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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/02/2024, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 31/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 31 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa da
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 [...] nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. DURGONI GIUSEPPE, giusta procura in atti, C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Olbia, via Lazio, n. 44;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
Pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“a) Ciascuno dei coniugi vivrà per proprio conto con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) corrisponderà a a titolo di mantenimento, entro il giorno 15 di Parte_2 Parte_1 ciascun mese, la somma di € 237,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
c). I coniugi danno atto che la nuova situazione del nucleo familiare rende eccessivamente onerose le spese di gestione dell'abitazione coniugale e, concordemente, convengono sull'opportunità di procedere alla sua vendita.
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d) A tal riguardo, si impegna a riconoscere a il 50% del prezzo che Parte_1 Parte_2
verrà realizzato dalla compravendita del bene, al netto di quanto eventualmente dovuto per spese, imposte e/o oneri di qualunque natura conseguenti alla vendita dell'immobile medesimo.
e) dal canto suo, si impegna sin da ora a lasciare libero l'immobile, libero da Parte_2
persone e cose, almeno 30 giorni prima della data che verrà indicata per la consegna del bene ai futuri acquirenti.
f) I coniugi concordano che gli arredi presenti nella casa dovranno essere lasciati al suo interno per essere venduti insieme all'immobile, eccetto i beni personali di ciascuno di essi.
g) I coniugi, fermo restando il rispetto degli impegni assunti con il presente atto, dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni ulteriori reciproca pendenza economica e pertanto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Conclusioni del PM:
- Conclude per l'omologa della separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13/01/2024 e anno esposto Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in data 19.03.1988; che dall'unione non sono nati figli;
che è venuta meno l'affectio coniugalis e che non è possibile la prosecuzione della convivenza;
che in costanza di matrimonio i coniugi hanno realizzato l'abitazione familiare, costruendola su un terreno di esclusiva proprietà della sig. . Pt_1
Ciò premesso, i ricorrenti, hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza dell'15.02.2024, le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e che dall'unione non sono nati figli, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, è venuta meno l'affectio coniugalis.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi e va omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
Le condizioni di separazione indicate nel ricorso, infatti, non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico. 2
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2. Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
ato a LI D'GI (PC) il 07/12/1955 (matrimonio contratto Parte_2
il 19.3.1988 in Cugliate Fabiasco e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Cugliate
Fabiasco (VA), atto n.1, parte I, anno 1988) alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 21.2.2024
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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