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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N.260/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al RG n.260/2022
Tra:
e quest'ultima nella Parte_1 CP_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Bizzarri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Castiglione del Lago (PG), Via del Progresso
n.7, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellanti
e
Appellata e appellante incidentale (divenuta contumace) Controparte_2
ed ancora
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Fraschetti ed Controparte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, via A. Vecchi n.193, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato in relazione all'appello incidentale e nei confronti in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna Biffaroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Corso Cavour n.66, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata
nonché nei confronti
in persona del CURATORE, rappresentato e Controparte_5 difeso dall'Avv. Mariangela Marrangoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Marta Sordi sito in Castiglione del Lago (PG), via Cesare Pavese n.36, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato ed appellante incidentale
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.286/2022 resa dal Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Controparte_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e domanda, in riforma dell'appellata sentenza:
In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio rubricato al R.G. n.1451/21, poi riunito al giudizio R.G. n.2480/11 Tribunale di Perugia;
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della CTU e disporne in ogni caso la rinnovazione per le ragioni enunciate nello specifico motivo di impugnazione;
Nel merito: in accoglimento dei motivi d'appello, rigettare tutte le domande avanzate nei rispettivi riguardi del geom. e della Parte_1 Controparte_6
Nel merito, in via subordinata: anche all'esito della rinnovanda CTU, disporre la riduzione del risarcimento rispettivamente posto a carico del geom. da un lato e della Parte_1 società dall'altro; Controparte_6
Nel merito, sulla domanda di chiamata in garanzia: accogliere la domanda di manleva spiegata nei riguardi della dal geom. , per il caso di Controparte_4 Parte_1
condanna dello stesso al risarcimento, seppur in importo ridotto rispetto alle statuizioni del primo grado;
Nel merito, in via subordinata, sempre sulla domanda di chiamata in garanzia: disporre la riduzione della copertura assicurativa, ai sensi dell'art.1915, co.2 cc, per il caso in cui sia affermato il carattere colposo dell'inosservanza del termine di cui all'art.1913 cc. Alcuna domanda e/o riforma della sentenza si formula nei confronti dell'Ing. citato in CP_3
appello solo al fine di un contraddittorio completo.
In via istruttoria: si insiste per la rinnovazione della CTU, anche ove non sia accolta l'eccezione di nullità della stessa, sugli stessi quesiti già formulati dal Tribunale di Perugia in primo grado e con acquisizione, dal , di tutti i dati e le dichiarazioni menzionati dallo Controparte_7
stesso consulente del Tribunale nella propria nota del 17/11/20, richiamata in narrativa e qui prodotta.”.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 12/10/23 è stata dedotta l'infondatezza dell'eccezione afferente alla tardività dell'atto di riassunzione, avanzata in prima istanza dalla difesa del a cui poi si sono associate le altre difese. CP_3
Per e – Quanto alla posizione della prima si rileva la rinuncia Controparte_2 Controparte_5
al mandato di entrambi i difensori (cfr. rinunzia al mandato del 17/1/23). Quanto alla posizione del secondo, a seguito della riassunzione del giudizio per intervenuto fallimento del in questa CP_5
sede si è costituito il Fallimento dello stesso in persona del Curatore, riportandosi integralmente all'atto costitutivo in appello e chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art.305 cpc stante la tardività della riassunzione (cfr. note del 31/5/25) –:
“Ogni contraria istanza disattesa, voglia l'Ecc.ma adita Corte di Appello:
In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte ai sensi dell'art.342 cpc per i motivi sopra dedotti;
In subordine, sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art.348 bis cpc per i motivi esposti in narrativa;
In subordine, sempre in via preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza, non sussistendone i requisiti;
Nel merito, rigettare il proposto appello avverso la sentenza gravata del Tribunale di Perugia in quanto totalmente destituito di fondamento giuridico e fattuale, con contestuale integrale conferma dell'impugnata sentenza, anche, se del caso, con diversa motivazione;
In via di appello incidentale condizionato, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello ex adverso proposto, si chiede l'accoglimento ai sensi dell'art.346 cpc delle domande tutte già presentate in I grado e precisamente si chiede che l'Ill ma Corte adita voglia riformare la decisione nella parte in cui non ritiene responsabile in solido l'Ingegnere ed accogliere tutte le CP_3
domande di primo grado che si riportano e, pertanto: rigettare le domande tutte dei convenuti e della chiamata in causa e tra esse quella riconvenzionale spiegata in comparsa di costituzione dal
Geometra previo accertamento che la convenuta opposta, inoltre, non vanta alcun Parte_1 credito nei confronti degli appellati e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare Parte_3
nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto descritto in atti;
condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori per i motivi di cui in narrativa, nella misura che si determina in euro 400.000,00 (quattrocentomila) o quella maggiore o minor somma emersa dall'espletata istruttoria da valutarsi anche in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del
Giudice, oltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge;
rigettare ogni richiesta della chiamata in causa Compagnia assicuratrice spiegate nei confronti degli odierni attori;
condannare la società ed il ex art.96 cpc per lite temeraria. Controparte_6 Parte_1
In ogni caso, condannare gli appellanti alla rifusione di tutte le spese e compensi del presente di entrambi i gradi del giudizio oltre alle spese generali (15%), contributi previdenziali e IVA come per legge.”.
Per : Controparte_3
“Non essendo stato proposto appello principale sui capi della sentenza resa nei confronti di
, non può essere svolto neppure appello incidentale. Controparte_3
La sentenza di primo grado è, pertanto, nei confronti dell'Ing. passata in Controparte_3
cosa giudicata.
Tanto premesso, rilevato che non è stato proposto gravame nei confronti dell'Ing. non CP_3
si può che dare atto che la sentenza di primo grado è passata in cosa giudicata nei confronti di
.” Controparte_3
Con le note per la trattazione scritta per l'udienza del 24/11/22, depositate in data 14/11/22:
“Piaccia alla Corte di Appello adita:
Dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il formulato appello incidentale condizionato.
Con vittoria di spese ed onorari del grado.”.
Con le note per la trattazione scritta per l'udienza del 12/10/23, depositate in data 11/7/23 (cfr. anche note del 7/4/25):
“In conclusione, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo al difensore della controparte, ex artt.170 e 300 cpc (nella specie mediante istanza depositata nel telematico) decorrendo il termine di tre mesi ex art.305 cpc per la prosecuzione o riassunzione da tale data, trattandosi del momento in cui si acquisisce la conoscenza legale dell'evento interruttivo e non da quella della successiva formale dichiarazione di interruzione del processo.
Alla luce di tale giurisprudenza consolidata consegue che il ricorso per la prosecuzione del processo
è stato tardivamente depositato, con conseguente estinzione del giudizio di impugnazione.”. Per Società reale mutua di SS.ni (cfr. memoria difensiva nel giudizio riassunto ex art.303 cpc per l'udienza del 12/10/23 depositata in data 2/9/23):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nei confronti degli appellanti in via principale:
In via pregiudiziale, preso atto di quanto esposto nelle precedenti note e scritti difensivi, impregiudicate le difese nel merito della Compagnia SSicuratrice: accertare che il ricorso ex art.303 cpc per la prosecuzione del processo a cura degli appellanti è stato tardivamente depositato in data 15/6/23, vista l'istanza del 2/1/23 dei difensori di e la sentenza dichiarativa Controparte_5
di fallimento allegata, e per l'effetto, dichiarare, ai sensi degli artt.170, 300 e 305 cpc l'estinzione del presente giudizio di appello iscritto al n.260/22 R.G., con conseguente passaggio in giudicato di tutte le statuizioni del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali del grado e del giudizio cautelare ex art.351 cpc, oltre rimborso forfettario ex art.2 D.M. 10/3/14 n.55 e successive modificazioni con D.M. n.147/22 ed accessori di legge.
In via principale in punto di garanzia:
Rigettare l'appello proposto con atto notificato via PEC in data 9/4/22 dal Geom. Parte_1
avverso la sentenza n.286/22 del 23/2/22 pubblicata il 28/2/22, pronunciata dal
[...]
Tribunale di Perugia, Giudice Dott.ssa Alessia Zampolini, promosso dal convenuto, ora appellante, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_8
tempore, previa correzione dell'errore materiale ex art.287 cpc in parte motiva della sentenza impugnata a pag. n.30, laddove in luogo della parola “infondata” deve sostituirsi con la parola
“fondata”, e per l'effetto,
Confermare il capo della sentenza n.286/22 del 23/2/22 pubblicata il 28/2/22 pronunciata dal
Tribunale di Perugia, Giudice Dott.ssa Alessia Zampolini, a definizione dei giudizi riuniti n.1451/11
R.G. (cui è riunito il n.2480/11 R.G.,) relativo alla reiezione della domanda di manleva esercitata dal Geom. per perdita del diritto all'indennizzo ai sensi degli artt.1913, 1915, Parte_1
co.1 e art.
5.1 delle CGA della polizza n.534/03/6582, nei confronti della Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto,
[...]
Confermare il capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, siccome liquidate dal
Giudice di primo grado in favore della in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore e, conseguentemente,
Condannare l'appellante al risarcimento del danno in via equitativa in favore della
[...]
per responsabilità aggravata da lite temeraria ex art.96 cpc, e comunque, Controparte_8 Condannare l'appellante alla integrale rifusione delle spese di lite e compensi Parte_4
professionali, oltre rimborso forfettario ex art.2 D.M. 10/3/14 n.55 e successive modificazioni con
D.M. n.147/22 ed accessori di legge, del presente grado di giudizio e della fase cautelare ex art.351 cpc in favore della Controparte_8
In ogni caso, con declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo alla Controparte_6
ad interporre gravame nei confronti della e conseguente Controparte_8
inammissibilità e/o improponibilità e/o rigetto di qualsivoglia eventuale domanda che sia dalla medesima svolta nei confronti della Compagnia, con vittoria degli oneri di lite.
Nei confronti degli appellati appellanti in via incidentale:
Rigettare le conclusioni rassegnate con l'appello in via incidentale condizionato proposto dagli appellati e dal nei confronti della Controparte_2 Controparte_5 [...]
alle lettere A) e D) delle conclusioni, per totale ed estrema genericità delle Controparte_8
stesse ed in ogni caso per infondatezza, per i motivi già esposti negli scritti difensivi e nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui di seguito ribaditi e trascritti.
In via subordinata, in ogni caso, qualora cui il Collegio dovesse diversamente opinare, sempre salvo gravame, in mero subordine, nella ipotesi nella quale la conferma della statuizione sulla reiezione della domanda di manleva come sopra precisata, unitamente alla disposizione accessoria di condanna alla rifusione delle spese di lite, siccome liquidate in favore della
[...]
, non dovesse trovare accoglimento, ferme le conclusioni sopra rassegnate, Parte_5
assolutamente prioritarie ed assorbenti ogni altra questione, e di accoglimento, anche parziale dell'appello, è interesse della riproporre le conclusioni rassegnate nel Parte_5 primo grado di giudizio ex art.346 cpc (omissis)”.
Anzitutto con ordinanza del 22/11/22 veniva confermato il provvedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata già emesso inaudita altera parte in data 24/8/22. Con decreto emesso in data 15/3/23 e comunicato in data 22/3/23 veniva poi dichiarata l'interruzione del giudizio e rigettata la richiesta di revoca della sospensiva concessa ai sensi dell'art.351, co.2, cpc (cfr. istanza di interruzione ex art.43 L.F. e 299 cpc datata 2/1/23); il e la , con Parte_1 CP_6
ricorso in riassunzione con richiesta di prosecuzione del processo interrotto ex art.303 cpc, chiedevano la riassunzione e la prosecuzione del presente giudizio.
Ancora, con ordinanza del 14/6/24 la causa veniva poi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc per poi essere rimessa sul ruolo in data 28/3/25 a seguito dell'intervenuto trasferimento, prima della decisione, di uno dei componenti del Collegio, e dovendosi pertanto procedere alla sua nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione;
all'udienza del 7/5/25 la causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in qualità di progettista e direttore Parte_1 dei lavori nell'appalto in questione) e la (quale società appaltatrice) premettevano di CP_6
essere stati convenuti in giudizio – così instaurandosi la causa con R.G. n.1451/11 –, insieme a
(in qualità di collaudatore), da – in proprio e quale titolare Controparte_3 Controparte_2
e legale rappresentante p.t. di ' – e da (quali Parte_6 Controparte_5
committenti) al fine di accertare la loro responsabilità in solido per inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte e di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti pari ad euro 400.000,00
o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
Il e la aggiungevano che la e il a fondamento delle Parte_1 CP_6 CP_2 CP_5
loro domande, avevano dedotto, più in dettaglio, che: in data 15/1/05 avevano acquistato da Per_1
n terreno edificabile posto in località Badiaccia con l'intenzione di realizzare un fabbricato
[...] da destinare, in parte, a residenza familiare e, in parte, a spazio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di confezione di capi di abbigliamento della ditta ' Parte_6 al era stato conferito l'incarico di progettista e direttore dei lavori e la Parte_1 CP_6 era stata incaricata dell'esecuzione dell'appalto; i lavori erano stati eseguiti in difformità rispetto al progetto iniziale, nonostante il avesse dichiarato la conformità delle opere realizzate agli Parte_1
elaborati progettuali depositati e nonostante il incaricato del collaudo statico, avesse CP_3 collaudo le opere;
in seguito erano stati riscontrati anche vizi e difetti nell'esecuzione delle opere;
successivamente, a seguito delle dimissioni del essi attori avevano incaricato il geom. Parte_1
e l'arch. per la redazione della relazione tecnica al fine di individuare Controparte_9 CP_10
le opere necessarie ad eliminare i vizi e le difformità riscontrate;
avevano poi instaurato procedimento per ATP, di cui avevano chiesto l'acquisizione agli atti del giudizio;
i danni erano stati quantificati nella consulenza di parte a firma del da intendersi meramente indicativa e non esaustiva dei CP_10
danni sofferti stante la possibile comminatoria di sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti e stante la particolare complessità e quindi i costi riconnessi sia delle opere di trasformazione necessarie a rendere agibile il seminterrato sia delle opere di modifica delle scale.
Il e la davano quindi atto di essersi separatamente costituiti in quella sede, Parte_1 CP_6
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto e assumendo che: il in data Parte_1 11/10/07, aveva presentato una richiesta di variante in corso d'opera in relazione alla diversa posizione del fabbricato rispetto agli allineamenti degli edifici esistenti, ad un limitato aumento di volumetria, ad una diversa destinazione dei locali interrati (in parte destinati anche a laboratorio artigianale contrariamente a quanto previsto nel progetto originario), allo spostamento di tramezzature interne su tutti i piani, alla realizzazione di un terrazzo esterno, a piccole modifiche alle coperture terrazzate, alla tamponatura di portici e alla creazione di nuovi spazi destinati a portici, alla posa in opera di pergolati su terrazzi esterni e giardini e alla diversa dislocazione dell'accesso carrabile e pedonale;
il predetto aveva, in epoca successiva al deposito della variante, Parte_1
riscontrato e contestato l'esecuzione di opere ulteriori e diverse dal medesimo non autorizzate, fatto questo alla base della propria scelta di rinunciare all'incarico in data 21/7/09; il proprio perito di parte in sede di ATP aveva osservato che il progetto corrispondeva esattamente allo stato dei luoghi, che le variazioni erano sanabili e che non era stata violata alcuna disposizione in materia antisismica;
in ogni caso, era stata successivamente ottenuta dagli attori una sanatoria con cui erano state regolarizzate in via definitiva le difformità al progetto originario con conseguente venir meno di qualsiasi obbligo risarcitorio in capo al geometra. Concludevano quindi chiedendo rigettarsi le domande attoree;
il spiegava altresì domanda riconvenzionale per l'importo di euro Parte_1
32.125,98 a titolo di corrispettivo, mai corrisposto dagli attori, per l'attività professionale svolta e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della per Parte_7 essere dalla stessa tenuto indenne nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno;
la , in via preliminare, chiedeva altresì dichiararsi la nullità dell'atto di CP_6
citazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Gli odierni appellanti davano poi atto che in quella sede si erano anche costituiti il e, CP_3
autorizzata la sua chiamata in causa, la Società Reale Mutua di SS.ni.
Il primo adduceva: il proprio difetto di legittimazione passiva, sull'assunto di essere intervenuto soltanto una volta ultimata l'opera per verificare l'idoneità statica del manufatto, non oggetto peraltro di contestazione;
che ai sensi dell'art.3 della L. n.1086/71 ad essere solidamente responsabili per la rispondenza dell'opera al progetto sono il committente, il progettista e il direttore dei lavori, non già il collaudatore;
l'insussistenza, in ogni caso, del danno. Il – riferivano gli appellanti – CP_3
aveva quindi concluso chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la sua carenza di legittimazione passiva e conseguente estromissione dal giudizio, e, nel merito, rigettarsi le domande attoree;
il tutto con vittoria delle spese processuali.
La seconda deduceva: la nullità dell'atto di citazione, assumendo come la genericità degli addebiti non consentisse di comprendere se il sinistro era ricompreso o meno nella garanzia;
la decadenza dalla garanzia assicurativa per non averle, l'assicurato, comunicato il sinistro entro tre giorni dalla relativa data o dal giorno in cui il predetto assicurato ne aveva avuto conoscenza, a norma dell'art.
5.1 delle condizioni generali di contratto che recepiva il disposto dell'art.1913 cc;
la nullità del procedimento di ATP o comunque l'inopponibilità nei suoi confronti degli accertamenti compiuti, per non esser stata chiamata a parteciparvi;
la non operatività della polizza assicurativa n.534/03/6582, per aver l'assicurato ricoperto l'incarico di direttore dei lavori in assenza delle competenze e dei requisiti professionali per la progettazione strutturale di un edificio in calcestruzzo armato, diretto lavori in difformità della concessione edilizia rilasciata dagli organi competenti, rischio escluso dalle condizioni di polizza, e per aver l'assicurato detenuto una quota di proprietà della – contravvenendo all'art.3.3, lett. n.1 delle condizioni generali di polizza, CP_6 nonché per esser stato il comportamento dell'assicurato posto in essere nel periodo antecedente alla stipula della polizza. Contestava poi la quantificazione attorea del danno, in quanto priva di riscontri obiettivi. L'assicurazione – riferivano, ancora, gli odierni appellanti – aveva quindi concluso chiedendo: in via preliminare di rito, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, dichiararsi la nullità e, comunque, l'inoppugnabilità del procedimento per ATP per violazione, nei suoi confronti, del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa e, conseguentemente, dichiararsi l'inammissibilità della richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio del predetto procedimento e, comunque, la sua inutilizzabilità ai fini del decidere;
in via principale, in relazione alla garanzia, accertarsi e dichiararsi la decadenza dell'assicurato, nonché la non operatività della polizza e, conseguentemente, rigettarsi la domanda di manleva;
nel merito, in via principale, rigettarsi le domande attoree;
nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle eccezioni succitate e/o di accoglimento anche parziale delle domande attoree svolte nei confronti del determinarsi la misura e il grado della colpa concretamente Parte_1 ascrivibile pro quota al e, per l'effetto, dichiararsi essa assicurazione a tenere indenne pro Parte_1
quota il proprio assicurato nei limiti e nei termini della polizza (con limite di risarcimento pari al 10% del massimale pattuito pari ad euro 150.000,00) e rigettarsi la domanda di manleva volta ad ottenere il ristoro di qualunque somma diversa da quella prevista dai termini e dalle condizioni generali di polizza e comunque, determinarsi la pretesa attorea nella misura e nell'entità del provato all'esito del giudizio e, in ogni caso, con esclusione di qualsivoglia solidarietà ex art.
3.4 delle anzidette condizioni di polizza. Il tutto con rigetto della richiesta di refusione delle spese di lite formulata dal Parte_1 sull'assunto che l'art.
5.3 delle condizioni generali di polizza escludeva il rimborso per le spese sostenute per legali e tecnici non designati dall'assicurazione, e con vittoria delle spese di lite.
Infine – continuavano il e la – la e il avevano Parte_1 CP_6 CP_2 CP_5
proposto opposizione, così instaurando la causa con R.G. n.2480/11, avverso il decreto ingiuntivo n.362/11 emesso in favore dell'appaltatrice per l'importo di euro 6.364,80 (oltre interessi e spese del monitorio), asseritamente dovuto a titolo di corrispettivo non pagato per i lavori edili eseguiti sull'immobile già oggetto del giudizio n.1451/11. Gli odierni appellanti aggiungevano che gli opponenti, a fondamento dell'opposizione, avevano lamentato la realizzazione dell'edificio in difformità dal progetto originale e la sussistenza di vizi e difetti nell'esecuzione delle opere, rappresentando di aver introdotto autonomo giudizio per la condanna al risarcimento dei danni. Gli appellanti evidenziavano quindi che i predetti e avevano concluso chiedendo, in Parte_8 CP_5 via preliminare, riunirsi i due giudizi e, nel merito, revocarsi il D.I. e condannarsi l'opposta per lite temeraria ai sensi dell'art.96 cpc, con vittoria delle spese di lite. L'Immobiliare M2, costituitasi in quella sede, aveva dedotto: l'insussistenza della propria responsabilità stanti la presentazione, ad opera del di una richiesta di variante in corso d'opera e l'esecuzione in autonomia, da Parte_1
parte della committenza, di opere difformi dal progetto;
la corrispondenza dello stato dei luoghi al progetto, la sanabilità delle variazioni e il rispetto della normativa antisismica, così come accertato dal proprio CTP in sede di ATP;
l'insussistenza di qualsivoglia obbligo risarcitorio a proprio carico dato che gli opponenti avevano successivamente depositato altra variante volta a sanare in via definitiva le difformità al progetto originario al fine di ottenere il rilascio del permesso a costruire in sanatoria. Essa evidenziava quindi di aver concluso in quella sede chiedendo rigettarsi l'opposizione e concedersi la provvisoria esecuzione del D.I. opposto. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
Gli odierni appellanti davano, infine, atto del fatto che, disposta la riunione del giudizio con R.G.
n.2480/11 al giudizio con R.G. n.1451/11, gli attori con la prima memoria istruttoria avevano precisato: quanto alle responsabilità ascritte al che le difformità (cfr. CTP e CTU Parte_1 CP_10
consistevano nello spostamento della sede dell'edificio rispetto alla planimetria presentata Per_2
in nelle difformità del piano interrato per forma e dimensioni (mancante anche della CP_7 progettazione di un'adeguata areazione per adibirne una parte a laboratorio), nelle maggiori dimensioni del fabbricato rispetto a quelle indicate nel progetto approvato e nella realizzazione di una scala interna a chiocciola di dimensioni non compatibili con le prescrizioni di cui all'art.193 del regolamento comunale d'igiene; quanto alle responsabilità ascritte alla società appaltatrice, nell'avvenuta realizzazione dell'opera in maniera diversa dal progetto assentito, con modifica anche delle parti strutturali;
quanto al collaudatore, l'erronea e falsa dichiarazione secondo cui le opere erano state realizzate in conformità al progetto depositato e alla normativa antisismica.
Il Tribunale di Perugia, con l'impugnata sentenza – istruita la causa a mezzo interrogatorio formale del geom. e del legale rappresentante della società nonché a mezzo Parte_1 Controparte_6
prova testimoniale con il teste e a mezzo CTU – ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_9
disattesa o assorbita, così statuiva:
“Revoca il decreto ingiuntivo n.362/11; Condanna e in solido tra loro, a corrispondere in favore Parte_1 Controparte_6
di , in proprio e nella sua qualità di titolare e legale rappresentante p.t. di Controparte_2
, e a titolo di risarcimento del danno, Parte_6 Controparte_5
l'importo di euro 87.079,00 oltre interessi dal dì della sentenza al soddisfo;
Condanna a corrispondere in favore di , in proprio e nella Parte_1 Controparte_2
sua qualità di titolare e legale rappresentante p.t. di , e Parte_6
a titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro 58.382,47 oltre interessi Controparte_5
compensativi al tasso legale dal dì della sentenza al soddisfo;
Rigetta la domanda attorea nei confronti di;
Controparte_3
Rigetta la domanda di nei confronti di Parte_1 CP_8 Controparte_8
Condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite Parte_1 Controparte_6
nei confronti di , in proprio e nella sua qualità di titolare e legale rappresentante Controparte_2
p.t. di , e nella misura del 50% che liquida Parte_6 Controparte_5 per l'intero in euro 9.785,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge ed euro 1.030,00 per esborsi;
Compensa per il residuo 50% le spese di lite tra le parti;
Condanna , in proprio e nella sua qualità di titolare e legale rappresentante p.t. Controparte_2
di , e al pagamento delle spese di lite in Parte_6 Controparte_5
favore di che liquida in euro 9.000,00 oltre rimborso forfettario spese Controparte_3
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_8
che liquida in euro 12.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e in Parte_1 Controparte_6 solido tra loro.”.
Orbene, con il primo motivo di appello il e la censuravano la sentenza Parte_1 CP_6 di I grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in violazione degli artt.163, co.3, n.3 e n.4 e 164 cpc, osservando che, a loro dire, l'atto introduttivo del giudizio con R.G. n.1451/11 era generico e privo di puntuale indicazione della causa petendi posta a sostegno delle domande attrici, così come del conseguente petitum. Più nel dettaglio, non erano stati specificamente individuati i seguenti aspetti: il dispiegarsi degli eventi succedutisi;
gli addebiti a loro mossi e i profili dell'asserita responsabilità a loro imputabile;
le singole componenti del danno, quantificato in citazione mediante un asettico rinvio alla perizia di parte;
il computo metrico;
i profili di danno che residuerebbero a seguito della sanatoria della pratica edilizia. Con il secondo motivo di appello gli odierni appellanti censuravano poi la sentenza impugnata per aver il primo Giudice ritenuto sussistente la loro responsabilità e non sanata la difformità della scala a chiocciola rispetto ai regolamenti comunali. Quanto al primo profilo, deducevano che l'esecuzione delle opere in difformità da parte di soggetti estranei all' e ad insaputa del CP_6
diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, era corroborato sia dalle risultanze Parte_1 dell'interrogatorio formale (cfr. udienza 2/10/13) sia da numerosi riscontri fattuali – più nel dettaglio: le anzidette risultanze non erano state contestate dagli attori;
il aveva richiesto una Parte_1 variante in corso d'opera al permesso di costruire n.234/05 e non certo una richiesta di permesso di costruire in sanatoria;
il predetto aveva rinunciato all'incarico proprio perché le opere poi Parte_1
dichiarate difformi erano state eseguite in totale spregio del suo ruolo. Quanto al secondo profilo, rilevavano che correttamente il proprio CTP aveva osservato che anche la difformità della scala a chiocciola era stata sanata con l'approvazione da parte del del Controparte_7
progetto di accertamento di conformità, presentato dalla (subentrata al , trovando CP_9 Parte_1
ciò conferma nella tavola n.4, allegata al citato progetto, ove era chiaramente inclusa anche la scala in esame;
osservavano peraltro che la CTU, in assenza degli approfondimenti richiesti dal consulente, vale a dire la necessità di acquisire dal Comune di Castiglione una dichiarazione d'efficacia della sanatoria (cfr. nota del 17/11/20), era inutilizzabile e quindi doveva essere o dichiarata nulla o rinnovata.
Con il terzo motivo di appello, ancora, il e la impugnavano la decisione Parte_1 CP_6
del Tribunale per erronea applicazione del principio di non contestazione circa il mancato rispetto – da parte del primo – dei desiderata della committenza, vale a dire la volontà espressa ab origine dalla e dal di adibire parte del seminterrato a laboratorio;
osservavano, al contrario, che CP_2 CP_5
i predetti desiderata erano emersi ben tre anni dopo la presentazione e il deposito del progetto originario che aveva previsto la destinazione del seminterrato a garage e a magazzino, risalendo infatti all'11/10/07 la presentazione della richiesta di variante in corso d'opera quando, evidentemente, furono realmente manifestate le intenzioni dei committenti.
Con il quarto motivo di appello gli odierni appellanti reiteravano poi l'eccezione di nullità sia della consulenza originaria sia dell'elaborato reso a seguito del richiamo successivo stante la violazione da parte del CTU del principio dispositivo e/o delle regole sull'acquisizione documentale, non potendo egli colmare, sui fatti principali, le lacune di allegazione e di prova di parte attrice;
inoltre, impugnavano poi la decisione del Tribunale per erronea quantificazione dei danni liquidati alla e al Per tali ragioni, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento CP_2 CP_5 dell'eccezione di nullità della CTU, ne chiedevano la rinnovazione. Infine, con l'ultimo motivo di appello il e la si dolevano, con riguardo Parte_1 CP_6 alla posizione del primo, del fatto che era stata accolta l'eccezione di inoperatività della polizza avanzata dalla compagnia assicurativa ed era stata rigettata la domanda di manleva proposta dal predetto osservando al riguardo: la non dimostrazione del danno che sarebbe conseguito Parte_1 dall'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di comunicare all'assicurazione il sinistro entro il termine previsto dall'art.1913 cc;
l'inapplicabilità al caso di specie dell'art.3.3 (punto 9) del contratto di assicurazione, afferendo esso ad altra fattispecie;
la tardività dell'eccezione in relazione all'inoperatività della polizza sollevata sia per l'avere il assunto il ruolo di direttore dei Parte_1 lavori strutturali sia per l'avere egli assunto la posizione di socio della . Per tutti gli CP_6
indicati motivi concludevano quindi come sopra.
La (divenuta contumace in questa sede) e il (oggi CP_2 CP_5 Controparte_5
, dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt.342 e 348 bis cpc, hanno
[...]
contestato tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che non era ravvisabile, nella loro citazione originaria, alcuna incertezza né dell'oggetto della domanda né delle ragioni a sostegno delle stesse, la cui identificazione deve compiersi con riguardo all'atto di citazione nel suo insieme comprensivo sia della parte espositiva e degli allegati, evidenziando, peraltro, che gli odierni appellanti non avevano avuto alcuna difficoltà a individuare gli aspetti succitati delle loro domande. Con riguardo al secondo motivo di appello hanno poi osservato che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto sussistente la responsabilità del e della con riguardo alla realizzazione dell'opera in Parte_1 CP_6
modo difforme rispetto al progetto depositato – non rilevando in contrario né le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale né il fatto che si era dimesso stante il carattere neutro delle dimissioni
– e, relativamente al primo, anche con riguardo alle difformità della scala a chiocciola rispetto ai regolamenti comunali. Con riguardo al terzo motivo di gravame gli odierni appellati, sull'applicazione del principio di non contestazione, hanno rilevato come il e la Parte_1
non avevano in realtà indicato gli atti e le argomentazioni da cui si dovrebbe CP_6
desumere la contestazione della circostanza afferente alla conoscenza da parte del tecnico dei desiderata della committenza a fronte delle loro allegazioni precise e puntuali;
in merito, poi, al quarto motivo di appello essi appellati – dopo aver precisato di aver assolto il proprio onere probatorio sia in punto di an sia in punto di quantum – hanno osservato che il Tribunale, alla luce degli esiti della
CTU, aveva correttamente quantificato e liquidato i danni subiti, opponendosi perciò sia alla richiesta di declaratoria della nullità della perizia d'ufficio sia all'istanza istruttoria di rinnovazione e/o integrazione della stessa. Hanno poi contestualmente proposto appello incidentale condizionato, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello ex adverso proposto, con cui hanno evidenziato l'erroneità della sentenza impugnata per non aver accertato anche la responsabilità del derivando la stessa dal fatto che egli aveva depositato il collaudo, a propria firma, con CP_3
il quale aveva attestato che le opere erano state realizzate in conformità al progetto depositato e alla normativa antisismica;
osservavano, peraltro, che il predetto non aveva fornito al perito CP_3
d'ufficio gli estremi della propria polizza assicurativa RC professionale, obbligatoria per legge, rendendosi in tal senso responsabile. Concludevano quindi come sopra.
Il costituitosi in questa sede, quanto all'appello principale ha rilevato la sua assoluta CP_3 estraneità rispetto al presente giudizio;
in relazione all'appello proposto in via incidentale nei suoi confronti, dopo averne eccepito l'inammissibilità dato che non era stato proposto appello principale sui capi della sentenza resa nei suoi confronti, ne ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto, non emergendo i motivi per i quali la sentenza impugnata sarebbe errata né gli elementi fattuali da cui questa Corte dovrebbe dedurre il suo ruolo attivo nell'esecuzione di un intervento edilizio in difformità del progetto approvato, atteso che il collaudo da lui sottoscritto era intervenuto in epoca successiva al completamento dell'intervento, né aveva inciso sulla sua esecuzione. Parimenti infondata – aggiungeva - era anche la doglianza con cui si voleva far valere la sua responsabilità in relazione al fatto di non aver fornito al CTU gli estremi della polizza assicurativa. Concludeva dunque come sopra.
La Società reale mutua di SS.ni, costituitasi in questa sede, eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva in capo alla società appaltatrice a proporre appello nei suoi confronti, non essendo il soggetto titolare della polizza. Con riguardo al primo motivo di appello, si associava all'eccezione sollevata dall'assicurato di nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione della causa petendi e del conseguente petitum; in merito al secondo motivo di gravame, evidenziava che correttamente il Giudice di I grado aveva accertato la responsabilità professionale del sia Parte_1 in relazione all'esecuzione delle opere in difformità al progetto originario, ciò rilevando sotto il diverso profilo dell'eccepita inoperatività della garanzia assicurativa, sia in relazione alla progettazione e realizzazione della scala a chiocciola, in difformità da quanto disposto dai regolamenti comunali. Con riguardo poi al terzo motivo di appello, osservava che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto, esaminata la cronologia degli eventi e la documentazione di volta in volta redatta e depositata presso i competenti uffici dal che i lavori e l'opera realizzata Parte_1
erano stati eseguiti in difformità sia dal progetto originario sia da quanto richiesto dalla committenza;
in relazione alla nullità della CTU e all'istanza di rinnovazione (oggetto del quarto motivo di impugnazione), dichiarava di non prendere posizione. Infine, in merito all'ultimo motivo di appello
– dopo avere chiesto la correzione di errore materiale laddove il Tribunale, nella sola parte iniziale della motivazione relativa al rapporto di garanzia, aveva erroneamente dichiarato l'infondatezza dell'eccezione – rilevava che bene aveva fatto il Tribunale ad accogliere l'eccezione di inoperatività della polizza e a rigettare la domanda di manleva stante la decadenza dalla copertura assicurativa del ex artt.1913 e 1915, co.1, cc ed art.
5.1 delle condizioni generali di polizza, con Parte_1
conseguente perdita del suo diritto all'indennizzo; riproponeva, peraltro, sia l'eccezione circa il fatto che il non possedeva i requisiti professionali per assolvere gli incarichi attribuitigli sia Parte_1
l'eccezione per la quale la polizza sarebbe in ogni caso stata non operativa perché il non Parte_1 poteva non sapere che l'art.3.3, punto n.9 delle condizioni generali di polizza escludeva l'operatività della polizza per “le perdite pecuniarie derivanti (omissis) dall'attività svolta nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione di società”, sicché il fatto che il predetto aveva assunto Parte_1
la posizione di socio nell'ambito della società appaltatrice comportava la perdita della garanzia assicurativa, non rilevando la tardività dell'eccezione ex adverso sostenuta. Concludeva quindi come sopra.
La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla committenza ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, pur conducendo ad una soluzione chiara della vicenda, implica comunque attività valutative ed interpretative su cui è possibile controvertere. Deve poi rigettarsi anche l'ulteriore doglianza in ordine alla dedotta inammissibilità ex art.342 cpc, avendo gli appellanti indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire l'accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione,
l'esclusione della responsabilità del l'accertamento dell'avvenuta sanatoria della Parte_1 difformità della scala a chiocciola rispetto ai regolamenti comunali, l'accertamento del fatto che la conoscenza dei desiderata della committenza era stata oggetto di contestazione, l'accertamento dell'erronea quantificazione dei danni liquidati dal primo Giudice, la dichiarazione di nullità della
CTU (con richiesta subordinata di rinnovazione) e la declaratoria di non decadenza dal diritto alla garanzia del – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni Parte_1
della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Parimenti da rigettare l'eccezione con cui la Reale Mutua di SS.ni ha dedotto la carenza di legittimazione attiva in capo alla società appaltatrice, non avendo essa né titolo sostanziale né azione processuale per interporre appello nei suoi confronti: è infatti agevole obiettare che mai gli odierni appellanti hanno messo in discussione il fatto che il quale contraente della polizza, è Parte_1 l'unico soggetto titolare del rapporto sostanziale con la compagnia assicurativa ed infatti il quinto motivo di appello riguarda unicamente la posizione del sicché, anche se non Parte_1 espressamente esplicitato, è chiaro che, quanto all'operatività della polizza e alla domanda di manleva, la posizione della va tenuta distinta da quella del CP_6 Parte_1
Tutto ciò premesso, va pregiudizialmente trattata la questione concernente l'eccepita tardività del ricorso in riassunzione con richiesta di prosecuzione del processo interrotto ex art.303 cpc. Giova anzitutto puntualizzare come le Sez. Un. della Suprema Corte di cassazione hanno chiarito che “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art.43, co.3,
L.F., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art.305 cpc e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt.52 e 93 L.F. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art.176, co.2, cpc, va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.”; in tal senso, si veda anche
Cass. civ., Sez. I, ord. n.18285 del 4/7/24, la quale ha da ultimo ribadito che “In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art.43, co.3, L.F., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti
a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo. (Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla notificazione di un'istanza di anticipazione di udienza nella quale era citato
l'intervenuto fallimento della parte.).” (cfr. conforme ord. n.34785/2024). In sostanza, secondo tale orientamento, alla quale questa Corte ritiene di aderire, i termini, a seguito dell'interruzione, per la riassunzione del processo decorrono dalla dichiarazione di interruzione e non in seguito né all'istanza di interruzione con la quale si porta a conoscenza delle altre parti il fatto che una delle parti è fallita né da eventuali epoche precedenti in cui si possa dire che le parti già conoscevano la circostanza del fallimento e ciò in ragione del fatto che il momento in cui iniziano a decorrere i tre mesi per la riassunzione del processo interrotto deve essere certo e l'unica scansione processuale certa è il momento in cui l'autorità procedente dichiara l'interruzione: viceversa, se si ancorasse la decorrenza dei tre mesi a scansioni temporali che possono essere incerte – quali quelle su indicate – si verificherebbero numerosi inconvenienti, non potendo sempre definirsi con certezza la decorrenza del termine di riassunzione. Ebbene, nel caso di specie, alla luce di quanto sopra evidenziato, pur se è vera la circostanza per cui il fallimento del era già noto alle parti (ed infatti queste già ne CP_5 davano atto in relazione all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado), il ricorso ex art.303 cpc (depositato il 15/6/23) deve ritenersi certamente tempestivo dato che il decreto con cui era stata dichiarata l'interruzione era stato adottato in data 15/3/23 e comunicato il 22/3/23: posto che, trattandosi di un provvedimento adottato fuori udienza esso doveva essere necessariamente comunicato alle parti affinché potessero decorrere i tre mesi, il termine ultimo per il deposito del ricorso era quindi il 22/6/23.
Ciò posto, la Corte ritiene che l'appello principale sia in gran parte infondato.
Va anzitutto rigettato il primo motivo di appello poiché, seppur è vero che l'atto introduttivo era, di per sé solo, estremamente generico in quanto non erano stati specificamente indicati gli addebiti mossi ai convenuti/odierni appellanti, i profili di responsabilità ad essi addebitabili, le singole componenti del danno lamentato, né era stato depositato un computo metrico analitico, così come non era stata depositata documentazione idonea a provare la somma richiesta a titolo risarcitorio, è anche vero che sia la causa petendi sia il petitum erano stati specificati con la richiamata CTP, allegata all'atto introduttivo, la quale notoriamente integra tale atto e nella quale erano stati dettagliatamente indicati i vizi e le difformità sull'immobile per cui è causa rispetto al progetto iniziale e analiticamente individuati e quantificati i danni di cui avevano chiesto il ristoro. Ne consegue che non è ravvisabile alcuna incertezza né in relazione alle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della domanda né in relazione all'oggetto della domanda dato che la loro identificazione deve compiersi con riguardo all'atto di citazione nel suo insieme che, nel caso di specie, deve intendersi integrato dalla perizia di parte allo stesso allegata.
Parimenti da rigettare il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame, i quali devono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, attenendo alla prova relativa alla responsabilità del quale progettista e direttore dei lavori, e della , in qualità di Parte_1 CP_6
appaltatrice, e alla quantificazione dei danni.
Giova anzitutto precisare, in linea generale, che in tema di responsabilità contrattuale se è vero che nel giudizio di cognizione istaurato parte attrice deve allegare l'inadempimento del debitore ed il nesso eziologico tra l'inadempimento contrattuale ed il danno, nondimeno è vero che l'esatto adempimento deve essere provato dalla parte convenuta ai sensi dell'art.1218 cc – “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”.
Orbene, la costruzione realizzata rispetto al progetto originario, all'evidenza dell'accertamento peritale eseguito nel corso del giudizio di I grado, presentava diverse difformità (la traslazione del fabbricato di circa 3,80 metri, la modifica dell'assetto planimetrico, la modifica e l'ampliamento del piano terra e del piano primo con conseguente aumento di volumetria, gli spostamenti dei divisori interni, la realizzazione di terrazzi più ampi, la tamponatura di portici e creazione di nuovi spazi adibiti a portico, la posa di pergolati e la diversa dislocazione degli accessi carrabili e pedonali), sicché correttamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente, in relazione ai danni conseguenti alle predette difformità, una responsabilità concorrente dell'impresa appaltatrice, la quale, non avendo provato di aver agito come nudus minister, risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra anche nella sua prestazione (cfr. ex plurimis Cass. civ., ord.
n.27526/24) e del direttore dei lavori, gravando su di lui l'obbligo di sorvegliare le opere. obbligo che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera, comportava - comunque il direttore dei lavori avesse ritenuto di organizzarsi - il controllo della loro realizzazione nelle varie fasi (cfr. ex plurimis Cass. civ., ord. n.27045/24); il professionista ha l'obbligo di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna fase esecutiva, se sono state osservate le regole dell'arte e l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto sia delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica. Pur tuttavia né il né la , al di là di generiche affermazioni, Parte_1 CP_6
hanno fornito alcuna dimostrazione in ordine alla qualità e quantità delle attività di controllo, sia sul cantiere sia sui lavori edili eseguiti, laddove gravava invece su di loro il relativo onere quali debitori della prestazione, spettando invece alla e al in qualità di creditori, il solo onere – CP_2 CP_5
adempiuto – di allegazione dell'inadempimento e di prova del nesso eziologico tra questo e il pregiudizio subito.
Non colgono infatti nel segno le deduzioni svolte dagli odierni appellanti nei loro atti difensivi laddove hanno sostenuto – richiamando quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale sia dal sia dal legale rappresentante della , – che non Parte_1 CP_6 Controparte_11
avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere delle lamentate difformità e vizi, giacché i lavori sarebbero stati eseguiti, a loro insaputa, in difformità rispetto al progetto originario dalla parte committente: a loro dire tali lavori sarebbero stati eseguiti da uno stretto congiunto del che CP_5
il sabato e la domenica, in totale autonomia, aveva svolto le opere di tamponatura e finitura del fabbricato, nonché da ditte esterne, in particolare per quanto riguarda gli impianti.
Orbene l'interrogatorio formale costituisce un mezzo di prova finalizzato a provocare la confessione della parte e le dichiarazioni a sé favorevoli rese dall'interrogato non sono idonee a costituire prova dei fatti rappresentati, ma si risolvono in meri indizi, sottoposti al libero apprezzamento del giudice
(cfr. ex plurimis Cass. civ., ord. n.24799/24), sicché nel caso di specie, stante l'assenza agli atti del giudizio di altri elementi che possano confermare quanto sostenuto dagli interrogati, le dichiarazioni, di per sé considerate, non possono ritenersi sufficienti a dimostrare la tesi della non imputabilità delle difformità e dei vizi riscontrati. In secondo luogo, anche a voler ritenere dimostrato l'intervento di soggetti terzi nell'esecuzione dell'opera in difetto di qualsivoglia autorizzazione sia il sia Parte_1 la avrebbero dovuto vigilare sul cantiere ed impedire l'ingresso di soggetti terzi non CP_6
autorizzati, mancando allegazioni in ordine alle misure prese per impedire che terzi estranei lavorassero sul cantiere in difetto di qualsivoglia autorizzazione: ed invero agli atti non vi è prova documentale (ad esempio uno scambio di e-mails o altro) di un loro intervento atto a richiamare la committenza per redarguirla dall'esecuzione di lavori in difformità rispetto al progetto originario.
Inoltre tenuto conto che secondo gli appellanti l'intervento dei terzi avrebbe avuto ad oggetto solo la tamponatura e le rifiniture, va da sé che tutte le altre difformità e i vizi succitati certamente non sarebbero dipesi da ciò. In terzo luogo, appare condivisibile anche l'osservazione del Tribunale secondo cui le dimissioni del avvenute in data 21/7/09 erano un elemento neutro che non Parte_1 dimostra necessariamente che egli fosse stato, sino a quel momento, in disaccordo con l'operato dei committenti e degli eventuali terzi che intervenivano per loro sul cantiere: tali dimissioni, successive alla mancata approvazione, da parte del del progetto di variante, potevano infatti essere CP_7
anche state determinate da dissapori sopravvenuti fra le parti a seguito di tale mancata approvazione o comunque dal venir meno della reciproca fiducia.
Altrettanto correttamente il Tribunale aveva escluso la responsabilità della per i CP_6
danni conseguenti alla presentazione di un progetto difforme rispetto ai desiderata della committenza per non esser stata prevista la destinazione di parte del piano interrato a laboratorio sia perché la stessa committenza non aveva ascritto tale responsabilità all'appaltatore sia perché i danni in esame non erano dipesi da vizi progettuali dell'opera di cui è chiamato a rispondere anche l'appaltatore, né dall'esecuzione della stessa in difformità rispetto al progetto – pacifico è infatti il fatto che il progetto iniziale aveva previsto la destinazione del piano seminterrato a garage e magazzino e che nel rispetto di questa destinazione era stato realizzato il piano seminterrato.
Sul punto sussiste invece la responsabilità del che risulta corroborata dalla relazione Parte_1
tecnica datata 7/2/06 – redatta dal progettista delle strutture ma anche timbrata Controparte_12 dallo stesso – nell'ambito della quale, con riferimento al seminterrato, si legge Parte_1
l'indicazione del “laboratorio” (cfr. allegati ATP); tale specificazione è altresì contenuta nella perizia per la concessione del mutuo redatta dal predetto (cfr. in atti). Ebbene, alla luce degli Parte_1 appena citati documenti e posto che l'inizio dei lavori risale al gennaio 2006, non ci sono dubbi nell'affermare che il geometra era già da allora pienamente a conoscenza dei desiderata della committenza. Ed era proprio il progettista a dover sapere – non la committenza che, diversamente da lui, non era tenuta a conoscere i requisiti richiesti dalla normativa edilizia (in particolare la presenza di un collegamento esterno del piano seminterrato con l'esterno) per poter adibire il seminterrato a luogo di lavoro – che quel progetto, in relazione ad un laboratorio, non avrebbe potuto essere approvato, ma nonostante ciò il aveva portato avanti i lavori per quasi tre anni (dall'inizio dei lavori, Parte_1 nel gennaio 2006, al parere negativo dell' espresso il 21/8/08 ed emesso il 21/9/08). A tale CP_13
riguardo il CTU, nelle valutazioni delle osservazioni formulate dalle parti in relazione ai contenuti della relazione peritale, aveva a ragione rammentato che “l'art.65 del D. Lgs. n.81/08 vieta la destinazione al lavoro di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei; in deroga, tale destinazione è consentita quando ricorrano particolari esigenze tecniche e allorché il datore di lavoro assicuri idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima” (cfr. pag. n.27).
Quanto, invece, alla scala a chiocciola, la Corte ritiene che la stessa possa ritenersi ragionevolmente sanata a seguito, appunto, del rilascio del permesso a costruire in sanatoria n.26/14 e ciò sulla base di due documenti tecnici agli atti, vale a dire la relazione tecnica illustrativa redatta ai fini di tale pratica dalla geom. tecnico nominato dai committenti dopo le dimissioni del Controparte_9 Parte_1
e la nota del Comune di Castiglione del Lago datata 15/4/22 relativa al predetto permesso di costruire in sanatoria: la relazione illustrativa risulta infatti espressamente riferita alla “1) Variante delle opere realizzate in difformità dall'autorizzazione paesaggistica (accertamento di conformità ambientale ai sensi dell'art.181 del D. Lgs. n.42/04) e 2) Ampliamento e cambio d'uso del piano seminterrato.” E, nel corpo di tale relazione, per quanto interessa in questa sede, il punto 1) viene specificato, tra le altre cose, come riferito anche, quanto al “Piano secondo”, a tale oggetto: si legge che “La variante consiste nella diversa disposizione dei tramezzi interni dovuta anche alla modifica della scala di collegamento ai piani.”; tale affermazione è in coerenza con la 'tavola n.4' allegata al progetto per accertamento di conformità in esame, depositato in data 9/2/10 prot. n.4720 con rilascio, come si è detto, del permesso a costruire n.26/14 del 2/4/14 prot. n.16.159; tale progetto – che comprende non solo la scala in esame, ma anche altre strutture interne all'immobile come, ad esempio, le modifiche al piano seminterrato – era stato approvato dal senza alcun rilievo. Nella suindicata nota del CP_7
Comune, emessa molto tempo dopo, si legge poi che “Nella successiva disamina illustrativa strettamente riferita al punto 1) -omissis- segue poi una dettagliata modifica descrizione delle opere difformi che riguardano la distribuzione funzionale, tramezzature interne dovute anche alla scala interna che è prevista come collegamento proiettato cielo terra (seminterrato, primo, secondo) e ai conseguenti corridoi di sbarco, aperture esterne e interne, materiali e finiture -omissis- Alla luce della riscontrata mancanza di prescrizioni limitanti e ostative inerenti questioni edilizie nel corpo del permesso e anche nei pareri istruttori richiamati, con il rilascio del P.d.C. in oggetto è stata accertata la conformità di tutte le opere descritte nei punti 1) e 2) -omissis-.”.
Dunque le su citate risultanze documentali – la relazione tecnica illustrativa, la tavola n.4 e la nota del Comune specificativa dell'oggetto della sanatoria, la quale parla espressamente anche di questioni edilizie quale oggetto dell'accertamento di conformità – hanno dimostrato l'avvenuta sanatoria anche della scala a chiocciola. Non risultano quindi dovute le ulteriori somme indicate dal Tribunale (euro
3.898,45 + 51.750,00 + 10.000,00) siccome legate alla circostanza della ritenuta mancata sanatoria della scala.
Venendo ora al quantum del risarcimento dovuto in favore della committenza si ritengono condivisibili le argomentazioni spese in merito dal CTU – che non si ritiene sia andato oltre i poteri riconosciuti al perito d'ufficio dalla sentenza delle Sezioni unite cui ha fatto riferimento il Tribunale
(cfr. Cass.civ., sez. unite, n.3086 del 1/2/22) avendo, per rispondere allo specifico quesito postogli, acquisito dati di fatto relativi all'ammontare di costi che, nelle loro tipologie ossia in termini di fatti principali, erano stati già in buona parte dimostrati dai committenti – il quale, con riferimento appunto ai costi sostenuti dalla e dal ha spiegato quanto segue. In particolare il perito con CP_2 CP_5
riferimento ai costi sostenuti per le opere di sanatoria assentite (cfr. da pag. n.12 a pag. n.14-richiamo nella CTU), aveva quantificato un ammontare complessivo di euro 114.909,97 spiegando che “Si fornisce di seguito il riepilogo delle spese che, a fronte di tutta tale documentazione, la parte attrice ha rappresentato di aver effettivamente sostenuto sino ad oggi per dare attuazione ai lavori di cui al citato Permesso di Costruire in sanatoria. Indagini geologiche per euro 588,53; Progetto strutturale per euro 442,00; Coordinamento sicurezza per euro 888,16; Relazione geologica per euro 497,76;
Pratica sanatoria, progettazione e direzione lavori per euro 13.899,64; Polizza fidejussoria per euro
391,00; Oneri urbanizzazione per euro 1.401,76; Contributo art.17 L.R. n.21/04 per euro 1.208,00;
Sanzione art.167 D. Lgs. n.42/04 per euro 6.348,29; Fornitura di parte dei pavimenti per euro
1.979,35; Esecuzione tagli su c.a. per finestre per euro 2.066,68; Fornitura inerti per euro 2.494,90;
Scavi e rinterri per euro 4.074,80; Opere edili per euro 71.980,00; Infissi per euro 6.649,00; Totale con IVA compresa pari ad euro 114.909,87. Lo scrivente ha effettuato alcune verifiche a campione sulla congruità delle spese rappresentate rispetto all'entità dei lavori da eseguire. Le sanzioni e gli oneri per la pratica di sanatoria risultano allineati con quanto indicato negli atti della pubblica amministrazione. L'ammontare delle spese tecniche dei vari professionisti risulta congruo con le tariffe correntemente praticate, anche in considerazione delle difficoltà correlate all'istruzione e alla gestione di una pratica di sanatoria. I prezzi praticati per la fornitura di parte dei pavimenti, per
l'esecuzione di tagli nelle preesistenti pareti in cemento armato, per la fornitura di inerti, per
l'esecuzione di scavi e rinterri e per la fornitura e la posa in opera degli infissi appaiono in linea con quelli usualmente praticati sulla piazza. Per valutare infine la congruità delle spese relative alle opere edili realizzate dall'impresa lo scrivente ha richiesto e ottenuto dalla parte attrice CP_14
la copia dei relativi computi metrici consuntivi. Si tratta di due distinti computi (allegati n.21 e 22): il primo si riferisce alle opere realizzate fino al luglio 2015 mentre il secondo si riferisce alle opere realizzate dopo tale data fino al febbraio 2016. L'esame di tali computi fa rilevare la generale corrispondenza delle quantità indicate per le varie lavorazioni con quelle desumibili dai grafici a disposizione. La parte di prezzi unitari applicati che trova corrispondenza con quelli dell'Elenco regionale dei prezzi per opere edili vigente all'epoca risulta generalmente allineata o moderatamente inferiore a questi ultimi. La restante parte dei prezzi unitari applicati risulta allineata con quelli usualmente praticati sulla piazza. Si osserva infine che le opere di cui è stata fornita la sopra citata documentazione appaiono generalmente riferibili all'intervento di sanatoria realizzato, a meno dell'intervento eseguito sul terrazzo del piano primo al fine di eliminare la presenza di una infiltrazione. L'importo di tale intervento, desumibile dal computo delle opere di CP_14
(allegato n.22) e dalla fattura di per la fornitura di parte dei pavimenti (facente parte Per_3 dell'allegato n.18), risulta pari a euro 2.178,80, oltre a euro 479,34 per IVA, il tutto quindi per un importo lordo di euro 2.658,14.”.
Valutando poi le osservazioni del CTP del e della (da pag. n.26 a pag. Parte_1 CP_6
n.32-valutazioni del CTU delle osservazioni formulate dalle parti in relazione ai contenuti della relazione peritale), il perito d'ufficio, quanto al , aveva condivisibilmente osservato che
“In relazione alle opere di sanatoria realizzate a seminterrato, il CTP definisce “intercapedine” il corridoio scoperto realizzato all'esterno delle due pareti perimetrali del laboratorio, pretendendo di assumere per tale manufatto e per i suoi accessori le caratteristiche e le dimensioni minime che la normativa antincendio prescrive appunto per le intercapedini. Sulla scorta delle informazioni raccolte si evidenzia che il manufatto in questione è stato realizzato, dopo averne concordate le Cont caratteristiche con e al fine di consentire l'ubicazione di un luogo di lavoro a piano CP_7 seminterrato. A tale riguardo si rammenta che l'art.65 del D. Lgs. n.81/08 vieta la destinazione al lavoro di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei; in deroga, tale destinazione è consentita quando ricorrano particolari esigenze tecniche e allorché il datore di lavoro assicuri idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima. È proprio per assicurare tali condizioni
Cont che e hanno richiesto di realizzare le opere in sanatoria nelle forme e nelle dimensioni CP_7
Part adottate. Secondo il C.T.P., per ottenere dalla il parere positivo alla variante sarebbe stato sufficiente realizzare un collegamento esterno tra i locali di piano seminterrato e di piano terra. In effetti si è semplicemente reso necessario rispettare le previsioni di legge sopra richiamate.
(omissis).”; quanto al , aveva correttamente affermato che “Anche per le scale di entrata e uscita del corridoio realizzato al perimetro del laboratorio il CTP fa erroneamente riferimento alla normativa antincendio e non alle prescrizioni relative ai luoghi di lavoro richiamate alla lettera precedente. Il numero delle scale e la loro ubicazione ai due estremi del corridoio furono richiesti dalle autorità competenti sempre per far perdere al luogo di lavoro la connotazione di ubicazione a seminterrato.”; quanto alle , aveva condivisibilmente osservato che “A parere dello scrivente, le finiture adottate per le opere di sanatoria appaiono di qualità analoga a quella del resto del fabbricato, oltretutto sito in zona vincolata e quindi soggetto al placet della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. La qualità e la quantità dei pavimenti, dei parapetti
e delle aperture rispettano inoltre le previsioni delle norme antinfortunistiche di riferimento.”. Il
CTU concludeva quindi osservando “Per quanto riguarda la necessità di realizzare le opere di sanatoria nella dimensione e nella qualità adottate, si rimanda a quanto espresso al proposito alle pagine precedenti manifestando che, a parere dello scrivente, le stesse non paiono configurabili come opere voluttuarie. In relazione alle fatture depositate dagli attori relativamente alle opere di sanatoria, lo scrivente ha indicato distintamente per ciascuna di esse l'importo netto, l'importo dei contributi integrativi per le prestazioni professionali, il valore dell'IVA e il conseguente importo lordo. Il fatto che l'IVA possa essere recuperabile trattandosi di interventi su beni strumentali di un'impresa artigianale e l'asserzione che essa non vada considerata nel computo appaiono valutazioni che non competono allo scrivente. L'indicazione separata del valore dell'IVA rende comunque immediato il suo eventuale scomputo. Evitando ulteriori ripetizioni circa la ascrivibilità dei costi di sanatoria all'una o all'altra parte, si precisa che, dalle informazioni raccolte, la realizzazione di un ambiente in ampliamento a seminterrato da adibire a servizio dei dipendenti del Part laboratorio venne richiesta dalla in occasione dell'esame preliminare del progetto di sanatoria.
Ribadito che le opere di sanatoria appaiono in linea generale essere state realizzate nei modi, dimensioni e qualità previsti dalle norme igieniche e antinfortunistiche di riferimento e sollecitati dalle autorità competenti per assentire l'utilizzo del seminterrato a laboratorio, si osserva in particolare che: il locale a servizio dei lavoratori è dotato di finiture conformi alle prescrizioni normative;
la dotazione di due uscite distinte alle due estremità con altrettante scale era stata richiesta dalle autorità competenti;
i tagli realizzati sulle pareti del laboratorio sono destinati ad assicurare sia l'illuminazione sia il numero di necessari accessi/uscite richiesti dalle stesse autorità.
Conseguentemente lo scrivente non può che confermare che l'importo delle opere e delle prestazioni correlate appare congruo con quanto realizzato. Per quanto riguarda in particolare le eccezioni circa l'esosità del costo dei materiali impiegati per la pavimentazione, il loro costo unitario
(11,50€/mq + IVA) non appare di particolare rilevanza né testimonia l'impiego di materiali di voluttuaria ricercatezza.”. Ciò posto, dall'importo di euro 114.909,97 dovuto dal andranno poi scomputati gli euro Parte_1
32.125,98 a lui dovuti a titolo di pagamento del compenso per l'attività professionale svolta sicché il medesimo dovrà essere condannato al pagamento di euro 82.783,99 – arrotondato ad euro 82.784,00
- oltre accessori.
Quanto alla la stessa dovrà risarcire i committenti nella misura di euro 25.665,14, CP_6 come correttamente osservato dal Tribunale, “per le spese sostenute per compenso al professionista incaricato di redigere il progetto per l'accertamento di conformità ambientale e urbanistica, nonché per le ulteriori necessarie per la sanatoria, tra cui anche spese per contributi e sanzioni”: da tale somma dovranno però detrarsi gli euro 6.384,80 a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti sul fabbricato per cui è causa sicché la sarà tenuta al versamento del minor importo di euro CP_6
19.280,34 oltre accessori.
Dovrà poi rigettarsi anche il quinto ed ultimo motivo di appello, relativamente al quale, in punto di diritto, va premesso che in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di dare avviso del sinistro non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se l'inosservanza sia dolosa o colposa, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art.1915, co.1, cc, nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ex art.1915, co.2, cc. Quanto al dolo, questo si sostanzia nella consapevolezza dell'obbligo da parte dell'assicurato e nella volontà di non osservarlo, non essendo richiesta una specifica e fraudolenta intenzione di danneggiare l'assicuratore, con conseguente onere della prova del dolo incombente sull'assicuratore, mentre la colpa si presume sino a prova a contraria: in ordine a tali principi, condivisi anche da questa
Corte, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata;
si veda ad esempio Cass. civ., Sez. III, ord. n.21533/21 che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte, ha ribadito che
“…«a configurare il carattere doloso dell'inadempimento dell'obbligo di avviso è sufficiente la consapevolezza in capo all'assicurato dell'obbligo e la sua cosciente volontà di non osservarlo», con ciò ponendosi in linea con il consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui «affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art.1915, co.1, cc, con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo» (Cass. n.3044/97, Cass.
n.5435/05, Cass. n.17088/14, n.13355/15, Cass. n.28625/19); principio cui il Collegio intende dare continuità e che non risulta superato dall'isolato precedente contrario costituito da Cass. n.24210/19, basato su una lettura incompleta di Cass. n.5435/2005…”. In punto poi di fatto, si osserva come risultino agli atti le seguenti circostanze: in data 20/1/10 il aveva ricevuto, tramite lettera raccomandata A/R, la richiesta di risarcimento dei danni Parte_1
da parte della e del (cfr. doc. n.
5-atto di citazione I grado); con ricorso del 9/4/10 CP_2 CP_5
gli attori avevano promosso procedimento di ATP, convenendo in giudizio il geometra, il quale non aveva avanzato domanda di chiamata in causa di terzo al fine di instaurare il contraddittorio anche nei confronti della propria compagnia assicuratrice, tenuta in forza di contratto a garantire l'SSicurato da eventuali richieste di risarcimento danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale (cfr. doc.
n.
6-atto di citazione); con atto di citazione notificato in data 9/3/11 parte attrice aveva evocato il per la prima udienza indicata nel 19/5/11, poi differita d'ufficio al 25/5/11; in quest'ultima Parte_1
data egli si era costituito al solo fine di eccepire la nullità della notificazione dell'atto di citazione per mancanza del termine libero a comparire (cfr. verbale datato 25/5/11); solo dopo la celebrazione di detta udienza, in data 11/7/11, il si era rivolto alla propria assicurazione, consegnando Parte_1 denuncia per l'apertura del sinistro iscritto al n.2011/195566/00 consegnata al liquidatore il 18/7/21
(cfr. doc. n.
4-comparsa di costituzione . CP_8
Orbene, posto che l'art.
5.1 del contratto di assicurazione prevede espressamente e chiaramente che la denuncia avrebbe dovuto essere effettuata entro tre giorni da quando l'assicurato ha avuto conoscenza del sinistro, è evidente che il suddetto termine non era stato rispettato, essendo pervenuta la denuncia del sinistro a distanza di quasi 18 mesi dalla conoscenza da parte del della richiesta Parte_1 stragiudiziale di risarcimento del danno e comunque a distanza di oltre un anno dall'instaurazione del procedimento per ATP, nonché a distanza di cinque mesi dalla notifica dell'atto di citazione né peraltro il ha mai giustificato la ragione di siffatto, prolungato, ritardo. Ne consegue Parte_1
quindi che, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, non essendo richiesto ai fini del dolo l'intenzione fraudolenta dell'assicurato di procurare un danno all'assicuratore, deve rilevarsi la piena sussistenza, in capo all'assicurato, della consapevolezza della violazione del termine contrattualmente previsto: ne consegue che correttamente il Tribunale aveva ritenuto l'odierno appellante decaduto dal diritto alla garanzia rigettando la domanda di manleva da esso proposta;
assorbite le altre eccezioni in punto di operatività della garanzia, in questa sede riproposte.
Dovrà invece accogliersi l'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla Reale Mutua di
SS.ni concernente l'eccezione di decadenza dalla garanzia del erroneamente dichiarata, Parte_1
nella sola parte iniziale della motivazione della sentenza relativa al rapporto di garanzia, infondata:
l'errore si evince infatti dalla motivazione della sentenza stessa, essendo chiara la statuizione del primo Giudice conseguente all'iter logico argomentativo seguito, statuizione coerentemente poi trasfusa nel dispositivo laddove era stata rigettata la domanda del nei confronti della Parte_1 compagnia assicurativa, sicché è evidente che l'eccezione avrebbe dovuto essere rilevata come
“fondata”.
Infine, venendo all'appello incidentale proposto dalla committenza con cui è stata riproposta la domanda di risarcimento del danno nei confronti del quale collaudatore, osserva CP_3 anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità proposta dall'odierno appellato è infondata in ragione del fatto che l'impugnazione incidentale non incontra le limitazioni da egli dedotte, essendo la stessa ammissibile anche ove non diretta contro lo stesso capo della sentenza oggetto dell'impugnazione principale ovvero contro un capo connesso o dipendente: ed invero, le impugnazioni incidentali ex art.333 cpc possono essere tipiche, cioè proposte contro l'appellante principale in caso di soccombenza reciproca, o autonome, cioè dirette a tutelare un interesse autonomo dal gravame principale e relativo ad un diverso capo della pronunzia. L'appello incidentale
è pertanto ammissibile.
Ciò premesso, si ritiene che l'appello de quo sia comunque infondato, dovendosi al riguardo osservare che, se è vero che il predetto – incaricato di effettuare il collaudo (l'art.7 della L. CP_3
n.1086/71 statuisce che le costruzioni di opere in conglomerato cementizio comportano la necessità di effettuare il collaudo dell'opera che “deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.”) – aveva collaudato le opere, ritenendole conformi al progetto esecutivo, nondimeno è vero che egli era intervenuto ad opera ormai ultimata e il danno lamentato dalla committenza si era già prodotto nella sua integrità per effetto dell'errata progettazione e dell'esecuzione dei lavori in difformità al progetto: ed infatti né la necessità di presentare una richiesta di permesso a costruire in sanatoria né quella di eseguire lavori ulteriori per destinare parte del piano seminterrato a laboratorio possono ritenersi eziologicamente riconducibili, nemmeno in parte, alla condotta del collaudatore che non ha avuto rilevanza causale sulla produzione del danno o sulla sua entità; né peraltro la committenza ha mai allegato né tantomeno provato in che modo una sua diversa condotta avrebbe potuto evitare i danni verificatisi a suo carico ed è del resto evidente che pur ove il avesse rilevato l'asserita difformità rispetto ai progetti, il danno si era comunque già CP_3
prodotto, né era altrimenti eliminabile o riducibile nella sua entità. Va pertanto rigettata la domanda in oggetto, così come anche riproposta nel presente giudizio, per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art.2697 cc in relazione al nesso di causalità tra la condotta del predetto e CP_3
il danno azionato dalla committenza.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma, da una parte, l'accoglimento parziale dell'appello proposto dal e dalla – con riforma della sentenza gravata nella sola parte Parte_1 CP_6
in cui non aveva ritenuto sanata la scala a chiocciola, con conseguente diversa quantificazione del risarcimento per le ragioni evidenziate in parte motiva – e, dall'altra parte, il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla dal , con conferma in tale parte CP_2 Controparte_5
della sentenza di I grado.
Quanto alle spese processuali si rileva che all'esito del presente giudizio gli appellanti principali sono risultati in gran parte soccombenti. Tuttavia – stante la ritenuta sanatoria della scala a chiocciola che avrebbe già dovuto essere accertata e dichiarata all'esito del giudizio di I grado, con conseguente espunzione di una rilevante voce di danno – si ritiene sussistano valide ragioni per disporre una compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi nella misura di un terzo ai sensi dell'art.92, comma 2, cpc. Dette spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria. Quanto poi alle spese processuali del presente grado di giudizio relative al rapporto tra la e il , da una parte, e , CP_2 Controparte_5 Controparte_3 dall'altra, nonché al rapporto tra il da una parte, e la Reale Mutua di SS.ni, dall'altra, le Parte_1
stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.260/22
R.G., così dispone:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da e dalla Parte_1
condanna entrambe le parti, in solido, al pagamento dell'importo di Controparte_6
euro 19.280,34 in favore di e del a Controparte_2 Controparte_5
titolo di risarcimento del danno;
- Condanna invece il solo al risarcimento dell'ulteriore importo di euro Parte_1
63.503,66 (euro 82.784,00 – 19.280,34) oltre rivalutazione e interessi compensativi al tasso legale dal dì della sentenza al soddisfo;
- Rigetta per tutto il resto l'appello da essi proposto;
- Liquida le spese processuali del II grado in euro 12.154,00 per compenso professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Compensa – tra gli appellanti principali, da una parte, e la ed il , CP_2 CP_5 dall'altra - le spese processuali così liquidate per un terzo, condannando, in solido, il e la alla rifusione nei confronti della e del Parte_1 CP_6 Controparte_2
dei restanti due terzi;
Controparte_5 - Condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Reale Mutua Parte_1
di SS.ni nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.200,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Rigetta l'appello proposto in via incidentale dalla e dal;
CP_2 CP_5
- Condanna la e il alla rifusione delle spese processuali sostenute da CP_2 CP_5
nel presente grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente in Controparte_3
euro 9.200,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al
15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico degli appellanti incidentali dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002;
- Dispone la correzione della motivazione della sentenza n.286/2022 del Tribunale di
Perugia nella parte relativa al rapporto di garanzia, dovendosi leggere alla pag.30, rigo 25, ove è scritto “L'eccezione è infondata.” l'espressione “L'eccezione è fondata.”;
- Dispone l'annotazione della presente correzione sull'originale della sentenza n.286/2022.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 23/6/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al RG n.260/2022
Tra:
e quest'ultima nella Parte_1 CP_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Bizzarri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Castiglione del Lago (PG), Via del Progresso
n.7, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellanti
e
Appellata e appellante incidentale (divenuta contumace) Controparte_2
ed ancora
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Fraschetti ed Controparte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, via A. Vecchi n.193, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato in relazione all'appello incidentale e nei confronti in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna Biffaroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Corso Cavour n.66, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata
nonché nei confronti
in persona del CURATORE, rappresentato e Controparte_5 difeso dall'Avv. Mariangela Marrangoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Marta Sordi sito in Castiglione del Lago (PG), via Cesare Pavese n.36, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato ed appellante incidentale
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.286/2022 resa dal Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Controparte_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e domanda, in riforma dell'appellata sentenza:
In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio rubricato al R.G. n.1451/21, poi riunito al giudizio R.G. n.2480/11 Tribunale di Perugia;
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della CTU e disporne in ogni caso la rinnovazione per le ragioni enunciate nello specifico motivo di impugnazione;
Nel merito: in accoglimento dei motivi d'appello, rigettare tutte le domande avanzate nei rispettivi riguardi del geom. e della Parte_1 Controparte_6
Nel merito, in via subordinata: anche all'esito della rinnovanda CTU, disporre la riduzione del risarcimento rispettivamente posto a carico del geom. da un lato e della Parte_1 società dall'altro; Controparte_6
Nel merito, sulla domanda di chiamata in garanzia: accogliere la domanda di manleva spiegata nei riguardi della dal geom. , per il caso di Controparte_4 Parte_1
condanna dello stesso al risarcimento, seppur in importo ridotto rispetto alle statuizioni del primo grado;
Nel merito, in via subordinata, sempre sulla domanda di chiamata in garanzia: disporre la riduzione della copertura assicurativa, ai sensi dell'art.1915, co.2 cc, per il caso in cui sia affermato il carattere colposo dell'inosservanza del termine di cui all'art.1913 cc. Alcuna domanda e/o riforma della sentenza si formula nei confronti dell'Ing. citato in CP_3
appello solo al fine di un contraddittorio completo.
In via istruttoria: si insiste per la rinnovazione della CTU, anche ove non sia accolta l'eccezione di nullità della stessa, sugli stessi quesiti già formulati dal Tribunale di Perugia in primo grado e con acquisizione, dal , di tutti i dati e le dichiarazioni menzionati dallo Controparte_7
stesso consulente del Tribunale nella propria nota del 17/11/20, richiamata in narrativa e qui prodotta.”.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 12/10/23 è stata dedotta l'infondatezza dell'eccezione afferente alla tardività dell'atto di riassunzione, avanzata in prima istanza dalla difesa del a cui poi si sono associate le altre difese. CP_3
Per e – Quanto alla posizione della prima si rileva la rinuncia Controparte_2 Controparte_5
al mandato di entrambi i difensori (cfr. rinunzia al mandato del 17/1/23). Quanto alla posizione del secondo, a seguito della riassunzione del giudizio per intervenuto fallimento del in questa CP_5
sede si è costituito il Fallimento dello stesso in persona del Curatore, riportandosi integralmente all'atto costitutivo in appello e chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art.305 cpc stante la tardività della riassunzione (cfr. note del 31/5/25) –:
“Ogni contraria istanza disattesa, voglia l'Ecc.ma adita Corte di Appello:
In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte ai sensi dell'art.342 cpc per i motivi sopra dedotti;
In subordine, sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art.348 bis cpc per i motivi esposti in narrativa;
In subordine, sempre in via preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza, non sussistendone i requisiti;
Nel merito, rigettare il proposto appello avverso la sentenza gravata del Tribunale di Perugia in quanto totalmente destituito di fondamento giuridico e fattuale, con contestuale integrale conferma dell'impugnata sentenza, anche, se del caso, con diversa motivazione;
In via di appello incidentale condizionato, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello ex adverso proposto, si chiede l'accoglimento ai sensi dell'art.346 cpc delle domande tutte già presentate in I grado e precisamente si chiede che l'Ill ma Corte adita voglia riformare la decisione nella parte in cui non ritiene responsabile in solido l'Ingegnere ed accogliere tutte le CP_3
domande di primo grado che si riportano e, pertanto: rigettare le domande tutte dei convenuti e della chiamata in causa e tra esse quella riconvenzionale spiegata in comparsa di costituzione dal
Geometra previo accertamento che la convenuta opposta, inoltre, non vanta alcun Parte_1 credito nei confronti degli appellati e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare Parte_3
nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto descritto in atti;
condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori per i motivi di cui in narrativa, nella misura che si determina in euro 400.000,00 (quattrocentomila) o quella maggiore o minor somma emersa dall'espletata istruttoria da valutarsi anche in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del
Giudice, oltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge;
rigettare ogni richiesta della chiamata in causa Compagnia assicuratrice spiegate nei confronti degli odierni attori;
condannare la società ed il ex art.96 cpc per lite temeraria. Controparte_6 Parte_1
In ogni caso, condannare gli appellanti alla rifusione di tutte le spese e compensi del presente di entrambi i gradi del giudizio oltre alle spese generali (15%), contributi previdenziali e IVA come per legge.”.
Per : Controparte_3
“Non essendo stato proposto appello principale sui capi della sentenza resa nei confronti di
, non può essere svolto neppure appello incidentale. Controparte_3
La sentenza di primo grado è, pertanto, nei confronti dell'Ing. passata in Controparte_3
cosa giudicata.
Tanto premesso, rilevato che non è stato proposto gravame nei confronti dell'Ing. non CP_3
si può che dare atto che la sentenza di primo grado è passata in cosa giudicata nei confronti di
.” Controparte_3
Con le note per la trattazione scritta per l'udienza del 24/11/22, depositate in data 14/11/22:
“Piaccia alla Corte di Appello adita:
Dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il formulato appello incidentale condizionato.
Con vittoria di spese ed onorari del grado.”.
Con le note per la trattazione scritta per l'udienza del 12/10/23, depositate in data 11/7/23 (cfr. anche note del 7/4/25):
“In conclusione, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo al difensore della controparte, ex artt.170 e 300 cpc (nella specie mediante istanza depositata nel telematico) decorrendo il termine di tre mesi ex art.305 cpc per la prosecuzione o riassunzione da tale data, trattandosi del momento in cui si acquisisce la conoscenza legale dell'evento interruttivo e non da quella della successiva formale dichiarazione di interruzione del processo.
Alla luce di tale giurisprudenza consolidata consegue che il ricorso per la prosecuzione del processo
è stato tardivamente depositato, con conseguente estinzione del giudizio di impugnazione.”. Per Società reale mutua di SS.ni (cfr. memoria difensiva nel giudizio riassunto ex art.303 cpc per l'udienza del 12/10/23 depositata in data 2/9/23):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nei confronti degli appellanti in via principale:
In via pregiudiziale, preso atto di quanto esposto nelle precedenti note e scritti difensivi, impregiudicate le difese nel merito della Compagnia SSicuratrice: accertare che il ricorso ex art.303 cpc per la prosecuzione del processo a cura degli appellanti è stato tardivamente depositato in data 15/6/23, vista l'istanza del 2/1/23 dei difensori di e la sentenza dichiarativa Controparte_5
di fallimento allegata, e per l'effetto, dichiarare, ai sensi degli artt.170, 300 e 305 cpc l'estinzione del presente giudizio di appello iscritto al n.260/22 R.G., con conseguente passaggio in giudicato di tutte le statuizioni del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali del grado e del giudizio cautelare ex art.351 cpc, oltre rimborso forfettario ex art.2 D.M. 10/3/14 n.55 e successive modificazioni con D.M. n.147/22 ed accessori di legge.
In via principale in punto di garanzia:
Rigettare l'appello proposto con atto notificato via PEC in data 9/4/22 dal Geom. Parte_1
avverso la sentenza n.286/22 del 23/2/22 pubblicata il 28/2/22, pronunciata dal
[...]
Tribunale di Perugia, Giudice Dott.ssa Alessia Zampolini, promosso dal convenuto, ora appellante, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_8
tempore, previa correzione dell'errore materiale ex art.287 cpc in parte motiva della sentenza impugnata a pag. n.30, laddove in luogo della parola “infondata” deve sostituirsi con la parola
“fondata”, e per l'effetto,
Confermare il capo della sentenza n.286/22 del 23/2/22 pubblicata il 28/2/22 pronunciata dal
Tribunale di Perugia, Giudice Dott.ssa Alessia Zampolini, a definizione dei giudizi riuniti n.1451/11
R.G. (cui è riunito il n.2480/11 R.G.,) relativo alla reiezione della domanda di manleva esercitata dal Geom. per perdita del diritto all'indennizzo ai sensi degli artt.1913, 1915, Parte_1
co.1 e art.
5.1 delle CGA della polizza n.534/03/6582, nei confronti della Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto,
[...]
Confermare il capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, siccome liquidate dal
Giudice di primo grado in favore della in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore e, conseguentemente,
Condannare l'appellante al risarcimento del danno in via equitativa in favore della
[...]
per responsabilità aggravata da lite temeraria ex art.96 cpc, e comunque, Controparte_8 Condannare l'appellante alla integrale rifusione delle spese di lite e compensi Parte_4
professionali, oltre rimborso forfettario ex art.2 D.M. 10/3/14 n.55 e successive modificazioni con
D.M. n.147/22 ed accessori di legge, del presente grado di giudizio e della fase cautelare ex art.351 cpc in favore della Controparte_8
In ogni caso, con declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo alla Controparte_6
ad interporre gravame nei confronti della e conseguente Controparte_8
inammissibilità e/o improponibilità e/o rigetto di qualsivoglia eventuale domanda che sia dalla medesima svolta nei confronti della Compagnia, con vittoria degli oneri di lite.
Nei confronti degli appellati appellanti in via incidentale:
Rigettare le conclusioni rassegnate con l'appello in via incidentale condizionato proposto dagli appellati e dal nei confronti della Controparte_2 Controparte_5 [...]
alle lettere A) e D) delle conclusioni, per totale ed estrema genericità delle Controparte_8
stesse ed in ogni caso per infondatezza, per i motivi già esposti negli scritti difensivi e nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui di seguito ribaditi e trascritti.
In via subordinata, in ogni caso, qualora cui il Collegio dovesse diversamente opinare, sempre salvo gravame, in mero subordine, nella ipotesi nella quale la conferma della statuizione sulla reiezione della domanda di manleva come sopra precisata, unitamente alla disposizione accessoria di condanna alla rifusione delle spese di lite, siccome liquidate in favore della
[...]
, non dovesse trovare accoglimento, ferme le conclusioni sopra rassegnate, Parte_5
assolutamente prioritarie ed assorbenti ogni altra questione, e di accoglimento, anche parziale dell'appello, è interesse della riproporre le conclusioni rassegnate nel Parte_5 primo grado di giudizio ex art.346 cpc (omissis)”.
Anzitutto con ordinanza del 22/11/22 veniva confermato il provvedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata già emesso inaudita altera parte in data 24/8/22. Con decreto emesso in data 15/3/23 e comunicato in data 22/3/23 veniva poi dichiarata l'interruzione del giudizio e rigettata la richiesta di revoca della sospensiva concessa ai sensi dell'art.351, co.2, cpc (cfr. istanza di interruzione ex art.43 L.F. e 299 cpc datata 2/1/23); il e la , con Parte_1 CP_6
ricorso in riassunzione con richiesta di prosecuzione del processo interrotto ex art.303 cpc, chiedevano la riassunzione e la prosecuzione del presente giudizio.
Ancora, con ordinanza del 14/6/24 la causa veniva poi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc per poi essere rimessa sul ruolo in data 28/3/25 a seguito dell'intervenuto trasferimento, prima della decisione, di uno dei componenti del Collegio, e dovendosi pertanto procedere alla sua nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione;
all'udienza del 7/5/25 la causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in qualità di progettista e direttore Parte_1 dei lavori nell'appalto in questione) e la (quale società appaltatrice) premettevano di CP_6
essere stati convenuti in giudizio – così instaurandosi la causa con R.G. n.1451/11 –, insieme a
(in qualità di collaudatore), da – in proprio e quale titolare Controparte_3 Controparte_2
e legale rappresentante p.t. di ' – e da (quali Parte_6 Controparte_5
committenti) al fine di accertare la loro responsabilità in solido per inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte e di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti pari ad euro 400.000,00
o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
Il e la aggiungevano che la e il a fondamento delle Parte_1 CP_6 CP_2 CP_5
loro domande, avevano dedotto, più in dettaglio, che: in data 15/1/05 avevano acquistato da Per_1
n terreno edificabile posto in località Badiaccia con l'intenzione di realizzare un fabbricato
[...] da destinare, in parte, a residenza familiare e, in parte, a spazio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di confezione di capi di abbigliamento della ditta ' Parte_6 al era stato conferito l'incarico di progettista e direttore dei lavori e la Parte_1 CP_6 era stata incaricata dell'esecuzione dell'appalto; i lavori erano stati eseguiti in difformità rispetto al progetto iniziale, nonostante il avesse dichiarato la conformità delle opere realizzate agli Parte_1
elaborati progettuali depositati e nonostante il incaricato del collaudo statico, avesse CP_3 collaudo le opere;
in seguito erano stati riscontrati anche vizi e difetti nell'esecuzione delle opere;
successivamente, a seguito delle dimissioni del essi attori avevano incaricato il geom. Parte_1
e l'arch. per la redazione della relazione tecnica al fine di individuare Controparte_9 CP_10
le opere necessarie ad eliminare i vizi e le difformità riscontrate;
avevano poi instaurato procedimento per ATP, di cui avevano chiesto l'acquisizione agli atti del giudizio;
i danni erano stati quantificati nella consulenza di parte a firma del da intendersi meramente indicativa e non esaustiva dei CP_10
danni sofferti stante la possibile comminatoria di sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti e stante la particolare complessità e quindi i costi riconnessi sia delle opere di trasformazione necessarie a rendere agibile il seminterrato sia delle opere di modifica delle scale.
Il e la davano quindi atto di essersi separatamente costituiti in quella sede, Parte_1 CP_6
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto e assumendo che: il in data Parte_1 11/10/07, aveva presentato una richiesta di variante in corso d'opera in relazione alla diversa posizione del fabbricato rispetto agli allineamenti degli edifici esistenti, ad un limitato aumento di volumetria, ad una diversa destinazione dei locali interrati (in parte destinati anche a laboratorio artigianale contrariamente a quanto previsto nel progetto originario), allo spostamento di tramezzature interne su tutti i piani, alla realizzazione di un terrazzo esterno, a piccole modifiche alle coperture terrazzate, alla tamponatura di portici e alla creazione di nuovi spazi destinati a portici, alla posa in opera di pergolati su terrazzi esterni e giardini e alla diversa dislocazione dell'accesso carrabile e pedonale;
il predetto aveva, in epoca successiva al deposito della variante, Parte_1
riscontrato e contestato l'esecuzione di opere ulteriori e diverse dal medesimo non autorizzate, fatto questo alla base della propria scelta di rinunciare all'incarico in data 21/7/09; il proprio perito di parte in sede di ATP aveva osservato che il progetto corrispondeva esattamente allo stato dei luoghi, che le variazioni erano sanabili e che non era stata violata alcuna disposizione in materia antisismica;
in ogni caso, era stata successivamente ottenuta dagli attori una sanatoria con cui erano state regolarizzate in via definitiva le difformità al progetto originario con conseguente venir meno di qualsiasi obbligo risarcitorio in capo al geometra. Concludevano quindi chiedendo rigettarsi le domande attoree;
il spiegava altresì domanda riconvenzionale per l'importo di euro Parte_1
32.125,98 a titolo di corrispettivo, mai corrisposto dagli attori, per l'attività professionale svolta e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della per Parte_7 essere dalla stessa tenuto indenne nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno;
la , in via preliminare, chiedeva altresì dichiararsi la nullità dell'atto di CP_6
citazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Gli odierni appellanti davano poi atto che in quella sede si erano anche costituiti il e, CP_3
autorizzata la sua chiamata in causa, la Società Reale Mutua di SS.ni.
Il primo adduceva: il proprio difetto di legittimazione passiva, sull'assunto di essere intervenuto soltanto una volta ultimata l'opera per verificare l'idoneità statica del manufatto, non oggetto peraltro di contestazione;
che ai sensi dell'art.3 della L. n.1086/71 ad essere solidamente responsabili per la rispondenza dell'opera al progetto sono il committente, il progettista e il direttore dei lavori, non già il collaudatore;
l'insussistenza, in ogni caso, del danno. Il – riferivano gli appellanti – CP_3
aveva quindi concluso chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la sua carenza di legittimazione passiva e conseguente estromissione dal giudizio, e, nel merito, rigettarsi le domande attoree;
il tutto con vittoria delle spese processuali.
La seconda deduceva: la nullità dell'atto di citazione, assumendo come la genericità degli addebiti non consentisse di comprendere se il sinistro era ricompreso o meno nella garanzia;
la decadenza dalla garanzia assicurativa per non averle, l'assicurato, comunicato il sinistro entro tre giorni dalla relativa data o dal giorno in cui il predetto assicurato ne aveva avuto conoscenza, a norma dell'art.
5.1 delle condizioni generali di contratto che recepiva il disposto dell'art.1913 cc;
la nullità del procedimento di ATP o comunque l'inopponibilità nei suoi confronti degli accertamenti compiuti, per non esser stata chiamata a parteciparvi;
la non operatività della polizza assicurativa n.534/03/6582, per aver l'assicurato ricoperto l'incarico di direttore dei lavori in assenza delle competenze e dei requisiti professionali per la progettazione strutturale di un edificio in calcestruzzo armato, diretto lavori in difformità della concessione edilizia rilasciata dagli organi competenti, rischio escluso dalle condizioni di polizza, e per aver l'assicurato detenuto una quota di proprietà della – contravvenendo all'art.3.3, lett. n.1 delle condizioni generali di polizza, CP_6 nonché per esser stato il comportamento dell'assicurato posto in essere nel periodo antecedente alla stipula della polizza. Contestava poi la quantificazione attorea del danno, in quanto priva di riscontri obiettivi. L'assicurazione – riferivano, ancora, gli odierni appellanti – aveva quindi concluso chiedendo: in via preliminare di rito, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, dichiararsi la nullità e, comunque, l'inoppugnabilità del procedimento per ATP per violazione, nei suoi confronti, del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa e, conseguentemente, dichiararsi l'inammissibilità della richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio del predetto procedimento e, comunque, la sua inutilizzabilità ai fini del decidere;
in via principale, in relazione alla garanzia, accertarsi e dichiararsi la decadenza dell'assicurato, nonché la non operatività della polizza e, conseguentemente, rigettarsi la domanda di manleva;
nel merito, in via principale, rigettarsi le domande attoree;
nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle eccezioni succitate e/o di accoglimento anche parziale delle domande attoree svolte nei confronti del determinarsi la misura e il grado della colpa concretamente Parte_1 ascrivibile pro quota al e, per l'effetto, dichiararsi essa assicurazione a tenere indenne pro Parte_1
quota il proprio assicurato nei limiti e nei termini della polizza (con limite di risarcimento pari al 10% del massimale pattuito pari ad euro 150.000,00) e rigettarsi la domanda di manleva volta ad ottenere il ristoro di qualunque somma diversa da quella prevista dai termini e dalle condizioni generali di polizza e comunque, determinarsi la pretesa attorea nella misura e nell'entità del provato all'esito del giudizio e, in ogni caso, con esclusione di qualsivoglia solidarietà ex art.
3.4 delle anzidette condizioni di polizza. Il tutto con rigetto della richiesta di refusione delle spese di lite formulata dal Parte_1 sull'assunto che l'art.
5.3 delle condizioni generali di polizza escludeva il rimborso per le spese sostenute per legali e tecnici non designati dall'assicurazione, e con vittoria delle spese di lite.
Infine – continuavano il e la – la e il avevano Parte_1 CP_6 CP_2 CP_5
proposto opposizione, così instaurando la causa con R.G. n.2480/11, avverso il decreto ingiuntivo n.362/11 emesso in favore dell'appaltatrice per l'importo di euro 6.364,80 (oltre interessi e spese del monitorio), asseritamente dovuto a titolo di corrispettivo non pagato per i lavori edili eseguiti sull'immobile già oggetto del giudizio n.1451/11. Gli odierni appellanti aggiungevano che gli opponenti, a fondamento dell'opposizione, avevano lamentato la realizzazione dell'edificio in difformità dal progetto originale e la sussistenza di vizi e difetti nell'esecuzione delle opere, rappresentando di aver introdotto autonomo giudizio per la condanna al risarcimento dei danni. Gli appellanti evidenziavano quindi che i predetti e avevano concluso chiedendo, in Parte_8 CP_5 via preliminare, riunirsi i due giudizi e, nel merito, revocarsi il D.I. e condannarsi l'opposta per lite temeraria ai sensi dell'art.96 cpc, con vittoria delle spese di lite. L'Immobiliare M2, costituitasi in quella sede, aveva dedotto: l'insussistenza della propria responsabilità stanti la presentazione, ad opera del di una richiesta di variante in corso d'opera e l'esecuzione in autonomia, da Parte_1
parte della committenza, di opere difformi dal progetto;
la corrispondenza dello stato dei luoghi al progetto, la sanabilità delle variazioni e il rispetto della normativa antisismica, così come accertato dal proprio CTP in sede di ATP;
l'insussistenza di qualsivoglia obbligo risarcitorio a proprio carico dato che gli opponenti avevano successivamente depositato altra variante volta a sanare in via definitiva le difformità al progetto originario al fine di ottenere il rilascio del permesso a costruire in sanatoria. Essa evidenziava quindi di aver concluso in quella sede chiedendo rigettarsi l'opposizione e concedersi la provvisoria esecuzione del D.I. opposto. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
Gli odierni appellanti davano, infine, atto del fatto che, disposta la riunione del giudizio con R.G.
n.2480/11 al giudizio con R.G. n.1451/11, gli attori con la prima memoria istruttoria avevano precisato: quanto alle responsabilità ascritte al che le difformità (cfr. CTP e CTU Parte_1 CP_10
consistevano nello spostamento della sede dell'edificio rispetto alla planimetria presentata Per_2
in nelle difformità del piano interrato per forma e dimensioni (mancante anche della CP_7 progettazione di un'adeguata areazione per adibirne una parte a laboratorio), nelle maggiori dimensioni del fabbricato rispetto a quelle indicate nel progetto approvato e nella realizzazione di una scala interna a chiocciola di dimensioni non compatibili con le prescrizioni di cui all'art.193 del regolamento comunale d'igiene; quanto alle responsabilità ascritte alla società appaltatrice, nell'avvenuta realizzazione dell'opera in maniera diversa dal progetto assentito, con modifica anche delle parti strutturali;
quanto al collaudatore, l'erronea e falsa dichiarazione secondo cui le opere erano state realizzate in conformità al progetto depositato e alla normativa antisismica.
Il Tribunale di Perugia, con l'impugnata sentenza – istruita la causa a mezzo interrogatorio formale del geom. e del legale rappresentante della società nonché a mezzo Parte_1 Controparte_6
prova testimoniale con il teste e a mezzo CTU – ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_9
disattesa o assorbita, così statuiva:
“Revoca il decreto ingiuntivo n.362/11; Condanna e in solido tra loro, a corrispondere in favore Parte_1 Controparte_6
di , in proprio e nella sua qualità di titolare e legale rappresentante p.t. di Controparte_2
, e a titolo di risarcimento del danno, Parte_6 Controparte_5
l'importo di euro 87.079,00 oltre interessi dal dì della sentenza al soddisfo;
Condanna a corrispondere in favore di , in proprio e nella Parte_1 Controparte_2
sua qualità di titolare e legale rappresentante p.t. di , e Parte_6
a titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro 58.382,47 oltre interessi Controparte_5
compensativi al tasso legale dal dì della sentenza al soddisfo;
Rigetta la domanda attorea nei confronti di;
Controparte_3
Rigetta la domanda di nei confronti di Parte_1 CP_8 Controparte_8
Condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite Parte_1 Controparte_6
nei confronti di , in proprio e nella sua qualità di titolare e legale rappresentante Controparte_2
p.t. di , e nella misura del 50% che liquida Parte_6 Controparte_5 per l'intero in euro 9.785,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge ed euro 1.030,00 per esborsi;
Compensa per il residuo 50% le spese di lite tra le parti;
Condanna , in proprio e nella sua qualità di titolare e legale rappresentante p.t. Controparte_2
di , e al pagamento delle spese di lite in Parte_6 Controparte_5
favore di che liquida in euro 9.000,00 oltre rimborso forfettario spese Controparte_3
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_8
che liquida in euro 12.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e in Parte_1 Controparte_6 solido tra loro.”.
Orbene, con il primo motivo di appello il e la censuravano la sentenza Parte_1 CP_6 di I grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in violazione degli artt.163, co.3, n.3 e n.4 e 164 cpc, osservando che, a loro dire, l'atto introduttivo del giudizio con R.G. n.1451/11 era generico e privo di puntuale indicazione della causa petendi posta a sostegno delle domande attrici, così come del conseguente petitum. Più nel dettaglio, non erano stati specificamente individuati i seguenti aspetti: il dispiegarsi degli eventi succedutisi;
gli addebiti a loro mossi e i profili dell'asserita responsabilità a loro imputabile;
le singole componenti del danno, quantificato in citazione mediante un asettico rinvio alla perizia di parte;
il computo metrico;
i profili di danno che residuerebbero a seguito della sanatoria della pratica edilizia. Con il secondo motivo di appello gli odierni appellanti censuravano poi la sentenza impugnata per aver il primo Giudice ritenuto sussistente la loro responsabilità e non sanata la difformità della scala a chiocciola rispetto ai regolamenti comunali. Quanto al primo profilo, deducevano che l'esecuzione delle opere in difformità da parte di soggetti estranei all' e ad insaputa del CP_6
diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, era corroborato sia dalle risultanze Parte_1 dell'interrogatorio formale (cfr. udienza 2/10/13) sia da numerosi riscontri fattuali – più nel dettaglio: le anzidette risultanze non erano state contestate dagli attori;
il aveva richiesto una Parte_1 variante in corso d'opera al permesso di costruire n.234/05 e non certo una richiesta di permesso di costruire in sanatoria;
il predetto aveva rinunciato all'incarico proprio perché le opere poi Parte_1
dichiarate difformi erano state eseguite in totale spregio del suo ruolo. Quanto al secondo profilo, rilevavano che correttamente il proprio CTP aveva osservato che anche la difformità della scala a chiocciola era stata sanata con l'approvazione da parte del del Controparte_7
progetto di accertamento di conformità, presentato dalla (subentrata al , trovando CP_9 Parte_1
ciò conferma nella tavola n.4, allegata al citato progetto, ove era chiaramente inclusa anche la scala in esame;
osservavano peraltro che la CTU, in assenza degli approfondimenti richiesti dal consulente, vale a dire la necessità di acquisire dal Comune di Castiglione una dichiarazione d'efficacia della sanatoria (cfr. nota del 17/11/20), era inutilizzabile e quindi doveva essere o dichiarata nulla o rinnovata.
Con il terzo motivo di appello, ancora, il e la impugnavano la decisione Parte_1 CP_6
del Tribunale per erronea applicazione del principio di non contestazione circa il mancato rispetto – da parte del primo – dei desiderata della committenza, vale a dire la volontà espressa ab origine dalla e dal di adibire parte del seminterrato a laboratorio;
osservavano, al contrario, che CP_2 CP_5
i predetti desiderata erano emersi ben tre anni dopo la presentazione e il deposito del progetto originario che aveva previsto la destinazione del seminterrato a garage e a magazzino, risalendo infatti all'11/10/07 la presentazione della richiesta di variante in corso d'opera quando, evidentemente, furono realmente manifestate le intenzioni dei committenti.
Con il quarto motivo di appello gli odierni appellanti reiteravano poi l'eccezione di nullità sia della consulenza originaria sia dell'elaborato reso a seguito del richiamo successivo stante la violazione da parte del CTU del principio dispositivo e/o delle regole sull'acquisizione documentale, non potendo egli colmare, sui fatti principali, le lacune di allegazione e di prova di parte attrice;
inoltre, impugnavano poi la decisione del Tribunale per erronea quantificazione dei danni liquidati alla e al Per tali ragioni, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento CP_2 CP_5 dell'eccezione di nullità della CTU, ne chiedevano la rinnovazione. Infine, con l'ultimo motivo di appello il e la si dolevano, con riguardo Parte_1 CP_6 alla posizione del primo, del fatto che era stata accolta l'eccezione di inoperatività della polizza avanzata dalla compagnia assicurativa ed era stata rigettata la domanda di manleva proposta dal predetto osservando al riguardo: la non dimostrazione del danno che sarebbe conseguito Parte_1 dall'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di comunicare all'assicurazione il sinistro entro il termine previsto dall'art.1913 cc;
l'inapplicabilità al caso di specie dell'art.3.3 (punto 9) del contratto di assicurazione, afferendo esso ad altra fattispecie;
la tardività dell'eccezione in relazione all'inoperatività della polizza sollevata sia per l'avere il assunto il ruolo di direttore dei Parte_1 lavori strutturali sia per l'avere egli assunto la posizione di socio della . Per tutti gli CP_6
indicati motivi concludevano quindi come sopra.
La (divenuta contumace in questa sede) e il (oggi CP_2 CP_5 Controparte_5
, dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt.342 e 348 bis cpc, hanno
[...]
contestato tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che non era ravvisabile, nella loro citazione originaria, alcuna incertezza né dell'oggetto della domanda né delle ragioni a sostegno delle stesse, la cui identificazione deve compiersi con riguardo all'atto di citazione nel suo insieme comprensivo sia della parte espositiva e degli allegati, evidenziando, peraltro, che gli odierni appellanti non avevano avuto alcuna difficoltà a individuare gli aspetti succitati delle loro domande. Con riguardo al secondo motivo di appello hanno poi osservato che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto sussistente la responsabilità del e della con riguardo alla realizzazione dell'opera in Parte_1 CP_6
modo difforme rispetto al progetto depositato – non rilevando in contrario né le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale né il fatto che si era dimesso stante il carattere neutro delle dimissioni
– e, relativamente al primo, anche con riguardo alle difformità della scala a chiocciola rispetto ai regolamenti comunali. Con riguardo al terzo motivo di gravame gli odierni appellati, sull'applicazione del principio di non contestazione, hanno rilevato come il e la Parte_1
non avevano in realtà indicato gli atti e le argomentazioni da cui si dovrebbe CP_6
desumere la contestazione della circostanza afferente alla conoscenza da parte del tecnico dei desiderata della committenza a fronte delle loro allegazioni precise e puntuali;
in merito, poi, al quarto motivo di appello essi appellati – dopo aver precisato di aver assolto il proprio onere probatorio sia in punto di an sia in punto di quantum – hanno osservato che il Tribunale, alla luce degli esiti della
CTU, aveva correttamente quantificato e liquidato i danni subiti, opponendosi perciò sia alla richiesta di declaratoria della nullità della perizia d'ufficio sia all'istanza istruttoria di rinnovazione e/o integrazione della stessa. Hanno poi contestualmente proposto appello incidentale condizionato, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello ex adverso proposto, con cui hanno evidenziato l'erroneità della sentenza impugnata per non aver accertato anche la responsabilità del derivando la stessa dal fatto che egli aveva depositato il collaudo, a propria firma, con CP_3
il quale aveva attestato che le opere erano state realizzate in conformità al progetto depositato e alla normativa antisismica;
osservavano, peraltro, che il predetto non aveva fornito al perito CP_3
d'ufficio gli estremi della propria polizza assicurativa RC professionale, obbligatoria per legge, rendendosi in tal senso responsabile. Concludevano quindi come sopra.
Il costituitosi in questa sede, quanto all'appello principale ha rilevato la sua assoluta CP_3 estraneità rispetto al presente giudizio;
in relazione all'appello proposto in via incidentale nei suoi confronti, dopo averne eccepito l'inammissibilità dato che non era stato proposto appello principale sui capi della sentenza resa nei suoi confronti, ne ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto, non emergendo i motivi per i quali la sentenza impugnata sarebbe errata né gli elementi fattuali da cui questa Corte dovrebbe dedurre il suo ruolo attivo nell'esecuzione di un intervento edilizio in difformità del progetto approvato, atteso che il collaudo da lui sottoscritto era intervenuto in epoca successiva al completamento dell'intervento, né aveva inciso sulla sua esecuzione. Parimenti infondata – aggiungeva - era anche la doglianza con cui si voleva far valere la sua responsabilità in relazione al fatto di non aver fornito al CTU gli estremi della polizza assicurativa. Concludeva dunque come sopra.
La Società reale mutua di SS.ni, costituitasi in questa sede, eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva in capo alla società appaltatrice a proporre appello nei suoi confronti, non essendo il soggetto titolare della polizza. Con riguardo al primo motivo di appello, si associava all'eccezione sollevata dall'assicurato di nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione della causa petendi e del conseguente petitum; in merito al secondo motivo di gravame, evidenziava che correttamente il Giudice di I grado aveva accertato la responsabilità professionale del sia Parte_1 in relazione all'esecuzione delle opere in difformità al progetto originario, ciò rilevando sotto il diverso profilo dell'eccepita inoperatività della garanzia assicurativa, sia in relazione alla progettazione e realizzazione della scala a chiocciola, in difformità da quanto disposto dai regolamenti comunali. Con riguardo poi al terzo motivo di appello, osservava che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto, esaminata la cronologia degli eventi e la documentazione di volta in volta redatta e depositata presso i competenti uffici dal che i lavori e l'opera realizzata Parte_1
erano stati eseguiti in difformità sia dal progetto originario sia da quanto richiesto dalla committenza;
in relazione alla nullità della CTU e all'istanza di rinnovazione (oggetto del quarto motivo di impugnazione), dichiarava di non prendere posizione. Infine, in merito all'ultimo motivo di appello
– dopo avere chiesto la correzione di errore materiale laddove il Tribunale, nella sola parte iniziale della motivazione relativa al rapporto di garanzia, aveva erroneamente dichiarato l'infondatezza dell'eccezione – rilevava che bene aveva fatto il Tribunale ad accogliere l'eccezione di inoperatività della polizza e a rigettare la domanda di manleva stante la decadenza dalla copertura assicurativa del ex artt.1913 e 1915, co.1, cc ed art.
5.1 delle condizioni generali di polizza, con Parte_1
conseguente perdita del suo diritto all'indennizzo; riproponeva, peraltro, sia l'eccezione circa il fatto che il non possedeva i requisiti professionali per assolvere gli incarichi attribuitigli sia Parte_1
l'eccezione per la quale la polizza sarebbe in ogni caso stata non operativa perché il non Parte_1 poteva non sapere che l'art.3.3, punto n.9 delle condizioni generali di polizza escludeva l'operatività della polizza per “le perdite pecuniarie derivanti (omissis) dall'attività svolta nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione di società”, sicché il fatto che il predetto aveva assunto Parte_1
la posizione di socio nell'ambito della società appaltatrice comportava la perdita della garanzia assicurativa, non rilevando la tardività dell'eccezione ex adverso sostenuta. Concludeva quindi come sopra.
La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla committenza ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, pur conducendo ad una soluzione chiara della vicenda, implica comunque attività valutative ed interpretative su cui è possibile controvertere. Deve poi rigettarsi anche l'ulteriore doglianza in ordine alla dedotta inammissibilità ex art.342 cpc, avendo gli appellanti indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire l'accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione,
l'esclusione della responsabilità del l'accertamento dell'avvenuta sanatoria della Parte_1 difformità della scala a chiocciola rispetto ai regolamenti comunali, l'accertamento del fatto che la conoscenza dei desiderata della committenza era stata oggetto di contestazione, l'accertamento dell'erronea quantificazione dei danni liquidati dal primo Giudice, la dichiarazione di nullità della
CTU (con richiesta subordinata di rinnovazione) e la declaratoria di non decadenza dal diritto alla garanzia del – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni Parte_1
della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Parimenti da rigettare l'eccezione con cui la Reale Mutua di SS.ni ha dedotto la carenza di legittimazione attiva in capo alla società appaltatrice, non avendo essa né titolo sostanziale né azione processuale per interporre appello nei suoi confronti: è infatti agevole obiettare che mai gli odierni appellanti hanno messo in discussione il fatto che il quale contraente della polizza, è Parte_1 l'unico soggetto titolare del rapporto sostanziale con la compagnia assicurativa ed infatti il quinto motivo di appello riguarda unicamente la posizione del sicché, anche se non Parte_1 espressamente esplicitato, è chiaro che, quanto all'operatività della polizza e alla domanda di manleva, la posizione della va tenuta distinta da quella del CP_6 Parte_1
Tutto ciò premesso, va pregiudizialmente trattata la questione concernente l'eccepita tardività del ricorso in riassunzione con richiesta di prosecuzione del processo interrotto ex art.303 cpc. Giova anzitutto puntualizzare come le Sez. Un. della Suprema Corte di cassazione hanno chiarito che “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art.43, co.3,
L.F., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art.305 cpc e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt.52 e 93 L.F. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art.176, co.2, cpc, va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.”; in tal senso, si veda anche
Cass. civ., Sez. I, ord. n.18285 del 4/7/24, la quale ha da ultimo ribadito che “In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art.43, co.3, L.F., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti
a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo. (Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla notificazione di un'istanza di anticipazione di udienza nella quale era citato
l'intervenuto fallimento della parte.).” (cfr. conforme ord. n.34785/2024). In sostanza, secondo tale orientamento, alla quale questa Corte ritiene di aderire, i termini, a seguito dell'interruzione, per la riassunzione del processo decorrono dalla dichiarazione di interruzione e non in seguito né all'istanza di interruzione con la quale si porta a conoscenza delle altre parti il fatto che una delle parti è fallita né da eventuali epoche precedenti in cui si possa dire che le parti già conoscevano la circostanza del fallimento e ciò in ragione del fatto che il momento in cui iniziano a decorrere i tre mesi per la riassunzione del processo interrotto deve essere certo e l'unica scansione processuale certa è il momento in cui l'autorità procedente dichiara l'interruzione: viceversa, se si ancorasse la decorrenza dei tre mesi a scansioni temporali che possono essere incerte – quali quelle su indicate – si verificherebbero numerosi inconvenienti, non potendo sempre definirsi con certezza la decorrenza del termine di riassunzione. Ebbene, nel caso di specie, alla luce di quanto sopra evidenziato, pur se è vera la circostanza per cui il fallimento del era già noto alle parti (ed infatti queste già ne CP_5 davano atto in relazione all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado), il ricorso ex art.303 cpc (depositato il 15/6/23) deve ritenersi certamente tempestivo dato che il decreto con cui era stata dichiarata l'interruzione era stato adottato in data 15/3/23 e comunicato il 22/3/23: posto che, trattandosi di un provvedimento adottato fuori udienza esso doveva essere necessariamente comunicato alle parti affinché potessero decorrere i tre mesi, il termine ultimo per il deposito del ricorso era quindi il 22/6/23.
Ciò posto, la Corte ritiene che l'appello principale sia in gran parte infondato.
Va anzitutto rigettato il primo motivo di appello poiché, seppur è vero che l'atto introduttivo era, di per sé solo, estremamente generico in quanto non erano stati specificamente indicati gli addebiti mossi ai convenuti/odierni appellanti, i profili di responsabilità ad essi addebitabili, le singole componenti del danno lamentato, né era stato depositato un computo metrico analitico, così come non era stata depositata documentazione idonea a provare la somma richiesta a titolo risarcitorio, è anche vero che sia la causa petendi sia il petitum erano stati specificati con la richiamata CTP, allegata all'atto introduttivo, la quale notoriamente integra tale atto e nella quale erano stati dettagliatamente indicati i vizi e le difformità sull'immobile per cui è causa rispetto al progetto iniziale e analiticamente individuati e quantificati i danni di cui avevano chiesto il ristoro. Ne consegue che non è ravvisabile alcuna incertezza né in relazione alle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della domanda né in relazione all'oggetto della domanda dato che la loro identificazione deve compiersi con riguardo all'atto di citazione nel suo insieme che, nel caso di specie, deve intendersi integrato dalla perizia di parte allo stesso allegata.
Parimenti da rigettare il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame, i quali devono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, attenendo alla prova relativa alla responsabilità del quale progettista e direttore dei lavori, e della , in qualità di Parte_1 CP_6
appaltatrice, e alla quantificazione dei danni.
Giova anzitutto precisare, in linea generale, che in tema di responsabilità contrattuale se è vero che nel giudizio di cognizione istaurato parte attrice deve allegare l'inadempimento del debitore ed il nesso eziologico tra l'inadempimento contrattuale ed il danno, nondimeno è vero che l'esatto adempimento deve essere provato dalla parte convenuta ai sensi dell'art.1218 cc – “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”.
Orbene, la costruzione realizzata rispetto al progetto originario, all'evidenza dell'accertamento peritale eseguito nel corso del giudizio di I grado, presentava diverse difformità (la traslazione del fabbricato di circa 3,80 metri, la modifica dell'assetto planimetrico, la modifica e l'ampliamento del piano terra e del piano primo con conseguente aumento di volumetria, gli spostamenti dei divisori interni, la realizzazione di terrazzi più ampi, la tamponatura di portici e creazione di nuovi spazi adibiti a portico, la posa di pergolati e la diversa dislocazione degli accessi carrabili e pedonali), sicché correttamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente, in relazione ai danni conseguenti alle predette difformità, una responsabilità concorrente dell'impresa appaltatrice, la quale, non avendo provato di aver agito come nudus minister, risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra anche nella sua prestazione (cfr. ex plurimis Cass. civ., ord.
n.27526/24) e del direttore dei lavori, gravando su di lui l'obbligo di sorvegliare le opere. obbligo che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera, comportava - comunque il direttore dei lavori avesse ritenuto di organizzarsi - il controllo della loro realizzazione nelle varie fasi (cfr. ex plurimis Cass. civ., ord. n.27045/24); il professionista ha l'obbligo di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna fase esecutiva, se sono state osservate le regole dell'arte e l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto sia delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica. Pur tuttavia né il né la , al di là di generiche affermazioni, Parte_1 CP_6
hanno fornito alcuna dimostrazione in ordine alla qualità e quantità delle attività di controllo, sia sul cantiere sia sui lavori edili eseguiti, laddove gravava invece su di loro il relativo onere quali debitori della prestazione, spettando invece alla e al in qualità di creditori, il solo onere – CP_2 CP_5
adempiuto – di allegazione dell'inadempimento e di prova del nesso eziologico tra questo e il pregiudizio subito.
Non colgono infatti nel segno le deduzioni svolte dagli odierni appellanti nei loro atti difensivi laddove hanno sostenuto – richiamando quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale sia dal sia dal legale rappresentante della , – che non Parte_1 CP_6 Controparte_11
avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere delle lamentate difformità e vizi, giacché i lavori sarebbero stati eseguiti, a loro insaputa, in difformità rispetto al progetto originario dalla parte committente: a loro dire tali lavori sarebbero stati eseguiti da uno stretto congiunto del che CP_5
il sabato e la domenica, in totale autonomia, aveva svolto le opere di tamponatura e finitura del fabbricato, nonché da ditte esterne, in particolare per quanto riguarda gli impianti.
Orbene l'interrogatorio formale costituisce un mezzo di prova finalizzato a provocare la confessione della parte e le dichiarazioni a sé favorevoli rese dall'interrogato non sono idonee a costituire prova dei fatti rappresentati, ma si risolvono in meri indizi, sottoposti al libero apprezzamento del giudice
(cfr. ex plurimis Cass. civ., ord. n.24799/24), sicché nel caso di specie, stante l'assenza agli atti del giudizio di altri elementi che possano confermare quanto sostenuto dagli interrogati, le dichiarazioni, di per sé considerate, non possono ritenersi sufficienti a dimostrare la tesi della non imputabilità delle difformità e dei vizi riscontrati. In secondo luogo, anche a voler ritenere dimostrato l'intervento di soggetti terzi nell'esecuzione dell'opera in difetto di qualsivoglia autorizzazione sia il sia Parte_1 la avrebbero dovuto vigilare sul cantiere ed impedire l'ingresso di soggetti terzi non CP_6
autorizzati, mancando allegazioni in ordine alle misure prese per impedire che terzi estranei lavorassero sul cantiere in difetto di qualsivoglia autorizzazione: ed invero agli atti non vi è prova documentale (ad esempio uno scambio di e-mails o altro) di un loro intervento atto a richiamare la committenza per redarguirla dall'esecuzione di lavori in difformità rispetto al progetto originario.
Inoltre tenuto conto che secondo gli appellanti l'intervento dei terzi avrebbe avuto ad oggetto solo la tamponatura e le rifiniture, va da sé che tutte le altre difformità e i vizi succitati certamente non sarebbero dipesi da ciò. In terzo luogo, appare condivisibile anche l'osservazione del Tribunale secondo cui le dimissioni del avvenute in data 21/7/09 erano un elemento neutro che non Parte_1 dimostra necessariamente che egli fosse stato, sino a quel momento, in disaccordo con l'operato dei committenti e degli eventuali terzi che intervenivano per loro sul cantiere: tali dimissioni, successive alla mancata approvazione, da parte del del progetto di variante, potevano infatti essere CP_7
anche state determinate da dissapori sopravvenuti fra le parti a seguito di tale mancata approvazione o comunque dal venir meno della reciproca fiducia.
Altrettanto correttamente il Tribunale aveva escluso la responsabilità della per i CP_6
danni conseguenti alla presentazione di un progetto difforme rispetto ai desiderata della committenza per non esser stata prevista la destinazione di parte del piano interrato a laboratorio sia perché la stessa committenza non aveva ascritto tale responsabilità all'appaltatore sia perché i danni in esame non erano dipesi da vizi progettuali dell'opera di cui è chiamato a rispondere anche l'appaltatore, né dall'esecuzione della stessa in difformità rispetto al progetto – pacifico è infatti il fatto che il progetto iniziale aveva previsto la destinazione del piano seminterrato a garage e magazzino e che nel rispetto di questa destinazione era stato realizzato il piano seminterrato.
Sul punto sussiste invece la responsabilità del che risulta corroborata dalla relazione Parte_1
tecnica datata 7/2/06 – redatta dal progettista delle strutture ma anche timbrata Controparte_12 dallo stesso – nell'ambito della quale, con riferimento al seminterrato, si legge Parte_1
l'indicazione del “laboratorio” (cfr. allegati ATP); tale specificazione è altresì contenuta nella perizia per la concessione del mutuo redatta dal predetto (cfr. in atti). Ebbene, alla luce degli Parte_1 appena citati documenti e posto che l'inizio dei lavori risale al gennaio 2006, non ci sono dubbi nell'affermare che il geometra era già da allora pienamente a conoscenza dei desiderata della committenza. Ed era proprio il progettista a dover sapere – non la committenza che, diversamente da lui, non era tenuta a conoscere i requisiti richiesti dalla normativa edilizia (in particolare la presenza di un collegamento esterno del piano seminterrato con l'esterno) per poter adibire il seminterrato a luogo di lavoro – che quel progetto, in relazione ad un laboratorio, non avrebbe potuto essere approvato, ma nonostante ciò il aveva portato avanti i lavori per quasi tre anni (dall'inizio dei lavori, Parte_1 nel gennaio 2006, al parere negativo dell' espresso il 21/8/08 ed emesso il 21/9/08). A tale CP_13
riguardo il CTU, nelle valutazioni delle osservazioni formulate dalle parti in relazione ai contenuti della relazione peritale, aveva a ragione rammentato che “l'art.65 del D. Lgs. n.81/08 vieta la destinazione al lavoro di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei; in deroga, tale destinazione è consentita quando ricorrano particolari esigenze tecniche e allorché il datore di lavoro assicuri idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima” (cfr. pag. n.27).
Quanto, invece, alla scala a chiocciola, la Corte ritiene che la stessa possa ritenersi ragionevolmente sanata a seguito, appunto, del rilascio del permesso a costruire in sanatoria n.26/14 e ciò sulla base di due documenti tecnici agli atti, vale a dire la relazione tecnica illustrativa redatta ai fini di tale pratica dalla geom. tecnico nominato dai committenti dopo le dimissioni del Controparte_9 Parte_1
e la nota del Comune di Castiglione del Lago datata 15/4/22 relativa al predetto permesso di costruire in sanatoria: la relazione illustrativa risulta infatti espressamente riferita alla “1) Variante delle opere realizzate in difformità dall'autorizzazione paesaggistica (accertamento di conformità ambientale ai sensi dell'art.181 del D. Lgs. n.42/04) e 2) Ampliamento e cambio d'uso del piano seminterrato.” E, nel corpo di tale relazione, per quanto interessa in questa sede, il punto 1) viene specificato, tra le altre cose, come riferito anche, quanto al “Piano secondo”, a tale oggetto: si legge che “La variante consiste nella diversa disposizione dei tramezzi interni dovuta anche alla modifica della scala di collegamento ai piani.”; tale affermazione è in coerenza con la 'tavola n.4' allegata al progetto per accertamento di conformità in esame, depositato in data 9/2/10 prot. n.4720 con rilascio, come si è detto, del permesso a costruire n.26/14 del 2/4/14 prot. n.16.159; tale progetto – che comprende non solo la scala in esame, ma anche altre strutture interne all'immobile come, ad esempio, le modifiche al piano seminterrato – era stato approvato dal senza alcun rilievo. Nella suindicata nota del CP_7
Comune, emessa molto tempo dopo, si legge poi che “Nella successiva disamina illustrativa strettamente riferita al punto 1) -omissis- segue poi una dettagliata modifica descrizione delle opere difformi che riguardano la distribuzione funzionale, tramezzature interne dovute anche alla scala interna che è prevista come collegamento proiettato cielo terra (seminterrato, primo, secondo) e ai conseguenti corridoi di sbarco, aperture esterne e interne, materiali e finiture -omissis- Alla luce della riscontrata mancanza di prescrizioni limitanti e ostative inerenti questioni edilizie nel corpo del permesso e anche nei pareri istruttori richiamati, con il rilascio del P.d.C. in oggetto è stata accertata la conformità di tutte le opere descritte nei punti 1) e 2) -omissis-.”.
Dunque le su citate risultanze documentali – la relazione tecnica illustrativa, la tavola n.4 e la nota del Comune specificativa dell'oggetto della sanatoria, la quale parla espressamente anche di questioni edilizie quale oggetto dell'accertamento di conformità – hanno dimostrato l'avvenuta sanatoria anche della scala a chiocciola. Non risultano quindi dovute le ulteriori somme indicate dal Tribunale (euro
3.898,45 + 51.750,00 + 10.000,00) siccome legate alla circostanza della ritenuta mancata sanatoria della scala.
Venendo ora al quantum del risarcimento dovuto in favore della committenza si ritengono condivisibili le argomentazioni spese in merito dal CTU – che non si ritiene sia andato oltre i poteri riconosciuti al perito d'ufficio dalla sentenza delle Sezioni unite cui ha fatto riferimento il Tribunale
(cfr. Cass.civ., sez. unite, n.3086 del 1/2/22) avendo, per rispondere allo specifico quesito postogli, acquisito dati di fatto relativi all'ammontare di costi che, nelle loro tipologie ossia in termini di fatti principali, erano stati già in buona parte dimostrati dai committenti – il quale, con riferimento appunto ai costi sostenuti dalla e dal ha spiegato quanto segue. In particolare il perito con CP_2 CP_5
riferimento ai costi sostenuti per le opere di sanatoria assentite (cfr. da pag. n.12 a pag. n.14-richiamo nella CTU), aveva quantificato un ammontare complessivo di euro 114.909,97 spiegando che “Si fornisce di seguito il riepilogo delle spese che, a fronte di tutta tale documentazione, la parte attrice ha rappresentato di aver effettivamente sostenuto sino ad oggi per dare attuazione ai lavori di cui al citato Permesso di Costruire in sanatoria. Indagini geologiche per euro 588,53; Progetto strutturale per euro 442,00; Coordinamento sicurezza per euro 888,16; Relazione geologica per euro 497,76;
Pratica sanatoria, progettazione e direzione lavori per euro 13.899,64; Polizza fidejussoria per euro
391,00; Oneri urbanizzazione per euro 1.401,76; Contributo art.17 L.R. n.21/04 per euro 1.208,00;
Sanzione art.167 D. Lgs. n.42/04 per euro 6.348,29; Fornitura di parte dei pavimenti per euro
1.979,35; Esecuzione tagli su c.a. per finestre per euro 2.066,68; Fornitura inerti per euro 2.494,90;
Scavi e rinterri per euro 4.074,80; Opere edili per euro 71.980,00; Infissi per euro 6.649,00; Totale con IVA compresa pari ad euro 114.909,87. Lo scrivente ha effettuato alcune verifiche a campione sulla congruità delle spese rappresentate rispetto all'entità dei lavori da eseguire. Le sanzioni e gli oneri per la pratica di sanatoria risultano allineati con quanto indicato negli atti della pubblica amministrazione. L'ammontare delle spese tecniche dei vari professionisti risulta congruo con le tariffe correntemente praticate, anche in considerazione delle difficoltà correlate all'istruzione e alla gestione di una pratica di sanatoria. I prezzi praticati per la fornitura di parte dei pavimenti, per
l'esecuzione di tagli nelle preesistenti pareti in cemento armato, per la fornitura di inerti, per
l'esecuzione di scavi e rinterri e per la fornitura e la posa in opera degli infissi appaiono in linea con quelli usualmente praticati sulla piazza. Per valutare infine la congruità delle spese relative alle opere edili realizzate dall'impresa lo scrivente ha richiesto e ottenuto dalla parte attrice CP_14
la copia dei relativi computi metrici consuntivi. Si tratta di due distinti computi (allegati n.21 e 22): il primo si riferisce alle opere realizzate fino al luglio 2015 mentre il secondo si riferisce alle opere realizzate dopo tale data fino al febbraio 2016. L'esame di tali computi fa rilevare la generale corrispondenza delle quantità indicate per le varie lavorazioni con quelle desumibili dai grafici a disposizione. La parte di prezzi unitari applicati che trova corrispondenza con quelli dell'Elenco regionale dei prezzi per opere edili vigente all'epoca risulta generalmente allineata o moderatamente inferiore a questi ultimi. La restante parte dei prezzi unitari applicati risulta allineata con quelli usualmente praticati sulla piazza. Si osserva infine che le opere di cui è stata fornita la sopra citata documentazione appaiono generalmente riferibili all'intervento di sanatoria realizzato, a meno dell'intervento eseguito sul terrazzo del piano primo al fine di eliminare la presenza di una infiltrazione. L'importo di tale intervento, desumibile dal computo delle opere di CP_14
(allegato n.22) e dalla fattura di per la fornitura di parte dei pavimenti (facente parte Per_3 dell'allegato n.18), risulta pari a euro 2.178,80, oltre a euro 479,34 per IVA, il tutto quindi per un importo lordo di euro 2.658,14.”.
Valutando poi le osservazioni del CTP del e della (da pag. n.26 a pag. Parte_1 CP_6
n.32-valutazioni del CTU delle osservazioni formulate dalle parti in relazione ai contenuti della relazione peritale), il perito d'ufficio, quanto al , aveva condivisibilmente osservato che
“In relazione alle opere di sanatoria realizzate a seminterrato, il CTP definisce “intercapedine” il corridoio scoperto realizzato all'esterno delle due pareti perimetrali del laboratorio, pretendendo di assumere per tale manufatto e per i suoi accessori le caratteristiche e le dimensioni minime che la normativa antincendio prescrive appunto per le intercapedini. Sulla scorta delle informazioni raccolte si evidenzia che il manufatto in questione è stato realizzato, dopo averne concordate le Cont caratteristiche con e al fine di consentire l'ubicazione di un luogo di lavoro a piano CP_7 seminterrato. A tale riguardo si rammenta che l'art.65 del D. Lgs. n.81/08 vieta la destinazione al lavoro di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei; in deroga, tale destinazione è consentita quando ricorrano particolari esigenze tecniche e allorché il datore di lavoro assicuri idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima. È proprio per assicurare tali condizioni
Cont che e hanno richiesto di realizzare le opere in sanatoria nelle forme e nelle dimensioni CP_7
Part adottate. Secondo il C.T.P., per ottenere dalla il parere positivo alla variante sarebbe stato sufficiente realizzare un collegamento esterno tra i locali di piano seminterrato e di piano terra. In effetti si è semplicemente reso necessario rispettare le previsioni di legge sopra richiamate.
(omissis).”; quanto al , aveva correttamente affermato che “Anche per le scale di entrata e uscita del corridoio realizzato al perimetro del laboratorio il CTP fa erroneamente riferimento alla normativa antincendio e non alle prescrizioni relative ai luoghi di lavoro richiamate alla lettera precedente. Il numero delle scale e la loro ubicazione ai due estremi del corridoio furono richiesti dalle autorità competenti sempre per far perdere al luogo di lavoro la connotazione di ubicazione a seminterrato.”; quanto alle , aveva condivisibilmente osservato che “A parere dello scrivente, le finiture adottate per le opere di sanatoria appaiono di qualità analoga a quella del resto del fabbricato, oltretutto sito in zona vincolata e quindi soggetto al placet della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. La qualità e la quantità dei pavimenti, dei parapetti
e delle aperture rispettano inoltre le previsioni delle norme antinfortunistiche di riferimento.”. Il
CTU concludeva quindi osservando “Per quanto riguarda la necessità di realizzare le opere di sanatoria nella dimensione e nella qualità adottate, si rimanda a quanto espresso al proposito alle pagine precedenti manifestando che, a parere dello scrivente, le stesse non paiono configurabili come opere voluttuarie. In relazione alle fatture depositate dagli attori relativamente alle opere di sanatoria, lo scrivente ha indicato distintamente per ciascuna di esse l'importo netto, l'importo dei contributi integrativi per le prestazioni professionali, il valore dell'IVA e il conseguente importo lordo. Il fatto che l'IVA possa essere recuperabile trattandosi di interventi su beni strumentali di un'impresa artigianale e l'asserzione che essa non vada considerata nel computo appaiono valutazioni che non competono allo scrivente. L'indicazione separata del valore dell'IVA rende comunque immediato il suo eventuale scomputo. Evitando ulteriori ripetizioni circa la ascrivibilità dei costi di sanatoria all'una o all'altra parte, si precisa che, dalle informazioni raccolte, la realizzazione di un ambiente in ampliamento a seminterrato da adibire a servizio dei dipendenti del Part laboratorio venne richiesta dalla in occasione dell'esame preliminare del progetto di sanatoria.
Ribadito che le opere di sanatoria appaiono in linea generale essere state realizzate nei modi, dimensioni e qualità previsti dalle norme igieniche e antinfortunistiche di riferimento e sollecitati dalle autorità competenti per assentire l'utilizzo del seminterrato a laboratorio, si osserva in particolare che: il locale a servizio dei lavoratori è dotato di finiture conformi alle prescrizioni normative;
la dotazione di due uscite distinte alle due estremità con altrettante scale era stata richiesta dalle autorità competenti;
i tagli realizzati sulle pareti del laboratorio sono destinati ad assicurare sia l'illuminazione sia il numero di necessari accessi/uscite richiesti dalle stesse autorità.
Conseguentemente lo scrivente non può che confermare che l'importo delle opere e delle prestazioni correlate appare congruo con quanto realizzato. Per quanto riguarda in particolare le eccezioni circa l'esosità del costo dei materiali impiegati per la pavimentazione, il loro costo unitario
(11,50€/mq + IVA) non appare di particolare rilevanza né testimonia l'impiego di materiali di voluttuaria ricercatezza.”. Ciò posto, dall'importo di euro 114.909,97 dovuto dal andranno poi scomputati gli euro Parte_1
32.125,98 a lui dovuti a titolo di pagamento del compenso per l'attività professionale svolta sicché il medesimo dovrà essere condannato al pagamento di euro 82.783,99 – arrotondato ad euro 82.784,00
- oltre accessori.
Quanto alla la stessa dovrà risarcire i committenti nella misura di euro 25.665,14, CP_6 come correttamente osservato dal Tribunale, “per le spese sostenute per compenso al professionista incaricato di redigere il progetto per l'accertamento di conformità ambientale e urbanistica, nonché per le ulteriori necessarie per la sanatoria, tra cui anche spese per contributi e sanzioni”: da tale somma dovranno però detrarsi gli euro 6.384,80 a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti sul fabbricato per cui è causa sicché la sarà tenuta al versamento del minor importo di euro CP_6
19.280,34 oltre accessori.
Dovrà poi rigettarsi anche il quinto ed ultimo motivo di appello, relativamente al quale, in punto di diritto, va premesso che in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di dare avviso del sinistro non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se l'inosservanza sia dolosa o colposa, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art.1915, co.1, cc, nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ex art.1915, co.2, cc. Quanto al dolo, questo si sostanzia nella consapevolezza dell'obbligo da parte dell'assicurato e nella volontà di non osservarlo, non essendo richiesta una specifica e fraudolenta intenzione di danneggiare l'assicuratore, con conseguente onere della prova del dolo incombente sull'assicuratore, mentre la colpa si presume sino a prova a contraria: in ordine a tali principi, condivisi anche da questa
Corte, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata;
si veda ad esempio Cass. civ., Sez. III, ord. n.21533/21 che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte, ha ribadito che
“…«a configurare il carattere doloso dell'inadempimento dell'obbligo di avviso è sufficiente la consapevolezza in capo all'assicurato dell'obbligo e la sua cosciente volontà di non osservarlo», con ciò ponendosi in linea con il consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui «affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art.1915, co.1, cc, con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo» (Cass. n.3044/97, Cass.
n.5435/05, Cass. n.17088/14, n.13355/15, Cass. n.28625/19); principio cui il Collegio intende dare continuità e che non risulta superato dall'isolato precedente contrario costituito da Cass. n.24210/19, basato su una lettura incompleta di Cass. n.5435/2005…”. In punto poi di fatto, si osserva come risultino agli atti le seguenti circostanze: in data 20/1/10 il aveva ricevuto, tramite lettera raccomandata A/R, la richiesta di risarcimento dei danni Parte_1
da parte della e del (cfr. doc. n.
5-atto di citazione I grado); con ricorso del 9/4/10 CP_2 CP_5
gli attori avevano promosso procedimento di ATP, convenendo in giudizio il geometra, il quale non aveva avanzato domanda di chiamata in causa di terzo al fine di instaurare il contraddittorio anche nei confronti della propria compagnia assicuratrice, tenuta in forza di contratto a garantire l'SSicurato da eventuali richieste di risarcimento danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale (cfr. doc.
n.
6-atto di citazione); con atto di citazione notificato in data 9/3/11 parte attrice aveva evocato il per la prima udienza indicata nel 19/5/11, poi differita d'ufficio al 25/5/11; in quest'ultima Parte_1
data egli si era costituito al solo fine di eccepire la nullità della notificazione dell'atto di citazione per mancanza del termine libero a comparire (cfr. verbale datato 25/5/11); solo dopo la celebrazione di detta udienza, in data 11/7/11, il si era rivolto alla propria assicurazione, consegnando Parte_1 denuncia per l'apertura del sinistro iscritto al n.2011/195566/00 consegnata al liquidatore il 18/7/21
(cfr. doc. n.
4-comparsa di costituzione . CP_8
Orbene, posto che l'art.
5.1 del contratto di assicurazione prevede espressamente e chiaramente che la denuncia avrebbe dovuto essere effettuata entro tre giorni da quando l'assicurato ha avuto conoscenza del sinistro, è evidente che il suddetto termine non era stato rispettato, essendo pervenuta la denuncia del sinistro a distanza di quasi 18 mesi dalla conoscenza da parte del della richiesta Parte_1 stragiudiziale di risarcimento del danno e comunque a distanza di oltre un anno dall'instaurazione del procedimento per ATP, nonché a distanza di cinque mesi dalla notifica dell'atto di citazione né peraltro il ha mai giustificato la ragione di siffatto, prolungato, ritardo. Ne consegue Parte_1
quindi che, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, non essendo richiesto ai fini del dolo l'intenzione fraudolenta dell'assicurato di procurare un danno all'assicuratore, deve rilevarsi la piena sussistenza, in capo all'assicurato, della consapevolezza della violazione del termine contrattualmente previsto: ne consegue che correttamente il Tribunale aveva ritenuto l'odierno appellante decaduto dal diritto alla garanzia rigettando la domanda di manleva da esso proposta;
assorbite le altre eccezioni in punto di operatività della garanzia, in questa sede riproposte.
Dovrà invece accogliersi l'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla Reale Mutua di
SS.ni concernente l'eccezione di decadenza dalla garanzia del erroneamente dichiarata, Parte_1
nella sola parte iniziale della motivazione della sentenza relativa al rapporto di garanzia, infondata:
l'errore si evince infatti dalla motivazione della sentenza stessa, essendo chiara la statuizione del primo Giudice conseguente all'iter logico argomentativo seguito, statuizione coerentemente poi trasfusa nel dispositivo laddove era stata rigettata la domanda del nei confronti della Parte_1 compagnia assicurativa, sicché è evidente che l'eccezione avrebbe dovuto essere rilevata come
“fondata”.
Infine, venendo all'appello incidentale proposto dalla committenza con cui è stata riproposta la domanda di risarcimento del danno nei confronti del quale collaudatore, osserva CP_3 anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità proposta dall'odierno appellato è infondata in ragione del fatto che l'impugnazione incidentale non incontra le limitazioni da egli dedotte, essendo la stessa ammissibile anche ove non diretta contro lo stesso capo della sentenza oggetto dell'impugnazione principale ovvero contro un capo connesso o dipendente: ed invero, le impugnazioni incidentali ex art.333 cpc possono essere tipiche, cioè proposte contro l'appellante principale in caso di soccombenza reciproca, o autonome, cioè dirette a tutelare un interesse autonomo dal gravame principale e relativo ad un diverso capo della pronunzia. L'appello incidentale
è pertanto ammissibile.
Ciò premesso, si ritiene che l'appello de quo sia comunque infondato, dovendosi al riguardo osservare che, se è vero che il predetto – incaricato di effettuare il collaudo (l'art.7 della L. CP_3
n.1086/71 statuisce che le costruzioni di opere in conglomerato cementizio comportano la necessità di effettuare il collaudo dell'opera che “deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.”) – aveva collaudato le opere, ritenendole conformi al progetto esecutivo, nondimeno è vero che egli era intervenuto ad opera ormai ultimata e il danno lamentato dalla committenza si era già prodotto nella sua integrità per effetto dell'errata progettazione e dell'esecuzione dei lavori in difformità al progetto: ed infatti né la necessità di presentare una richiesta di permesso a costruire in sanatoria né quella di eseguire lavori ulteriori per destinare parte del piano seminterrato a laboratorio possono ritenersi eziologicamente riconducibili, nemmeno in parte, alla condotta del collaudatore che non ha avuto rilevanza causale sulla produzione del danno o sulla sua entità; né peraltro la committenza ha mai allegato né tantomeno provato in che modo una sua diversa condotta avrebbe potuto evitare i danni verificatisi a suo carico ed è del resto evidente che pur ove il avesse rilevato l'asserita difformità rispetto ai progetti, il danno si era comunque già CP_3
prodotto, né era altrimenti eliminabile o riducibile nella sua entità. Va pertanto rigettata la domanda in oggetto, così come anche riproposta nel presente giudizio, per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art.2697 cc in relazione al nesso di causalità tra la condotta del predetto e CP_3
il danno azionato dalla committenza.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma, da una parte, l'accoglimento parziale dell'appello proposto dal e dalla – con riforma della sentenza gravata nella sola parte Parte_1 CP_6
in cui non aveva ritenuto sanata la scala a chiocciola, con conseguente diversa quantificazione del risarcimento per le ragioni evidenziate in parte motiva – e, dall'altra parte, il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla dal , con conferma in tale parte CP_2 Controparte_5
della sentenza di I grado.
Quanto alle spese processuali si rileva che all'esito del presente giudizio gli appellanti principali sono risultati in gran parte soccombenti. Tuttavia – stante la ritenuta sanatoria della scala a chiocciola che avrebbe già dovuto essere accertata e dichiarata all'esito del giudizio di I grado, con conseguente espunzione di una rilevante voce di danno – si ritiene sussistano valide ragioni per disporre una compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi nella misura di un terzo ai sensi dell'art.92, comma 2, cpc. Dette spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria. Quanto poi alle spese processuali del presente grado di giudizio relative al rapporto tra la e il , da una parte, e , CP_2 Controparte_5 Controparte_3 dall'altra, nonché al rapporto tra il da una parte, e la Reale Mutua di SS.ni, dall'altra, le Parte_1
stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.260/22
R.G., così dispone:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da e dalla Parte_1
condanna entrambe le parti, in solido, al pagamento dell'importo di Controparte_6
euro 19.280,34 in favore di e del a Controparte_2 Controparte_5
titolo di risarcimento del danno;
- Condanna invece il solo al risarcimento dell'ulteriore importo di euro Parte_1
63.503,66 (euro 82.784,00 – 19.280,34) oltre rivalutazione e interessi compensativi al tasso legale dal dì della sentenza al soddisfo;
- Rigetta per tutto il resto l'appello da essi proposto;
- Liquida le spese processuali del II grado in euro 12.154,00 per compenso professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Compensa – tra gli appellanti principali, da una parte, e la ed il , CP_2 CP_5 dall'altra - le spese processuali così liquidate per un terzo, condannando, in solido, il e la alla rifusione nei confronti della e del Parte_1 CP_6 Controparte_2
dei restanti due terzi;
Controparte_5 - Condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Reale Mutua Parte_1
di SS.ni nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.200,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Rigetta l'appello proposto in via incidentale dalla e dal;
CP_2 CP_5
- Condanna la e il alla rifusione delle spese processuali sostenute da CP_2 CP_5
nel presente grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente in Controparte_3
euro 9.200,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al
15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico degli appellanti incidentali dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002;
- Dispone la correzione della motivazione della sentenza n.286/2022 del Tribunale di
Perugia nella parte relativa al rapporto di garanzia, dovendosi leggere alla pag.30, rigo 25, ove è scritto “L'eccezione è infondata.” l'espressione “L'eccezione è fondata.”;
- Dispone l'annotazione della presente correzione sull'originale della sentenza n.286/2022.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 23/6/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini