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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 31/10/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna Fasan presidente dott.ssa Annalisa Barzazi giudice dott. Lorenzo Massarelli giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con sede a CP_1 P.IVA_1
Pavia di Udine (Udine), in in persona del legale rappresentante;
Controparte_2
(R.G. P.U. n. 105-1 2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dalla stessa debitrice;
dato atto che la società debitrice ha rinunciato ad essere sentita;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; nel caso di specie risulta documentato il superamento dei valori soglia relativi ai ricavi per l'anno 2023 (€ 1,7 mln);
rilevato che, secondo la situazione patrimoniale aggiornata depositata, i debiti ammontano ad oltre € 1,9 mln;
ritenuto pertanto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
ritenuto che risulti documentata l'incapacità della società debitrice di far fronte regolarmente alle sue obbligazioni, in quanto la medesima situazione patrimoniale mostra che il patrimonio netto è negativo per oltre € 600.000 e riulta che la società è stata di recente sfrattata dai locali in cui esecitava l'attività;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 39, 40, 41, 49, 121 CCII:
- dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con CP_1 P.IVA_1
sede legale in Pavia di Udine (Udine), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_2
;
[...]
- nomina quale giudice delegato il dott. Lorenzo Massarelli
- nomina curatore il dott. C.F. ): Persona_1 C.F._1
- ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare, ove a ciò non si sia già provveduto, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
- fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 23/02/2026, ore 09:30 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
- assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio del 23.1.2026 per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
- avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
- autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto,
anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese delle CCIAA di Pordenone-Udine.
Udine, 30/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
dott. Lorenzo Massarelli dott.ssa Anna Fasan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna Fasan presidente dott.ssa Annalisa Barzazi giudice dott. Lorenzo Massarelli giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con sede a CP_1 P.IVA_1
Pavia di Udine (Udine), in in persona del legale rappresentante;
Controparte_2
(R.G. P.U. n. 105-1 2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dalla stessa debitrice;
dato atto che la società debitrice ha rinunciato ad essere sentita;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; nel caso di specie risulta documentato il superamento dei valori soglia relativi ai ricavi per l'anno 2023 (€ 1,7 mln);
rilevato che, secondo la situazione patrimoniale aggiornata depositata, i debiti ammontano ad oltre € 1,9 mln;
ritenuto pertanto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
ritenuto che risulti documentata l'incapacità della società debitrice di far fronte regolarmente alle sue obbligazioni, in quanto la medesima situazione patrimoniale mostra che il patrimonio netto è negativo per oltre € 600.000 e riulta che la società è stata di recente sfrattata dai locali in cui esecitava l'attività;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 39, 40, 41, 49, 121 CCII:
- dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con CP_1 P.IVA_1
sede legale in Pavia di Udine (Udine), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_2
;
[...]
- nomina quale giudice delegato il dott. Lorenzo Massarelli
- nomina curatore il dott. C.F. ): Persona_1 C.F._1
- ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare, ove a ciò non si sia già provveduto, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
- fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 23/02/2026, ore 09:30 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
- assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio del 23.1.2026 per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
- avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
- autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto,
anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese delle CCIAA di Pordenone-Udine.
Udine, 30/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
dott. Lorenzo Massarelli dott.ssa Anna Fasan