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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/09/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5115/2022 R.g.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto: Cessione di azienda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Collegio composto dai magistrati
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lippi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5115/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ARe_1
, in persona del Curatore Dott. appresentato P.IVA_1 ARe_2
e difeso dall'Avv. Enrico Erasmo Bonavera, elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Genova, Corso Andrea Podestà n. 11/8,
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Nicola Pabis Ticci del foro di Firenze ed elettivamente domiciliata
1 presso lo studio dell'Avv. Rachele De Stefanis in Genova, Via SS. Giacomo e
Filippo n. 15/6,
CONVENUTA
E CONTRO
C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._1 CP_4
, (C.F. ) C.F._2 Controparte_5 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Cattaneo, elettivamente domiciliati presso il Suo studio in Genova, Corso Andrea Podestà n. 11/8,
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ARe Attrice:
“Piaccia a Codesto Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
a) in via principale, dichiarare tenuta e condannare la Società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore del Fallimento conchiudente dell'importo di €
420.000,00, o di quel diverso importo che dovesse essere determinato da
Codesto Tribunale Ill.mo, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di corrispettivo della cessione in suo favore dell'azienda, meglio descritta in premesse, avente ad oggetto la vendita all'asta di beni ed oggetti d'epoca, armi antiche e militaria, già nella titolarità della Società fallita;
b) in via di subordine, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti
Signori e nelle Controparte_3 CP_4 Controparte_5
rispettive qualità, e della in persona come Controparte_6
sopra, in relazione alle condotte descritte in premesse che hanno comportato la distrazione in danno della Società poi fallita dell'azienda, meglio descritta in premesse, e per le ragioni e le causali di cui in narrativa, anche ai sensi degli artt. 2476, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2043 cod. civ.
e dell'art. 146 legge fall. e solidale tra loro e ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento in favore del , in persona del ARe_3
Curatore suo legale rappresentante, dei danni subiti dalla Società poi fallita
2 e dai suoi creditori, per l'importo di € 420.000,00, o, in via di subordine, per quel diverso importo che dovesse venire liquidato da Codesto Tribunale
Ill.mo, oltre interessi legali e rivalutazione;
c) in via di gradato subordine e in via sussidiaria, dichiarare tenuta e condannare la Società convenuta in persona come Controparte_1
sopra, al pagamento in favore del dell'importo di ARe_3
€ 420.000,00, o di quel diverso importo che dovesse essere determinato da
Codesto Tribunale Ill.mo, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per le ragioni e le causali di cui in narrativa;
d) in via di estremo subordine, e comunque, dichiarare tenuta e condannare la Società convenuta in persona come sopra, al Controparte_1
pagamento in favore del delle provvigioni per le ARe_3
vendite da essa effettuate alle aste da essa tenute sino alla data del fallimento di (19 aprile 2019) di beni e/o oggetti per i quali era ARe_1
stato rilasciato mandato alla Società poi fallita, per importo da liquidarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione;
in ogni caso, condannare i convenuti, in solido tra loro o come meglio ritenuto, alla rifusione in favore del delle spese del ARe_3
presente giudizio.”
ARe convenuta CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le domande formulate nei confronti della signora Controparte_3
perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per le ragioni di cui in parte narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese come per legge.”
ARe convenuta CP_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le domande formulate nei confronti del signor CP_4
perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per le ragioni di cui in parte narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese come per legge.”
3 ARe convenuta CP_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le domande formulate nei confronti del signor Controparte_5
perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per le ragioni di cui in parte narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese come per legge.”
ARe convenuta CP
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione reietta, respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali e con condanna del ai sensi dell'art. 96, 3° ARe_1
comma, c.p.c.
In via istruttoria, ribadita l'opposizione a tutte le istanze di parte attrice già respinte dal Tribunale con ordinanza del 9.5.2024, per mero tuziorismo, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale formulati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 (sub par. III.2) e per la denegata ipotesi di ammissione degli avversi capitoli di prova testimoniale e per interrogatorio, si chiede di essere ammessi a prova contraria indiretta sui capitoli sub nn. 19-20 riportati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.
3 (sub par. IV.1).”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha ARe_1
convenuto in giudizio i signori e Controparte_3 CP_4 [...]
rispettivamente nelle qualità di amministratrice unica, CP_5
liquidatore e amministratore di fatto della società, nonché la
[...]
da ora per sentirli condannare in solido al CP CP
risarcimento dei danni derivanti dalla allegata distrazione dell'azienda della fallita.
L'attore ha esposto che, dopo la cessazione dell'attività di l'intero ARe_1
compendio aziendale, costituito principalmente dall'avviamento e dai
4 mandati a vendere nel settore delle armi antiche, era stato illecitamente trasferito alla al suo amministratore di fatto CP Controparte_5
coadiuvato dagli altri amministratori. La Curatela ha quantificato il danno in euro 420.000,00, pari al valore dell'azienda distratta.
In fatto, la curatela ha precisato che la SGA in bonis ha operato nel settore delle vendite all'asta di oggetti d'arte, antichità e, in particolare, di armi antiche e militaria. Per svolgere tale attività ha stipulato un contratto di affitto d'azienda con la San Giorgio Aste S.r.l. Unipersonale, acquisendone l'uso del marchio, delle licenze e dell'avviamento. Detta attività ha costituito il cuore del patrimonio aziendale. Successivamente alla risoluzione del contratto di affitto d'azienda, avvenuta nel dicembre 2017,
l'attività è stata illecitamente "traghettata" verso la n tesi attorea CP
l'operazione è stata orchestrata da indicato quale Controparte_5
AR amministratore di fatto di , coadiuvato dagli altri convenuti
[...]
rispettivamente amministratore unico e CP_3 CP_4
liquidatore della società fallita.
Secondo la ricostruzione contenuta in atto di citazione e sostenuta in giudizio, la distrazione si è concretizzata attraverso il trasferimento dei AR mandati a vendere relativi ai beni rimasti invenduti nell'ultima asta di;
i beni ed i rapporti con la clientela sono stati dirottati alla convenuta CP
la quale, a partire dal novembre 2018, ha iniziato a organizzare aste di armi antiche.
In via principale, parte attrice ha sostenuto che l'insieme delle condotte contestate ai convenuti costituisce una cessione tacita e di fatto AR dell'azienda da a avvenuta in assenza di qualsiasi CP
corrispettivo. In via subordinata ha invocato la responsabilità solidale degli amministratori di diritto e dell'amministratore di fatto CP_3 CP_4
per aver agito in danno della società e dei suoi creditori, CP_5
svuotando il patrimonio sociale, in violazione dei doveri imposti dalla legge ai sensi degli artt. 2476, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2043 cod. civ. e dell'art. 146 della Legge Fallimentare. In subordine, qualora non fosse riconosciuta la cessione d'azienda, la curatela ha chiesto la condanna di
5 er arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., avendo beneficiato CP
AR dell'avviamento e della clientela di senza averne titolo. In ulteriore subordine, ha chiesto il rimborso delle provvigioni percepite da er CP
AR la vendita dei beni originariamente affidati a .
Si sono costituite le parti convenute, le quali hanno contestato ogni domanda.
La difesa dei convenuti e ha eccepito la CP_3 CP_4 CP_5
AR mancanza di titolarità dell'azienda in capo a , la quale è stata mera affittuaria del compendio di proprietà di San Giorgio Aste S.r.l.
Unipersonale, negando qualsiasi condotta illecita. La difesa dei convenuti ha sostenuto che la società fallita non è mai stata titolare di un'azienda propria, bensì affittuaria di quella di proprietà della San Giorgio Aste S.r.l., unica detentrice delle licenze e dell'avviamento. Pertanto, all'esito della risoluzione del contratto di affitto l'azienda era tornata nella piena disponibilità della sua legittima proprietaria. I beni oggetto delle aste sono AR stati, pertanto, detenuti da in forza dei contratti di conto vendita o di mandato e la proprietà dei beni è passata direttamente dal mandante all'acquirente finale. Ne discende che non si poteva parlare di distrazione AR di "beni aziendali" di .
In particolare, i convenuti hanno affermato di aver CP_3 CP_4
agito nei limiti dei loro ruoli, rispettivamente amministratore e liquidatore, per gestire la cessazione dell'attività di una società non più operativa. La AR difesa di ha negato di essere stato amministratore di fatto di , CP_5
definendo il suo ruolo come quello di esperto e mediatore indipendente il quale, tramite la propria società, Expertise S.r.l., ha legittimamente collaborato con diverse realtà, inclusa la società CP
I convenuti hanno eccepito che il non ha legittimazione ARe_1
attiva per lamentarne la presunta distrazione poiché l'azienda apparteneva a San Giorgio Aste S.r.l.. e, in assenza di titolarità dei beni e dell'azienda, i convenuti hanno concluso per l'insussistenza di alcun danno patrimoniale per i creditori della procedura, negando altresì che l'esistenza di nesso di causalità tra le condotte allegate da parte attrice e il lamentato danno.
6 Sul quantum la difesa dei convenuti ha contestato l'importo di euro
420.000,00. AR La a sua volta, ha negato di aver mai avuto rapporti con , CP
affermando di aver legittimamente collaborato con quale esperto CP_5
indipendente e di aver ricevuto mandati direttamente da terzi clienti, agendo in piena buona fede. La convenuta ha sottolineato che la sentenza penale passata in giudicato ha assolto l'amministratore della CP
, escludendo il dolo, ovvero la consapevolezza e la volontà di
[...]
AR partecipare a un'attività illecita in danno di . Ha sostenuto, altresì, la mancanza di prova della cessione che a mente dell'art. 2556 c.c. richiede la prova scritta per i contratti di trasferimento d'azienda e l'inesistenza di un'azienda da cedere, non costituendo un insieme di mandati di per sé un'"azienda" trasferibile, per l'esistenza della quale è necessario un complesso organizzato di beni e servizi. Ha, infine, sostenuto l'inapplicabilità dell'azione di arricchimento, inammissibile in quanto derivante dal rigetto della domanda principale per carenza di prova, e non perché assente un'altra azione esperibile in astratto. Inoltre, la difesa della AR a sostenuto di non essersi arricchita in danno di , avendo CP
svolto l'attività con la propria struttura e a proprie spese.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza 17.10.2023, il Giudice Istruttore ha formulato una proposta conciliativa che all'esito di una approfondita interlocuzione tra le parti non
è sfociata in un accordo transattivo.
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno indicato le domande come in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio.
Il Tribunale ritiene la parziale fondatezza delle domande attoree come di seguito esposto.
Sulla posizione della convenuta Controparte_1
Le domande formulate nei confronti di anno respinte. CP
Quanto alla domanda principale di risarcimento per cessione d'azienda, AR questa presuppone un trasferimento da a L'art. 2556 c.c. CP
prevede, per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o
7 il godimento dell'azienda, la prova scritta ai fini probatori. Nel caso di specie, parte attrice non ha adempiuto al proprio onere probatorio non avendo fornito la prova scritta della cessione. Per altro, risulta AR documentalmente che ha concluso un contratto di affitto di azienda con la San Giorgio Aste S.r.l. Unipersonale in data 10.11.2014 – doc. 3 atto di citazione-, risolto successivamente il 13.12.2017 – doc. 4 atto di citazione-. Dunque, non sussisteva alcuna azienda in sensi stretto possibile oggetto di cessione senza corrispettivo.
Con riferimento alle domande subordinate, che individuano un concorso di ella distrazione patrimoniale rispetto all'attività aziendale che CP
AR
, pur dopo la risoluzione del contratto di affitto ha continuato a svolgere in fatto, parte attrice non ha fornito piena prova, se pure non si può sottacere la presenza di alcuni indizi sul riferimento alla società poi fallita di mandati oggetto d'asta.
La sentenza penale di assoluzione – doc. 41 memoria 183 n. 2 a CP
escluso la compartecipazione della convenuta, accertando l'insussistenza del reato. Occorre qui sottolineare che la pronuncia è avvenuta ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp, disposizione che prevede l'assoluzione quando la prova della colpevolezza sia insufficiente o contraddittoria, o quando sussista un dubbio ragionevole sulla responsabilità penale, garantendo così il principio della presunzione d'innocenza. Questa formula assicura una piena assoluzione dell'imputato, anche se determina un effetto preclusivo minore nei giudizi civili o amministrativi rispetto a un'assoluzione perché "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso". La pronuncia, quindi, ha accertato l'insussistenza della condotta oggetto di reato perché ha ritenuto gli elementi indiziari non sufficienti, definendo il comportamento in termini di superficialità. Ferma la precisazione sopra svolta, si rileva l'inapplicabilità dell'art. 652 c.p.p. non vertendosi nella fattispecie oggetto di causa di giudizio di danno in senso stretto, atteso che la curatela ha svolto in questa sede una domanda di risarcimento fondata su elementi solo in parte coincidenti con quanto oggetto di esame da parte del Giudice penale, né l'art. 654 c.p.p. non essendosi la curatela costituita
8 parte civile nel giudizio penale. Appare dunque necessario esaminare gli elementi presenti in causa per verificare se gli stessi siano idonei a fornire una prova della colpevolezza di riferita alle domande, con CP
esclusione come già visto di quella relativa alla distrazione dell'azienda, svolte dal fallimento nei suoi riguardi. Vi sono alcuni indizi, emergenti dalle allegazioni documentali offerte dalla difesa attorea, che portano ad interrogarsi sulla presenza, quanto meno in termini di colpa, di CP
rispetto alla distrazione di valore economico a danno di SGA. Il riferimento
è in particolare al contenuto e tenore della comunicazione via mail del 25 ottobre 2018 a firma ”, verosimilmente - doc. 53 CP_5 CP_5
memoria 183 n. 2 con la quale iene invitata da CP_7 CP
“ ” ad aggiornare la propria home page chiedendo di inserire una CP_5
sezione dedicata ad armi “Antiche, armature e militaria” nonché l'apertura AR del dipartimento armi antiche con mail dedicata visibile anche a e la fitta corrispondenza intrattenuta da – doc. 72, 75, 82, 88, 99 Persona_1
AR e 100 memoria 183 n. 2 di dipendente on , tramite CP_7 CP
messaggi mail contenenti l'indicazione “Aste San Giorgio” e l'indirizzo di AR Viale Brigate Bisagno 136, dunque quello di , aventi ad oggetto l'idoneità di talune offerte, elenchi lotti o cover d'asta e l'opportunità di modificare i cataloghi di alcune aste o la newsletter. A fronte di queste comunicazioni, è egualmente documentalmente provato che a CP
provveduto a versare i corrispettivi delle aste successive all'ottobre 2018 – AR ricordiamo che l'ultima asta di è proprio dell'ottobre 2018 - e riferite a AR AR lotti certamente provenienti anche da - a Expertise e non a . Si tratta di elementi indiziari che, pur indicando una condotta superficiale della società, non sono idonei a costituire piena prova della consapevolezza di “pagare male” rispetto alle indicazioni certamente provenienti da tramite la sua Expertise Sr.. Nella stessa sentenza penale si legge CP_5
in motivazione “..Resta unicamente una notevole superficialità della società AR he ricevute le armi ed i beni da porre in vendita da (con mail CP
intestata alla San Giorgio Aste) ha poi versato i denari alla Expertise, evidentemente tratta in inganno da Non può dunque che CP_5
9 derivarne un'assoluzione, sebbene con il secondo comma dell'art. 530 cpp, perché i l fatto non sussiste…”, così pagina 47 della motivazione della sentenza penale 26 aprile 2023 – doc. 41 memoria 183 n. 2 CP
Gli indizi sopra riferiti non sono idonei a costituire piena prova rispetto agli elementi essenziali per la pronuncia di condanna, ed in particolare, la AR consapevolezza: i) di stare trattando con;
ii) che disponesse CP_5
AR dei mandati a vendere quale amministratore di fatto di;
iii) di agire AR quindi ai danni di .
La documentazione versata in atti evidenzia la complessità dei rapporti intercorsi tra le società d Expertise s.r.l., quest'ultima riferibile a CP
il quale ha svolto un ruolo centrale nella distrazione del CP_5
AR patrimonio giocando ruoli e assumendo vesti diverse, come AR amministratore di fatto di , come esperto di armi antiche e come titolare di Expertise. In questo quadro, quindi, pur evidenziando un AR passaggio di mandati a vendere da a on è stata raggiunta la CP
prova della piena consapevolezza, in capo a ella effettiva titolarità CP
AR dei mandati in capo a . Né può essere accolta la domanda formulata ai sensi dell'art. 2401 c.c., mancandone del tutto i presupposti attesa la ricostruzione dei rapporti sopra effettuata.
Sulla posizione dei convenuti e CP_3 CP_4 CP_5
La domanda di accertamento di responsabilità nei confronti di CP_3
e è fondata con riguardo alla formulazione in subordine CP_4 CP_5
AR di distrazione dei valori patrimoniali di in violazione degli obblighi a loro facenti capo per i ruoli formali dagli stessi ricoperti nella società – ministratrice unica fino al 12.11.2018 e CP_3 CP_4
in qualità di liquidatore dal novembre 2018 alla data del fallimento- e quale amministratore di fatto della società. Controparte_5
Con riferimento alla figura di quest'ultimo, il suo ruolo centrale nelle attività, aventi sempre il medesimo oggetto di realizzazione di aste di armi antiche attraverso compagini sociali diverse, create ad hoc una volta emerse situazioni debitorie rilevanti, emerge in tutta evidenza dalle stesse vicende sociali formali. Precisamente: nel febbraio 2007 viene costituita la
10 Società Casa d'Aste San Giorgio S.r.l. – doc. 10 atto di citazione- nella quale riveste il ruolo di amministratore unico sino all'agosto 201; CP_5
nell'aprile 2021 cede l'azienda alla San Giorgio Aste S.r.l. – doc. 11 Pt_1
atto di citazione-, nella quale viene nominato, in sede di CP_5
costituzione, amministratore unico, carica ricoperta fino al giugno 2012, inoltre nel tempo rivestono la carica di amministratore unico e liquidatore AR gli stessi e La , subito dopo la sua costituzione nel CP_3 CP_4
2014, sottoscrive contratto di affitto di azienda con San Giorgio Aste CP_8
per altro è acronimo della denominazione della società affittante con
[...]
evidente intento confusorio già nella fase costitutiva nella quale sono presenti i medesimi soggetti, e . L'azienda è CP_5 CP_3 CP_4
sempre la medesima, quella della Società Casa d'Aste San Giorgio S.r.l..
è autore principale dell'attività di vendita all'asta di Controparte_5
armi antiche e militaria avviata nel 2007 tramite la Società Casa d'Aste San
Giorgio S.r.l., continuata con la cessione del 2012 alla San Giorgio Aste S.r.l. AR e successivamente oggetto di contratto di affitto alla WC , costituita nel 2014. Il ruolo di emerge non solo dalle Controparte_5
dichiarazioni rese da al curatore del fallimento – doc. CP_3 CP_4
12 e 13 fascicolo attoreo-, ma anche da quelle di , dipendente Tes_1
amministrativo della società dalla costituzione al licenziamento a fine 2018
– doc. 14 fascicolo attoreo-. Il ruolo di emerge poi in maniera CP_5
netta dalla deposizione resa dallo stesso nel processo penale Tes_1
di cui è stato prodotto il verbale da parte della convenuta doc. n. CP
43 pag. 29- e che può naturalmente costituire fonte di elementi di prova.
La posizione di come gestore dell'attività di distrazione dei valori CP_5
patrimoniali, emerge con grande chiarezza e quindi la sua posizione di amministratore di fatto è pienamente accertata in giudizio.
Gli amministratori di diritto e l'amministratore di fatto hanno omesso di tutelare l'integrità e il valore del patrimonio sociale (cfr. artt. 2485 e 2486 cod. civ.), e, anzi, ne hanno agevolato la dispersione mediante il passaggio dei mandati a vendere, che ne costituivano l'elemento fondamentale, ad un soggetto terzo senza ottenere il corrispettivo, sviato verso Expertise,
11 società costituita, ancora da nel 2018, al momento della crisi di CP_5
AR AR
– occorre ricordare che l'ultima asta risale all'ottobre del 2018 ed i beni invenduti costituiscono oggetto del passaggio a proprio nel CP
novembre 2018 la società viene posta in liquidazione.
L'oggetto della distrazione, come correttamente affermato dal Giudice
Istruttore nell'ordinanza del 17.10.2023 già ricordata, non è l'azienda nel suo complesso, ma "la clientela che aveva conferito mandati a vendere". AR In merito all'an della responsabilità, risulta documentalmente che la ha continuato a svolgere l'attività anche dopo la risoluzione anticipata del contratto di affitto di azienda con Casa d'Aste San Giorgio,- doc. 4 citazione-
, avvenuta il 13.12.2017. La prova emerge chiara da un estratto dal sito internet di SGA – doc. 33 atto di citazione- dove sono descritti n. 100 lotti d'asta offerti dalla società in data 10.10.2018, quindi pacificamente dopo la risoluzione del contratto di affitto. La data dell'asta pone nel nulla le difese della convenuta mministratrice unica fino al 12.11.2018 così CP_3
come quelle del convenuto coinvolto in quanto socio unico di CP_4
AR Casa d'Aste San Giorgio e poi liquidatore di dal 12.11.2018. Tramite
l'elenco dei mandati di cui al documento ricordato è possibile individuare la trasmissione di questi a ttraverso l'attività di e della CP CP_5
sua Expertise, come risulta dai bonifici effettuati da favore dei due CP
soggetti indicati soggetti e dalle matrici degli assegni ancora riferiti ai medesimi soggetti – doc. 40 fascicolo Va ripreso quanto già CP
esposto in apertura di capitolo, come l'attività di organizzazione di aste di armi antiche tramite società diverse aveva avuto inizio nel 2007 con la Casa
d'Aste San Giorgio, proseguita nel 2012 con la San Giorgio Aste Srl e poi nel AR 2014 con la , in un susseguirsi di strutture societarie che hanno visto sempre i medesimi soggetti, qui convenuti, ruotare CP_3 CP_4
attorno a esperto del settore, e titolare in ultimo di Expertise, CP_5
società costituita nel 2018.
In merito alla misura del danno, questo può essere individuato, costituendo la base di una valutazione che non può che avere una componente equitativa, attraverso le fatture emessa da deve essere valutato CP
12 in termini di vantaggio dirottato su Expertise, società pacificamente riconducibile a e quantificato sulla base delle somme corrisposte CP_5
da Expertise a titolo di provvigione, come risultanti dalle fatture CP
emesse dalla prima.
Dall'analisi dei bonifici effettuati da doc. n. 40 isulta che CP CP
soltanto alcuni di essi, sulla scorta della loro causale, sono riconducibili alla celebrazione di un'asta. Gli altri contengono una causale generica e priva di specifico riferimento. Sommando i singoli importi dei bonifici eseguiti con causale che li collega all'esecuzione di una asta, si perviene ad un ammontare complessivo pari ad euro 109.270,94, somma corrisposta da ad Expertise. Non possono trovare invece considerazione gli CP
assegni ottenuti da Expertise in quanto sono state prodotte le sole matrici, non potendo quindi individuarne gli effettivi beneficiari.
La somma indicata costituisce la misura del danno causato ai creditori per AR essere stata distratta dal patrimonio , e transitata nella disponibilità dello tramite la sua Expertise. Tale distrazione è stata resa CP_5
possibile anche dall'inadempimento di ai doveri di CP_3 CP_4
protezione del patrimonio sociale loro facenti capo nelle loro rispettive qualità.
In merito a si osserva che quest'ultimo lamenta, dal 2023, una CP_5
condizione di sostanziale indigenza, come emergerebbe dalla documentazione in atti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Al riguardo il Collegio, prima di procedere alla liquidazione delle spese di gratuito patrocinio, già oggetto di istanza con atto depositato in data
14.3.2025, provvederà a richiedere un accertamento in ordine alla effettiva condizione patrimoniale del convenuto e degli altri convenuti, CP_5
tesa a verificare il perdurare dei requisiti di accesso al beneficio, mandando la Guardia di finanza ad ogni verifica meglio vista come da provvedimento a parte.
Alla luce dei fatti illustrati, gli amministratori di fatto e di diritto convenuti sono chiamati a rispondere in solido tra loro dei danni causati alla società, liquidati in euro 109.270,94. In merito agli accessori, trattandosi di
13 risarcimento del danno, la somma dovrà essere oggetto di rivalutazione dalla data di dichiarazione del fallimento, avvenuta il 19 aprile 2019 – doc.
8 atto di citazione- alla quale dovranno aggiungersi, sulla somma devalutata anno per anno, gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna – la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto che nella domanda di risarcimento del danno è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni, ex plurimis in ultimo Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2022, n. 5317-. Successivamente alla pronuncia, sulla somma così determinata decorreranno i soli interessi legali.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Devono essere liquidate, quanto a ponendo l'onere a carico del fallimento, con riferimento allo CP
scaglione corrispondente al valore della domanda, nella misura minima atteso lo svolgimento del giudizio. I convenuti Controparte_3 CP_4
e devono essere condannati a pagare, tra loro
[...] Controparte_5
in solido, le spese di lite a favore della procedura attrice, quantificate nel rispetto dello scaglione corrispondente alla quantificazione del danno riconosciuto, nella misura media.
In sede di conclusioni la difesa a chiesto pronunciarsi condanna di CP
parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, anche a fronte della mancata accettazione della proposta dell'Ufficio sull'abbandono della causa nei suoi confronti. Il contenuto della decisione impedisce la pronuncia, atteso la motivazione riferita alla posizione della convenuta nei cui confronti le domande sono state respinte.
Con separato provvedimento si provvederà alla liquidazione delle spese legali dei convenuti ammessi al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, Sezione Imprese, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
14 respinge le domande formulate dal nei ARe_1
confronti della convenuta Controparte_1
accoglie la domanda formulata dal nei ARe_1
confronti dei convenuti e Controparte_3 CP_4 [...]
e, per l'effetto, dichiara la responsabilità dei predetti convenuti e CP_5
li dichiara tenuti e condanna, tra loro in solido, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 109.270,94, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da motivazione;
dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta elle spese di lite, liquidate in euro Controparte_1
11.229,00, oltre IVA se dovuta, spese generali, IVA e CPA di legge;
dichiara tenute e condanna le parti convenute CP_3 CP_4
e al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_9
parte attrice, liquidate in euro 14.103,00, oltre IVA se dovuta, spese generali, IVA e CPA di legge.
Così deciso in Genova, 30 giugno 2025
Il Presidente
Enrico Ravera Il Giudice est.
Lorenza Calcagno
15
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto: Cessione di azienda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Collegio composto dai magistrati
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lippi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5115/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ARe_1
, in persona del Curatore Dott. appresentato P.IVA_1 ARe_2
e difeso dall'Avv. Enrico Erasmo Bonavera, elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Genova, Corso Andrea Podestà n. 11/8,
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Nicola Pabis Ticci del foro di Firenze ed elettivamente domiciliata
1 presso lo studio dell'Avv. Rachele De Stefanis in Genova, Via SS. Giacomo e
Filippo n. 15/6,
CONVENUTA
E CONTRO
C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._1 CP_4
, (C.F. ) C.F._2 Controparte_5 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Cattaneo, elettivamente domiciliati presso il Suo studio in Genova, Corso Andrea Podestà n. 11/8,
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ARe Attrice:
“Piaccia a Codesto Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
a) in via principale, dichiarare tenuta e condannare la Società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore del Fallimento conchiudente dell'importo di €
420.000,00, o di quel diverso importo che dovesse essere determinato da
Codesto Tribunale Ill.mo, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di corrispettivo della cessione in suo favore dell'azienda, meglio descritta in premesse, avente ad oggetto la vendita all'asta di beni ed oggetti d'epoca, armi antiche e militaria, già nella titolarità della Società fallita;
b) in via di subordine, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti
Signori e nelle Controparte_3 CP_4 Controparte_5
rispettive qualità, e della in persona come Controparte_6
sopra, in relazione alle condotte descritte in premesse che hanno comportato la distrazione in danno della Società poi fallita dell'azienda, meglio descritta in premesse, e per le ragioni e le causali di cui in narrativa, anche ai sensi degli artt. 2476, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2043 cod. civ.
e dell'art. 146 legge fall. e solidale tra loro e ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento in favore del , in persona del ARe_3
Curatore suo legale rappresentante, dei danni subiti dalla Società poi fallita
2 e dai suoi creditori, per l'importo di € 420.000,00, o, in via di subordine, per quel diverso importo che dovesse venire liquidato da Codesto Tribunale
Ill.mo, oltre interessi legali e rivalutazione;
c) in via di gradato subordine e in via sussidiaria, dichiarare tenuta e condannare la Società convenuta in persona come Controparte_1
sopra, al pagamento in favore del dell'importo di ARe_3
€ 420.000,00, o di quel diverso importo che dovesse essere determinato da
Codesto Tribunale Ill.mo, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per le ragioni e le causali di cui in narrativa;
d) in via di estremo subordine, e comunque, dichiarare tenuta e condannare la Società convenuta in persona come sopra, al Controparte_1
pagamento in favore del delle provvigioni per le ARe_3
vendite da essa effettuate alle aste da essa tenute sino alla data del fallimento di (19 aprile 2019) di beni e/o oggetti per i quali era ARe_1
stato rilasciato mandato alla Società poi fallita, per importo da liquidarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione;
in ogni caso, condannare i convenuti, in solido tra loro o come meglio ritenuto, alla rifusione in favore del delle spese del ARe_3
presente giudizio.”
ARe convenuta CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le domande formulate nei confronti della signora Controparte_3
perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per le ragioni di cui in parte narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese come per legge.”
ARe convenuta CP_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le domande formulate nei confronti del signor CP_4
perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per le ragioni di cui in parte narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese come per legge.”
3 ARe convenuta CP_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le domande formulate nei confronti del signor Controparte_5
perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per le ragioni di cui in parte narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese come per legge.”
ARe convenuta CP
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione reietta, respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali e con condanna del ai sensi dell'art. 96, 3° ARe_1
comma, c.p.c.
In via istruttoria, ribadita l'opposizione a tutte le istanze di parte attrice già respinte dal Tribunale con ordinanza del 9.5.2024, per mero tuziorismo, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale formulati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 (sub par. III.2) e per la denegata ipotesi di ammissione degli avversi capitoli di prova testimoniale e per interrogatorio, si chiede di essere ammessi a prova contraria indiretta sui capitoli sub nn. 19-20 riportati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.
3 (sub par. IV.1).”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha ARe_1
convenuto in giudizio i signori e Controparte_3 CP_4 [...]
rispettivamente nelle qualità di amministratrice unica, CP_5
liquidatore e amministratore di fatto della società, nonché la
[...]
da ora per sentirli condannare in solido al CP CP
risarcimento dei danni derivanti dalla allegata distrazione dell'azienda della fallita.
L'attore ha esposto che, dopo la cessazione dell'attività di l'intero ARe_1
compendio aziendale, costituito principalmente dall'avviamento e dai
4 mandati a vendere nel settore delle armi antiche, era stato illecitamente trasferito alla al suo amministratore di fatto CP Controparte_5
coadiuvato dagli altri amministratori. La Curatela ha quantificato il danno in euro 420.000,00, pari al valore dell'azienda distratta.
In fatto, la curatela ha precisato che la SGA in bonis ha operato nel settore delle vendite all'asta di oggetti d'arte, antichità e, in particolare, di armi antiche e militaria. Per svolgere tale attività ha stipulato un contratto di affitto d'azienda con la San Giorgio Aste S.r.l. Unipersonale, acquisendone l'uso del marchio, delle licenze e dell'avviamento. Detta attività ha costituito il cuore del patrimonio aziendale. Successivamente alla risoluzione del contratto di affitto d'azienda, avvenuta nel dicembre 2017,
l'attività è stata illecitamente "traghettata" verso la n tesi attorea CP
l'operazione è stata orchestrata da indicato quale Controparte_5
AR amministratore di fatto di , coadiuvato dagli altri convenuti
[...]
rispettivamente amministratore unico e CP_3 CP_4
liquidatore della società fallita.
Secondo la ricostruzione contenuta in atto di citazione e sostenuta in giudizio, la distrazione si è concretizzata attraverso il trasferimento dei AR mandati a vendere relativi ai beni rimasti invenduti nell'ultima asta di;
i beni ed i rapporti con la clientela sono stati dirottati alla convenuta CP
la quale, a partire dal novembre 2018, ha iniziato a organizzare aste di armi antiche.
In via principale, parte attrice ha sostenuto che l'insieme delle condotte contestate ai convenuti costituisce una cessione tacita e di fatto AR dell'azienda da a avvenuta in assenza di qualsiasi CP
corrispettivo. In via subordinata ha invocato la responsabilità solidale degli amministratori di diritto e dell'amministratore di fatto CP_3 CP_4
per aver agito in danno della società e dei suoi creditori, CP_5
svuotando il patrimonio sociale, in violazione dei doveri imposti dalla legge ai sensi degli artt. 2476, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2043 cod. civ. e dell'art. 146 della Legge Fallimentare. In subordine, qualora non fosse riconosciuta la cessione d'azienda, la curatela ha chiesto la condanna di
5 er arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., avendo beneficiato CP
AR dell'avviamento e della clientela di senza averne titolo. In ulteriore subordine, ha chiesto il rimborso delle provvigioni percepite da er CP
AR la vendita dei beni originariamente affidati a .
Si sono costituite le parti convenute, le quali hanno contestato ogni domanda.
La difesa dei convenuti e ha eccepito la CP_3 CP_4 CP_5
AR mancanza di titolarità dell'azienda in capo a , la quale è stata mera affittuaria del compendio di proprietà di San Giorgio Aste S.r.l.
Unipersonale, negando qualsiasi condotta illecita. La difesa dei convenuti ha sostenuto che la società fallita non è mai stata titolare di un'azienda propria, bensì affittuaria di quella di proprietà della San Giorgio Aste S.r.l., unica detentrice delle licenze e dell'avviamento. Pertanto, all'esito della risoluzione del contratto di affitto l'azienda era tornata nella piena disponibilità della sua legittima proprietaria. I beni oggetto delle aste sono AR stati, pertanto, detenuti da in forza dei contratti di conto vendita o di mandato e la proprietà dei beni è passata direttamente dal mandante all'acquirente finale. Ne discende che non si poteva parlare di distrazione AR di "beni aziendali" di .
In particolare, i convenuti hanno affermato di aver CP_3 CP_4
agito nei limiti dei loro ruoli, rispettivamente amministratore e liquidatore, per gestire la cessazione dell'attività di una società non più operativa. La AR difesa di ha negato di essere stato amministratore di fatto di , CP_5
definendo il suo ruolo come quello di esperto e mediatore indipendente il quale, tramite la propria società, Expertise S.r.l., ha legittimamente collaborato con diverse realtà, inclusa la società CP
I convenuti hanno eccepito che il non ha legittimazione ARe_1
attiva per lamentarne la presunta distrazione poiché l'azienda apparteneva a San Giorgio Aste S.r.l.. e, in assenza di titolarità dei beni e dell'azienda, i convenuti hanno concluso per l'insussistenza di alcun danno patrimoniale per i creditori della procedura, negando altresì che l'esistenza di nesso di causalità tra le condotte allegate da parte attrice e il lamentato danno.
6 Sul quantum la difesa dei convenuti ha contestato l'importo di euro
420.000,00. AR La a sua volta, ha negato di aver mai avuto rapporti con , CP
affermando di aver legittimamente collaborato con quale esperto CP_5
indipendente e di aver ricevuto mandati direttamente da terzi clienti, agendo in piena buona fede. La convenuta ha sottolineato che la sentenza penale passata in giudicato ha assolto l'amministratore della CP
, escludendo il dolo, ovvero la consapevolezza e la volontà di
[...]
AR partecipare a un'attività illecita in danno di . Ha sostenuto, altresì, la mancanza di prova della cessione che a mente dell'art. 2556 c.c. richiede la prova scritta per i contratti di trasferimento d'azienda e l'inesistenza di un'azienda da cedere, non costituendo un insieme di mandati di per sé un'"azienda" trasferibile, per l'esistenza della quale è necessario un complesso organizzato di beni e servizi. Ha, infine, sostenuto l'inapplicabilità dell'azione di arricchimento, inammissibile in quanto derivante dal rigetto della domanda principale per carenza di prova, e non perché assente un'altra azione esperibile in astratto. Inoltre, la difesa della AR a sostenuto di non essersi arricchita in danno di , avendo CP
svolto l'attività con la propria struttura e a proprie spese.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza 17.10.2023, il Giudice Istruttore ha formulato una proposta conciliativa che all'esito di una approfondita interlocuzione tra le parti non
è sfociata in un accordo transattivo.
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno indicato le domande come in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio.
Il Tribunale ritiene la parziale fondatezza delle domande attoree come di seguito esposto.
Sulla posizione della convenuta Controparte_1
Le domande formulate nei confronti di anno respinte. CP
Quanto alla domanda principale di risarcimento per cessione d'azienda, AR questa presuppone un trasferimento da a L'art. 2556 c.c. CP
prevede, per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o
7 il godimento dell'azienda, la prova scritta ai fini probatori. Nel caso di specie, parte attrice non ha adempiuto al proprio onere probatorio non avendo fornito la prova scritta della cessione. Per altro, risulta AR documentalmente che ha concluso un contratto di affitto di azienda con la San Giorgio Aste S.r.l. Unipersonale in data 10.11.2014 – doc. 3 atto di citazione-, risolto successivamente il 13.12.2017 – doc. 4 atto di citazione-. Dunque, non sussisteva alcuna azienda in sensi stretto possibile oggetto di cessione senza corrispettivo.
Con riferimento alle domande subordinate, che individuano un concorso di ella distrazione patrimoniale rispetto all'attività aziendale che CP
AR
, pur dopo la risoluzione del contratto di affitto ha continuato a svolgere in fatto, parte attrice non ha fornito piena prova, se pure non si può sottacere la presenza di alcuni indizi sul riferimento alla società poi fallita di mandati oggetto d'asta.
La sentenza penale di assoluzione – doc. 41 memoria 183 n. 2 a CP
escluso la compartecipazione della convenuta, accertando l'insussistenza del reato. Occorre qui sottolineare che la pronuncia è avvenuta ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp, disposizione che prevede l'assoluzione quando la prova della colpevolezza sia insufficiente o contraddittoria, o quando sussista un dubbio ragionevole sulla responsabilità penale, garantendo così il principio della presunzione d'innocenza. Questa formula assicura una piena assoluzione dell'imputato, anche se determina un effetto preclusivo minore nei giudizi civili o amministrativi rispetto a un'assoluzione perché "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso". La pronuncia, quindi, ha accertato l'insussistenza della condotta oggetto di reato perché ha ritenuto gli elementi indiziari non sufficienti, definendo il comportamento in termini di superficialità. Ferma la precisazione sopra svolta, si rileva l'inapplicabilità dell'art. 652 c.p.p. non vertendosi nella fattispecie oggetto di causa di giudizio di danno in senso stretto, atteso che la curatela ha svolto in questa sede una domanda di risarcimento fondata su elementi solo in parte coincidenti con quanto oggetto di esame da parte del Giudice penale, né l'art. 654 c.p.p. non essendosi la curatela costituita
8 parte civile nel giudizio penale. Appare dunque necessario esaminare gli elementi presenti in causa per verificare se gli stessi siano idonei a fornire una prova della colpevolezza di riferita alle domande, con CP
esclusione come già visto di quella relativa alla distrazione dell'azienda, svolte dal fallimento nei suoi riguardi. Vi sono alcuni indizi, emergenti dalle allegazioni documentali offerte dalla difesa attorea, che portano ad interrogarsi sulla presenza, quanto meno in termini di colpa, di CP
rispetto alla distrazione di valore economico a danno di SGA. Il riferimento
è in particolare al contenuto e tenore della comunicazione via mail del 25 ottobre 2018 a firma ”, verosimilmente - doc. 53 CP_5 CP_5
memoria 183 n. 2 con la quale iene invitata da CP_7 CP
“ ” ad aggiornare la propria home page chiedendo di inserire una CP_5
sezione dedicata ad armi “Antiche, armature e militaria” nonché l'apertura AR del dipartimento armi antiche con mail dedicata visibile anche a e la fitta corrispondenza intrattenuta da – doc. 72, 75, 82, 88, 99 Persona_1
AR e 100 memoria 183 n. 2 di dipendente on , tramite CP_7 CP
messaggi mail contenenti l'indicazione “Aste San Giorgio” e l'indirizzo di AR Viale Brigate Bisagno 136, dunque quello di , aventi ad oggetto l'idoneità di talune offerte, elenchi lotti o cover d'asta e l'opportunità di modificare i cataloghi di alcune aste o la newsletter. A fronte di queste comunicazioni, è egualmente documentalmente provato che a CP
provveduto a versare i corrispettivi delle aste successive all'ottobre 2018 – AR ricordiamo che l'ultima asta di è proprio dell'ottobre 2018 - e riferite a AR AR lotti certamente provenienti anche da - a Expertise e non a . Si tratta di elementi indiziari che, pur indicando una condotta superficiale della società, non sono idonei a costituire piena prova della consapevolezza di “pagare male” rispetto alle indicazioni certamente provenienti da tramite la sua Expertise Sr.. Nella stessa sentenza penale si legge CP_5
in motivazione “..Resta unicamente una notevole superficialità della società AR he ricevute le armi ed i beni da porre in vendita da (con mail CP
intestata alla San Giorgio Aste) ha poi versato i denari alla Expertise, evidentemente tratta in inganno da Non può dunque che CP_5
9 derivarne un'assoluzione, sebbene con il secondo comma dell'art. 530 cpp, perché i l fatto non sussiste…”, così pagina 47 della motivazione della sentenza penale 26 aprile 2023 – doc. 41 memoria 183 n. 2 CP
Gli indizi sopra riferiti non sono idonei a costituire piena prova rispetto agli elementi essenziali per la pronuncia di condanna, ed in particolare, la AR consapevolezza: i) di stare trattando con;
ii) che disponesse CP_5
AR dei mandati a vendere quale amministratore di fatto di;
iii) di agire AR quindi ai danni di .
La documentazione versata in atti evidenzia la complessità dei rapporti intercorsi tra le società d Expertise s.r.l., quest'ultima riferibile a CP
il quale ha svolto un ruolo centrale nella distrazione del CP_5
AR patrimonio giocando ruoli e assumendo vesti diverse, come AR amministratore di fatto di , come esperto di armi antiche e come titolare di Expertise. In questo quadro, quindi, pur evidenziando un AR passaggio di mandati a vendere da a on è stata raggiunta la CP
prova della piena consapevolezza, in capo a ella effettiva titolarità CP
AR dei mandati in capo a . Né può essere accolta la domanda formulata ai sensi dell'art. 2401 c.c., mancandone del tutto i presupposti attesa la ricostruzione dei rapporti sopra effettuata.
Sulla posizione dei convenuti e CP_3 CP_4 CP_5
La domanda di accertamento di responsabilità nei confronti di CP_3
e è fondata con riguardo alla formulazione in subordine CP_4 CP_5
AR di distrazione dei valori patrimoniali di in violazione degli obblighi a loro facenti capo per i ruoli formali dagli stessi ricoperti nella società – ministratrice unica fino al 12.11.2018 e CP_3 CP_4
in qualità di liquidatore dal novembre 2018 alla data del fallimento- e quale amministratore di fatto della società. Controparte_5
Con riferimento alla figura di quest'ultimo, il suo ruolo centrale nelle attività, aventi sempre il medesimo oggetto di realizzazione di aste di armi antiche attraverso compagini sociali diverse, create ad hoc una volta emerse situazioni debitorie rilevanti, emerge in tutta evidenza dalle stesse vicende sociali formali. Precisamente: nel febbraio 2007 viene costituita la
10 Società Casa d'Aste San Giorgio S.r.l. – doc. 10 atto di citazione- nella quale riveste il ruolo di amministratore unico sino all'agosto 201; CP_5
nell'aprile 2021 cede l'azienda alla San Giorgio Aste S.r.l. – doc. 11 Pt_1
atto di citazione-, nella quale viene nominato, in sede di CP_5
costituzione, amministratore unico, carica ricoperta fino al giugno 2012, inoltre nel tempo rivestono la carica di amministratore unico e liquidatore AR gli stessi e La , subito dopo la sua costituzione nel CP_3 CP_4
2014, sottoscrive contratto di affitto di azienda con San Giorgio Aste CP_8
per altro è acronimo della denominazione della società affittante con
[...]
evidente intento confusorio già nella fase costitutiva nella quale sono presenti i medesimi soggetti, e . L'azienda è CP_5 CP_3 CP_4
sempre la medesima, quella della Società Casa d'Aste San Giorgio S.r.l..
è autore principale dell'attività di vendita all'asta di Controparte_5
armi antiche e militaria avviata nel 2007 tramite la Società Casa d'Aste San
Giorgio S.r.l., continuata con la cessione del 2012 alla San Giorgio Aste S.r.l. AR e successivamente oggetto di contratto di affitto alla WC , costituita nel 2014. Il ruolo di emerge non solo dalle Controparte_5
dichiarazioni rese da al curatore del fallimento – doc. CP_3 CP_4
12 e 13 fascicolo attoreo-, ma anche da quelle di , dipendente Tes_1
amministrativo della società dalla costituzione al licenziamento a fine 2018
– doc. 14 fascicolo attoreo-. Il ruolo di emerge poi in maniera CP_5
netta dalla deposizione resa dallo stesso nel processo penale Tes_1
di cui è stato prodotto il verbale da parte della convenuta doc. n. CP
43 pag. 29- e che può naturalmente costituire fonte di elementi di prova.
La posizione di come gestore dell'attività di distrazione dei valori CP_5
patrimoniali, emerge con grande chiarezza e quindi la sua posizione di amministratore di fatto è pienamente accertata in giudizio.
Gli amministratori di diritto e l'amministratore di fatto hanno omesso di tutelare l'integrità e il valore del patrimonio sociale (cfr. artt. 2485 e 2486 cod. civ.), e, anzi, ne hanno agevolato la dispersione mediante il passaggio dei mandati a vendere, che ne costituivano l'elemento fondamentale, ad un soggetto terzo senza ottenere il corrispettivo, sviato verso Expertise,
11 società costituita, ancora da nel 2018, al momento della crisi di CP_5
AR AR
– occorre ricordare che l'ultima asta risale all'ottobre del 2018 ed i beni invenduti costituiscono oggetto del passaggio a proprio nel CP
novembre 2018 la società viene posta in liquidazione.
L'oggetto della distrazione, come correttamente affermato dal Giudice
Istruttore nell'ordinanza del 17.10.2023 già ricordata, non è l'azienda nel suo complesso, ma "la clientela che aveva conferito mandati a vendere". AR In merito all'an della responsabilità, risulta documentalmente che la ha continuato a svolgere l'attività anche dopo la risoluzione anticipata del contratto di affitto di azienda con Casa d'Aste San Giorgio,- doc. 4 citazione-
, avvenuta il 13.12.2017. La prova emerge chiara da un estratto dal sito internet di SGA – doc. 33 atto di citazione- dove sono descritti n. 100 lotti d'asta offerti dalla società in data 10.10.2018, quindi pacificamente dopo la risoluzione del contratto di affitto. La data dell'asta pone nel nulla le difese della convenuta mministratrice unica fino al 12.11.2018 così CP_3
come quelle del convenuto coinvolto in quanto socio unico di CP_4
AR Casa d'Aste San Giorgio e poi liquidatore di dal 12.11.2018. Tramite
l'elenco dei mandati di cui al documento ricordato è possibile individuare la trasmissione di questi a ttraverso l'attività di e della CP CP_5
sua Expertise, come risulta dai bonifici effettuati da favore dei due CP
soggetti indicati soggetti e dalle matrici degli assegni ancora riferiti ai medesimi soggetti – doc. 40 fascicolo Va ripreso quanto già CP
esposto in apertura di capitolo, come l'attività di organizzazione di aste di armi antiche tramite società diverse aveva avuto inizio nel 2007 con la Casa
d'Aste San Giorgio, proseguita nel 2012 con la San Giorgio Aste Srl e poi nel AR 2014 con la , in un susseguirsi di strutture societarie che hanno visto sempre i medesimi soggetti, qui convenuti, ruotare CP_3 CP_4
attorno a esperto del settore, e titolare in ultimo di Expertise, CP_5
società costituita nel 2018.
In merito alla misura del danno, questo può essere individuato, costituendo la base di una valutazione che non può che avere una componente equitativa, attraverso le fatture emessa da deve essere valutato CP
12 in termini di vantaggio dirottato su Expertise, società pacificamente riconducibile a e quantificato sulla base delle somme corrisposte CP_5
da Expertise a titolo di provvigione, come risultanti dalle fatture CP
emesse dalla prima.
Dall'analisi dei bonifici effettuati da doc. n. 40 isulta che CP CP
soltanto alcuni di essi, sulla scorta della loro causale, sono riconducibili alla celebrazione di un'asta. Gli altri contengono una causale generica e priva di specifico riferimento. Sommando i singoli importi dei bonifici eseguiti con causale che li collega all'esecuzione di una asta, si perviene ad un ammontare complessivo pari ad euro 109.270,94, somma corrisposta da ad Expertise. Non possono trovare invece considerazione gli CP
assegni ottenuti da Expertise in quanto sono state prodotte le sole matrici, non potendo quindi individuarne gli effettivi beneficiari.
La somma indicata costituisce la misura del danno causato ai creditori per AR essere stata distratta dal patrimonio , e transitata nella disponibilità dello tramite la sua Expertise. Tale distrazione è stata resa CP_5
possibile anche dall'inadempimento di ai doveri di CP_3 CP_4
protezione del patrimonio sociale loro facenti capo nelle loro rispettive qualità.
In merito a si osserva che quest'ultimo lamenta, dal 2023, una CP_5
condizione di sostanziale indigenza, come emergerebbe dalla documentazione in atti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Al riguardo il Collegio, prima di procedere alla liquidazione delle spese di gratuito patrocinio, già oggetto di istanza con atto depositato in data
14.3.2025, provvederà a richiedere un accertamento in ordine alla effettiva condizione patrimoniale del convenuto e degli altri convenuti, CP_5
tesa a verificare il perdurare dei requisiti di accesso al beneficio, mandando la Guardia di finanza ad ogni verifica meglio vista come da provvedimento a parte.
Alla luce dei fatti illustrati, gli amministratori di fatto e di diritto convenuti sono chiamati a rispondere in solido tra loro dei danni causati alla società, liquidati in euro 109.270,94. In merito agli accessori, trattandosi di
13 risarcimento del danno, la somma dovrà essere oggetto di rivalutazione dalla data di dichiarazione del fallimento, avvenuta il 19 aprile 2019 – doc.
8 atto di citazione- alla quale dovranno aggiungersi, sulla somma devalutata anno per anno, gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna – la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto che nella domanda di risarcimento del danno è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni, ex plurimis in ultimo Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2022, n. 5317-. Successivamente alla pronuncia, sulla somma così determinata decorreranno i soli interessi legali.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Devono essere liquidate, quanto a ponendo l'onere a carico del fallimento, con riferimento allo CP
scaglione corrispondente al valore della domanda, nella misura minima atteso lo svolgimento del giudizio. I convenuti Controparte_3 CP_4
e devono essere condannati a pagare, tra loro
[...] Controparte_5
in solido, le spese di lite a favore della procedura attrice, quantificate nel rispetto dello scaglione corrispondente alla quantificazione del danno riconosciuto, nella misura media.
In sede di conclusioni la difesa a chiesto pronunciarsi condanna di CP
parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, anche a fronte della mancata accettazione della proposta dell'Ufficio sull'abbandono della causa nei suoi confronti. Il contenuto della decisione impedisce la pronuncia, atteso la motivazione riferita alla posizione della convenuta nei cui confronti le domande sono state respinte.
Con separato provvedimento si provvederà alla liquidazione delle spese legali dei convenuti ammessi al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, Sezione Imprese, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
14 respinge le domande formulate dal nei ARe_1
confronti della convenuta Controparte_1
accoglie la domanda formulata dal nei ARe_1
confronti dei convenuti e Controparte_3 CP_4 [...]
e, per l'effetto, dichiara la responsabilità dei predetti convenuti e CP_5
li dichiara tenuti e condanna, tra loro in solido, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 109.270,94, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da motivazione;
dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta elle spese di lite, liquidate in euro Controparte_1
11.229,00, oltre IVA se dovuta, spese generali, IVA e CPA di legge;
dichiara tenute e condanna le parti convenute CP_3 CP_4
e al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_9
parte attrice, liquidate in euro 14.103,00, oltre IVA se dovuta, spese generali, IVA e CPA di legge.
Così deciso in Genova, 30 giugno 2025
Il Presidente
Enrico Ravera Il Giudice est.
Lorenza Calcagno
15