento dell'IVA non versata, per la quale, trattandosi di tributo armonizzato, vige l'obbligo dell'amministrazione di instaurare un'interlocuzione preventiva con il contribuente.
Anche ove si volesse prescindere da tale rilievo, la censura, per tale parte (relativa all'IVA), sarebbe comunque infondata, perchè la ricorrente non ha assolto alla “prova di resistenza” su di essa gravante e consistente nell'allegazione delle ragioni che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale e del conseguente pregiudizio sostanziale subito (Corte di cassazione, sentenza n. 24823 del 2015; in senso conforme, ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta, ordinanza 1° aprile 2021, n. 9076; ordinanza n. 7690 del 2020; sezione quinta, ordinanza 3 ottobre 2019 n. 24699 e ordinanza n. 17897 del 2019).
5.- Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui la società ricorrente invoca l'applicazione di alcune disposizioni del d.l. n. 201 del 2011, poichè esse riguardano gli accertamenti basati sugli studi di settore e non quelli - quale quello di specie - derivanti da indagini sulle movimentazioni bancarie.
6.- Infondato sono anche il quarto, il quinto, il sesto, l'ottavo e il nono motivo di ricorso, con cui la società ricorrente lamenta, in sostanza, il difetto di motivazione e l'inversione dell'onere della prova della riconducibilità alla società delle movimentazioni bancarie sui conti correnti dei soci, oltre che l'illegittimità della presunzione della distribuzione tra i soci degli utili non contabilizzati dalla società.
Come è noto, non solo in caso di società di persone ma anche per le società di capitali a ristretta base azionaria, "qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (ex multis, Cass. n. 15857 del 2016; Cass. n. 16810 del 2017). Si è inoltre precisato che la ristretta base azionaria ed i rapporti familiari tra i soci sono idonei a fondare la presunzione iuris tantum di riferibilità delle movimentazioni bancarie dei soci alla società (Cass. n. 1093 del 2013; in termini, Cass.
19493 del 2010, Cass. n. 26173 del 2011)" (Cass. civ., sez. trib., 9 settembre 2019, n. 22466).
Ancora, "in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità
e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili;
e ciò senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, giacchè, in forza della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la contraria presunzione di legge (relativa), attestando la ricorrenza di specifici costi deducibili con concreti elementi di prova, non mediante affermazioni, di carattere generale, semplici presunzioni o il richiamo all'equità. Alla presunzione di legge (relativa) va infatti contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all'equità” (cfr. Cass. Sez. V, n.
1898/2016; n. 6425/2011; n. 25365/2007)" (Cass. civ., sez. trib., 16 luglio 2020, n. 15161).
Grava dunque sul contribuente l'onere di provare non solo "che i versamenti sono stati registrati in contabilità", ma anche che "i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari anzichè costituire acquisizione di utili" (Cass. civ., sez. trib., 28 settembre 2022, n. 28309; in termini Cass. civ., sez. trib., 30 giugno 2020,
n. 13112)
Inoltre, «l'onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio “praesumptum de praesumpto non admittitur” (o “divieto di doppie presunzioni” o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena) sia perché tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento, sia perché, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un'altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicché non ricorrerebbe nel caso di specie" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15003 del 16/06/2017, Rv.
644693)»(Corte Cass., sez. trib., ord. 3 febbraio 2020, n. 2407)
Infine, "secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20851 del 2005; Cass. n. 1947 del 2019), nel caso di società a ristretta base partecipativa, (...) è da ritenere pienamente ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati dalla società; e detta presunzione non viola la regola del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci, dalla maggiore conoscibilità degli affari societari da parte di questi ultimi, nonché dal reciproco controllo che i soci di simili ristrette compagini sociali normalmente esercitano fra di loro;
la giurisprudenza di legittimità è parimenti concorde nel ritenere che non spetta all'ufficio, ma al contribuente, socio di una società a ristretta base sociale, fornire la prova che i maggiori ricavi societari non siano stati distribuiti fra i soci, ma siano stati accantonati dalla società, ovvero siano stati dalla medesima reinvestiti (cfr. Cass. n. 32959 del 2018; Cass. n. 16913 del 2020)" (Cass. civ., sez. trib., ordinanza 12 novembre 2020, n. 25501).
Alla luce dei principi di diritto sopra ricordati, correttamente l'Amministrazione: a) ha esteso gli accertamenti bancari ai conti correnti dei soci, ritenendoli conti sostanzialmente riconducibili alla società (a ristretta base azionaria); b) in assenza di una prova specifica diversa dall'appostamento contabile, ha ritenuto che i prelevamenti costituiscano maggiori ricavi;
c) ha presunto, in difetto di prova contraria, la distribuzione degli utili ai soci.
7.- Non fondato, ancora, è il settimo motivo di ricorso, poichè la sanzione irrogata e contestata dalla ricorrente si basa sul rilievo che, a fini IVA, i prelevamenti non giustificati - in quanto fondati sulla presunzione che siano serviti per l'acquisto di merce successivamente commercializzata - sono considerati acquisti in nero
(tra le tante, Cass. civ., sez. trib., 4 agosto 2010, n. 18057).
8.- Parimenti infondato, da ultimo, è il decimo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l'illegittimità delle sanzioni irrogatele per violazione del principio di personalità delle stesse. L'omessa dichiarazione di redditi della società e l'omessa fatturazione sono, infatti, condotte immediatamente rinconducibili alla società medesima, anche se desunte (in parte) dall'esame dei conti correnti dei soci.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
10.- Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e si liquidano come da dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ric._1 s.r.l. nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, il Sig. Rapp._1 con atto del 05 febbraio 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Illegittimità della statuizione in ordine al quarto motivo di ricorso per errata applicazione dell'articolo 42 del dpr n. 600 del 1973 in combinato disposto con l'articolo 7 della l. N. 212 del 2000, con conseguente declaratoria di nullità, dell'avviso di accertamento n. TY9035A02365/2014. In ordine all'eccezione de qua e a quanto controdedotto dall'Ufficio è stata formulata una memoria illustrativa con contestuale istanza istruttoria accolta dalla Corte (cfr. Ordinanza n. 598/2022). Orbene, in ordine alla statuizione di cui al punto n. 6 della Sentenza de qua si assume che i Giudici di prime cure non abbiano fatto buon governo delle disposizioni richiamate per la declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento de quo agitur - articolo
42 DPR 600/73 in combinato disposto con l'articolo 7 L. 212/2000 – alla luce del provvedimento prodotto giusta Ordinanza sopra richiamata. In merito si evidenzia, in primo luogo, che sono atti autoritativi, che non comportano valutazioni di interessi, quelli che effettuano la determinazione del tributo. L'Ufficio all'atto dell'emissione di un avviso di accertamento, proprio in ragione della natura dell'atto che sta ponendo in essere, è tenuto ad osservare il principio di legalità che assolve la funzione di argine rispetto a poteri amministrativi arbitrari. Per inciso, è inequivocabilmente arbitrario emettere e notificare l'avviso di accertamento – atto autoritativo – sulla scorta di un dettaglio (appiattimento dei ricavi su standard preordinati) che per stessa ammissione dell'Ufficio è l'innesco del controllo – quindi l'ipotesi accertativa da dimostrare o confutare all'esito dell'iter istruttorio – perché così facendo l'avviso emesso è radicalmente nullo in quanto viziato ab origine dalla violazione del principio di legalità. Si precisa che la mancanza della motivazione può costituire un vizio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della L. n. 241 del 1990 che può portare al suo annullamento per violazione di legge, mentre l'insufficienza o l'inadeguatezza è censurabile per eccesso di potere. In secondo luogo si rileva che l'Ufficio nell'accertare i prelevamenti effettuati dal conto corrente intestato alla Società, segnatamente: i) € 5.000,00 del 3.6.2009; ii) € 5.000,00 del 30.6.2009; iii)
€ 3.000,00 del 31.7.200 (cfr. pag. 4 dell'avviso di accertamento de quo agitur) non ha motivato il recupero alla luce della provata, in sede di contraddittorio successivo all'Invito, annotazione in contabilità con la dovuta descrizione e giustificazione.
2) Illegittimità della statuizione in ordine al quinto motivo di ricorso per violazione dell'articolo 2697 cod. Civ.
E in ordine all' ottavo motivo del ricorso per violazione dell'articolo 32 del dpr n. 600 del 1973 in combinato disposto con l'articolo 51 della l. N. 633 del 1972, con conseguente declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento n. TY9035A02365/2014. Nel caso di specie, sul punto si è pronunciata la Commissione
Tributaria Provinciale di Trapani con Sentenza n. 623/3/17 annullando l'avviso di accertamento emesso nei confronti del Socio – Nominativo_1 – sulla scorta delle risultanze emerse da indagine bancaria condotta su quest'ultimo travasate in capo alla Società e riversate in capo al Socio. Orbene, con la Sentenza n.
623/3/2017, pronunciata il 7.3.2017 e depositata il 6.3.2017, è stato affermato che “Va infatti considerato che il contribuente ha addotto una prova diretta contro una prova indiretta, e che l'Ufficio non può limitarsi a disconoscerne acriticamente la produzione. Piuttosto vale rappresentare che nel presente accertamento l'Ufficio ha utilizzato esclusivamente delle presunzioni, anche di doppio grado, pratica vietata dalla legge.”
Invero, la Sentenza n. 623/3/2017 è stata impugnata dall'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di
Trapani e ad oggi pende causa dinanzi la Sez. 19 di codesta Corte sub RGA n. 7275/2017.
3) Illegittimità della statuizione in ordine al sesto motivo di ricorso per violazione degli articoli 38, comma 3,
e 39 del dpr n. 600 del 1973 e degli articoli 45, 47, comma 1, e 59 del d.p.r. 917 del 1986, nonché dell'articolo
2697 cod. Civ., con conseguente declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento n. TY9035A02365/2014.
In ordine all'eccezione de qua e a quanto controdedotto dall'Ufficio è stato evidenziato che sono atti autoritativi, che non comportano valutazioni di interessi, quelli che effettuano la determinazione del tributo.
L'Ufficio all'atto dell'emissione di un avviso di accertamento, proprio in ragione della natura dell'atto che sta ponendo in essere, è tenuto ad osservare il PRINCIPIO DI LEGALITÀ che assolve la funzione di argine rispetto a poteri amministrativi arbitrari. Per inciso, è inequivocabilmente arbitrario emettere e notificare l'avviso di accertamento – atto autoritativo – sulla scorta di arresti giurisprudenziali e massime di comune esperienza.
4) Illegittimità della statuizione in ordine al nono motivo di ricorso per omessa pronuncia e per violazione degli articoli 163 e 33 del d.p.r. 917 del 1986 (TUIR), con conseguente declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento n. TY9035A02365/2014. Come si evince dal prospetto di pag. 10 dell'avviso di accertamento de quo agitur ai fini del calcolo delle imposte sui redditi, l'Ufficio ha ritenuto di considerare “ricavi” anche i prelevamenti di pag. 4 (per un totale di € 13.000,00), mentre quelle stesse cifre, ai fini Iva, sono state considerate “acquisti” in evasione di imposta. A pagina 9 dell'avviso di accertamento de quo agitur è irrogata la sanzione ai fini Iva e a pagina 7 dell'avviso di accertamento de quo agitur viene effettuato il computo dei ricavi non dichiarati (pag. 9 “…i prelevamenti non giustificati ammontano a € 13.000,00…”; € 7.684,49; pag.
7 ricavi non dichiarati pari ad “...€ 106.482 dati dalla somma di € 13.000,00 (prelevamenti in capo alla società…”). Pertanto, l'Ufficio ha rinvenuto sia versamenti sia prelevamenti non giustificati;
se ne dovrebbe dedurre che il contribuente abbia posto in essere operazioni “irregolari”, cioè sia gli acquisti (costi) sia le vendite (ricavi), dando corpo ad una contabilità occulta e “parallela”. In questo caso, in applicazione del principio di capacità contributiva, nella determinazione del maggior reddito imponibile si dovrebbe tener conto anche dei costi (non risultanti dalla contabilità) rappresentati dai prelevamenti effettuati (ma nel prospetto di pag. 10, neon vi è alcuna riduzione della base imponibile: quindi i 3 prelevamenti contestati alla
Ric._1 srl sono, ai fini Iva operazioni passive, ai fini Ires operazioni attive). Come affermato in sede di ricorso l'Ufficio nell'accertare i prelevamenti effettuati dal conto corrente intestato alla Società, segnatamente:
i) € 5.000,00 del 3.6.2009; ii) € 5.000,00 del 30.6.2009; iii) € 3.000,00 del 31.7.200 non ha motivato il recupero alla luce della provata, in sede di contraddittorio successivo all'Invito, annotazione in contabilità con la dovuta descrizione e giustificazione.
5) Illegittimità della statuizione in ordine al decimo motivo di ricorso per omessa pronuncia e per violazione dell' articolo 2, comma 2, in combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 472 del 1997 con conseguente declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento n. TY9035A02365/2014. Orbene, posta per tabulas l'omessa pronuncia si propone qui di seguito il motivo n. 10 di ricorso al fine del suo accoglimento.
Limitatamente alle sanzioni irrogate alla ricorrente Ric._1 srl, indicate nelle pagg. 14-15 dell'avviso di accertamento de quo agitur, il contribuente non è posto nelle oggettive condizioni di conoscere la propria colpevolezza. Per quanto riguarda i contestati prelevamenti di pag. 4 (03.06.09, 30.06.09 e 31.07.09), essi sono perfettamente annotati in contabilità con la dovuta descrizione e giustificazione esplicitata sin dal contraddittorio con l'Ufficio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 354/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani sez. 3 e depositata il 26
Giugno 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preliminarmente si osserva che analoghi avvisi di accertamento relativi alle annualità 2007 e 2008 sono stati emessi nei confronti della società Ric._1 s.r.l. (odierna appellante) e della sig.ra Nominativo_1 per i relativi redditi di partecipazione. Orbene, con riferimento all'annualità 2007 il ricorso proposto dalla Ric._1
s.r.l. è stato rigettato “nel merito” dalla CTP di Trapani con sentenza n. 1230/01/2015 resasi definitiva per omessa impugnazione;
l'impugnazione presentata dalla socia Nominativo_1 risulta estinta (con esito ormai definitivo), per mancata prosecuzione del processo (ne era stata dichiarata la sospensione per condono). Per l'annualità 2008 il ricorso cumulativo proposto dalla società e dal socio, per il quale pendeva giudizio avanti codesta CGT – RGA 7288/15 – ha sortito esito favorevole all'Ufficio, giusta sentenza
4679/08/20 (agli atti del fascicolo), anch'essa passata in giudicato. Infine, per l'annualità 2009 (oggetto del presente giudizio) è attualmente pendente avanti ala sez. 19^ di codesta CGT l'appello – RGA 7257 - proposto dallo scrivente Ufficio in relazione al giudizio instaurato dal socio Nominativo_1. Con il primo motivo di appello controparte ripropone l'eccezione, già formulata in primo grado, relativa ad un asserito vizio di motivazione dell'avviso d'accertamento. Invero, si evidenzia che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata e come risulta chiaramente dall'atto impositivo, la pretesa dell'Ufficio è basata sulla presunzione legale di cui all'articolo 32, primo comma, n. 2) in relazione alle movimentazioni bancarie non giustificate dalla parte. Come pacificamente affermato dalla Giurisprudenza sono invece irrilevanti le ragioni per le quali si è ritenuto di attivare il controllo tramite indagini finanziarie. Diversamente da quanto asserito dall'appellante, quindi, le ragioni per le quali si ritiene di attivare il controllo in capo al contribuente sono irrilevanti. Tali ragioni, peraltro, per quanto irrilevanti sono in ogni caso del tutto legittime. Ed infatti, come anche indicato nell'autorizzazione alle indagini finanziarie, la società, pur risultando “congrua e coerente” allo studio di settore è risultata “appiattita” e per l'anno 2010 anche in perdita. Emerge poi nell'autorizzazione che: “La compagine societaria muta nel 2011 in quanto la signora Nominativo_1 dona al signor Rapp._1 che accetta: la propria quota di partecipazione nella società "Ric._1 S.r.l." del valore nominale di Euro
9.776,00 (novemilasettecentosettantasei virgola zero zero), pari al novantaquattro per cento (94%) del capitale sociale e del valore effettivo di Euro 995.000,00 (novecentonovantacinquemila virgola zero zero) di cui Euro 650.163,64 (seicentocinquantamila centosessantatre virgola sessantaquattro) si riferiscono a versamenti effettuati in conto futuro aumento di capitale in favore della società stessa "Ric._1 S.r.l." da parte della donante signora Nominativo_1. Ai fini fiscali, i comparenti dichiarano che il valore complessivo della presente donazione è' di Euro 995.000,00 (novecentonovantacinquemila virgola zero zero) di cui Euro
650.163,64 (seicentocinquantamila centosessantatre virgola sessantaquattro) si riferiscono al valore dei versamenti effettuati in conto futuro aumento di capitale in favore della società stessa "Ric._1 S.r.l." da parte della donante signora Nominativo_1. La donante signora Nominativo_1 dichiara che tale intera quota e' di sua esclusiva proprietà e disponibilità, libera da pesi o vincoli di sorta, anche ai sensi della legge
19 maggio 1975 n.151. I suddetti apporti di capitale risultano presenti per € 335.097,00 già nel Modello
UNICO 2007 rigo RF 94 e per € 650.137,00 nel Modello UNICO 2008 rigo RF 101. Tali apporti di considerevole valore non trovano giustificazione nella capacità reddituale della sig.ra Nominativo_1 e, pertanto, appare utile ricorrere allo strumento istruttorio delle indagini finanziarie nei confronti della società e dei soci:
Nominativo_1 e Rapp._1, nella fondata ipotesi che redditi sottratti a tassazione da parte della società siano confluiti in conti correnti nella disponibilità dei soci”. Con il secondo motivo di appello controparte ripropone i motivi di ricorso quinto e ottavo afferenti l'asserita illegittimità dell'atto impugnato per avvenuta inversione dell'onere della prova in merito alle indagini in capo ai terzi. Invero, quanto all'utilizzabilità delle movimentazioni riscontrate sui conti correnti dei soci si evidenzia che la sig.ra Ric._1, oltre che socia a ristretta base azionaria, era anche l'amministratore per gli anni d'imposta oggetto di controllo. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità precisa che esiste la presunzione legale attraverso la quale la condotta assunta da soci nella movimentazione dei loro conti personali può essere ricondotta alla società a ristretta base azionaria di cui gli stessi fanno parte (tra le altre, Cass. 1658/2022). A maggior ragione nei casi in cui, come quello in esame, il socio sia anche amministratore. Nel caso oggi in discussione la consistenza della quota di capitale detenuta dalla Sig.ra Nominativo_1 (94%), unitamente alla sua attività di Amministratore unico e, conseguentemente, unico soggetto abilitato a gestire i c/c della società, realizza i requisiti configurati sia dalla normativa che dalla giurisprudenza per considerare la sostanziale riferibilità, in tema di conti correnti bancari, tra persona fisica e società. D'altra parte, stante che la sig.ra Ric._1 nell'anno sottoposto a controllo ha dichiarato un reddito di fabbricati pari ad € 29.656,00, redditi di capitale pari a zero, e a seguito di interrogazione all'Anagrafe Tributaria la stessa è risultata proprietaria di 5 immobili iscritti al catasto edilizio urbano e quattro al catasto edilizio terreni e due automobili, l'Ufficio ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare le indagini finanziarie. L'amministratrice della società, né in sede di contraddittorio pre accertamento né nell'attuale fase contenziosa ha mai giustificato le movimentazioni finanziarie in avere sul proprio conto, pienamente legittimo è stato dunque l'operato dell'ufficio che anche per presunzioni ha evidentemente dimostrato la sostanziale riferibilità del conto dell'amministratore unico alla società accertata. Con il terzo motivo di appello controparte ripropone, a dire il vero in modo alquanto confuso, il sesto motivo di ricorso afferente l'asserita illegittimità della presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati al socio. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare pur non sussistendo – a differenza di una società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica - tenuto conto della “complicità” che normalmente avvince un gruppo così composto - la presunzione “semplice” di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.
Con il quarto motivo di appello viene riproposta l'eccezione formulata con il nono motivo di ricorso e relativa alla illegittima ripresa a tassazione dei prelevamenti non giustificati in relazione ad un'asserita violazione del divieto di doppia imposizione;
viene altresì contestato il vizio di omessa pronuncia. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si sosteneva che le somme prelevate (ammontanti a complessivi euro 13.000,00) fossero state utilizzate dalla società per il pagamento di stipendi e fornitori e che il prelievo era stato comunque contabilizzato. L'Ufficio, come chiarito nelle motivazioni dell'atto impugnato, ha ritenuto le suddette giustificazioni non idonee a superare la presunzione di cui all'art. 32 del DPR n. 600/73, in quanto il contribuente non è stato in grado di indicare la registrazione contabile che dimostra che le predette somme siano state effettivamente utilizzate per il pagamento di salari e fornitori. Al riguardo controparte ritiene che la sola contabilizzazione del prelievo costituisca una esimente per la società dal dovere giustificare la destinazione e l'utilizzo delle somme prelevate;
l'affermazione, in estrema sintesi, starebbe a significare che qualunque prelievo da c/c bancario, per il solo fatto di essere stato contabilizzato sarebbe, in re ipsa, giustificato rispetto ai controlli effettuabili dall'ufficio. Con il quinto motivo di appello viene riproposto il decimo motivo di ricorso sull'asserita illegittimità delle sanzioni irrogate alla società per violazione del principio di personalità, eccependo, inoltre, il vizio di omessa pronuncia. Infatti, come correttamente statuito dai primi giudici, l'omessa dichiarazione di redditi della società e l'omessa fatturazione sono condotte immediatamente riconducibili alla società medesima, anche se desunte (in parte) dall'esame dei conti correnti dei soci.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 13 ottobre 2025, parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, va dato atto che l'appellante ha espressamente dichiarato di prestare acquiescenza alle statuizioni della sentenza di primo grado relative ai motivi nn.1, 2, 3 e 7 del ricorso introduttivo. Ne consegue che, su tali profili (violazioni dell'art.32 D. P. R. n.600/1973 in combinato con l'art.12, comma 7, L. n.212/2000; art.10 D. L. n.201/2011; sanzione IVA per omessa regolarizzazione acquisti;
ecc. ), si è formato giudicato interno, con conseguente delimitazione del thema decidendum ai motivi di appello indicati ai punti da 1 a 5 della narrativa. L'appello è, pertanto, scrutinabile nei soli limiti delle censure residuamente riproposte.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici di primo grado hanno respinto la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, in particolare: per l'asserita insussistenza di una “correlazione” tra il “presupposto di fatto” indicato (appaiarsi dei ricavi su standard preordinati, “appiattimento” dei ricavi pur congrui e coerenti agli studi di settore) e le “ragioni giuridiche” fondate sui risultati delle indagini bancarie;
per non avere adeguatamente valorizzato il contenuto dell'autorizzazione regionale del 22.03.2012, acquisita agli atti su istanza della contribuente con ordinanza istruttoria n.598/2022. L'assunto non è condivisibile. Dalla lettura coordinata: dell'avviso di accertamento;
delle controdeduzioni dell'Ufficio; dell'autorizzazione alle indagini finanziarie prodotta in giudizio, emerge chiaramente che: la condizione di “congruità e coerenza” agli studi di settore, unita al fenomeno descritto come “appiattimento” dei ricavi e alle rilevanti vicende di donazione di quota e di versamenti in conto futuro aumento di capitale in favore della società (per importi complessivi prossimi al milione di euro, non giustificati dalla capacità reddituale della socia donante), ha costituito ragione organizzativa di selezione del soggetto ai fini del controllo e presupposto logico dell'emissione dell'autorizzazione alle indagini;
la motivazione dell'avviso di accertamento, invece, è fondata sulle risultanze delle movimentazioni bancarie non giustificate, poste a base delle riprese secondo lo schema legale di cui all'art.32 D. P. R. n.600/1973 e art. 51 D. P. R.
n.633/1972. Sotto questo profilo, la distinzione operata dall'Ufficio tra “innesco del controllo” e “motivi di accertamento” è corretta e conforme all'assetto normativo e giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità – come correttamente richiamato dall'Ufficio – afferma in via generale che:
l'autorizzazione alle indagini bancarie ha natura interna e organizzativa, incidendo sui rapporti tra uffici, non costituendo atto impositivo né provvedimento direttamente incidente sulla sfera giuridica del contribuente;
non è richiesto, per tale autorizzazione, uno specifico obbligo di motivazione in senso pieno, né la sua allegazione all'avviso costituisce condizione di validità dell'atto impositivo;
ai fini della legittimità dell'avviso, ciò che rileva è la congrua e sufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa impositiva, e non le valutazioni interne che hanno condotto all'attivazione del potere istruttorio. Nel caso di specie, l'avviso: indica in modo dettagliato: i conti correnti esaminati;
la natura delle movimentazioni
(prelevamenti e versamenti); gli importi considerati non giustificati;
il collegamento di tali importi con la determinazione del maggior reddito di impresa e dell'IVA dovuta;
richiama espressamente la presunzione legale di cui all'art.32, comma 1, n.2, D. P. R. n.600/1973, nonché l'art. 51 D. P. R. n.633/1972, evidenziando l'onere del contribuente di fornire puntuale dimostrazione della provenienza/destinazione delle somme e della loro irrilevanza ai fini reddituali e/o
IVA. Lamentare un difetto di motivazione per asserita “non correlazione” tra “lo stato appiattito della società”
(dato utilizzato ai fini dell'innesco dell'indagine) e le movimentazioni bancarie non giustificate significa, in sostanza, sovrapporre il piano selettivo/interno a quello motivazionale/esteriore dell'atto impositivo. Tale impostazione non trova riscontro normativo. La motivazione, nel caso in esame, appare: completa nella descrizione dei presupposti di fatto (movimentazioni non giustificate, importi, date, riferibilità dei conti, parziale giustificazione non ritenuta attendibile); correttamente ancorata alle ragioni giuridiche (presunzione legale sui conti correnti, presunzione di distribuzione utili in società a ristretta base, normativa sostanziale IRES/
IRAP/IVA).
L'appellante lamenta, inoltre, che i giudici di primo grado non avrebbero valutato il contenuto dell'autorizzazione regionale prodotta ex art.7 D. Lgs. n.546/1992. Dalla motivazione della sentenza impugnata, tuttavia, risulta che il Collegio di primo grado, pur non soffermandosi analiticamente sul contenuto della nota regionale, ha ritenuto infondata la censura di difetto di motivazione, valorizzando: la piena sufficienza della motivazione dell'avviso incentrata sulle indagini bancarie;
la non essenzialità, ai fini della legittimità dell'atto, delle ragioni interne di attivazione del controllo. Pertanto, più che di omessa pronuncia, si è in presenza di una pronuncia implicita di rigetto, in linea con il principio di “assorbimento” delle questioni non decisive rispetto all'esito della lite. Il motivo va, dunque, respinto.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto: il quinto motivo di ricorso (asserita inversione dell'onere della prova in relazione alle indagini sui conti di terzi – socio
Nominativo_1); l'ottavo motivo di ricorso (pretesa illegittimità delle riprese fondate su movimentazioni non giustificate e dedotta violazione del principio di capacità contributiva). La tesi della contribuente si articola essenzialmente su due profili:
1. Illegittimità dell'utilizzo dei conti della socia (terzo rispetto alla società) e necessità che l'Amministrazione dimostri, in via principale, la fittizia interposizione o la sostanziale riferibilità delle movimentazioni alla società;
2. Violazione del divieto di “doppia presunzione”, in quanto la pretesa nascerebbe da una presunzione (maggiori ricavi della società) che verrebbe utilizzata come fatto noto per una seconda presunzione (distribuzione ai soci o riferibilità dei conti). Anche tali censure non meritano accoglimento.
L'art.32, comma 1, n.2, D. P. R. n.600/1973 (e, in termini corrispondenti, l'art. 51 D. P. R. n.633/1972) configurano una presunzione legale relativa a favore dell'AR, in base alla quale: i versamenti su conti correnti si presumono riferibili a ricavi o compensi, e i prelevamenti si presumono destinati a spese non contabilizzate suscettibili di generare ricavi, salvo che il contribuente dimostri analiticamente, per ciascuna operazione: di averne già tenuto conto nella determinazione del reddito dichiarato, oppure la loro irrilevanza reddituale/fiscale (ad es. operazioni estranee, rimborsi, partite di giro, apporti documentati, ecc. ), indicando specificamente soggetto beneficiario e causale. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha qualificato tale presunzione come legale “iuris tantum”, non soggetta ai requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici, e idonea a invertire l'onere probatorio sul contribuente, il quale è tenuto a fornire prova analitica e non generica delle proprie allegazioni. Nel caso di specie, come emerge dall'avviso e dalle controdeduzioni: per la società Ric._1 r. l. , in sede di contraddittorio, le movimentazioni sono state in gran parte giustificate, ad eccezione dei tre prelevamenti per € 13.000,00, in relazione ai quali la società si
è limitata ad affermare – in termini del tutto generici – che si trattasse di pagamenti di stipendi e fornitori
“come da registrazioni contabili”, senza indicare né numeri di registrazione, né nominativi dei beneficiari;
per la socia/amministratrice Nominativo_1, i versamenti per complessivi € 93.482,00 non hanno trovato alcuna specifica giustificazione, né in sede amministrativa né in sede contenziosa, se non attraverso tesi difensive di carattere generale. Sotto tale profilo, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che la società non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
L'appellante sostiene che l'AR avrebbe dovuto provare, in via principale, la fittizia intestazione o l'interposizione, non potendo automaticamente riferire alla società le movimentazioni dei conti intestati alla socia Nominativo_1. Tuttavia, nel caso in esame: la società è a ristretta base partecipativa, con quota del
94% in capo alla sig. ra Nominativo_1 e del 6% in capo al sig. Rapp._1; la sig. ra Nominativo_1 riveste, per l'anno 2009,la qualifica di amministratore unico, quindi di soggetto che gestisce e rappresenta la società nei rapporti esterni;
la stessa socia/amministratrice risulta aver effettuato rilevantissimi versamenti in conto futuro aumento di capitale in favore della società (come indicato nell'autorizzazione alle indagini finanziarie), non coerenti con la sua capacità reddituale dichiarata. In situazioni di questo tipo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto che il rapporto di controllo e la ristretta compagine sociale, specie quando il socio è anche amministratore, consentono di presumere, salvo prova contraria, una sostanziale identità di interessi tra socio e società, tale da giustificare l'utilizzo, ai fini dell'accertamento sulla società, delle risultanze dei conti intestati al socio/amministratore. Nel caso concreto: l'Ufficio ha dato conto delle circostanze fattuali (struttura societaria, ruolo di amministratore unico, sproporzione tra apporti di capitale e redditi dichiarati, mancata giustificazione delle entrate in conto socio); la contribuente non ha fornito prova contraria idonea a dimostrare che i predetti versamenti fossero del tutto autonomi e non riconducibili, neppure indirettamente, all'attività sociale o a redditi da essa generati. Ne consegue che l'estensione dell'indagine bancaria ai conti della socia/amministratrice e l'utilizzo delle relative risultanze nell'accertamento in capo alla società non appaiono contrari a legge, né integrano indebita “doppia presunzione”. Infatti, il “fatto noto” non è costituito dai maggiori ricavi accertati, bensì: dalla ristrettezza della base sociale;
dal vincolo di controllo e gestione esercitato dal socio/amministratore; dalle anomale movimentazioni in entrata sui conti di quest'ultimo, a fronte di capacità reddituale modesta. Su tali fatti noti si innesta, in via logica e coerente, sia la presunzione di riferibilità alla società delle movimentazioni sui conti del socio/amministratore, sia la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Il motivo va, quindi, respinto.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci della società di capitali a ristretta base partecipativa.
La società assume che: non vi sarebbe, per le società di capitali, una presunzione legale di distribuzione degli utili;
la presunzione accolta dai giudici di merito costituirebbe, in realtà, una “doppia presunzione”; incomberebbe all'Amministrazione l'onere di provare, in via diretta, l'effettiva distribuzione degli utili ai soci.
L'impostazione non può essere condivisa. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato – in modo costante – che, in presenza di società di capitali a ristretta base partecipativa (talora anche a base familiare), la stretta compenetrazione di interessi e la limitata cerchia dei soci giustificano una presunzione semplice iuris tantum di distribuzione pro quota ai soci dei maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società.
Tale presunzione: non viola il divieto di “presunzione di secondo grado”, poiché il fatto noto non è il maggior reddito accertato come tale, bensì la struttura ristretta della compagine e il conseguente vincolo di controllo e conoscenza delle vicende societarie da parte dei soci;
non esonera l'Ufficio dall'onere iniziale di dimostrare il maggior reddito in capo alla società (onere che, nel caso di specie, è stato assolto tramite le indagini bancarie), ma consente di presumere la riversione di tali utili extracontabili in capo ai soci in proporzione alle rispettive quote;
può essere vinta dal contribuente mediante prova contraria (es. reinvestimento o accantonamento degli utili, perdite pregresse, situazioni particolari di autonomia gestionale, ecc. ). Nel caso in esame: la società è a ristretta base (due soli soci, uno dei quali al 94% e amministratore unico); l'appellante non ha fornito alcuna significativa prova contraria in ordine all'asserito reinvestimento o accantonamento dei maggiori utili, limitandosi ad affermare che l'onere di provare la distribuzione graverebbe integralmente sull'Ufficio. In tal modo, essa non ha assolto all'onere di cui all'art. 2697 c. c. , come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
Con il quarto motivo di appello l'appellante ripropone la censura (già formulata nel nono motivo di ricorso) relativa ai tre prelevamenti per complessivi € 13.000,00, sostenendo: che tali somme sarebbero state contabilizzate come costi (pagamento stipendi e fornitori); che, ai fini delle imposte dirette, l'Ufficio le avrebbe considerate ricavi non dichiarati, mentre, ai fini IVA, le avrebbe trattate come acquisti (operazioni passive); che si verificherebbe, quindi, una situazione di “doppia imposizione” o, comunque, di lesione del principio di capacità contributiva, non essendo stata riconosciuta alcuna deduzione dei corrispondenti costi. La censura appare infondata sotto un duplice profilo.
Come già rilevato: la società si è limitata ad una giustificazione generica, affermando che i tre prelevamenti erano destinati al pagamento di stipendi e fornitori, senza indicare nominativamente i beneficiari, né le specifiche scritture contabili a cui rapportare tali movimenti;
l'Ufficio, in applicazione dell'art.32 D. P. R.
n.600/1973, ha pertanto ritenuto non superata la presunzione di riconducibilità di tali somme a ricavi non dichiarati. La giurisprudenza consolidata richiede, per vincere la presunzione, una prova specifica e puntuale della destinazione del prelievo a soggetti determinati, e non può ritenersi sufficiente un mero richiamo alla
“contabilizzazione” del movimento, privo di indicazione di registrazioni, fatture, beneficiari, causali precise.
In mancanza di tali elementi, la sentenza di primo grado ha correttamente affermato la legittimità del recupero a tassazione.
L'assunto della contribuente secondo cui i prelevamenti sarebbero stati “considerati costi ai fini IVA e ricavi ai fini IRES” non trova riscontro normativo né fattuale. Innanzitutto, il meccanismo dell'IVA e quello delle imposte dirette si fondano su basi imponibili e presupposti differenti, non essendo precluso che una medesima movimentazione bancaria rilevi, con qualificazioni diverse, ai fini dei due tributi, purché ciò avvenga nel rispetto delle norme che presiedono alla determinazione della base imponibile di ciascuna imposta. In secondo luogo, nel caso in esame, la contribuente non ha dimostrato che i prelevamenti in questione corrispondano, con precisa correlazione causale e documentale, ad acquisti di beni o servizi specifici
(suscettibili di generare IVA a credito), né che gli stessi siano stati effettivamente e correttamente registrati in contabilità come costi deducibili. Lamentare una “doppia imposizione” presupporrebbe la prova che:
1. le stesse somme siano state effettivamente tassate due volte in capo al medesimo soggetto, per il medesimo presupposto e periodo;
2. non vi sia nel sistema una giustificazione normativa della diversa qualificazione ai fini dei differenti tributi. Nel caso in esame, la società si limita a dedurre – in via meramente assertiva – un contrasto logico nelle qualificazioni operate dall'Ufficio, senza dimostrare alcuna concreta duplicazione di imposta in senso tecnico. Peraltro, va ribadito che l'art.32 D. P. R. n.600/1973 consente di assumere i prelevamenti non giustificati come “ricavi” ai fini dell'accertamento del reddito di impresa, e ciò anche prescindendo dalla deducibilità dei costi, salvo che il contribuente fornisca prova analitica della natura e inerenza di questi ultimi. L'assenza di tale prova impedisce di considerare i prelevamenti come costi deducibili e giustifica la loro inclusione nella base imponibile, senza che ciò determini, di per sé, alcuna illegittima duplicazione impositiva. Il motivo va, pertanto, rigettato. Con l'ultimo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittime le sanzioni irrogate alla società, deducendo: violazione degli artt.2, comma 2, e 5, comma 1, del D. Lgs. n.
472/1997, in quanto le sanzioni sarebbero state applicate alla società per condotte riconducibili esclusivamente alla socia Nominativo_1; difetto dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo alla società, che avrebbe tenuto una condotta diligente e avrebbe correttamente annotato in contabilità i prelevamenti;
nonché, in via subordinata, insufficiente motivazione delle sanzioni stesse. Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
Gli artt.2 e 11 del D. Lgs. n. 472/1997 disciplinano, rispettivamente, la responsabilità per le violazioni tributarie e la responsabilità solidale delle persone giuridiche. Nel caso di specie: l'omessa o infedele dichiarazione dei ricavi, così come l'eventuale omessa fatturazione e/o irregolare registrazione, sono violazioni che si riferiscono direttamente alla società Ric._1 r. l. , in quanto soggetto passivo d'imposta; l'eventuale utilizzo, da parte dell'Ufficio, delle indagini sui conti correnti della socia/amministratrice quale mezzo di prova non muta la riferibilità soggettiva della violazione: appena accertata l'esistenza di maggiori ricavi in capo alla società, questa ne risponde quale autore della violazione nell'ambito della propria organizzazione. La difesa della contribuente, secondo cui la società sarebbe estranea alle movimentazioni sui conti della socia
Nom._1, trascura che: le movimentazioni sono state ritenute sostanzialmente riconducibili all'attività sociale, in forza delle presunzioni sopra richiamate;
una volta verificata la sussistenza dei maggiori ricavi della società, la relativa violazione dichiarativa è imputabile alla società medesima, quale soggetto obbligato all'adempimento dell'obbligo tributario. L'art.5 D. Lgs. n. 472/1997 richiede, per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, la sussistenza almeno della colpa. Nel caso concreto: la società ha dichiarato un reddito inferiore a quello accertato, sulla base di movimentazioni bancarie di ammontare significativo che non sono state idoneamente spiegate;
non emergono elementi dai quali poter inferire un errore scusabile, né un'affidabile ignoranza incolpevole dell'obbligo; la mancata o insufficiente spiegazione delle movimentazioni, a fronte di una presunzione legale di rilievo fiscale, integra quantomeno un comportamento negligente. La tesi difensiva, secondo cui la società avrebbe agito in buona fede e con diligenza organizzativa,
è priva di adeguata dimostrazione e, comunque, non appare compatibile con l'omessa giustificazione analitica delle movimentazioni contestate.
Quanto, infine, alla motivazione delle sanzioni, dall'avviso di accertamento risulta che: l'Ufficio ha indicato la norma violata, ha specificato la tipologia di violazione (omessa/infedele dichiarazione, violazioni in materia di IVA, ecc. ), ha quantificato gli importi sanzionatori, correlando le sanzioni alle maggiori imposte accertate.
Non occorre, secondo i principi generali, una motivazione autonoma e distinta rispetto a quella dell'accertamento sostanziale, essendo sufficiente che il contribuente sia messo in condizione di comprendere l'an e il quantum della pretesa sanzionatoria, cosa che nel caso in esame deve ritenersi verificata. Il motivo, pertanto, va rigettato.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ric._1 S.r.l. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 24 Ottobre 2025. IL
GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 584/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ric._1 Legale Rappresentante Rapp._1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rapp._1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 354/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 3
e pubblicata il 26/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9035A02365_2014 IRES-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1919/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle entrate e depositato il 12 marzo 2015, la Ric._1 s.r.
l., in persona del suo legale rappresentante p.t., ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. TY9035A02365/2014, relativo a imposte dirette e IVA per l'anno d'imposta 2009.
Premette la società ricorrente che: a) l'Agenzia delle entrate, con atti n. 100730, 100731 e 100732, invitava la società medesima e il suo amministratore unico (Nominativo_1) al contradittorio amministrativo in relazione a indagini finanziarie riferite agli anni 2008-2009-2010; b) essa, svolgente attività di “fabbricazione altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento”, nell'anno 2009 aveva nella compagine sociale il sig.
Rapp._1, titolare del 6% delle quote, e Nominativo_1, titolare della restante parte;
c) a seguito degli inviti dell'Ufficio, si tenevano quattro incontri con il medesimo e venivano prodotte memorie documentali;
d) al termine della verifica, l'Ufficio elevava rilievi in materia d'imposte dirette ed IVA, sulla base di una pretesa evasione desunta dall'analisi delle movimentazioni bancarie compiute sui conto correnti della società e dei soci;
e) a tali rilievi seguiva il verbale di accertamento impugnato, con cui venivano contestate alla ricorrente operazioni finanziarie pari ad euro 106.482,00 (di cui euro 93.482,00 compiute sul conto della socia
Nominativo_1), ritenute maggiori ricavi evasi.
Ciò premesso, la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato per: 1) violazione degli artt. 32 del d.P.
R. n. 600 del 1973, 14 della legge n. 4 del 1929 e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 ("nonchè delle norme che regolano il procedimento amministrativo"), dal momento che l'atto di accertamento non è stato preceduto da un processo verbale all'esito dell'attività di verifica, con assegnazione del termine di 60 giorni per presentare osservazioni;
2) violazione dell'art. 10, commi da 9 a 13, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011, in combinato disposto con gli artt. 43, comma 1, del d.P.R.
n. 600 del 1973 e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, poichè in forza del citato d.l. n. 201 del 2011 il termine per l'esercizio dell'azione fiscale nei confronti dei contribuenti "virtuosi" (come la ricorrente), sarebbe stato abbreviato di un anno (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi;
3) violazione dell'art. 10, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, perchè la disposizione in parola prevedrebbe l'utilizzo delle indagini finanziarie per i contribuenti non virtuosi;
4) vizio di motivazione e violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della legge n. 212 del 2000, recando l'atto impugnato affermazioni di mero stile, inidonee a dare conto della ragioni giustificative della pretesa fiscale;
5) violazione dell'art. 2697 cod.civ., non avendo l'Ufficio dimostrato la riferibilità alla società dei conti correnti bancari intestati alla socia Nominativo_1, onere, questo, gravante sull'Amministrazione finanziaria;
6) eccesso di potere, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 3, e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 45, 47, comma 1, e 59 del d.P.R. n. 917 del 1986, non avendo l'Ufficio dimostrato che i presunti utili extracontabili della società siano anche stati distribuiti tra i soci, così violando il divieto di
"doppia presunzione"; 7) "non debenza della sanzione irrogata" per violazione dell'art. 6, comma 8, del d. lgs. n. 471 del 1997, non potendosi ritenere l'esistenza di acquisti senza fattura sulla base dei solo prelevamenti non giustificati;
8) "errata interpretazione del combinato disposto degli artt. 32 del d.P.R. n.
600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonchè illogicità ed irragiolevolezza del nesso inferenziale, e suo contasto con il principio di capacità contributiva", essendo onere dell'Amministrazione finanziaria dimostare quali operazioni attengano alla situazione personale del socio e quali, invece, afferiscano ad attività riconducibili all'impresa, ed essendo sufficiente per il contribuente superare la presunzione prelevamento-maggior ricavo con la prova, data dalla ricorrente, della indicazione in contabilità del prelievo;
9) "violazione del divieto di doppia imposizione così come disciplinato dagli artt. 163 TUIR e 63 del d.P.R.
n. 600 del 1973", avendo l'Ufficio, da un lato, considerato ricavi anche i prelevamenti della società pari ad euro 13.000,00 e, dall'altro, considerato i medesimi come acquisti in evasione d'imposta; 10) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, e 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, non potendo la società rispondere, a fini sanzionatori, delle condotte dei soci e mancando in ogni caso l'elemento psicologico in capo alla stessa.
2.- Si è costituita l'Agenzia delle entrate, eccependo la non fondatezza del ricorso avversario e concludendo per il suo rigetto.
3.- A seguito di numerosi rinvii richiesti dalla parte ricorrente e del deposito di memorie illustrative autorizzate, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2023.
Affermava la Corte adita:
“4.- Il primo motivo di ricorso - con cui la società ricorrente lamenta la violazione del principio del contraddittorio per non essere stato l'atto di accertamento preceduto da un processo verbale all'esito dell'attività di verifica, con assegnazione ad essa del termine di 60 giorni per presentare osservazioni - è infondato.
L'attività di indagine dell'Ufficio non si è svolta presso i locali della contribuente, ma si è trattato di un accertamento a tavolino, per il quale - come è noto - allo stato della legislazione attuale, non è dovuto l'invocato schema procedimentale di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 13 dicembre 2022, n. 36502; analogamente, Corte di cassazione, sezione sesta, ordinanza 29 luglio 2022, n. 23729; sezione quinta, ordinanza 6 aprile 2020, n. 7690; sezione sesta, ordinanza 3 luglio 2019, n. 17897).
Il contraddittorio si è concretamente articolato, invece, mediante inviti della parte ricorrente a rendere le sue giustificazioni, incontri con l'ufficio ove tali giustificazioni sono state fornite e deposito di memorie procedimentali, il che esclude la fondatezza della censura anche con riferimento all'accertamento dell'IVA non versata, per la quale, trattandosi di tributo armonizzato, vige l'obbligo dell'amministrazione di instaurare un'interlocuzione preventiva con il contribuente.
Anche ove si volesse prescindere da tale rilievo, la censura, per tale parte (relativa all'IVA), sarebbe comunque infondata, perchè la ricorrente non ha assolto alla “prova di resistenza” su di essa gravante e consistente nell'allegazione delle ragioni che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale e del conseguente pregiudizio sostanziale subito (Corte di cassazione, sentenza n. 24823 del 2015; in senso conforme, ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta, ordinanza 1° aprile 2021, n. 9076; ordinanza n. 7690 del 2020; sezione quinta, ordinanza 3 ottobre 2019 n. 24699 e ordinanza n. 17897 del 2019).
5.- Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui la società ricorrente invoca l'applicazione di alcune disposizioni del d.l. n. 201 del 2011, poichè esse riguardano gli accertamenti basati sugli studi di settore e non quelli - quale quello di specie - derivanti da indagini sulle movimentazioni bancarie.
6.- Infondato sono anche il quarto, il quinto, il sesto, l'ottavo e il nono motivo di ricorso, con cui la società ricorrente lamenta, in sostanza, il difetto di motivazione e l'inversione dell'onere della prova della riconducibilità alla società delle movimentazioni bancarie sui conti correnti dei soci, oltre che l'illegittimità della presunzione della distribuzione tra i soci degli utili non contabilizzati dalla società.
Come è noto, non solo in caso di società di persone ma anche per le società di capitali a ristretta base azionaria, "qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (ex multis, Cass. n. 15857 del 2016; Cass. n. 16810 del 2017). Si è inoltre precisato che la ristretta base azionaria ed i rapporti familiari tra i soci sono idonei a fondare la presunzione iuris tantum di riferibilità delle movimentazioni bancarie dei soci alla società (Cass. n. 1093 del 2013; in termini, Cass.
19493 del 2010, Cass. n. 26173 del 2011)" (Cass. civ., sez. trib., 9 settembre 2019, n. 22466).
Ancora, "in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità
e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili;
e ciò senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, giacchè, in forza della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la contraria presunzione di legge (relativa), attestando la ricorrenza di specifici costi deducibili con concreti elementi di prova, non mediante affermazioni, di carattere generale, semplici presunzioni o il richiamo all'equità. Alla presunzione di legge (relativa) va infatti contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all'equità” (cfr. Cass. Sez. V, n.
1898/2016; n. 6425/2011; n. 25365/2007)" (Cass. civ., sez. trib., 16 luglio 2020, n. 15161).
Grava dunque sul contribuente l'onere di provare non solo "che i versamenti sono stati registrati in contabilità", ma anche che "i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari anzichè costituire acquisizione di utili" (Cass. civ., sez. trib., 28 settembre 2022, n. 28309; in termini Cass. civ., sez. trib., 30 giugno 2020,
n. 13112)
Inoltre, «l'onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio “praesumptum de praesumpto non admittitur” (o “divieto di doppie presunzioni” o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena) sia perché tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento, sia perché, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un'altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicché non ricorrerebbe nel caso di specie" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15003 del 16/06/2017, Rv.
644693)»(Corte Cass., sez. trib., ord. 3 febbraio 2020, n. 2407)
Infine, "secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20851 del 2005; Cass. n. 1947 del 2019), nel caso di società a ristretta base partecipativa, (...) è da ritenere pienamente ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati dalla società; e detta presunzione non viola la regola del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci, dalla maggiore conoscibilità degli affari societari da parte di questi ultimi, nonché dal reciproco controllo che i soci di simili ristrette compagini sociali normalmente esercitano fra di loro;
la giurisprudenza di legittimità è parimenti concorde nel ritenere che non spetta all'ufficio, ma al contribuente, socio di una società a ristretta base sociale, fornire la prova che i maggiori ricavi societari non siano stati distribuiti fra i soci, ma siano stati accantonati dalla società, ovvero siano stati dalla medesima reinvestiti (cfr. Cass. n. 32959 del 2018; Cass. n. 16913 del 2020)" (Cass. civ., sez. trib., ordinanza 12 novembre 2020, n. 25501).
Alla luce dei principi di diritto sopra ricordati, correttamente l'Amministrazione: a) ha esteso gli accertamenti bancari ai conti correnti dei soci, ritenendoli conti sostanzialmente riconducibili alla società (a ristretta base azionaria); b) in assenza di una prova specifica diversa dall'appostamento contabile, ha ritenuto che i prelevamenti costituiscano maggiori ricavi;
c) ha presunto, in difetto di prova contraria, la distribuzione degli utili ai soci.
7.- Non fondato, ancora, è il settimo motivo di ricorso, poichè la sanzione irrogata e contestata dalla ricorrente si basa sul rilievo che, a fini IVA, i prelevamenti non giustificati - in quanto fondati sulla presunzione che siano serviti per l'acquisto di merce successivamente commercializzata - sono considerati acquisti in nero
(tra le tante, Cass. civ., sez. trib., 4 agosto 2010, n. 18057).
8.- Parimenti infondato, da ultimo, è il decimo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l'illegittimità delle sanzioni irrogatele per violazione del principio di personalità delle stesse. L'omessa dichiarazione di redditi della società e l'omessa fatturazione sono, infatti, condotte immediatamente rinconducibili alla società medesima, anche se desunte (in parte) dall'esame dei conti correnti dei soci.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
10.- Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e si liquidano come da dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ric._1 s.r.l. nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, il Sig. Rapp._1 con atto del 05 febbraio 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Illegittimità della statuizione in ordine al quarto motivo di ricorso per errata applicazione dell'articolo 42 del dpr n. 600 del 1973 in combinato disposto con l'articolo 7 della l. N. 212 del 2000, con conseguente declaratoria di nullità, dell'avviso di accertamento n. TY9035A02365/2014. In ordine all'eccezione de qua e a quanto controdedotto dall'Ufficio è stata formulata una memoria illustrativa con contestuale istanza istruttoria accolta dalla Corte (cfr. Ordinanza n. 598/2022). Orbene, in ordine alla statuizione di cui al punto n. 6 della Sentenza de qua si assume che i Giudici di prime cure non abbiano fatto buon governo delle disposizioni richiamate per la declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento de quo agitur - articolo
42 DPR 600/73 in combinato disposto con l'articolo 7 L. 212/2000 – alla luce del provvedimento prodotto giusta Ordinanza sopra richiamata. In merito si evidenzia, in primo luogo, che sono atti autoritativi, che non comportano valutazioni di interessi, quelli che effettuano la determinazione del tributo. L'Ufficio all'atto dell'emissione di un avviso di accertamento, proprio in ragione della natura dell'atto che sta ponendo in essere, è tenuto ad osservare il principio di legalità che assolve la funzione di argine rispetto a poteri amministrativi arbitrari. Per inciso, è inequivocabilmente arbitrario emettere e notificare l'avviso di accertamento – atto autoritativo – sulla scorta di un dettaglio (appiattimento dei ricavi su standard preordinati) che per stessa ammissione dell'Ufficio è l'innesco del controllo – quindi l'ipotesi accertativa da dimostrare o confutare all'esito dell'iter istruttorio – perché così facendo l'avviso emesso è radicalmente nullo in quanto viziato ab origine dalla violazione del principio di legalità. Si precisa che la mancanza della motivazione può costituire un vizio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della L. n. 241 del 1990 che può portare al suo annullamento per violazione di legge, mentre l'insufficienza o l'inadeguatezza è censurabile per eccesso di potere. In secondo luogo si rileva che l'Ufficio nell'accertare i prelevamenti effettuati dal conto corrente intestato alla Società, segnatamente: i) € 5.000,00 del 3.6.2009; ii) € 5.000,00 del 30.6.2009; iii)
€ 3.000,00 del 31.7.200 (cfr. pag. 4 dell'avviso di accertamento de quo agitur) non ha motivato il recupero alla luce della provata, in sede di contraddittorio successivo all'Invito, annotazione in contabilità con la dovuta descrizione e giustificazione.
2) Illegittimità della statuizione in ordine al quinto motivo di ricorso per violazione dell'articolo 2697 cod. Civ.
E in ordine all' ottavo motivo del ricorso per violazione dell'articolo 32 del dpr n. 600 del 1973 in combinato disposto con l'articolo 51 della l. N. 633 del 1972, con conseguente declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento n. TY9035A02365/2014. Nel caso di specie, sul punto si è pronunciata la Commissione
Tributaria Provinciale di Trapani con Sentenza n. 623/3/17 annullando l'avviso di accertamento emesso nei confronti del Socio – Nominativo_1 – sulla scorta delle risultanze emerse da indagine bancaria condotta su quest'ultimo travasate in capo alla Società e riversate in capo al Socio. Orbene, con la Sentenza n.
623/3/2017, pronunciata il 7.3.2017 e depositata il 6.3.2017, è stato affermato che “Va infatti considerato che il contribuente ha addotto una prova diretta contro una prova indiretta, e che l'Ufficio non può limitarsi a disconoscerne acriticamente la produzione. Piuttosto vale rappresentare che nel presente accertamento l'Ufficio ha utilizzato esclusivamente delle presunzioni, anche di doppio grado, pratica vietata dalla legge.”
Invero, la Sentenza n. 623/3/2017 è stata impugnata dall'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di
Trapani e ad oggi pende causa dinanzi la Sez. 19 di codesta Corte sub RGA n. 7275/2017.
3) Illegittimità della statuizione in ordine al sesto motivo di ricorso per violazione degli articoli 38, comma 3,
e 39 del dpr n. 600 del 1973 e degli articoli 45, 47, comma 1, e 59 del d.p.r. 917 del 1986, nonché dell'articolo
2697 cod. Civ., con conseguente declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento n. TY9035A02365/2014.
In ordine all'eccezione de qua e a quanto controdedotto dall'Ufficio è stato evidenziato che sono atti autoritativi, che non comportano valutazioni di interessi, quelli che effettuano la determinazione del tributo.
L'Ufficio all'atto dell'emissione di un avviso di accertamento, proprio in ragione della natura dell'atto che sta ponendo in essere, è tenuto ad osservare il PRINCIPIO DI LEGALITÀ che assolve la funzione di argine rispetto a poteri amministrativi arbitrari. Per inciso, è inequivocabilmente arbitrario emettere e notificare l'avviso di accertamento – atto autoritativo – sulla scorta di arresti giurisprudenziali e massime di comune esperienza.
4) Illegittimità della statuizione in ordine al nono motivo di ricorso per omessa pronuncia e per violazione degli articoli 163 e 33 del d.p.r. 917 del 1986 (TUIR), con conseguente declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento n. TY9035A02365/2014. Come si evince dal prospetto di pag. 10 dell'avviso di accertamento de quo agitur ai fini del calcolo delle imposte sui redditi, l'Ufficio ha ritenuto di considerare “ricavi” anche i prelevamenti di pag. 4 (per un totale di € 13.000,00), mentre quelle stesse cifre, ai fini Iva, sono state considerate “acquisti” in evasione di imposta. A pagina 9 dell'avviso di accertamento de quo agitur è irrogata la sanzione ai fini Iva e a pagina 7 dell'avviso di accertamento de quo agitur viene effettuato il computo dei ricavi non dichiarati (pag. 9 “…i prelevamenti non giustificati ammontano a € 13.000,00…”; € 7.684,49; pag.
7 ricavi non dichiarati pari ad “...€ 106.482 dati dalla somma di € 13.000,00 (prelevamenti in capo alla società…”). Pertanto, l'Ufficio ha rinvenuto sia versamenti sia prelevamenti non giustificati;
se ne dovrebbe dedurre che il contribuente abbia posto in essere operazioni “irregolari”, cioè sia gli acquisti (costi) sia le vendite (ricavi), dando corpo ad una contabilità occulta e “parallela”. In questo caso, in applicazione del principio di capacità contributiva, nella determinazione del maggior reddito imponibile si dovrebbe tener conto anche dei costi (non risultanti dalla contabilità) rappresentati dai prelevamenti effettuati (ma nel prospetto di pag. 10, neon vi è alcuna riduzione della base imponibile: quindi i 3 prelevamenti contestati alla
Ric._1 srl sono, ai fini Iva operazioni passive, ai fini Ires operazioni attive). Come affermato in sede di ricorso l'Ufficio nell'accertare i prelevamenti effettuati dal conto corrente intestato alla Società, segnatamente:
i) € 5.000,00 del 3.6.2009; ii) € 5.000,00 del 30.6.2009; iii) € 3.000,00 del 31.7.200 non ha motivato il recupero alla luce della provata, in sede di contraddittorio successivo all'Invito, annotazione in contabilità con la dovuta descrizione e giustificazione.
5) Illegittimità della statuizione in ordine al decimo motivo di ricorso per omessa pronuncia e per violazione dell' articolo 2, comma 2, in combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 472 del 1997 con conseguente declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento n. TY9035A02365/2014. Orbene, posta per tabulas l'omessa pronuncia si propone qui di seguito il motivo n. 10 di ricorso al fine del suo accoglimento.
Limitatamente alle sanzioni irrogate alla ricorrente Ric._1 srl, indicate nelle pagg. 14-15 dell'avviso di accertamento de quo agitur, il contribuente non è posto nelle oggettive condizioni di conoscere la propria colpevolezza. Per quanto riguarda i contestati prelevamenti di pag. 4 (03.06.09, 30.06.09 e 31.07.09), essi sono perfettamente annotati in contabilità con la dovuta descrizione e giustificazione esplicitata sin dal contraddittorio con l'Ufficio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 354/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani sez. 3 e depositata il 26
Giugno 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preliminarmente si osserva che analoghi avvisi di accertamento relativi alle annualità 2007 e 2008 sono stati emessi nei confronti della società Ric._1 s.r.l. (odierna appellante) e della sig.ra Nominativo_1 per i relativi redditi di partecipazione. Orbene, con riferimento all'annualità 2007 il ricorso proposto dalla Ric._1
s.r.l. è stato rigettato “nel merito” dalla CTP di Trapani con sentenza n. 1230/01/2015 resasi definitiva per omessa impugnazione;
l'impugnazione presentata dalla socia Nominativo_1 risulta estinta (con esito ormai definitivo), per mancata prosecuzione del processo (ne era stata dichiarata la sospensione per condono). Per l'annualità 2008 il ricorso cumulativo proposto dalla società e dal socio, per il quale pendeva giudizio avanti codesta CGT – RGA 7288/15 – ha sortito esito favorevole all'Ufficio, giusta sentenza
4679/08/20 (agli atti del fascicolo), anch'essa passata in giudicato. Infine, per l'annualità 2009 (oggetto del presente giudizio) è attualmente pendente avanti ala sez. 19^ di codesta CGT l'appello – RGA 7257 - proposto dallo scrivente Ufficio in relazione al giudizio instaurato dal socio Nominativo_1. Con il primo motivo di appello controparte ripropone l'eccezione, già formulata in primo grado, relativa ad un asserito vizio di motivazione dell'avviso d'accertamento. Invero, si evidenzia che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata e come risulta chiaramente dall'atto impositivo, la pretesa dell'Ufficio è basata sulla presunzione legale di cui all'articolo 32, primo comma, n. 2) in relazione alle movimentazioni bancarie non giustificate dalla parte. Come pacificamente affermato dalla Giurisprudenza sono invece irrilevanti le ragioni per le quali si è ritenuto di attivare il controllo tramite indagini finanziarie. Diversamente da quanto asserito dall'appellante, quindi, le ragioni per le quali si ritiene di attivare il controllo in capo al contribuente sono irrilevanti. Tali ragioni, peraltro, per quanto irrilevanti sono in ogni caso del tutto legittime. Ed infatti, come anche indicato nell'autorizzazione alle indagini finanziarie, la società, pur risultando “congrua e coerente” allo studio di settore è risultata “appiattita” e per l'anno 2010 anche in perdita. Emerge poi nell'autorizzazione che: “La compagine societaria muta nel 2011 in quanto la signora Nominativo_1 dona al signor Rapp._1 che accetta: la propria quota di partecipazione nella società "Ric._1 S.r.l." del valore nominale di Euro
9.776,00 (novemilasettecentosettantasei virgola zero zero), pari al novantaquattro per cento (94%) del capitale sociale e del valore effettivo di Euro 995.000,00 (novecentonovantacinquemila virgola zero zero) di cui Euro 650.163,64 (seicentocinquantamila centosessantatre virgola sessantaquattro) si riferiscono a versamenti effettuati in conto futuro aumento di capitale in favore della società stessa "Ric._1 S.r.l." da parte della donante signora Nominativo_1. Ai fini fiscali, i comparenti dichiarano che il valore complessivo della presente donazione è' di Euro 995.000,00 (novecentonovantacinquemila virgola zero zero) di cui Euro
650.163,64 (seicentocinquantamila centosessantatre virgola sessantaquattro) si riferiscono al valore dei versamenti effettuati in conto futuro aumento di capitale in favore della società stessa "Ric._1 S.r.l." da parte della donante signora Nominativo_1. La donante signora Nominativo_1 dichiara che tale intera quota e' di sua esclusiva proprietà e disponibilità, libera da pesi o vincoli di sorta, anche ai sensi della legge
19 maggio 1975 n.151. I suddetti apporti di capitale risultano presenti per € 335.097,00 già nel Modello
UNICO 2007 rigo RF 94 e per € 650.137,00 nel Modello UNICO 2008 rigo RF 101. Tali apporti di considerevole valore non trovano giustificazione nella capacità reddituale della sig.ra Nominativo_1 e, pertanto, appare utile ricorrere allo strumento istruttorio delle indagini finanziarie nei confronti della società e dei soci:
Nominativo_1 e Rapp._1, nella fondata ipotesi che redditi sottratti a tassazione da parte della società siano confluiti in conti correnti nella disponibilità dei soci”. Con il secondo motivo di appello controparte ripropone i motivi di ricorso quinto e ottavo afferenti l'asserita illegittimità dell'atto impugnato per avvenuta inversione dell'onere della prova in merito alle indagini in capo ai terzi. Invero, quanto all'utilizzabilità delle movimentazioni riscontrate sui conti correnti dei soci si evidenzia che la sig.ra Ric._1, oltre che socia a ristretta base azionaria, era anche l'amministratore per gli anni d'imposta oggetto di controllo. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità precisa che esiste la presunzione legale attraverso la quale la condotta assunta da soci nella movimentazione dei loro conti personali può essere ricondotta alla società a ristretta base azionaria di cui gli stessi fanno parte (tra le altre, Cass. 1658/2022). A maggior ragione nei casi in cui, come quello in esame, il socio sia anche amministratore. Nel caso oggi in discussione la consistenza della quota di capitale detenuta dalla Sig.ra Nominativo_1 (94%), unitamente alla sua attività di Amministratore unico e, conseguentemente, unico soggetto abilitato a gestire i c/c della società, realizza i requisiti configurati sia dalla normativa che dalla giurisprudenza per considerare la sostanziale riferibilità, in tema di conti correnti bancari, tra persona fisica e società. D'altra parte, stante che la sig.ra Ric._1 nell'anno sottoposto a controllo ha dichiarato un reddito di fabbricati pari ad € 29.656,00, redditi di capitale pari a zero, e a seguito di interrogazione all'Anagrafe Tributaria la stessa è risultata proprietaria di 5 immobili iscritti al catasto edilizio urbano e quattro al catasto edilizio terreni e due automobili, l'Ufficio ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare le indagini finanziarie. L'amministratrice della società, né in sede di contraddittorio pre accertamento né nell'attuale fase contenziosa ha mai giustificato le movimentazioni finanziarie in avere sul proprio conto, pienamente legittimo è stato dunque l'operato dell'ufficio che anche per presunzioni ha evidentemente dimostrato la sostanziale riferibilità del conto dell'amministratore unico alla società accertata. Con il terzo motivo di appello controparte ripropone, a dire il vero in modo alquanto confuso, il sesto motivo di ricorso afferente l'asserita illegittimità della presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati al socio. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare pur non sussistendo – a differenza di una società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica - tenuto conto della “complicità” che normalmente avvince un gruppo così composto - la presunzione “semplice” di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.
Con il quarto motivo di appello viene riproposta l'eccezione formulata con il nono motivo di ricorso e relativa alla illegittima ripresa a tassazione dei prelevamenti non giustificati in relazione ad un'asserita violazione del divieto di doppia imposizione;
viene altresì contestato il vizio di omessa pronuncia. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si sosteneva che le somme prelevate (ammontanti a complessivi euro 13.000,00) fossero state utilizzate dalla società per il pagamento di stipendi e fornitori e che il prelievo era stato comunque contabilizzato. L'Ufficio, come chiarito nelle motivazioni dell'atto impugnato, ha ritenuto le suddette giustificazioni non idonee a superare la presunzione di cui all'art. 32 del DPR n. 600/73, in quanto il contribuente non è stato in grado di indicare la registrazione contabile che dimostra che le predette somme siano state effettivamente utilizzate per il pagamento di salari e fornitori. Al riguardo controparte ritiene che la sola contabilizzazione del prelievo costituisca una esimente per la società dal dovere giustificare la destinazione e l'utilizzo delle somme prelevate;
l'affermazione, in estrema sintesi, starebbe a significare che qualunque prelievo da c/c bancario, per il solo fatto di essere stato contabilizzato sarebbe, in re ipsa, giustificato rispetto ai controlli effettuabili dall'ufficio. Con il quinto motivo di appello viene riproposto il decimo motivo di ricorso sull'asserita illegittimità delle sanzioni irrogate alla società per violazione del principio di personalità, eccependo, inoltre, il vizio di omessa pronuncia. Infatti, come correttamente statuito dai primi giudici, l'omessa dichiarazione di redditi della società e l'omessa fatturazione sono condotte immediatamente riconducibili alla società medesima, anche se desunte (in parte) dall'esame dei conti correnti dei soci.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 13 ottobre 2025, parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, va dato atto che l'appellante ha espressamente dichiarato di prestare acquiescenza alle statuizioni della sentenza di primo grado relative ai motivi nn.1, 2, 3 e 7 del ricorso introduttivo. Ne consegue che, su tali profili (violazioni dell'art.32 D. P. R. n.600/1973 in combinato con l'art.12, comma 7, L. n.212/2000; art.10 D. L. n.201/2011; sanzione IVA per omessa regolarizzazione acquisti;
ecc. ), si è formato giudicato interno, con conseguente delimitazione del thema decidendum ai motivi di appello indicati ai punti da 1 a 5 della narrativa. L'appello è, pertanto, scrutinabile nei soli limiti delle censure residuamente riproposte.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici di primo grado hanno respinto la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, in particolare: per l'asserita insussistenza di una “correlazione” tra il “presupposto di fatto” indicato (appaiarsi dei ricavi su standard preordinati, “appiattimento” dei ricavi pur congrui e coerenti agli studi di settore) e le “ragioni giuridiche” fondate sui risultati delle indagini bancarie;
per non avere adeguatamente valorizzato il contenuto dell'autorizzazione regionale del 22.03.2012, acquisita agli atti su istanza della contribuente con ordinanza istruttoria n.598/2022. L'assunto non è condivisibile. Dalla lettura coordinata: dell'avviso di accertamento;
delle controdeduzioni dell'Ufficio; dell'autorizzazione alle indagini finanziarie prodotta in giudizio, emerge chiaramente che: la condizione di “congruità e coerenza” agli studi di settore, unita al fenomeno descritto come “appiattimento” dei ricavi e alle rilevanti vicende di donazione di quota e di versamenti in conto futuro aumento di capitale in favore della società (per importi complessivi prossimi al milione di euro, non giustificati dalla capacità reddituale della socia donante), ha costituito ragione organizzativa di selezione del soggetto ai fini del controllo e presupposto logico dell'emissione dell'autorizzazione alle indagini;
la motivazione dell'avviso di accertamento, invece, è fondata sulle risultanze delle movimentazioni bancarie non giustificate, poste a base delle riprese secondo lo schema legale di cui all'art.32 D. P. R. n.600/1973 e art. 51 D. P. R.
n.633/1972. Sotto questo profilo, la distinzione operata dall'Ufficio tra “innesco del controllo” e “motivi di accertamento” è corretta e conforme all'assetto normativo e giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità – come correttamente richiamato dall'Ufficio – afferma in via generale che:
l'autorizzazione alle indagini bancarie ha natura interna e organizzativa, incidendo sui rapporti tra uffici, non costituendo atto impositivo né provvedimento direttamente incidente sulla sfera giuridica del contribuente;
non è richiesto, per tale autorizzazione, uno specifico obbligo di motivazione in senso pieno, né la sua allegazione all'avviso costituisce condizione di validità dell'atto impositivo;
ai fini della legittimità dell'avviso, ciò che rileva è la congrua e sufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa impositiva, e non le valutazioni interne che hanno condotto all'attivazione del potere istruttorio. Nel caso di specie, l'avviso: indica in modo dettagliato: i conti correnti esaminati;
la natura delle movimentazioni
(prelevamenti e versamenti); gli importi considerati non giustificati;
il collegamento di tali importi con la determinazione del maggior reddito di impresa e dell'IVA dovuta;
richiama espressamente la presunzione legale di cui all'art.32, comma 1, n.2, D. P. R. n.600/1973, nonché l'art. 51 D. P. R. n.633/1972, evidenziando l'onere del contribuente di fornire puntuale dimostrazione della provenienza/destinazione delle somme e della loro irrilevanza ai fini reddituali e/o
IVA. Lamentare un difetto di motivazione per asserita “non correlazione” tra “lo stato appiattito della società”
(dato utilizzato ai fini dell'innesco dell'indagine) e le movimentazioni bancarie non giustificate significa, in sostanza, sovrapporre il piano selettivo/interno a quello motivazionale/esteriore dell'atto impositivo. Tale impostazione non trova riscontro normativo. La motivazione, nel caso in esame, appare: completa nella descrizione dei presupposti di fatto (movimentazioni non giustificate, importi, date, riferibilità dei conti, parziale giustificazione non ritenuta attendibile); correttamente ancorata alle ragioni giuridiche (presunzione legale sui conti correnti, presunzione di distribuzione utili in società a ristretta base, normativa sostanziale IRES/
IRAP/IVA).
L'appellante lamenta, inoltre, che i giudici di primo grado non avrebbero valutato il contenuto dell'autorizzazione regionale prodotta ex art.7 D. Lgs. n.546/1992. Dalla motivazione della sentenza impugnata, tuttavia, risulta che il Collegio di primo grado, pur non soffermandosi analiticamente sul contenuto della nota regionale, ha ritenuto infondata la censura di difetto di motivazione, valorizzando: la piena sufficienza della motivazione dell'avviso incentrata sulle indagini bancarie;
la non essenzialità, ai fini della legittimità dell'atto, delle ragioni interne di attivazione del controllo. Pertanto, più che di omessa pronuncia, si è in presenza di una pronuncia implicita di rigetto, in linea con il principio di “assorbimento” delle questioni non decisive rispetto all'esito della lite. Il motivo va, dunque, respinto.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto: il quinto motivo di ricorso (asserita inversione dell'onere della prova in relazione alle indagini sui conti di terzi – socio
Nominativo_1); l'ottavo motivo di ricorso (pretesa illegittimità delle riprese fondate su movimentazioni non giustificate e dedotta violazione del principio di capacità contributiva). La tesi della contribuente si articola essenzialmente su due profili:
1. Illegittimità dell'utilizzo dei conti della socia (terzo rispetto alla società) e necessità che l'Amministrazione dimostri, in via principale, la fittizia interposizione o la sostanziale riferibilità delle movimentazioni alla società;
2. Violazione del divieto di “doppia presunzione”, in quanto la pretesa nascerebbe da una presunzione (maggiori ricavi della società) che verrebbe utilizzata come fatto noto per una seconda presunzione (distribuzione ai soci o riferibilità dei conti). Anche tali censure non meritano accoglimento.
L'art.32, comma 1, n.2, D. P. R. n.600/1973 (e, in termini corrispondenti, l'art. 51 D. P. R. n.633/1972) configurano una presunzione legale relativa a favore dell'AR, in base alla quale: i versamenti su conti correnti si presumono riferibili a ricavi o compensi, e i prelevamenti si presumono destinati a spese non contabilizzate suscettibili di generare ricavi, salvo che il contribuente dimostri analiticamente, per ciascuna operazione: di averne già tenuto conto nella determinazione del reddito dichiarato, oppure la loro irrilevanza reddituale/fiscale (ad es. operazioni estranee, rimborsi, partite di giro, apporti documentati, ecc. ), indicando specificamente soggetto beneficiario e causale. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha qualificato tale presunzione come legale “iuris tantum”, non soggetta ai requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici, e idonea a invertire l'onere probatorio sul contribuente, il quale è tenuto a fornire prova analitica e non generica delle proprie allegazioni. Nel caso di specie, come emerge dall'avviso e dalle controdeduzioni: per la società Ric._1 r. l. , in sede di contraddittorio, le movimentazioni sono state in gran parte giustificate, ad eccezione dei tre prelevamenti per € 13.000,00, in relazione ai quali la società si
è limitata ad affermare – in termini del tutto generici – che si trattasse di pagamenti di stipendi e fornitori
“come da registrazioni contabili”, senza indicare né numeri di registrazione, né nominativi dei beneficiari;
per la socia/amministratrice Nominativo_1, i versamenti per complessivi € 93.482,00 non hanno trovato alcuna specifica giustificazione, né in sede amministrativa né in sede contenziosa, se non attraverso tesi difensive di carattere generale. Sotto tale profilo, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che la società non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
L'appellante sostiene che l'AR avrebbe dovuto provare, in via principale, la fittizia intestazione o l'interposizione, non potendo automaticamente riferire alla società le movimentazioni dei conti intestati alla socia Nominativo_1. Tuttavia, nel caso in esame: la società è a ristretta base partecipativa, con quota del
94% in capo alla sig. ra Nominativo_1 e del 6% in capo al sig. Rapp._1; la sig. ra Nominativo_1 riveste, per l'anno 2009,la qualifica di amministratore unico, quindi di soggetto che gestisce e rappresenta la società nei rapporti esterni;
la stessa socia/amministratrice risulta aver effettuato rilevantissimi versamenti in conto futuro aumento di capitale in favore della società (come indicato nell'autorizzazione alle indagini finanziarie), non coerenti con la sua capacità reddituale dichiarata. In situazioni di questo tipo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto che il rapporto di controllo e la ristretta compagine sociale, specie quando il socio è anche amministratore, consentono di presumere, salvo prova contraria, una sostanziale identità di interessi tra socio e società, tale da giustificare l'utilizzo, ai fini dell'accertamento sulla società, delle risultanze dei conti intestati al socio/amministratore. Nel caso concreto: l'Ufficio ha dato conto delle circostanze fattuali (struttura societaria, ruolo di amministratore unico, sproporzione tra apporti di capitale e redditi dichiarati, mancata giustificazione delle entrate in conto socio); la contribuente non ha fornito prova contraria idonea a dimostrare che i predetti versamenti fossero del tutto autonomi e non riconducibili, neppure indirettamente, all'attività sociale o a redditi da essa generati. Ne consegue che l'estensione dell'indagine bancaria ai conti della socia/amministratrice e l'utilizzo delle relative risultanze nell'accertamento in capo alla società non appaiono contrari a legge, né integrano indebita “doppia presunzione”. Infatti, il “fatto noto” non è costituito dai maggiori ricavi accertati, bensì: dalla ristrettezza della base sociale;
dal vincolo di controllo e gestione esercitato dal socio/amministratore; dalle anomale movimentazioni in entrata sui conti di quest'ultimo, a fronte di capacità reddituale modesta. Su tali fatti noti si innesta, in via logica e coerente, sia la presunzione di riferibilità alla società delle movimentazioni sui conti del socio/amministratore, sia la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Il motivo va, quindi, respinto.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci della società di capitali a ristretta base partecipativa.
La società assume che: non vi sarebbe, per le società di capitali, una presunzione legale di distribuzione degli utili;
la presunzione accolta dai giudici di merito costituirebbe, in realtà, una “doppia presunzione”; incomberebbe all'Amministrazione l'onere di provare, in via diretta, l'effettiva distribuzione degli utili ai soci.
L'impostazione non può essere condivisa. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato – in modo costante – che, in presenza di società di capitali a ristretta base partecipativa (talora anche a base familiare), la stretta compenetrazione di interessi e la limitata cerchia dei soci giustificano una presunzione semplice iuris tantum di distribuzione pro quota ai soci dei maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società.
Tale presunzione: non viola il divieto di “presunzione di secondo grado”, poiché il fatto noto non è il maggior reddito accertato come tale, bensì la struttura ristretta della compagine e il conseguente vincolo di controllo e conoscenza delle vicende societarie da parte dei soci;
non esonera l'Ufficio dall'onere iniziale di dimostrare il maggior reddito in capo alla società (onere che, nel caso di specie, è stato assolto tramite le indagini bancarie), ma consente di presumere la riversione di tali utili extracontabili in capo ai soci in proporzione alle rispettive quote;
può essere vinta dal contribuente mediante prova contraria (es. reinvestimento o accantonamento degli utili, perdite pregresse, situazioni particolari di autonomia gestionale, ecc. ). Nel caso in esame: la società è a ristretta base (due soli soci, uno dei quali al 94% e amministratore unico); l'appellante non ha fornito alcuna significativa prova contraria in ordine all'asserito reinvestimento o accantonamento dei maggiori utili, limitandosi ad affermare che l'onere di provare la distribuzione graverebbe integralmente sull'Ufficio. In tal modo, essa non ha assolto all'onere di cui all'art. 2697 c. c. , come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
Con il quarto motivo di appello l'appellante ripropone la censura (già formulata nel nono motivo di ricorso) relativa ai tre prelevamenti per complessivi € 13.000,00, sostenendo: che tali somme sarebbero state contabilizzate come costi (pagamento stipendi e fornitori); che, ai fini delle imposte dirette, l'Ufficio le avrebbe considerate ricavi non dichiarati, mentre, ai fini IVA, le avrebbe trattate come acquisti (operazioni passive); che si verificherebbe, quindi, una situazione di “doppia imposizione” o, comunque, di lesione del principio di capacità contributiva, non essendo stata riconosciuta alcuna deduzione dei corrispondenti costi. La censura appare infondata sotto un duplice profilo.
Come già rilevato: la società si è limitata ad una giustificazione generica, affermando che i tre prelevamenti erano destinati al pagamento di stipendi e fornitori, senza indicare nominativamente i beneficiari, né le specifiche scritture contabili a cui rapportare tali movimenti;
l'Ufficio, in applicazione dell'art.32 D. P. R.
n.600/1973, ha pertanto ritenuto non superata la presunzione di riconducibilità di tali somme a ricavi non dichiarati. La giurisprudenza consolidata richiede, per vincere la presunzione, una prova specifica e puntuale della destinazione del prelievo a soggetti determinati, e non può ritenersi sufficiente un mero richiamo alla
“contabilizzazione” del movimento, privo di indicazione di registrazioni, fatture, beneficiari, causali precise.
In mancanza di tali elementi, la sentenza di primo grado ha correttamente affermato la legittimità del recupero a tassazione.
L'assunto della contribuente secondo cui i prelevamenti sarebbero stati “considerati costi ai fini IVA e ricavi ai fini IRES” non trova riscontro normativo né fattuale. Innanzitutto, il meccanismo dell'IVA e quello delle imposte dirette si fondano su basi imponibili e presupposti differenti, non essendo precluso che una medesima movimentazione bancaria rilevi, con qualificazioni diverse, ai fini dei due tributi, purché ciò avvenga nel rispetto delle norme che presiedono alla determinazione della base imponibile di ciascuna imposta. In secondo luogo, nel caso in esame, la contribuente non ha dimostrato che i prelevamenti in questione corrispondano, con precisa correlazione causale e documentale, ad acquisti di beni o servizi specifici
(suscettibili di generare IVA a credito), né che gli stessi siano stati effettivamente e correttamente registrati in contabilità come costi deducibili. Lamentare una “doppia imposizione” presupporrebbe la prova che:
1. le stesse somme siano state effettivamente tassate due volte in capo al medesimo soggetto, per il medesimo presupposto e periodo;
2. non vi sia nel sistema una giustificazione normativa della diversa qualificazione ai fini dei differenti tributi. Nel caso in esame, la società si limita a dedurre – in via meramente assertiva – un contrasto logico nelle qualificazioni operate dall'Ufficio, senza dimostrare alcuna concreta duplicazione di imposta in senso tecnico. Peraltro, va ribadito che l'art.32 D. P. R. n.600/1973 consente di assumere i prelevamenti non giustificati come “ricavi” ai fini dell'accertamento del reddito di impresa, e ciò anche prescindendo dalla deducibilità dei costi, salvo che il contribuente fornisca prova analitica della natura e inerenza di questi ultimi. L'assenza di tale prova impedisce di considerare i prelevamenti come costi deducibili e giustifica la loro inclusione nella base imponibile, senza che ciò determini, di per sé, alcuna illegittima duplicazione impositiva. Il motivo va, pertanto, rigettato. Con l'ultimo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittime le sanzioni irrogate alla società, deducendo: violazione degli artt.2, comma 2, e 5, comma 1, del D. Lgs. n.
472/1997, in quanto le sanzioni sarebbero state applicate alla società per condotte riconducibili esclusivamente alla socia Nominativo_1; difetto dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo alla società, che avrebbe tenuto una condotta diligente e avrebbe correttamente annotato in contabilità i prelevamenti;
nonché, in via subordinata, insufficiente motivazione delle sanzioni stesse. Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
Gli artt.2 e 11 del D. Lgs. n. 472/1997 disciplinano, rispettivamente, la responsabilità per le violazioni tributarie e la responsabilità solidale delle persone giuridiche. Nel caso di specie: l'omessa o infedele dichiarazione dei ricavi, così come l'eventuale omessa fatturazione e/o irregolare registrazione, sono violazioni che si riferiscono direttamente alla società Ric._1 r. l. , in quanto soggetto passivo d'imposta; l'eventuale utilizzo, da parte dell'Ufficio, delle indagini sui conti correnti della socia/amministratrice quale mezzo di prova non muta la riferibilità soggettiva della violazione: appena accertata l'esistenza di maggiori ricavi in capo alla società, questa ne risponde quale autore della violazione nell'ambito della propria organizzazione. La difesa della contribuente, secondo cui la società sarebbe estranea alle movimentazioni sui conti della socia
Nom._1, trascura che: le movimentazioni sono state ritenute sostanzialmente riconducibili all'attività sociale, in forza delle presunzioni sopra richiamate;
una volta verificata la sussistenza dei maggiori ricavi della società, la relativa violazione dichiarativa è imputabile alla società medesima, quale soggetto obbligato all'adempimento dell'obbligo tributario. L'art.5 D. Lgs. n. 472/1997 richiede, per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, la sussistenza almeno della colpa. Nel caso concreto: la società ha dichiarato un reddito inferiore a quello accertato, sulla base di movimentazioni bancarie di ammontare significativo che non sono state idoneamente spiegate;
non emergono elementi dai quali poter inferire un errore scusabile, né un'affidabile ignoranza incolpevole dell'obbligo; la mancata o insufficiente spiegazione delle movimentazioni, a fronte di una presunzione legale di rilievo fiscale, integra quantomeno un comportamento negligente. La tesi difensiva, secondo cui la società avrebbe agito in buona fede e con diligenza organizzativa,
è priva di adeguata dimostrazione e, comunque, non appare compatibile con l'omessa giustificazione analitica delle movimentazioni contestate.
Quanto, infine, alla motivazione delle sanzioni, dall'avviso di accertamento risulta che: l'Ufficio ha indicato la norma violata, ha specificato la tipologia di violazione (omessa/infedele dichiarazione, violazioni in materia di IVA, ecc. ), ha quantificato gli importi sanzionatori, correlando le sanzioni alle maggiori imposte accertate.
Non occorre, secondo i principi generali, una motivazione autonoma e distinta rispetto a quella dell'accertamento sostanziale, essendo sufficiente che il contribuente sia messo in condizione di comprendere l'an e il quantum della pretesa sanzionatoria, cosa che nel caso in esame deve ritenersi verificata. Il motivo, pertanto, va rigettato.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ric._1 S.r.l. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 24 Ottobre 2025. IL
GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)