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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1387/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GASPARDINI VITTORIO ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FARNETI MARCO P.IVA_2
( e dell'avv. MENCARELLI ALESSANDRO C.F._2
( ), C.F._3 appellata
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previe Parte_1 le declaratorie tutte del caso, rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza n. 39/2022, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. Unica Civile, nella persona del Giudice Dott. Chiara
Fiamingo, pubblicata in data 21/01/2022, all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 3631/2016, non notificata, così pronunciare: Nel merito, in via principale:
1) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del primo motivo d'appello la nullità, annullamento e/o dichiarazione di invalidità del contratto di conto corrente n. 571413 e del[l]e aperture di credito dedotte in giudizio ai sensi degli artt. 1284 cod. civ. e 117
TUB dichiarando, conseguentemente, l'illegittimità di tutti gli interessi, spese e commissioni applicate al rapporto dedotto in giudizio e, per l'effetto, Voglia
l'Ecc.ma Corte adita rideterminare il saldo decurtando a favore della parte appellante in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
l'importo pari: - in via principale, ad Euro 797.707,53 a titolo di competenze percepite nel corso del rapporto di conto corrente ovvero, al diverso importo che risulterà a seguito dell'istruttoria; - in via subordinata e previo accoglimento della Relazione peritale del CTU depositata nel primo grado di giudizio, a tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso minimo dei BOT emesso nei dodici mesi precedenti che hanno determinato il saldo del conto corrente ex art 117 TUB in Euro 469.471,79 a credito di parte attrice in luogo del saldo debitore di Euro 296.687,13, ottenendo una differenza di saldi a favore di parte attrice pari ad Euro 766.158,92; - in via di ulteriore subordine, previa rimessione della causa in istruttoria con disposizione di CTU contabile, rideterminare il saldo di conto corrente eliminando tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso legale pro tempore oltre a spese e commissioni.
2) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del secondo motivo d'appello la nullità della clausola degli interessi per mancata determinazione “per iscritto” degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. e l'inefficacia ai sensi dell'art. 118 TUB della clausola di variazioni dei prezzi, tassi e/o condizioni a seguito di modifica unilaterale e, pag. 2/29 per l'effetto, Voglia l'Ecc.ma Corte adita rideterminare il saldo decurtando a favore della parte appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, l'importo pari:
- in via principale, ad Euro 797.707,53 a titolo di competenze percepite nel corso del rapporto di conto corrente ovvero, al diverso importo che risulterà a seguito dell'istruttoria;
- in via subordinata, previo accoglimento della Relazione peritale del
CTU depositata nel primo grado di giudizio, a tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso minimo dei BOT emesso nei dodici mesi precedenti che ha determinato il saldo del conto corrente ex art 117 TUB in
Euro 469.471,79 a credito di parte attrice in luogo del saldo debitore di Euro
296.687,13, ottenendo una differenza saldi a favore di parte attrice pari ad
Euro 766.158,92;
- in via di ulteriore subordine, previa rimessione della causa in istruttoria con disposizione di CTU contabile, rideterminare il saldo di conto corrente eliminando tutte le competenze percepite in misura eccedente il
Tasso legale pro tempore;
3) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del terzo motivo d'appello la nullità delle clausole contrattuali anatocistiche per violazione degli artt. 1283 c.c., 120 T.U.B. e/o della
Delibera CICR 09.02.2000 e, per l'effetto, rideterminare il saldo decurtando a favore della l'importo pari: - in via principale, agli interessi Pt_1 scaturigine di capitalizzazione illegittima pari a Euro 70.855,77 ovvero al diverso importo che risulterà a seguito dell'istruttoria o dall'accoglimento della Relazione peritale depositata dal CTU nel primo grado di giudizio;
- in via subordinata, previo accoglimento della Relazione peritale del
CTU, alle ulteriori competenze capitalizzate diverse dagli interessi;
4) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del quarto motivo d'appello la nullità delle commissioni di pag. 3/29 massimo scoperto (CMS) per violazione degli artt. 1346 e/o 1322 c.c. e, per l'effetto rideterminare il saldo del conto corrente dedotto in giudizio decurtando a favore della l'importo pari a Euro 30.008,86 Parte_1 ovvero rimettere la causa in istruttoria con rinnovazione della C.T.U. contabile atta a ricalcolare l'esatto dare-avere tra le parti eliminando ogni
CMS o successiva commissione diversamente nominata o, ancora, in subordine, accogliere il saldo ricalcolato dal C.T.U. nominato nel primo grado di giudizio pari ad Euro 469.471,79 a credito di parte attrice per i motivi sopra richiamati;
5) rigettare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del quinto motivo d'appello ogni eccezione avversaria in punto di decadenza e/o prescrizione e, in subordine, accertare e dichiarare che nessuna decadenza e/o prescrizione sia occorsa per tutti i motivi esposti;
6) rigettare, per tutti i motivi esposti dalla scrivente difesa, l'appello incidentale condizionato promosso da parte appellata, dichiarando inammissibili e, comunque, infondati tutti i motivi di gravame condizionato ex adverso formulati. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, per le quali si dichiara antistatario»; per «conclude per il Controparte_1 rigetto delle domande proposte in danno della comparente
[...]
a, e quindi il rigetto dell'appello proposto dalla Parte_2 controparte ed in ipotesi condizionata: per il rigetto dell'appello Parte_1 principale di a seguito del qui richiesto accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale proposto dalla comparente , a parziale CP_1 riforma della sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese».
Rilevato
(nel prosieguo “ ) ha impugnato la sentenza n. 39 Parte_1 Pt_1 del 2022 del Tribunale di Siena, che ha parzialmente accolto la domanda da pag. 4/29 essa proposta di nullità delle clausole contrattuali relative al conto corrente n. 571413 – intrattenuto con Controparte_1
(nel prosieguo ) – e, in conseguenza, ha rideterminato il saldo di CP_1 detto conto che, alla data del 30 settembre 2018, era pari a -296.687,13, a debito della correntista, in euro -289.513,90, alla medesima data, sempre a suo debito.
Il Tribunale ha in primo luogo respinto la domanda proposta da Pt_1 di nullità del contratto, per mancanza della sottoscrizione della banca del documento contrattuale, considerando che la firma del cliente fosse sufficiente a integrare il requisito della forma scritta.
Ha poi respinto quella di nullità della pattuizione degli interessi passivi, considerando che «nel documento di sintesi (all. 12 comparsa di costituzione) del 21.03.2006 – data di apertura del conto corrente – viene chiaramente riportato il tasso annuo creditore, nonché il tasso annuo debitore per scoperto di conto e il tasso di mora (nella misura del 14%); nel documento di sintesi relativo agli affidamenti in conto corrente (all. 15 comparsa di costituzione) viene indicato il tasso annuo massimo debitore dell'8%, per utilizzo entro i limiti concessi, e del 14%, per utilizzo oltre i limiti concessi».
Ha considerato detta pattuizione determinata, essendo indicata la misura massima degli stessi interessi.
Ha poi respinto la domanda, sempre della volta a far acclarare Pt_1
l'illegittima modifica unilaterale da parte della banca delle condizioni economiche, considerando che la relativa clausola era stata «espressamente e specificamente pattuita» nel contratto;
la contestazione era tardiva, essendo stata formulata solo in sede di memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., ed era generica, non avendo specificato quali variazioni Pt_1 sarebbero state apportate dalla banca.
Ancora, il Tribunale ha ritenuto legittimi gli addebiti per anatocismo relativamente a tutto il periodo di svolgimento del rapporto oggetto di causa,
pag. 5/29 ossia tra il 21 marzo 2006 – data di stipula del contratto – e il 20 ottobre
2016 – data dell'instaurazione del processo di primo grado, con la notifica dell'atto di citazione – considerando che tale capitalizzazione era pattuita per iscritto e con pari periodicità, come previsto dalla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000. Il Tribunale ha inoltre considerato che il divieto di anatocismo introdotto dalla legge n. 147 del 2013 non fosse applicabile, non avendo portata immediatamente precettiva e difettando la normativa di attuazione del C.i.c.r.; pertanto gli addebiti per tale voce di costo sono stati considerati legittimi anche per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 – data di entrata in vigore della predetta legge – e la sua abrogazione, con il decreto- legge n. 18 del 2016.
Il Tribunale ha poi ritenuto legittimi gli addebiti per c.m.s., per
«commissione sul fido accordato» e per «commissione omnicomprensiva».
Ha invece considerato – sulla scorta dell'indagine peritale – che le valute applicate fossero difformi rispetto a quelle pattuite e che fossero state addebitate spese non dovute.
Ha poi escluso la sussistenza di usura, in quanto il tasso effettivo globale (t.e.g.), ossia quello concretamente applicato dalla banca – calcolato dal c.t.u. secondo le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» della Banca d'Italia – non aveva superato il tasso-soglia, né con riferimento agli interessi pattuiti né con riguardo alla c.m.s.
Ha infine respinto l'eccezione di decadenza sollevata dalla banca – ritenendo che la non contestazione dell'estratto conto comportasse l'approvazione delle operazione in esso annotate considerate « nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto […], ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti» – e ha parimenti respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, in quanto il c.t.u. ha accertato non pag. 6/29 sussistere rimesse aventi natura solutoria, ossia versamenti effettuati in un momento in cui il passivo eccedeva il limite dell'affidamento nel periodo antecedente al 20 ottobre 2006, data corrispondente al decennio precedente all'instaurazione del giudizio.
Le spese di lite sono state compensate integramente, in ragione del
«limitatissimo accoglimento della domanda attorea», e quelle di c.t.u. sono state poste a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Avverso tale decisione ha interposto appello facendo valere i Pt_1 seguenti motivi di censura:
1. con il primo lamenta la nullità del contratto di conto corrente per mancanza di sottoscrizione da parte della banca;
2. con il secondo contesta la misura degli interessi passivi addebitati, articolando due profili di doglianza: a) assume l'indeterminatezza della loro pattuizione;
b) contesta l'efficacia delle modifiche unilaterali effettuate dalla banca;
3. con il terzo lamenta l'illegittima applicazione dell'anatocismo;
4. con il quarto lamenta l'illegittimità della c.m.s. e delle ulteriori commissioni applicate;
5. con il quinto contesta l'accoglimento dell'eccezione sollevata dalla banca di «prescrizione e/o decadenza delle doglianze attoree».
Si è costituita , protestando l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza dell'appello interposto di e spiegando appello Pt_1 incidentale condizionato, affidato ai seguenti motivi di censura:
1. con il primo sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che il contratto di apertura del conto fosse stato sottoscritto anche dalla banca e che la firma non era stata tempestivamente disconosciuta da
Pt_1
pag. 7/29 2. con il secondo assume che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che il documento contenente le condizioni economiche fosse stato sottoscritto anche dalla banca e che la firma non era stata tempestivamente disconosciuta da Pt_1
3. con il terzo contesta l'ammissibilità della domanda di nullità della correntista per abuso del diritto e per avvenuta convalida delle clausole nulle;
4. con il quarto sostiene che l'approvazione del conto avrebbe precluso l'azione di nullità nei confronti dei rapporti sottostanti le annotazioni in conto corrente.
All'esito dell'udienza del 9 luglio 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 6 agosto 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Va anzitutto accolta l'eccezione sollevata da CP_1
d'inammissibilità dell'appello proposto da nella parte in cui propone Pt_1 le domande «di annullamento […] dei contratti di conto corrente ed apertura di credito», in quanto – come correttamente rilevato dalla controparte – si tratta di domande nuove, mai proposte in primo grado, oltretutto genericamente formulate, non avendo l'appellante dedotto nessuno degli elementi anche solo astrattamente idonei a integrate tale fattispecie. Non invece quella «di generica invalidità», che risulta essere una mera ridondanza della domanda di nullità.
Va invece respinta l'eccezione, sollevata sempre da , CP_1
d'inammissibilità dell'appello nella parte in cui ripropone la domanda di accertamento della «nullità del contratto di conto corrente e difetto di valide pattuizioni» perché l'appellante non avrebbe censurato anche «il capo pag. 8/29 secondo della sentenza, […], che richiama l'onere di allegazione e prova integralmente a carico di quale parte attrice, ed ove si dà atto Pt_1 dell'avvenuta produzione dei contratti oggetto di causa». Ebbene, tale capo secondo della sentenza gravata, come indicato nella relativa rubrica, contiene una mera «[d]elimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova», parte dell'argomentazione che non è stata contestata dalla questa non aveva alcuna necessità, né interesse, a impugnare Pt_1 tale parte avendo rivolto le proprie censure ai profili diversi di cui si dirà e, segnatamente, quello di nullità dei contratti dedotti in giudizio. Di qui l'infondatezza dell'eccezione.
Con il primo motivo di censura lamenta la nullità del contratto Pt_1 di conto corrente n. 571413 per mancanza di sottoscrizione da parte della banca. Afferma a tal proposito che i contratti “monofirma”, «per costante giurisprudenza, sono inidonei ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB» in quanto «elemento costitutivo del contratto, nel senso che il documento deve essere l'estrinsecazione formale e diretta della volontà delle parti di concludere un determinato contratto avente una data causa, un dato oggetto e determinate pattuizioni». Contesta quindi che i contratti e documenti di sintesi prodotti in giudizio dalla banca siano stati sottoscritti conformemente all'art. 117 TUB perché: a) «l'originale contratto di conto corrente, nonché il documento di sintesi del 5/2/2015 non riporta la sottoscrizione e/o anche una mera sigla di un funzionario della banca convenuta»; b) i restanti documenti riportano solo una sigla di un soggetto, peraltro, impossibile da identificare e non identificato dalla convenuta». Nega altresì che la carenza di forma scritta possa essere sanata dall'invio periodico di comunicazioni o dalla successiva stipula di ulteriori contratti collegati al rapporto principale. Pertanto, i contratti prodotti in giudizio non proverebbero il perfezionamento del consenso tra le parti in forma scritta e sarebbero quindi nulli, con conseguente «illegittimità dell'applicazione dei tassi di interesse convenzionali, delle spese e delle commissioni». Quale
pag. 9/29 ulteriore conseguenza, domanda la rideterminazione del «saldo decurtando
[…] l'importo pari: in via principale, ad € 797.707,53 a titolo di competenze percepite nel corso del rapporto di conto corrente;
in via subordinata, […] tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso minimo dei BOT emesso nei dodici mesi […] pari ad euro 766.158,92; in via di ulteriore subordine, […] tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso legale pro tempore oltre a spese e commissioni».
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo rilevato che nel contratto di apertura di conto (doc.
11 fasc. di primo grado di ), è stata apposta, oltre alla firma CP_1 riconducibile a per conto di anche altra sigla, Parte_3 Parte_1 della cui riconducibilità al dipendente della banca che ha effettuato l'apertura del conto nessuno ha dubitato nel corso del giudizio. Pertanto, il contratto risulta rappresentare l'incontro di volontà del cliente e della banca, secondo lo schema tipico della prestazione del consenso, tramite la sottoscrizione del documento negoziale da entrambe le parti.
A ogni buon conto – e quale ulteriore ratio decidenti – la tesi dell'appellante, secondo cui i contratti “monofirma” sarebbero invalidi, contrasta con la giurisprudenza di legittimità. Con riferimento a tale fattispecie la Corte di cassazione ha infatti affermato che «la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto […] ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma – ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario – che
“il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità
pag. 10/29 (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass., Sez. U.,
16/01/2018, n. 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione – e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione – si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018,
n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti» (Cass. n. 9196 del 2021, in motivazione, riferito proprio a un caso in cui si contestava la sussistenza della forma scritta nella pattuizione di interessi ultralegali).
pag. 11/29 Poiché, nella fattispecie, oltre all'avvenuta consegna della copia del contratto, per specifica dichiarazione apposta in calce alla prima pagina di esso (come detto, doc. 11 fasc. di primo grado di ), il conto è CP_1 stato aperto e movimentato e sono stati inviati gli estratti conto a esso relativi – circostanza, questa, pacifica tra le parti – si deve ritenere che la pattuizione afferente agli interessi sia validamente intercorsa tra le parti.
La censura va quindi respinta.
2. con il secondo motivo di appello contesta la misura degli Pt_1 interessi passivi addebitati, articolando due profili di doglianza: a) con il primo lamenta l'indeterminatezza della pattuizione degli interessi passivi asserendo che «il documento di sintesi n. 0 del 21/03/2006 prodotto dalla
Banca […] riporta la dicitura di “tasso annuo debitore di utilizzo Pt_4 affidamento entro i limiti” pari all'8%». Tale carattere indeterminato del tasso sarebbe confermato dai contratti di affidamento successivi, ossia quelli del
20/12/2006, 3/5/2007, 01/12/2009, 5/10/2010, che indicherebbero l'importo accordato, ma non il tasso debitore. La convenzione relativa agli interessi, per essere validamente stipulata, dovrebbe possedere «un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse». Nel caso in esame invece il tasso applicabile risulterebbe
«soggetto alla […] determinazione unilaterale» della banca. Di conseguenza domanda che il saldo del conto sia rideterminato «con l'espunzione di tutti gli interessi […]. In subordine, dovrà applicarsi il tasso sostitutivo ex art. 117
TUB», secondo i risultati della c.t.u. di primo grado che ha «rideterminato il saldo […] in € 469.471,79 a credito di parte attrice […] ottenendo una differenza saldi a favore di parte attrice pari ad euro 766.158,92»; in ulteriore subordine la medesima rideterminazione del saldo dovrebbe avvenire
«applicando il Tasso legale»; b) con il secondo profilo di doglianza lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato tardiva la contestazione relativa alla modifiche unilaterali operate dalla banca per violazione dell'art. 118 t.u.b. Sostiene di aver domandato, sin dall'atto di pag. 12/29 citazione di primo grado, l'accertamento dell'«illegittima applicazione dei tassi di interesse passivi, spese e commissioni applicate dalla Banca con riguardo a tutto il periodo di vigenza del rapporto, ergo comprese le variazioni unilaterali di tali poste», circostanza che risulterebbe anche dalle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. Sostiene inoltre l'inefficacia di tali modifiche unilaterali perché: non sarebbero state portate a conoscenza dell'odierna appellante;
non sono motivate con riferimento al
“giustificato motivo”, che dovrebbe essere un evento di «comprovabile effetto sul rapporto bancario»; la clausola abilitante la banca a effettuare tali modifiche avrebbe dovuto essere specificamente approvata per iscritto e, infine, le singole variazioni periodiche omettono la dicitura “Proposta di
Modifica Unilaterale del Contratto”.
Il motivo è infondato con riferimento a entrambi i profili di censura.
Quanto al primo, va escluso che la pattuizione degli interessi sia indeterminata.
Occorre anzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[n]ell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.» (Cass. n. 33451 del 2021).
In base all'art. 1362 c.c. «[p]er determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto».
Ebbene, dal documento contrattuale contenente le condizioni economiche del contratto di affidamento, del 21 marzo 2006 (doc. 15 fasc. di primo grado ) emerge come, effettivamente, come sostenuto da Parte_5
pag. 13/29 le parti abbiano pattuito solo la misura del tasso «massimo» Pt_1 debitore:
Va tuttavia considerato in primo luogo che la pattuizione non prevede un intervallo tra mimo e massimo all'interno del quale la banca possa arbitrariamente stabilire il tasso da applicare, ma unicamente il valore massimo.
Inoltre, è pacifico tra le parti che la banca abbia fatto riferimento proprio all'8% quale tasso di interessi – mai contestato dal cliente, fino all'instaurazione del giudizio, nel 2016 – e che detta misura sia stata poi sostituita, meno di un mese dopo, il 12 aprile 2006, con la diminuzione del tasso al 7%, unilateralmente effettuata dalla banca, come emerge dal documento di sintesi e variazione delle condizioni contrattuali formato in tale data (contenuto nel file in formato compresso.zip, come doc. 9 fasc. di primo grado di ), che indica in modo univoco detto 7%, nella parte che CP_1 di seguito si riproduce:
Invece, nessun rilevo ha il fatto che i quattro contratti di affidamento
(docc. 17, 18, 19, 20 fasc. di primo grado di ) siano privi delle CP_1 condizioni economiche, a differenza di quanto sostenuto dalla a pag. Pt_1
14 della propria memoria conclusionale: con essi la banca ha, rispettivamente, concesso un'apertura di credito (doc. 17), aumentato il suo limite da 2 milioni di euro a 3,5 milioni (doc. 18) e rinnovato tale affidamento
(docc. 19 e 20), in un momento in cui le condizioni erano già pattuite con il precedente contratto (doc. 12 fasc. di primo grado di ), pertanto CP_1
è evidente la volontà delle parti di farvi riferimento, conclusione confortata dalla loro condotta successiva.
pag. 14/29 Pertanto, considerando il tenore letterale del contratto, unitamente al complessivo comportamento dei contraenti, emerge che le parti abbiano voluto pattuire l'8% quale misura originaria del tasso di interesse passivo dell'apertura di conto del 2006.
Parimenti va respinto il profilo di censura sub b), con il quale l'appellante lamenta l'illegittimità delle modifiche unilateralmente poste in essere da . CP_1
Quanto all'asserito mancato invio delle comunicazioni/proposte di modifica unilaterale, tale fatto è stato allegato dalla unicamente con Pt_1 la terza memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., a pag. 4, in quanto, nella prima memoria ai sensi del medesimo art. 183 c.p.c., aveva di contro affermato, a pag. 10: «occorre precisare che il mero invio periodico delle variazioni unilaterali ex adverso depositate al doc. 23 non è sufficiente per ritenere rispettato il tenore dell'art. 118 TUB, dal momento che è necessaria anche l'osservanza dei due seguenti requisiti: 1) le modifiche devono essere previste da un'apposita clausola contrattuale specificamente sottoscritta dal cliente;
2) le variazioni devono riportano la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto».
Pertanto, l'invio di tale documentazione è stato inizialmente affermato dallo stesso appellante che ne contestava, per ragioni diverse, l'idoneità a modificare le condizioni contrattuali.
Quanto al dedotto difetto di specifica approvazione per iscritto della clausola abilitante la banca a effettuare tali modifiche, la tesi è smentita per tabulas, in quanto, nel contratto di apertura del conto, tale clausola risulta all'art. 13, il quale è altresì menzionato nella sezione dedicata alla specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., come risulta alle pagg. 4, 7 e 8 del relativo file telematico (doc. 11 fasc. di primo grado di ). CP_1
Parimenti è infondata la dedotta carenza della dicitura «Proposta di
Modifica Unilaterale del Contratto». Infatti, tale formula è contenuta pag. 15/29 nell'oggetto dI tutte le proposte disponibili in atti successive all'introduzione dell'obbligo di sua indicazione, avvenuta il 12 agosto 2006 – con la modifica dell'art. 118 t.u.b. a opera del decreto-legge n. 233 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006 – come risulta dai documenti allegati alla c.t.u. ai numeri da 14 a 21.
Inoltre, in ognuna di tali proposte sono indicate le ragioni della modifica intervenuta: ad esempio, in quelle del 26 luglio 2011 (doc. 14) e del 11 ottobre 2011 (doc. 15), si fa riferimento all'«andamento del mercato finanziario che vede aumentare tassi a breve»; in quella del 18 gennaio 2012
(doc. 16) e del 26 luglio 2012 (doc. 17) e 28 settembre 2012 (doc. 18) il riferimento è alle modifiche legislative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. Dalla lettura di tali documenti emerge chiaramente che l'appellante ha omesso qualunque confronto con il relativo contenuto, limitandosi a evocare l'assenza di «giustificato motivo», contestazione che è non solo generica – come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure – ma altresì, come detto, documentalmente smentita.
Stante l'infondatezza della censura relativa all'efficacia delle modifiche unilaterali, risulta superflua, e resta assorbita, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello di sul punto, sollevato da , che sosteneva la Pt_1 CP_1 mancata contestazione delle risultanze della c.t.u.
Il secondo motivo va quindi rigettato con riferimento a entrambi i profili di contestazione.
3. Con il terzo l'appellante principale lamenta l'illegittima applicazione dell'anatocismo. Sostiene, in primo luogo che «non essendo stato indicato il tasso degli interessi debitori entro fido, fino al 14/02/2011, fino a tale data, la capitalizzazione trimestrale risulta illegittima». Ciò in quanto, ai sensi della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, «qualora sia prevista una capitalizzazione infrannuale […] deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione»,
pag. 16/29 indicazione che mancherebbe nel contratto del conto in esame. Inoltre, difetterebbe «l'approvazione specifica della clausola anatocistica», in quanto, nello spazio che nel contratto è dedicato alla sottoscrizione separata di talune clausole, la banca avrebbe «richiamato in modo prettamente generico tutte le clausole “vessatorie”, senza altresì indicare a margine o in calce alle stesse delle indicazioni o spiegazione circa il significato di dette clausole».
In subordine, deduce l'illegittimità della delibera C.i.c.r. nella Pt_1 parte in cui permette la capitalizzazione periodica degli importi addebitati, in quanto «inidone[a] – per eccesso di delega – a derogare il divieto generale di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.». Di conseguenza domanda di
«ripetere l'importo pari ad € 70.855,77 a titolo di interessi anatocistici ovvero, in via di subordine, pari all'importo risultante dalla capitalizzazione anatocistica delle competenze diverse dagli interessi».
Il motivo è infondato.
In stretta aderenza all'argomentazione avanzata con tale censura, va in primo luogo disattesa la tesi dell'appellante secondo cui il contratto difetterebbe dell'indicazione del tasso annuo effettivo (t.a.e.), ossia di quello comprensivo degli effetti dell'anatocismo.
Effettivamente tale indicazione è obbligatoria, essendo prevista dall'art. 6 della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio del 2000: «[i] contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui
è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
Tuttavia, l'indicazione del predetto t.a.e. emerge chiaramente dal documento contenente le condizioni economiche del rapporto (doc. 12 fasc.
pag. 17/29 di primo grado ) – allegato al contratto di apertura del conto e, CP_1 come questo, sottoscritto dal cliente – nella parte che di seguito si riproduce:
Va parimenti respinta la tesi dell'appellante, secondo cui l'anatocismo non sarebbe stato regolarmente pattuito in difetto di specifica approvazione della relativa clausola, poiché la banca avrebbe «richiamato in modo prettamente generico tutte le clausole “vessatorie”».
Risulta invece dalla porzione del contratto che di seguito si riproduce
(doc. 11 fasc. di primo grado di ) che la clausola relativa alla CP_1
«produzione di interessi su interesse e periodicità di capitalizzazione […]» è espressamente e singolarmente indicata, richiamando il numero del relativo articolo contrattuale – ossia il n. 4 – e il suo contenuto:
Va infine escluso il dedotto eccesso di delega della citata delibera C.i.c.r. nella parte in cui permette la capitalizzazione periodica degli importi addebitati. Tale delibera è infatti stata adottata sulla base dell'art. 120, comma 2, t.u.b. nel testo in vigore del 19 ottobre 1999 – a seguito della modifica apportata dall'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999 – che dispone: «Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,
pag. 18/29 prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori». Pertanto, come emerge dal chiaro tenore testuale di tale disposizione, l'intenzione del legislatore era proprio quella di derogare all'art. 1283 c.c., permettendo tale «produzione di interessi sugli interessi maturati» e, in aderenza a ciò, il C.i.c.r. ha dettato la relativa disciplina di dettaglio.
Il motivo è quindi infondato.
4. Con il quarto lamenta l'illegittimità della c.m.s. e delle Pt_1 ulteriori commissioni applicate. Sostiene a tal proposito che «il contratto non precisa in alcun modo come calcolare la commissione di massimo scoperto, che esprime solo in termini di percentuale, senza indicazione della base di calcolo (circa la periodicità e le modalità concrete di applicazione)», con conseguente indeterminatezza della pattuizione. Sarebbero inoltre invalide anche «le ulteriori commissioni sull'accordato», per mancanza di pattuizione
«almeno fino alla data del 14/02/2011», quando è stato stipulato il contratto di apertura di credito prodotto dalla banca come doc. 21, il quale comunque non espliciterebbe «la formula di calcolo né tantomeno […] se tale costo sarebbe stato collegato al massimo utilizzo oppure all'importo affidato. Negli altri documenti negoziali relativi ad aperture di credito «non viene specificato né la modalità applicativa né tantomeno l'importo su cui la stessa avrebbe trovato applicazione». Di conseguenza domanda di «rimettere la Pt_1 causa in istruttoria con conseguente disposizione della C.T.U. contabile atta a ricalcolare l'esatto dare-avere tra le parti eliminando le poste addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, ulteriori commissioni, spese e oneri non validamente pattuiti».
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, la relativa pattuizione è nulla per indeterminatezza.
pag. 19/29 A tal proposito va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la c.m.s. indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale» (Cass. n. 19825 del 2022, in motivazione).
Va inoltre ricordato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti» (Cass. n. 1373 del 2024, in massima).
Ebbene, nel caso in esame la c.m.s. risulta pattuita soltanto per quanto riguarda la misura percentuale e il periodo di riferimento, come risulta dalla parte della prima pagina del documento contenente le condizioni economiche del rapporto (doc. 12, fasc. di primo grado ), allegato contratto CP_1 di apertura del conto, del 21 marzo 2006, che di seguito si riproduce:
La stessa misura percentuale è parimenti indicata nel documento contenente le condizioni economiche dell'affidamento, sempre del 21 marzo pag. 20/29 2006 (doc. 15 ibidem), in tal caso priva del periodo di riferimento
“trimestrale”, come risulta dalla parte della prima pagina che di seguito si riporta:
Nessun documento, tra quelli disponibili in atti, consente di desumere i criteri di determinazione della base di calcolo cui applicare la predetta percentuale e segnatamente se rilevi a tal fine la provvista ancora disponibile o l'importo utilizzato, con la conseguenza che non è possibile per il correntista valutare il peso economico di tale voce di costo.
Gli addebiti per c.m.s., pari a euro 30.012,51 – come risulta dal prospetto contenuto nell'allegato n. 25 alla c.t.u – sono quindi illegittimi.
Quanto alla commissione sull'accordato, essa non risulta pattuita che in data 14 febbraio 2011, con la stipula dell'apertura di credito n. 103413, nella parte della prima pagina che di seguito si riproduce:
Con riferimento a tale pattuizione va tuttavia disattesa la tesi dell'appellante secondo cui anch'essa sarebbe indeterminata. Infatti, a pag. 2 del medesimo contratto, è specificato che «la commissione trimestrale sull'accordato è calcolata dividendo in scaglioni l'importo medio dell'affidamento nel trimestre e moltiplicando ogni scaglione per l'aliquota corrispondente su indicata», criterio che consente al cliente di calcolare in modo certo il costo del finanziamento.
Pertanto, vanno eliminati unicamente gli addebiti per tale voce di costo annotati fino al 14 febbraio 2011, i cui importi, ricavati dagli estratti scalari prodotti in giudizio (documenti contenuti nel file in formato compresso zip, prodotto come doc. 9 fasc. di primo grado di ), sono i seguenti: CP_1
pag. 21/29 trimestre importo
3° del 2009 3.245,00
4° del 2009 3.245,00
1° del 2010 3.245,00
2° del 2010 3.245,00
3° del 2010 3.245,00
4° del 2010 3.245,00 totale 19.470,00
In conclusione, vanno riaccreditati indebiti per euro 30.012,51 a titolo di c.m.s. e per euro 19.470,00 a titolo di commissione sull'accordato, per complessivi euro 49.482,51, in parziale accoglimento del quarto motivo di gravame.
5. Con il quinto, contesta l'accoglimento dell'eccezione sollevata Pt_1 dalla banca di «prescrizione e/o decadenza delle doglianze attoree». Sostiene
a tal proposito che la domanda non sia diretta alla ripetizione dell'indebito ma all'«accertamento di poste illegittimamente addebitate dalla Banca convenuta a causa di contratti e clausole nulle e/o comunque invalide e inefficaci», che potrebbe sempre essere fatta valere ex art. 1422 c.c., e che la banca non abbia eccepito chiaramente e specificatamente l'intervenuta decadenza o prescrizione delle doglianze attoree. Inoltre sostiene che alcun riaccredito sarebbe prescritto, in quanto «non è intervenuta alcuna rimessa solutoria prima dei dieci anni anteriori alla notificazione dell'atto di citazione del 20.10.2016», come avrebbe rilevato il c.t.u.
Il motivo è inammissibile.
Emerge chiaramente alle pagg. 11 e 12 della sentenza gravata che tali eccezioni sono state rigettate dal Tribunale;
non essendovi soccombenza della sul punto essa è priva d'interesse a impugnare. Pt_1
Va respinta «l'eccezione» sollevata da di sussistenza di usura Pt_1 con riferimento al conto corrente dedotto in giudizio (a pag. 25 e seg. della citazione in appello).
pag. 22/29 La contestazione non è formulata come motivo di appello, nonostante la soccombenza di che, sul punto, non formula alcuna concreta Pt_1 domanda nelle proprie conclusioni. Tanto basta per considerare inammissibile la contestazione.
A ogni buon conto, a voler ipoteticamente considerare che, al riguardo, un motivo di appello sia stato formulato, esso è infondato in quanto contrasta con la giurisprudenza di legittimità la tesi di secondo cui il Pt_1 tasso effettivo globale (t.e.g.), ossia quello concretamente applicato dalla banca, andrebbe calcolato con criteri diversi rispetto a quelli contenuti nelle
«Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» della Banca d'Italia. Invece, la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 16303 del 2018 ha al contrario affermato che, per confrontare valori omogenei, detto t.e.g. debba essere calcolato con gli stessi criteri utilizzati per la determinazione della rispettiva soglia, ossia seguendo le «Istruzioni» della Banca d'Italia, cui il c.t.u. ha fatto riferimento.
6. Passando all'appello incidentale condizionato di , vanno CP_1 dichiarati assorbiti il primo e il secondo motivo, con i quali CP_1 lamentava che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che, rispettivamente, il contratto di apertura del conto e il documento contenente le relative condizioni economiche fosse stato sottoscritto anche dalla banca. Ciò stante il rigetto del primo motivo dell'appello principale.
7. Con il terzo motivo dell'impugnazione incidentale CP_1 contesta che il Tribunale abbia considerato ammissibile la domanda proposta dalla correntista, diretta a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali, mentre avrebbe dovuto rilevare l'«abuso dell'azione di nullità e di accertamento» da parte di e la «convalida (o Pt_1 approvazione/conferma) espressa e/o tacita, intervenute nel corso degli anni mediante ricezione degli estratti conto». Sostiene che sarebbero state violate le seguenti disposizioni: art. 115 c.p.c., per aver ritenuto «azionabili le pag. 23/29 pretese di stante la condotta di pacifica approvazione dei Parte_1 rapporti e loro rinnovo nel corso degli anni ed anche posteriormente alla citazione di primo grado»; art. 1175 c.c., secondo cui debitore e creditore debbono comportarsi secondo correttezza;
art. 1227 c.c., «che prevede al primo comma la riduzione del risarcimento qualora il creditore abbia concorso a cagionare il danno, e al secondo […] esclude il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
art. 1375 c.c., che prevede l'esecuzione secondo buona fede del contratto;
art. 1458 c.c., secondo cui, «nei contratti ad esecuzione continuata o periodica (come il conto corrente bancario oggetto di causa) prevede che l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite»; l'art. 2040 c.c., che «esprime un principio generale di riequilibrio delle posizioni reciproche applicabile a rapporto di durata»; art. 100 c.p.c., per difetto d'interesse ad agire della Sostiene altresì che le nullità previste dagli Pt_1 artt. 117 e 127 t.u.b., in quanto nullità di protezione, sarebbero convalidabili dal cliente, convalida che sarebbe stata realizzata con la volontaria esecuzione del rapporto.
Con il quarto motivo dell'impugnazione incidentale – da trattare unitamente al terzo stante l'intima connessione delle censure – CP_1 lamenta la violazione dell'art. 1832 c.c., ai sensi del quale la mancata contestazione degli estratti conto avrebbe comportato «l'approvazione anche a livello sostanziale dei rapporti sottostanti le annotazioni in conto corrente»
e non avrebbe impedito «l'operatività delle eccezioni di abuso del diritto (artt.
1175, 1227 - 1375 - 1458 - 2040 c.c.) e convalida ai sensi degli artt. 1423
c.c, 117 e 127 tub».
Va in primo luogo rammentato che quest'ultima tesi della banca contrasta con giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «[n]el contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali pag. 24/29 derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente» (Cass. n. 30000 del 2018; nello stesso senso, Cass. 11626 del
2011).
Quanto alla violazione delle disposizioni contenute negli articoli citati, va rilevata anzitutto l'estrema genericità delle contestazioni che, essendo tutte prive di qualunque specificazione circa la connessione rispetto alla vicenda dedotta in giudizio, risultano essere mere evocazioni di astratte disposizioni normative, con la conseguenza che le censure sono inammissibili.
A ogni buon conto, volendone ipotizzare un sufficiente grado di concretezza, esse sono infondate nel merito.
Quanto all'asserita carenza d'interesse del correntista ai sensi dell'art. 100 c.p.c., questo va al contrario ritenuto sussistente.
Giova rammentare al riguardo che «[l]'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili)» (Cass. n. 19152 del 2005, in massima;
nello stesso senso
Cass. n. 27151 del 2009, in massima).
Nella fattispecie ha agito nell'auspicio di ottenere la Pt_1 dichiarazione di nullità di alcune clausole contrattuali e l'accertamento della non debenza di talune somme. Di qui il suo interesse ad agire.
pag. 25/29 Nessun pregio ha la tesi di d'insussistenza di tale CP_1 interesse ad agire per avere concluso un nuovo contratto, Pt_1 riguardante il medesimo conto, il 13 gennaio 2017, in quanto le domande di accertamento delle nullità contrattuali e di riaccertamento del saldo, proposte dalla stessa correntista, riguardano il periodo precedente. Pertanto, va anche respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata sempre per difetto di interesse ad agire, a supporto della quale CP_1 ha speso la medesima argomentazione.
Va poi escluso che nel caso in esame sussista alcun abuso del diritto di agire per l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali. Va in primo luogo rilevato che nessuna violazione del diritto di solidarietà e correttezza può essere rilevato dalla mera esecuzione del contratto da parte della cliente per «numerosi anni», come sostiene . Gli effetti preclusivi del CP_1 trascorrere del tempo sono regolati dal regime prescrizionale dell'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 1422 c.c., per cui non è consentito al giudice introdurre limiti e conseguenze ulteriori rispetto a quanto previsto da tali disposizioni – in definitiva disapplicandole – senza che sia individuata una specifica condotta connotata da scorrettezza nel comportamento di chi domanda l'accertamento delle nullità contrattuali.
Va altresì considerato che ha aderito a contratti predisposti con Pt_1 propria modulistica dalla stessa , istituto bancario che, come CP_1 tale, è operatore professionale dotato di peculiare competenza tecnica, ciò che impedisce di considerare la cliente responsabile delle pattuizioni nulle.
Del tutto inconferente è poi il richiamo all'art. 1227 c.c. – che riguarda il risarcimento del danno – all'art. 1458 c.c. – afferente alla risoluzione – e all'art. 2040 c.c. – relativo alle spese per la conservazione della cosa e per miglioramenti e accessioni – fattispecie evidentemente diverse da quella odierna, attinente al riaccredito di somme non dovute.
pag. 26/29 Del pari nessun pregio ha il riferimento alla convalida del contratto nullo in ragione della sua natura di protezione. Tale tesi contrasta con l'art. 1423 c.c., che chiaramente stabilisce: «[i]l contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente». Nel caso in esame non ricorre certo tale ipotesi di differente regolamentazione della fattispecie in quanto proprio il carattere di nullità di protezione in favore del cliente porta a escludere che questi possa con il suo comportamento sanare il vizio, ossia realizzare un risultato per sé penalizzante, non previsto dalla disciplina generale.
Il terzo e quarto motivo dell'appello incidentale sono quindi, comunque, infondati.
8. In conclusione, il saldo del conto corrente n. 571413, che alla data del 30 settembre 2018 era pari a euro -296.687,13, a debito della correntista, ed è stato rideterminato dal Tribunale in euro -289.513,90, sempre a suo debito, va invece accertato nella misura di euro -240.031,39, sempre a debito della correntista e alla medesima data, stante la non debenza di ulteriori euro 49.482,51 per c.m.s. e per commissioni sull'accordato.
9. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del
2021).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile pag. 27/29 esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame ha proposto plurime domande di Pt_1 accertamento della nullità di altrettante clausole del contratto di conto corrente, ossia quelle attinenti al tasso di interesse, alla variazione delle condizioni contrattuali, all'anatocismo, alle spese, alle commissioni (di massimo scoperto e sull'affidamento) e alle valute – solo le ultime due accolte all'esito del giudizio – oltre a quella di usura, risultata infondata. Ciò determina reciproca soccombenza e, pertanto, giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di c.t.u. vanno invece poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna, avendo riguardato il complesso delle domande proposte di come detto risultate, per alcuni capi, infondate. Pt_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato CP_1 pari a quello dovuto per l'appello incidentale condizionato, giusta il comma
1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 39 Parte_1 del 2022 del Tribunale di Siena, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pag. 28/29 1. accerta la nullità del contratto del conto n. 571413, intrattenuto tra e quanto Parte_1 Controparte_1 alle clausole per c.m.s. e per commissione sull'accordato;
2. accerta che il saldo del conto n. 571413, alla data del 30 settembre
2018, è pari a euro -240.031,39, a debito della correntista Pt_1
[...]
3. rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
Controparte_1
4. conferma per il resto la sentenza impugnata;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio;
6. pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna;
7. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale Controparte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello incidentale condizionato, giusta il comma 1- bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 23 dicembre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 29/29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GASPARDINI VITTORIO ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FARNETI MARCO P.IVA_2
( e dell'avv. MENCARELLI ALESSANDRO C.F._2
( ), C.F._3 appellata
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previe Parte_1 le declaratorie tutte del caso, rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza n. 39/2022, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. Unica Civile, nella persona del Giudice Dott. Chiara
Fiamingo, pubblicata in data 21/01/2022, all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 3631/2016, non notificata, così pronunciare: Nel merito, in via principale:
1) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del primo motivo d'appello la nullità, annullamento e/o dichiarazione di invalidità del contratto di conto corrente n. 571413 e del[l]e aperture di credito dedotte in giudizio ai sensi degli artt. 1284 cod. civ. e 117
TUB dichiarando, conseguentemente, l'illegittimità di tutti gli interessi, spese e commissioni applicate al rapporto dedotto in giudizio e, per l'effetto, Voglia
l'Ecc.ma Corte adita rideterminare il saldo decurtando a favore della parte appellante in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
l'importo pari: - in via principale, ad Euro 797.707,53 a titolo di competenze percepite nel corso del rapporto di conto corrente ovvero, al diverso importo che risulterà a seguito dell'istruttoria; - in via subordinata e previo accoglimento della Relazione peritale del CTU depositata nel primo grado di giudizio, a tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso minimo dei BOT emesso nei dodici mesi precedenti che hanno determinato il saldo del conto corrente ex art 117 TUB in Euro 469.471,79 a credito di parte attrice in luogo del saldo debitore di Euro 296.687,13, ottenendo una differenza di saldi a favore di parte attrice pari ad Euro 766.158,92; - in via di ulteriore subordine, previa rimessione della causa in istruttoria con disposizione di CTU contabile, rideterminare il saldo di conto corrente eliminando tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso legale pro tempore oltre a spese e commissioni.
2) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del secondo motivo d'appello la nullità della clausola degli interessi per mancata determinazione “per iscritto” degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. e l'inefficacia ai sensi dell'art. 118 TUB della clausola di variazioni dei prezzi, tassi e/o condizioni a seguito di modifica unilaterale e, pag. 2/29 per l'effetto, Voglia l'Ecc.ma Corte adita rideterminare il saldo decurtando a favore della parte appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, l'importo pari:
- in via principale, ad Euro 797.707,53 a titolo di competenze percepite nel corso del rapporto di conto corrente ovvero, al diverso importo che risulterà a seguito dell'istruttoria;
- in via subordinata, previo accoglimento della Relazione peritale del
CTU depositata nel primo grado di giudizio, a tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso minimo dei BOT emesso nei dodici mesi precedenti che ha determinato il saldo del conto corrente ex art 117 TUB in
Euro 469.471,79 a credito di parte attrice in luogo del saldo debitore di Euro
296.687,13, ottenendo una differenza saldi a favore di parte attrice pari ad
Euro 766.158,92;
- in via di ulteriore subordine, previa rimessione della causa in istruttoria con disposizione di CTU contabile, rideterminare il saldo di conto corrente eliminando tutte le competenze percepite in misura eccedente il
Tasso legale pro tempore;
3) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del terzo motivo d'appello la nullità delle clausole contrattuali anatocistiche per violazione degli artt. 1283 c.c., 120 T.U.B. e/o della
Delibera CICR 09.02.2000 e, per l'effetto, rideterminare il saldo decurtando a favore della l'importo pari: - in via principale, agli interessi Pt_1 scaturigine di capitalizzazione illegittima pari a Euro 70.855,77 ovvero al diverso importo che risulterà a seguito dell'istruttoria o dall'accoglimento della Relazione peritale depositata dal CTU nel primo grado di giudizio;
- in via subordinata, previo accoglimento della Relazione peritale del
CTU, alle ulteriori competenze capitalizzate diverse dagli interessi;
4) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del quarto motivo d'appello la nullità delle commissioni di pag. 3/29 massimo scoperto (CMS) per violazione degli artt. 1346 e/o 1322 c.c. e, per l'effetto rideterminare il saldo del conto corrente dedotto in giudizio decurtando a favore della l'importo pari a Euro 30.008,86 Parte_1 ovvero rimettere la causa in istruttoria con rinnovazione della C.T.U. contabile atta a ricalcolare l'esatto dare-avere tra le parti eliminando ogni
CMS o successiva commissione diversamente nominata o, ancora, in subordine, accogliere il saldo ricalcolato dal C.T.U. nominato nel primo grado di giudizio pari ad Euro 469.471,79 a credito di parte attrice per i motivi sopra richiamati;
5) rigettare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del quinto motivo d'appello ogni eccezione avversaria in punto di decadenza e/o prescrizione e, in subordine, accertare e dichiarare che nessuna decadenza e/o prescrizione sia occorsa per tutti i motivi esposti;
6) rigettare, per tutti i motivi esposti dalla scrivente difesa, l'appello incidentale condizionato promosso da parte appellata, dichiarando inammissibili e, comunque, infondati tutti i motivi di gravame condizionato ex adverso formulati. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, per le quali si dichiara antistatario»; per «conclude per il Controparte_1 rigetto delle domande proposte in danno della comparente
[...]
a, e quindi il rigetto dell'appello proposto dalla Parte_2 controparte ed in ipotesi condizionata: per il rigetto dell'appello Parte_1 principale di a seguito del qui richiesto accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale proposto dalla comparente , a parziale CP_1 riforma della sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese».
Rilevato
(nel prosieguo “ ) ha impugnato la sentenza n. 39 Parte_1 Pt_1 del 2022 del Tribunale di Siena, che ha parzialmente accolto la domanda da pag. 4/29 essa proposta di nullità delle clausole contrattuali relative al conto corrente n. 571413 – intrattenuto con Controparte_1
(nel prosieguo ) – e, in conseguenza, ha rideterminato il saldo di CP_1 detto conto che, alla data del 30 settembre 2018, era pari a -296.687,13, a debito della correntista, in euro -289.513,90, alla medesima data, sempre a suo debito.
Il Tribunale ha in primo luogo respinto la domanda proposta da Pt_1 di nullità del contratto, per mancanza della sottoscrizione della banca del documento contrattuale, considerando che la firma del cliente fosse sufficiente a integrare il requisito della forma scritta.
Ha poi respinto quella di nullità della pattuizione degli interessi passivi, considerando che «nel documento di sintesi (all. 12 comparsa di costituzione) del 21.03.2006 – data di apertura del conto corrente – viene chiaramente riportato il tasso annuo creditore, nonché il tasso annuo debitore per scoperto di conto e il tasso di mora (nella misura del 14%); nel documento di sintesi relativo agli affidamenti in conto corrente (all. 15 comparsa di costituzione) viene indicato il tasso annuo massimo debitore dell'8%, per utilizzo entro i limiti concessi, e del 14%, per utilizzo oltre i limiti concessi».
Ha considerato detta pattuizione determinata, essendo indicata la misura massima degli stessi interessi.
Ha poi respinto la domanda, sempre della volta a far acclarare Pt_1
l'illegittima modifica unilaterale da parte della banca delle condizioni economiche, considerando che la relativa clausola era stata «espressamente e specificamente pattuita» nel contratto;
la contestazione era tardiva, essendo stata formulata solo in sede di memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., ed era generica, non avendo specificato quali variazioni Pt_1 sarebbero state apportate dalla banca.
Ancora, il Tribunale ha ritenuto legittimi gli addebiti per anatocismo relativamente a tutto il periodo di svolgimento del rapporto oggetto di causa,
pag. 5/29 ossia tra il 21 marzo 2006 – data di stipula del contratto – e il 20 ottobre
2016 – data dell'instaurazione del processo di primo grado, con la notifica dell'atto di citazione – considerando che tale capitalizzazione era pattuita per iscritto e con pari periodicità, come previsto dalla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000. Il Tribunale ha inoltre considerato che il divieto di anatocismo introdotto dalla legge n. 147 del 2013 non fosse applicabile, non avendo portata immediatamente precettiva e difettando la normativa di attuazione del C.i.c.r.; pertanto gli addebiti per tale voce di costo sono stati considerati legittimi anche per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 – data di entrata in vigore della predetta legge – e la sua abrogazione, con il decreto- legge n. 18 del 2016.
Il Tribunale ha poi ritenuto legittimi gli addebiti per c.m.s., per
«commissione sul fido accordato» e per «commissione omnicomprensiva».
Ha invece considerato – sulla scorta dell'indagine peritale – che le valute applicate fossero difformi rispetto a quelle pattuite e che fossero state addebitate spese non dovute.
Ha poi escluso la sussistenza di usura, in quanto il tasso effettivo globale (t.e.g.), ossia quello concretamente applicato dalla banca – calcolato dal c.t.u. secondo le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» della Banca d'Italia – non aveva superato il tasso-soglia, né con riferimento agli interessi pattuiti né con riguardo alla c.m.s.
Ha infine respinto l'eccezione di decadenza sollevata dalla banca – ritenendo che la non contestazione dell'estratto conto comportasse l'approvazione delle operazione in esso annotate considerate « nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto […], ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti» – e ha parimenti respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, in quanto il c.t.u. ha accertato non pag. 6/29 sussistere rimesse aventi natura solutoria, ossia versamenti effettuati in un momento in cui il passivo eccedeva il limite dell'affidamento nel periodo antecedente al 20 ottobre 2006, data corrispondente al decennio precedente all'instaurazione del giudizio.
Le spese di lite sono state compensate integramente, in ragione del
«limitatissimo accoglimento della domanda attorea», e quelle di c.t.u. sono state poste a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Avverso tale decisione ha interposto appello facendo valere i Pt_1 seguenti motivi di censura:
1. con il primo lamenta la nullità del contratto di conto corrente per mancanza di sottoscrizione da parte della banca;
2. con il secondo contesta la misura degli interessi passivi addebitati, articolando due profili di doglianza: a) assume l'indeterminatezza della loro pattuizione;
b) contesta l'efficacia delle modifiche unilaterali effettuate dalla banca;
3. con il terzo lamenta l'illegittima applicazione dell'anatocismo;
4. con il quarto lamenta l'illegittimità della c.m.s. e delle ulteriori commissioni applicate;
5. con il quinto contesta l'accoglimento dell'eccezione sollevata dalla banca di «prescrizione e/o decadenza delle doglianze attoree».
Si è costituita , protestando l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza dell'appello interposto di e spiegando appello Pt_1 incidentale condizionato, affidato ai seguenti motivi di censura:
1. con il primo sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che il contratto di apertura del conto fosse stato sottoscritto anche dalla banca e che la firma non era stata tempestivamente disconosciuta da
Pt_1
pag. 7/29 2. con il secondo assume che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che il documento contenente le condizioni economiche fosse stato sottoscritto anche dalla banca e che la firma non era stata tempestivamente disconosciuta da Pt_1
3. con il terzo contesta l'ammissibilità della domanda di nullità della correntista per abuso del diritto e per avvenuta convalida delle clausole nulle;
4. con il quarto sostiene che l'approvazione del conto avrebbe precluso l'azione di nullità nei confronti dei rapporti sottostanti le annotazioni in conto corrente.
All'esito dell'udienza del 9 luglio 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 6 agosto 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Va anzitutto accolta l'eccezione sollevata da CP_1
d'inammissibilità dell'appello proposto da nella parte in cui propone Pt_1 le domande «di annullamento […] dei contratti di conto corrente ed apertura di credito», in quanto – come correttamente rilevato dalla controparte – si tratta di domande nuove, mai proposte in primo grado, oltretutto genericamente formulate, non avendo l'appellante dedotto nessuno degli elementi anche solo astrattamente idonei a integrate tale fattispecie. Non invece quella «di generica invalidità», che risulta essere una mera ridondanza della domanda di nullità.
Va invece respinta l'eccezione, sollevata sempre da , CP_1
d'inammissibilità dell'appello nella parte in cui ripropone la domanda di accertamento della «nullità del contratto di conto corrente e difetto di valide pattuizioni» perché l'appellante non avrebbe censurato anche «il capo pag. 8/29 secondo della sentenza, […], che richiama l'onere di allegazione e prova integralmente a carico di quale parte attrice, ed ove si dà atto Pt_1 dell'avvenuta produzione dei contratti oggetto di causa». Ebbene, tale capo secondo della sentenza gravata, come indicato nella relativa rubrica, contiene una mera «[d]elimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova», parte dell'argomentazione che non è stata contestata dalla questa non aveva alcuna necessità, né interesse, a impugnare Pt_1 tale parte avendo rivolto le proprie censure ai profili diversi di cui si dirà e, segnatamente, quello di nullità dei contratti dedotti in giudizio. Di qui l'infondatezza dell'eccezione.
Con il primo motivo di censura lamenta la nullità del contratto Pt_1 di conto corrente n. 571413 per mancanza di sottoscrizione da parte della banca. Afferma a tal proposito che i contratti “monofirma”, «per costante giurisprudenza, sono inidonei ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB» in quanto «elemento costitutivo del contratto, nel senso che il documento deve essere l'estrinsecazione formale e diretta della volontà delle parti di concludere un determinato contratto avente una data causa, un dato oggetto e determinate pattuizioni». Contesta quindi che i contratti e documenti di sintesi prodotti in giudizio dalla banca siano stati sottoscritti conformemente all'art. 117 TUB perché: a) «l'originale contratto di conto corrente, nonché il documento di sintesi del 5/2/2015 non riporta la sottoscrizione e/o anche una mera sigla di un funzionario della banca convenuta»; b) i restanti documenti riportano solo una sigla di un soggetto, peraltro, impossibile da identificare e non identificato dalla convenuta». Nega altresì che la carenza di forma scritta possa essere sanata dall'invio periodico di comunicazioni o dalla successiva stipula di ulteriori contratti collegati al rapporto principale. Pertanto, i contratti prodotti in giudizio non proverebbero il perfezionamento del consenso tra le parti in forma scritta e sarebbero quindi nulli, con conseguente «illegittimità dell'applicazione dei tassi di interesse convenzionali, delle spese e delle commissioni». Quale
pag. 9/29 ulteriore conseguenza, domanda la rideterminazione del «saldo decurtando
[…] l'importo pari: in via principale, ad € 797.707,53 a titolo di competenze percepite nel corso del rapporto di conto corrente;
in via subordinata, […] tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso minimo dei BOT emesso nei dodici mesi […] pari ad euro 766.158,92; in via di ulteriore subordine, […] tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso legale pro tempore oltre a spese e commissioni».
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo rilevato che nel contratto di apertura di conto (doc.
11 fasc. di primo grado di ), è stata apposta, oltre alla firma CP_1 riconducibile a per conto di anche altra sigla, Parte_3 Parte_1 della cui riconducibilità al dipendente della banca che ha effettuato l'apertura del conto nessuno ha dubitato nel corso del giudizio. Pertanto, il contratto risulta rappresentare l'incontro di volontà del cliente e della banca, secondo lo schema tipico della prestazione del consenso, tramite la sottoscrizione del documento negoziale da entrambe le parti.
A ogni buon conto – e quale ulteriore ratio decidenti – la tesi dell'appellante, secondo cui i contratti “monofirma” sarebbero invalidi, contrasta con la giurisprudenza di legittimità. Con riferimento a tale fattispecie la Corte di cassazione ha infatti affermato che «la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto […] ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma – ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario – che
“il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità
pag. 10/29 (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass., Sez. U.,
16/01/2018, n. 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione – e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione – si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018,
n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti» (Cass. n. 9196 del 2021, in motivazione, riferito proprio a un caso in cui si contestava la sussistenza della forma scritta nella pattuizione di interessi ultralegali).
pag. 11/29 Poiché, nella fattispecie, oltre all'avvenuta consegna della copia del contratto, per specifica dichiarazione apposta in calce alla prima pagina di esso (come detto, doc. 11 fasc. di primo grado di ), il conto è CP_1 stato aperto e movimentato e sono stati inviati gli estratti conto a esso relativi – circostanza, questa, pacifica tra le parti – si deve ritenere che la pattuizione afferente agli interessi sia validamente intercorsa tra le parti.
La censura va quindi respinta.
2. con il secondo motivo di appello contesta la misura degli Pt_1 interessi passivi addebitati, articolando due profili di doglianza: a) con il primo lamenta l'indeterminatezza della pattuizione degli interessi passivi asserendo che «il documento di sintesi n. 0 del 21/03/2006 prodotto dalla
Banca […] riporta la dicitura di “tasso annuo debitore di utilizzo Pt_4 affidamento entro i limiti” pari all'8%». Tale carattere indeterminato del tasso sarebbe confermato dai contratti di affidamento successivi, ossia quelli del
20/12/2006, 3/5/2007, 01/12/2009, 5/10/2010, che indicherebbero l'importo accordato, ma non il tasso debitore. La convenzione relativa agli interessi, per essere validamente stipulata, dovrebbe possedere «un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse». Nel caso in esame invece il tasso applicabile risulterebbe
«soggetto alla […] determinazione unilaterale» della banca. Di conseguenza domanda che il saldo del conto sia rideterminato «con l'espunzione di tutti gli interessi […]. In subordine, dovrà applicarsi il tasso sostitutivo ex art. 117
TUB», secondo i risultati della c.t.u. di primo grado che ha «rideterminato il saldo […] in € 469.471,79 a credito di parte attrice […] ottenendo una differenza saldi a favore di parte attrice pari ad euro 766.158,92»; in ulteriore subordine la medesima rideterminazione del saldo dovrebbe avvenire
«applicando il Tasso legale»; b) con il secondo profilo di doglianza lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato tardiva la contestazione relativa alla modifiche unilaterali operate dalla banca per violazione dell'art. 118 t.u.b. Sostiene di aver domandato, sin dall'atto di pag. 12/29 citazione di primo grado, l'accertamento dell'«illegittima applicazione dei tassi di interesse passivi, spese e commissioni applicate dalla Banca con riguardo a tutto il periodo di vigenza del rapporto, ergo comprese le variazioni unilaterali di tali poste», circostanza che risulterebbe anche dalle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. Sostiene inoltre l'inefficacia di tali modifiche unilaterali perché: non sarebbero state portate a conoscenza dell'odierna appellante;
non sono motivate con riferimento al
“giustificato motivo”, che dovrebbe essere un evento di «comprovabile effetto sul rapporto bancario»; la clausola abilitante la banca a effettuare tali modifiche avrebbe dovuto essere specificamente approvata per iscritto e, infine, le singole variazioni periodiche omettono la dicitura “Proposta di
Modifica Unilaterale del Contratto”.
Il motivo è infondato con riferimento a entrambi i profili di censura.
Quanto al primo, va escluso che la pattuizione degli interessi sia indeterminata.
Occorre anzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[n]ell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.» (Cass. n. 33451 del 2021).
In base all'art. 1362 c.c. «[p]er determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto».
Ebbene, dal documento contrattuale contenente le condizioni economiche del contratto di affidamento, del 21 marzo 2006 (doc. 15 fasc. di primo grado ) emerge come, effettivamente, come sostenuto da Parte_5
pag. 13/29 le parti abbiano pattuito solo la misura del tasso «massimo» Pt_1 debitore:
Va tuttavia considerato in primo luogo che la pattuizione non prevede un intervallo tra mimo e massimo all'interno del quale la banca possa arbitrariamente stabilire il tasso da applicare, ma unicamente il valore massimo.
Inoltre, è pacifico tra le parti che la banca abbia fatto riferimento proprio all'8% quale tasso di interessi – mai contestato dal cliente, fino all'instaurazione del giudizio, nel 2016 – e che detta misura sia stata poi sostituita, meno di un mese dopo, il 12 aprile 2006, con la diminuzione del tasso al 7%, unilateralmente effettuata dalla banca, come emerge dal documento di sintesi e variazione delle condizioni contrattuali formato in tale data (contenuto nel file in formato compresso.zip, come doc. 9 fasc. di primo grado di ), che indica in modo univoco detto 7%, nella parte che CP_1 di seguito si riproduce:
Invece, nessun rilevo ha il fatto che i quattro contratti di affidamento
(docc. 17, 18, 19, 20 fasc. di primo grado di ) siano privi delle CP_1 condizioni economiche, a differenza di quanto sostenuto dalla a pag. Pt_1
14 della propria memoria conclusionale: con essi la banca ha, rispettivamente, concesso un'apertura di credito (doc. 17), aumentato il suo limite da 2 milioni di euro a 3,5 milioni (doc. 18) e rinnovato tale affidamento
(docc. 19 e 20), in un momento in cui le condizioni erano già pattuite con il precedente contratto (doc. 12 fasc. di primo grado di ), pertanto CP_1
è evidente la volontà delle parti di farvi riferimento, conclusione confortata dalla loro condotta successiva.
pag. 14/29 Pertanto, considerando il tenore letterale del contratto, unitamente al complessivo comportamento dei contraenti, emerge che le parti abbiano voluto pattuire l'8% quale misura originaria del tasso di interesse passivo dell'apertura di conto del 2006.
Parimenti va respinto il profilo di censura sub b), con il quale l'appellante lamenta l'illegittimità delle modifiche unilateralmente poste in essere da . CP_1
Quanto all'asserito mancato invio delle comunicazioni/proposte di modifica unilaterale, tale fatto è stato allegato dalla unicamente con Pt_1 la terza memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., a pag. 4, in quanto, nella prima memoria ai sensi del medesimo art. 183 c.p.c., aveva di contro affermato, a pag. 10: «occorre precisare che il mero invio periodico delle variazioni unilaterali ex adverso depositate al doc. 23 non è sufficiente per ritenere rispettato il tenore dell'art. 118 TUB, dal momento che è necessaria anche l'osservanza dei due seguenti requisiti: 1) le modifiche devono essere previste da un'apposita clausola contrattuale specificamente sottoscritta dal cliente;
2) le variazioni devono riportano la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto».
Pertanto, l'invio di tale documentazione è stato inizialmente affermato dallo stesso appellante che ne contestava, per ragioni diverse, l'idoneità a modificare le condizioni contrattuali.
Quanto al dedotto difetto di specifica approvazione per iscritto della clausola abilitante la banca a effettuare tali modifiche, la tesi è smentita per tabulas, in quanto, nel contratto di apertura del conto, tale clausola risulta all'art. 13, il quale è altresì menzionato nella sezione dedicata alla specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., come risulta alle pagg. 4, 7 e 8 del relativo file telematico (doc. 11 fasc. di primo grado di ). CP_1
Parimenti è infondata la dedotta carenza della dicitura «Proposta di
Modifica Unilaterale del Contratto». Infatti, tale formula è contenuta pag. 15/29 nell'oggetto dI tutte le proposte disponibili in atti successive all'introduzione dell'obbligo di sua indicazione, avvenuta il 12 agosto 2006 – con la modifica dell'art. 118 t.u.b. a opera del decreto-legge n. 233 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006 – come risulta dai documenti allegati alla c.t.u. ai numeri da 14 a 21.
Inoltre, in ognuna di tali proposte sono indicate le ragioni della modifica intervenuta: ad esempio, in quelle del 26 luglio 2011 (doc. 14) e del 11 ottobre 2011 (doc. 15), si fa riferimento all'«andamento del mercato finanziario che vede aumentare tassi a breve»; in quella del 18 gennaio 2012
(doc. 16) e del 26 luglio 2012 (doc. 17) e 28 settembre 2012 (doc. 18) il riferimento è alle modifiche legislative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. Dalla lettura di tali documenti emerge chiaramente che l'appellante ha omesso qualunque confronto con il relativo contenuto, limitandosi a evocare l'assenza di «giustificato motivo», contestazione che è non solo generica – come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure – ma altresì, come detto, documentalmente smentita.
Stante l'infondatezza della censura relativa all'efficacia delle modifiche unilaterali, risulta superflua, e resta assorbita, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello di sul punto, sollevato da , che sosteneva la Pt_1 CP_1 mancata contestazione delle risultanze della c.t.u.
Il secondo motivo va quindi rigettato con riferimento a entrambi i profili di contestazione.
3. Con il terzo l'appellante principale lamenta l'illegittima applicazione dell'anatocismo. Sostiene, in primo luogo che «non essendo stato indicato il tasso degli interessi debitori entro fido, fino al 14/02/2011, fino a tale data, la capitalizzazione trimestrale risulta illegittima». Ciò in quanto, ai sensi della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, «qualora sia prevista una capitalizzazione infrannuale […] deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione»,
pag. 16/29 indicazione che mancherebbe nel contratto del conto in esame. Inoltre, difetterebbe «l'approvazione specifica della clausola anatocistica», in quanto, nello spazio che nel contratto è dedicato alla sottoscrizione separata di talune clausole, la banca avrebbe «richiamato in modo prettamente generico tutte le clausole “vessatorie”, senza altresì indicare a margine o in calce alle stesse delle indicazioni o spiegazione circa il significato di dette clausole».
In subordine, deduce l'illegittimità della delibera C.i.c.r. nella Pt_1 parte in cui permette la capitalizzazione periodica degli importi addebitati, in quanto «inidone[a] – per eccesso di delega – a derogare il divieto generale di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.». Di conseguenza domanda di
«ripetere l'importo pari ad € 70.855,77 a titolo di interessi anatocistici ovvero, in via di subordine, pari all'importo risultante dalla capitalizzazione anatocistica delle competenze diverse dagli interessi».
Il motivo è infondato.
In stretta aderenza all'argomentazione avanzata con tale censura, va in primo luogo disattesa la tesi dell'appellante secondo cui il contratto difetterebbe dell'indicazione del tasso annuo effettivo (t.a.e.), ossia di quello comprensivo degli effetti dell'anatocismo.
Effettivamente tale indicazione è obbligatoria, essendo prevista dall'art. 6 della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio del 2000: «[i] contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui
è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
Tuttavia, l'indicazione del predetto t.a.e. emerge chiaramente dal documento contenente le condizioni economiche del rapporto (doc. 12 fasc.
pag. 17/29 di primo grado ) – allegato al contratto di apertura del conto e, CP_1 come questo, sottoscritto dal cliente – nella parte che di seguito si riproduce:
Va parimenti respinta la tesi dell'appellante, secondo cui l'anatocismo non sarebbe stato regolarmente pattuito in difetto di specifica approvazione della relativa clausola, poiché la banca avrebbe «richiamato in modo prettamente generico tutte le clausole “vessatorie”».
Risulta invece dalla porzione del contratto che di seguito si riproduce
(doc. 11 fasc. di primo grado di ) che la clausola relativa alla CP_1
«produzione di interessi su interesse e periodicità di capitalizzazione […]» è espressamente e singolarmente indicata, richiamando il numero del relativo articolo contrattuale – ossia il n. 4 – e il suo contenuto:
Va infine escluso il dedotto eccesso di delega della citata delibera C.i.c.r. nella parte in cui permette la capitalizzazione periodica degli importi addebitati. Tale delibera è infatti stata adottata sulla base dell'art. 120, comma 2, t.u.b. nel testo in vigore del 19 ottobre 1999 – a seguito della modifica apportata dall'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999 – che dispone: «Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,
pag. 18/29 prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori». Pertanto, come emerge dal chiaro tenore testuale di tale disposizione, l'intenzione del legislatore era proprio quella di derogare all'art. 1283 c.c., permettendo tale «produzione di interessi sugli interessi maturati» e, in aderenza a ciò, il C.i.c.r. ha dettato la relativa disciplina di dettaglio.
Il motivo è quindi infondato.
4. Con il quarto lamenta l'illegittimità della c.m.s. e delle Pt_1 ulteriori commissioni applicate. Sostiene a tal proposito che «il contratto non precisa in alcun modo come calcolare la commissione di massimo scoperto, che esprime solo in termini di percentuale, senza indicazione della base di calcolo (circa la periodicità e le modalità concrete di applicazione)», con conseguente indeterminatezza della pattuizione. Sarebbero inoltre invalide anche «le ulteriori commissioni sull'accordato», per mancanza di pattuizione
«almeno fino alla data del 14/02/2011», quando è stato stipulato il contratto di apertura di credito prodotto dalla banca come doc. 21, il quale comunque non espliciterebbe «la formula di calcolo né tantomeno […] se tale costo sarebbe stato collegato al massimo utilizzo oppure all'importo affidato. Negli altri documenti negoziali relativi ad aperture di credito «non viene specificato né la modalità applicativa né tantomeno l'importo su cui la stessa avrebbe trovato applicazione». Di conseguenza domanda di «rimettere la Pt_1 causa in istruttoria con conseguente disposizione della C.T.U. contabile atta a ricalcolare l'esatto dare-avere tra le parti eliminando le poste addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, ulteriori commissioni, spese e oneri non validamente pattuiti».
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, la relativa pattuizione è nulla per indeterminatezza.
pag. 19/29 A tal proposito va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la c.m.s. indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale» (Cass. n. 19825 del 2022, in motivazione).
Va inoltre ricordato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti» (Cass. n. 1373 del 2024, in massima).
Ebbene, nel caso in esame la c.m.s. risulta pattuita soltanto per quanto riguarda la misura percentuale e il periodo di riferimento, come risulta dalla parte della prima pagina del documento contenente le condizioni economiche del rapporto (doc. 12, fasc. di primo grado ), allegato contratto CP_1 di apertura del conto, del 21 marzo 2006, che di seguito si riproduce:
La stessa misura percentuale è parimenti indicata nel documento contenente le condizioni economiche dell'affidamento, sempre del 21 marzo pag. 20/29 2006 (doc. 15 ibidem), in tal caso priva del periodo di riferimento
“trimestrale”, come risulta dalla parte della prima pagina che di seguito si riporta:
Nessun documento, tra quelli disponibili in atti, consente di desumere i criteri di determinazione della base di calcolo cui applicare la predetta percentuale e segnatamente se rilevi a tal fine la provvista ancora disponibile o l'importo utilizzato, con la conseguenza che non è possibile per il correntista valutare il peso economico di tale voce di costo.
Gli addebiti per c.m.s., pari a euro 30.012,51 – come risulta dal prospetto contenuto nell'allegato n. 25 alla c.t.u – sono quindi illegittimi.
Quanto alla commissione sull'accordato, essa non risulta pattuita che in data 14 febbraio 2011, con la stipula dell'apertura di credito n. 103413, nella parte della prima pagina che di seguito si riproduce:
Con riferimento a tale pattuizione va tuttavia disattesa la tesi dell'appellante secondo cui anch'essa sarebbe indeterminata. Infatti, a pag. 2 del medesimo contratto, è specificato che «la commissione trimestrale sull'accordato è calcolata dividendo in scaglioni l'importo medio dell'affidamento nel trimestre e moltiplicando ogni scaglione per l'aliquota corrispondente su indicata», criterio che consente al cliente di calcolare in modo certo il costo del finanziamento.
Pertanto, vanno eliminati unicamente gli addebiti per tale voce di costo annotati fino al 14 febbraio 2011, i cui importi, ricavati dagli estratti scalari prodotti in giudizio (documenti contenuti nel file in formato compresso zip, prodotto come doc. 9 fasc. di primo grado di ), sono i seguenti: CP_1
pag. 21/29 trimestre importo
3° del 2009 3.245,00
4° del 2009 3.245,00
1° del 2010 3.245,00
2° del 2010 3.245,00
3° del 2010 3.245,00
4° del 2010 3.245,00 totale 19.470,00
In conclusione, vanno riaccreditati indebiti per euro 30.012,51 a titolo di c.m.s. e per euro 19.470,00 a titolo di commissione sull'accordato, per complessivi euro 49.482,51, in parziale accoglimento del quarto motivo di gravame.
5. Con il quinto, contesta l'accoglimento dell'eccezione sollevata Pt_1 dalla banca di «prescrizione e/o decadenza delle doglianze attoree». Sostiene
a tal proposito che la domanda non sia diretta alla ripetizione dell'indebito ma all'«accertamento di poste illegittimamente addebitate dalla Banca convenuta a causa di contratti e clausole nulle e/o comunque invalide e inefficaci», che potrebbe sempre essere fatta valere ex art. 1422 c.c., e che la banca non abbia eccepito chiaramente e specificatamente l'intervenuta decadenza o prescrizione delle doglianze attoree. Inoltre sostiene che alcun riaccredito sarebbe prescritto, in quanto «non è intervenuta alcuna rimessa solutoria prima dei dieci anni anteriori alla notificazione dell'atto di citazione del 20.10.2016», come avrebbe rilevato il c.t.u.
Il motivo è inammissibile.
Emerge chiaramente alle pagg. 11 e 12 della sentenza gravata che tali eccezioni sono state rigettate dal Tribunale;
non essendovi soccombenza della sul punto essa è priva d'interesse a impugnare. Pt_1
Va respinta «l'eccezione» sollevata da di sussistenza di usura Pt_1 con riferimento al conto corrente dedotto in giudizio (a pag. 25 e seg. della citazione in appello).
pag. 22/29 La contestazione non è formulata come motivo di appello, nonostante la soccombenza di che, sul punto, non formula alcuna concreta Pt_1 domanda nelle proprie conclusioni. Tanto basta per considerare inammissibile la contestazione.
A ogni buon conto, a voler ipoteticamente considerare che, al riguardo, un motivo di appello sia stato formulato, esso è infondato in quanto contrasta con la giurisprudenza di legittimità la tesi di secondo cui il Pt_1 tasso effettivo globale (t.e.g.), ossia quello concretamente applicato dalla banca, andrebbe calcolato con criteri diversi rispetto a quelli contenuti nelle
«Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» della Banca d'Italia. Invece, la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 16303 del 2018 ha al contrario affermato che, per confrontare valori omogenei, detto t.e.g. debba essere calcolato con gli stessi criteri utilizzati per la determinazione della rispettiva soglia, ossia seguendo le «Istruzioni» della Banca d'Italia, cui il c.t.u. ha fatto riferimento.
6. Passando all'appello incidentale condizionato di , vanno CP_1 dichiarati assorbiti il primo e il secondo motivo, con i quali CP_1 lamentava che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che, rispettivamente, il contratto di apertura del conto e il documento contenente le relative condizioni economiche fosse stato sottoscritto anche dalla banca. Ciò stante il rigetto del primo motivo dell'appello principale.
7. Con il terzo motivo dell'impugnazione incidentale CP_1 contesta che il Tribunale abbia considerato ammissibile la domanda proposta dalla correntista, diretta a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali, mentre avrebbe dovuto rilevare l'«abuso dell'azione di nullità e di accertamento» da parte di e la «convalida (o Pt_1 approvazione/conferma) espressa e/o tacita, intervenute nel corso degli anni mediante ricezione degli estratti conto». Sostiene che sarebbero state violate le seguenti disposizioni: art. 115 c.p.c., per aver ritenuto «azionabili le pag. 23/29 pretese di stante la condotta di pacifica approvazione dei Parte_1 rapporti e loro rinnovo nel corso degli anni ed anche posteriormente alla citazione di primo grado»; art. 1175 c.c., secondo cui debitore e creditore debbono comportarsi secondo correttezza;
art. 1227 c.c., «che prevede al primo comma la riduzione del risarcimento qualora il creditore abbia concorso a cagionare il danno, e al secondo […] esclude il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
art. 1375 c.c., che prevede l'esecuzione secondo buona fede del contratto;
art. 1458 c.c., secondo cui, «nei contratti ad esecuzione continuata o periodica (come il conto corrente bancario oggetto di causa) prevede che l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite»; l'art. 2040 c.c., che «esprime un principio generale di riequilibrio delle posizioni reciproche applicabile a rapporto di durata»; art. 100 c.p.c., per difetto d'interesse ad agire della Sostiene altresì che le nullità previste dagli Pt_1 artt. 117 e 127 t.u.b., in quanto nullità di protezione, sarebbero convalidabili dal cliente, convalida che sarebbe stata realizzata con la volontaria esecuzione del rapporto.
Con il quarto motivo dell'impugnazione incidentale – da trattare unitamente al terzo stante l'intima connessione delle censure – CP_1 lamenta la violazione dell'art. 1832 c.c., ai sensi del quale la mancata contestazione degli estratti conto avrebbe comportato «l'approvazione anche a livello sostanziale dei rapporti sottostanti le annotazioni in conto corrente»
e non avrebbe impedito «l'operatività delle eccezioni di abuso del diritto (artt.
1175, 1227 - 1375 - 1458 - 2040 c.c.) e convalida ai sensi degli artt. 1423
c.c, 117 e 127 tub».
Va in primo luogo rammentato che quest'ultima tesi della banca contrasta con giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «[n]el contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali pag. 24/29 derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente» (Cass. n. 30000 del 2018; nello stesso senso, Cass. 11626 del
2011).
Quanto alla violazione delle disposizioni contenute negli articoli citati, va rilevata anzitutto l'estrema genericità delle contestazioni che, essendo tutte prive di qualunque specificazione circa la connessione rispetto alla vicenda dedotta in giudizio, risultano essere mere evocazioni di astratte disposizioni normative, con la conseguenza che le censure sono inammissibili.
A ogni buon conto, volendone ipotizzare un sufficiente grado di concretezza, esse sono infondate nel merito.
Quanto all'asserita carenza d'interesse del correntista ai sensi dell'art. 100 c.p.c., questo va al contrario ritenuto sussistente.
Giova rammentare al riguardo che «[l]'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili)» (Cass. n. 19152 del 2005, in massima;
nello stesso senso
Cass. n. 27151 del 2009, in massima).
Nella fattispecie ha agito nell'auspicio di ottenere la Pt_1 dichiarazione di nullità di alcune clausole contrattuali e l'accertamento della non debenza di talune somme. Di qui il suo interesse ad agire.
pag. 25/29 Nessun pregio ha la tesi di d'insussistenza di tale CP_1 interesse ad agire per avere concluso un nuovo contratto, Pt_1 riguardante il medesimo conto, il 13 gennaio 2017, in quanto le domande di accertamento delle nullità contrattuali e di riaccertamento del saldo, proposte dalla stessa correntista, riguardano il periodo precedente. Pertanto, va anche respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata sempre per difetto di interesse ad agire, a supporto della quale CP_1 ha speso la medesima argomentazione.
Va poi escluso che nel caso in esame sussista alcun abuso del diritto di agire per l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali. Va in primo luogo rilevato che nessuna violazione del diritto di solidarietà e correttezza può essere rilevato dalla mera esecuzione del contratto da parte della cliente per «numerosi anni», come sostiene . Gli effetti preclusivi del CP_1 trascorrere del tempo sono regolati dal regime prescrizionale dell'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 1422 c.c., per cui non è consentito al giudice introdurre limiti e conseguenze ulteriori rispetto a quanto previsto da tali disposizioni – in definitiva disapplicandole – senza che sia individuata una specifica condotta connotata da scorrettezza nel comportamento di chi domanda l'accertamento delle nullità contrattuali.
Va altresì considerato che ha aderito a contratti predisposti con Pt_1 propria modulistica dalla stessa , istituto bancario che, come CP_1 tale, è operatore professionale dotato di peculiare competenza tecnica, ciò che impedisce di considerare la cliente responsabile delle pattuizioni nulle.
Del tutto inconferente è poi il richiamo all'art. 1227 c.c. – che riguarda il risarcimento del danno – all'art. 1458 c.c. – afferente alla risoluzione – e all'art. 2040 c.c. – relativo alle spese per la conservazione della cosa e per miglioramenti e accessioni – fattispecie evidentemente diverse da quella odierna, attinente al riaccredito di somme non dovute.
pag. 26/29 Del pari nessun pregio ha il riferimento alla convalida del contratto nullo in ragione della sua natura di protezione. Tale tesi contrasta con l'art. 1423 c.c., che chiaramente stabilisce: «[i]l contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente». Nel caso in esame non ricorre certo tale ipotesi di differente regolamentazione della fattispecie in quanto proprio il carattere di nullità di protezione in favore del cliente porta a escludere che questi possa con il suo comportamento sanare il vizio, ossia realizzare un risultato per sé penalizzante, non previsto dalla disciplina generale.
Il terzo e quarto motivo dell'appello incidentale sono quindi, comunque, infondati.
8. In conclusione, il saldo del conto corrente n. 571413, che alla data del 30 settembre 2018 era pari a euro -296.687,13, a debito della correntista, ed è stato rideterminato dal Tribunale in euro -289.513,90, sempre a suo debito, va invece accertato nella misura di euro -240.031,39, sempre a debito della correntista e alla medesima data, stante la non debenza di ulteriori euro 49.482,51 per c.m.s. e per commissioni sull'accordato.
9. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del
2021).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile pag. 27/29 esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame ha proposto plurime domande di Pt_1 accertamento della nullità di altrettante clausole del contratto di conto corrente, ossia quelle attinenti al tasso di interesse, alla variazione delle condizioni contrattuali, all'anatocismo, alle spese, alle commissioni (di massimo scoperto e sull'affidamento) e alle valute – solo le ultime due accolte all'esito del giudizio – oltre a quella di usura, risultata infondata. Ciò determina reciproca soccombenza e, pertanto, giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di c.t.u. vanno invece poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna, avendo riguardato il complesso delle domande proposte di come detto risultate, per alcuni capi, infondate. Pt_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato CP_1 pari a quello dovuto per l'appello incidentale condizionato, giusta il comma
1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 39 Parte_1 del 2022 del Tribunale di Siena, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pag. 28/29 1. accerta la nullità del contratto del conto n. 571413, intrattenuto tra e quanto Parte_1 Controparte_1 alle clausole per c.m.s. e per commissione sull'accordato;
2. accerta che il saldo del conto n. 571413, alla data del 30 settembre
2018, è pari a euro -240.031,39, a debito della correntista Pt_1
[...]
3. rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
Controparte_1
4. conferma per il resto la sentenza impugnata;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio;
6. pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna;
7. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale Controparte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello incidentale condizionato, giusta il comma 1- bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 23 dicembre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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